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La territorialità IVA delle prestazioni di servizio

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La territorialità IVA delle prestazioni di servizio
Corso IVA Università di Pisa
Ottobre/Novembre 2011

Poiché l’intervento verte sui contratti conto terzi
l’analisi della normativa riguarderà questo aspetto
che, come noto, in parte è difforme da quello
relativo agli acquisti nella sfera istituzionale anche
se , ai fini IVA, il semplice possesso della PI rende,
ai fini dell’applicazione delle regole della
territorialità, soggetti passivi per le prestazioni di
servizi ad essi rese
tra gli altri, “gli enti, le
associazioni e le altre organizzazioni di cui
all’articolo 4 , quarto comma, anche quando
agiscono al di fuori delle attività commerciali o
agricole” tra cui anche le Università.
2


Definita la commercialità di un contratto è
preliminare ad ogni altra valutazione stabilire
che tipo di prestazione sia dedotta all’interno
dello specifico contratto
Ciò ha una rilevanza decisiva specie, ed è
frequentissimo nella prassi sopratutto delle
Università ed Istituti di Ricerca, per i contratti
stipulati con committenti esteri al fine di
stabilire
la
rilevanza/irrilevanza)
IVA
(problema della territorialità dell’imposta)
3





E’ comune la convinzione che ogni contratto
c/terzi stipulato dall’Università o Enti di ricerca
o ASL sia in ogni caso un contratto di
svolgimento di servizi scientifici (contratto
cosidetto di “ricerca”)
In realtà, al fine di un corretto inquadramento
tributario, occorre verificare almeno tre
fattispecie che questi enti sono in grado di
erogare:
PRESTAZIONI DI SERVIZI SCIENTIFICI
CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA
PERIZIA
4

Risoluzione Agenzia delle Entrate nr. 15 dell’
1.02.2007:
“Si precisa, infine, che le prestazioni di
"servizi scientifici" si differenziano
ulteriormente rispetto alle tipologie di
prestazioni in precedenza esaminate; le
stesse, infatti, arricchiscono il bagaglio di
conoscenze attuali con un quid novi
rappresentato appunto dalla scoperta
scientifica.”

5

Il nuovo articolo 7 quinquies del DPR 633/72,
introdotto per ottemperare alle disposizioni della
Direttiva 2008/8/CE , ha previsto – dal 1 gennaio
2011 – che” le prestazioni di servizi relative ad
attività
culturali
,
artistiche,
sportive,
scientifiche,educative, ricreative e simili, ivi
comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di
servizi degli organizzatori di tali attività, nonché
le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti
rese a committenti non soggetti passivi, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato,
quando
le
medesime
attività
sono
ivi
materialmente svolte.
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

Art. 7-quinquies Comma 1 lett. b):
“b) le prestazioni di servizi per l’accesso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi
comprese fiere ed esposizioni, nonché le
prestazioni di servizi accessorie connesse con
l’accesso, rese a committenti soggetti passivi
si considerano effettuate nel territorio dello
stato quando ivi si svolgono le manifestazioni
stesse”
Ebit Macerata 3/4 Maggio 2010 a
cura di Rolando vivaldi [email protected]
7


Il regolamento CE 282/2011 del 15 marzo
2011 in GUCE nr.77 del 23 marzo 2011 – in
vigore dal 1 luglio 2011 – ha interpretato in
maniera definitiva l’art. 7-quinquies con due
fondamentali precisazioni:
l’accesso comprende la prestazione di servizi le cui
caratteristiche essenziali consistono nel concedere un
diritto di accesso ad una manifestazione in cambio di
un biglietto o di un corrispettivo compreso (art.32) “il
diritto d’accesso a manifestazioni educative e
scientifiche quali conferenze e seminari.”
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



Tributariamente la presenza e la necessità di altissime conoscenze
scientifiche non crea sempre una prestazione di servizi scientifici.
Infatti la risoluzione in commento precisa che a fronte
del’affidamento da società svizzera ad una ASL di uno studio per
valutare la neurotossicità di un farmaco:
“questa Agenzia ritiene che le operazioni in argomento, considerate
nel loro aspetto unitario, costituiscano prestazioni di consulenza
tecnica, come definite dall’art. 7, quarto comma, lett. d) del DPR n.
633 del 1972,in quanto sono caratterizzate dalla circostanza di
estrinsecarsi in “giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri” (circ. 9
aprile 1981 n. 12). Detta conclusione rimane valida anche se la
prestazione richiesta all’Azienda istante viene condotta alla luce di
parametri scientifici rigorosi, come si deduce dal tipo di studio
richiesto (tossicità di un farmaco), dall’esistenza di un protocollo
avente lo scopo di disciplinare l’indagine sperimentale, nonché dalla
possibilità di risultati brevettabili.”
9



Appurato che la prestazione è territoriale in
Italia e cioè va applicata l’IVA Italiana allora se
il prestatore, ad es il Sant’Anna , è soggetto
passivo stabilito in Italia sarà quest’ultimo ad
adempiere agli obblighi IVA emettendo
fattura gravata da imposta e potendo detrarre
l’importo degli acquisti relativi al compimento
dell’operazione.
Il contratto riporterà quindi correttamente:
“L’importo è XXYY + IVA” come nella bozza
allegata al regolamento
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
La direttiva CE ed il decreto di recepimento hanno previsto un
criterio generale, dal 1^ Gennaio 2010, secondo cui nei rapporti
B2B la territorialità relativa all’ Imposta sul Valore Aggiunto si radica
nel paese del committente del servizio (dove si svolge il consumo).

La Circolare 58/E del 31.12.2009 nel commentare le novità in
materia di territorialità ha ricompreso tra le prestazioni”generiche”
proprio alcune attività di rilevante interesse per il mondo
accademico tra cui:
prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali
redevances,
 royalties, diritti di autore, e simili;
 prestazioni pubblicitarie;
prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese
quelle di formazione e di addestramento del personale;


11


Se il principio dei rapporti B2B è quello del
committente è chiaro che il contratto c/terzi che ci
vede fornitori della consulenza e/o assistenza
tecnica o legale verso un soggetto estero (UE o
extra-UE) non sarà territoriale in Italia ma nel Paese
del
committente
e
quindi
dovremmo
–
contrariamente a quanto visto per i servizi
scientifici – emettere fattura non territoriale ai
sensi dell’articolo 21 comma 6 del D.P.R, 633/72
non evidenziando in essa l’imposta.
Si noti che l’obbligo della fattura è limitato ai paesi
membri della comunità e non sembra necessaria la
sua formale emissione per i paesi extra - UE
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



ASL di Roma 5 –
Via G.Carducci, 40
CF e PI 93008800505
CODICE IDENTFICATIVO IVA: IT93008800505

Spett.le

John Brown

25 Daily Street

LONDON

VAT:GB345678901
 Fattura nr.53 del 14 Marzo 2010
 Servizi di consulenza per rilevazione telomeri di DNA
murino

IMPONIBILE: 1000,00 €
 Operazione non soggetta per carenza del requisito
territoriale ai sensi art. 44 Direttiva 28 novembre 2006
n.2006/112/CE e art. 7-ter DPR 633/72
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


Registrazione delle fatture emesse nel registro
vendite art. 23 DPR 633/72 entro quindici giorni
dall’emissione nell’ordine della loro numerazione e
con riferimento alla data della loro emissione
Indicazione in dichiarazione annuale: occorrerà
attendere le istruzioni alla dichiarazione IVA
2011anche se è improbabile la loro inclusione nel
quadro VE
Non concorreranno al volume d’affari per espressa
disposizione
dell’articolo
20
DPR
633/72
modificato dal decreto di recepimento
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


Può
succedere
che
si
riceva
una
consulenza/assistenza tecnica da – ad.es. –
avvocato francese.
Il criterio territoriale generico impone di
considerare territoriale tale operazione nel
paese del committente
Poiché il committente è un ente italiano ,
l’IVA sarà dovuta in Italia
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
Con una incisiva modifica del secondo comma
dell’articolo 17 del DPR 633/72 si è disposto
che gli obblighi relativi all’ IVA per prestazioni
rese da soggetti esteri verso soggetti passivi
stabiliti (Avvocato francese vs Ente italiano)
sono adempiuti dal destinatario del servizio
(committente) attraverso il meccanismo della
inversione contabile (“reverse charge”).

A nulla rileva l’eventuale identificazione diretta
o
rappresentante
fiscale
eventualmente
posseduto in Italia dall’avvocato francese.
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


Per realizzare il reverse charge il secondo comma
dell’articolo 17 del DPR 633/72 inserito dal decreto
di recepimento sembra non dare scampo: autofattura.
Dietro insistenze di numerose categorie professionali
l’Agenzia delle Entrate, che già l’aveva annunciato,
con circolare 12 Marzo 2010 nr. 12/E al punto 3.2 ha
precisato (valevole solo in ambito comunitario):
“Ciò stante il committente (nonostante la norma
contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
18 faccia riferimento all’autofattura) conserva la
facoltà di integrare il documento ricevuto dal
prestatore (comunitario) con l’IVA relativa, fermo
restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul
momento di effettuazione dell’operazione.”



Il momento di emissione dell’autofattura (o il
momento di integrazione della fattura) è
legato, ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72, al
momento del pagamento del corrispettivo.
Quindi l’operazione di integrazione va conclusa
nel momento in cui – riprendendo l’esempio – l’
ente paga l’avvocato francese.
La norma dell’articolo 6 è però in contrasto con
la normativa comunitaria che prevede per le
operazioni dove gli obblighi IVA sono in capo al
cliente di emettere/integrare il documento al
momento in cui è resa la prestazione
18



Se l’avvocato francese munito di posizione IVA
venisse chiamato a svolgere attività che in Italia
fosse esente da IVA (ad es un operazione
finanziaria) l’ente italiano dovrebbe lo stesso
emettere autofattura (non integrare?) e registrarla
nel registro acquisti e registro vendite indicando il
titolo di non imponibilità o esenzione.
Inoltre l’operazione non dovrebbe essere inserita
tra gli acquisti nel quadro VJ della dichiarazione
IVA
Lo precisa la medesima Circolare 12 / 2010
dell’Agenzia delle Entrate.
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Al fine di combattere le frodi legate agli scambi
intracomunitari di servizi la direttiva 2008/117/CE
ha introdotto l’obbligo di segnalare le cessioni di
servizi “generiche” a soggetti passivi non stabiliti in
Italia attraverso il sistema INTRASTAT. La legge di
recepimento italiana ha preteso che oltre alle
cessioni siano monitorati anche i servizi ricevuti.
Attenzione: nel caso di cessioni, pur appartenenti al
novero dei servizi “generici”, non si deve compilare
INTRASTAT se tale operazione risultasse esente o
comunque ad essa, per legislazione interna di quel
paese, non si applicasse imposta
 Occorrerà quindi accertarsi con il committente di
tale assunto


20




Una categoria di prestazioni che un’ Università o un istituto
universitario potrebbe rendere è costituito dalle perizie.
La loro caratterizzazione fiscale è presente nella definizione
della circolare 15/2007 dell’Agenzia delle Entrate:
“In particolare, in relazione alla definizione degli elementi che
caratterizzano una prestazione quale "perizia," e' stato
evidenziato che la stessa comporta valutazioni circoscritte
allo specifico bene esaminato, restando esclusa ogni analisi di
utilita' prospettica; essa, in definitiva,e' diretta ad individuare
oggettivamente concreti elementi di fatto di un determinato
bene materiale, mobile o immobile, in relazione al valore,
qualita' e quantita', anche se assumono particolare rilevanza
cognizioni o calcoli tecnico-scientifici, senza possibilita' di
estendere le medesime considerazioni ad altri elementi della
stessa specie (v. risoluzione 23 maggio 2002, n. 153 e n. 122
del 2005).”
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

Le prestazioni su beni mobili (ad es. un ente
italiano
è incaricato dall’ EDF francese di
procedere alla determinazione del punto di
rottura di una barra di uranio arricchito) sono
territoriali nel luogo dove si svolge la prestazione
solo per i rapporti B2C cioè quelli resi a clienti
non soggetti passivi di imposta
Ma in attività commerciale , non essendoci
previsione derogatoria si riespande la regola
generale B2B e l’IVA è territoriale nel paese del
committente con tutte le considerazioni fatte per
le consulenze.
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
Fatte queste considerazioni è evidente che ,
in relazione alla tipologia di prestazione
dedotta nei contratti attivi, dovrà porsi
particolare attenzione alla localizzazione
territoriale dell’operazione a fine di prevedere
il corretto regime in materia di imposta sul
valore aggiunto.
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