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Le scritture contabili: la funzione
Le scritture contabili: la funzione Rappresentazione in termini quantitativi e/o monetari dei singoli atti d’impresa, della situazione patrimoniale dell’imprenditore, del risultato economico dell’attività svolta A cosa servono? Funzione organizzativa per l’imprenditore (sempre e comunque presente) Funzione informativa per i terzi interessati (variabile; non tutte le scritture sono pubblicate, anzi di regola sono soggette ad un principio di riservatezza; ma v. deposito del bilancio e situazioni patrimoniali e finanziarie periodiche nelle società quotate ed altre eccezioni) I soggetti obbligati • • • • gli imprenditori commerciali non piccoli (art. 2214, comma 3, cod. civ.); le società di tipo commerciale (anche se esercitano attività agricole); Le associazioni e fondazioni, gli enti pubblici che svolgono in modo non prevalente attività commerciale Le imprese sociali (d.lgs. n. 155/2006), a prescindere dalla natura commerciale o agricola dell’attività le tipologie di scritture obbligatorie- 1 Scritture generalmente obbligatorie: il libro giornale (art. 2216 cod. civ.); il libro degli inventari (art. 2217 cod. civ., si chiude con il bilancio e il conto profitti e perdite: richiamo artt. 2423 ss.); il fascicolo della corrispondenza commerciale. I documenti contabili di sintesi – 1 il bilancio Nell'art. 2217, la parola “bilancio” non ha il significato articolato che assume nella disciplina della s.p.a. (insieme di tre documenti: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), ma significa semplicemente “situazione patrimoniale”, ossia prospetto contabile riassuntivo degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa (segue) Schema dello stato patrimoniale (segue): 2- il conto dei profitti e delle perdite Il conto dei profitti e delle perdite accoglie gli elementi positivi e negativi del reddito di impresa, ossia i costi e i ricavi ordinari e straordinari, la cui differenza dà luogo al risultato economico di esercizio, positivo (utile) ovvero negativo (perdita) per R>C per R<C R–C=U C–R=P Schema di conto profitti e perdite le tipologie di scritture obbligatorie- 2 • Scritture relativamente obbligatorie: non sono individuate dalla legge, che enuncia solo il principio generale: vanno tenute tutte le s.c. richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (solitamente: libro mastro, libro cassa, libro magazzino); la legge rinvia alle regole tecniche dell’ordinata contabilità, senza dare un elenco. Regole di tenuta • Formalità estrinseche (ridimensionate nel tempo grazie alla tenuta con procedure informatiche): Numerazione progressiva Non più vidimazione né bollatura • Formalità intrinseche: Rispetto delle norme di ordinata contabilità ossia No spazi in bianco No interlinee No abrasioni ma cancellature che lascino visibile il contenuto precedente Controlli e sanzioni • • • Controllo contabile sulle scritture delle società di capitali Assenza di sanzioni dirette nella legislazione civilistica (ma presenza in quella tributaria) Sanzioni indirette per la mancata o irregolare tenuta: Non utilizzabilità come mezzo di prova a favore dell’imprenditore Possibile assoggettamento ai reati fallimentari in caso di dissesto Non più requisito di immeritevolezza per l’accesso al concordato preventivo Efficacia probatoria - 1 • a) b) Le scritture contabili possono essere utilizzate come mezzi di prova nel processo, secondo le regole recate dagli artt. 2709-2711 c.c. Prova a favore dell’imprenditore (l’imprenditore, attore o convenuto, dimostra la propria pretesa o paralizza l’altrui pretesa giudiziale attraverso il contenuto delle scritture) Prova contro l’imprenditore: la controparte invoca il contenuto delle scritture dell’imprenditore a dimostrazione delle proprie affermazioni processuali Condizioni di utilizzabilità delle scritture contabili come mezzi di prova - 1 • Contro l’imprenditore: Non ci sono restrizioni, l’unica condizione è che non se ne scinda il contenuto; l’imprenditore può opporre altri mezzi di prova che dimostrino la falsità della scritturazione • A favore dell’imprenditore: restrizioni (art. 2710) Devono essere state regolarmente tenute Devono riguardare controversie tra imprenditori obbligati a tenere la contabilità Il giudizio deve vertere su una controversia in materia d’impresa e non su rapporti estranei all’impresa Il giudice può apprezzare discrezionalmente il loro valore probatorio Condizioni di utilizzabilità delle scritture contabili come mezzi di prova- 2 • Nel procedimento monitorio (art. 634 c.p.c.): L’imprenditore commerciale può ottenere decreto ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni di merci o di denaro, anche nei confronti di non imprenditori, sulla base di un estratto autentico delle scritture contabili regolarmente bollate e vidimate (??) In caso di opposizione del debitore, l’imprenditore dovrà provare il credito nelle forme prescritte dagli artt. 27092711 o con mezzi di prova diversi. • V. anche l’efficacia probatoria dell’estratto conto ex art. 50 t.u.b. Modalità di produzione in giudizio delle scritture contabili • Esibizione: Riguarda singole scritture contabili ovvero estratti dai libri contabili Può essere su richiesta di parte o d’ufficio Si fa al giudice • Comunicazione Riguarda l’insieme delle scritture contabili Si fa alla controparte Può essere richiesta dal giudice solo per le controversie relative a scioglimento di società, comunione dei beni o successione mortis causa Sanzioni per omessa o irregolare tenuta Sul piano civilistico la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non comporta sanzioni per l'imprenditore in bonis; Solo in caso di fallimento, tale comportamento viene sanzionato in quanto integra fattispecie di bancarotta semplice o fraudolenta