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SCENARIO ANTE RIFORMA Disciplina omogenea s.p.a. e s.r.l. ANTE RIFORMA Disciplina ad hoc per le società personali Difficilmente accessibile e poco appetibile per società di capitali (liquidazione quota a valori contabili) Vecchio art. 2437 (cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione e trasferimento della sede all’estero); lo statuto non poteva prevedere diverse ed ulteriori ipotesi di recesso 2 SOCIETA’ DI PERSONE La riforma del diritto societario non ha inciso sulla disciplina delle società di persone Art. 2285 c.c. Società contratta a tempo indeterminato: il diritto di recesso spetta ad nutum, ossia in qualsiasi momento ed a prescindere da specifiche ragioni o presupposti (preavviso di almeno tre mesi) Società contratta a tempo determinato: il diritto di recesso spetta solo nei casi previsti dal contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa (nessun preavviso) 3 SOCIETA’ DI PERSONE Società contratta a tempo indeterminato Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di recesso anche per motivi previsti dal contratto sociale e per giusta causa Anche la durata eccessiva della società è assimilata ad un’ipotesi di società contratta a tempo indeterminato 4 SOCIETA’ DI PERSONE Società contratta a tempo determinato Ipotesi previste dal contratto sociale (ammessa anche una clausola generale di “recesso”, il che assimila la fattispecie al recesso “ad nutum”) Giusta causa: violazioni altrui di obblighi contrattuali, di doveri di fedeltà, lealtà, inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante. Si deve trattare di una reazione ad un comportamento altrui (Cass. 14.2.2000, n. 1602) 5 SOCIETA’ DI PERSONE Delibera di trasformazione in società di capitali (art. 2500-ter) e delibera di fusione (art. 2502) Tali delibere, in deroga al principio generale dell’unanimità dei consensi per le modifiche dell’atto costitutivo, sono prese a maggioranza, conteggiata secondo il diritto agli utili. Si ritiene possibile la clausola che richieda l’unanimità, ovvero il calcolata per teste. Al socio che non acconsente alla delibera spetta diritto di recesso ex lege 6 SOCIETA’ DI PERSONE Modalità di esercizio del diritto Natura unilaterale: non necessita consenso degli altri soci Natura recettizia: deve essere portato a conoscenza di tutti gli altri soci Possibilità disconoscere l’efficacia per mancanza dei presupposti Natura non formale: non richiede particolari forme, salvo quanto detto a proposito della natura recettizia Tale condizione è soddisfatta anche in presenza di raccomandata a/r in giacenza (C. Appello Milano 9.11.1993) 7 SOCIETA’ DI PERSONE ESCLUSIONE DEL SOCIO ART. 2286 CO. 1 Esclusione per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (ipotesi generale) ART. 2286 CO. 2-3 Ipotesi specifiche: sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o perimento della cosa conferita in godimento o in proprietà ART. 2288 ART. 2288 Esclusione di diritto: socio dichiarato fallito o liquidazione della quota da parte del creditore particolare del socio Procedimento di esclusione 8 SOCIETA’ DI PERSONE Gravi inadempienze (art. 2286 co. 1) Esempi: - mancata osservanza del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2301 c.c. (Cass. 27.1.1977, n. 406) - indebita appropriazione di risorse sociali in violazione del principio di cui all’art. 2256 c.c. - emissione da parte di socio amministratore di assegni per fini personali -mancato pagamento di una rata di mutuo da parte di un socio illimitatamente responsabile (Cass. 7.12.1995, n. 12628) Nota Bene: per il socio amministratore non sussiste automatismo tra revoca dell’amministratore (art. 2259) ed esclusione del socio (art. 2286) 9 SOCIETA’ DI PERSONE PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE (art. 2287) MODALITA’ Delibera della maggioranza degli “altri” soci (si ritiene che tale computo avvenga per teste); in presenza di due soci l’esclusione può essere pronunciata solo dal Tribunale su domanda dell’altro socio) EFFICACIA Decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio (preferibile raccomandata a/r o altri mezzi idonei) OPPOSIZIONE Entro 30 gg. il socio può fare opposizione al Tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione della delibera La comunicazione al socio deve contenere le motivazioni della sua esclusione; in caso di accoglimento dell’opposizione da parte del Tribunale, la reintegrazione ha effetto ex tunc 10 SOCIETA’ DI PERSONE Responsabilità patrimoniale del socio uscente ART. 2290 C.C. ART. 147 L.F. Co. 1: il socio fuoriuscito rimane responsabile per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento (iscrizione al registro imprese della modifica del contratto sociale) Co. 2: il recesso o l’esclusione non sono opponibili ai terzi se lo scioglimento non è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei Sentenza Corte Costituzionale 21.7.2000 n. 319: l’estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile e fuoriuscito può avvenire solo se il fallimento della società interviene entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale; per i soci accomandanti si s.a.s. divenuti illimitatamente responsabili si ritiene non operi questo limite temporale (Trib. Padova 16.4.2003) 11 SOCIETA’ DI PERSONE Liquidazione della quota (art. 2289 c.c.) VALORE In base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento; se vi sono operazioni in corso, il socio receduto o escluso partecipa agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime Determinazione in base al valore effettivo, tenendo conto dei plusvalori latenti e dell’avviamento (per tutte Cass. 14.3.2001, n. 3671) Resta aperta la questione relativa alla legittimità di clausole nel contratto sociale che ancorino la valorizzazione della quota a valori di bilancio, o comunque senza tener conto dell’avviamento 12 SOCIETA’ DI PERSONE Liquidazione della quota (art. 2289 c.c.) LIQUIDAZIONE Il socio uscente ha diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; si ritengono comunque legittimi accordi per la liquidazione in natura della quota, attraverso l’attribuzione di beni sociali TERMINE PAGAMENTO Entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; in presenza di pagamento tardivo, si può configurare la mora del debitore (Cass. 14.3.2003, n. 3800; Cass. 10.6.1999, n. 5732) 13 SOCIETA’ DI CAPITALI Le norme che disciplinano il diritto di recesso sono le seguenti: S.p.a.: art. 2437 (consente anche il recesso parziale) S.r.l.: art. 2473 14 SOCIETA’ DI CAPITALI • Riforma: ha reso l’istituto più accessibile e nello stesso tempo maggiormente appetibile per il socio • Le fattispecie che legittimano il recesso del socio sono pressochè comuni ai due modelli societari, s.p.a. e s.r.l. • Fattispecie di recesso: inderogabili, derogabili e volontarie 15 RECESSO - funzioni TUTELA SOCIO Venire meno presupposti per la partecipazione al capitale Ampliamento dell’autonomia statutaria (compressione libertà) Direzione e coordinamento Modifiche statutarie non condivise 16 RECESSO – conferimento beni in natura e crediti (primo gruppo) L’art. 2343, co. 4, conferma per le s.p.a. che in caso di conferimenti in natura che risultino inferiori di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, vi possono essere tre scenari: a) Annullamento delle azioni scoperte e riduzione del capitale sociale b) Versamento della differenza in denaro da parte del socio c) Recesso dalla società 17 RECESSO – conferimento beni in natura e crediti (primo gruppo) • Rispetto al passato, il socio recedente ha diritto, in tutto o in parte qualora sia possibile, alla restituzione del conferimento in natura (privilegio dell’interesse individuale del socio rispetto a quello dell’integrità del patrimonio sociale) 18 RECESSO – conferimento beni in natura e crediti (primo gruppo) • Per le s.r.l., il nuovo art. 2465 non prevede alcun tipo di obbligo di controllo e revisione delle stime dei conferimenti in natura. Ciò comporta l’abolizione dell’originario diritto di recesso del socio di s.r.l. conferente, proprio perché il venire meno del controllo fa decadere il presupposto stesso che legittimava il recesso 19 RECESSO – società contratta a tempo indeterminato (secondo gruppo) • Sia con riferimento alle s.p.a. (art. 2328, co. 2, n. 13), sia con riferimento alle s.r.l. (art. 2473, co. 2), l’atto costitutivo può prevedere che la società sia costituita a tempo indeterminato • A fronte di questo vincolo, la legge, nel tutelare l’interesse del socio a non rimanere “prigioniero” della società, attribuisce a tale soggetto il diritto di recesso 20 RECESSO – società contratta a tempo indeterminato (secondo gruppo) • Nella s.p.a. è stabilito che il diritto di recesso spetta ad nutum, in qualsiasi momento, salvo preavviso del socio di almeno 180 giorni (art. 2437, co. 3) • Lo statuto può prevedere un termine di preavviso più ampio seppure non superiore ad un anno, nonché prevedere un termine, non superiore ad un anno dalla costituzione della società, nel quale al socio è precluso il diritto di recesso (art. 2328, co. 2, n. 13) 21 RECESSO – società contratta a tempo indeterminato (secondo gruppo) • Per la s.r.l. si conferma la stessa impostazione: preavviso di 180 gg. (elevabile ad un anno dallo statuto) • A differenza delle s.p.a. non è possibile prevedere nell’atto costitutivo la preclusione dell’esercizio del diritto di recesso per un determinato periodo di tempo dalla costituzione 22 RECESSO – limitazione circolazione azioni/quote (secondo gruppo) • L’art. 2355-bis prevede per la s.p.a. la possibilità statutaria di prevedere, entro certi limiti, l’intransferibilità delle azioni, ovvero clausole che subordinano il trasferimento al mero gradimento di organi sociali o di altri soci • Anche in tal caso, la tutela dell’interesse del socio avviene con la previsione statutaria di un obbligo per gli altri soci di acquisto delle azioni, ovvero il diritto di recesso, pena l’inefficacia delle clausole limitative della circolazione 23 RECESSO – limitazione circolazione azioni/quote (secondo gruppo) Nella s.r.l. sono valide le medesime considerazioni, con la precisazione che le clausole dello statuto sono comunque efficaci anche se non prevedono alcun obbligo di acquisto da parte degli altri soci, essendo attribuito al socio ex lege il diritto di recesso (art. 2469, co. 2). Si noti che lo statuto può comunque prevedere un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società, prima del quale il diritto di recesso non può essere esercitato (art. 2469, c. 2) 24 RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo) • Modifiche statutarie: operazioni che incidono sull’assetto sociale, a fronte delle quali al socio che non abbia concorso a deliberare è attribuito il diritto di recesso 25 RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo) • S.P.A.- ART. 2437: • CAUSE DI RECESSO INDEROGABILI (co. 1) • CAUSE DI RECESSO LEGALI DEROGABILI DALLO STATUTO (co. 2) • CAUSE DI RECESSO (VOLONTARIE) (co. 4) MA STATUTARIE 26 RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo) • S.R.L.- ART. 2473 CO. 1: • CAUSE DI RECESSO INDEROGABILI • CAUSE DI (VOLONTARIE) RECESSO STATUTARIE 27 RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo) • Ratio: consentire alla maggioranza di modificare l’assetto societario, dall’altro di garantire al socio di rientrare dell’investimento che aveva effettuato facendo affidamento su una determinato assetto sociale 28 RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo) • Differenze spa – srl • Per la s.r.l. è bene evidenziare che l’art. 2473 prevede come motivo di recesso la fusione o la scissione della società, nonché la rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci, ipotesi non contemplate nella s.p.a. (centralità della figura del socio nella s.r.l.) • Per la s.p.a. costituisce causa di recesso (anche se derogabile dallo statuto) la proroga della società, mentre per la s.r.l. non vi è tale previsione (nulla osta che lo possa prevedere lo statuto) 29 RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo) • Differenze spa – srl • Per le s.r.l., l’art. 2481-bis c.c. prevede il diritto di recesso per il socio che non acconsente alla delibera di aumento del capitale sociale senza diritto di opzione in presenza di conferimenti in natura • Si ricorda che la possibilità di aumentare il capitale sociale senza diritto di opzione deve essere espressamente prevista dallo statuto della s.r.l. (per le s.p.a. invece il diritto di opzione non spetta ex lege per gli aumenti di capitale mediante conferimenti in natura – art. 2441) 30 RECESSO – società soggette a direzione e coordinamento (quarto gruppo) • Art. 2497 - quater: ipotesi in cui al socio della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento è attribuito il diritto di recesso. Si tratta di eventi che incidono sulla redditività e/o sul valore e/o sulle condizioni di rischio della partecipazione al capitale della società controllata 31 RECESSO – società soggette a direzione e coordinamento (quarto gruppo) L’art. 2497-quater contempla le seguenti fattispecie: a) delibera della controllante di trasformazione o di cambiamento dell’oggetto sociale b) pronuncia, a favore del socio, di condanna nei confronti di chi esercita il controllo c) all’inizio e cessazione dell’attività di direzione e coordinamento e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto 32 RECESSO – termini e modalità • Per la s.p.a. l’art. 2437-bis dispone il termine e le modalità con cui il socio, una volta verificatisi la fattispecie che legittima il recesso, deve rispettare per ottenere la liquidazione della quota 33 RECESSO – termini e modalità • Per la s.r.l. sussiste un vuoto normativo, poiché l’art. 2473 precisa solamente che il rimborso della partecipazione del socio deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso. Si ritiene pertanto inevitabilmente applicabile, nel silenzio dello statuto, la disciplina prevista per la s.p.a. 34 RECESSO – termini e modalità • Art. 2437-bis: prevede che il diritto di recesso va esercitato mediante lettera raccomandata da inviare: a) entro quindici giorni dall’iscrizione nel R.I. della delibera che legittima il recesso b) entro trenta giorni dalla conoscenza del socio del fatto che legittima il recesso, se questo è diverso da una deliberazione 35 RECESSO – termini e modalità La raccomandata deve contenere: Le generalità del socio recedente Il domicilio del recedente per le comunicazioni inerenti il procedimento Il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato 36 RECESSO – termini e modalità Art. 2437-bis co. 3: il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società alternativamente, entro 90 giorni dal momento in cui si verifica l’evento che legittima il recesso: a) revoca la delibera che lo legittima b) delibera lo scioglimento della società 37 RECESSO – termini e modalità • Nella s.r.l. si ritiene che il suddetto termine (90 giorni) per la società sia più ampio, nel senso che la revoca della delibera o lo scioglimento possa avvenire entro il termine previsto per la liquidazione della quota (180 giorni), poiché fino a tale momento il socio conserva tutti i suoi diritti 38 RECESSO – recesso parziale RECESSO PARZIALE S.P.A. S.R.L. SI NO (art. 2437) (salva previsione statutaria) 39 RECESSO – circolazione azioni S.P.A. Trasferimento azioni in pendenza di recesso NO: obbligo di deposito presso la sede sociale (art. 2437-bis, co. 2) 40 RECESSO – esercizio diritti ESERCIZIO DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI IN “PENDENZA” DI RECESSO (SPA) Diritto agli utili e altri SI Diritti amministrativi ? Dottrina favorevole 41 RECESSO – trasferimento quote S.R.L. Trasferimento quote in pendenza di recesso Assenza di disciplina: in assenza di espressa regolamentazione statutaria, applicazione analogica disciplina s.p.a. 42 RECESSO – esercizio diritti ESERCIZIO DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI IN “PENDENZA” DI RECESSO (SRL) Comitato interregionale notarile Tre Venezie Sospensione dei diritti sociali connessi alla partecipazione a far data dalla comunicazione del recesso 43 RECESSO – valutazione della partecipazione S.P.A. – Art. 2437-ter : il valore di liquidazione delle azioni del socio recedente è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto: della consistenza della situazione patrimoniale della società delle sue prospettive reddituali dell’eventuale valore di mercato delle azioni 44 RECESSO – valutazione della partecipazione (deroga statutaria) Co. 4 art. 2437-ter: lo statuto può in ogni caso stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando: gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati, - nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione 45 RECESSO – valutazione della partecipazione (deroga statutaria) La deroga statutaria, prevista dal co. 4 dell’art. 2437-ter, non può spingersi fino a reintrodurre il criterio della valutazione “contabile” (sicuramente almeno per le ipotesi inderogabili) Lo statuto può prevedere che il valori di bilancio costituiscano valori di partenza, in quanto lo statuto stesso deve indicare gli elementi dell’attivo e del passivo che devono essere rettificati rispetto al valore di bilancio, nonché altri elementi “immateriali” (ad esempio l’avviamento) 46 RECESSO – valutazione partecipazione (deroga statut.) LIMITI AUTONOMIA STATUTARIA S.P.A. Dubbi sulla validità di clausole peggiorative Consiglio Notarile Milano Cause legali di recesso inderogabili: valore corrente inderogabile Cause di recesso derogabili: libertà di determinazione statutaria 47 RECESSO – valutazione della partecipazione COMUNICAZIONE PREVENTIVA (CO. 5 ART. 2437-TER) Assemblea convocata Obbligo di comunicazione preventiva del valore della società: diritto disponibile cui i soci possono rinunciare Assemblea totalitaria Obbligo di comunicazione a posteriori del valore della società: diritto disponibile cui i soci possono rinunciare 48 RECESSO – contestazione stima Stima amministratori Co. 6 art. 2473-ter: contestabile contestualmente alla dichiarazione di recesso Entro 90 gg. dalla contestazione stima peritale da parte di un esperto designato dal Tribunale Stima dell’esperto contestabile solo in caso di determinazione mancante o manifestamente iniqua o erronea 49 RECESSO – valutazione della partecipazione Valutazione della partecipazione sociale nella s.r.l. (art. 2473, co. 3): il rimborso deve essere effettuato in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (in precedenza il riferimento era al valore contabile). Si tiene pertanto conto dei plusvalori latenti compreso l’avviamento. 50 RECESSO – valutazione della partecipazione Per le srl, a differenza delle spa, manca una qualsiasi indicazione delle modalità operative applicabili per definire il “valore di mercato del patrimonio sociale” E’ opportuno che lo statuto contenga il criterio da utilizzarsi nella determinazione del valore di rimborso della quota, al fine di evitare successive contestazioni tra soci Oggetto di valutazione è comunque il patrimonio sociale e non la quota: annullamento di tutti i diritti particolari del socio, compreso l’eventuale premio di maggioranza 51 RECESSO – valutazione della partecipazione AUTONOMIA STATUTARIA Parte dottrina Massima autonomia: possibilità di ancorare il valore anche ai dati contabili Comitato Notarile Tre Venezie Lo statuto può individuare diversi criteri di valutazione ma sempre ancorati al valore di mercato, principio inderogabile 52 RECESSO – valutazione della partecipazione DISACCORDO TRA LE PARTI (co. 3 art. 2473) Valutazione rimessa ad un esperto designato da parte del Tribunale 53 RECESSO – valutazione della partecipazione S.P.A. L’art. 2437-ter richiama il metodo patrimoniale reddituale S.R.L. Valutazione in proporzione al patrimonio sociale: oggetto di valutazione non è la quota 54 RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a. Procedimento di liquidazione partecipazione (spa) Art. 2347-quater Step 1: offerta in opzione agli altri soci le azioni del socio recedente in proporzione al numero della azioni possedute (se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio) 55 RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a. Step 2: fallito lo step 1, gli amministratori possono collocare le azioni presso terzi Prezzo di cessione Gli amministratori sono vincolati alla stima eseguita 56 RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a. Step 3: fallito anche lo step 2, entro 180 gg. dalla comunicazione del recesso, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve e utili disponibili, anche in deroga all’art. 2357, co. 3 (limite del decimo del capitale sociale) AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEA CONDIZIONI ALIENAZIONE ENTRO 1 ANNO 57 RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a. Step 4: in assenza di utili e riserve disponibili, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare alternativamente: - Riduzione capitale sociale - Scioglimento della società 58 RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a. RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE Applicazione art. 2445, co. 2, 3 e 4 Avviso di convocazione “motivato” Esecuzione solo dopo 90 giorni senza opposizione Esecuzione disposta dal Tribunale in pendenza di opposizione 59 RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a. SCIOGLIMENTO SOCIETA’ Comporta l’inefficacia del recesso del socio, il quale concorre insieme agli altri alla liquidazione della società 60 RECESSO – procedimento di liquidazione quota s.r.l. • Step 1: Art. 2473: l’organo amministrativo deve offrire le quote del socio recedente agli altri soci, e che per essi deve essere stabilito un termine (dallo statuto) entro il quale è possibile acquisire o meno le quote del socio recedente, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale posseduta e con facoltà di prelazionare le quote rimaste inoptate 61 RECESSO – procedimento di liquidazione quota s.r.l. • Step 2: l’eventuale mancato buon esito delle procedure descritte comporta l’eventuale collocamento presso terzi Step 3: rimborso della quota al socio recedente attraverso l’utilizzo di riserve disponibili (accrescimento della partecipazione presso gli altri soci) 62 RECESSO – procedimento di liquidazione quota s.p.a./s.r.l. Massima del Consiglio notarile di Firenze del 13.7.2009 1) In assenza di riserve disponibili (utilizzabili anche in eccedenza al valore nominale della partecipazione), la riduzione del capitale sociale non può eccedere il valore nominale della partecipazione; l’eventuale eccedenza è imputata a conto economico 2) Se, per effetto del recesso del socio, il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale, vi è sempre la possibilità di trasformare la società, ovvero di deliberare contestualmente la ricostituzione fino al minimo legale (quindi non necessariamente la società si scioglie) 63 RECESSO – procedimento di liquidazione quota s.r.l. • Step 4: riduzione del capitale sociale (con procedura art. 2482) • Step 5: qualora il capitale non abbia sufficiente capienza per poter sopportare il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società deve essere posta in liquidazione, con la conseguenza che il socio recedente non si soddisferà più con la liquidazione della sua quota individuale, bensì con la più complessiva ripartizione del patrimonio sociale che residui dall’attività di liquidazione 64 ESCLUSIONE – generalità Art. 2473-bis: introduzione nuovo istituto esclusione del socio di srl (non previsto per spa) E’ l’opposto del recesso, nel senso che con l’esclusione i soci hanno il diritto di escludere dalla compagine sociale un determinato socio Si applicano le regole previste in materia di recesso per la determinazione del valore della quota e per le modalità di rimborso In nessun caso però si può ridurre il capitale sociale La norma prevede un’unica causa legale di esclusione: la mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466) 65 ESCLUSIONE – fattispecie Le cause di esclusione sono individuate dai soci nell’atto costitutivo e devono prevedere una giusta causa (ipotesi specifiche e non astratte) L’organo legittimato a sancire l’esclusione è normalmente l’assemblea, fermo restando la possibilità che l’atto costitutivo possa delegare tale competenza ad altri organi (amministrativo o di controllo) 66 RASSEGNA GIURISPRUDENZA Efficacia del recesso e cessazione dei diritti del socio Tribunale di Tivoli (ordinanza del 14 luglio 2010) Il recesso del socio di s.p.a. è irrevocabile, ed in caso di recesso “ad nutum” da s.p.a. contratta a tempo indeterminato, l’effettiva cessazione del rapporto sociale non avviene alla scadenza dei 180 giorni di preavviso (art. 2437, co. 3, c.c.). Il preavviso di 180 giorni coincide con il termine che l’art. 2437-quater c.c. indica come necessario per procedere alla determinazione del valore delle azioni, all’offerta in opzione ai soci, ovvero per il collocamento presso terzi. Il termine di 180 giorni è quindi ordinatorio e non perentorio, in quanto entro tale termine si dovrebbe concludere il procedimento di valutazione delle azioni. Fino alla liquidazione della quota, pertanto, al socio spetta il diritto all’esercizio di tutti i diritti connessi al possesso della partecipazione (il solo limite è quello della intrasferibilità, sancita dall’art. 2437-bis, co. 2) Tribunale di Napoli (ordinanza 14 gennaio 2011) Il recesso del socio di s.p.a. è efficace dal momento in cui la dichiarazione di recesso è ricevuta dalla società. Ciò implica la perdita di tutti i diritti economici e partecipativi, residuando esclusivamente il diritto alla liquidazione del valore delle azioni (sul punto, si vedano anche le Massime I.H.5 e I.H.6 del Comitato Triveneto dei notai, in tema di s.r.l.) 67 RASSEGNA GIURISPRUDENZA Revocabilità del recesso da parte del socio Cassazione 24.9.2009, n. 20544: limita l’irrevocabilità del recesso del socio alle sole società di capitali, e non anche alle società di persone, nelle quali la prevalenza del rapporto personale tra i soci consente la revoca del recesso, purchè intervenga entro la liquidazione della quota del socio Tribunale di Tivoli (ordinanza del 14 giugno 2010) e Tribunale di Trapani (ordinanza 21 marzo 2007): il recesso del socio di s.p.a. è irrevocabile Tribunale di Roma 11 maggio 2005: è legittima la rinuncia al recesso da parte dei soci receduti, purchè intervenga prima del decorso di 90 giorni (termine entro il quale la società può revocare la delibera che ha causato il recesso del socio) Si segnala che in merito al termine entro cui sarebbe possibile revocare il recesso da parte del socio, la dottrina prevalente ritiene che tale revoca debba avvenire entro il termine di esercizio del diritto stesso (per le s.p.a., l’art. 2437-bis, co. 1, prevede che l’esercizio del diritto di recesso debba avvenire entro 15 giorni dall’iscrizione nel R.I. della delibera che lo legittima, per le s.r.l. si ritiene applicabile detto termine) 68