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Rumore esterno - Avv. Merlin - 07.10.04

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Rumore esterno - Avv. Merlin - 07.10.04
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
L’IMPRESA DI FRONTE AGLI OBBLIGHI IN
MATERIA DI RUMORE ESTERNO:
PROFILI GIURIDICI
avv. Angelo Merlin
Studio Legale Associato
Negri – Clementi Toffoletto Montironi & Soci
Milano – Roma – Verona - Vicenza
Contrà Porti n.15 - 36100 Vicenza
7 OTTOBRE 2004 – ORE 15.00
INDICE DELL’INTERVENTO
1.
NORMATIVA NAZIONALE
RIFERIMENTO
2.
L’AZIONE
PUBBLICA
DI
CONTROLLO
SULL’INQINAMENTO ACUSTICO: I PARAMETRI
CHE LE IMPRESE DEVONO RISPETTARE E
RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO
3.
LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE
4.
PROFILI
SONORE
CIVILISTICI
E
REGIONALE
DELLE
DI
IMMISSIONI
1
NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE
 Regio Decreto n.1398 del 19.10.1930 - Approvazione del testo definitivo del Codice
Penale (art.659)
 Regio Decreto n.262 del 16.03.1942 - Approvazione del Codice Civile (art.844 c.c.)
 D.M. 1444/68 (in particolare art. 2)
 D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno
 Legge n.447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico
 D.M. 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo
 D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 D.M. del 16.3.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico
 D.Lgs. n.262 del 4.9.2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto
2
NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO
 D.G.R.
N.4313 del 21.09.1993 Approvazione del documento “Linee
guida per la zonizzazione acustica del
territorio”
 Legge Regionale 10.05.1999 n.21 Norme in
acustico
materia
di
inquinamento
3
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DI VIGILANZA E
CONTROLLO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO
 Alla provincia sono affidate le funzioni di controllo e
vigilanza qualora le problematiche di inquinamento
acustico riguardino ambiti territoriali ricadenti sul
territorio di più comuni compresi nella circoscrizione
provinciale (art.14 L.447/1995)
 Quando l’inquinamento acustico riguarda siti collocati
all’interno del territorio di un unico comune, le funzioni
amministrative relative al controllo restano di esclusiva
competenza
della
stessa
municipalità
(art.14
L.447/1995)
 Per le funzioni tecniche di controllo i comuni e le province
si avvalgono dell’ARPAV (art.8 L.R. 21/1999)
restando in capo ad essi la responsabilità
procedimento amministrativo
pur
del
4
PARAMETRI DI MISURA
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Si deve distinguere tra:
 Comune
dotato
del
piano
di
classificazione acustica del territorio in
zone ai sensi dell’art.6, 1° comma,
della L.447/1995
 Comune che non ha ancora provveduto
alla classificazione
zone
del
territorio
in
5
LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE
 L’adozione della classificazione acustica del territorio è un atto che
genera un preciso onere a carico dei comuni già dal 1991 (D.P.C.M.
01.03.1991), che è stato poi ribadito dalla L. 447/1995, ancorché la
sua esecuzione non sia sottoposta dalla legge ad un termine
perentorio;
 La L.R. n.21/1999, anche se non ha previsto sanzioni per le
inadempienze, stabilisce che i comuni debbano provvedere alla
redazione del piano di classificazione acustico entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge; la maggioranza dei comuni allo
stato attuale non vi ha ancora provveduto;
 La classificazione acustica del territorio comunale consiste nella
suddivisione del territorio in zone acustiche con l’assegnazione, a
ciascuna di esse, di una delle 6 classi indicate nella Tab. A del
D.P.C.M. 14.11.1997; ad ognuna delle classi corrispondono
altrettanti limiti (limite di immissione – limite di emissione – valori
di qualità – valori di attenzione);
 La zonizzazione fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli
di rumore nel territorio; su questa base verranno poi programmati
gli interventi di prevenzione o riduzione dell’inquinamento acustico
6
COMUNE DOTATO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO
Le imprese devono rispettare:
•
i limiti di emissione di cui all’art. 2 e alla
tabella B del d.p.c.m. 14.11.1997
•
i limiti assoluti di immissione di cui all’art. 3
e alla tabella C del d.p.c.m. 14.11.1997
•
il limite differenziale di immissione di cui
all’art. 4 del d.p.c.m. 14.11.1997, salvo non
siano ubicate in Classe VI esclusivamente
industriale
7
I LIMITI DI EMISSIONE
Sono i valori massimi di rumore che possono essere emessi da una
sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa *
(art. 2, comma 1 lett.e), L. 447/95)
Classi di destinazione d’uso del
territorio
Diurno (06.00 - 22.00)
Leq in dB (A)
Notturno (22.00 - 06.00) Leq
in dB (A)
I aree particolarmente protette
45
35
II aree prevalentemente
residenziali
50
40
III Aree di tipo misto
55
45
IV aree di intensa attività umana
60
50
V aree prevalentemente
industriali
65
55
VI aree esclusivamente
industriali
65
65
*
Il d.p.c.m. 14.11.1997 sembra correggere tale indicazione, precisando che i
rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati
dalle persone (art.2, comma 3, d.p.c.m. 14.11.1997)
8
I LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE
Sono riferiti al rumore risultante dall’insieme di tutte le sorgenti
sonore attive nell’ambiente
Classi di destinazione d’uso del
territorio
Diurno (06.00 - 22.00)
Leq in dB (A)
Notturno (22.00 - 06.00) Leq
in dB (A)
I aree particolarmente protette
50
40
II aree prevalentemente
residenziali
55
45
III Aree di tipo misto
60
50
IV aree di intensa attività umana
65
55
V aree prevalentemente
industriali
70
60
VI aree esclusivamente
industriali
70
70
9
IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (1)
I valori limite differenziali riguardano la differenza
tra il rumore ambientale (che è rappresentato dal
livello di pressione sonora prodotta da tutte le
sorgenti acustiche esistenti ed attive in un dato
luogo e durante un determinato tempo) ed il rumore
residuo (costituito dal livello di pressione sonora
risultante dopo aver escluso le sorgenti sonore
disturbanti) e sono:
 5 dB per il periodo diurno;
 3 dB per il periodo
ambiente abitativi
notturno,
all’interno
degli
10
IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (2)
I limiti differenziali non si applicano:
 Nelle aree esclusivamente industriali (classe VI)
 Al rumore provocato dalle infrastrutture di
trasporto, dalle attività non produttive, commerciali,
professionali,
ed
infine
dai
servizi
comuni
dell’edificio
 “in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi
trascurabile”, cioè se il rumore misurato a finestre
aperte è inferiore a 50 dB (A) di giorno e 40 dB(A)
di notte, ovvero a finestre chiuse è inferiore a 35 dB
(A) e 25 dB (A).
11
IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (3)
Il criterio differenziale trova una speciale applicazione
per gli impianti a ciclo produttivo continuo non ubicati in
zone che abbiano una destinazione esclusivamente
industriale (D.M. 11.12.1996).
Per tali impianti si intendono:
1. quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza
provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti
o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità
finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico
essenziale
2. quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi
nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per
cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione
12
IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (4)
Negli impianti a ciclo produttivo continuo il criterio
differenziale si applica:
 Agli impianti esistenti al 19.3.1996, nel caso non
osservino i valori limite assoluti di emissione
 Agli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati
dopo il 19.3.1996; in questo caso il rispetto del
criterio differenziale è condizione necessaria per il
rilascio della concessione edilizia
13
COMUNE CHE NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALLA
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE
Le imprese devono rispettare:
a) I limiti provvisori di accettabilità del rumore
secondo livelli differenziati a seconda delle quattro
zone acustiche previste dall’art.6 del d.p.c.m.
1.3.1991
b) Il limite differenziale di immissione di cui all’art.4
del d.p.c.m. 14.11.1997 (su questo punto vi è
incertezza interpretativa) salvo che non siano
ubicate in Classe VI esclusivamente industriale
14
I LIMITI PROVVISORI DI ACCETTABILITA’
DEL RUMORE
Sono contenuti all’art.6 del d.p.c.m. 1.3.1991 che opera la
seguente zonizzazione “automatica” del territorio nazionale:
Zone
Tutto il territorio nazionale
Diurno
Leq (A)
Notturno
Leq (A)
70
60
65
55
60
50
70
70
Zona A d.m. n.1444/68 (sono considerate Zone A le parti del
territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di
essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi).
Zona B d.m. n.1444/68 (sono considerate Zone B le parti del
territorio comunale totalmente o parzialmente edificate diverse dalle
zone A, nelle quali la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia
inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali
la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq.)
Zona esclusivamente industriale
15
IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE
E’ controverso se tale limite si possa applicare ai
Comuni che non hanno adottato la classificazione
acustica:
a) per l’applicazione del limite differenziale vedasi
Circolare Ministero dell’Ambiente 6.9.2004 in G.U.
15.9.2004 n.217 e TAR Toscana, sez.II, 24.1.2003
n.39;
b) Contra vedasi Consiglio di Stato, sez.IV, 18.2.2003,
n.880 e TAR Veneto, sez.II, 28.5.2003, n.5123
16
I PROVVEDIMENTI DELLA P.A. IN CASO DI
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE

Irrogazione delle sanzioni amministrative

Emissione di provvedimenti amministrativi
per ottenere l’eliminazione del disturbo
acustico

Comunicazione in Procura della Repubblica
per la violazione dell’art.650 c.p. in caso di
inottemperanza alla adottata ordinanza
contingibile ed urgente
17
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Superamento dei limiti di emissione o di immissione (art.10,
comma 2° L.447/1995)

Superamento dei limiti provvisori fissati dal d.p.c.m. 1.3.1991
(art.8, comma 2° d.p.c.m . 14.11.1997)

Violazione dei regolamenti statali di esecuzione o di altre
disposizioni statali, regionali o locali (art.10, comma 3°
L.447/1995)

Inottemperanza al limite differenziale per gli impianti a ciclo
continuo (art.5, d.m. 11.12.1996)

Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dalla
P.A. ai sensi dell’art.9 L.447/1995 (art.10, comma 1° L.447/1995)
Le sanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipo
pecuniario, variabili da un minimo
di € 260,00 ad un massimo di € 10.400,00
18
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE
DALLA L.R. VENETO N.21/1999

Violazione delle disposizioni riguardanti l’esercizio delle
attività svolte all’aperto o temporanee, es. cantieri edili
(art.7, comma 3° lett.a)

Violazione delle disposizioni riguardanti degli orari e divieti
posti dalle attività temporanee (art.7, comma 3° lett.b)

Superamento dei limiti fissati dal comune a tutela delle aree
particolarmente sensibili
Le sanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipo
pecuniario, variabili da un minimo
di € 104 ad un massimo di € 1033,00
19
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER OTTENERE
L’ELIMINAZIONE DEL DISTURBO ACUSTICO

Prescrizione

Diffida

Ordinanza contingibile ed urgente (art.9 L. 447/1995)
Quale sia il tipo di provvedimento emanato esso deve
espressamente contenere la prescrizione nei confronti
dell’impresa affinché adotti ogni intervento utile a
determinare il rientro del rumore nei limiti di legge
20
LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- DEFINIZIONE -
“qualora sia richiesto da eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della salute
pubblica o dell’ambiente, il sindaco ….. con
provvedimento motivato può ordinare il
ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o
totale di determinate attività”
(art.9 L. 447/1995)
21
LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- PRESUPPOSTI  Necessità di provvedere con immediatezza in ordine
a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile,
cui non sarebbe possibile far fronte ricorrendo agli
strumenti ordinari previsti dall’ordinamento (es.
ordinanze, diffide, ecc..)
 Necessità che sussista una situazione di pericolo per
l’incolumità pubblica, quale ragionevole probabilità
che accada un evento dannoso nel caso in cui il
Comune non intervenga prontamente
 Il pericolo, cui si intende fra fronte, deve minacciare
un interesse di natura generale
22
LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE
 “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero
abusando di strumenti sonori o di segnalazione
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo
delle persone … è punito con l’arresto fino a tre mesi
o con l’ammenda fino a € 309” (art.659, 1° comma,
c.p.)
 “si applica l’ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita
una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”
(art.659, 2° comma, c.p.)
23
LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE
(Art. 650, 1^ comma, C.P.)
 Il reato si manifesta attraverso una “condotta tipica” (schiamazzi
o rumori ….)
 Può essere commessa da “chiunque”
 Ai fini della realizzazione del reato sono sufficienti emissioni
sonore che superino il limite della normale tollerabilità
concretamente apprezzabile in relazione all’ambiente e all’ora
(reato di pericolo)
 Il reato può essere realizzato anche nello svolgimento di attività
legittima sotto il profilo amministrativo in quanto si valuta
soltanto il disturbo arrecato ai terzi mediante la condotta descritta
dalla norma
 Non è configurabile la colpa del titolare di uno stabilimento
industriale che abbia adottato, anche con notevole anticipo
rispetto alle ditte concorrenti e considerevole dispendio di risorse
in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate
per prevenire le immissioni (Cass. pen., 19.3.1996 n. 204635)
24
FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA
Si afferma comunemente in giurisprudenza che per la
valutazione relativa all’accertamento in concreto della
potenzialità diffusiva delle immissioni sonore e del
pregiudizio per la tranquillità esistenziale delle persone a
causa del superamento dei limiti di tollerabilità non vi è
alcuna necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica
realizzata sulla base dei metodi di valutazione previsti dalle
normative pubblicistiche, allorchè il Giudice, basandosi su
altri elementi probatori acquisiti agli atti (soprattutto le
dichiarazioni testimoniali di coloro che sono in grado di
riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti), si
sia formato il convincimento che per le sue modalità d’uso la
fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da
superare i limiti di normale tollerabilità.
(Cass. pen., sez.I, 6.3.1997, n.3000; Cass. pen., sez.I,
28.6.1996, n.7768; Cass. pen., sez.I, 7.4.1995, n.5215)
25
LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE
(Art. 659, 2^comma, C.P.)
 È un reato “proprio” (esercizio di professione o mestiere rumoroso
contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità)
 L’illiceità penale dell’attività può essere affermata solo se l’esercizio
dell’attività si verifica fuori dai limiti modali, spaziali o temporali
imposti dalla legge o da altro provvedimento (es. svolgimento
dell’attività rumorosa in orari diversi da quelli stabiliti dal
regolamento comunale)
 La prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che la condotta
costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni
sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi
non costituisce più reato ma illecito amministrativo ai sensi
dell’art.10, comma 2°, della L. 447/1995 (da ultima Cass. pen.,
sez.I, 26.4.2000, n.3123; per l’opposto e minoritario indirizzo
interpretativo cfr. Cass. pen., sez.I, 19.5.1998, n.2316)
26
PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (1)
“il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di … rumori … derivanti dal fondo del
vicino, se non superano la normale tollerabilità,
avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità
giudiziaria deve contemperare le esigenze della
produzione con le ragioni della proprietà. Può
tener conto della priorità di un determinato uso”
(art. 844 c.c.)
27
PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (2)
 Scopo della norma è quello di tutelare il godimento fondiario rispetto
alle immissioni sonore e di altro tipo
 L’accertamento viene effettuato dal giudice civile, attraverso un
prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della
situazione concreta, ovvero delle condizioni naturali e sociali dei
luoghi e delle abitudini della popolazione, come, per es. la
rumorosità di fondo, con riferimento alla normale tollerabilità del
fenomeno (cfr. Cassaz. Civ., sez.II, 03.08.2001 n.10735 la quale
afferma che “il limite di 3 db di incremento del rumore rappresenta
un valido ed equilibrato parametro di valutazione tale da consentire
un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari”)
 La legge quadro sull’inquinamento acustico (L.477/1995)
e il
d.p.c.m. 1.3.1991 non trovano applicazione nei rapporti tra privati
(Cass.civ., se.II, 27.1.2003, n.1151; Cass.civ., sez.II, 3.8.2001,
n.10735)
28
PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (3)
Il proprietario che si ritiene danneggiato può adire la giustizia civile per:
a) far accertare l’illegittimità delle immissioni chiedendo o l’inibizione assoluta
dell’attività inquinante o l’imposizione di determinati accorgimenti tecnici idonei a
ricondurre l’attività aggressiva nei limiti della tollerabilità;
b) richiedere il risarcimento:
b1) del danno patrimoniale, ovverosia della effettiva diminuzione del patrimonio
subita;
b2) del danno non patrimoniale (c.d. danno morale) che si determina sulla base
dell’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, il quale deve
preventivamente verificare se l’evento dannoso rivesta gli estremi del reato per
poi proporzionare, in via equitativa, la misura del danno alla gravità del reato e
all’entità del turbamento ingiusto dello stato d’animo;
b3) del danno biologico (ex art. 2043 c.c. e 32 Cost.) che implica una diminuzione
durevole del benessere morale e materiale;
b4) del c.d. “danno esistenziale da inquinamento ambientale”, cioè il danno
derivante dalle alterazioni non direttamente riconducibili ad una lesione psichica
accertabile medicalmente che, tuttavia, appaia suscettibile di tutela, provocando
una alterazione nel modo d’essere dell’individuo, ledendone i diritti fondamentali
quali la serenità domestica (cfr. Corte d’Appello di Milano, 14.02.2003 n. 974)
29
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