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PROFILI CIVILISTICI E FISCALI DEL FONDO PATRIMONIALE E DEI PATTI DI FAMIGLIA Notaio Andrea Cipparrone Bolzano, 6 maggio 2016 A) FONDO PATRIMONIALE a) Nozione, natura giuridica ed effetto Complesso di beni determinati, destinati del suo titolare a fare fronte ai bisogni della famiglia Patrimonio di destinazione ma non centro autonomo di imputazione di diritti • • Privo di soggettività giuridica Caratterizzato della specificità dei beni che lo compongono – • Regime complementare che deve essere affiancato ad altro regime generale – ammessi solo beni immobili, titoli di credito e beni mobili iscritti in pubblici registri comunione legale, separazione o comunione convenzionale Effetto • Segregazione patrimoniale (Art. 170) – – beni costituiti in fondo vengono separati dal patrimonio del costituente rispondono solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia Bolzano, 6 maggio 2016 b) Individuazione della «famiglia» e dei «bisogni» Famiglia = famiglia «nucleare» (coniuge + figli) • Imprescindibile matrimonio validamente contratto • Esclusione famiglia «parentale» (ascendenti dei coniugi o famiglie dei figli) Bisogni • Dato variabile, dipendente del tenore di vita prescelto dai coniugi – Non limitato legalmente Bolzano, 6 maggio 2016 c) Modalità di costituzione (inter vivos oppure mortis causa) 1. Costituzione per atto tra vivi 2. Costituzione: • da parte di uno solo dei coniugi • da parte di entrambi coniugi - sia con beni in comunione ordinaria sia con beni in comunione legale • da parte di un terzo Natura di convenzione matrimoniale • costituzione per atto pubblico in presenza di due testimoni • necessaria accettazione di entrambi i coniugi La costituzione può avvenire: • con il trasferimento della proprietà del bene destinato al fondo a uno o entrambi coniugi • senza trasferimento di proprietà; effetto di vincolo di destinazione al bene Costituzione per testamento Costituzione: • solo da parte di un terzo • sia per testamento pubblico, olografo, oppure segreto • efficace solo con la morte del Testatore: - trasferimento della proprietà a uno o entrambi coniugi - attribuzione al bene stesso del vincolo di destinazione Bolzano, 6 maggio 2016 d) Efficacia di costituzione Non con la firma dell’atto di costituzione davanti al Notaio o pubblicazione del testamento Con la annotazione della convenzione a margine dell’Atto di matrimonio - pubblicità costitutiva: pubblicità riguardante singoli beni (trascrizione annotamento tavolare, annotazione su titolo di credito) ha efficacia di mera pubblicità notizia Negozio gratuito • • suscettibile di revocatoria ex art. 2901 e seg. Cass: in presenza di pendenze pregresse nei confronti del Fisco un atto costitutivo di fondo patrimoniale può essere riconosciuto come un atto diretto alla sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte Bolzano, 6 maggio 2016 e) Oggetto del fondo patrimoniale Solo beni determinati con una elencazione che si ritiene tassativa 1. 2. 3. Beni immobili Beni mobili iscritti in pubblici registri Titoli di credito Beni immobili - Dottrina e Giurisprudenza: • Conferibili oltre a proprietà, anche diritti reali limitati (usufrutto, abitazione, superficie, nuda proprietà) o • • Esclusioni: enfiteusi: poiché a titolo oneroso servitù: non può essere ceduto autonomamente Conferibili tutti i tipi di beni immobili compressi i beni futuri, il fondo patrimoniale si estende anche alle accessioni del bene costituito in fondo No conferibilità di azienda come entità autonoma: - Composta di beni che non possono costituire oggetto del fondo Possono essere conferiti i bene singoli che compongono l’azienda Titoli di credito • • Devono essere vincolati rendendoli nominativi (annotazione del vincolo) Adeguata pubblicità al vincolo - Quote S.r.l. inserzione nel Registro Imprese Titoli dematerializzati scritturazione sul conto corrente in cui risultano intestati Bolzano, 6 maggio 2016 f) Amministrazione e atti di disposizione Amministrazione (art. 180 c.c. richiamo a n. su comunione dei beni) 1. Atti di ordinaria amministrazione • 2. Atti di straordinaria amministrazione • Composti disgiuntamente de entrambi i coniugi Composti solo congiuntamente dei coniugi Atti di disposizione (art. 169 c.c.) 1. Possibilità di prevedere che atto di disposizione del bene costituito in fondo venga riservato nell’atto costitutivo attraverso apposita clausola contrattuale in capo al coniuge che ha conservato la proprietà del bene Bolzano, 6 maggio 2016 f) Amministrazione e atti di disposizione Autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori (ex art. 38 disp. att. c.c. competente il Tribunale ordinario del luogo di residenza della famiglia) Discussa derogabilità attraverso apposita clausola contrattuale di necessità di autorizzazione giudiziale 1. Tesi negativa • 2. Garantire un interesse superiore quale e quello della tutela dei figli minori inderogabile Tesi positiva • Lettera art. 169 c.c. possibilità di deroga a entrambe le ipotesi ratio di tutta disciplina di fondo patrimoniale che sembra ispirata a concedere prevalenze ad autonomia privata Bolzano, 6 maggio 2016 g) Cessazione del fondo Con cessazione di matrimonio Scioglimento convenzionale del fondo • Ipotesi in cui volontà di risoluzione consensuale è indotta da specifica richiesta di istituto di credito che in caso contrario rifiuta l’erogazione del finanziamento alla attività di uno dei coniugi 1. OK se non ci sono figli minori 2. In presenza di figli minori: a. No necessità di autorizzazione alienazione progressiva dei singoli beni b. Necessità di autorizzazione e di competenza di Tribunale ordinario (cfr. art. 169 c.c.) c. Necessità di autorizzazione e di competenza di Tribunale per i minorenni (cfr. art. 171 c.c.) Bolzano, 6 maggio 2016 h) Profili fiscali 1. Imposte indirette Non comporta effetti traslativi • Vincolo di destinazione sui beni per soddisfacimento dei bisogni della famiglia • Costituzione con i beni di entrambi i coniugi oppure con beni di un coniuge o di un terzo che se ne riservano la proprietà • Art. 11 parte I Tariffa allegata a TUR Imposta registro in misura fissa di € 200,00 Se ci sono immobili: imposta fissa ipotecaria di € 200,00 Esente imposta catastale poiché non comporta voltura Bolzano, 6 maggio 2016 h) Profili fiscali 2. Imposte indirette Comporta effetti traslativi • Costituzione con beni di un coniuge o di un terzo che non se ne riservano la proprietà • Imposta di donazione con le aliquote e le franchigie proprie di tale tributo • In presenza di immobili: imposta ipotecaria (2%) imposta catastale (1%) • Cambio orientamento Cassazione (tre ordinanze 2015) Indipendentemente dall’eventuale trasferimento patrimoniale connesso al vincolo di destinazione, il contenuto economico della destinazione patrimoniale e di per sé indice di capacità contributiva nuovo tributo rispetto alla imposta su successioni e donazioni. Applicazione di imposizione proporzionale a fattispecie di vincoli di destinazione privi di effetti traslativi critiche: p.v. letterale non rinvenibile in art. 2 DL 262/2006 nuovo tributo su vincoli di destinazione p.v. sostanziale nuovo tributo pare costituzionalmente illegittimo art. 53 Cost., in quanto non correlato a una forma economica effettiva. Bolzano, 6 maggio 2016 h) Profili fiscali Imposte dirette • I frutti dei beni conferiti in fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei due coniugi tassati nella loro dichiarazione dei redditi (art. 4 comma 1 lett. B TUIR) • In ipotesi in cui matrimonio viene a cessare, ma il fondo rimane in vita fino al raggiungimento della maggiore età dei figli (art. 171) i redditi dei beni del fondo vanno imputati per l’intero loro ammontare al coniuge superstite o al coniuge a cui sia stata attribuita in via esclusiva l’amministrazione del fondo Bolzano, 6 maggio 2016 B) PATTI DI FAMIGLIA a) Nozione, ratio, natura giuridica Nozione (art. 768 c.c.) • Contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o il titolare di partecipazioni le proprie quote a uno o più discendenti Ratio • • • Nuovo strumento per pianificare il passaggio generazionale Garantisce il passaggio dell’azienda solo ad alcuni discendenti, senza che operazione venga messa in discussione degli altri legittimari al momento della apertura della successione Aziende o partecipazioni oggetto del patto di famiglia «successione separata» - Obbligo di liquidare gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente alle loro quote di legittima possono rinunciare Assegnazioni imputate alle loro quote di legittima e non possono formare oggetto di collazione o riduzione Natura giuridica • • • Atto inter vivos comporta trasferimento immediato di titolarità Atto gratuito senza previsione di un corrispettivo Tesi di donazione modale il titolare trasferisce al beneficiario prescelto con l’onere di liquidare gli altri legittimari non assegnatari Bolzano, 6 maggio 2016 b) Profilo soggettivo Disponente • • Imprenditore o titolare di partecipazioni societarie Interpretazione estensiva del dato normativo – – – Rilevanza del dato oggettivo della effettiva funzionalità dell’azienda allo svolgimento dell’attività di impresa NO patto di famiglia per azienda in fase di costituzione o già cessata SI patto di famiglia avente ad oggetto azienda concessa in affitto o comodato Beneficiario • • Discendente del disponente Sia legittimario che non legittimario Bolzano, 6 maggio 2016 b) Profilo soggettivo Familiari/Legittimari • «devono» partecipare Coniuge + Legittimari (ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio del disponente) – – Tesi letterale: nullità di patto di famiglia a cui non partecipano tutti i legittimari Tesi estensiva: «devono partecipare» come «devono essere chiamati a partecipare» No essenziale partecipazione di tutti i legittimari Contenuto del patto vincolante per: coloro che vi hanno partecipato coloro che vi hanno successivamente aderito anteriormente alla apertura della successione i legittimari sopravvenuti che siano stati successivamente liquidati Bolzano, 6 maggio 2016 c) Profilo oggettivo Azienda • Sia intera azienda che ramo di essa Partecipazioni societarie • Tre tesi su quelle che possono formare oggetto di un patto di famiglia: 1. 2. 3. TESI ESTENSIVA: tutte le partecipazioni di ogni tipo e entità (cfr. lettera lex che non distingue) TESI RESTRITTIVA: solo quelle idonee a attribuire il connotato di imprenditore (SI, SS, SNC, accomandatario in SAS, partecipazioni di controllo in SRL o SPA, no per accomandante di SAS o partecipazioni di minoranze in SRL o SPA) TESI INTERMEDIA: riferimento del legislatore ai termini «partecipazioni» e «quote» dimostra volontà di escludere dal patto di famiglia le sole azioni Bolzano, 6 maggio 2016 c) Profilo oggettivo Valore dell’azienda e delle partecipazioni • Si determina al momento della stipula del patto e non al momento della apertura della successione • Quote dei legittimari non assegnatari calcolate sul valore della azienda/partecipazioni • Irrilevanti eventuali mutamenti di valori o nella consistenza dei beni aziendali successivi alla stipula del patto • Lasciato alla libera contrattazione delle parti la determinazione del valore aziendale e quindi il valore della liquidazione spettante ai legittimari non assegnatari • Valore aziendale determinato al netto di eventuali oneri imposti all’assegnatario e di eventuali crediti spettanti ai collaboratori all’impresa familiare • Modalità di liquidazione dei legittimari non assegnatari sono lasciate agli accordi degli interessati Liquidazione in denaro contestualmente al patto, in un momento successivo o a rate, oppure in tutto o in parte con il trasferimento di beni in natura, essendo possibile anche la rinuncia. Bolzano, 6 maggio 2016 d) Profili fiscali No disciplina fiscale specifica • Applicazione di disciplina sui trasferimenti a titolo gratuito di aziende e partecipazioni sociali Imposte indirette • Art. 3 comma 4 ter TU imposta successione e donazioni esenzione imposta di trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore di discendenti/coniuge – Previsione di esenzione da imposta comporta che il trasferimento non rileva ai fini di erosione di franchigia (genitori/figli pari a € 1.000.000,00) trasferimento non rientra nel c.d. coacervo, condizioni: 1. a) Quote di società di capitali e mutue assicuratrici o coop. beneficio spetta limitatamente alle partecipazione mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ex art. 2359 c.c. b) Quote di società di persone beneficio spetta indipendentemente della entità trasferita 2. Necessario continuare l’attività di impresa per almeno 5 anni: No alienazione o concessione in affitto No alienazione di partecipazioni di società di persone No perdita del controllo in società di capitali 3. Dichiarazione in atto di avvalersi del beneficio Per i trasferimenti di azienda ove nell’azienda siano compressi beni immobili, in presenza della richiesta del beneficio è altresì prevista l’esenzione dell’imposta ipotecaria (art. 1 comma 2 dlgs 347/1990) e l’esenzione dell’imposta catastale art. 10 comma 3 dlgs 347/1990) Bolzano, 6 maggio 2016 d) Profili fiscali Liquidazione di legittimari non assegnatari • Incertezza interpretativa 1. Tesi secondo cui anche liquidazione di legittimari non assegnatari rientra in regime di totale esenzione ex art. 3 comma 4 ter TU 2. Tesi secondo cui per le liquidazioni dei legittimari non assegnatari trova applicazione la normale imposta su successioni e donazioni, avendo riguardo per il calcolo delle aliquote e delle franchigie al rapporto tra disponente e legittimari non assegnatari (così studio CNN) 3. Tesi secondo qui per il calcolo di aliquote e franchigie bisogna guardare a rapporto tra beneficiari e legittimari non assegnatari Rinuncia di legittimari non assegnatari • Incertezza interpretativa 1. Tesi secondo cui rinuncia di legittimari non assegnatari rientra in regime di totale esenzione ex art. 3 comma 4 ter TU 2. Tesi secondo cui rinuncia va comunque tassata con imposta fissa, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale Bolzano, 6 maggio 2016 d) Profili fiscali Imposte dirette • Operazione è neutra sotto profilo fiscale art. 58 TUIR trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenza e l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. Bolzano, 6 maggio 2016