Comments
Description
Transcript
art 187 modifiche CDS
La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 L’art. 187 tra modifiche ed “imprecisioni” La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti In linea generale sono state inasprite le sanzioni per i conducenti che si pongono alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, i conducenti possono essere suddivisi in tre gruppi: • il primo gruppo comprende i conducenti senza particolari specificazioni; • il secondo gruppo comprende i neopatentati (coloro che hanno conseguito la patente di categoria "B" da meno di tre anni), chi ha meno di 21 anni e i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose; • il terzo gruppo comprende i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi (trasporto persone il cui numero è superiore a otto escluso il conducente, conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t, etc.) La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Le sanzioni previste per i conducenti senza particolari specificazioni (primo gruppo) sono più gravi che in passato per quanto riguarda il periodo minimo dell'arresto e la durata del periodo di sospensione della patente. -Per alcune categorie di conducenti (secondo e terzo gruppo) ritenuti particolarmente a rischio per la giovane età, l'inesperienza o la professione che svolgono, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle previste per gli altri conducenti. -Ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi la patente è sempre revocata, mentre per i conducenti delle altre categorie la revoca della patente scatta quando siano stati già condannati nei due anni precedenti per lo stesso reato. - Se i conducenti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti provocano un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata. La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato. - Eccetto che nel caso di incidente stradale, il conducente condannato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, anziché essere assoggettato alle pene tradizionali, può essere ammesso a prestare un'attività gratuita a favore della collettività, principalmente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, da svolgere presso organismi pubblici o privati, nonché a partecipare a un programma terapeutico e socio-riabilitativo per i soggetti tossicodipendenti (Comma 8-bis, di nuova introduzione). La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Comma 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l ’ arresto da sei mesi ad un anno. All ’ accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. ….omissis. Comma 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ….omissis La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Comma 1 prima dopo ammenda euro 1500-6000 1500-6000 arresto 3 mesi- 1 anno 6 mesi- 1 anno sanzione amministrativa accessoria sospensione patente guida 6 mesi- 1 anno da 1 a 2 anni veicolo appartenente ad estraneo al reato non previsto sospensione patente raddoppiata La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Comma 1 con riferimento a conducenti comma 1 art. 186 bis (conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose) sentenza di condanna. prima non previsto non previsto dopo pene precedenti aumentate da un terzo alla metà, patente sempre revocata se conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t… (lettera d) comma 1 art. 186 bis) o di recidiva nel triennio sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Comma 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell ’ Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l ’ integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Il comma 2 rimane invariato rispetto alla precedente normativa La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Comma 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all ’ uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l ’ integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. …omissis. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. Il Comma 2-bis è di nuova introduzione La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Comma 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 …. in stato di alterazione psico-fisica… (Comma 1) …. sotto l’effetto… (Comma 2-bis) idonea modalità di prelievo matrice idonea legittimità del prelievo quali sostanze ricercare? quali cut-off utilizzare? La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 …. “ Se il test darà esito positivo la p.g. richiederà che la struttura sanitaria inoltre prelevi, se c’è il consenso del soggetto, un campione di sangue o di saliva, diviso in due aliquote. Se al prelievo manca il consenso del soggetto, la p.g. informerà immediatamente il P.M. di turno il quale emetterà ai sensi dell’art. 359 bis/2 cpp un decreto urgente disponendo il prelievo coattivo. Sul campione la struttura sanitaria farà effettuare un’analisi di conferma con una metodica più complessa (cromatografia accoppiata a spettrometria di massa) che dia certezza della presenza della sostanza stupefacente rilevata nelle urine e certezza che l’assunzione sia avvenuta in prossimità temporale dell’accertamento.” La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 Art. 359-bis. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. (1) 1. Omissis 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224-bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l ’ esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Omissis 3. Omissis (1) Articolo inserito dall’art. 25 della L. 30 giugno 2009, n. 85 La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 Art. 224-bis. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale. (1) 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d ’ ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l ’ esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. (1) Articolo inserito dall’art. 24 della L. 30 giugno 2009, n. 85 La Tossicologia Forense proiettata sul territorio-XV Convegno Nazionale GTFI Desenzano del Garda 1-3 aprile 2011 NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA (ART.187- Legge n. 120 29 luglio 2010) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida) …omissis.... sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».