...

art 187 modifiche CDS

by user

on
Category: Documents
22

views

Report

Comments

Transcript

art 187 modifiche CDS
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
L’art. 187 tra modifiche ed “imprecisioni”
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
In linea generale sono state inasprite le sanzioni per i conducenti che si pongono alla
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, i conducenti possono essere suddivisi in
tre gruppi:
• il primo gruppo comprende i conducenti senza particolari specificazioni;
• il secondo gruppo comprende i neopatentati (coloro che hanno conseguito la
patente di categoria "B" da meno di tre anni), chi ha meno di 21 anni e i conducenti
che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose;
• il terzo gruppo comprende i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi
(trasporto persone il cui numero è superiore a otto escluso il conducente, conducenti
di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t, etc.)
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Le sanzioni previste per i conducenti senza particolari specificazioni (primo gruppo) sono
più gravi che in passato per quanto riguarda il periodo minimo dell'arresto e la durata del
periodo di sospensione della patente.
-Per alcune categorie di conducenti (secondo e terzo gruppo) ritenuti particolarmente a
rischio per la giovane età, l'inesperienza o la professione che svolgono, le sanzioni sono
aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle previste per gli altri conducenti.
-Ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi la patente è sempre revocata,
mentre per i conducenti delle altre categorie la revoca della patente scatta quando siano
stati già condannati nei due anni precedenti per lo stesso reato.
- Se i conducenti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti provocano un incidente stradale,
le sanzioni sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata.
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è possibile
conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato.
- Eccetto che nel caso di incidente stradale, il conducente condannato per guida in
stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, anziché essere
assoggettato alle pene tradizionali, può essere ammesso a prestare un'attività
gratuita a favore della collettività, principalmente nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale, da svolgere presso organismi pubblici o privati, nonché a
partecipare a un programma terapeutico e socio-riabilitativo per i soggetti
tossicodipendenti (Comma 8-bis, di nuova introduzione).
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da
euro 1500 a euro 6.000 e l ’ arresto da sei mesi ad un anno.
All ’ accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a due anni. ….omissis.
Comma 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ….omissis
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 1
prima
dopo
ammenda euro
1500-6000
1500-6000
arresto
3 mesi- 1 anno
6 mesi- 1 anno
sanzione amministrativa
accessoria sospensione
patente guida
6 mesi- 1 anno
da 1 a 2 anni
veicolo appartenente ad
estraneo al reato
non previsto
sospensione patente
raddoppiata
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 1
con riferimento a conducenti
comma 1 art. 186 bis (conducenti
di età inferiore a ventuno anni,
per i neopatentati e per chi
esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o
di cose)
sentenza di condanna.
prima
non previsto
non previsto
dopo
pene precedenti aumentate da un
terzo alla metà,
patente sempre revocata se
conducente di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t… (lettera d)
comma 1 art. 186 bis) o di recidiva
nel triennio
sempre disposta la confisca
del veicolo con il quale e' stato
commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia
stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell ’ Interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l ’ integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
Il comma 2 rimane invariato rispetto alla precedente normativa
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto
conseguente all ’ uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i
conducenti,
nel
rispetto
della
riservatezza
personale
e
senza
pregiudizio per l ’ integrità fisica, possono essere sottoposti ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni
di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario
delle forze di polizia. …omissis. Ove necessario a garantire la neutralità
finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere
che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su
campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo
orale.
Il Comma 2-bis è di nuova introduzione
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Comma 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia
possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente
rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di
cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti
dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
…. in stato di alterazione psico-fisica… (Comma 1)
…. sotto l’effetto… (Comma 2-bis)
idonea modalità di prelievo
matrice idonea
legittimità del prelievo
quali sostanze ricercare?
quali cut-off utilizzare?
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
…. “ Se il test darà esito positivo la p.g. richiederà che la struttura
sanitaria inoltre prelevi, se c’è il consenso del soggetto, un campione di
sangue o di saliva, diviso in due aliquote.
Se al prelievo manca il consenso del soggetto, la p.g. informerà
immediatamente il P.M. di turno il quale emetterà ai sensi
dell’art. 359 bis/2 cpp un decreto urgente disponendo il prelievo
coattivo.
Sul campione la struttura sanitaria farà effettuare un’analisi di conferma
con
una
metodica
più
complessa
(cromatografia
accoppiata
a
spettrometria di massa) che dia certezza della presenza della sostanza
stupefacente rilevata nelle urine e certezza che l’assunzione sia avvenuta
in prossimità temporale dell’accertamento.”
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011

Art. 359-bis.
Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. (1)

1. Omissis

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i
medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224-bis, provvedendo a
disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle
operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero
l ’ esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di
sottoporvisi. Omissis

3. Omissis

(1) Articolo inserito dall’art. 25 della L. 30 giugno 2009, n. 85
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011

Art. 224-bis.
Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento
di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.

(1)
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per
l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla
libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su
persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti
medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il
giudice, anche d ’ ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l ’ esecuzione
coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

(1)
Articolo inserito dall’art. 24 della L. 30 giugno 2009, n. 85
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Ritiro, sospensione o
revoca del certificato di idoneità alla guida) …omissis.... sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:

3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle
violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una
nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento
del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui
all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento
di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,
costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del
codice civile».
Fly UP