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Condizioni di consegna e incoterms
LA CONSEGNA DELLE MERCI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 1 LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA L’utilizzo delle clausole incluse nella raccolta INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS) consente di individuare le reciproche obbligazioni del venditore e del compratore e di mettere a fuoco il meccanismo del trasferimento dei costi, rischi e responsabilità. Gli INCOTERMS 2000 costituiscono un set di regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale e forniscono una interpretazione uniforme dei termini commerciali utilizzati per definire le condizioni di consegna. La loro efficacia, peraltro, si manifesta solo nel caso in cui le clausole vengano correttamente ed esplicitamente indicate nel contratto. Pertanto, affinché non vi siano dubbi, accanto alla clausola prescelta, occorre che: il venditore, nella proposta/fattura proforma il compratore, nella conferma dell'ordine (quando manchi un contratto formale) facciano concordemente richiamo agli INCOTERMS 2000 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 2 TAVOLE SINOTTICO – COMPARATIVE a cura di CCI - ITALIA CCI – Italia 1999 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 3 COMPRATORE VENDITORE E F EXW Franco fabbrica FCA Franco vettore FAS Franco lungo bordo FOB Franco a bordo Spese e rischi, anche per il caricamento sul mezzo del compratore T Spese e rischi anche per il caricamento, se presso il venditore Spese e rischi, anche per il caricamento dal mezzo del venditore se la consegna avviene altrove che presso i locali del venditore Spese e rischi Spese e rischi T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione Obbligazioni a carico del venditore Spese e rischi T T Spese e rischi T Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione Obbligazioni a carico del compratore COMPRATORE VENDITORE CFR Costo e nolo Spese (escluso il nolo) e rischi T Spese e rischi CIF Costo assicurazione e nolo T/A Spese e rischi CPT Trasport o pagato fino a T CIP Trasporto e assicurazione T/A Spese e rischi pagati fino a C Nolo, (compreso spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto) Spese (escluso il nolo) e rischi Nolo, (compreso spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto) Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi Spese e rischi Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto) Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto) più spese per assicurazione T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione Obbligazioni a carico del venditore trasporto trasporto Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione Obbligazioni a carico del compratore COMPRATORE VENDITORE D Spese e rischi anche per lo scaricamento (se necessario) alla frontiera DAF Reso frontiera T Spese e rischi DES Reso ex ship T Spese e rischi Reso banchina T Spese e rischi T Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore) Spese e rischi Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore) Spese e rischi DEQ Spese e rischi anche per lo scaricamento dalla nave Spese e rischi Reso non DDU sdoganato DDP Reso sdogana- T to T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione Obbligazioni a carico del venditore Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione Obbligazioni a carico del compratore LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA Le 13 “clausole di resa”, in vigore dal 1° gennaio 2000, sono suddivise in 4 gruppi ed espresse con un codice triletterale, la cui iniziale attribuisce la denominazione al gruppo di appartenenza dei singoli termini. GRUPPO E Partenza GRUPPO F Trasporto principale non pagato GRUPPO C Trasporto principale pagato EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto) FCA Franco vettore (... luogo convenuto) FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto) CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto) CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto) CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto) CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto) Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 7 LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA GRUPPO D Arrivo DAF Reso frontiera (... luogo convenuto) DES Reso ex-Ship (... porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto) DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto) DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto) Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 8 LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto QUALSIASI MODO DI TRASPORTO Gruppo E EXW Franco fabbrica (.. luogo convenuto) Gruppo F FCA Franco vettore (.. luogo convenuto) Gruppo C CPT Trasporto pagato fino a (.. luogo di destinazione convenuto) CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (.. luogo di destinazione convenuto) Gruppo D DAF Reso frontiera (.. luogo convenuto) DDU Reso non sdoganato (.. luogo di destinazione convenuto) DDP Reso sdoganato (.. luogo di destinazione convenuto) Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 9 LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto SOLO TRASPORTO MARITTIMO E VIE NAVIGABILI INTERNE Gruppo F FAS Franco lungo bordo (.. porto d’imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (.. porto d’imbarco convenuto) Gruppo C CFR Costo e nolo (.. porto di destinazione convenuto) CIF Costo, assicurazione e nolo (.. porto di destinazione convenuto) Gruppo D DES Reso ex-Ship (.. porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (.. porto di destinazione convenuto) Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 10 COSA REGOLANO GLI INCOTERMS Pur disciplinando i principali obblighi delle parti e la ripartizione dei rischi e dei costi tra venditori e compratori, gli Incoterms non danno una risposta esauriente a tutti i problemi che possono insorgere tra le parti. Per meglio comprenderne le implicazioni occorre ricordare : Obbligazioni derivanti dalla consegna in generale Obbligazioni derivanti dalla presa in consegna in generale Responsabilità dei documenti di esportazione ed importazione (licenze, autorizzazioni, formalità) e di trasporto Assunzione delle spese di imballaggio, di controllo, di verifica, marcatura delle merci, di trasporto, di assicurazione Obbligazioni reciproche di avviso Assunzione delle spese supplementari per ritardo nella consegna delle merci o nella loro ricezione Trasferimento dei rischi di perdita o danni alle merci Prova da fornire quanto alla esecuzione del contratto Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 11 COSA NON REGOLANO GLI INCOTERMS Luogo, moneta, dilazione di pagamento Trasferimento della proprietà dal venditore al compratore Violazioni del contratto e loro conseguenze Garanzie offerte dal venditore Presentazione di reclami da parte del compratore per ritardo o consegna parziale Esoneri da responsabilità Fatti od azioni che una parte dovrebbe effettuare nel proprio interesse Per maggiori dettagli sulla materia, si veda la pubblicazione n. 560 della Camera di Commercio Internazionale (Incoterms 2000) acquistabile presso: Camera di Commercio Internazionale- Sezione Italiana Via XX Settembre 5 - 00187 Roma Tel. 06 42034301 - fax 06 4882677 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 12 OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE DEFINITE DAGLI INCOTERMS 1. a) fornitura della merce in conformità al contratto b) pagamento del prezzo; 2. licenze, autorizzazioni e formalità; 3. contratto di trasporto e di assicurazione; 4. a) consegna b) presa in consegna; 5. trasferimento dei rischi; 6. ripartizione delle spese; 7. a) avviso al compratore b) avviso al venditore; 8. prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente; 9. a) controllo, imballaggio, marcatura b) ispezione della merce; 10. altre obbligazioni. La lettera a) contraddistingue la posizione del venditore La lettera b) contraddistingue la posizione del compratore Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 13 GRUPPO “E”: La clausola e gli obblighi delle parti EXW – (Ex works … named place) Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente. Nessun obbligo documentale. VENDITORE Deve mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento , non sdoganata e non caricata; non ha nessun obbligo documentale, salvo che il contratto e/o l’acquirente lo esigano specificamente; il livello di obbligazione è minimo. COMPRATORE Sopporta spese e rischi, dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione. Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 14 GRUPPO “F”: Le clausole e gli obblighi delle parti Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente. FCA – (Free carrier … named place) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale. FAS – (Free alongside ship… named port of shipment) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale. FOB – (Free on board … named port of shipment) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale. VENDITORE Adempie l’obbligo della consegna rimettendo la merce sdoganata all’export nel paese di partenza, al vettore designato dal compratore. COMPRATORE Sopporta spese e rischi a partire dal punto in cui la merce è stata consegnata al vettore. Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 15 FASI OPERATIVE DEI TRASPORTI: Completi e “Groupage” FABBRICA emissione fattura/packing list eventuale copertura assicurativa operaz. Dog.le Export (per completi) DOMICILIO CLIENTE Riconsegna S c a r i c o R CAPOLINEA PARTENZA i c SERVIZIO GROUPAGE a (CENTRO RACCOLTA) r i = magazzino Otm (*) c = porto/aeroporto/staz.ferrov. o operazione doganale export ev. visti e legal. documenti unitizzazione carichi CAPOLINEA ARRIVO SERVIZIO GROUPAGE (CENTRO SMISTAMENTO) operazione doganale import svuotamento unità di carico M E Z Z O D O O R = magazzino Otm (*) = porto/aeroporto/staz.ferrov. Trasporto internazionale Scarico/ricarico ev. giacenza Porto anteriore COMPLETO (*) Operatore trasporto multimediale 16 T O D O O R GRUPPO “C”: Le clausole e gli obblighi delle parti Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente. CFR – (Cost and Freight … named port of destination) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale. CIF – (Cost, Insurance Freight … named port of destination) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale. CPT - (Carriage paid to ... named place of destination) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale. CIP – (Carriage, Insurance paid to... named place of destination) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale. VENDITORE Ha l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto; per le rese CIF e CIP, è tenuto inoltre ad assicurare la merce. COMPRATORE Sopporta spese e rischi dal punto in cui la merce è stata consegnata al vettore per l’imbarco o la spedizione. Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 17 LE CLAUSOLE INGLESI Le clausole inglesi per le merci sono edite dall’ Institute of London Underwriters (Associazione degli assicuratori inglesi) e sono indicate come “Institute Cargo Clauses”. A seconda dei rischi coperti , occorre distinguere tra: I.C.C.(A) Sostituisce la vecchia “All Risks”, pur mantenendone il carattere tradizionale. I.C.C.(B) Delimita la copertura assicurativa con il sistema dei rischi nominati, indicando i “rischi coperti” ed i “rischi esclusi”. I.C.C.(C) Riducono la copertura delle ICC (B), escludendo: terremoto, eruzione vulcanica, fulmine, asporto fuori bordo, entrata di acqua di mare, lago o fiume nella nave, battello, stiva, veicolo, contenitore, elevatore o luogo di deposito. Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 18 GRUPPO “D”: Le clausole e gli obblighi delle parti Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente. DAF – (Delivered at frontier … named place) documento di trasporto diretto usuale dal punto di partenza nel Paese di spedizione al luogo di destinazione finale nel Paese di importazione. DES – (Delivered ex ship … named port of destination) polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluvialedocumento di trasporto multimodale. DEQ – (Delivered ex quay … named port of destination) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; documento di trasporto multimodale. DDU – (Delivered duty unpaid … named place) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale. DDP – (Delivered duty paid … named place) polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea- lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale. VENDITORE Sopporta costi e rischi richiesti per consegnare le merci nel paese di destinazione, nel punto stabilito dalla resa utilizzata. COMPRATORE Sopporta spese e rischi a partire dal punto in cui la merce è stata consegnata nel luogo di destinazione Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 19 LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE Il trasporto della merce è soggetto a leggi nazionali ed internazionali che: regolano le modalità di esecuzione stabiliscono quali sono i documenti che comprovano la stipulazione del contratto di trasporto determinano la responsabilità del vettore fissano i parametri per risarcimento del danno. Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde l’eventuale 20 LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE Relativamente alle cose oggetto del trasporto Il vettore (intendendosi per tale sia colui che lo esegue materialmente sia chi assume l’obbligo di eseguirlo, anche se con mezzi di terzi) è responsabile della loro perdita e/o avaria dal momento in cui le riceve fino a quello in cui le riconsegna al destinatario: SE NON E’ IN GRADO DI PROVARE che la perdita o l’avaria sono derivate da caso fortuito ovvero dalla natura o dai vizi delle cose, o dal loro imballaggio, o ancora dall’operato del mittente o del destinatario QUANDO PROVA che l’evento sia dovuto a circostanze che il vettore stesso non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare. Quindi il vettore che assume l’incarico del trasporto, assume anche la responsabilità dello stesso ed è quindi presunto responsabile di tutto quanto accade alle merci durante l’esecuzione del trasporto. Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 21 LIMITAZIONI DI LEGGE PER LA RESPONSABILITA’ VETTORIALE Le Convenzioni Internazionali sui trasporti stabiliscono i seguenti limiti di risarcimento del danno: Convenzione CMR (trasporto via strada) 8,33 DSP per kg lordo Convenzione Cotif/CIM (trasporto ferroviario) 16,66 DSP per kg lordo Convenzione di Montreal (trasporto via aria) 17 DSP per kg lordo (I.A.T.A. = $ 20) Convenzione di Bruxelles (trasporto via mare) 2 DSP per kg lordo, oppure 666,67 DSP per package/unit Regole di Amburgo (trasporto via mare) 2,5 DSP per kg lordo, oppure 835 DSP per package/unit Il risarcimento è fatto dipendere dal peso della merce danneggiata e non dal suo valore intrinseco: per ogni kg lordo di merce perduta o avariata il vettore deve “x” DSP. Il DSP è una unità convenzionale il cui valore è rilevabile ogni giorno su “Il sole 24ore”, pagina Mercato dei Capitali, riquadro indicatori reali. Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde 22