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Diapositiva 1 - Ordine degli Avvocati di Firenze
5 OTTOBRE 2012 – CONVEGNO – “DALLE TARIFFE AI PARAMETRI. I NUOVI COMPENSI DEGLI AVVOCATI E LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE” Decreto Ministero della Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. Preventivo ed Accordi col cliente: “primi” consigli per l’uso Avv. Antonio Rosa Bozza iniziale del decreto Art. 8 (Obbligo di comunicazione del preventivo) 1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare. 2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale. 3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso. 4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo. decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività’ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. Disposizioni temporali I parametri si applicano alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM 140/2012 23 AGOSTO 2012 Le disposizioni su accordi e preventivi sono invece in vigore col DECRETO LEGGE n. 1/2012 “In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.” per gli incarichi assunti dal 25 GENNAIO 2012 Il preventivo di massima In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. In vigore per gli incarichi dal 25 gennaio 2012 Attività propedeutica alla formulazione del preventivo Verificare preliminarmente l’insussistenza di cause di ogni INCOMPATIBILITA’ con chi lo richiede Dare INFORMATIVA sulla privacy e sul trattamento dei dati personali Come DETERMINARLO: la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Oggetto: vertenza contro ......................., avente ad oggetto........................................................... ed avente valore ............................ Con la presente ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si preventivano gli oneri a Suo carico quale compenso per l’attività che sarà espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Lei fornitici e per l’incarico che intende affidarci: a) quanto ad euro ................. per l'assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione obbligatoria introdotta col D. Lgs. 28/2010, b) quanto ad euro ..................... per la fase di studio della controversia. c) quanto ad euro ....................., per la fase introduttiva del procedimento, d) quanto ad euro ..................... per la fase istruttoria, e) quanto ad euro ..................... per la fase decisoria, E così complessivamente per le fasi sub b),c),d) ed e) euro ………… oltre contributo per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. Ogni altra spesa (ad esempio contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.) sarà a Vs. carico. In caso di conciliazione della controversia i compensi devono intendersi aumentati del 25 per cento per le fasi espletate, oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. Lo Studio si riserva di concordare un aumento del 12,5% sul compenso dovuto, per spese generali di organizzazione e gestione dello studio. Il presente preventivo può essere suscettibile di modifiche in aumento a seguito delle vicende processuali e qualora le prestazioni da svolgere siano "maggiormente complesse" rispetto a quelle ad oggi preventivate. Non è prevista la forma scritta per la redazione ma l’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Come evitare la “CONCORRENZA SLEALE sui preventivi” ? la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera Come garantire la “RISERVATEZZA” della proposta al cliente da parte del professionista contenuta nel preventivo? inserendo una apposita clausola del tenore: “Il presente preventivo è riservato ed è vietata la comunicazione del suo contenuto a terzi o la sua diffusione” L’accordo LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 – Art. 9 Comma 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. Art. 2233 cc Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (1) ----(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2 D.L. 04.07.2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248, con decorrenza dal 12.08.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.". • l'avvocato dopo aver fornito un preventivo delle spese da sostenere conclude in forma scritta il contratto (comprensivo delle clausole sui compensi e dell’informativa sulla complessità dell’incarico) con il proprio cliente e questo contratto vincolerà le parti; • il contratto avvocato-cliente vincolerà anche il giudice in una causa tra l'interessato e il professionista, il quale agisca per il recupero del credito. • in causa il giudice accerterà se c'è un contratto e, in caso positivo, applicherà quell'accordo, a meno che sia invalido o nullo o annullabile; • inapplicabilità al contratto dell’art l'art. 10 (riduzione del compenso per domanda inammissibile, improcedibile o improponibile o condanna ex art. 96 cpc) e dell’art 4 comma 6 (conseguenzaa della valutazione negativa per l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli); • ricorda di prevedere espressamente nel contratto “che se il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento nel giudiziale o del 40% nello stragiudiziale” e la rifusione delle spese generali 12,5% o altri criteri per quantificare il rimborso spese (es. scritturazione, trasferte ecc.); • solo se non c'è un contratto, il giudice applicherà i parametri previsti dal decreto 140/2012. Ricordarsi di aver regolato i rapporti per i costi del domiciliatario il compenso è unico – anche per l’incarico collegiale e non esistono più “diritti” distinti dagli “onorari” Come determinarlo? per fasi e con percentuali o importi distinti per fasi a seconda elle attività che il domiciliatario svolgerà Chi lo paga? salvo diversa pattuizione nell’accordo è a carico dell’avvocato non del cliente (se ritenuto ausiliario dello stesso) 1) Compenso e spese generali di organizzazione e gestione dello studio Il compenso per le prestazioni professionali di cui sopra è così convenuto: a) euro ................. per l'assistenza stragiudiziale tendente alla definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione obbligatoria introdotta col D. Lgs. 28/2010; b) euro ..................... per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; c) euro ..................... per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; d) euro ..................... per la fase istruttoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; e) euro ..................... per la fase decisoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140; e così complessivamente euro …………….., oltre al contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. In caso di conciliazione della controversia il Cliente verserà quanto pattuito per le fasi svolte aumentato del 25 per cento, oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. Sarà in ogni caso corrisposto dal Cliente il 12,5% sul compenso dovuto per spese generali di organizzazione e gestione dello studio. 2) Spese Nei compensi di cui all’art. 1 non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, né oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, nonché i costi degli ausiliari (a titolo esemplificativo: contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.). Ogni spesa e costo a carico del Cliente saranno dallo stesso corrisposti direttamente o, se anticipati dal Professionista, rifusi a semplice richiesta di quest’ultimo. 3) Informazione circa la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili Il Cliente dichiara di essere consapevole e informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. (eventuali indicazioni più specifiche) 4) Pagamenti - clausola risolutiva espressa Il Cliente s’impegna a pagare all'Avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo, in conformità a quanto pattuito. (possibilità di prevedere una scaletta di pagamenti) Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dal professionista costituiscono causa di risoluzione del presente contratto ed autorizzano il Professionista all'immediata rinuncia al mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dal codice di procedura civile sino alla nomina di altro difensore. 5) Rilevanza della liquidazione giudiziale - compensazione Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato gli importi di cui al presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del Legale. L'Avvocato è autorizzato dal Cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima ed a trattenere a titolo di compensazione eventuali somme ricevute dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito. 6) Polizza assicurativa L’ indicazione della polizza Da quando diviene operante l’obbligo? Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del Decreto Pres. Repubblica 07/08/2012 n. 137, quindi l’obbligo diviene effettivo a partire dal 15 agosto 2013 Corte di cassazione - Sezione II civile Sentenza 15628 del 18 settembre 2012 La Cassazione censura la «riserva mentale» dell'architetto che, a opera compiuta, fa lievitare la parcella giudicando non più adeguato al lavoro svolto il compenso concordato. Opportuno inserire una clausola di salvaguardia per il professionista nell’accordo “Il compenso indicato può essere suscettibile di modifiche in aumento qualora le prestazioni processuali da svolgere siano "maggiormente complesse" rispetto a quelle a oggi ipotizzate (a titolo meramente esplicativo: proposizione di domanda riconvenzionale, intervento o chiamata in causa di terzi, necessità di dover provvedere alla riassunzione del giudizio, particolare complessità o durata della fase istruttoria oltre un determinato numero di udienze). Sarà onere del Professionista darne avviso al Cliente e sottoporgli nuovo preventivo per la modifica del presente accordo sul compenso. La mancata accettazione del preventivo comporta il diritto per le parti di recedere dal contratto“ ufficio legale in outsourcing: l’accordo di assistenza legale stragiudiziale continuativa Oggetto del contratto: pareri, scritti e orali in ordine alle questioni giuridiche che verranno sottoposte periodici aggiornamenti normativi e giurisprudenziali assistenza nella stesura, correzione e interpretazione dei contratti consulenza e supporto in materia di diritto societario e dell'impresa consulenza rapporti con le Assicurazioni e le Banche assistenza stragiudiziale nel recupero crediti consulenza nell'instaurazione dei rapporti di lavoro assistenza nei contenziosi stragiudiziali con dipendenti assistenza nella composizione stragiudiziale di precontenziosi insorti al fine di evitare sviluppi di rapporti economicamente pericolosi consulenza in merito alla opportunità di avviare procedure giudiziarie Regolare nel contratto la tempistica, indicare un compenso a forfait o orario e le modalità per la rifusione delle spese ufficio legale in outsourcing: l’accordo di assistenza legale giudiziale continuativa Opportuno pattuire l’esonero dal preventivo e l’esonero “dal rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico” per ogni singola pratica affidata E’ ANCORA VALIDO UN CONTRATTO CHE FACCIA RIFERIMENTO “AI MINIMI TARIFFARI”? Cass. Civ., sez. II, n. 2111/2004. Il rinvio per la determinazione del prezzo a norma poi mutata in un contratto di vendita. “Qualora le parti, nel concludere un contratto di compravendita, abbiano fatto riferimento, per la determinazione del prezzo, al contenuto di una norma di legge regolatrice di tale prezzo (nella specie, l'art. 5, comma ottavo, del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899), occorre stabilire quale tipo di rinvio - fisso o mobile - esse abbiano inteso effettuare (e il relativo giudizio, trattandosi di interpretazione del contratto, è riservato al giudice di merito, salvo il sindacato di legittimità nei limiti in cui è esercitatile in materia di ermeneutica negoziale); con la conseguenza che, solo se si tratta di rinvio mobile, il contenuto negoziale resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata; in mancanza, dovendo il rinvio ritenersi fisso, il contenuto della norma viene definitivamente recepito nella dichiarazione negoziale, divenendone elemento stabile e immutabile, insensibile alle vicende della norma stessa sopravvenute dopo la conclusione del contratto (nella specie, l'art. 5 del D.L. cit. era stato abrogato, dopo la conclusione del contratto ma prima della decisione di merito, dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 136).” rinvio mobile: l’atto rinvia a altra disposizione con l'intesa che tale rinvio viene fatto alla fonte prima ancora che alla disposizione, e dunque comprende tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposto l'atto richiamato rinvio fisso: l'atto rinvia proprio e solo alle disposizioni richiamate (testo storicamente vigente), che diventano idealmente parte dell'atto rinviante così come si trovano scritte nel momento in cui avviene il rinvio, cosicché tutte le successive modificazioni dell'atto richiamato non toccano l'atto rinviante. Contratto d’opera professionale: sì alla penale per recesso anticipato “In tema di contratto di prestazione d’opera intellettuale, la previsione della possibilità di recesso “ad nutum” del cliente contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto; l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge; pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l’apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto, per l’intera durata del rapporto”. (Cass. Civ. 29.11.2006 n. 25238 – Cass. Civ. 21.12.2006 n. 27293). In presenza di un patto che determina in modo vincolante la durata del rapporto, escludendo in recesso salvo giusta causa, deve riconoscersi il diritto del professionista a conseguire l’intero compenso previsto nonostante il recesso del cliente (Cass. N. 1843/80). “E’ convenzionalmente esclusa la possibilità di recesso “ad nutum” del cliente, contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c.; in caso di recesso del cliente, in assenza di giusta causa, è comunque dovuta all’avvocato la somma pattuita per l’intera fase giudiziale.” Necessità della doppia sottoscrizione:”Clausola vessatoria” Come superare l’indeterminatezza dei parametri per lo stragiudiziale DM 140/2012 Art 1:1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (artt. 19/29) Capo IV Diposizioni concernenti i notai (artt. 31/32) Facendo riferimento negli accordi alle percentuali delle vecchie tariffe. Si può pattuire un col cliente un compenso orario. (ricorda prima i determinarlo di conoscere i costi del tuo studio dividendoli per i 253 giorni lavorativi e poi per otto ore)