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Avv. Antonio Volanti - Dipartimento di Giurisprudenza

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Avv. Antonio Volanti - Dipartimento di Giurisprudenza
ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI
LEGALI
1 febbraio 2013
Avv. Antonio Volanti
Responsabilità patrimoniale del debitore e
patrimoni destinati
1
Avv. Antonio Volanti
INDICE
1. La responsabilità patrimoniale
2. Il patrimonio
3. La separazione patrimoniale
4. La separazione patrimoniale nel codice civile
5. La separazione patrimoniale fuori del codice civile
6. Le caratteristiche della separazione patrimoniale
7. Il patrimonio e la destinazione nelle società di capitali
8. I patrimoni destinati
9. Il patrimonio destinato ex art. 2447-bis sub a)
10.Il finanziamento destinato ex art. 2447-bis sub b)
2
Avv. Antonio Volanti
La responsabilità patrimoniale 1/7
Art. 2740 c.c.
Il debitore risponde dell'adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono
ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
3
Avv. Antonio Volanti
La responsabilità patrimoniale 2/7
Disciplina
debitore.
la
responsabilità
patrimoniale
del
Distinzione tra debito (Schuld) e responsabilità
(Haftung).
4
Avv. Antonio Volanti
La responsabilità patrimoniale 3/7
Principio di universalità / unitarietà
Tutti i beni del debitore costituiscono la garanzia
generica dell’obbligazione
5
Avv. Antonio Volanti
La responsabilità patrimoniale 4/7
Viola la regola di ordine pubblico posta dall'art. 2740
c.c., secondo la quale ogni debitore risponde delle
obbligazioni con tutto il suo patrimonio, la proposta di
concordato che preveda una cessione soltanto parziale dei
beni e ciò nonostante prospetti determinati vantaggi
compensativi per i creditori (Trib. Roma,
25/07/2012).
6
Avv. Antonio Volanti
La responsabilità patrimoniale 5/7
Principio di proporzionalità
L’incidenza della responsabilità sul patrimonio del
debitore va rapportata all’entità dei debiti di costui:
art. 2910 c.c.
art. 496 c.p.c.
7
Avv. Antonio Volanti
La responsabilità patrimoniale 6/7
Quanto alle limitazioni della universalità della
garanzia patrimoniale esse debbono essere previste
tassativamente per legge.
Ad esempio: art. 514 c.p.c.
8
Avv. Antonio Volanti
La responsabilità patrimoniale 7/7
Esistono ulteriori strumenti di limitazione della
responsabilità patrimoniale che ne pongono in
crisi il tradizionale principio ma che, allo stesso
tempo, costituiscono tecniche sofisticate di tutela di
specifiche categorie di creditori.
9
Avv. Antonio Volanti
Il Patrimonio 1/9
Il rapido mutare del sistema economico che ha
caratterizzato i paesi a connotazione capitalistica nel
secolo appena trascorso ha comportato e comporta
un continuo adeguamento da parte dei sistemi
giuridici al fine di rinvenire i modelli normativi che
meglio garantiscano i traffici e tutelino il credito.
10
Avv. Antonio Volanti
Il Patrimonio 2/9
Tale fermento ha comportato, inevitabilmente, la
progressiva erosione di principi e schemi che,
elaborati in contesti storici culturali ed economici
diversi, risultavano inadeguati rispetto alle
sollecitazioni provenienti dalla pratica commerciale e
finanziaria.
11
Avv. Antonio Volanti
Il Patrimonio 3/9
Vi sono stati ripetuti interventi da parte del legislatore
(spesso su impulso di quello sovranazionale e
comunitario nello specifico), alla ricerca di nuove
regole che garantissero quelle esigenze di certezza e
garanzia a cui si è fatto cenno sopra.
Tra gli istituti coinvolti in tale processo di
adeguamento, quello del patrimonio ha subito
ripetuti interventi che ne impongono una completa
rivisitazione
12
Avv. Antonio Volanti
Il Patrimonio 4/9
Non vi è una definizione di patrimonio nel codice
civile, i cui contenuti si desumono da numerose
norme che lo richiamano.
Ad es., nel codice civile si rinviene il termine patrimonio agli artt. 16, comma I e 2; 24, comma IV e 28 comma I;
30 e 33 comma II in tema di persone giuridiche; all'art. 48, comma I, per lo scomparso; agli artt. 51 e 56, comma I
con riguardo all'assente; all'art. 192, comma I e 3, per i coniugi; agli artt. 334, ;comma I, 350,comma I, n. 1 e 3;
361; 363, comma II, 364; 365; 366; 369; 371, comma I, n. 2 e 3; 373; 374, comma I n. 1; 379, comma II; 381,
comma I; 382, comma I, in riferimento al minore; all'art. 438, comma III, con riferimento agli alimenti; all'art. 490,
comma I e comma II, n. 3 in relazione all'accettazione con beneficio di inventario ed all'art. 514, comma I e 2, per
quanto attiene alla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede; agli artt. 537, comma I; 538, comma I, 540
comma I, 542 comma I e II e 544, comma I per i legittimari; all'art. 588, comma II, per i successori testamentari;
agli artt. 653 e 654, comma I e 2 con riguardo ai legati; all’art. 617 in ordine alla divisione ereditaria; agli artt. 792 e
801 in materia di donazione; agli artt. 826, 827, 828 e 829 in materia di beni dello Stato; agli artt. 2256, 2267,
2268, 2275, 2277, 2281, 2304, 2323, 2350, 2353, 2394, 2403, 2424, 2426, 2427, 2437, 2441, 2477, 2498, 2504
septies, 2504 octies, 2504 nonies, 2504 decies, 2513, 2514, 2546 in materia societaria ante riforma di cui al d. lgs. 17
gennaio 2003, n. 6; agli artt. 2621, 2622 e 2632 in materia di reati societari; all’art. 2647 attinente alla trascrizione
del patrimonio familiare ed all'art. 2901 in materia di revocatoria.
13
Avv. Antonio Volanti
Il Patrimonio 5/9
Termine “patrimonio” nel codice civile
artt. 16, comma I e 2; 24, comma IV e 28 comma I; 30 e 33 comma II in tema di persone
giuridiche; art. 48, comma I, per lo scomparso; artt. 51 e 56, comma I con riguardo
all'assente; art. 192, comma I e 3, per i coniugi; artt. 334, comma I, 350,comma I, n. 1 e 3;
361; 363, comma II, 364; 365; 366; 369; 371, comma I, n. 2 e 3; 373; 374, comma I n. 1; 379,
comma II; 381, comma I; 382, comma I, in riferimento al minore; art. 438, comma III, con
riferimento agli alimenti; all'art. 490, comma I e comma II, n. 3 in relazione all'accettazione
con beneficio di inventario ed all'art. 514, comma I e 2, per quanto attiene alla separazione
dei beni del defunto da quelli dell'erede; artt. 537, comma I; 538, comma I, 540 comma I,
542 comma I e II e 544, comma I per i legittimari; art. 588, comma II, per i successori
testamentari; artt. 653 e 654, comma I e 2 con riguardo ai legati; art. 617 in ordine alla
divisione ereditaria; artt. 792 e 801 in materia di donazione; artt. 826, 827, 828 e 829 in
materia di beni dello Stato; artt. 2256, 2267, 2268, 2275, 2277, 2281, 2304, 2323, 2350, 2353,
2394, 2403, 2424, 2426, 2427, 2437, 2441, 2477, 2498, 2504 septies, 2504 octies, 2504 nonies,
2504 decies, 2513, 2514, 2546 in materia societaria ante riforma di cui al d. lgs. 17 gennaio
2003, n. 6; artt. 2621, 2622 e 2632 in materia di reati societari; art. 2647 attinente alla
14
trascrizione del patrimonio familiare ed all'art. 2901 in materia di revocatoria.
Avv. Antonio Volanti
Il Patrimonio 6/9
Caratteri (art. 2740, 1° comma, c.c.):
1. principio di appartenenza: insieme composito di beni
o, meglio, situazioni giuridiche attive suscettibili di
apprezzamento economico riconducibile ad un soggetto
e, quindi, ad un individuato centro di interessi;
2. principio di unitarietà: il debitore risponde
dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri.
15
Avv. Antonio Volanti
Il Patrimonio 7/9
il debitore ha un unico patrimonio che rappresenta
l’unica ed unitaria garanzia dei suoi creditori
Deroga: art. 2740, 2° comma, c.c.
16
Avv. Antonio Volanti
Il Patrimonio 8/9
Ulteriore principio:
principio paritario: artt. 2741, 1° comma, c.c. e 52 l. fall.:
unicità dei mezzi espropriativi dei diversi creditori nei
confronti del medesimo debitore. Si applica alle procedure
esecutive.
Deroga: art. 2741, 2° comma, c.c.
17
Avv. Antonio Volanti
Il Patrimonio 9/9
Con riguardo al credito per pagamento effettuato in qualità di fideiussore,
di cui sia titolare una “cooperativa artigiana di garanzia”, costituita in
forma di società a responsabilità limitata, deve negarsi il privilegio generale
sui mobili, di cui all'art. 2751 bis, n. 5 c. c., atteso che tale norma, di
carattere eccezionale e quindi non suscettibile di interpretazione analogica,
si riferisce soltanto alle imprese artigiane (fra le quali non possono
rientrare, ai sensi dell'art. 3, l. 25 luglio 1956, n. 860, le società a
responsabilità limitata), ovvero agli enti cooperativi di produzione e lavoro,
ed altresì contempla i soli crediti che loro derivino da servizi prestati o dalla
vendita di manufatti (Cass., 27/02/1990, n. 1510)
18
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale 1/6
Il legislatore, nel disporre deroghe al principio di universalità
della responsabilità patrimoniale del debitore, fa
alternativamente ricorso a due tecniche diverse tra loro:
 la legge stessa determina l'impignorabilità, assoluta o
relativa, totale o parziale, definitiva o temporanea, di
determinati beni o cespiti, ovvero di determinate categorie di
beni o cespiti;
 sono individuati tipici strumenti (usualmente negoziali)
con i quali il debitore consegue il risultato dell'impignorabilità
di determinati beni o cespiti.
19
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale 2/6
In quest’ultimo caso si utilizza la tecnica della separazione
(di una quota del) patrimonio di un soggetto apponendo ad
esso un vincolo di destinazione.
Il patrimonio non é individuato solo con riferimento al
soggetto al quale appartiene, ma soprattutto in relazione alla
destinazione del patrimonio in vista del raggiungimento di un
scopo ben preciso.
20
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale 3/5
Le riserve tecniche che figurano nella contabilità delle imprese di assicurazione e sono poste
dalla legge in relazione esclusiva con l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa
coi contratti cui si riferiscono, non costituiscono patrimoni separati, ma semplici poste
contabili facenti parte del passivo dell'impresa, mentre la garanzia effettiva
dell'adempimento delle obbligazioni è fornita non dalle riserve, ma dalle attività
patrimoniali dell'impresa; né è sufficiente, per configurare un patrimonio separato, il
riferimento del patrimonio stesso ad uno scopo, essendo anche necessario che intervenga una
disciplina particolare, diversa da quella che regola il residuo patrimonio del soggetto, perché
la separazione è uno strumento eccezionale, di cui soltanto la legge può disporre, essendo
diretto ad interrompere la normale corrispondenza tra soggettività e unicità del patrimonio,
per destinare una parte di questo al soddisfacimento di alcuni creditori, determinando in tal
modo la insensibilità dei beni separati alla sorte giuridica degli altri, in deroga ai principi
fissati dagli artt. 2740 e 2741 c.c. (Cass., 28-04-2004, n. 8090).
21
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale 4/6
I vincoli di destinazione sono impressi ad un bene o ad un
gruppo di beni sempre in forza di una previsione di legge che
potrà sortire l'effetto di separazione in via diretta o
mediante negozi tipici (cd atto di destinazione) che ne
consentano l'asservimento ad uno scopo precostituito.
22
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale 5/6
Quando rileva la distinzione di masse patrimoniali si avrà:
 patrimonio autonomo: i fondi delle associazioni non riconosciute,
i patrimoni delle società sprovviste di personalità giuridica, il
patrimonio comune dei coniugi;
 patrimonio separato: l'eredità giacente, l'eredità accettata con
beneficio dell'inventario, l'eredità devoluta allo Stato, il patrimonio
del nascituro, il fondo patrimoniale, e, sia pure al di fuori delle
sistematica del codice civile, il patrimonio sottoposto a liquidazione
fallimentare e la responsabilità limitata dell'armatore, la dote; gli atti
di destinazione.
Quando rileva il fine si avrà patrimonio destinato
23
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale 6/6
Conseguenza:
creazione di classi di creditori distinte in capo al medesimo
debitore (evidente similitudine rispetto alla creazione dei
privilegi)
24
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale nel c.c. 1/3
i fondi speciali di previdenza previsti dall'art. 2117;
ai frutti derivanti dall'usufrutto legale spettante ai genitori sui beni
dei figli minori (artt. 324 ss.);
sostituzione fedecommissaria (artt. 692 e ss.);
il fondo patrimoniale della famiglia ex artt. 167 e ss.;
cessione dei beni ai creditori (art. 1977);
l'accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario (art. 484)
 gli atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.)

25
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale nel c.c. 2/4
La costituzione del fondo patrimoniale - che è atto a titolo gratuito
anche se effettuata da entrambi i coniugi, non sussistendo, neanche
in tale ipotesi, alcuna contropartita in favore dei costituenti - può
essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di
azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti
aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così
riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio
dei costituenti (Cass., 18/03/1994, n. 2604).
26
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale nel c.c. 3/4
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere
realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va
ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma
nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della
famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto
alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è
limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti
successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti
anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i
presupposti, di agire in via revocatoria (Cass., 07-07-2009, n. 15862). 27
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale nel c.c. 4/4
Gli atti di destinazione patrimoniale cui si riferisce l'art. 2645-ter
c.c. sono quelli che realizzano interessi meritevoli di tutela attinenti
alla solidarietà sociale, di talché tale disposizione non risulta
applicabile agli atti di destinazione patrimoniale finalizzati a
tutelare gli interessi dei creditori di una società insolvente (Trib.
Vicenza, 31/03/2011).
28
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale fuori del
c.c. 1/3
patrimonio distinto:
fondi comuni di investimento mobiliare aperti, mobiliari chiusi;
fondi gestiti dalle società di intermediazione mobiliare (s.i.m.);
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
comparti delle società di investimento a capitale variabile (SICAV)
multicomparto.
La legge prevede la responsabilità da mandato, il deposito presso un
soggetto terzo e che il fondo non possa essere aggredito da parte dei
creditori della società di gestione o da parte dei creditori degli
29
investitori
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale fuori del
c.c. 2/3
I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare
chiusi), disciplinati nel d. lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono
privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono
patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto,
in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato
deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne
ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far
accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il
fondo si sostanzia (Cass., 15/07/2010, n. 16605).
30
Avv. Antonio Volanti
La separazione patrimoniale fuori del c.c.
3/3
cartolarizzazione;
 trust;
 project financing.

31
Avv. Antonio Volanti
Le caratteristiche della separazione
patrimoniale
scissione della responsabilità delle due porzioni di patrimonio
(quello separato rispetto a quello generale) le quali, pur
appartenendo ad un unico soggetto, sono votate al
soddisfacimento di interessi tra loro distinti;
l'indisponibilità;
specificità delle regole di amministrazione della massa separata

32
Avv. Antonio Volanti
Il patrimonio e la destinazione nelle
società di capitali 1/8
La limitazione della responsabilità patrimoniale ha quale modello
altrettanto tipico quello della creazione di un altro soggetto di
diritto.
Nel diritto societario si passa da un’imputazione a soggetto ad
una ad attività.
33
Avv. Antonio Volanti
Il patrimonio e la destinazione nelle
società di capitali 2/8
Nel sistema del diritto commerciale l'impresa (soprattutto
collettiva), e non l'imprenditore (art. 2082 c.c.), si colloca al
centro di esso.
La creazione di un nuovo soggetto giuridico costituisce il primo
modello di destinazione: i conferimenti operati dai soci danno
luogo ad un (nuovo) patrimonio, destinato alla realizzazione degli
obiettivi imprenditoriali prefissati.
34
Avv. Antonio Volanti
Il patrimonio e la destinazione nelle
società di capitali 3/8
La società costituisce l'unico dato normativo che consente,
nell'ambito della disciplina dell'attività di impresa, di distinguere
in modo pieno un patrimonio di impresa imputabile
unicamente all'ente e che lascia insensibile, secondo varie
gradazioni, il patrimonio personale dei partecipanti ad esso: i
creditori della società concorrono unicamente sul patrimonio di
questa, realizzando così una diversa forma di limitazione della
responsabilità, che si pone in parallelo con la tecnica della
separazione patrimoniale.
35
Avv. Antonio Volanti
Il patrimonio e la destinazione nelle
società di capitali 4/8
Ciò che rileva, innanzitutto, nel fenomeno imprenditoriale
(soprattutto collettivo), non è tanto il soggetto (società) ma,
piuttosto, l'attività che esso svolge imponendo una
riconsiderazione del tema della limitazione della responsabilità
patrimoniale delle società. Novità della riforma del diritto
societario:
 la previsione della limitata responsabilità anche per la società
per azioni unipersonale
36
 introduzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Avv. Antonio Volanti
Il patrimonio e la destinazione nelle
società di capitali 5/8
I nuovi istituti dimostrano che il ruolo della regola della
limitazione della responsabilità é, fondamentalmente, quello
di organizzare in modo tale l'impresa da diversificare il
rischio in ragione delle varie attività compiute dalla società e
ciò non solo al fine di invogliare nuovi investitori mediante
una delimitazione del rischio di impresa ma anche al fine di
rendere più agevole per i creditori della società l'attività di
sorveglianza sull'impiego del credito al fine di un più sicuro
recupero.
37
Avv. Antonio Volanti
Il patrimonio e la destinazione nelle
società di capitali 6/8
Anche il concetto di patrimonio viene inteso in una
prospettiva dinamica quale complesso di beni e di rapporti
giuridici (che divengono un valore economico) che sono
destinati all'attività di impresa e come tali, rispondono dei
debiti che tale attività genera: quando il legislatore si occupa
del patrimonio in ragione della garanzia che esso offre ai
creditori, lo fa in un’ottica traslata dal soggetto titolare
all'attività che questi svolge.
38
Avv. Antonio Volanti
Il patrimonio e la destinazione nelle
società di capitali 7/8
Il patrimonio sociale è un valore complessivo, risultato
della somma algebrica tra attività e passività, concetto che
viene espresso con il termine patrimonio netto, proprio
perché esso costituisce il risultato delle attività al netto (cioè
previa deduzione) delle passività: il netto, quindi, rappresenta
il risultato della gestione di impresa, evidenziando l'utile o
la perdita della gestione stessa.
39
Avv. Antonio Volanti
Il patrimonio e la destinazione nelle
società di capitali 8/8
Il patrimonio netto costituisce una regola (o meglio un
insieme di regole) di non distribuibilità dei risultati di
esercizio (utili) sino a che il valore delle attività non sia
superiore alle passività più il netto.
40
Avv. Antonio Volanti
I patrimoni destinati 1/4
L'art. 2447 bis, comma I, c.c. prevede che
«la società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel
contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso
totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi
dell'affare stesso, o parte di essi».
41
Avv. Antonio Volanti
I patrimoni destinati 2/4
Si tratta di una previsione generale della separazione
patrimoniale per il diritto delle società azionarie, la quale
consente la possibilità di attribuire autonomia patrimoniale a
un insieme di beni o valori già presenti nel patrimonio della
società appare una forma di scorporo che, invece di dare
luogo a nuovi soggetti come nella scissione, comporta la
creazione di un nuovo centro di imputazione giuridica
all'interno della stessa società.
42
Avv. Antonio Volanti
I patrimoni destinati
3/4
La separazione avviene in ragione dello svolgimento
dell'affare, piuttosto che in ragione del soggetto che lo
svolge, nei confronti del quali gli effetti sono pienamente
imputabili.
Alla regola del «chi risponde per cosa» si sostituisce quella
del «cosa risponde per cosa».
43
Avv. Antonio Volanti
I patrimoni destinati
4/4
Due modelli:
 nel modello dell'art. 2447-bis sub a) c.c., la separazione
attiene ad un insieme di beni e rapporti della società che
vengono destinati ad uno specifico affare, sicché essi
costituiranno la garanzia patrimoniale dei soli creditori
dell'affare stesso (modello operativo);
 nel modello sub b), la separazione attiene ai ricavi di un
determinato affare che è stato realizzato mediante un
finanziamento ottenuto da terzi che saranno rimborsati e
remunerati dai ricavi stessi (modello finanziario).
44
Avv. Antonio Volanti
Il patrimonio destinato ex art. 2447-bis sub a)
Elementi caratterizzanti:

Lo «specifico affare» quale strumento di imputazione all'attività piuttosto che al
soggetto (art. 2447-ter, 1° comma, lett. a);

Le condizioni ed i limiti per la costituzione del patrimonio destinato (artt. 2447bis, 2° comma, 2447-ter, 1° comma);

La deliberazione costitutiva ed il suo contenuto (art. 2447-ter, 1° comma);

La pubblicità e l’opponibilità ai creditori (art. 2447-quater);

La responsabilità patrimoniale (art. 2447-quinquies);

La rendicontazione dell'affare specifico (artt. 2447-sexties, 2447-septies);

La conclusione dello specifico affare (art. 2447-novies);

I profili fallimentari (artt. 155 e 156 l. fall.);

I profili fiscali.
45
Avv. Antonio Volanti
Il finanziamento destinato ex art. 2447-bis sub b)
Elementi caratterizzanti (art. 2447-decies):
 deroga alla regola della parità di trattamento del ceto
creditorio;
 il contratto di finanziamento;
 la pubblicità e l’opponibilità ai creditori;
 la contabilizzazione e la rendicontazione dell'affare
specifico;
 la responsabilità patrimoniale;
 i profili fallimentari (art. 72 ter l. fall.);
 l'emissione di titoli destinati alla circolazione e la
cartolarizzazione.
46
Avv. Antonio Volanti
tel. +39 0690219617
[email protected]
47
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