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cedolino unico - SNALS

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cedolino unico - SNALS
IL “CEDOLINO UNICO”
Legge 191 del 23 dicembre 2009 (legge
finanziaria 2010), art. 2, comma 197:
a decorrere dall’ anno 2011 il pagamento
delle competenze accessorie dovute al
personale statale è disposto
congiuntamente alle competenze fisse,
mediante ordini collettivi di pagamento,
emessi dal NoiPA (ex SPT).
1
Principali novità per le scuole:
- a decorrere dal 1/1/2011 le competenze
accessorie ( fondo dell’ istituzione
scolastica, funzioni strumentali, ecc.) al
personale sono pagate con le modalità
previste dal cedolino unico e non più
direttamente dalle scuole;
- a decorrere dal 1/1/2013 anche il
pagamento degli stipendi del personale
supplente breve viene effettuato secondo le
modalità previste dal cedolino unico e non
più direttamente dalle scuole;
2
Come funziona
Le istituzioni scolastiche non ricevono più
direttamente i fondi ma la comunicazione di una
“disponibilità di fondi” al sistema NoiPA, che
non deve essere prevista in bilancio.
3
Le competenze fisse ed accessorie sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno
finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.
Le eventuali somme rimaste da pagare alla fine
di ogni esercizio sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio
successivo (DL 78/2010 art. 4 c. 4-ter)
4
La dotazione finanziaria complessiva a
disposizione di ciascuna Istituzione scolastica e'
individuata con il decreto ministeriale, di cui al
comma 1 del presente articolo, emanato per
l'anno finanziario in corso, e dalle somme
determinate per gli anni precedenti e non ancora
utilizzate.
(Decreto MEF 1/12/2010 art. 7 c. 2)
5
Restano iscritte nei bilanci delle Istituzioni
scolastiche le somme accreditate dal MIUR a
tutto il 31 dicembre 2010 per compensi
accessori… Le competenze accessorie dovute
per l'a.s. 2010/11 dovranno essere pagate da
ciascuna Istituzione utilizzando le giacenze di
cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette
giacenze, le competenze accessorie verranno
liquidate con le nuove modalità (Decreto MEF
1/12/2010 art. 16)
6
Le scuole inseriscono sul SIDI i contratti di
supplenza
la DG bilancio ripartisce i fondi disponibili tra i
POS
Le scuole inseriscono su SIDI - Funzioni NoiPA gli
importi dei compensi
7
Le scuole, in quanto POS, inseriscono attraverso
il SIDI gli elenchi di liquidazione specificanti il
beneficiario, la tipologia contrattuale del
compenso e l'importo lordo dipendente.
NoiPA provvede: al calcolo del netto e degli oneri
fiscali e contributivi; alle comunicazioni mensili
agli enti di previdenza; alla presentazione del
770.
8
Continuano ad essere pagati secondo le modalità
previgenti:
• I compensi erogati con disponibilità assegnate
da enti terzi;
• Rimborsi di spese di missione o similari e
l'erogazione di somme a titolo risarcitorio
9
I controlli
Rimangono fermi i controlli, in capo ai revisori dei
conti, sulla contrattazione di istituto e sulle
dichiarazioni dei POS, circa le competenze
accessorie spettanti, sulla base delle quali SPT
in qualità di mero intermediario provvede ai
relativi pagamenti
(nota MIUR prot. 3980 del 16/5/2011)
10
La comunicazione a NoiPA dei compensi deve
essere convalidata sia dal DS che dal DSGA.
11
Il personale per il quale gli uffici possono ordinare
il pagamento delle competenze accessorie può
essere solo il personale dipendente.
Per i contratti di supplenza NoiPA verifica che
quanto comunicato non superi il valore tabellare
previsto per la qualifica, rapportato al periodo di
servizio.
12
Le scuole possono chiedere stampe riepilogative
dei pagamenti effettuati, in funzione ad es. del
periodo di emissione e della fattispecie di
accessorio.
13
Scuole in sofferenza finanziaria:
gli interventi del MIUR
• Invita le scuole ad essere flessibili nella
gestione della cassa
• Assegna direttamente a Comuni e Regioni le
spese per TARSU, visite fiscali, mensa
14
Chiarisce che la scuola non può accertare entrate
a carico del MIUR se non dopo specifica
comunicazione
Risparmia sui contratti di pulizia, i compensi ai
revisori, i finanziamenti tramite gli USR
Taglia le indennità di funzioni superiori
15
Chiede alle scuole di attingere all’avanzo di
amministrazione “per far fronte ad eventuali
deficienze di competenza”
Contributo straordinario a fine esercizio finanziario
“sulla base del raffronto delle passività con il
fondo cassa e le altre attività al netto dei residui
attivi dello Stato”
16
Punti critici
• Sperequazioni
• Compatibilità con l’autonomia scolastica
• Il MIUR non tiene conto che di solito i
finanziamenti da terzi sono vincolati
• Il MIUR non tiene conto dei debiti fuori bilancio
17
“Si rammenta la necessità di assumere
tempestivamente gli impegni di spesa.
In particolare, ai finanziamenti vincolati deve
corrispondere, successivamente
all’accertamento della somma, un impegno di
spesa...
I finanziamenti non vincolati dovranno essere
impegnati al perfezionamento dell’obbligazione
giuridica (es. contratti di supplenza breve).”
(istruzioni PA 2010)
18
Cosa fanno le scuole ?
 Contenimento delle spese ?
 Anticipi di cassa
 Economie sul fondo d'istituto
 Ricorso ai contributi delle famiglie
19
 Comunicano a SIDI impegni per supplenze
superiori a quelli effettivi
 Debiti fuori bilancio o accertamenti “inventati”
 Mancato pagamento oneri fiscali e contributivi
 Mancato pagamento compensi accessori (in
particolare: ore eccedenti per la sostituzione di
colleghi assenti; indennità di funzioni superiori al
collaboratore vicario)
20
Il superamento del budget delle ore eccedenti per
la sostituzione dei colleghi assenti cosituisce
danno all’erario ?
E il conferimento di incarico di collaboratore
vicario ?
21
Debiti fuori bilancio
Circolare RGS n. 7 del 5/2/2008:
spese continuative e ricorrenti indispensabili per
assicurare la continuità dei servizi, per le quali
non è stato possibile assumere l’impegno
unicamente per carenza dello stanziamento
 Sono assimilabili a sopravvenienze passive
22
Qualora nel corso dell’esercizio l’andamento della
spesa sia tale da non assicurare il rispetto delle
originarie previsioni, il Ministro dispone
variazioni compensative (L. 266/2005 art. 1 c.
21)
La mancata segnalazione da parte del funzionario
responsabile dell’andamento della spesa in
maniera tale da rischiare di non garantire il
rispetto delle previsioni è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare (DL 112/2008 art. 60
comma 14).
23
Obbligo di denuncia per danno
all’erario
Qualora il fatto dannoso venga accertato da
un impiegato con qualifica di ispettore
generale, nel corso di una ispezione, questi e'
tenuto a farne immediatamente denuncia al
procuratore generale della Corte dei conti,
informandone nel contempo il direttore
generale o il capo del servizio competente
(DPR 3/1957 art. 20 c. 2)
24
“...la terminologia usata (ad es. l'uso dei termini …
ispettore generale di cui all'art. 20 del DPR 3/57)
va interpretata alla luce dell'evoluzione della
legislazione, della contrattazione collettiva...
circa la denominazione delle qualifiche e le
funzioni esercitate...
Ovviamente, anche gli organi di controllo sono
tenuti alla denuncia di fatti dannosi per la
finanza pubblica” (nota Procuratore Generale
CdC 9434 del 2/8/2007)
25
“Il dipendente... fermo restando l'obbligo di
denuncia all'autorita' giudiziaria, segnala al
proprio superiore gerarchico eventuali
situazioni di illecito nell'amministrazione di cui
sia venuto a conoscenza” (DPR 62/2013 art. 8)
26
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