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Superfici di lavoro, mani del personale, alimenti, materiali ed

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Superfici di lavoro, mani del personale, alimenti, materiali ed
Roma, 24-25-26 ottobre 2012
52° CONVEGNO DEGLI ECONOMI
DI COMUNITÀ
Intervento: M.O.C.A.
Relatore: Dott.ssa Maria Grazia Zanni
Tecnologo Alimentare
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
LEGISLAZIONE NAZIONALE
LEGISLAZIONE REGIONALE
REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE
DIA-SCIA
REQUISITI STRUTTURALI
AUTOCONTROLLO
HACCP
FORMAZIONE
RINTRACCIABILITÀ
MOCA
M: materiali
O: oggetti
C: contatto
A: alimenti
Sono definiti MOCA quei
materiali/ oggetti destinati
a venire a contatto con gli
alimenti ( utensili da cucina
e da tavola come pentole,
posate,piatti, bicchieri,
contenitori,pellicole,
tovaglioli,attrezzature…)
MOCA
L. 30.04.1962, N.283
Superfici di lavoro, mani del personale, alimenti, materiali ed oggetti
che vengono a contatto con gli alimenti possono essere oggetto di
campionamento analitico da parte dell’autorità sanitaria
Il Ministero della Salute deve regolamentare i M.O.C.A. per garantire la
sicurezza del consumatore
MOCA
Reg. 1935/04
Lista positiva dei materiali e delle modalità di utilizzo
Utilizzatore di M.O.C.A
Allerte Comunitarie
ALLERTA MOCA
PRODOTTO
NON CONFORMITÀ
Piatti rossi in propilene
Migrazione di coloranti
Utensili da cucina, mestoli in plastica neri
Ammine aromatiche
Spatole da cucina
Ammine
Coltelli da cucina
Cromo
Affettatrice
Cadmio
Cucchiai e ciotole in plastica
Formaldeide
Posate in acciaio
Cromo
Vaschette in acciaio
Migrazione metalli
Succhiotti
Nitrosammine
Tovaglioni di carta
Rhodamine “B”
Mestoli in acciaio
Nichel
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Reg. 1935/04
Materiali ed oggetti devono essere corredati da una
dichiarazione scritta che attesti la conformità alle norme vigenti.
La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:
Identità ed indirizzo dell’operatore che importa o produce
Descrizione della tipologia di materiale
Data della dichiarazione
Dichiarazione che i materiali rispettano le norme per la
tutela della salute dei consumatori
Specifiche relative alle possibilità di impiego (es. tempi e
temperature)
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Reg. 1935/04
Materiali ed oggetti acquistati prima del 2004:
Per oggetti ed attrezzature acquistate prima del
2004 e privi di dichiarazione di conformità è
possibile produrre un’autocertificazione
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Reg. 1935/04 art. 17 e Reg. 178/02
Materiali ed oggetti devono essere rintracciabili:
Chi produce, vende,acquista materiali ed oggetti alimenti
deve lasciare una traccia della propria attività
La procedura di rintracciabilità presente nei documenti di
autocontrollo deve essere integrata con una sezione dedicata
ai MOCA
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Reg. 1935/04 artt. 3 e 5
Materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con il
prodotto alimentare devono riportare:
La dicitura specifica “per contatto con i prodotti alimentari” o
altra indicazione
Se necessario, speciali istruzioni da osservare per garantire un
impiego sicuro ed adeguato (temperatura massima di utilizzo,
esclusione di alcune tipologie di alimenti)
Identificazione del fabbricante, venditore, importatore
Numero di lotto
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Reg. 1935/04
Il Regolamento stabilisce che, in condizioni d’impiego
normale, materiali ed oggetti non devono trasferire agli
alimenti componenti in quantità tale da:
COSTITUIRE UN PERICOLO PER LA SALUTE UMANA
COMPORTARE UNA MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
COMPORTARE UN DETERIORAMENTO DELLE PROPRIETÀ ORGANOLETTICHE
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Reg. 1935/04
Integrità materiali ed oggetti
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Reg. 1935/04
Integrità materiali ed oggetti
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
VIOLAZIONE
ART. VIOLATO
SANZIONE
Utilizzatore privo di dichiarazione di conformità
del produttore e rintracciabilità a monte
Art.5 DPR 777/82
Da €2582 a €7747
Mancanza di etichettatura o correttezza della
stessa
Art.4 DPR 777/82
Da €1549 a €7747
Utilizzatore che non rispetta i requisiti generali di
igiene, applicabili alle attrezzature ed al
confezionamento imballaggio dei prodotti
Art. 4 Reg. CE 852/04
Da €500 a €3000
Art.6,c 5, D.Lgs
193/07
Utilizzatore che omette di predisporre procedure
di autocontrollo
Art. 5 Reg. CE 852/04
Analisi dei pericoli e
punti critici di controllo
Da €1000 a€6000
Art.6,c 6, D.Lgs
193/07
Utilizzatore che non applica o non applica
correttamente i sistemi e/o le procedure di
autocontrollo
Art . 5, c 1 Reg. CE
852/04
Da €1000 a€6000
Art.6,c 8, D.Lgs
193/07
Richiedere
conformità
ai
fornitori
la
certificazione
di
Fare un check di tutti gli oggetti, le attrezzature
che vengono a contatto con gli alimenti
Elaborare l’ autocertificazione
acquistati in precedenza
per
i
M.OC.A
Aggiornare
la
procedura
di
rintracciabilità
inserendo una sezione dedicata ai MOCA
Formare il personale
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