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Diapositiva 1 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

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Diapositiva 1 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
L’Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Genesi
 Opera nell’ambito del Dip.to della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico, a seguito di accordo informale tra le
Amministrazioni interessate, e con il bene placet del Capo della Polizia a seguito dell’incendio di un treno
speciale di tifosi salernitani, il 23 maggio 1999;
 La L. 17 ottobre 2005, n. 210 - che converte, con mod., il DL 17 agosto 2005, n.162 - introduce nel DL 24
febbraio 2003, n. 28 - conv., con mod., in L. 24 aprile 2003, n. 88 - l’art. 8-octies con cui si dispone l’istituzione
formale, presso il Ministero dell'interno, dell’Osservatorio al fine di favorire la migliore attuazione delle
disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di
manifestazioni sportive
Compiti
 effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni
sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle
manifestazioni medesime;
 approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
 promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo,
anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti
statali e non statali;
 definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento
delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;
 pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di
manifestazioni sportive.
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Linee operative, le attività strumentali all’espletamento dei compiti, nonché
l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione
dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive (Decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 1 dicembre 2005) :
 opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, avvalendosi del Centro nazionale di
informazione sulle manifestazioni sportive
 svolge i compiti indicati dall'art. 1-octies del citato DL 24/2/03, n. 28 conv., con mod., dalla L 24/04/03, n.
88, come int. dall'art. 1 del DL 17/8/05, n. 162, conv., con mod., dalla L. 17/10/05, n. 210 quale organo
di consulenza tecnico amministrativa del Ministro dell'interno,
 può essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o del Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni altra questione attinente alla prevenzione della
violenza in occasione di manifestazioni sportive
 può essere altresì chiamato a pronunciarsi su richiesta delle altre amministrazioni, enti o
istituzioni rappresentati nell'Osservatorio stesso, quando si tratta di materie diverse da quelle
rientranti nelle competenze del Ministero dell'interno
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Composizione.
Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, su
designazione delle Amministrazioni o altri organismi interessati, durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente
Presidente
Leggenda
Componenti con diritto di
voto
Componenti integrativi
Possono essere invitati
CONI
Ministero per le politiche giovanili e le
attività sportive
FIGC
Ufficio Ordine Pubblico
Lega Nazionale Prdelessionisti
Lega Nazionale Serie C
Lega Nazionale Dilettanti
Direzione C.le Polizia Prevenzione
Servizio Polizia Stradale
Servizio Reparti Speciali
Servizio Polizia Ferroviaria
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Agenzia delle entrate
Comando Generale
Arma Carabinieri
Vigili del Fuoco
SIAE
ANCI
Soggetti pubblici
e privati interessati
Organo di coord.nto naz.le delle
tifoserie organizzate dei club
prdelessionisti
Comando Generale
Guardia di Finanza
Segretario
(CNIMS)
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Compiti del Presidente (art. 3 del DM 1.12.05):
a) formare il calendario delle riunioni ed a determinare l’ordine del giorno;
b) convocare le riunioni dell’Osservatorio e dirigerne i lavori;
c) designare il vice-presidente tra i componenti dell’Osservatorio, delegato a sostituirlo in caso di assenza o
impedimento;
d) richiedere alle Amministrazioni o ad altri soggetti competenti, compresi quelli rappresentati
nell’Osservatorio, specifici accertamenti, anche attraverso sopralluoghi o perizie tecniche, presso
Enti o Società, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, al fine di acquisire elementi di
valutazione su specifiche problematiche;
e) costituire appositi gruppi di lavoro per l’apprdelondimento di specifiche tematiche anche indirettamente
connesse ai fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo.
E’ in facoltà del presidente sospendere il calendario delle sedute ordinarie o rinviarle in particolari periodi dell’anno,
ovvero in assenza di eventi sportivi di rilievo.
Le sedute dell’Osservatorio sono valide quando intervengano almeno i due terzi dei suoi componenti e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Le determinazioni dell’Osservatorio di cui all’art. 1-octies, lettere c) ed e)*, del decreto legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall’art. 1 del decreto legge 17
agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono adottate a
maggioranza assoluta.
* c) Approva le linee guida del regolamento d’uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
e) Definisce le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la
pubblica incolumità;
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Compiti del CNIMS (art. 3 del DM 1.12.05) :
a)
cura l’istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all’esame dell’Osservatorio;
b)
redige e mette a disposizione dei componenti dell’Osservatorio prospetti informativi analitici
contenenti i dati necessari per le valutazioni da assumere;
c)
fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell’Osservatorio con proprio personale e la
strumentazione tecnico-logistica;
d)
effettua studi e ricerche in specifici settori, anche in ambito internazionale, al fine di supportare a
livello informativo lo sviluppo, da parte dell’Osservatorio, delle iniziative, anche di natura organizzativa,
strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni
sportive;
e)
predispone le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle riunioni e provvede a
documentare tutte le attività dell’Osservatorio;
f)
raccoglie i dati statistici necessari per la redazione del rapporto annuale anche da parte delle
amministrazioni, enti, istituzioni ed aziende rappresentate in seno all’Osservatorio;
g)
fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato alle attività
dell’Osservatorio.
per lo svolgimento delle attività di cui sopra ed in attuazione dell’art. 5), su disposizioni interne, il CNIMS provvede
alla diretta acquisizione dei dati dalle Autorità Provinciali di pubblica sicurezza e dagli Uffici centrali e
periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché all’acquisizione dei dati e delle informazioni
elaborati dalle altre Amministrazioni dello Stato, Enti ed Istituzioni rappresentate in seno all’Osservatorio.
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Altri compiti
Ai sensi della lett. e) dell’art. 1, comma 3, del DM 6.6.05 sulla Videosorveglianza - l’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive definisce i protocolli di trasmissione delle immagini delle apparecchiature di ripresa
alla Sala Regia presso il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive e da lì alle Sale
Operative della Questura e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Ai sensi dell’art. 1 “Misure per la sicurezza degli impianti sportivi” del DL 8 febbraio 2007, n. 8 come conv., con mod,
dalla L. 4/4/07, n. 41 - Le determinazioni in proposito alla disputa degli incontri “in assenza di pubblico” negli
impianti “non a norma” sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite
dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
In base al “Progetto Manganelli 2007”, L’Osservatorio è responsabile della:
- Area Messa in sicurezza degli stadi (uffici concorrenti: Ufficio Ordine Pubblico, CONI, FIGC, Lega
Prdelessionisti)
- Area Steward (uffici concorrenti: Ufficio per l’Amm.ne Gen.le del Dip.to PS, Ufficio Ordine Pubblico
- Area Comunicazione (uffici concorrenti: Ministero Sport, FIGC, Leghe Calcio, Ufficio Relazioni Esterne)
- Raccordo delle aree di intervento (uffici concorrenti: Ufficio Ordine Pubblico per l’Area Impiego FF.P., per il
Piano nazionale per la sicurezza degli eventi calcistici, per le relazioni internazionali e per il Sito web
dell’Osservatorio congiuntamente all’Uff. Relazioni Esterne; DCPP e la DAC per l’Area Tifoserie violente)
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Determinazioni di particolare rilievo
determinazione nr. 2
del 25 Gennaio 2007
• attribuzione dell’indice di
rischio 3 all’incontro
“Catania – Palermo”
•Invito alla Lega per far
disputare la gara in altra
data
• invito al Prefetto di
valutare la possibilità di
differire o vietare la disputa
dell’incontro
determinazione nr. 3
del 8 Febbraio 2007
a seguito dei fatti di
“Catania”
•inizio gare ore 15.00
• classificazione degli
stadi (a norma / non a
norma) per la
conseguente
determinazione dei
Prefetti a far disputare gli
incontri in stadi non a
norma in “assenza di
pubblico”
determinazione nr. 12
Dell’1 Marzo 2007
determinazione nr. 15
Dell’8 Marzo 2007
• costituzione gruppo di
lavoro “striscioni”
• costituzione gruppi di
lavoro per:
• disposizione per
l’acquisto dei biglietti
- Parametri di rischio
- responsabilità
oggettiva delle società
determinazione nr. 14
Dell’8 Marzo 2007
- vendita biglietti
• divieto di introduzione
in tutti gli impianti
sportivi striscioni e
qualsiasi altro materiale
ad essi assimilabile ”
determinazione nr. 17
del 29 Marzo 2007
• vendita dei biglietti alle
tifoserie ospiti
determinazione nr. 6
del 14 Febbraio 2007
• inizio gare valide per la
Champions League e
Coppa Uefa in orario
serale;
• rigetto delle richieste di
riduzione della capienza
degli stadi al di sotto dei
10.000 spettatori
determinazione nr. 7
del 15 Febbraio 2007
• possibilità per Le
Leghe competenti di
programmare in orario
serale di un incontro
scelto tra quelli non
ritenuti a rischio
dall’Osservatorio
Impiego rilevatori di
metalli portatili
determinazione nr.
32
del 14 Giugno 2007
(reserved to police
operator)
• Nuovi parametri per
l’attribuzione degli
indici di rischio
•Nuove misure da
adottare in caso di
attribuzione di ciascun
indice di rischio
determinazione nr. 37
del 13 September 2007
•Definizione del
cronoprogramma per la
selezione e la formazione
degli steward e del personale
delle Forze dell’ordine
•Linee guida per la
qualificazione degli istituti di
selezione e formazione degli
steward
Determinazione n. 14/2007 dell’8 marzo 2007: striscioni
È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro
materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non
espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione
sonora (es. megafono).
Procedura di presentazione della richiesta di autorizzazione:
inoltro almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, di apposita istanza.
Ruolo delle Società:
La società valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con
esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta
il Dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi con capienza inferiore a 10.000 posti (dalla
prossima stagione scesa a 7.500) l’Ufficio di Gabinetto del Questore.
Ruolo dei responsabili della sicurezza:
il Dirigente del G.O.S. o l’Ufficio di Gabinetto del questore, acquisito anche per le vie brevi il
parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli
Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a
concedere il proprio “nulla osta”.
Determinazione n. 17/2007 del 29 marzo 2007: biglietti
ESITO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI
1. la società che ospita l’evento sportivo è responsabile dell’emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti ove tali gare si
disputano;
2. in tutti gli stadi interessati ad incontri di calcio validi per i campionati
nazionali di serie “A”, “B” e “C”, a prescindere dalla capienza, è vietata la
vendita o cessione di titoli del settore ospiti sin dalle ore 19,00 del giorno
antecedente la gara medesima;
3. la società che organizza l’evento sportivo deve garantire la prevendita dei
tagliandi di accesso per i tifosi ospiti almeno 5 giorni prima dello svolgimento
della gara, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti volti a rendere agevole
l’acquisto dei biglietti da parte dei supporter (es. vendita on-line ovvero punti
vendita nella città che origina la trasferta). La mancata predisposizione di misure
finalizzate a dare attuazione alle precedenti “indicazioni”, sarà considerata alla
stregua di una “carenza organizzativa” della società ai fini dell’attribuzione di un
livello di rischio all’incontro.
4. Ricorrendone i presupposti, le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza saranno
invitate a valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di provvedimenti
restrittivi, non escluso il divieto/differimento della gara, ovvero il non
inizio/sospensione della medesima;
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