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Presentazione standard1
PROFILI CIVILISTICI E FISCALI
DEL FONDO PATRIMONIALE
E DEI PATTI DI FAMIGLIA
Notaio Andrea Cipparrone
Bolzano, 6 maggio 2016
A) FONDO PATRIMONIALE
a) Nozione, natura giuridica ed effetto

Complesso di beni determinati, destinati del suo titolare a fare fronte ai
bisogni della famiglia

Patrimonio di destinazione ma non centro autonomo di imputazione di
diritti
•
•
Privo di soggettività giuridica
Caratterizzato della specificità dei beni che lo compongono
–
•
Regime complementare che deve essere affiancato ad altro regime generale
–

ammessi solo beni immobili, titoli di credito e beni mobili iscritti in pubblici registri
comunione legale, separazione o comunione convenzionale
Effetto
•
Segregazione patrimoniale (Art. 170)
–
–
beni costituiti in fondo vengono separati dal patrimonio del costituente
rispondono solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia
Bolzano, 6 maggio 2016
b) Individuazione della «famiglia» e dei «bisogni»
 Famiglia = famiglia «nucleare» (coniuge + figli)
• Imprescindibile matrimonio validamente contratto
• Esclusione famiglia «parentale» (ascendenti dei coniugi o famiglie
dei figli)
 Bisogni
•
Dato variabile, dipendente del tenore di vita prescelto dai
coniugi
–
Non limitato legalmente
Bolzano, 6 maggio 2016
c) Modalità di costituzione (inter vivos oppure mortis causa)
1.
Costituzione per atto tra vivi



2.
Costituzione:
• da parte di uno solo dei coniugi
• da parte di entrambi coniugi
- sia con beni in comunione ordinaria sia con beni in comunione legale
• da parte di un terzo
Natura di convenzione matrimoniale
• costituzione per atto pubblico in presenza di due testimoni
• necessaria accettazione di entrambi i coniugi
La costituzione può avvenire:
• con il trasferimento della proprietà del bene destinato al fondo a uno o entrambi
coniugi
• senza trasferimento di proprietà; effetto di vincolo di destinazione al bene
Costituzione per testamento

Costituzione:
• solo da parte di un terzo
• sia per testamento pubblico, olografo, oppure segreto
• efficace solo con la morte del Testatore:
- trasferimento della proprietà a uno o entrambi coniugi
- attribuzione al bene stesso del vincolo di destinazione
Bolzano, 6 maggio 2016
d) Efficacia di costituzione
 Non con la firma dell’atto di costituzione davanti al Notaio o
pubblicazione del testamento
 Con la annotazione della convenzione a margine dell’Atto di
matrimonio
-
pubblicità costitutiva: pubblicità riguardante singoli beni
(trascrizione annotamento tavolare, annotazione su titolo di
credito)  ha efficacia di mera pubblicità notizia
 Negozio gratuito
•
•
suscettibile di revocatoria ex art. 2901 e seg.
Cass: in presenza di pendenze pregresse nei confronti del Fisco un
atto costitutivo di fondo patrimoniale può essere riconosciuto come
un atto diretto alla sottrazione fraudolenta di beni al pagamento
delle imposte
Bolzano, 6 maggio 2016
e) Oggetto del fondo patrimoniale
 Solo beni determinati con una elencazione che si ritiene tassativa
1.
2.
3.
Beni immobili
Beni mobili iscritti in pubblici registri
Titoli di credito
 Beni immobili - Dottrina e Giurisprudenza:
•
Conferibili oltre a proprietà, anche diritti reali limitati (usufrutto, abitazione,
superficie, nuda proprietà)
o
•
•
Esclusioni:
enfiteusi: poiché a titolo oneroso
servitù: non può essere ceduto autonomamente
Conferibili tutti i tipi di beni immobili compressi i beni futuri, il fondo patrimoniale si
estende anche alle accessioni del bene costituito in fondo
No conferibilità di azienda come entità autonoma:
-
Composta di beni che non possono costituire oggetto del fondo
Possono essere conferiti i bene singoli che compongono l’azienda
 Titoli di credito
•
•
Devono essere vincolati rendendoli nominativi (annotazione del vincolo)
Adeguata pubblicità al vincolo
-
Quote S.r.l.  inserzione nel Registro Imprese
Titoli dematerializzati  scritturazione sul conto corrente in cui risultano intestati
Bolzano, 6 maggio 2016
f)
Amministrazione e atti di disposizione

Amministrazione (art. 180 c.c.  richiamo a n. su comunione dei beni)
1.
Atti di ordinaria amministrazione
•
2.
Atti di straordinaria amministrazione
•

Composti disgiuntamente de entrambi i coniugi
Composti solo congiuntamente dei coniugi
Atti di disposizione (art. 169 c.c.)
1.
Possibilità di prevedere che atto di disposizione del bene costituito in
fondo venga riservato nell’atto costitutivo attraverso apposita clausola
contrattuale in capo al coniuge che ha conservato la proprietà del bene
Bolzano, 6 maggio 2016
f)
Amministrazione e atti di disposizione

Autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori (ex art. 38 disp. att.
c.c.  competente il Tribunale ordinario del luogo di residenza della famiglia)

Discussa derogabilità attraverso apposita clausola contrattuale di
necessità di autorizzazione giudiziale
1.
Tesi negativa
•
2.
Garantire un interesse superiore quale e quello della tutela dei figli minori 
inderogabile
Tesi positiva
•
Lettera art. 169 c.c.  possibilità di deroga a entrambe le ipotesi
 ratio di tutta disciplina di fondo patrimoniale che
sembra ispirata a concedere prevalenze ad
autonomia privata
Bolzano, 6 maggio 2016
g) Cessazione del fondo


Con cessazione di matrimonio
Scioglimento convenzionale del fondo
• Ipotesi in cui volontà di risoluzione consensuale è indotta da specifica
richiesta di istituto di credito che in caso contrario rifiuta l’erogazione del
finanziamento alla attività di uno dei coniugi
1. OK se non ci sono figli minori
2. In presenza di figli minori:
a. No necessità di autorizzazione  alienazione progressiva dei singoli beni
b. Necessità di autorizzazione e di competenza di Tribunale ordinario (cfr.
art. 169 c.c.)
c. Necessità di autorizzazione e di competenza di Tribunale per i minorenni
(cfr. art. 171 c.c.)
Bolzano, 6 maggio 2016
h) Profili fiscali

1.
Imposte indirette
Non comporta effetti traslativi
• Vincolo di destinazione sui beni per soddisfacimento dei bisogni della
famiglia
• Costituzione con i beni di entrambi i coniugi oppure con beni di un coniuge
o di un terzo che se ne riservano la proprietà
• Art. 11 parte I Tariffa allegata a TUR
 Imposta registro in misura fissa di € 200,00
 Se ci sono immobili: imposta fissa ipotecaria di € 200,00
 Esente imposta catastale poiché non comporta voltura
Bolzano, 6 maggio 2016
h) Profili fiscali

2.
Imposte indirette
Comporta effetti traslativi
• Costituzione con beni di un coniuge o di un terzo che non se ne riservano la
proprietà
• Imposta di donazione con le aliquote e le franchigie proprie di tale tributo
• In presenza di immobili:
 imposta ipotecaria (2%)
 imposta catastale (1%)
•
Cambio orientamento Cassazione (tre ordinanze 2015)
 Indipendentemente dall’eventuale trasferimento patrimoniale connesso al vincolo di
destinazione, il contenuto economico della destinazione patrimoniale e di per sé indice di
capacità contributiva  nuovo tributo rispetto alla imposta su successioni e donazioni.
 Applicazione di imposizione proporzionale a fattispecie di vincoli di destinazione privi di
effetti traslativi  critiche:
 p.v. letterale non rinvenibile in art. 2 DL 262/2006 nuovo tributo
su vincoli di destinazione
 p.v. sostanziale  nuovo tributo pare costituzionalmente
illegittimo  art. 53 Cost., in quanto non correlato a una forma
economica effettiva.
Bolzano, 6 maggio 2016
h) Profili fiscali

Imposte dirette
• I frutti dei beni conferiti in fondo patrimoniale sono imputati per metà del
loro ammontare a ciascuno dei due coniugi
 tassati nella loro dichiarazione dei redditi (art. 4 comma 1 lett. B TUIR)
• In ipotesi in cui matrimonio viene a cessare, ma il fondo rimane in vita fino
al raggiungimento della maggiore età dei figli (art. 171)
 i redditi dei beni del fondo vanno imputati per l’intero loro ammontare al
coniuge superstite o al coniuge a cui sia stata attribuita in via esclusiva
l’amministrazione del fondo
Bolzano, 6 maggio 2016
B) PATTI DI FAMIGLIA
a) Nozione, ratio, natura giuridica

Nozione (art. 768 c.c.)
•

Contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o il titolare di
partecipazioni le proprie quote a uno o più discendenti
Ratio
•
•
•
Nuovo strumento per pianificare il passaggio generazionale
Garantisce il passaggio dell’azienda solo ad alcuni discendenti, senza che operazione
venga messa in discussione degli altri legittimari al momento della apertura della
successione
Aziende o partecipazioni oggetto del patto di famiglia  «successione separata»
-

Obbligo di liquidare gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una
somma corrispondente alle loro quote di legittima  possono rinunciare
Assegnazioni imputate alle loro quote di legittima e non possono formare oggetto
di collazione o riduzione
Natura giuridica
•
•
•
Atto inter vivos  comporta trasferimento immediato di titolarità
Atto gratuito  senza previsione di un corrispettivo
Tesi di donazione modale  il titolare trasferisce al beneficiario prescelto con l’onere di
liquidare gli altri legittimari non assegnatari
Bolzano, 6 maggio 2016
b) Profilo soggettivo
 Disponente
•
•
Imprenditore o titolare di partecipazioni societarie
Interpretazione estensiva del dato normativo
–
–
–
Rilevanza del dato oggettivo della effettiva funzionalità dell’azienda allo
svolgimento dell’attività di impresa
NO patto di famiglia per azienda in fase di costituzione o già cessata
SI patto di famiglia avente ad oggetto azienda concessa in affitto o comodato
 Beneficiario
•
•
Discendente del disponente
Sia legittimario che non legittimario
Bolzano, 6 maggio 2016
b) Profilo soggettivo
 Familiari/Legittimari
•
«devono» partecipare Coniuge + Legittimari (ove in quel momento si
aprisse la successione nel patrimonio del disponente)
–
–
Tesi letterale: nullità di patto di famiglia a cui non partecipano tutti i
legittimari
Tesi estensiva: «devono partecipare» come «devono essere chiamati a
partecipare»
 No essenziale partecipazione di tutti i legittimari
 Contenuto del patto vincolante per:
 coloro che vi hanno partecipato
 coloro che vi hanno successivamente aderito anteriormente alla
apertura della successione
 i legittimari sopravvenuti che siano stati successivamente liquidati
Bolzano, 6 maggio 2016
c) Profilo oggettivo
 Azienda
•
Sia intera azienda che ramo di essa
 Partecipazioni societarie
•
Tre tesi su quelle che possono formare oggetto di un patto di famiglia:
1.
2.
3.
TESI ESTENSIVA: tutte le partecipazioni di ogni tipo e entità (cfr. lettera lex
che non distingue)
TESI RESTRITTIVA: solo quelle idonee a attribuire il connotato di
imprenditore (SI, SS, SNC, accomandatario in SAS, partecipazioni di controllo
in SRL o SPA, no per accomandante di SAS o partecipazioni di minoranze in
SRL o SPA)
TESI INTERMEDIA: riferimento del legislatore ai termini «partecipazioni» e
«quote» dimostra volontà di escludere dal patto di famiglia le sole azioni
Bolzano, 6 maggio 2016
c) Profilo oggettivo
 Valore dell’azienda e delle partecipazioni
• Si determina al momento della stipula del patto e non al momento della
apertura della successione
• Quote dei legittimari non assegnatari calcolate sul valore della
azienda/partecipazioni
• Irrilevanti eventuali mutamenti di valori o nella consistenza dei beni aziendali
successivi alla stipula del patto
• Lasciato alla libera contrattazione delle parti la determinazione del valore
aziendale e quindi il valore della liquidazione spettante ai legittimari non
assegnatari
• Valore aziendale determinato al netto di eventuali oneri imposti
all’assegnatario e di eventuali crediti spettanti ai collaboratori all’impresa
familiare
• Modalità di liquidazione dei legittimari non assegnatari sono lasciate agli
accordi degli interessati
 Liquidazione in denaro contestualmente al patto, in un momento successivo o
a rate, oppure in tutto o in parte con il trasferimento di beni in natura, essendo
possibile anche la rinuncia.
Bolzano, 6 maggio 2016
d) Profili fiscali

No disciplina fiscale specifica
•

Applicazione di disciplina sui trasferimenti a titolo gratuito di aziende e
partecipazioni sociali
Imposte indirette
•
Art. 3 comma 4 ter TU imposta successione e donazioni  esenzione imposta di
trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore di discendenti/coniuge
–
Previsione di esenzione da imposta comporta che il trasferimento non rileva ai fini di
erosione di franchigia (genitori/figli pari a € 1.000.000,00)  trasferimento non rientra
nel c.d. coacervo, condizioni:
1.
a) Quote di società di capitali e mutue assicuratrici o coop.  beneficio spetta
limitatamente alle partecipazione mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ex
art. 2359 c.c.
b) Quote di società di persone  beneficio spetta indipendentemente della entità
trasferita
2. Necessario continuare l’attività di impresa per almeno 5 anni:
 No alienazione o concessione in affitto
 No alienazione di partecipazioni di società di persone
 No perdita del controllo in società di capitali
3. Dichiarazione in atto di avvalersi del beneficio
 Per i trasferimenti di azienda ove nell’azienda siano compressi beni immobili, in
presenza della richiesta del beneficio è altresì prevista l’esenzione dell’imposta
ipotecaria (art. 1 comma 2 dlgs 347/1990) e l’esenzione dell’imposta catastale art.
10 comma 3 dlgs 347/1990)
Bolzano, 6 maggio 2016
d) Profili fiscali

Liquidazione di legittimari non assegnatari
• Incertezza interpretativa
1. Tesi secondo cui anche liquidazione di legittimari non assegnatari rientra in
regime di totale esenzione ex art. 3 comma 4 ter TU
2. Tesi secondo cui per le liquidazioni dei legittimari non assegnatari trova
applicazione la normale imposta su successioni e donazioni, avendo riguardo
per il calcolo delle aliquote e delle franchigie al rapporto tra disponente e
legittimari non assegnatari (così studio CNN)
3. Tesi secondo qui per il calcolo di aliquote e franchigie bisogna guardare a
rapporto tra beneficiari e legittimari non assegnatari

Rinuncia di legittimari non assegnatari
• Incertezza interpretativa
1. Tesi secondo cui rinuncia di legittimari non assegnatari rientra in regime di
totale esenzione ex art. 3 comma 4 ter TU
2. Tesi secondo cui rinuncia va comunque tassata con imposta fissa, dovuta per
gli atti privi di contenuto patrimoniale
Bolzano, 6 maggio 2016
d) Profili fiscali
 Imposte dirette
• Operazione è neutra sotto profilo fiscale  art. 58 TUIR  trasferimento
di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di
plusvalenza e l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa.
Bolzano, 6 maggio 2016
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