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Diapositiva 1
SCENARIO ANTE RIFORMA
Disciplina omogenea s.p.a. e s.r.l.
ANTE RIFORMA
Disciplina ad hoc per le società personali
Difficilmente accessibile e poco
appetibile per società di capitali
(liquidazione quota a valori contabili)
Vecchio art. 2437 (cambiamento dell’oggetto sociale,
trasformazione e trasferimento della sede all’estero); lo statuto
non poteva prevedere diverse ed ulteriori ipotesi di recesso
2
SOCIETA’ DI PERSONE
La riforma del diritto societario non ha inciso sulla disciplina
delle società di persone
Art. 2285
c.c.
Società contratta a tempo indeterminato: il diritto di
recesso spetta ad nutum, ossia in qualsiasi momento ed
a prescindere da specifiche ragioni o presupposti
(preavviso di almeno tre mesi)
Società contratta a tempo determinato: il diritto di
recesso spetta solo nei casi previsti dal contratto sociale
ovvero quando sussiste una giusta causa (nessun
preavviso)
3
SOCIETA’ DI PERSONE
Società contratta a tempo
indeterminato
Resta ferma la possibilità
di esercitare il diritto di
recesso anche per motivi
previsti
dal
contratto
sociale e per giusta causa
Anche la durata eccessiva
della società è assimilata
ad un’ipotesi di società
contratta
a
tempo
indeterminato
4
SOCIETA’ DI PERSONE
Società contratta a tempo determinato
Ipotesi previste dal contratto
sociale (ammessa anche
una clausola generale di
“recesso”, il che assimila la
fattispecie al recesso “ad
nutum”)
Giusta causa: violazioni altrui
di obblighi contrattuali, di
doveri di fedeltà, lealtà,
inerenti alla natura fiduciaria
del rapporto sottostante. Si
deve trattare di una reazione
ad un comportamento altrui
(Cass. 14.2.2000, n. 1602)
5
SOCIETA’ DI PERSONE
Delibera di trasformazione in società di capitali
(art. 2500-ter) e delibera di fusione (art. 2502)
Tali delibere, in deroga al
principio generale dell’unanimità
dei consensi per le modifiche
dell’atto costitutivo, sono prese a
maggioranza,
conteggiata
secondo il diritto agli utili. Si
ritiene possibile la clausola che
richieda l’unanimità, ovvero il
calcolata per teste.
Al socio che non
acconsente alla delibera
spetta diritto di recesso
ex lege
6
SOCIETA’ DI PERSONE
Modalità di esercizio del diritto
Natura unilaterale: non
necessita
consenso
degli altri soci
Natura recettizia: deve
essere
portato
a
conoscenza di tutti gli
altri soci
Possibilità
disconoscere
l’efficacia per mancanza dei
presupposti
Natura non formale:
non richiede particolari
forme, salvo quanto
detto a proposito della
natura recettizia
Tale condizione è soddisfatta
anche
in
presenza
di
raccomandata a/r in giacenza
(C. Appello Milano 9.11.1993)
7
SOCIETA’ DI PERSONE
ESCLUSIONE DEL SOCIO
ART. 2286 CO. 1
Esclusione per gravi inadempienze delle obbligazioni
che derivano dalla legge o dal contratto sociale
(ipotesi generale)
ART. 2286 CO.
2-3
Ipotesi specifiche: sopravvenuta inidoneità a svolgere
l’opera conferita o perimento della cosa conferita in
godimento o in proprietà
ART. 2288
ART. 2288
Esclusione di diritto: socio dichiarato fallito o
liquidazione della quota da parte del creditore
particolare del socio
Procedimento di esclusione
8
SOCIETA’ DI PERSONE
Gravi inadempienze (art. 2286 co. 1)
Esempi:
- mancata osservanza del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2301 c.c.
(Cass. 27.1.1977, n. 406)
- indebita appropriazione di risorse sociali in violazione del principio di cui
all’art. 2256 c.c.
- emissione da parte di socio amministratore di assegni per fini personali
-mancato pagamento di una rata di mutuo da parte di un socio
illimitatamente responsabile (Cass. 7.12.1995, n. 12628)
Nota Bene: per il socio amministratore non sussiste automatismo tra revoca
dell’amministratore (art. 2259) ed esclusione del socio (art. 2286)
9
SOCIETA’ DI PERSONE
PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE (art. 2287)
MODALITA’
Delibera della maggioranza degli “altri” soci (si ritiene che
tale computo avvenga per teste); in presenza di due soci
l’esclusione può essere pronunciata solo dal Tribunale su
domanda dell’altro socio)
EFFICACIA
Decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio
(preferibile raccomandata a/r o altri mezzi idonei)
OPPOSIZIONE
Entro 30 gg. il socio può fare opposizione al Tribunale, il
quale può sospendere l’esecuzione della delibera
La comunicazione al socio deve contenere le motivazioni della sua esclusione;
in caso di accoglimento dell’opposizione da parte del Tribunale, la
reintegrazione ha effetto ex tunc
10
SOCIETA’ DI PERSONE
Responsabilità patrimoniale del socio uscente
ART. 2290 C.C.
ART. 147 L.F.
Co. 1: il socio fuoriuscito rimane responsabile per le
obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento (iscrizione al registro imprese della modifica
del contratto sociale)
Co. 2: il recesso o l’esclusione non sono opponibili ai terzi
se lo scioglimento non è stato portato a conoscenza dei
terzi con mezzi idonei
Sentenza Corte Costituzionale 21.7.2000 n. 319:
l’estensione del fallimento al socio illimitatamente
responsabile e fuoriuscito può avvenire solo se il fallimento
della società interviene entro un anno dallo scioglimento del
rapporto sociale; per i soci accomandanti si s.a.s. divenuti
illimitatamente responsabili si ritiene non operi questo limite
temporale (Trib. Padova 16.4.2003)
11
SOCIETA’ DI PERSONE
Liquidazione della quota (art. 2289 c.c.)
VALORE
In base alla situazione patrimoniale della società nel giorno
in cui si verifica lo scioglimento; se vi sono operazioni in
corso, il socio receduto o escluso partecipa agli utili e alle
perdite inerenti alle operazioni medesime
Determinazione in base al valore effettivo, tenendo conto
dei plusvalori latenti e dell’avviamento (per tutte Cass.
14.3.2001, n. 3671)
Resta aperta la questione relativa alla legittimità di clausole
nel contratto sociale che ancorino la valorizzazione della
quota a valori di bilancio, o comunque senza tener conto
dell’avviamento
12
SOCIETA’ DI PERSONE
Liquidazione della quota (art. 2289 c.c.)
LIQUIDAZIONE
Il socio uscente ha diritto soltanto ad una somma di denaro
che rappresenti il valore della quota; si ritengono
comunque legittimi accordi per la liquidazione in natura
della quota, attraverso l’attribuzione di beni sociali
TERMINE
PAGAMENTO
Entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento
del rapporto; in presenza di pagamento tardivo, si può
configurare la mora del debitore (Cass. 14.3.2003, n.
3800; Cass. 10.6.1999, n. 5732)
13
SOCIETA’ DI CAPITALI
Le norme che disciplinano il diritto di recesso
sono le seguenti:
S.p.a.: art. 2437 (consente anche il recesso
parziale)
S.r.l.: art. 2473
14
SOCIETA’ DI CAPITALI
• Riforma: ha reso l’istituto più accessibile e nello
stesso tempo maggiormente appetibile per il socio
• Le fattispecie che legittimano il recesso del socio
sono pressochè comuni ai due modelli societari,
s.p.a. e s.r.l.
• Fattispecie di recesso: inderogabili, derogabili e
volontarie
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RECESSO - funzioni
TUTELA SOCIO
Venire meno
presupposti per la
partecipazione al
capitale
Ampliamento
dell’autonomia
statutaria
(compressione
libertà)
Direzione e
coordinamento
Modifiche
statutarie non
condivise
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RECESSO – conferimento beni in natura e crediti (primo gruppo)
L’art. 2343, co. 4, conferma per le s.p.a. che in
caso di conferimenti in natura che risultino inferiori
di oltre un quinto a quello per cui avvenne il
conferimento, vi possono essere tre scenari:
a) Annullamento delle azioni scoperte e riduzione del
capitale sociale
b) Versamento della differenza in denaro da parte
del socio
c) Recesso dalla società
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RECESSO – conferimento beni in natura e crediti (primo gruppo)
• Rispetto al passato, il socio recedente ha diritto, in
tutto o in parte qualora sia possibile, alla
restituzione del conferimento in natura (privilegio
dell’interesse individuale del socio rispetto a
quello dell’integrità del patrimonio sociale)
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RECESSO – conferimento beni in natura e crediti (primo gruppo)
• Per le s.r.l., il nuovo art. 2465 non prevede alcun
tipo di obbligo di controllo e revisione delle stime
dei conferimenti in natura. Ciò comporta
l’abolizione dell’originario diritto di recesso del
socio di s.r.l. conferente, proprio perché il venire
meno del controllo fa decadere il presupposto
stesso che legittimava il recesso
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RECESSO – società contratta a tempo indeterminato (secondo gruppo)
• Sia con riferimento alle s.p.a. (art. 2328, co. 2, n.
13), sia con riferimento alle s.r.l. (art. 2473, co.
2), l’atto costitutivo può prevedere che la società
sia costituita a tempo indeterminato
• A fronte di questo vincolo, la legge, nel tutelare
l’interesse del socio a non rimanere “prigioniero”
della società, attribuisce a tale soggetto il diritto
di recesso
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RECESSO – società contratta a tempo indeterminato (secondo gruppo)
• Nella s.p.a. è stabilito che il diritto di recesso
spetta ad nutum, in qualsiasi momento, salvo
preavviso del socio di almeno 180 giorni (art.
2437, co. 3)
• Lo statuto può prevedere un termine di preavviso
più ampio seppure non superiore ad un anno,
nonché prevedere un termine, non superiore ad
un anno dalla costituzione della società, nel quale
al socio è precluso il diritto di recesso (art. 2328,
co. 2, n. 13)
21
RECESSO – società contratta a tempo indeterminato (secondo gruppo)
• Per la s.r.l. si conferma la stessa
impostazione: preavviso di 180 gg.
(elevabile ad un anno dallo statuto)
• A differenza delle s.p.a. non è possibile
prevedere
nell’atto
costitutivo
la
preclusione dell’esercizio del diritto di
recesso per un determinato periodo di
tempo dalla costituzione
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RECESSO – limitazione circolazione azioni/quote (secondo gruppo)
• L’art. 2355-bis prevede per la s.p.a. la possibilità
statutaria di prevedere, entro certi limiti,
l’intransferibilità delle azioni, ovvero clausole che
subordinano il trasferimento al mero gradimento di
organi sociali o di altri soci
• Anche in tal caso, la tutela dell’interesse del socio
avviene con la previsione statutaria di un obbligo
per gli altri soci di acquisto delle azioni, ovvero il
diritto di recesso, pena l’inefficacia delle clausole
limitative della circolazione
23
RECESSO – limitazione circolazione azioni/quote (secondo gruppo)
Nella s.r.l. sono valide le medesime considerazioni,
con la precisazione che le clausole dello statuto
sono comunque efficaci anche se non prevedono
alcun obbligo di acquisto da parte degli altri soci,
essendo attribuito al socio ex lege il diritto di
recesso (art. 2469, co. 2). Si noti che lo statuto può
comunque prevedere un termine, non superiore a
due anni dalla costituzione della società, prima del
quale il diritto di recesso non può essere esercitato
(art. 2469, c. 2)
24
RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo)
• Modifiche statutarie: operazioni che incidono
sull’assetto sociale, a fronte delle quali al socio che
non abbia concorso a deliberare è attribuito il diritto
di recesso
25
RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo)
• S.P.A.- ART. 2437:
• CAUSE DI RECESSO INDEROGABILI (co. 1)
• CAUSE
DI
RECESSO
LEGALI
DEROGABILI DALLO STATUTO (co. 2)
• CAUSE
DI
RECESSO
(VOLONTARIE) (co. 4)
MA
STATUTARIE
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RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo)
• S.R.L.- ART. 2473 CO. 1:
• CAUSE DI RECESSO INDEROGABILI
• CAUSE
DI
(VOLONTARIE)
RECESSO
STATUTARIE
27
RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo)
• Ratio: consentire alla maggioranza di modificare
l’assetto societario, dall’altro di garantire al socio di
rientrare dell’investimento che aveva effettuato
facendo affidamento su una determinato assetto
sociale
28
RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo)
•
Differenze spa – srl
•
Per la s.r.l. è bene evidenziare che l’art. 2473 prevede
come motivo di recesso la fusione o la scissione della
società, nonché la rilevante modifica dei diritti attribuiti ai
soci, ipotesi non contemplate nella s.p.a. (centralità della
figura del socio nella s.r.l.)
•
Per la s.p.a. costituisce causa di recesso (anche se
derogabile dallo statuto) la proroga della società, mentre
per la s.r.l. non vi è tale previsione (nulla osta che lo
possa prevedere lo statuto)
29
RECESSO – modifiche statutarie (terzo gruppo)
•
Differenze spa – srl
•
Per le s.r.l., l’art. 2481-bis c.c. prevede il diritto di recesso
per il socio che non acconsente alla delibera di aumento
del capitale sociale senza diritto di opzione in presenza di
conferimenti in natura
•
Si ricorda che la possibilità di aumentare il capitale sociale
senza diritto di opzione deve essere espressamente
prevista dallo statuto della s.r.l. (per le s.p.a. invece il
diritto di opzione non spetta ex lege per gli aumenti di
capitale mediante conferimenti in natura – art. 2441)
30
RECESSO – società soggette a direzione e coordinamento (quarto gruppo)
• Art. 2497 - quater: ipotesi in cui al socio della
società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento è attribuito il diritto di recesso. Si
tratta di eventi che incidono sulla redditività e/o sul
valore e/o sulle condizioni di rischio della
partecipazione al capitale della società controllata
31
RECESSO – società soggette a direzione e coordinamento (quarto gruppo)
L’art. 2497-quater contempla le seguenti fattispecie:
a) delibera della controllante di trasformazione o di
cambiamento dell’oggetto sociale
b) pronuncia, a favore del socio, di condanna nei
confronti di chi esercita il controllo
c) all’inizio e cessazione dell’attività di direzione e
coordinamento e ne deriva un’alterazione delle
condizioni di rischio dell’investimento e non venga
promossa un’offerta pubblica di acquisto
32
RECESSO – termini e modalità
• Per la s.p.a. l’art. 2437-bis dispone il termine e le
modalità con cui il socio, una volta verificatisi la
fattispecie che legittima il recesso, deve rispettare
per ottenere la liquidazione della quota
33
RECESSO – termini e modalità
• Per la s.r.l. sussiste un vuoto normativo, poiché
l’art. 2473 precisa solamente che il rimborso della
partecipazione del socio deve avvenire entro 180
giorni dalla comunicazione di recesso. Si ritiene
pertanto inevitabilmente applicabile, nel silenzio
dello statuto, la disciplina prevista per la s.p.a.
34
RECESSO – termini e modalità
• Art. 2437-bis: prevede che il diritto di recesso va
esercitato mediante lettera raccomandata da
inviare:
a) entro quindici giorni dall’iscrizione nel R.I. della
delibera che legittima il recesso
b) entro trenta giorni dalla conoscenza del socio del
fatto che legittima il recesso, se questo è diverso
da una deliberazione
35
RECESSO – termini e modalità
La raccomandata deve contenere:
 Le generalità del socio recedente
 Il domicilio del recedente per le comunicazioni
inerenti il procedimento
 Il numero e la categoria delle azioni per le quali il
diritto di recesso viene esercitato
36
RECESSO – termini e modalità
Art. 2437-bis co. 3: il recesso non può essere
esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia, se la società alternativamente, entro
90 giorni dal momento in cui si verifica l’evento
che legittima il recesso:
a) revoca la delibera che lo legittima
b) delibera lo scioglimento della società
37
RECESSO – termini e modalità
• Nella s.r.l. si ritiene che il suddetto termine (90
giorni) per la società sia più ampio, nel senso che
la revoca della delibera o lo scioglimento possa
avvenire entro il termine previsto per la
liquidazione della quota (180 giorni), poiché fino a
tale momento il socio conserva tutti i suoi diritti
38
RECESSO – recesso parziale
RECESSO
PARZIALE
S.P.A.
S.R.L.
SI
NO
(art. 2437)
(salva
previsione
statutaria)
39
RECESSO – circolazione azioni
S.P.A.
Trasferimento
azioni in pendenza
di recesso
NO: obbligo di deposito
presso la sede sociale
(art. 2437-bis, co. 2)
40
RECESSO – esercizio diritti
ESERCIZIO DIRITTI PATRIMONIALI
ED AMMINISTRATIVI IN
“PENDENZA” DI RECESSO (SPA)
Diritto agli
utili e altri
SI
Diritti
amministrativi
?
Dottrina favorevole
41
RECESSO – trasferimento quote
S.R.L.
Trasferimento quote
in pendenza di
recesso
Assenza di disciplina:
in assenza di espressa
regolamentazione
statutaria, applicazione
analogica disciplina
s.p.a.
42
RECESSO – esercizio diritti
ESERCIZIO DIRITTI PATRIMONIALI
ED AMMINISTRATIVI IN
“PENDENZA” DI RECESSO (SRL)
Comitato interregionale notarile Tre Venezie
Sospensione dei diritti sociali
connessi alla partecipazione a far
data dalla comunicazione del
recesso
43
RECESSO – valutazione della partecipazione
S.P.A. – Art. 2437-ter : il valore di liquidazione
delle azioni del socio recedente è determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della
revisione contabile, tenuto conto:
 della consistenza della situazione patrimoniale
della società
 delle sue prospettive reddituali
 dell’eventuale valore di mercato delle azioni
44
RECESSO – valutazione della partecipazione (deroga statutaria)
Co. 4 art. 2437-ter: lo statuto può in ogni caso
stabilire criteri diversi di determinazione del
valore di liquidazione, indicando:
gli elementi dell’attivo e del passivo del
bilancio che possono essere rettificati,
- nonché altri elementi suscettibili di valutazione
patrimoniale da tenere in considerazione
45
RECESSO – valutazione della partecipazione (deroga statutaria)
La deroga statutaria, prevista dal co. 4 dell’art. 2437-ter,
non può spingersi fino a reintrodurre il criterio della
valutazione “contabile” (sicuramente almeno per le
ipotesi inderogabili)
Lo statuto può prevedere che il valori di bilancio
costituiscano valori di partenza, in quanto lo statuto
stesso deve indicare gli elementi dell’attivo e del
passivo che devono essere rettificati rispetto al valore di
bilancio, nonché altri elementi “immateriali” (ad esempio
l’avviamento)
46
RECESSO – valutazione partecipazione (deroga statut.)
LIMITI AUTONOMIA
STATUTARIA S.P.A.
Dubbi sulla validità di clausole
peggiorative
Consiglio
Notarile
Milano
Cause legali di recesso inderogabili:
valore corrente inderogabile
Cause di recesso derogabili: libertà di
determinazione statutaria
47
RECESSO – valutazione della partecipazione
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
(CO. 5 ART. 2437-TER)
Assemblea
convocata
Obbligo di comunicazione preventiva
del valore della società: diritto
disponibile cui i soci possono
rinunciare
Assemblea
totalitaria
Obbligo di comunicazione a posteriori
del valore della società: diritto
disponibile cui i soci possono
rinunciare
48
RECESSO – contestazione stima
Stima
amministratori
Co. 6 art. 2473-ter: contestabile
contestualmente alla dichiarazione di
recesso
Entro 90 gg. dalla contestazione stima
peritale da parte di un esperto
designato dal Tribunale
Stima dell’esperto contestabile solo in
caso di determinazione mancante o
manifestamente iniqua o erronea
49
RECESSO – valutazione della partecipazione
Valutazione della partecipazione sociale nella s.r.l.
(art. 2473, co. 3):
il rimborso deve essere effettuato in proporzione
al patrimonio sociale, determinato tenendo conto
del valore di mercato al momento della
dichiarazione di recesso (in precedenza il
riferimento era al valore contabile).
Si tiene pertanto conto dei plusvalori latenti
compreso l’avviamento.
50
RECESSO – valutazione della partecipazione
Per le srl, a differenza delle spa, manca una qualsiasi
indicazione delle modalità operative applicabili per definire
il “valore di mercato del patrimonio sociale”
E’ opportuno che lo statuto contenga il criterio da utilizzarsi
nella determinazione del valore di rimborso della quota, al
fine di evitare successive contestazioni tra soci
Oggetto di valutazione è comunque il patrimonio sociale e
non la quota: annullamento di tutti i diritti particolari del
socio, compreso l’eventuale premio di maggioranza
51
RECESSO – valutazione della partecipazione
AUTONOMIA STATUTARIA
Parte dottrina
Massima autonomia: possibilità di
ancorare il valore anche ai dati
contabili
Comitato
Notarile Tre
Venezie
Lo statuto può individuare diversi
criteri di valutazione ma sempre
ancorati al valore di mercato,
principio inderogabile
52
RECESSO – valutazione della partecipazione
DISACCORDO TRA LE PARTI (co. 3
art. 2473)
Valutazione rimessa ad un esperto designato da parte
del Tribunale
53
RECESSO – valutazione della partecipazione
S.P.A.
L’art. 2437-ter richiama il metodo
patrimoniale reddituale
S.R.L.
Valutazione in proporzione al
patrimonio sociale: oggetto di
valutazione non è la quota
54
RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a.
Procedimento di liquidazione partecipazione (spa)
Art. 2347-quater
Step 1:
offerta in opzione agli altri soci le azioni del
socio recedente in proporzione al numero della
azioni possedute (se vi sono obbligazioni
convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio)
55
RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a.
Step 2:
fallito lo step 1, gli amministratori possono
collocare le azioni presso terzi
Prezzo di
cessione
Gli amministratori sono vincolati alla
stima eseguita
56
RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a.
Step 3:
fallito anche lo step 2, entro 180 gg. dalla
comunicazione del recesso, le azioni vengono
rimborsate mediante acquisto da parte della società
utilizzando riserve e utili disponibili, anche in deroga
all’art. 2357, co. 3 (limite del decimo del capitale
sociale)
AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEA
CONDIZIONI
ALIENAZIONE ENTRO 1 ANNO
57
RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a.
Step 4:
in assenza di utili e riserve disponibili, gli
amministratori devono convocare l’assemblea per
deliberare alternativamente:
- Riduzione capitale sociale
- Scioglimento della società
58
RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a.
RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE
Applicazione art. 2445, co. 2, 3 e 4
Avviso di
convocazione
“motivato”
Esecuzione
solo dopo 90
giorni senza
opposizione
Esecuzione
disposta dal
Tribunale in
pendenza di
opposizione
59
RECESSO – procedimento di liquidazione partecipazione s.p.a.
SCIOGLIMENTO SOCIETA’
Comporta l’inefficacia del recesso del socio, il
quale concorre insieme agli altri alla liquidazione
della società
60
RECESSO – procedimento di liquidazione quota s.r.l.
• Step 1:
Art. 2473: l’organo amministrativo deve offrire le
quote del socio recedente agli altri soci, e che per
essi deve essere stabilito un termine (dallo statuto)
entro il quale è possibile acquisire o meno le quote
del socio recedente, in proporzione alla quota di
partecipazione al capitale posseduta e con facoltà
di prelazionare le quote rimaste inoptate
61
RECESSO – procedimento di liquidazione quota s.r.l.
• Step 2:
l’eventuale mancato buon esito delle procedure
descritte comporta l’eventuale collocamento
presso terzi Step 3:
rimborso della quota al socio recedente
attraverso l’utilizzo di riserve disponibili
(accrescimento della partecipazione presso gli
altri soci)
62
RECESSO – procedimento di liquidazione quota s.p.a./s.r.l.
Massima del Consiglio notarile di Firenze del
13.7.2009
1) In assenza di riserve disponibili (utilizzabili anche in
eccedenza al valore nominale della partecipazione), la
riduzione del capitale sociale non può eccedere il valore
nominale della partecipazione; l’eventuale eccedenza è
imputata a conto economico
2) Se, per effetto del recesso del socio, il capitale sociale si
riduce al di sotto del minimo legale, vi è sempre la
possibilità di trasformare la società, ovvero di deliberare
contestualmente la ricostituzione fino al minimo legale
(quindi non necessariamente la società si scioglie)
63
RECESSO – procedimento di liquidazione quota s.r.l.
• Step 4: riduzione del capitale sociale (con
procedura art. 2482)
• Step 5: qualora il capitale non abbia sufficiente
capienza per poter sopportare il rimborso della
partecipazione del socio receduto, la società deve
essere posta in liquidazione, con la conseguenza
che il socio recedente non si soddisferà più con la
liquidazione della sua quota individuale, bensì con
la più complessiva ripartizione del patrimonio
sociale che residui dall’attività di liquidazione
64
ESCLUSIONE – generalità
Art. 2473-bis: introduzione nuovo istituto
esclusione del socio di srl (non previsto per spa)
E’ l’opposto del recesso, nel senso che con
l’esclusione i soci hanno il diritto di escludere
dalla compagine sociale un determinato socio
Si applicano le regole previste in materia di
recesso per la determinazione del valore della
quota e per le modalità di rimborso
In nessun caso però si può ridurre il capitale
sociale
La norma prevede un’unica causa legale di
esclusione:
la
mancata
esecuzione
dei
conferimenti (art. 2466)
65
ESCLUSIONE – fattispecie
Le cause di esclusione sono individuate dai soci
nell’atto costitutivo e devono prevedere una giusta
causa (ipotesi specifiche e non astratte)
L’organo legittimato a sancire l’esclusione è
normalmente l’assemblea, fermo restando la
possibilità che l’atto costitutivo possa delegare tale
competenza ad altri organi (amministrativo o di
controllo)
66
RASSEGNA GIURISPRUDENZA
Efficacia del recesso e cessazione dei diritti del socio
Tribunale di Tivoli (ordinanza del 14 luglio 2010) Il recesso del socio di s.p.a. è
irrevocabile, ed in caso di recesso “ad nutum” da s.p.a. contratta a tempo
indeterminato, l’effettiva cessazione del rapporto sociale non avviene alla
scadenza dei 180 giorni di preavviso (art. 2437, co. 3, c.c.). Il preavviso di 180
giorni coincide con il termine che l’art. 2437-quater c.c. indica come necessario
per procedere alla determinazione del valore delle azioni, all’offerta in opzione ai
soci, ovvero per il collocamento presso terzi. Il termine di 180 giorni è quindi
ordinatorio e non perentorio, in quanto entro tale termine si dovrebbe concludere
il procedimento di valutazione delle azioni. Fino alla liquidazione della quota,
pertanto, al socio spetta il diritto all’esercizio di tutti i diritti connessi al possesso
della partecipazione (il solo limite è quello della intrasferibilità, sancita dall’art.
2437-bis, co. 2)
Tribunale di Napoli (ordinanza 14 gennaio 2011)
Il recesso del socio di s.p.a. è efficace dal momento in cui la dichiarazione di recesso
è ricevuta dalla società. Ciò implica la perdita di tutti i diritti economici e
partecipativi, residuando esclusivamente il diritto alla liquidazione del valore delle
azioni (sul punto, si vedano anche le Massime I.H.5 e I.H.6 del Comitato
Triveneto dei notai, in tema di s.r.l.)
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RASSEGNA GIURISPRUDENZA
Revocabilità del recesso da parte del socio
Cassazione 24.9.2009, n. 20544: limita l’irrevocabilità del recesso del socio alle
sole società di capitali, e non anche alle società di persone, nelle quali la
prevalenza del rapporto personale tra i soci consente la revoca del recesso,
purchè intervenga entro la liquidazione della quota del socio
Tribunale di Tivoli (ordinanza del 14 giugno 2010) e Tribunale di Trapani
(ordinanza 21 marzo 2007): il recesso del socio di s.p.a. è irrevocabile
Tribunale di Roma 11 maggio 2005: è legittima la rinuncia al recesso da parte
dei soci receduti, purchè intervenga prima del decorso di 90 giorni (termine entro
il quale la società può revocare la delibera che ha causato il recesso del socio)
Si segnala che in merito al termine entro cui sarebbe possibile revocare il recesso da
parte del socio, la dottrina prevalente ritiene che tale revoca debba avvenire
entro il termine di esercizio del diritto stesso (per le s.p.a., l’art. 2437-bis, co. 1,
prevede che l’esercizio del diritto di recesso debba avvenire entro 15 giorni
dall’iscrizione nel R.I. della delibera che lo legittima, per le s.r.l. si ritiene
applicabile detto termine)
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