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Costruire un`impresa:la scelta della forma

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Costruire un`impresa:la scelta della forma
COSTITUIRE UN’IMPRESA:
la scelta della forma giuridica,
gli adempimenti amministrativi e
fiscali
Anna Rita Cucci, 16 aprile 2010
CREARE UN’IMPRESA
Per organizzare, progettare e realizzare in piena autonomia il
proprio lavoro e mettere in atto un progetto imprenditoriale
da una brillante idea.
CHI E’ L’IMPRENDITORE
È colui che in piena autonomia gestisce il proprio lavoro e il
proprio tempo misurandosi continuamente con le regole
dettate dal mercato..
LA SCELTA
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI
• la responsabilità patrimoniale è necessario decidere se si
desidera limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto
o coinvolgere l’intero patrimonio personale dell’imprenditore;
• la convenienza fiscale è una valutazione fondamentale perché
varia a seconda della forma giuridica assunta ;
prospettive economiche e finanziarie dell’attività
aziendale è la valutazione del capitale necessario per l’esercizio
• le
dell’attività che si è deciso di svolgere.
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
DITTA INDIVIDUALE
Caratteristiche
• è il titolare dell’impresa individuale che intraprende l’attività economica volta
alla produzione e/o lo scambio di beni e servizi, organizza e coordina i fattori della
produzione (capitale e lavoro) e si assume personalmente il rischio di questa attività
• forma giuridica semplice
• il titolare è l’unico responsabile ed è esposto a tutto il rischio dell’impresa
• ha bassi costi di gestione, è sufficiente aprire la partita IVA e iscriversi al
Registro Imprese
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
DITTA INDIVIDUALE
IMPRESA FAMILIARE
 la costituzione avviene per atto pubblico o
scrittura privata autenticata
 oltre al titolare, vi partecipano il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo.
 Gli utili vanno per una misura minima del
51% al titolare, la restante parte si divide fra i
parenti
• Il titolare resta comunque l’unico responsabile
dell’attività e solo egli potrà essere soggetto ad
eventuali procedure fallimentari
IMPRESA CONIUGALE
 è l’unica forma di impresa collettiva per la quale
non è necessaria alcuna formalità per la
costituzione. Le uniche condizioni da rispettare
sono:
• la costituzione deve avvenire dopo il
matrimonio;
• i coniugi devono essere in regime di comunione
legale dei beni;
• entrambi i coniugi gestiscono l’impresa senza
alcuna posizione di subordinazione;
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
SOCIETA’ DI PERSONE
Caratteristiche
• si costituisce con un contratto, atto pubblico o scrittura privata a firme
autenticate. Nel contratto è detto che due o più persone conferiscono beni o servizi
per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili
(rif. Art. 2247 c.c.);
• la responsabilità patrimoniale dei soci delle società di persone è illimitata e
solidale
SOCIETA’ SEMPLICE
SOCIETA’
IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA’
IN ACCOMANDITA
SEMPLICE
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
SOCIETA’ SEMPLICE
Caratteristiche
• la sua costituzione non è soggetta a forme particolari, può anche costituirsi
verbalmente;
• può avere ad oggetto solo attività non commerciale, come ad esempio quella
agricola o professionale in forma associata;
• è obbligata ad iscriversi in una sezione speciale del Registro delle Imprese.
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Caratteristiche
• si costituisce con atto pubblico o la scrittura privata a firme autenticate; non
prevede un capitale minimo;
• è una forma giuridica adatta alle piccole realtà, a contenuto costo amministrativo
e ha il vantaggio di essere molto flessibile; non è infatti consigliabile a realtà
caratterizzate da elevato rischio, con costi iniziali di investimento molto elevati o
con soci proprietari di beni che non vogliono fare rientrare in eventuali insolvenze;
• prevede la responsabilità dei soci solidale ed illimitata
• i soci godono di completa eguaglianza e possono amministrare anche
disgiuntamente l’attività;
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Caratteristiche
E’ una forma giuridica simile alla società in nome collettivo, se ne differenzia per il
fatto ch esistono due tipologie di soci:
• soci accomandatari che hanno le stesse caratteristiche dei soci di snc
• soci accomandanti che sono soci finanziatori che non possono amministrare la
società e che rispondono solo per il capitale conferito.
E’ consigliabile questa forma giuridica in presenza di una compagine sociale
differenziata in termine di competenze, disponibilità finanziarie ed attribuzioni di
compiti.
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
SOCIETA’ DI CAPITALI
Caratteristiche
• si costituiscono per atto pubblico alla presenza di un notaio
• sono più costose e complesse da gestire, gli investimenti e i rischi sono elevati, ma
possono esserlo anche i profitti
• la scelta è obbligata nel caso l’impresa supera certe dimensioni.
• i soci godono del regime di responsabilità limitata al capitale sottoscritto il ruolo di
questi ultimi però è secondario rispetto ai loro capitali: gestione e amministrazione
possono essere affidate anche a non soci.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA
SOCIETA’ PER AZIONI
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Caratteristiche
• la costituzione richiede un capitale conferito che deve essere di almeno 10.000
euro ed è suddiviso in quote;
• l’amministrazione e la gestione della società sono delegate ad un apposito
consiglio di amministrazione o ad un amministratore unico e all’assemblea. Può
esserci anche un organo di controllo – il collegio sindacale;
• consente la separazione tra patrimonio societario e patrimonio personale ed è
consigliabile per attività ad alto rischio e comunque in tutti quei casi in cui si
prevede uno sviluppo consistente del fatturato nel corso degli anni.
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
SOCIETA’ PER AZIONI
Caratteristiche
• il capitale sociale non può essere inferiore a 100.000 euro ed è diviso in azioni.
Deve essere istituito anche il collegio sindacale quale organo di controllo, risultano
un consiglio di amministrazione o amministratore unico e l’assemblea.
SOCIETA’ A SOCIO UNICO
• possono essere a socio unico le società a responsabilità limitata e le società per
azioni. Si costituiscono sempre con atto pubblico alla presenza di un notaio, la
definizione del contratto sociale fa eccezione alla definizione codicistica
LE CARATTERISTICHE DELLE FORME GIURIDICHE
COOPERATIVE
Caratteristiche
• Sono imprese anche loro, però con alcune caratteristiche:
- il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito, varia in seguito all’entrata o
uscita dei soci;
- ogni socio ha diritto a un voto a prescindere dal valore delle sue quote;
- non si possono distribuire utili in misura superiore ad una certa percentuale del capitale versato.
• si contraddistinguono per lo scopo mutualistico, ossia la produzione di utilità per i soci
indipendentemente dal conseguimento di un profitto d’impresa
• uno dei caratteri proprio della cooperativa è l’omogeneità dei soci rispetto all’oggetto sociale:
tutti i soci necessitano di quei beni e servizi che la società intende fornire alla base sociale
• per la costituzione di una società cooperativa sono necessari almeno nove soci mentre ne bastano
tre se la società adotta le regole delle srl e i soci sono persone fisiche. Non è previsto un capitale
sociale minimo ed occorre l’atto pubblico per la sua costituzione.
COME SCEGLIERE LA FORMA GIURIDICA
non esiste una forma di impresa a priori più conveniente rispetto ad un’altra.
La valutazione di convenienza va fatta di volta in volta in relazione a diversi elementi :
• gli effetti fiscali: nelle società di persone la tassazione fa capo ai soci, in quelle di
capitali ricade direttamente sull’impresa, quindi in caso di redditi personali alti è
consigliabile optare per una società di capitali per la quale dovremo denunciare solo
gli utili effettivamente percepiti e non anche quelli accantonati, le aliquote fiscali sono
fisse e non progressive come nelle società di persone;
• gli adempimenti amministrativi: le società di capitali richiedono un maggior carico
di adempimenti e quindi maggiori costi per il professionista in quanto non possono
adottare la contabilità semplificata;
• responsabilità patrimoniale e solidale: nelle società di persone i soci rispondono con
il proprio patrimonio e quindi falliscono insieme alla società in caso di fallimento,
inoltre rispondono solidalmente con gli altri soci dei debiti della società; questo non
avviene nella società di capitali che sotto questo profilo è più conveniente
• capitale investito: può condizionare la scelta della forma giuridica in relazione
all’ammontare dell’investimento e quindi del rischio d’impresa
IL REGISTRO IMPRESE
Che cos’è
• è un registro pubblico istituito dalla legge di riordino delle Camere di Commercio
(L. 580/1993), nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla vita
dell’impresa previsti dalla legge (art. 2188 c.c.). L'avvio di tale registro ha trovato
attuazione con l'emanazione del relativo regolamento, il D.P.R. 7/12/1995 n. 581.
L'ufficio è divenuto operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 19/2/1996.
• si ispira al principio dell'universalità, attuato attraverso l'iscrizione e
l'annotazione di tutti i soggetti imprenditoriali, indipendentemente dalla forma
giuridica di svolgimento dell'attività e dal tipo di attività esercitata. Esso
costituisce, quindi, un'anagrafe generale dell'imprenditoria locale;
IL REGISTRO IMPRESE
Che cos’è
• ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio, è diretto da un
Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario
Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, ed è sotto la
vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del
capoluogo di provincia;
• L'ufficio "provvede alla tenuta" del Registro Imprese, e deve agire conformandosi
alle disposizioni del codice civile contenute negli art. 2188 e seguenti; alle
disposizioni specifiche di cui all'art. 8 della L. 580/93 (che in parte ha ampliato e
modificato talune previsioni del codice civile), alle disposizioni di attuazione del
sopraccitato art. 8, che hanno trovato disciplina nel D.P.R. n. 581/95 e nelle
successive modifiche (D.P.R. 588/99 e L. 340/00).
IL REGISTRO IMPRESE
CHI E’ TENUTO ALL’ISCRIZIONE
Nel Registro devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma
giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta
l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195
del c.c., nonché l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c..
Il Registro Imprese è diviso in due sezioni
SEZIONE ORDINARIA
SEZIONE SPECIALE
IL REGISTRO IMPRESE
SEZIONE ORDINARIA
Nella sezione ordinaria si iscrivono:
• imprenditori individuali commerciali non piccoli,
• società di persone (tranne la società semplice),
• società di capitali
• consorzi fra imprenditori con attività esterna,
• i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
• gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività
commerciale
• le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto
principale della loro attività
IL REGISTRO IMPRESE
SEZIONE SPECIALE
Alla I° sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:
• imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche);
• piccoli imprenditori commerciali
• le società semplici (pubblicità legale dichiarativa)
imprenditori artigiani
Alla II° sezione speciale si iscrivono:
• società tra professionisti (società tra avvocati)
La III° sezione speciale è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo:
• società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi
sono soggette
ANDARE PER UFFICI DA DVE INIZIARE?
Dal 1° aprile 2010 è entrata definitivamente in vigore la procedura
COM.UNICA
che permette – attraverso un’unica trasmissione telematica diretta al Registro Imprese – di
adempiere agli obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi richiesti quando si avvia, modifica o
cancella un’impresa., obbligatoria per chiunque debba presentare delle istanze al Registro delle
imprese, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, Commissione provinciale dell'artigianato,
Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
I requisiti per la presentazione di una pratica COM.UNICA sono:
- possedere la firma digitale per firmare la pratica di Comunicazione unica con lo stesso valore
legale della firma autografa;
- avere accesso al servizio Telemaco o equivalenti per spedire la pratica al Registro Imprese
- installare i software necessari scaricabili gratuitamente dal sito www.registroimprese.it (sezione
software) dove sono reperibili tutte le istruzioni e i manuali per l’utente
- disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
COS’E’ LA FIRMA DIGITALE?
La firma digitale è l'equivalente
informatico di una firma apposta su
carta e ne assume lo stesso valore legale.
L’EVOLUZIONE NEL TEMPO
Smart card
Business Key
BUSINESS KEY: CARATTERISTICHE
si porta sempre con sè
è collegabile alla porta USB di
qualsiasi computer
non richiede l'installazione di software
non richiede l'installazione di
lettori smart card
Contiene tutti i programmi necessari per il suo utilizzo come "Dike" per la firma
digitale e "Telemaco" per l'aggiornamento dei dati del Registro Imprese
BUSINESS KEY:
COSA PERMETTE DI FARE?
firmare digitalmente i documenti con pieno valore legale
(certificato di firma digitale)
avere un collegamento diretto con il Registro Imprese e disporre,
in qualsiasi momento, dei documenti della propria impresa
primo e più importante esempio in Italia
di applicazione della firma digitale
DOMANDE
Grazie per la cortese
attenzione
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