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Le scritture contabili: la funzione

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Le scritture contabili: la funzione
Le scritture contabili: la funzione
Rappresentazione in termini quantitativi e/o monetari dei
singoli atti d’impresa, della situazione patrimoniale
dell’imprenditore, del risultato economico dell’attività
svolta
A cosa servono?
Funzione organizzativa per l’imprenditore (sempre e
comunque presente)
Funzione informativa per i terzi interessati
(variabile;
non tutte le scritture sono pubblicate, anzi di regola sono
soggette ad un principio di riservatezza; ma v. deposito
del bilancio e situazioni patrimoniali e finanziarie
periodiche nelle società quotate ed altre eccezioni)
I soggetti obbligati
•
•
•
•
gli imprenditori commerciali non piccoli (art. 2214,
comma 3, cod. civ.);
le società di tipo commerciale (anche se esercitano
attività agricole);
Le associazioni e fondazioni, gli enti pubblici che
svolgono in modo non prevalente attività
commerciale
Le imprese sociali (d.lgs. n. 155/2006), a prescindere
dalla natura commerciale o agricola dell’attività
le tipologie di scritture obbligatorie- 1
Scritture generalmente obbligatorie:
il libro giornale (art. 2216 cod. civ.);
il libro degli inventari (art. 2217 cod. civ., si
chiude con il
bilancio e il conto profitti e perdite: richiamo
artt. 2423 ss.);
il fascicolo della corrispondenza commerciale.
I documenti contabili di sintesi – 1
il bilancio

Nell'art. 2217, la parola “bilancio” non ha il
significato articolato che assume nella
disciplina della s.p.a. (insieme di tre
documenti: stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa), ma significa
semplicemente “situazione patrimoniale”,
ossia prospetto contabile riassuntivo degli
elementi attivi e passivi del patrimonio
dell'impresa
(segue) Schema dello stato patrimoniale
(segue): 2- il conto dei profitti e delle perdite

Il conto dei profitti e delle perdite accoglie gli
elementi positivi e negativi del reddito di
impresa, ossia i costi e i ricavi ordinari e
straordinari, la cui differenza dà luogo al
risultato economico di esercizio, positivo
(utile) ovvero negativo (perdita)
per R>C
per R<C
R–C=U
C–R=P
Schema di conto profitti e perdite
le tipologie di scritture obbligatorie- 2
•
Scritture relativamente obbligatorie: non sono
individuate dalla legge, che enuncia solo il
principio generale: vanno tenute tutte le s.c.
richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell’impresa (solitamente: libro mastro, libro
cassa, libro magazzino); la legge rinvia alle
regole tecniche dell’ordinata contabilità, senza
dare un elenco.
Regole di tenuta
•
Formalità estrinseche (ridimensionate nel tempo grazie alla tenuta
con procedure informatiche):

Numerazione progressiva

Non più vidimazione né bollatura
•
Formalità intrinseche:
Rispetto delle norme di ordinata contabilità ossia

No spazi in bianco

No interlinee

No abrasioni ma cancellature che lascino visibile il contenuto
precedente
Controlli e sanzioni
•
•
•



Controllo contabile sulle scritture delle società di capitali
Assenza di sanzioni dirette nella legislazione civilistica
(ma presenza in quella tributaria)
Sanzioni indirette per la mancata o irregolare tenuta:
Non utilizzabilità come mezzo di prova a favore
dell’imprenditore
Possibile assoggettamento ai reati fallimentari in caso di
dissesto
Non più requisito di immeritevolezza per l’accesso al
concordato preventivo
Efficacia probatoria - 1
•
a)
b)
Le scritture contabili possono essere utilizzate come
mezzi di prova nel processo, secondo le regole recate
dagli artt. 2709-2711 c.c.
Prova a favore dell’imprenditore (l’imprenditore, attore
o convenuto, dimostra la propria pretesa o paralizza
l’altrui pretesa giudiziale attraverso il contenuto delle
scritture)
Prova contro l’imprenditore: la controparte invoca il
contenuto delle scritture dell’imprenditore a
dimostrazione delle proprie affermazioni processuali
Condizioni di utilizzabilità delle scritture
contabili come mezzi di prova - 1
•
Contro l’imprenditore:
Non ci sono restrizioni, l’unica condizione è che non se ne scinda il
contenuto; l’imprenditore può opporre altri mezzi di prova che
dimostrino la falsità della scritturazione
•
A favore dell’imprenditore: restrizioni (art. 2710)

Devono essere state regolarmente tenute



Devono riguardare controversie tra imprenditori obbligati a tenere la
contabilità
Il giudizio deve vertere su una controversia in materia d’impresa e non su
rapporti estranei all’impresa
Il giudice può apprezzare discrezionalmente il loro valore probatorio
Condizioni di utilizzabilità delle scritture
contabili come mezzi di prova- 2
•
Nel procedimento monitorio (art. 634 c.p.c.):
L’imprenditore commerciale può ottenere decreto
ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni di merci
o di denaro, anche nei confronti di non imprenditori,
sulla base di un estratto autentico delle scritture contabili
regolarmente bollate e vidimate (??)
In caso di opposizione del debitore, l’imprenditore dovrà
provare il credito nelle forme prescritte dagli artt. 27092711 o con mezzi di prova diversi.
•
V. anche l’efficacia probatoria dell’estratto conto ex art.
50 t.u.b.
Modalità di produzione in giudizio delle scritture
contabili
•
Esibizione:

Riguarda singole scritture contabili ovvero estratti dai libri contabili

Può essere su richiesta di parte o d’ufficio

Si fa al giudice
•
Comunicazione

Riguarda l’insieme delle scritture contabili

Si fa alla controparte

Può essere richiesta dal giudice solo per le controversie relative a
scioglimento di società, comunione dei beni o successione mortis
causa
Sanzioni per omessa o irregolare tenuta


Sul piano civilistico la mancata o irregolare
tenuta delle scritture contabili non comporta
sanzioni per l'imprenditore in bonis;
Solo in caso di fallimento, tale comportamento
viene sanzionato in quanto integra fattispecie
di bancarotta semplice o fraudolenta
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