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Presentazione di PowerPoint - Collegio degli Ingegneri e Architetti

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Presentazione di PowerPoint - Collegio degli Ingegneri e Architetti
La Progettazione edilizia
e il contenimento dei consumi energetici
dopo l’emanazione
del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs. 311/2006
Arch. Marco Polletta
Dirigente Settore Tecnico Comune di Concorezzo
Normativa vigente
• Legge 9 gennaio 1991, n° 10
• D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412
• D.M. 13 dicembre 1993
• D.M. 6 agosto 1994
• D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551
• Norme UNI 10344 e collegate, UNI 10379
• L.R. 21 dicembre 2004, n. 39
• D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
• D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222
del 23 settembre 2005 – suppl. ord. N. 158
Finalità
Stabilisce le condizioni e modalità per migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire
lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle
fonti rinnovabili e la diversificazione energetica per
consentire il conseguimento dell’obiettivo di limitare le
emissioni di gas serra (Protocollo di Kyoto).
Ambiti disciplinati
• Metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche
integrate degli edifici
• Applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici
• Criteri generali per la certificazione energetica degli edifici
• Ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione
• Criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza
degli incaricati della certificazione e delle ispezioni agli
impianti
• Raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della
politica energetica del settore
• Promozione
dell’uso
razionale
dell’energia
anche
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli
utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli
operatori del settore
Ambito d’intervento
• Nella sua totalità per le nuove costruzioni (con
richiesta di permesso di costruire o presentazione
di D.I.A. avvenuta dopo l’8 ottobre 2005)
• Gradualmente nel caso di ristrutturazione di edifici
esistenti
• Non si applica a edifici sottoposti a tutela secondo
quanto indicato dal Codice dei Beni Culturali, ai
fabbricati industriali, artigianali e agricoli non
residenziali con ambienti riscaldati per esigenze
produttive o utilizzando reflui energetici del
processo non altrimenti utilizzabili, nei fabbricati
isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2
Applicazione integrale nel caso di
ristrutturazione di edifici
• Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l’involucro di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 m2
• Demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 m2
Applicazione limitata al rispetto di specifici
parametri, livelli prestazionali e prescrizioni
• Ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione
straordinaria dell’involucro edilizio al di fuori del
caso precedente
• Nuova installazione di impianti termici in edifici
esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
• Sostituzione dei generatori di calore
Criteri generali e metodologia di calcolo
• Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti
minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento delle finalità espresse in
premessa, tenendo in opportuno conto quanto
indicato negli allegati al decreto
• Criteri generali di prestazione energetica per edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia
pubblica e privata
• Requisiti professionali e criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli
esperti o degli organismi cui affidare la certificazione
energetica e l’ispezione degli impianti
Il tutto e mediante uno o più decreti da emanarsi entro 120
giorni dall’entrata in vigore del decreto (8 ottobre 2005)
Certificazione energetica degli edifici
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a
ristrutturazione con obbligo integrale di applicazione del
decreto stesso, devono essere dotati di attestato di
certificazione energetica
Accertamenti ed ispezioni
• La documentazione progettuale (art. 28 legge
10/91) è compilata secondo le modalità stabilite
con Decreto da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
• La conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto presentato deve essere asseverata dal
Direttore
dei
lavori
contestualmente
alla
dichiarazione di fine lavori; in caso contrario la
stessa è dichiarata irricevibile
• I Comuni stabiliscono, anche avvalendosi di esperti
qualificati ed indipendenti, modalità di controllo ai
fini del rispetto delle prescrizioni del decreto, in
corso d’opera e sino a cinque anni dalla fine dei
lavori dichiarata dal committente
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
Disposizioni correttive ed integrative
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26
del 1 febbraio 2007
Principali novità
• Dal 1 gennaio 2007 la certificazione energetica è
condizione indispensabile ai fini dell’ottenimento delle
agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di edifici
finalizzata all’efficienza energetica
• Introduzione di una disciplina transitoria (sino
all’emanazione e conseguente operatività di linee
guida) per la sostituzione della certificazione
energetica con attestazione di qualificazione
• Anticipazione al 1 gennaio 2008 (anziché 1 gennaio
2009) dei livelli di isolamento termico ed introduzione
di livelli più incisivi dal 1 gennaio 2010
• Obbligo adozione per solare termico e fotovoltaico
• Procedure semplificate per sostituzione delle caldaie
• Obbligo di schermanti esterni per i nuovi edifici, ai fini
della riduzione dei consumi di energia prodotti
dall’uso dei condizionatori
Certificazione energetica (D.Lgs. 192/05)
• Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
(ovvero
richiesta
di
permesso
di
costruire oppure
presentazione di DIA a partire dal 9 ottobre 2005) nei seguenti
casi:
 Nuova costruzione
 Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l’involucro di edifici esistenti con Su>1000 m2
 Demolizione e ricostruzione in MSG di edifici esistenti con
Su > 1000 m2
• Certificazione per appartamenti in condominio fondata, oltre
che sulla valutazione dell’appartamento interessato, sulla
certificazione comune dell’intero edificio, (condomini con
impianto termico comune) o valutazione di altro appartamento
rappresentativo
• Nel caso di compravendita di immobile/unità immobiliare la
certificazione è allegata all’atto di compravendita
• Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è
messo a disposizione del locatore
Certificazione energetica (D.Lgs. 311/06)
• Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto (ovvero richiesta di permesso di costruire
oppure presentazione di DIA a partire dal 9 ottobre
2005) nei seguenti casi:
 Nuova costruzione
 Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l’involucro di edifici esistenti con
Su>1000 m2
 Demolizione e ricostruzione in MSG di edifici
esistenti con Su > 1000 m2
Certificazione energetica (D.Lgs. 311/06)
• Obbligatorietà della certificazione energetica nei
seguenti casi:
 In caso di vendita; se la certificazione non viene
consegnata dal venditore, il contratto è nullo e tale
nullità può essere fatta valere dall’acquirente
 In caso di locazione; se la certificazione non viene
consegnata dal locatore, il contratto è nullo e tale
nullità può essere fatta valere dal conduttore
In attesa della definizione delle linee guida, la
CERTIFICAZIONE ENERGETICA è sostituita
dall’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA,
che dovrà quindi essere allegato ai contratti
Certificazione energetica (D.Lgs. 311/06)
• Dal 1 luglio 2007 obbligo di certificazione energetica
(solo in caso di compravendita dell’intero immobile)
per edifici esistenti o in fase di costruzione alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 (9 ottobre 2005)
se superiori a 1000 m2
• Dal 1 luglio 2008 obbligo di certificazione energetica
per edifici sotto i 1000 m2
• Dal 1 luglio 2009 diventa obbligatorio l’attestato di
efficienza energetica anche per la compravendita delle
singole unità immobiliari
• Entro la fine del febbraio 2007, mediante l’adozione di
un decreto ministeriale, dovranno essere individuate
le linee guida per i criteri di certificazione energetica
Attestato di qualificazione energetica
• Fabbisogni di energia primaria derivanti dai calcoli
• Corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla
normativa vigente e riferiti al caso specifico
• Classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità
immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica eventualmente prevista dalla locale
amministrazione comunale (con proprio regolamento
antecedente alla data dell’8 ottobre 2005)
• Indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche
Allo stato attuale manca un modello standard di
attestato di certificazione/qualificazione energetica
Soggetti competenti
• Asseverazione da parte di tecnico abilitato, avente
competenza in materia di progettazione di edifici e
impianti nell’ambito della legislazione vigente ed
iscritto ad albo professionale
• Asseverazione da parte del direttore dei lavori
• Sono tecnici competenti
 Architetti
 Ingegneri
 Geometri
 Periti Edili e Industriali
NECESSITA UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE, IL
CERTIFICATORE CHE SIA TERZO RISPETTO AI
SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITA’ EDIFICATORIA
Metodologia di calcolo
• Per tutte le categorie di edifici nel caso di:
 Nuova costruzione
 Esistenti con Su>1000 m2 nel caso di ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro
che di demolizione e ricostruzione in MSG
 Ampliamento volumetricamente > 20% dell’edificio
esistente e limitatamente al solo ampliamento
 Verifica che l’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA per
la climatizzazione invernale (Epi) sia inferiore ai valori
tabellati (punto 1 allegato C)
 Verifica che la trasmittanza termica delle diverse
strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che
determinano l’edificio non superi i valori tabellati (punti
2, 3 e 4 allegato C)
Metodologia di calcolo
 Possibilità di omettere il calcolo del fabbisogno di
energia primaria solo se la superficie trasparente
complessiva dell’edificio è inferiore al 18% della sua
superficie utile, nel qual caso si effettuerà la verifica
delle trasmittanze termiche dei singoli componenti
dell’involucro edilizio (allegato C) e le prescrizioni
impiantistiche (comma 6, allegato I) e all’edificio o
porzione interessata verrà attribuito il valore del
fabbisogno annuo di energia primaria limite massimo
applicabile al caso specifico
Metodologia di calcolo
• nei casi di:
 Ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti
con Su<1000 m2
 Manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio
 Ampliamenti volumetrici < 20% dell’edificio esistente
 Verifica che la trasmittanza termica delle diverse
strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che
determinano l’edificio non superi i valori tabellati (punti
2, 3 e 4 allegato C)
Funzioni delle Regioni e degli Enti Locali
• Predisposizione, in accordo con gli Enti Locali ed entro il 31
dicembre 2008, di un programma di sensibilizzazione e
riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale
sviluppando:
 Campagne di sensibilizzazione e informazione, anche in
collaborazione con le aziende distributrici, concernenti
l’efficienza energetica negli usi finali
 Attivazione di accordi tra parti interessate
 Applicazione di un sistema di certificazione energetica
coerente con i principi generali del decreto
 Realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici a
più bassa efficienza
 Definizione di regole coerenti con i principi del decreto per
eventuali sistemi di incentivazione locali
 Promozione, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione di
interventi di miglioramento energetico
Funzioni delle Regioni e degli Enti Locali
• Possibilità di richiedere ai proprietari e agli amministratori degli
immobili del territorio di competenza di fornire gli elementi
essenziali e complementari per la costruzione di un sistema
informativo relativo agli usi energetici degli edifici:




Volume lordo climatizzato
Superficie utile corrispondente
Consumi di combustibile
Consumi di energia elettrica
• Considerano nelle normative e strumenti di pianificazione ed
urbanistici di competenza le norme contenute nel decreto,
ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e delle fonti
rinnovabili
• Indicano, all’interno degli strumenti di cui sopra, criteri per
massimizzare l’utilizzo della radiazione solare avendo cura di
non penalizzare, intermini volumetrici, eventuali scelte tecniche
conseguenti
Sviluppo delle fonti rinnovabili
• Obbligo per tutte le categorie di edifici pubblici e privati
dell’utilizzo di fonti rinnovabili ed assimilate per la
produzione di energia termica ed elettrica (rinvio a decreti
attuativi)
DA SUBITO
• Per edifici di nuova costruzione o nuova installazione di
impianti termici o ristrutturazione di impianti termici
esistenti, l’impianto di produzione dell’energia termica deve
essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il
50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per
la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia
• Limite ridotto al 20% per edifici situati nei centri storici
• Utilizzo di pannelli fotovoltaici per edifici, pubblici o privati,
nuovi ed esistenti (se con Su>1000 m2) nel caso di
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l’involucro e nel caso di demolizione e ricostruzione in MSG
Climatizzazione estiva
• Prescrizione di carattere generale (con rinvio a decreto
attuativo)
• Inclusione, nell’ambito di applicazione del decreto, degli
edifici adibiti ad attività commerciale ed assimilabile
(precedentemente esclusi)
• Verifica, per tutte le zone climatiche ad esclusione della F
(prima anche la E) del valore medio mensile
dell’irradianza solare sul piano orizzontale nel mese di
massima insolazione estiva (Im,s); se > 290 W/m2 il
valore della massa superficiale delle pareti esterne deve
risultare > 230 kg/m2
• Utilizzo delle condizioni ambientali esterne e delle
caratteristiche distributive degli spazi per favorire la
ventilazione naturale dell’edificio e, qualora inefficace,
prevedere sistemi di ventilazione meccanica (art. 5,
comma 13, DPR 412/93)
Certificazione energetica
• Obbligo per tutte le categorie di edifici pubblici e privati
dell’utilizzo di fonti rinnovabili ed assimilate per la
produzione di energia termica ed elettrica (rinvio a decreti
attuativi)
DA SUBITO
• Per edifici di nuova costruzione o nuova installazione di
impianti termici o ristrutturazione di impianti termici
esistenti, l’impianto di produzione dell’energia termica deve
essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il
50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per
la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia
• Limite ridotto al 20% per edifici situati nei centri storici
• Utilizzo di pannelli fotovoltaici per edifici, pubblici o privati,
nuovi ed esistenti (se con Su>1000 m2) nel caso di
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l’involucro e nel caso di demolizione e ricostruzione in MSG
Unità immobiliare singola
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