Comments
Description
Transcript
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE NORMATIVA di RIFERIMENTO Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.286 (Gazzetta Ufficiale del 9.1.2006, n.6) Attuazione della Direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione dei conducenti professionali e relativi decreti di attuazione CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DECRETI DI ATTUAZIONE • Decreto del Ministro dei Trasporti 7 febbraio 2007 (Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007 - S.O. n. 96, alla G.U. n. 80) “Enti per la formazione dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente”. • Decreto Capo Dipartimento Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 (Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007 - S.O. n. 96, alla G.U. n. 80) “Rilascio della carta di qualificazione del conducente”. • Decreto Capo Dipartimento Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 372 (Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007 - S.O. n. 96, alla G.U. n. 80) “Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente”. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE 6. FOTOGRAFIA 1. 2. 3. 4a. 4c. 5a. 7. (8) (STATO MEMBRO) LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE é composta da due facciate 4b. (4d) 5b. FRONTE 9. 11 9 C1 C RETRO 1. Nome 2. Cognome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data di rilascio 4b. Data di scadenza amministrativa 4c. Rilasciata da 5a. Numero della patente 5b. Numero di serie 10. Codice comunitario D1 D C1E CE D1E DE 10 LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE LEGENDA • dicitura “carta di qualificazione del conducente” stampata in caratteri di grandi dimensioni; • la menzione “Repubblica Italiana”; • la sigla distintiva dell’Italia: “I”, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; • le informazioni specifiche della carta, numerate come segue: 1. cognome del titolare; 2. nome del titolare; 3. data e luogo di nascita del titolare; 4a. data di rilascio; 4b. data di scadenza; 4c. designazione autorità che rilascia la carta (può essere stampata sulla facciata 2); 4d. numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa); 5a. numero della patente; • la dicitura “modello delle Comunità Europee” e la dicitura “carta di qualificazione del conducente” nelle altre lingue della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta; 5b. numero di serie; • colori di riferimento: 9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde - blu; - giallo. 6. fotografia del titolare; 7. firma del titolare; 8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa); agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica; NOTE Il Decreto Legislativo n.286/2005 con il recepimento della direttiva comunitaria 2003/59/CE introduce nuove norme sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri. Le norme fissate dal Decreto Legislativo n. 286/2005, subordinate all’emanazione di Decreti attuativi (emanati in data 7 febbraio 2007 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Aprile 2007), sono operanti dal giorno 5 Aprile 2007. FINALITA’ • Estendere, quanto già stabilito dall’articolo 5 del Regolamento CEE 3820/85, che prevede che taluni conducenti addetti al trasporto di merci o viaggiatori su strada debbano essere titolari di un C.A.P. – art. 5, comma1, lett. b) – c), anche a tutti coloro che esercitano professionalmente l’attività di conducente di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose. • Obbligo, per queste persone, di qualificarsi inizialmente e di riqualificarsi periodicamente. QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE (ART. 14) • E’ OBBLIGATO ALLA QUALIFICAZIONE: Il conducente che effettua professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su un veicolo per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C - CE - D - DE • LA QUALIFICAZIONE SI CONSEGUE: Con la frequenza di un corso di qualificazione iniziale e successivamente con la frequenza di un corso di formazione periodica. • SANZIONI: La sanzione prevista dal codice della strada per chi guida senza C.A.P. (art. 116/15°), è estesa anche al titolare di patente che guida un autoveicolo senza essere munito della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE, quando prescritta. CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 15) LA NORMA IN ESAME INDIVIDUA LE PERSONE CHE POSSONO CHIEDERE IL RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE: • Il conducente residente in Italia che svolge l’attività di autotrasporto di persone e di cose; • Il conducente, cittadino di uno Stato non appartenente all’U.E. o allo S.E.E., che svolge l’attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o cose stabilita sul territorio italiano. DEROGHE (ART. 16) La carta di qualificazione non è richiesta per i conducenti: • dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; • dei veicoli ad uso delle forza armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione; • dei veicoli sottoposti a prove su strada ai fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi trasformati non ancora immessi in circolazione; • dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; • dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente guida o dei certificati di abilitazione professionale; di • dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; • dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente. ESENZIONI (ART. 17) La norma salvaguarda i diritti acquisiti esentando dall’obbligo di qualificazione iniziale: • i conducenti residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.286/2005, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; • i conducenti residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.286/2005, della patente di guida della categoria C ovvero CE; • i conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’U.E. o allo S.E.E. dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, CE, D e DE alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.286/2005. N.B. Seppur esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale, i citati soggetti sono tenuti a richiedere, con le modalità fissate dal decreto dirigenziale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.371 del 7 febbraio 2007), il rilascio della carta di qualificazione del conducente cui ricondurre il sistema sanzionatorio per la detrazione dei punti fissato dall’articolo 23 del decreto legislativo n.286/2005. RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE PER ESENZIONE La richiesta va presentata ad un ufficio provinciale della Motorizzazione secondo il seguente calendario (previsto per evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo), in funzione del cognome del conducente: Iniziali del cognome del conducente Inizio della richiesta Dalla A alla F Dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 20.04.2007 Dalla G alla M Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 05.07.2007 Dalla N alla R Dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 05.09.2007 Dalla S alla Z Dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 05.12.2007 Un utente non può tassativamente anticipare la richiesta di rilascio del documento rispetto alle date fissate dal decreto, ma può posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2007 (vale a dire dal 20 aprile 2010) non sarà in alcun modo possibile ottenerlo per documentazione, ma solo a seguito di corso di qualificazione. DECORRENZA ENTRATA IN VIGORE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE 10 settembre 2008 per il trasporto di persone 10 settembre 2009 per il trasporto di cose Il quinquennio di validità della carta di qualificazione sarà computato da dette decorrenze (esempio scadenza settembre 2014 per il trasporto di cose), anche se al conducente sarà rilasciata il 1° ottobre 2007 I conducenti che hanno conseguito la patente di categoria C dopo il 20 aprile 2007 non potranno ottenere la carta di qualificazione in esenzione, ma dovranno sostenere, entro il 10 settembre 2009, il corso di qualificazione iniziale e superare lo specifico esame di idoneità, pena l’applicazione dell’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 116, comma 15, del C.d.S. QUALIFICAZIONE INIZIALE (ART. 18) Questa norma fissa l’età minima per condurre veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone e, nello stesso tempo, stabilisce che il conducente, munito della carta di qualificazione, deve aver compiuto: • 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d), punto 2, del codice della strada (7,5 t.); • 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E. La norma in esame stabilisce altresì che la carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE INIZIALE (ART. 19) • La norma fissa le condizioni per conseguire la carta di qualificazione del conducente: Frequenza di un corso specifico della durata di 280 ore, comprendente almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria. Superamento di un esame d’idoneità. • Il corso è organizzato: Dalle autoscuole, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida. Dai soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. • Coloro che hanno già conseguito l’attestato d’idoneità professionale in materia d’accesso alla professione, sono esentati dalla frequenza dei corsi e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni. FORMAZIONE PERIODICA (ART. 20) Il titolare della carta di qualificazione del conducente è obbligato a rinnovarla ogni 5 anni, con la frequenza di un corso di formazione al cui termine è rilasciata una nuova carta: la durata di tali corsi è di 35 ore, suddivisi per periodi di almeno 7 ore. Nel caso in cui il titolare della carta di qualificazione trascorsi i 5 anni, continui a svolgere l’attività professionale di conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone, senza aver frequentato il corso di formazione, è sottoposto alla stessa sanzione di colui che guida con patente di guida scaduta di validità (art.126 del C.d.S. con sanzione di € 148,00 e ritiro della carta di qualificazione), mentre la circolazione con la carta di qualificazione ritirata e sanzionata dall’articolo 216 del codice della strada. N.B. I corsi di formazione iniziale e quelli di formazione periodica, possono essere seguiti dai conducenti residenti in Italia e dai cittadini di uno Stato non appartenente all’U.E. o allo S.E.E. dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in Italia. CODICE COMUNITARIO (ART. 22) Il modello della carta di qualificazione del conducente è conforme al modello previsto all’allegato 2 della direttiva 2003/59/CE. Sulla patente di guida del titolare, in corrispondenza della categoria C, ovvero CE – D o DE, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95 seguito dalla data di scadenza e di validità della carta. Cod. 95 – significa: “conducente titolare di CAP in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui all’articolo 3 fino a . . . . . . . . . . . . . .” sulla patente andrà annotato, ad esempio: 95. 01.01.2012 CODICE COMUNITARIO (ART. 22) L’Italia riconosce la carta di qualificazione rilasciata dagli altri Stati dell’U.E. o dello S.E.E. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’U.E. o allo S.E.E., dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione con la seguente documentazione: • Carta di qualificazione del conducente • Il codice armonizzato “95” riportato sulla patente di guida • L’attestato di conducente di cui al regolamento 484/2002/CE SISTEMA SANZIONATORIO E DETRAZIONE DEI PUNTI (ART. 23) La disciplina sanzionatoria sulla detrazione dei punti (di cui all’articolo 126 bis del codice della strada) si applica anche alla carta di qualificazione del conducente, nonché al C.A.P. del tipo KB. Quando gli illeciti, che comportano la decurtazioni dei punti previsti dall’articolo 126 bis del codice della strada, sono commessi alla guida di un autoveicolo che richiede il possesso della carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attività professionale, la decurtazione del punteggio opera su detto documento. La carta di qualificazione del conducente è revocata nel caso in cui si verifichi la perdita totale del punteggio, a meno che il titolare non superi l’esame di revisione previsto dall’articolo 126 bis del codice della strada. In caso di revoca della patente di guida, determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il C.A.P. di tipo KB. CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE Ipotesi Violazione C.d.S. Oblazione in misura ridotta € Oblazione oltre 60 gg. € Motivazione 36,00 74,00 180/5-7 Mancanza momentanea, perché non al seguito, della Carta di Qualificazione del Conducente Carta di Qualificazione del Conducente scaduta di validità 148,00 297,00 Ritiro del documento 126/7 148,00 297,00 116/15-17 Guida senza carta di qualificazione del conducente perché mai conseguita Fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni 370,00 724,50 116/12 Incauto affidamento di veicolo a persona senza Carta di Qualificazione del Conducente 216/6 Circolazione con Qualificazione del ritirata carta di Conducente Non Ammesso Fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi Sanzione da € 1754,00 a € 7018,00 218/6 Circolazione con Qualificazione del sospesa carta di Conducente Non ammesso Fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi Revoca Sanzione da € 1754,00 a € 7018,00 Sanzione accessoria Note