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Condizioni di consegna e incoterms

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Condizioni di consegna e incoterms
LA CONSEGNA DELLE MERCI NELLE
TRANSAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
1
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
L’utilizzo delle clausole incluse nella raccolta
INCOTERMS
(INternational
COmmercial
TERMS) consente di individuare le reciproche
obbligazioni del venditore e del compratore e di
mettere a fuoco il meccanismo del trasferimento
dei costi, rischi e responsabilità.
Gli INCOTERMS 2000 costituiscono un set di
regole ufficiali della Camera di Commercio
Internazionale
e
forniscono
una
interpretazione
uniforme
dei
termini
commerciali utilizzati per definire le condizioni
di consegna. La loro efficacia, peraltro,
si
manifesta solo nel caso in cui le clausole
vengano
correttamente
ed
esplicitamente
indicate nel contratto.
Pertanto, affinché non vi siano dubbi, accanto alla clausola prescelta, occorre
che:
 il venditore, nella proposta/fattura proforma
 il compratore, nella conferma dell'ordine (quando manchi un contratto formale)
facciano concordemente richiamo agli INCOTERMS 2000
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
2
TAVOLE SINOTTICO – COMPARATIVE
a cura di CCI - ITALIA
CCI – Italia  1999
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
3
COMPRATORE
VENDITORE
E
F
EXW
Franco
fabbrica
FCA
Franco
vettore
FAS
Franco
lungo
bordo
FOB
Franco a
bordo
Spese e rischi, anche per il caricamento sul mezzo del compratore
 T
Spese e
rischi anche per il
caricamento, se
presso il venditore

Spese e rischi, anche per il caricamento dal mezzo del venditore se la
consegna avviene altrove che presso i locali del venditore
Spese e rischi
 Spese e rischi
T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto
T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto
A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione
Obbligazioni a carico del venditore
Spese e rischi

T
T
Spese e rischi
T
 Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione
 Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione
Obbligazioni a carico del compratore
COMPRATORE
VENDITORE
CFR
Costo e
nolo
Spese (escluso il nolo) e rischi
T
Spese e rischi
CIF
Costo
assicurazione e
nolo
T/A 
Spese e rischi
CPT
Trasport
o pagato
fino a
T
CIP
Trasporto
e
assicurazione
T/A Spese e rischi
pagati
fino a
C

Nolo, (compreso spese per
scaricamento, per impiego chiatte,
ecc. se incluse nel contratto di
trasporto)
Spese (escluso il nolo) e rischi

Nolo, (compreso spese per
scaricamento, per impiego chiatte,
ecc. se incluse nel contratto di
trasporto)
Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi
Spese e rischi
Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse
nel contratto di trasporto)
Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi
Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse
nel contratto di trasporto) più spese per assicurazione
T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto
T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto
A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione
Obbligazioni a carico del venditore

trasporto


trasporto 
 Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione
 Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione
Obbligazioni a carico del compratore
COMPRATORE
VENDITORE
D
Spese e rischi anche per lo scaricamento
(se necessario) alla frontiera

DAF
Reso
frontiera
T
Spese e rischi
DES
Reso ex
ship
T
Spese e rischi
Reso
banchina
T
Spese e rischi
T
Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore)
Spese e
rischi 
Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore)
Spese e
rischi
DEQ
Spese e rischi anche per lo
scaricamento dalla nave
Spese e rischi
Reso non
DDU sdoganato
DDP
Reso
sdogana- T  
to
T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto
T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto
A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione
Obbligazioni a carico del venditore


 Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione
 Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione
Obbligazioni a carico del compratore
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
Le 13 “clausole di resa”, in vigore dal 1° gennaio 2000, sono suddivise in 4 gruppi ed
espresse con un codice triletterale, la cui iniziale attribuisce la denominazione al
gruppo di appartenenza dei singoli termini.
GRUPPO E
Partenza
GRUPPO F
Trasporto
principale
non pagato
GRUPPO C
Trasporto
principale
pagato
EXW
Franco fabbrica (... luogo convenuto)
FCA
Franco vettore (... luogo convenuto)
FAS
Franco lungo bordo (... porto di imbarco
convenuto)
FOB
Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto)
CFR
Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)
CIF
Costo, assicurazione e nolo (... porto di
destinazione convenuto)
CPT
Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione
convenuto)
CIP
Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo
di destinazione convenuto)
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
7
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
GRUPPO D
Arrivo
DAF
Reso frontiera (... luogo convenuto)
DES
Reso ex-Ship (... porto di destinazione convenuto)
DEQ
Reso banchina (... porto di destinazione
convenuto)
DDU
Reso non sdoganato (... luogo di destinazione
convenuto)
DDP
Reso sdoganato (... luogo di destinazione
convenuto)
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
8
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto
QUALSIASI MODO DI TRASPORTO
Gruppo E
EXW Franco fabbrica (.. luogo convenuto)
Gruppo F
FCA Franco vettore (.. luogo convenuto)
Gruppo C
CPT Trasporto pagato fino a (.. luogo di
destinazione convenuto)
CIP
Trasporto e assicurazione pagati fino a
(.. luogo di destinazione convenuto)
Gruppo D
DAF Reso frontiera (.. luogo convenuto)
DDU Reso non sdoganato (.. luogo di
destinazione convenuto)
DDP Reso sdoganato (.. luogo di
destinazione convenuto)
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
9
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA
Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto
SOLO TRASPORTO MARITTIMO E VIE NAVIGABILI INTERNE
Gruppo F
FAS Franco lungo bordo (.. porto d’imbarco
convenuto)
FOB Franco a bordo (.. porto d’imbarco
convenuto)
Gruppo C
CFR Costo e nolo (.. porto di destinazione
convenuto)
CIF
Costo, assicurazione e nolo (.. porto di
destinazione convenuto)
Gruppo D
DES Reso ex-Ship (.. porto di destinazione
convenuto)
DEQ Reso banchina (.. porto di destinazione
convenuto)
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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COSA REGOLANO GLI INCOTERMS
Pur disciplinando i principali obblighi delle parti e la ripartizione dei rischi e dei
costi tra venditori e compratori, gli Incoterms non danno una risposta
esauriente a tutti i problemi che possono insorgere tra le parti.
Per meglio comprenderne le implicazioni occorre ricordare :
Obbligazioni derivanti dalla consegna in generale
Obbligazioni derivanti dalla presa in consegna in
generale
Responsabilità dei documenti di esportazione ed
importazione (licenze, autorizzazioni, formalità) e
di trasporto
Assunzione delle spese di imballaggio, di controllo,
di verifica, marcatura delle merci, di trasporto, di
assicurazione
Obbligazioni reciproche di avviso
Assunzione delle spese supplementari per ritardo
nella consegna delle merci o nella loro ricezione
Trasferimento dei rischi di perdita o danni alle
merci
Prova da fornire quanto alla esecuzione del
contratto
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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COSA NON REGOLANO GLI INCOTERMS
Luogo, moneta, dilazione di pagamento
Trasferimento della proprietà dal venditore al
compratore
Violazioni del contratto e loro conseguenze
Garanzie offerte dal venditore
Presentazione di reclami da parte del compratore
per ritardo o consegna parziale
Esoneri da responsabilità
Fatti od azioni che una parte dovrebbe effettuare
nel proprio interesse
Per maggiori dettagli sulla materia, si veda la pubblicazione n. 560
della Camera di Commercio Internazionale (Incoterms 2000)
acquistabile presso:
Camera di Commercio Internazionale- Sezione Italiana
Via XX Settembre 5 - 00187 Roma
Tel. 06 42034301 - fax 06 4882677
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE DEFINITE
DAGLI INCOTERMS
1. a) fornitura della merce in conformità al contratto
b) pagamento del prezzo;
2. licenze, autorizzazioni e formalità;
3. contratto di trasporto e di assicurazione;
4. a) consegna
b) presa in consegna;
5. trasferimento dei rischi;
6. ripartizione delle spese;
7. a) avviso al compratore
b) avviso al venditore;
8. prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico
equivalente;
9. a) controllo, imballaggio, marcatura
b) ispezione della merce;
10. altre obbligazioni.
La lettera a) contraddistingue la posizione del venditore
La lettera b) contraddistingue la posizione del compratore
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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GRUPPO “E”: La clausola e gli obblighi delle parti
EXW – (Ex works … named place)
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.
Nessun obbligo documentale.
VENDITORE
Deve
mettere
la
merce
a
disposizione del compratore nel suo
stabilimento , non sdoganata e non
caricata;
non
ha
nessun
obbligo
documentale, salvo che il contratto
e/o
l’acquirente
lo
esigano
specificamente;
il livello di obbligazione è minimo.
COMPRATORE
Sopporta spese e rischi, dal
momento in cui la merce è stata
messa a sua disposizione.
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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GRUPPO “F”: Le clausole e gli obblighi delle parti
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.
FCA – (Free carrier … named place)
polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto
fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura
stradale; documento di trasporto multimodale.
FAS – (Free alongside ship… named port of shipment)
polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto
fluviale.
FOB – (Free on board … named port of shipment)
polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto
fluviale.
VENDITORE
Adempie l’obbligo della consegna
rimettendo la merce sdoganata
all’export nel paese di partenza,
al
vettore
designato
dal
compratore.
COMPRATORE
Sopporta spese e rischi a partire
dal punto in cui la merce è stata
consegnata al vettore.
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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FASI OPERATIVE DEI TRASPORTI: Completi e “Groupage”
FABBRICA
emissione fattura/packing list
eventuale copertura assicurativa
operaz. Dog.le Export (per completi)
DOMICILIO CLIENTE
Riconsegna
S
c
a
r
i
c
o
R
CAPOLINEA PARTENZA
i
c
SERVIZIO GROUPAGE
a
(CENTRO RACCOLTA)
r
i = magazzino Otm (*)
c = porto/aeroporto/staz.ferrov.
o
 operazione doganale export
 ev. visti e legal. documenti
 unitizzazione carichi
CAPOLINEA ARRIVO
SERVIZIO GROUPAGE
(CENTRO SMISTAMENTO)
 operazione doganale import
 svuotamento unità di carico
M
E
Z
Z
O
D
O
O
R
= magazzino Otm (*)
= porto/aeroporto/staz.ferrov.
Trasporto internazionale
Scarico/ricarico ev. giacenza
Porto
anteriore
COMPLETO
(*) Operatore trasporto multimediale
16
T
O
D
O
O
R
GRUPPO “C”: Le clausole e gli obblighi delle parti
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.
CFR – (Cost and Freight … named port of destination)
polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.
CIF – (Cost, Insurance Freight … named port of destination)
polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.
CPT - (Carriage paid to ... named place of destination)
polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale;
lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di
trasporto multimodale.
CIP – (Carriage, Insurance paid to... named place of destination)
polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale;
lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di
trasporto multimodale.
VENDITORE
Ha l’obbligo di stipulare il
contratto di trasporto;
per le rese CIF e CIP, è tenuto
inoltre ad assicurare la merce.
COMPRATORE
Sopporta spese e rischi dal punto in
cui la merce è stata consegnata al
vettore
per
l’imbarco
o
la
spedizione.
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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LE CLAUSOLE INGLESI
Le clausole inglesi per le merci sono edite dall’ Institute of London
Underwriters (Associazione degli assicuratori inglesi) e sono indicate come
“Institute Cargo Clauses”.
A seconda dei rischi coperti , occorre distinguere tra:
I.C.C.(A)
Sostituisce la vecchia “All Risks”, pur mantenendone il carattere
tradizionale.
I.C.C.(B)
Delimita la copertura assicurativa con il sistema dei rischi nominati,
indicando i “rischi coperti” ed i “rischi esclusi”.
I.C.C.(C)
Riducono la copertura delle ICC (B), escludendo:
terremoto, eruzione vulcanica, fulmine, asporto fuori bordo,
entrata di acqua di mare, lago o fiume nella nave, battello, stiva,
veicolo, contenitore, elevatore o luogo di deposito.
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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GRUPPO “D”: Le clausole e gli obblighi delle parti
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.
DAF – (Delivered at frontier … named place)
documento di trasporto diretto usuale dal punto di partenza nel Paese di spedizione al luogo di
destinazione finale nel Paese di importazione.
DES – (Delivered ex ship … named port of destination)
polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluvialedocumento di trasporto multimodale.
DEQ – (Delivered ex quay … named port of destination)
polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale;
documento di trasporto multimodale.
DDU – (Delivered duty unpaid … named place)
polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di
vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto
multimodale.
DDP – (Delivered duty paid … named place)
polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di
vettura aerea- lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto
multimodale.
VENDITORE
Sopporta costi e rischi richiesti per
consegnare le merci nel paese di
destinazione, nel punto stabilito dalla
resa utilizzata.
COMPRATORE
Sopporta spese e rischi a partire dal
punto in cui la merce è stata
consegnata nel luogo di destinazione
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE
Il trasporto della merce è soggetto a leggi nazionali ed internazionali che:
regolano le modalità di esecuzione
stabiliscono quali sono i documenti che
comprovano la stipulazione del contratto
di trasporto
determinano la responsabilità del vettore
fissano i parametri per
risarcimento del danno.
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
l’eventuale
20
LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE
Relativamente alle cose oggetto del trasporto
Il vettore (intendendosi per tale sia colui che lo esegue materialmente sia chi
assume l’obbligo di eseguirlo, anche se con mezzi di terzi) è responsabile
della loro perdita e/o avaria dal momento in cui le riceve fino a quello in cui le
riconsegna al destinatario:
SE NON E’ IN
GRADO DI
PROVARE
che la perdita o l’avaria sono derivate da caso fortuito ovvero dalla
natura o dai vizi delle cose, o dal loro imballaggio, o ancora
dall’operato del mittente o del destinatario
QUANDO
PROVA
che l’evento sia dovuto a circostanze che il vettore stesso non poteva
evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare.
Quindi il vettore che assume l’incarico del trasporto, assume anche la responsabilità
dello stesso ed è quindi presunto responsabile di tutto quanto accade alle merci
durante l’esecuzione del trasporto.
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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LIMITAZIONI DI LEGGE PER LA RESPONSABILITA’ VETTORIALE
Le Convenzioni Internazionali sui trasporti stabiliscono i seguenti limiti di
risarcimento del danno:
Convenzione CMR
(trasporto via strada)
8,33 DSP per kg lordo
Convenzione Cotif/CIM
(trasporto ferroviario)
16,66 DSP per kg lordo
Convenzione di Montreal
(trasporto via aria)
17 DSP per kg lordo (I.A.T.A. = $ 20)
Convenzione di Bruxelles
(trasporto via mare)
2 DSP per kg lordo, oppure 666,67 DSP per package/unit
Regole di Amburgo
(trasporto via mare)
2,5 DSP per kg lordo, oppure 835 DSP per package/unit
Il risarcimento è fatto dipendere dal peso della merce danneggiata e non dal suo valore
intrinseco: per ogni kg lordo di merce perduta o avariata il vettore deve “x” DSP.
Il DSP è una unità convenzionale il cui valore è rilevabile ogni giorno su “Il sole 24ore”,
pagina Mercato dei Capitali, riquadro indicatori reali.
Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde
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