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Relatore Giuseppe Nese Regione Campania

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Relatore Giuseppe Nese Regione Campania
Il processo di superamento degli OPG in
Campania
Giuseppe Nese
Direttore UOC “Tutela della salute in carcere” ASL Caserta
Coordinatore Bacino Superamento degli OPG Regione Campania
Il DPCM 1° aprile 2008: il percorso di superamento degli OPG
L’Allegato C detta le modalità per il superamento progressivo degli (OPG) e delle
(CCC) e non si limita al solo trasferimento delle funzioni, delle risorse e del
personale, e alla loro armonizzazione con il SSN, ma:
• richiede una progettualità diversa da quella propria del servizio sanitario
penitenziario, e delinea un complesso percorso costituito da azioni
diversificate, tra loro interdipendenti e con competenze in capo a numerose
istituzioni;
• evidenzia, in premessa, che il successo del programma specifico per gli OPG è
strettamente connesso con la realizzazione di tutte le misure e azioni indicate
per la tutela della salute mentale negli istituti pena (con modalità dettagliate
nell’Accordo successivamente sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011);
• identifica quale punto di arrivo finale una completa ristrutturazione dell’offerta
dei servizi da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) idonea a
consentire alla Magistratura di disporre lo svolgimento delle misure di
sicurezza dell’OPG e della CCC in contesti sanitari ordinari, con garanzie di
equità di trattamento rispetto alla popolazione psichiatrica generale;
Regione Campania: programma per il definitivo e completo
superamento degli OPG (DCA n. 64 del 19.06.2012)
1/2
Riguardo alle strutture da realizzare, anche al fine di ridurre il rischio di nuove forme di
istituzionalizzazione ed esclusione sociale e sanitaria, è stata confermata l’opportunità di
assumere i seguenti riferimenti:
•
•
•
rispetto costante del fondamentale principio di territorialità (art. 3, Accordo di programma
per il coordinamento del bacino);
adozione di modelli organizzativi per singola azienda sanitaria (verbale n. 1,
coordinamento bacino);
adozione di metodologie di intervento all’interno delle strutture fondate in generale sulle
pertinenti indicazioni contenute nel Capitolo 7 “OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI E SALUTE
MENTALE IN CARCERE” dell’Allegato A alla DGR Campania n. 96/2011, anche nel rispetto
delle indicazioni già previste nell’Azione 3 del Progetto Linea di intervento n.1 di cui alla DGR
Campania n. 858/2009 (progetti terapeutico-riabilitativi sostenuti da specifici budget
finanziari, fin dall’inizio finalizzati all’uscita dalla struttura, con eventuale presa in carico
ordinaria (sanitaria, sociosanitaria e sociale).
Regione Campania: programma per il definitivo e completo
superamento degli OPG (DCA n. 64 del 19.06.2012)
1/2
Riguardo ai consequenziali indirizzi fondamentali, da porre alla base dei singoli programmi regionali
finalizzati al completo superamento degli OPG della Campania, sono state definite le seguenti
indicazioni:
• la creazione in ogni ASL di un servizio per la tutela della salute mentale in carcere, assistenzialmente
collocato in ogni DSM e centralmente coordinato a livello di Azienda e di Regione, nel rispetto di
quanto stabilito dall’Allegato A alla DGR Campania n. 96/2011 e dal Capitolo “Area della sanità
penitenziaria” del PSR 2011-13;
• la collocazione all’interno dei predetti servizi pubblici territoriali, sulla base dei dati analitici delle
presenze in OPG già forniti mensilmente ai rappresentanti di tutte le Regioni designati nel Gruppo di
coordinamento del bacino macroregionale per il superamento degli OPG della Campania, di due
tipologie di articolazioni:
1) strutture residenziali per le misure di sicurezza di cui all’art. 3/ter della Legge 17 febbraio 2012
n. 9 (da realizzarsi entro l’01.02.2013)
2) articolazioni per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari ordinari di cui
all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.; Gazzetta
Ufficiale N. 256 del 3 Novembre 2011) (da realizzarsi entro il 30.06.2012);
•
il rispetto, relativamente ai requisiti per le suddette articolazioni, (…) delle pertinenti disposizioni organizzative e
strutturali contenute nell’Allegato A alla DGRC n.96/2011 e delle successive specifiche Linee guida che dovranno essere
definite dal Gruppo di Coordinamento del bacino macroregionale per il superamento degli OPG della Campania e,
attraverso il collegato Sottogruppo tecnico regionale, dall’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria.
I compiti assegnati ad una ASL della Campania dagli indirizzi
normativi nazionali e regionali.
- assunzione della responsabilità sanitaria (DPCM 01.04.2008), con
istituzione nel DSM di un Servizio di Salute Mentale
Penitenziaria e Superamento OPG, centralmente coordinato
attraverso il Servizio per la tutela della salute in carcere (DGRC 96/2011;
PSR 2011-2013),
- dimissione della maggior parte degli attuali pazienti (DGRC
858/2009 e succ.)
- implementazione di nuove articolazioni del Servizio Sanitario in
carcere entro il 30.06.2012 (sezioni per la tutela della salute
mentale in istituti penitenziari ordinari) e nel territorio entro il
31.03.2014 (strutture residenziali per le misure di sicurezza ex
art. 3-ter Legge 17 febbraio 2012 n. 9);
- adozione della metodologia dei PTRI-BDS (Progetti terapeutico
riabilitativi sostenuti da budget si salute) ex DGRC 858/2009, DGRC 96/2011, DCA 64/2012 e
DGRC 483/2013
Pazienti di competenza territoriale della Regione Campania: tassi di
presenza in OPG 2011-2013
Campania
3.61
2.27
SA
2.90
NA3S
3.45
3.45
NA2N
3.17
2.15
CE
4.05
3.17
2.15
NA1C
PRESENZE IN OPG AL
01.01.2011 (tasso/100.000
Adulti)
PRESENZE IN OPG AL
22.04.2013 (tasso/100.000
Adulti)
6.76
2.91
0.69
BN
2.53
AV
4.21
1.40
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Confronto presenze per bacino nell’OPG Aversa (2010 -2013).
350
PRESENZE TOT
300
295
286
292
PRESENZE BACINO
283
250
233
Abruzzo
200
204
228
225
207
204
210
208
192
192
Campania
186
184
169
168
150
Lazio
116
100
Molise
50
PRESENZE EXTRA BACINO
0
100
102
78
78
91
107
94
98
87
86
85
90
84
75
78
66
174
158
167
153
163
150
80
79
82
59
56
54
160
145
76
56
152
135
72
50
Flussi di ingresso e uscita anno 2012 –
competenza territoriale Regione Campania
ASL
MISURA
SICUREZZA
IN
OUT
PENA
IN
OUT
TOTALE
differenza
IN
OUT
AV
5
10
0
0
5
10
-5
BN
4
4
1
1
5
5
0
CE
2
7
2
2
4
9
-5
NA1C
10
12
1
1
11
13
-2
NA2N
9
12
1
1
10
13
-3
NA3S
7
9
3
2
10
11
-1
10
15
2
3
12
18
-6
47
69
10
10
57
79
-22
SA
TOT
Almeno il 60% degli ingressi proviene dagli Istituti Penitenziari ordinari
(in particolare attraverso l’applicazione di misure di sicurezza provvisorie
(206 cp) , ricovero in OPG (148 cp) o assegnazione a sez per minorati
psichici (111 o.p.)
Programma regionale per la realizzazione di struttura sanitaria
extraospedaliera x art. 3-ter L. 9/2012 (DCA n. 47 del 15.05.2013)
ASL
Comune di ubicazione struttura sanitaria
extraospedaliera x art. 3-ter L. 9/2012
Avellino
S. Nicola Baronia
Benevento
Arpaise
Caserta
Calvi Risorta (n. 20 p.l.; utenza femminile regionale)
definitivo
Caserta
Francolise (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)
definitivo
Napoli 1
Napoli (n. 20 p.l. utenza maschile aziendale)
preliminare
Napoli 2
Acerra (n. 20 p.l. utenza maschile aziendale)
preliminare
Napoli 3
Cicciano (n. 20 p.l. utenza maschile aziendale)
preliminare
Salerno
Capaccio (n. 20 p.l. utenza maschile aziendale)
preliminare
(n. 20 p.l. utenza maschile aziendale)
(n. 20 p.l. utenza maschile aziendale)
Attuale livello
progettazione
esecutivo
preliminare
Programma regionale per la realizzazione di articolazioni sanitarie
per la tutela della salute in carcere ex Accordo CU 13.10.2011
(DGRC 96/2011; DCA n. 47 del 15.05.2013)
ASL
Istituto Penitenziario
Avellino
S. Angelo dei Lombardi
In attivazione
Benevento
Benevento
In attivazione
Caserta
S. Maria Capua Vetere
Napoli 1
Napoli -Secondigliano
Napoli 2
Pozzuoli (utenza femminile regionale )
Attiva
Napoli 3*
S. Maria Capua Vetere
Pozzuoli
Salerno
Attiva
Salerno
Stato
*: Accordo di programma con l’ASL sede dell’Istituto Penitenziario
Attiva
Programmata
In attivazione
Pazienti in carico (presenti e dimessi) in OPG-CCC all'01.03.2013 –
competenza territoriale Regione Campania
ASL
POSIZIONE GIURIDICA
AV BN CE
NA1 NA2 NA3 SA
TOT
MISURA SICUREZZA
DETENTIVA
provvisoria
4
4
1
2
5
7
5
28
definitiva (non in proroga)
1
3
2
8
5
3
6
28
definitiva (in proroga)
1
1
0
6
7
14
12
41
tot
6
8
3
16
17
24
23
97
PENA
0
0
2
1
0
6
3
12
Totale pena e misura
sicurezza detentiva
6
8
5
17
17
30
26
109
MISURA NON DETENTIVA
(LFE, LV ecc.)
6
3
16
15
17
16
16
89
L’art. 3-ter della Legge n. 9/2012 s.m.i.
• stanzia specifiche risorse finanziarie (per strutture e personale);
• avvia la definizione degli standard delle strutture residenziali per le
misure di sicurezza;
• stabilisce un termine (anche se oggettivamente inadeguato fin
dalla definizione della norma) al superamento degli OPG/CCC;
• conferma delle modalità di realizzazione del programma di
superamento (“già previsto dalle “Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari
(OPG) e nelle case di cura e custodia (CCC)” (Allegato C, DPCM 1 aprile 2008) e dai conseguenti accordi sanciti
dalla Conferenza unificata” (20.11.2008, 26.11.2009 e 13.10.2011).
• è stato interessato da diverse successive normative di modifica
che hanno spesso trovato fondamento su una conoscenza diffusa
erronea e insufficiente, hanno accentuato il rischio di una
consequenziale programmazione delle azioni frammentaria e
divergente rispetto all’obiettivo richiesto dal DPCM 01.04.2008, ed
hanno svuotato di concreto significato il riferimento ai PTRI.
La popolazione degli OPG
Si ritiene comunemente che negli attuali OPG sono presenti
solo pazienti psichiatrici autori di reato, prosciolti,
ritenuti socialmente pericolosi e destinatari di una
misura di sicurezza detentiva (OPG o CCC).
In realtà, la situazione è sempre stata diversa.
Confronto presenze per posizione giuridica 2008-2013 OPG Aversa.
La popolazione degli OPG : il caso particolarissimo dei
“minorati psichici”.
Emblematico per comprendere la reale configurazione degli attuali OPG
quale insieme fisico di formali trattamenti detentivi estremamente
eterogenei è il caso dei “minorati psichici” (comma 5, art. 111, DPR 30
giugno 2000, n. 230).
Si tratta di detenuti non socialmente pericolosi, “ imputati e condannati, ai
quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica
che non comporti, rispettivamente, l’applicazione provvisoria della misura
di sicurezza o l’ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in
casa di cura e custodia”, per i quali la norma dispone l’assegnazione “a un
istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici”.
La loro presenza in OPG, chiaramente esclusa dal predetto comma, si
realizza a valle attraverso l’istituzione con Decreto del Ministro della
Giustizia, in OPG, come in qualunque altro Istituto penitenziario, proprio di
“sezioni per infermi e minorati psichici.
L’art. 3-ter della Legge n. 9/2012 s.m.i.
• comma 4: «Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e
le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell’assegnazione a CCC sono
eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma
2»;
• comma 5: «Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 (…) possono
assumere personale specializzato da dedicare anche ai percorsi terapeutico
riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti
provenienti dagli OPG»;
•comma 6: «(…) Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività
volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi
terapeutico riabilitativi di cui al comma 5 e definendo tempi certi e impegni
precisi per il superamento degli OPG, prevedendo la dimissione di tutte le
persone internate per le quali l’autorità giudiziaria abbia già escluso o
escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l’obbligo per le ASL
di presa in carico all’interno di progetti terapeutico riabilitativi individuali
che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire
l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG e
all’assegnazione a CCC. (…)»
La metodologia dei PTRI-BDS
(progetti terapeutico riabilitativi individuali sostenuti da
budget di salute)
• insieme delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a ridare ad una
persona, attraverso un progetto terapeutico riabilitativo individuale (PTRI), un funzionamento sociale accettabile, alla cui
produzione partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità.
• coprogettazione, cogestione e cofinanziamento tra Pubblico e Privato, finalizzati a :
- evitare l’istaurarsi di meccanismi di delega dell’uno all’altro;
- porre attenzione a processi ed esiti e non
all’accreditamento di strutture; - promuovere l’associazionismo e la cooperazione diffusa, quale garanzia contro
l’accentramento autoriproduttivo del privato sociale.
• “attori privati” (cogestori) che forniscono alle persone il possesso mutuale di strumenti e servizi in grado di garantire
l’accesso ai diritti all’apprendimento-espressività, alla casa-habitat sociale, al lavoro-formazione, alla socialità-affettività e
che a tal fine amministrano una dotazione finanziaria omnicomprensiva.
• rispondere ai bisogni complessi delle persone attraverso un’aumentata e sostenuta capacità di presa in carico
comunitaria, ribaltando i consueti meccanismi di accreditamento, fondati sul predeterminato soddisfacimento di
requisiti tecnico-strutturali e sulla logica dei servizi che producono il loro oggetto.
Progetti terapeutico riabilitativi individuali dell’art. 3-ter
Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e le
CCC di cui all’Allegato C al DPCM 01.04.2008 (Accordo CU 13.10.2011)
Articolazione sanitaria per la tutela della salute mentale
negli istituti penitenziari ordinari
(di ogni Regione o preferenzialmente ogni ASL)
•
suddetta articolazione, con riferimento alle pertinenti azioni ed obiettivi di cui all’Allegato C al D.P.C.M. 01.04.2008, dovrà
operativamente concorrere al superamento dell’OPG garantendo almeno le seguenti due funzioni:
•
A.
con riferimento alle persone detenute negli Istituti del territorio della Regione o Provincia autonoma,
assicurando l’espletamento negli Istituti ordinari delle osservazioni per l’accertamento delle infermità psichiche di
cui all’art. 112 del DPR 230/2000 e prevenendo l’invio in OPG o in CCC nei casi di persone con infermità psichica
sopravvenuta nel corso della misura detentiva o condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente;
•
B.
con esclusivo riferimento alle persone di competenza presenti in uno degli Istituti-OPG, anche se diverso da
quello del bacino macroregionale di riferimento, rispondendo ai loro bisogni di salute mentale e accogliendole e
prendendole in carico – sì da determinarne sia la dimissione dall’OPG che il ritorno in un Istituto ordinario della
Regione o Provincia autonoma.
Sezioni/reparti di osservazione psichiatrica
L’involuzione dell’Allegato C al DPCM 01.04.2008
linee di indirizzo per gli interventi negli OPG e nelle CCC
completo e definitivo superamento degli OPG
(programma di realizzazione di strutture regionali per
l’esecuzione delle misure di sicurezza)
chiusura degli OPG
Le attuali evidenze ed i futuri rischi
• Il percorso delle persone ristrette in OPG passa quasi costantemente dal
carcere;
• attualmente è ancor più sostenuto e semplificato per “opportunità
penitenziaria” e per la consequenziale inottemperanza all’Accordo sancito
dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011 (attivazioni entro il 30.06.2012
delle articolazioni sanitarie per la tutela della salute mentale in carcere;
• in futuro potrebbe condurre alle strutture residenziali per le misure di
sicurezza (alternativa agli OPG chiusi e non superati), le cui reali
caratteristiche operative deriveranno anche dagli appositi Accordi tra il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il Ministero della
Salute, le Regioni e le P.A., che dovranno regolamentare lo svolgimento
delle funzioni di cui alla Legge n. 354/1975 ed al DPR n. 230/2000, anche
con riferimento agli aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e alle
forme dei rapporti con la magistratura.
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