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articolo ItaliaOggi Sette del 09.05.2016
Lunedì 9 Maggio 2016 IMMO BILI & CONDOMINIO 35 I casi in cui i rapporti di vicinato arrivano davanti al Tar a causa di atti del comune Il condominio stoppa la Scia No all’ok al locale hot travestito da circolo culturale I DI La massima Pagina a cura DARIO FERRARA l Tar riporta la pace in condominio. Le liti fra vicini finiscono davanti al giudice amministrativo, invece che ordinario, quando un provvedimento del comune può mettere fine ai litigi nello stabile. Ma può anche darsi che a far scoppiare la guerra sia stato proprio un atto dell’ente, per esempio la Scia troppo frettolosa che dà l’ok a operare nel palazzo a un inquilino davvero scomodo: il night a luci rosse travestito da circolo culturale. Ecco allora che il condominio fa annullare la verifica di inizio attività del locale perché il sopralluogo dell’amministrazione è stato insufficiente. È quanto emerge dalla sentenza 4333/16, pubblicata della sezione seconda ter del Tar Lazio. Interessi delicati. Al piano terra del fabbricato si è installato un vero e proprio sexy night club, con tanto di lap dance. Ma il condominio impugna la Scia di trasferimento del presunto circolo, che nella sede precedente era qualificato anche formalmente come locale pubblico. I residenti sospettano che il tesseramento all’ingresso sia solo un espediente per bypassare il regolamento condominiale e il suo divieto di affittare locali nel palazzo a chi fa spettacoli. Eppure dopo le verifi che del comune le attività svolte nei locali sono Deve essere annullata, come chiede il condominio, la verifica inizio attività nei locali realizzata dal comune secondo cui, da sopralluogo effettuato, risultano attività compatibili con la natura di associazione culturale della conduttrice dei medesimi laddove tale risultanza collide in maniera evidente con le allegazioni istruttorie di parte ricorrente, che documenta la sussistenza di ingenti messaggi pubblicitari che illustrano l’offerta al pubblico di un genere di intrattenimento riconducibile alla nozione di pubblico spettacolo: ne consegue che i nuovi controlli dovranno essere effettuati con le opportune modalità e condizioni, anche orarie e «a sorpresa», tenendo conto del particolare tipo di attività che si assume esercitata nei locali e in ragione dei delicati interessi in gioco, il tutto per accertare quanto denunciato, entro congruo termine dalla comunicazione della sentenza o sua notifica a cura di parte, assicurando ogni opportuna documentazione, anche fotografica, delle attività di controllo medesimo. Tar Lazio - Roma - Sentenza 4333 - Sezione seconda ter - 12/04/2016 (rd. 18.06.1931, n. 773, artt. 80, 81) state dichiarate compatibili con la natura di associazione culturale. Il ricorso del condominio è accolto perché l’amministrazione deve ac- certare se al piano più basso dell’edificio si tengono davvero show senza autorizzazioni e licenze di polizia. Controlli a sorpresa. Decisive le prove portate dal condominio: è massiccia la campagna pubblicitaria dell’associazione che promuove i numeri di strip tease anche su internet. Sussiste dunque l’offerta al pubblico di un genere di intrattenimento riconducibile alla nozione di pubblico spettacolo, con l’inevitabile corollario di un rumoroso pubblico sgradito ai residenti. Il comune non riesce a smentire l’attendibilità delle indicazioni provenienti dalla contropar- te. E invia anche controlli a sorpresa: gli interessi in gioco sono molto delicati per la natura dell’attività che si tiene nei locali e l’intervento dell’amministrazione risulta doveroso perché si tratta di questioni che investono la pubblica sicurezza. All’ente locale non resta che pagare le spese di lite. Sfera giuridica. Passiamo a un altro vicino sgradito: l’autolavaggio. Fra spazzoloni e lance a spruzzo i residenti non ce la fanno più. Chi vive o lavora in zona ha diritto di verificare se l’impianto è autorizzato a svolgere attività tanto rumorose. E il comune deve mettere a disposizione dei confinanti il titolo in base al quale opera l’impresa che disturba il riposo e le occupazioni: non ri- sulta necessaria l’intenzione di fare causa all’azienda. È quanto emerge dalla sentenza 4909/15, pubblicata dalla sezione seconda bis del Tar Lazio. Già in passato si è scoperto che l’autolavaggio fracassone non aveva diritto a utilizzare l’aspirapolvere. Ora i confinanti vogliono sapere se l’impianto ha ricevuto qualche altro permesso o continua a operare nell’illegalità. E non c’è bisogno di scomodare «l’informazione ambientale» di cui al decreto legislativo 195/05: basta la legge sulla trasparenza così come modificata nel 2009. Chi abita vicino all’impianto ha un interesse qualificato ad accedere ai documenti per evitare un danno alla sua sfera giuridica. Addio barbecue. Infine: il giudice spegne il barbecue. Stop al forno del confinante che è stato realizzato senza permesso di costruire ma solo con la Scia in sanatoria: il vicino ottiene l’annullamento del provvedimento autorizzatorio mettendo fine ai fumi molesti che invadono casa sua, specie nel weekend. È quanto emerge dalla sentenza 900/15, pubblicata dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio. In ambito urbanistico il concetto di pertinenza del cespite risulta più restrittivo che in campo civile e non si può invocare quando manca un rapporto di stretta consequenzialità con l’immobile principale: la fornace è una costruzione autonoma che ha bisogno della concessione. © Riproduzione riservata SENTENZE IN BREVE La veranda del furbo non blocca il progetto Chi rispetta le norme edilizie non può essere penalizzato per colpa dei furbi. Così, se il vicino ha realizzato una veranda abusiva e il comune non l’ha contestata, l’ufficio tecnico dell’ente non può invece bloccare i lavori del progetto confinante conforme alle norme statali e locali per il mancato rispetto delle distanze minime tra i fabbricati: altrimenti il risultato sarebbe far arretrare la costruzione di chi ha diritto a edificare soltanto per la presenza del manufatto contro legge e dunque capovolgendo «ogni ordinario criterio discretivo delle posizioni giuridiche tra quelle lecite e quelle illecite». È quanto emerge dalla sentenza 5164/15, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Campania. Il comune ha evidentemente chiuso un occhio sull’opera contro legge costruita dal vicino e ora non può dichiarare illegittimo dell’altro corpo di fabbrica e deciderne la demolizione perché troppo prossimo alla veranda abusiva. Spese di giudizio compensate per la peculiarità della questione. Niente dehors per il bar senza sì del condominio Addio dehors per il bar se il titolare non ha fatto i conti con il condominio prima di rivolgersi al comune per il permesso. Stop all’autorizzazione unica concessa all’esercizio pubblico dallo sportello attività produttive dell’ente locale: la struttura a padiglione, infatti, va considerata aderente alla facciata dello stabile e dunque non può essere installata su una parete dell’edificio senza prima ottenere il nulla osta di tutti coloro che risultano proprietari del muro perimetrale. È quanto emerge dalla sentenza 379/16, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Toscana. È proprio il regolamento comunale a imporre il previo nulla osta dei proprietari o dell’amministratore dell’edificio quando si verifica il «contatto-aderenza» con la superficie esterna di un fabbricato: sbaglia dunque l’amministrazione laddove interpreta le norme ritenendo necessaria l’autorizzazione preventiva solo se i tiranti della struttura a padiglione devono essere agganciati alla parete. Al comune non resta che pagare le spese di giudizio. Barriere isolanti escluse se il cane del vicino latra Se i cani danno fastidio al vicino, non può essere il comune a ordinare al proprietario di spostarli dal confine fra i due immobili. I provvedimenti d’urgenza adottati dal sindaco, infatti, servono a tutelare la comunità amministrata e non possono intervenire nelle controversie fra privati come le liti di vicinato. È quanto emerge dalla sentenza 2684/15, pubblicata dalla prima sezione della sede distaccata di Lecce del Tar Puglia. Accolto il ricorso del proprietario degli animali: non deve installare alcuna barriera di isolamento acustico al confine fra i due immobili per attutire i latrati dei cani, come invece gli aveva ingiunto il sindaco sulla base della relazione dell’Asl, firmata dal dirigente del locale servizio veterinario. I due cani che vivono nella proprietà privata cominciano ad abbaiare appena si avvicinano estranei alla casa: «è piuttosto normale». È dunque escluso che il sindaco possa provvedere nella situazione con un’ordinanza urgente, che scatta solo in casi eccezionali: bisogna rivolgersi al giudice civile.