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15. La simulazione

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15. La simulazione
La simulazione
1. Struttura
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Le parti fanno un contratto che fingono di volere,
ma in realtà non vogliono alcun contratto o ne
vogliono uno diverso
Esse hanno interesse a creare un’apparenza
contrattuale difforme dal rapporto che in realtà
intendono instaurare tra loro
Il legislatore non ha pregiudizi contro la
simulazione: prende atto della sua esistenza e
regola il fenomeno con riferimento al rapporto
tra le parti e soprattutto nei confronti dei terzi
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
art. 14142
“Contratto
apparente”
(simulato)
Art. 14141
“Contratto diverso”,
“contratto dissimulato”
Accordo simulatorio
g. la rocca - corso di diritto civile
Dice come stanno le
cose
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La simulazione
Da non confondere
Situazione unilaterale della parte
Riserva mentale
Non volontà della dichiarazione rimane nel
“foro interno”, non viene formalizzata in
“controdichiarazioni”
Situazione involontaria
Errore ostativo
(divergenza tra
volontà e
dichiarazione)
Situazione unilaterale
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Da non confondere
Cass. civ., sez. III, 02-04-2009, n. 8024.
Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti,
caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in
via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti,
viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo
tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso;
pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio
trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter
partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il
contenuto del pactum fiduciae (in applicazione di tale principio, la suprema
corte ha cassato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, la quale,
pur ravvisandovi un’ipotesi di intestazione fiduciaria, aveva ritenuto nulla,
per violazione dell’art. 28, 7º comma, l. 8 agosto 1977 n. 513, una scrittura
privata con cui l’acquirente di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
aveva riconosciuto che lo stesso era stato acquistato per la metà con
denaro fornito dal fratello, impegnandosi a trasferirgliene la comproprietà
non appena fosse scaduto il vincolo d’inalienabilità previsto dalla norma
citata)
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Da non confondere
Cass. civ., sez. I, 25-06-2008, n. 17334.
L’interposizione reale, comportando la
proprietà in capo al fiduciario, determina la
validità ed efficacia … del trasferimento a
terzi delle azioni fiduciariamente intestate.
Mandato senza rappresentanza
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La simulazione
2. Il contratto simulato
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Art. 14141
inefficacia
Art. 1423
Contratto simulato
può essere
“recuperato” dalle
parti
No nullità
Art. 1424
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Il contratto simulato non può
essere “riqualificato”
dall’interprete
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La simulazione
L’assetto derivante dal contratto nullo è
oggetto di una valutazione negativa
dell’ordinamento. L’assetto di interessi
prodotto da un contratto simulato non è di
per se illecito, ma incide (negativamente)
su interessi privati (è il contratto in frode
alla legge che è nullo, non il contratto iche
pregiudica alcuni privati)
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
V. però
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Cass. civ., sez. III, 25-02-2009, n. 4495.
Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della
transitorietà dell’uso da parte del conduttore, al fine di eludere la sanzione di nullità
della clausole concernenti la durata e la misura del canone, in quanto contrarie al
regime giuridico stabilito dalla legge (in relazione al previgente disposto dell’art. 79 l.
n. 392 del 1978), integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge,
perché, sotto l’apparenza di una convenzione così strutturata, nasconde una
locazione abitativa ordinaria, pattiziamente regolata in difformità dal (pregresso)
regime inderogabile dell’equo canone, con la conseguenza che il conduttore che ne
reclami in giudizio l’applicazione, stante l’illiceità del contratto per contrasto con
norme imperative, può, ai sensi dell’art. 1417 c.c., dimostrare l’esistenza della
simulazione anche avvalendosi della prova per testi e per presunzioni (nella specie,
la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata
accertata la simulazione del contratto, sul presupposto della consapevole e condivisa
destinazione dell’immobile locato alla soddisfazione di un’esigenza abitativa primaria
del conduttore desumibile da una serie di indici inequivocabili, tra i quali la stabile
assegnazione del conduttore allo svolgimento di attività lavorativa nella città ove era
ubicato l’immobile e la consegna delle buste paga al proprietario, su sollecitazione
del medesimo, senza che potesse avere alcuna incidenza determinante, ai fini di
ricavarne il carattere della transitorietà, la circostanza che l’immobile era stato locato
ammobiliato)
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La simulazione
Cass. civ., sez. III, 06-05-2003, n. 6882.
Il diritto di riscatto che spetta al conduttore dell’immobile
oggetto di compravendita, ex art. 39, 1º comma, l. n. 392
del 1978, va esercitato con riferimento al prezzo
formalmente dichiarato nel contratto definitivo di
alienazione, rimanendo del tutto irrilevante che tale
prezzo risulti anche notevolmente inferiore rispetto a
quello effettivamente convenuto dalle parti; una tale
disciplina persegue infatti perspicuamente lo scopo di
sanzionare, le prassi contrattuali volte attraverso la
simulazione del prezzo, ad eludere il pagamento degli
oneri fiscali effettivamente dovuti
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
A ben vedere art. 14141 conferma un
ordinamento rispettoso della autonomia
privata (per far venire meno il fenomeno
sarebbe stato sufficiente stabilire che il
contratto simulato ha effetto tra le parti)
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La simulazione
3. l’accordo simulatorio
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La simulazione
Le stesse parti del contratto simulato
La stessa forma del contratto simulato (a
meno che non incida su situazioni di
dettaglio)
Contestuale (o anteriore) al contratto
simulato
Dal suo contenuto si comprende se la
simulazione è assoluta o relativa
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La simulazione
Si dichiara che le parti non
intendono in realtà introdurre
alcuna modificazione giuridica
s. assoluta
Contenuto accordo
simulatorio
Si dichiara che le parti intendono
introdurre un rapporto in tutto o in
parte diverso
s. relativa
Contratto dissimulato è il contratto
effettivamente voluto
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La simulazione
Il contratto dissimulato
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La simulazione
Efficace tra le parti il contratto da loro voluto
purché abbia i necessari requisiti di
sostanza e di forma
Art. 14142 c.c.
Conferma delle consuete regole
dell’autonomia privata
Art. 14141 e 2
Tra le parti prevale ciò che hanno
effettivamente voluto (realtà su
apparenza)
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La simulazione
La forma del contratto dissimulato
Cass. civ., 24-11-2008, n. 27887: “In un atto di
compravendita immobiliare simulato che dissimula una
donazione tra genitori e figlio, mancando la
controdichiarazione scritta prevista in tema di
simulazione relativa, non è ammessa la testimonianza
del figlio come prova dell’apparenza del negozio
simulato e di quello dissimulato richiedendo, il negozio
dissimulato, la forma scritta ad substantiam”
Nella specie il contratto dissimulato (una donazione)
non sussiste tra le parti per difetto di forma
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La simulazione
L’interposizione fittizia
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
L’interposizione fittizia è una fattispecie di
simulazione relativa avente ad oggetto
una parte di un contratto
Secondo la regola generale al relativo
accordo simulatorio devono partecipare
tutte e tre le parti (es. in caso di vendita).
Se non partecipa venditore è ipotesi di
interposizione reale (mandato senza
rappresentanza o intestazione fiduciaria)
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La simulazione
Cass. civ., sez. III, 13-04-2007, n. 8843.
L’interposizione fittizia di persona postula la partecipazione
all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di
quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad
esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due
(contestualmente od anche successivamente alla formazione
dell’accordo simulatorio), onde manifestare la volontà di assumere
diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti
dell’interponente … (nella specie, la suprema corte ha ritenuto
esente da vizi la sentenza di merito che aveva escluso la
configurabilità di una interposizione fittizia, a fronte di un contratto di
locazione in cui la locatrice riteneva che il legale rappresentante
della società conduttrice avrebbe occupato l’immobile locato in tale
qualità, come risultante dal contratto, e non in proprio)
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La simulazione
Cass. civ., sez. III, 14-03-2006, n. 5457.
L’azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di
persona e quella diretta all’accertamento dell’interposizione reale
sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e
presupposti diversi, petitum e causa petendi difformi, tema di
indagine e di decisione distinti; infatti, nella prima si ha una
simulazione soggettiva e l’interposto (nella specie, in una
compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente,
mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si
producono a favore dell’interponente; nella seconda, invece, non
esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con
l’interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista
effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo,
derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo
acquistati, all’interponente; ne consegue che ai fini della prova
scritta dell’interposizione reale, non è necessario che la
controdichiarazione scritta sia sottoscritta anche dal terzo
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La simulazione
Cass. civ., sez. II, 07-07-2009, n. 15955.
Nella simulazione relativa della compravendita per
interposizione fittizia dell’acquirente, non è
indispensabile la presenza in giudizio del venditore, in
qualità di litisconsorte necessario nella controversia
promossa dal terzo creditore nei confronti dell’acquirente
dissimulato e dell’acquirente interposto, ove il contratto
sia stato integralmente eseguito nei confronti del
venditore medesimo e sia, conseguentemente, escluso
ogni suo interesse a conservare quale contraente la
persona interposta, anziché la persona reale, partecipe
effettiva del negozio
[v. prossima slide]
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Fattispecie: il sig. S. – colpito da sequestro
penale dei beni – acquista la villa facendo
risultare proprietario la società T. una volta
che il contratto sia stato completamente
eseguito il venditore x non ha alcun
interesse a che sia confermato che il
rapporto di vendita sia intercorso con t
piuttosto che con s.
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
4. I terzi
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Realtà contrattuale
Aventi causa dal
simulato acq.
Struttura della
simulazione
Interessati a far
prevalere l’apparenza
(artt. 1415, 14161)
Apparenza
contrattuale
Creditori sim. Acq.
terzi
Interessati a far
valere la realtà
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La simulazione
Analisi
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Chi sono i terzi ?
Quelli che in “buona fede” hanno acquistato diritti dal
titolare apparente
“salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di simulazione”
La trascrizione fa oggettivamente
venire meno la buona fede
Per i mobili v. art. 1153 c.c.
Acquirente, creditore ipotecario, locatario …
Perché sarebbero
pregiudicati da realtà?
Loro dante causa non domino
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Quelli che in “buona fede” hanno acquistato diritti dal
titolare apparente
Quali sono le
parti in conflitto
Hanno fatto affidamento sulla
situazione apparente
Alienante apparente; titolare effettivo (nell’interposizione
fittizia), aventi causa da questi, creditori
Centralità della trascrizione della domanda in ordine alla
situazione di apparenza
g. la rocca - corso di diritto civile
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T. Roma, 23-12-2005.
La mancata trascrizione della domanda di simulazione
assoluta, proposta dal simulato alienante, ai sensi
dell’art. 2652 n. 4 c.c. comporta la non opponibilità della
sentenza di accoglimento al creditore del simulato
acquirente che abbia trascritto il pignoramento; a diversa
soluzione non giovano, né l’annotazione della sentenza
in margine della trascrizione del contratto simulato ai
sensi dell’art. 2655 c.c., perché trattasi di pubblicità
prevista solo per garantire il principio di continuità; né la
circostanza che il pignoramento sia stato trascritto
successivamente al passaggio in giudicato ed
all’annotazione della sentenza.
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L’art. 14152
g. la rocca - corso di diritto civile
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“I terzi possono far valere la simulazione in
confronto delle parti, quando essa
pregiudica i loro diritti”
La simulazione
ATTENZIONE:
per artt. 1415, primo comma, e 1416 prevale
l’apparenza sulla realtà. Con il 1415 secondo
comma prevale la realtà perché essa viene fatta
valere da un terzo – soggetto estraneo al
fenomeno simulatorio - contro le parti, che
hanno dato origine alla contrapposizione “realtàapparenza” e quindi non possono giovarsene
contro un estraneo
g. la rocca - corso di diritto civile
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Se ne avvalgono i creditori del simulato alienante
contro il simulato acquirente. Fanno valere
l’effettiva proprietà del bene in capo al simulato
alienante per poter aggredire il bene.
Se non possono provare la simulazione agiscono
in revocatoria
La simulazione
Cass. civ., sez. II, 21-02-2007, n. 4023.
L’art. 1415, 2º comma, c.c., legittimando i terzi a far
valere la simulazione del contratto rispetto alle parti
quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente,
peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e
generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino
della situazione reale, essendo, per converso, la relativa
legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di
un diritto conseguente alla simulazione; non tutti i terzi,
pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono
instare per l’accertamento della simulazione, dovendosi
invece riconoscere il relativo potere di azione o di
eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica
risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto …
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Cass. civ., sez. II, 30-03-2005, n. 6651.
L’art. 1415, 2º comma, c.c., … non consente, peraltro, di ravvisare
un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere
il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa
legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto
conseguente alla simulazione; non tutti i terzi, pertanto, sol perché in
rapporto con i simulanti, possono instare per l’accertamento della
simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di
azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica
risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto, con la
conseguenza che non può ritenersi titolare della legittimazione de
qua il terzo il quale [eccepisca la simulazione di un contratto rimasto
inadempiuto tra le parti e la parte inadempiente assuma che
l’inadempimento sarebbe dovuto ad un ] … (presunto)
comportamento illecito del terzo.
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Cass. civ., sez. III, 18-09-2009, n. 20107.
In tema di rappresentanza volontaria, il
rappresentato, ove agisca in giudizio ai fini della
declaratoria della simulazione del negozio
compiuto dal rappresentante, essendo terzo
rispetto al contratto, può fornire la prova della
simulazione «senza limiti», ai sensi dell’art. 1417
c.c., e, pertanto, sia a mezzo di testimoni che di
presunzioni, non dovendo fornire la prova della
sua partecipazione all’accordo simulatorio
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La simulazione
Cass. civ., sez. III, 16-04-2009, n. 9012.
In tema simulazione di contratto di affitto di azienda, incidendo
l’accordo simulatorio sulla volontà dei contraenti, colui che deduce
che la simulazione è stata posta in essere in violazione di norme
imperative può avvalersi di testimoni e presunzioni per provare il
contratto dissimulato (nella specie, locazione di immobile ad uso
commerciale), ma la prova deve attenere sia agli elementi
caratterizzanti dell’uno o dell’altro tipo di contratto sia all’accordo
simulatorio, di cui deve di svelare l’intento; ne consegue che il
relativo onere probatorio non può ritenersi validamente assolto
unicamente in base al mero positivo riscontro di una sommatoria di
dati astrattamente riconducibili ad una diversa fattispecie negoziale
g. la rocca - corso di diritto civile
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La simulazione
Cass. civ., sez. I, 13-05-2009, n. 11144.
Il curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di
simulazione di una quietanza di pagamento, al fine di
recuperare il relativo importo al fallimento, può
validamente dimostrare l’assenza dell’effettivo
versamento della somma in contanti attraverso il
collegamento tra presunzioni concordanti, quali
l’assoluta mancanza di plausibilità dell’allegazione, in
quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua
ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e
alla conseguente necessità di una traccia documentale
dell’effettivo versamento.
g. la rocca - corso di diritto civile
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Cass. civ., sez. III, 18-04-2007, n. 9239.
La stipula di una vendita per atto pubblico non è
di ostacolo all’accertamento della domanda
diretta a far valere la simulazione assoluta del
contratto (nel caso di specie la corte ha ritenuto
che tanto l’esiguità dell’importo versato
dall’acquirente, quanto il permanere del
possesso dell’immobile in capo all’alienante
erano prove sufficienti dell’accordo simulatorio)
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