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Le assenze tutelate: congedi,malattia,infortunio Corso praticanti

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Le assenze tutelate: congedi,malattia,infortunio Corso praticanti
Le assenze tutelate:
congedi,malattia,infortunio
Corso praticanti
Consulenti del lavoro
Di Ascoli Piceno
Lezione n. 8 20 giugno 2009
Maternità e paternità
DLgs 26 Marzo 2001 n. 151
Testo unico sulle norme in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Campo di applicazione
Le norme del DLgs n. 151/2001 si applicano:
 Ai lavoratori subordinati
 Alle lavoratrici autonome
 Alle libere professioniste
 Alle lavoratrici iscritte alla gestione
separata
 Ai dirigenti (L.104/2006)
Lavori vietati
Durante il periodo di gravidanza fino a
7mesi del figlio è vietato adibire le
lavoratrici:
•Al sollevamento pesi
•A lavori pericolosi, faticosi o insalubri
Controlli prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a
permessi retribuiti per l’effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici e visite
specialistiche nel caso in cui debbano essere
eseguiti durante l’orario di lavoro.
Congedi di maternità
Astensione obbligatoria
Divieto di adibire al lavoro le donne:
 Durante i 2 mesi precedenti da data
presunta del parto,salvo flessibilità
 Ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta
e la data effettiva del parto
 Durante i 3 mesi dopo il parto
 Durante gli ulteriori giorni non goduti
prima del parto prematuro
Astensione anticipata
La DPL può disporre l’anticipazione del divieto al
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino ai 2
mesi precedenti al parto, per i seguenti motivi:
•Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza
•Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino
•Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni
Congedo di paternità
Diritto all’astensione obbligatoria del padre
lavoratore in caso di:
•Morte o grave infermità della madre
•Abbandono del bambino da parte della
madre
•Affidamento esclusivo del bambino al
padre
Congedo parentale
Astensione facoltativa
Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. Il diritto di
astenersi compete:
•Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a 6 mesi
•Al padre lavoratore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a 6 mesi
•Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi
Congedo per malattia del figlio


Entrambi genitori, alternativamente,
hanno diritto ad astenersi dal lavoro
durante la malattia del bambino di età non
superiore ai 3 anni
Ciascun genitore, alternativamente, ha
diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di
5 giorni lavorativi all’anno per malattia di
ogni figlio tra i 3 e gli 8 anni di età
Riposi giornalieri
Della madre
Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di
vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il
riposo è uno solo quando l’orario giornaliero
di lavoro è inferiore a 6 ore
Riposi giornalieri
Del padre
I periodi di riposo giornalieri sono riconosciuti al
padre lavoratore:
•Nel caso i cui i figli siano affidati al solo padre
•In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga
•Nel caso i cui la madre non sia lavoratrice
dipendente, vale a dire una lavoratrice autonoma,
una libera professionista etc. È da ritenere escluso un
diritto ai riposi giornalieri qualora la madre non
svolga attività lavorative, fatta salva l’ipotesi di grave
infermità.
Adozioni e affidamenti
Le disposizioni in materia di astensione
obbligatoria, facoltativa, malattie del
bambino e riposi trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori adottivi e per
affidamento dei minori
Malattia
La malattia è disciplinata dall’art. 2110 C.C. che
stabilisce:
•Al lavoratore, durante l’assenza, è dovuta la
retribuzione o un’indennità nella misura e per la
durata stabilite dalle leggi o dai contratti collettivi
•Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo (periodo di comporto) la cui durata è
stabilita, in genere, dalla contrattazione collettiva
•Il periodo di assenza va computato nell’anzianità di
servizio
Obbligo di comunicazione
Il lavoratore deve comunicare l’assenza per
malattia entro due giorni dal rilascio del
certificato
INPS
datore di lavoro
Periodo di comporto
Il lavoratore ha diritto, i caso di malattia,
alla conservazione del posto di lavoro per
un periodo la cui durata è fissata dal CCNL e
scaduto il quale può essere licenziato.
Visite domiciliari


•
•
•
Le visite domiciliari sono effettuate dalle 10 alle 12
e dalle 17 alle 19 a cura dei servizi ispettivi degli
Istituti Previdenziali competenti
Sanzioni: al lavoratore che risulti assente durante
le fasce di reperibilità si applicano i seguenti
provvedimenti:
In caso di assenza alla prima visita di controllo: il
dipendente perde il diritto all’indennità per i primi
10 giorni
In caso di assenza alla seconda visita di controllo:
l’indennità in parola vieni ridotta del 50% per
l’ulteriore periodo successivo ai primi 10giorni
In caso di assenza al terzo controllo: l’Istituto
provvederà ad interrompere, dalla data in cui viene
riscontrata tale ultima assenza, la corresponsione
delle prestazioni economiche a proprio carico.
Indennità di malattia
Carenza :
Primi tre giorni a carico azienda
Indennità INPS : Dal 4° al 20°giorno 50% RMG
Dal 21° al 180° giorno 66,66% RMG
Indennità azienda: eventuale integrazione prevista dal
CCNL
Beneficiari: operai di tutti i settori, impiegati e quadri
settore commercio
Infortunio
DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 (T.U.)
L’infortunio è l’evento accaduto al
lavoratore per causa violenta in occasione di
lavoro e da cui sia derivata la morte o
l’inabilità permanente assoluta o parziale o
un’inabilità temporanea assoluta che
comporti l’astensione dal lavoro per più di
tre giorni.
Soggetti interessati
Lavoratore
Istituto assicuratore
Datore di lavoro
Obbligo di comunicazione
Il lavoratore deve dare immediata notizia
dell’infortunio accaduto
Il datore di lavoro entro 48 ore deve
denunciare l’infortunio all' INAIL e alla P.S.
se la durata è superiore a 3 giorni
Il datore di lavoro è obbligato ad
aggiornare il registro infortuni anche se
l’infortunio ha durata di un solo giorno
Periodo di comporto
In caso di infortunio sul lavoro il rapporto si
sospende ed il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il
periodo stabilito dai CCNL (in genere sino
alla guarigione clinica).
Indennità di infortunio
Carenza
Primi 4 giorni a carico azienda 100%;
60% dal 2°al 4° giorno
Indennità INAIL
Fino al 90° giorno 60% RMG;
dal 91° giorno 75% RMG
Indennità azienda
Eventuali integrazioni fino
al 100% della retribuzione spettante
Sanzioni su violazioni T.U.

Tutte le sanzioni per violazioni
disciplinate dal T.U sono state
quintuplicate dall'art.1 c.1177 legge
finanziaria 2007
PERMESSI VARI

CONGEDI FAMILIARI (art.4 L.53/2000)

CONGEDO MATRIMONIALE (RDL n.1334/37 e ccnl)

DONATORI SANGUE (DM 8/4/1968)

DONATORI MIDOLLO OSSEO (art.5 L.52/2001)

LAVORATORI STUDENTI (art.10 L.300/70)

CONGEDI PER FORMAZIONE(art.5 L.53/2000)

FUNZIONI IN SEGGI ELETTORALI (DPR 361/1957)

CARICHE ELETTIVE (art.31 L.300/70)

INCARICHI SINDACALI (art.30 L.300/70)

TOSSICODIPENDENTI (art.124 DPR 309/90)

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (art.10 DPR 613/94
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