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ue1IVA_territorialita_operazioni
Fascicolo 1
REGIME IVA DELLE TRANSAZIONI
COMMERCIALI IN RELAZIONE AL
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
A CURA DI
GIAMPAOLO GIULIANI
Ultimo aggiornamento 5/05/04
1
DPR 26 ottobre 1972, N.633
Articolo 1 - OPERAZIONI IMPONIBILI
“[1] L'imposta sul valore aggiunto si applica
sulle cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato
nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti
e professioni e
sulle
importazioni
da
chiunque effettuate. “
2
RILEVANZA DI UNA OPERAZIONI AI FINI IVA
UNA OPERAZIONE RILEVA AI FINI IVA
• QUANDO SUSSISTONO TRE REQUISITI:
– SOGGETTIVO
» IL SOGGETTO ATTIVO DEVE ESSERE UN IMPRENDITORE (ART.4)
OPPURE UN ARTISTA O UN PROFESSIONISTA (ART.5);
– OGGETTIVO
» OGGETTO DELLA OPERAZIONE DEVE ESSERE UNA CESSIONE DI
BENI (ART.2) O UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART.3);
– TERRITORIALE
» L'OPERAZIONE
DEVE
CONSIDERARSI
TERRITORIO DELLO STATO (ART.7)
EFFETTUATA
NEL
OPPURE
• QUANDO VENGONO EFFETTUATE DELLE IMPORTAZIONI
3
IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ
ARTICOLO 7, 1° COMMA, LETT. A) DEL DPR
N. 633 DEL 1972 :
“[1] Agli effetti del presente decreto:
a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione
dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle
acque italiane del lago di Lugano; “
4
TERRITORIO DELLO STATO
CAMPIONE D’ITALIA
COINCIDE CON IL TERRITORIO SOGGETTO
ALLA SOVRANITÀ DELLA REPUBBLICA
ITALIANA:
ACQUE
–
–
–
–
SPAZIO TERRESTRE NEI SUOI ATTUALI CONFINI;
MARE TERRITORIALE;
“TERRITORIO MOBILE”;
I PUNTI FRANCHI, I DEPOSITI FRANCHI E GLI ALTRI
ISTITUTI SOGGETTI A VIGILANZA DOGANALE.
ITALIANE
LAGO DI
LUGANO
SONO ESCLUSI:
–
–
LIVIGNO
SAN MARINO
CITTÀ’ DEL
VATICANO
I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D’ITALIA;
LE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO.
INOLTRE SONO ESCLUSI I TERRITORI
SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ DEGLI STATI
DELLA:
–
–
REPUBBLICA DI SAN MARINO
STATO DELLA CITTÀ’ DEL VATICANO
5
IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ
L’ ARTICOLO 7, 1° COMMA, LETT. B) E C) DEL DPR N.
633 DEL 1972 :
“b) per Comunità o territorio della Comunità si intende il
territorio corrispondente al campo di applicazione del
Trattato istitutivo della Comunità` economica europea con
le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a): 1)
per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica
federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di
Busingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono
compresi nel
territorio rispettivamente della Repubblica
francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord. “
6
COMUNITA O TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BELGIO
DAL 1/1/1995
DANIMARCA
SONO ENTRATI
FRANCIA
NELLA NELLA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
UE
GRECIA
AUSTRIA
IRLANDA
ITALIA
LUSSEMBURGO
FINLANDIA
OLANDA
PORTOGALLO
SVEZIA
SPAGNA
7
COMUNITA O TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
I NUOVI 10 PAESI ADERENTI ALL’UNIONE DAL 1° MAGGIO 2004
STATO
CODICE ISO
FORMATO NUMERO
PARTITA IVA
NUMERO
CARATTERI
CIPRO
CY
12345678X
9
REPUBBLICA
CECA
CZ
12345678 O
123456789 O
123456790
8, 9 O 10
ESTONIA
EE
123456789
9
LETTONIA
LV
12345678901
11
LITUANIA
LT
123456789 O
123456789012
9 O 12
MALTA
MT
123456778
8
POLONIA
PL
1234567890
10
SLOVENIA
SI
123456778
8
SLOVACCHIA
SK
12345677890
10
UNGHERIA
HU
12345678
8
NOTE
L’ULTIMO CARATTERE E’
ALFABETICO
8
COMUNITÀ O TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
SONO ESCLUSI:
– PER LA REPUBBLICA ELLENICA, IL MONTE ATHOS
– PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
L'ISOLA DI HELGOLAND E IL TERRITORIO DI
BUSINGEN
– PER LA REPUBBLICA FRANCESE, I DIPARTIMENTI DI
OLTREMARE
– PER IL REGNO DI SPAGNA, CEUTA , MELILLA E LE
ISOLE CANARIE
– IL PRINCIPATO DI MONACO E L'ISOLA DI MAN SI
INTENDONO
COMPRESI
NEL
TERRITORIO,
RISPETTIVAMENTE, DELLA REPUBBLICA FRANCESE
E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD. NON SONO COMPRESE NEL
TERRITORIO DI QUEST'ULTIMO STATO LE "ISOLE
DEL CANALE" (JERSEY, GUERNSEY ECC)
9
FUORI DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA
• TUTTI I PAESI FUORI
TERRITORI
NON
U.E., COMPRESI I
RIENTRANTI
NELLA
COMUNITÀ (LIVIGNO, CAMPIONE D'ITALIA,
LE ISOLE CANARIE, IL MONTE ATHOS
ECC.)
•
10
DIFFERENZIAZIONE DELLE AREE
GEOGRAFICHE AI FINI IVA
AI
FINI
IVA
OGNI
AREA
O
REGIONE
GEOGRAFICA PUÒ ESSERE RICONDOTTA AD
UNA DELLE TRE SEGUENTI CATEGORIE:
–
–
–
TERRITORIO DELLO STATO
TERRITORIO DELLA COMUNITÀ
TERRITORI EXTRACOMUNITARI
11
IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ
L’ARTICOLO 7 DEL DPR 633/72 DETERMINA LA
TERRITORIALITÀ SECONDO CHE OGGETTO DELLA
OPERAZIONE SIA:
–
UNA CESSIONE DI BENI (ART. 7, COMMA 2)
–
UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 7, COMMI 3 E 4)
SONO PREVISTE DELLE DEROGHE DAL DL 331/93:
–
PER LE CESSIONI DI BENI (ART. 40, COMMI 3 E 4)
–
PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 40, COMMI 4BIS, 5, 6, 7, 8)
12
TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
L’ ARTICOLO 7, 2° COMMA DEL DPR 633/72 :
“2 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni
mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della
temporanea importazione,
esistenti nel territorio dello
stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro,
installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal
fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate
nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti
di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a
mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha
inizio
nel
territorio
dello
Stato;
si
considera
intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di
arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza
quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di
13
arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. “
TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
IMMOBILI (DEVONO ESSERE UBICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO)
BENI MOBILI NAZIONALI (PRODOTTI O PERFEZIONATI NELLO STATO ED
ESISTENTI NEL TERRITORIO STESSO)
BENI COMUNITARI (BENI INTRODOTTI NELLO STATO E PROVENIENTI DA
ALTRO PAESE UE O IVI IMMESSI IN LIBERA PRATICA)
BENI VINCOLATI AL REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE (BENI DI
PROVENIENZA EXTRAUE INTRODOTTI NELLO STATO PER
ASSOGGETTATI A LAVORAZIONI TRASFORMAZIONI ECC. ED
SUCCESSIVAMENTE RIESPORTATI)
ESSERE
ESSERE
BENI MOBILI SPEDITI DA ALTRO STATO MEMBRO UE PER ESSERE
INSTALLATI MONTATI O ASSIEMATI NEL TERRITORIO DELLO STATO
DAL FORNITORE O PER SUO CONTO (PRINCIPIO STABILITO DALLA VI
DIRETTIVA UE, L’OPERAZIONE RILEVA NELLA SUA INTEREZZA COME
FORNITURA NELLO STATO ANCHE SE IN ESECUZIONE DI UN CONTRATTO
D’APPALTO)
LE CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI PASSEGGERI NEL CORSO DI
UN TRASPORTO COMUNITARIO SE IL TRASPORTO HA INIZIO NEL
TERRITORIO DELLO STATO
14
TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
L’ARTICOLO 40, 3° E 4° COMMA:
“3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal
cedente o per suo conto da altro Stato membro nei
confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta
ovvero di cessionari che non hanno optato per
l'applicazione
dell'imposta
sugli
acquisti
intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma
con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti
soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal
cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o
trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.”
15
TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
“4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di
beni da installare, montare o assiemare ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa,
effettuate
nel territorio dello Stato,
fino ad un
ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a
lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato
superato nell'anno precedente. La disposizione non
opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da
parte di soggetti passivi in altro Stato membro che
hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel
territorio dello Stato.”
16
TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 7 DEL DPR 633 NELLE CESSIONI DI BENI
SUSSISTE IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ ANCHE PER:
1) I MEZZI DI TRASPORTO NUOVI (PARAMETRI INDICATI ALL’ART. 38, 4° COMMA DEL D.L. N.
331 DEL 1993) ACQUISTATI NELLA UE INDIPENDENTEMENTE DALLA FIGURA DEL
VENDITORE (MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA STABILITE DAL D.M.
19/01/93). L’ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI NON PUÒ AVVENIRE SE NON VIENE
PROVATO L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA
2)ACQUISTI IN BASE A CATALOGHI DI BENI SPEDITI O TRASPORTATI DA ALTRI STATI
MEMBRI UE NEL TERRITORIO DELLO STATO DAL CEDENTE O PER SUO CONTO IN BASE A
DUE CONDIZIONI:
CESSIONE A PERSONA FISICA (OVVERO UN ENTE NON COMMERCIALE O UN SOGGETTO CHE EFFETTUA
SOLTANTO OPERAZIONI ESENTI O UN PRODUTTORE AGRICOLO CHE NON ABBIA OPTATO PER
L’APPLICAZIONE DELL’IVA INTRACOMUNITARIA CON ESCLUSIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA)
IL CEDENTE
CON TALE SISTEMA DI VENDITA DEVE AVER SUPERATO NELL’ANNO SOLARE
PRECEDENTE E IN QUELLO IN CORSO L’IMPORTO DI L. 54 MILIONI OPPURE HA OPTATO PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA NEL TERRITORIO DELLO STATO
17
TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
SUSSISTE
NON SUSSISTE
• BENI NAZIONALI;
• BENI ESISTENTI ALL’ESTERO;
• BENI COMUNITARI;
• BENI VIAGGIANTI ALL’ESTERO;
• BENI VINCOLATI
AL REGIME DELLA •
TEMPORANEA
IMPORTAZIONE
•
(perfezionamento attivo, trasformazione
sotto il controllo doganale ammissione
temporanea;
•
• BENI DI PROVENIENZA UE, INSTALLATI,
MONTATI O ASSIEMATI NEL TERRITORIO
DELLO STATO;
• BENI CEDUTI DURANTE UN TRASPORTO
COMUNITARIO CON PARTENZA DALLO
STATO;
• MEZZI DI TRASPORTO NUOVI ACQUISTATI
NELLA UE;
• BENI UE ACQUISTATI
CATALOGHI.
IN
BASE
A
BENI IN TRANSITO;
BENI DEPOSITATI
SOGGETTI
A
DOGANALI;
IN LUOGHI
VIGILANZA
BENI COMUNITARI ACQUISTATI
IN
TRIANGOLAZIONE
A
CONDIZIONE CHE IL SECONDO
CESSIONARIO SIA DESIGNATO
QUALE DEBITORE D’IMPOSTA
NELLO
STATO
UE
DI
DESTINAZIONE
DEI
BENI
ACQUISTATI IN ALTRO STATO UE.
18
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 3° COMMA DEL DPR 633/72 :
“3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che
hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggettivi ivi
residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero,
nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da
stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o
residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera
domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza
quello in cui si trova la sede effettiva “
19
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
REGOLA GENERALE
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
IL PRESTATORE DEL
SERVIZIO HA
DOMICILIO NELLO
STATO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
IL PRESTATORE DEL
SERVIZIO NON HA
DOMICILIO NELLO
STATO
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE DA UNA DITTA
FRANCESE AD UN AGENTE ITALIANO CHE HA
PROMOSSO AFFARI IN SVIZZERA. SUSSISTE IL
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
NO
ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE DA UNA DITTA
ITALIANA AD UN AGENTE FRANCESE CHE HA
PROMOSSO AFFARI IN SVIZZERA. NON SUSSISTE
IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE
20
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. A) DEL DPR 633/72 :
“[4] In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese
le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti
alla preparazione e
al coordinamento dell'esecuzione dei
lavori immobiliari, si considerano
effettuate nel territorio
dello Stato quando l'immobile e` situato nel
territorio
stesso;”
21
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. A
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
IMMOBILE UBICATO
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO: PARCELLA PAGATA AD UN ARCHITETTO
FRANCESE PER LA PROGETTAZIONE DI UN
FABBRICATO UBICATO IN ITALIA.
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
IMMOBILE NON
UBICATO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
NO
ESEMPIO: PARCELLA PAGATA AD UN ARCHITETTO
ITALIANO PER LA PROGETTAZIONE DI UN
FABBRICATO UBICATO NEL COMUNE DI LIVIGNO.
22
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. B) DEL DPR 633/72:
“ b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a
beni mobili
materiali e le prestazioni di servizi culturali,
scientifici, artistici,
didattici, sportivi, ricreativi e simili,
nonché` le operazioni di
carico, scarico, manutenzione e
simili, accessorie ai trasporti di beni,
si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite
nel territorio stesso; “
23
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. B
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
ESECUZIONE DEL
SERVIZIO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
ESECUZIONE DEL
SERVIZIO FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
STATO
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO:
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
DI
MACCHINE UTENSILI ESEGUITI NEL TERRITORIO
DELLO STATO
DA PARTE DI OPERATORE
SAMMARINESE.
NO
ESEMPIO:
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
DI
MACCHINE UTENSILI ESEGUITI IN SVIZZERA DA
PARTE DI OPERATORE ITALIANO.
24
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. C) DEL DPR 633/72 :
“ c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel
territorio
dello Stato in proporzione alla distanza ivi
percorsa;”
25
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. C
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
DISTANZA
PERCORSA NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO: CORRISPETTIVO PAGATO DA UNA
SOCIETÀ ITALIANA AD UN VETTORE PER IL
TRASPORTO DI BENI ESPORTATI DA RIMINI A
ZURIGO. PER LA QUOTA DEL CORRISPETTIVO A
COPERTURA DELLA TRATTA DEL TRASPORTO
NELLO STATO
NO
DISTANZA
PERCORSA FUORI
DAL TERRITORIO
DELLO STATO
ESEMPIO: CORRISPETTIVO PAGATO DA UNA
SOCIETÀ ITALIANA AD UN VETTORE PER IL
TRASPORTO DI BENI ESPORTATI DA RIMINI A
ZURIGO. PER LA QUOTA DEL CORRISPETTIVO A
COPERTURA DELLA TRATTA DEL TRASPORTO
FUORI DELLO STATO
26
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. D) DEL DPR 633/72 :
“d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria,
noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di
trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo
comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e
assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale, le prestazioni
di
servizi
di
telecomunicazione di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di
servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati
e simili, le
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le
prestazioni relative
a prestiti di personale, nonché le prestazioni
di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e
quelle inerenti
all'obbligo di non esercitarle, si considerano
effettuate nel territorio
dello Stato quando sono rese a soggetti
domiciliati nel territorio stesso
o a soggetti ivi residenti che non
hanno stabilito il domicilio
all'estero e quando sono rese a
stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati o residenti
all'estero, a meno che non siano
utilizzate fuori della Comunità
27
economica europea;“
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. D
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
TERRITORIALITÀ
SI
UTILIZZO DEL
SERVIZIO NELLA UE
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
ESEMPIO: CORRISPETTIVO PAGATO DA UNA
SOCIETÀ
ITALIANA
AD
UNA
AGENZIA
PUBBLICITARIA TEDESCA CHE HA CURATO UNA
INSERZIONE SU UNA RIVISTA DIVULGATA IN
GERMANIA
RESIDENTE O
NELLO STATO
NO
UTILIZZO DEL
SERVIZIO FUORI
DELLA UE
ESEMPIO: CORRISPETTIVO PAGATO DA UNA
SOCIETÀ ITALIANA AD UNA SOCIETÀ FRANCESE
PER IL NOLEGGIO DI MACCHINARIO CHE VIENE
CONSEGNATO IN SVIZZERA PRESSO UN CANTIERE
DEL COMMITTENTE.
28
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. E) DEL DPR 633/72 :
“e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera
precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri
Stati membri della
Comunità economica europea, si
considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando
il destinatario non e` soggetto passivo dell'imposta
nello
Stato in cui ha il domicilio o la residenza;”
29
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. E
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO IVA NEL
PROPRIO PAESE
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO:
ASSISTENZA LEGALE RESA DA
AVVOCATO ITALIANO AD UN TURISTA FRANCESE
RESIDENTE NELLO
STATO
RESIDENTE NELLA
COMUNITÀ (CON
ESCLUSIONE DEI
RESIDENTI NELLO
STATO)
NO
COMMITTENTE
SOGGETTO IVA NEL
PROPRIO PAESE
ESEMPIO:
INSERZIONI
PUBBLICITARIE
SU
GIORNALI E RIVISTE ITALIANE A FAVORE DI UNA
AZIENDA FRANCESE
30
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. F) DEL DPR 633/72 :
“f) le prestazioni di servizi di cui alla lettera d), escluse le prestazioni
di servizi di telecomunicazione le prestazioni di servizi rese tramite i
mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta
residenti al di fuori della Comunità, le prestazioni di consulenza e
assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale di elaborazione e fornitura di dati e
simili,
rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità
economica
europea nonché quelle derivanti da contratti di
locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto
rese da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa
ovvero domiciliati o
residenti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a),
ovvero da stabili organizzazioni
operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono ivi
utilizzate; queste ultime prestazioni,
se rese da soggetti domiciliati o
residenti in Italia si considerano
effettuate nel territorio
dello Stato quando sono utilizzate in Italia o
in altro Stato membro della Comunità stessa.”
31
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F (I PARTE)
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
UTILIZZO DEL
SERVIZIO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE NELLO
STATO
SI
ESEMPIO:
INSERZIONI
PUBBLICITARIE
SU
GIORNALI E RIVISTE ITALIANE DA PARTE
DELL’ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO DELLA
ROMANIA
RESIDENTE FUORI
DAL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche
finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali
diversi dai mezzi di
trasporto, le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, ad
invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule
e simili e quelle relative a marchi e insegne; le
prestazioni pubblicitarie,
le
operazioni bancarie,
finanziarie e assicurative e le prestazioni relative
a
prestiti di personale, nonché` le prestazioni di
intermediazione
inerenti alle suddette prestazioni o
operazioni e quelle inerenti
all'obbligo di non
esercitarle
TERRITORIALITÀ
NO
UTILIZZO DEL
SERVIZIO FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
STATO
ESEMPIO: CESSIONE DI KNOW HOW DA SOCIETÀ
ITALIANA A SOCIETÀ SAMMARINESE CHE INIZIA
UN’ATTIVITÀ PRODUTTIVA A SAN MARINO
32
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F (I PARTE)
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
TERRITORIALITÀ
NO
RESIDENTE NELLO
STATO
RESIDENTE FUORI
DAL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
IN OGNI CASO
ESEMPIO: RECUPERO CREDITI VANTATI NEI
CONFRONTI DI DEBITORI ITALIANI CURATO DA
LEGALE ITALIANO A FAVORE DI UNA SOCIETÀ
NORVEGESE
le prestazioni
di servizi di telecomunicazione, le
prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a
committenti non soggetti passivi d’imposta residenti al di
fuori della comunità le prestazioni di consulenza e
assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di
formazione e di
addestramento del personale di
elaborazione e fornitura di dati e simili
33
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F (II PARTE)
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
UTILIZZO DEL
SERVIZIO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE FUORI
DAL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO:
CANONI
DI
LEASING
PER
UN
AUTOVETTURA CIRCOLANTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO PAGATI AD UNA SOCIETÀ
FINANZIARIA CON SEDE A LIVIGNO
RESIDENTE NELLO
STATO
NO
le prestazioni derivanti da
contratti di locazione anche
finanziaria,
noleggio e
simili di mezzi di trasporto
UTILIZZO DEL
SERVIZIO FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
STATO
ESEMPIO:
CANONI
DI
LEASING
PER
UN
AUTOVETTURA UTILIZZATA IN SVIZZERA PAGATI
AD UNA SOCIETÀ FINANZIARIA CON SEDE A
LIVIGNO
34
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F (II PARTE)
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
UTILIZZO DEL
SERVIZIO NEL
TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
RESIDENTE NELLO
STATO
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO:
NOLEGGIO
DI
AUTOVETTURA
UTILIZZATA IN PAESI UE DALL’AMMINISTRATORE
DI UNA SOCIETÀ SAMMARINESE CONCESSA
DALL’AVIS ITALIANA
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NELLO
STATO
NO
le prestazioni derivanti da
contratti di locazione anche
finanziaria,
noleggio e
simili di mezzi di trasporto
UTILIZZO DEL
SERVIZIO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
ESEMPIO: NOLEGGIO DA PARTE DI SOCIETÀ
ITALIANA
A
SOGGETTO
SVIZZERO,
DI
AUTOVETTURA UTILIZZATA IN SVIZZERA
35
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. F-BIS) DEL DPR 633/72 :
“f bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a
soggetti
domiciliati o residenti fuori del territorio della
Comunità da soggetti
domiciliati o residenti fuori della
Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori
esclusi a norma del primo comma, lettera a), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i
servizi sono
ivi utilizzati. Tali servizi si considerano
utilizzati nel territorio
dello Stato se in partenza dallo
stesso o quando, realizzandosi la
prestazione tramite
cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici
preordinati
all'utilizzazione del servizio,
la loro
distribuzione
avviene, direttamente o a mezzo di
commissionari, rappresentanti, o altri
intermediari, nel
territorio dello Stato.”
36
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F-BIS
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
UTILIZZO DEL
SERVIZIO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE FUORI
DAL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO: CITTADINO USA CHE EFFETTUA DA UNA
CABINA TELEFONICA UBICATA A ROMA UNA
CHIAMATA NEGLI STATI UNITI A MEZZO DI UNA
CARTA DI CREDITO RILASCIATA DALLA AT&T
STATUNITENSE
RESIDENTE FUORI
DAL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
NO
UTILIZZO DEL
SERVIZIO FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
STATO
ESEMPIO: CITTADINO USA CHE EFFETTUA DA UNA
CABINA TELEFONICA UBICATA A SAN MARINO
UNA CHIAMATA NEGLI STATI UNITI A MEZZO DI
UNA CARTA DI CREDITO RILASCIATA DALLA AT&T
STATUNITENSE
37
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. F-TER) DEL DPR 633/72 :
“f ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici
da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a
committenti non soggetti passivi d’imposta nello Stato, si
considerano ivi effettuate.”
38
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F-TER
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
NON SOGGETTI
PASSIVI D’IMPOSTA
NELLO STATO
RESIDENTE FUORI
DAL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO: CITTADINO ITALIANO RESIDENTE NELLO
STATO ACQUISTA DEL SOFTWARE TRAMITE
INTERNET DA OPERATORE STATUNITENSE
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
NO
SOGGETTI PASSIVI
D’IMPOSTA NELLO
STATO
ESEMPIO: AZIENDA ITALIANA ACQUISTA DEL
SOFTWARE TRAMITE INTERNET DA OPERATORE
STATUNITENSE (LA TERRITORIALITA’ OPERA IN
BASE ALLA LETT. D)
39
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 7, 4° COMMA, LETT. F-QUATER) DEL DPR
633/72 :
“f quater)
le prestazioni di
telecomunicazione, di
radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non
soggetti passivi d’imposta si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.”
40
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ART. 7, 4°c, LETT. F-QUATER
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
UTILIZZO DEL
SERVIZIO NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE FUORI
DAL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
TERRITORIALITÀ
SI
ESEMPIO: CITTADINO AUSTRIACO RESIDENTE IN
AUSTRIA CHE ACQUISTA UNA PAY TV CARD DA
OPERATORE STATUNITENSE DA UTILIZZARE IN
ITALIA
RESIDENTE UE NON
SOGGETTO
PASSIVO
D’IMPOSTA
NO
UTILIZZO DEL
SERVIZIO FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
STATO
ESEMPIO: CITTADINO AUSTRIACO RESIDENTE IN
AUSTRIA CHE ACQUISTA PAY TV CARD DA
OPERATORE STATUNITENSE. IL SOFTWARE VIENE
UTILIZZATO IN AUSTRIA
41
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, COMMA 4-BIS DEL D.L. 331/93 :
“4 bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi
relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel
territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di
soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello
Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o
trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni
sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano
eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi
effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo
di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o
trasportati al di fuori del territorio dello Stato.”
42
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, COMMA 4-BIS DEL D.L. 331/93
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
TERRITORIALITÀ
SI
RESIDENTE O NON
RESIDENTE
SOGGETTO
PASSIVO IN ITALIA
IL BENE AL TERMINE
DELLA PRESTAZIONE
E’ TRASPORTATO
FUORI DAL PAESE
MEMBRO DOVE E’
AVVENUTA LA
LAVORAZIONE
(ESCLUSO ITALIA)
ESEMPIO: ASSIEMAGGIO SEMILAVORATI EFFETTUATI
IN FRANCIA DA PARTE DI OPERATORE FRANCESE
CHE RICONSEGNA IL MANUFATTO NEL TERRITORIO
DELLO
STATO
AL
PROPRIO
COMMITTENTE
OPERATORE ECONOMICO ITALIANO.
NO
IL BENE AL TERMINE
DELLA PRESTAZIONE
NON E’
TRASPORTATO
FUORI DAL PAESE
MEMBRO DOVE E’
AVVENUTA LA
LAVORAZIONE
(ESCLUSO ITALIA)
ESEMPIO:
ASSIEMAGGIO
SEMILAVORATI
EFFETTUATI IN FRANCIA DA PARTE DI OPERATORE
FRANCESE CHE CONSEGNA IL MANUFATTO IN
TERRITORIO FRANCESE AD ALTRO OPERATORE
PER
CONTO
DEL
PROPRIO
COMMITTENTE
OPERATORE ECONOMICO ITALIANO
43
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, COMMA 4-BIS DEL D.L. 331/93
PRESTATORE
RESIDENTE O NON
RESIDENTE
COMMITTENTE
SOGGETTO
PASSIVO IN ALTRO
STATO MEMBRO UE
CRITERIO
IL BENE AL TERMINE
DELLA PRESTAZIONE
E’ TRASPORTATO
FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
STATO
IL BENE AL TERMINE
DELLA PRESTAZIONE
NON E’
TRASPORTATO
FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
STATO
TERRITORIALITÀ
NO
ESEMPIO:
ASSIEMAGGIO
SEMILAVORATI
EFFETTUATO NEL TERRITORIO DELLO STATO
DA
PARTE DI OPERATORE ITALIANO CHE RICONSEGNA
IL
MANUFATTO
IN
FRANCIA
AL
PROPRIO
COMMITTENTE OPERATORE ECONOMICO FRANCESE
SI
ESEMPIO:
ASSIEMAGGIO
SEMILAVORATI
EFFETTUATO NEL TERRITORIO DELLO STATO DA
PARTE DI OPERATORE ITALIANO CHE CONSEGNA IL
MANUFATTO (CESSIONE) AD ALTRO OPERATORE
ECONOMICO ITALIANO PER CONTO DEL PROPRIO
COMMITTENTE
OPERATORE
ECONOMICO
FRANCESE
44
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, 5° COMMA DEL D.L. 331/93:
“5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e
le relative prestazioni di intermediazione, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la
relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da
soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette
prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel
territorio dello Stato se il committente delle stesse e` ivi
soggetto passivo d'imposta.“
45
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, 7° COMMA DEL D.L. 331/93:
“7. Per trasporto intracomunitario di beni si
intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di
beni con luogo di partenza e di arrivo nel
territorio di due Stati membri anche se
vengono eseguite singole tratte nazionali nel
territorio dello Stato in esecuzione di contratti
derivati.
Costituiscono,
altresì,
trasporti
intracomunitari le prestazioni di vettoriamento,
rese tramite condutture od elettrodotti, di
prodotti energetici diretti in altri Stati membri o
da questi provenienti.”
46
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, 5° COMMA DEL D.L. 331/93
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
TERRITORIALITÀ
SI
SOGGETTO
PASSIVO IN ITALIA
ESEMPIO: TRASPORTO DI BENI VENDUTI DA IMPRESA
ITALIANA A IMPRESA FRANCESE CON VETTORE
ITALIANO INCARICATO DAL FORNITORE.
LUOGO DI PARTENZA
E DI ARRIVO IN DUE
PAESI DELLA UE
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO
PASSIVO IN ALTRO
STATO MEMBRO UE
PRIVATO O
SOGGETTO
PASSIVO EXTRA UE
NO
ESEMPIO: TRASPORTO EFFETTUATO DA VETTORE
ITALIANO DALL’ITALIA ALLA FRANCIA DI BENI
VENDUTI DA AZIENDA ITALIANA AD AZIENDA
FRANCESE
PER
CONTO
DELL’OPERATORE
FRANCESE.
LUOGO DI PARTENZA
NEL TERRITORIO
DELLO STATO E DI
ARRIVO IN ALTRO
PAESE MEMBRO
DELLA UE
SI
ESEMPIO: TRASPORTO DI MOBILIO DI PROPRIETÀ
DI UN PRIVATO ITALIANO DA RIMINI A PARIGI CON
VETTORE ITALIANO.
47
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, 6° COMMA DEL D.L. 331/93:
“6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato
membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto
intracomunitario
e
le
relative
prestazioni
di
intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta
nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché
ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in
altro Stato membro.”
48
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, 6° COMMA DEL D.L. 331/93
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
TERRITORIALITÀ
SI
SOGGETTO
PASSIVO IN ITALIA
ACCESSORIETÀ A
TRASPORTI CON
LUOGO DI PARTENZA
E DI ARRIVO IN DUE
PAESI DELLA UE
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO
PASSIVO IN ALTRO
STATO MEMBRO UE
ESEMPIO: OPERAZIONE DI SCARICO, A SEGUITO DI
CESSIONE INTRACOMUNITARIA, DELLE MERCI DA
UN TIR OLANDESE EFFETTUATE IN TERRITORIO
OLANDESE E COMMISSIONATE DAL CEDENTE
OPERATORE ITALIANO.
NO
ESEMPIO: OPERAZIONE DI SCARICO, A SEGUITO DI
ACQUISTO INTRACOMUNITARIO, DELLE MERCI DA
UN TIR ITALIANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO
DELLO STATO E COMMISSIONATE DAL CEDENTE
OPERATORE UE.
49
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’ ARTICOLO 40, 8° COMMA DEL D.L. 331/93:
“8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle
indicate nei commi
5 e 6 e da quelle relative alle
prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se
relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle
prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in
altro Stato membro. Se il committente della prestazione di
intermediazione e` soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato la prestazione si considera ivi
effettuata ancorché` l'operazione cui l'intermediazione si
riferisce sia effettuata in altro Stato membro.”
50
TERRITORIALITÀ NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
ART. 40, 8° COMMA DEL D.L. 331/93
PRESTATORE
COMMITTENTE
CRITERIO
TERRITORIALITÀ
SI
SOGGETTO
PASSIVO IN ITALIA
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO
PASSIVO IN ALTRO
STATO MEMBRO UE
INTERMEDIAZIONI
INERENTI AD
OPERAZIONI
EFFETTUATE NEL
TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE AD AGENTE
SAMMARINESE DALLA CASA MANDANTE ITALIANA
PER VENDITE A CLIENTE FRANCESE.
NO
ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE AD AGENTE
ITALIANO DALLA CASA MANDANTE FRANCESE PER
VENDITE A CLIENTI ITALIANI
PRIVATO O
SOGGETTO
PASSIVO EXTRA UE
INTERMEDIAZIONI
INERENTI AD
OPERAZIONI
EFFETTUATE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
NO
ESEMPIO: PROVVIGIONI LIQUIDATE AD AGENTE
FRANCESE DA SOCIETÀ SVIZZERA PER BENI
VENDUTI DALLA FRANCIA ALL’ ITALIA
51
TERRITORIALITÀ DEROGHE
L’ ARTICOLO 7, 5° COMMA DEL DPR 633/72 :
“[5] Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni all'esportazione,
le operazioni
assimilate a cessioni all'esportazione e
i servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali di
cui ai successivi artt. 8, 8 bis e 9.”
52
TERRITORIALITÀ DEROGHE
L’ ARTICOLO 40, 9° COMMA DEL D.L. 331/93:
“9. Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41
nonché` le prestazioni di servizio, le prestazioni di
trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le
prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4
bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro
Stato membro.”
53
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