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Diapositiva 1 - Ordine degli Avvocati di Vercelli

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Diapositiva 1 - Ordine degli Avvocati di Vercelli
DUE PARTI
1. Attrezzare il proprio studio alle esigenze
del PCT
2. Il PCT nella sua attualità e negli sviluppi
futuri
Parte prima
Attrezzare il proprio studio
alle esigenze del PCT
Attrezzare il proprio studio
professionale
Occorre prendere atto che il PCT ha
portato un mutamento radicale
nella impostazione concettuale di
uno studio legale: da struttura
organizzata diretta alla produzione
di documenti cartacei, a struttura
diretta alla produzione di files
La considerazione che precede
porta a due conseguenze
a. Una differenziazione delle attrezzature
che costituiscono la dotazione ordinaria
dello studio rispetto al passato, anche
recente
b. Una differente allocazione delle risorse
umane sia da un punto di vista
quantitativo che qualitativo
ATTREZZATURE
• Informatizzazione delle strutture dello
studio professionale
• Allaccio ad una efficiente e veloce rete
internet
• Dotazione di hardware finalizzato alla
produzione di files con progressiva
dismissione dell’hardware destinato alla
produzione di carta stampata (stampanti,
fax e simili)
RISORSE UMANE
• Progressiva e rapida dismissione delle
funzioni oggi eseguite personalmente
presso le cancellerie e gli Uffici UNEP
• Il personale di segreteria dovrà essere
diversamente formato e dovrà mutare
radicalmente il proprio mansionario
Informatizzazione
• Il computer non è una macchina da scrivere evoluta,
come molti avvocati considerano, ma è lo strumento
essenziale per l’esercizio dell’attività.
• Occorre che sia tecnologicamente adeguato, ossia che
sia dotato di un sistema operativo che abbia ancora una
assistenza da parte della casa fornitrice
• Per cui per i sistemi Windows, almeno una versione 7 o
una versione 8: possibilmente in entrambi i casi quelle
elaborate per le imprese (versioni PRO) e non quelle
cosiddette Home
• Per i sistemi IOS (Apple) le ultime versioni (Yosemite)
Informatizzazione
• Il sistema operativo non serve a lavorare. È necessario
dotarsi di applicativi di redazione di atti (pacchetto Office di
Microsoft per Windows o per Mac, ovvero pacchetti open
source come Open Office o Libre Office, scaricabili
gratuitamente);
• È necessario mantenerli aggiornati: per chi usa pacchetti
open source può scaricare gli aggiornamenti man mano che
si rendono disponibili; chi usa Office di MS è consigliato di
procedere all’aggiornamento. Oggi MS propone un pacchetto
in abbonamento a 150 euro IVA compresa all’anno. che
consente 5 installazioni su PC e 5 installazioni su tablet, con
spazio in cloud ove depositare tutti i files, che vengono
conservati e tre aggiornamenti all’anno
• Fondamentale un programma di gestione della posta
elettronica che è contenuta nel pacchetto Office di MS ma che
non è compreso negli open source. In questo caso esistono
browser gratuiti per la posta quali Mozilla Thunderbird
Informatizzazione
• Occorre in ogni caso dotarsi di un sistema di
copia automatica dei files prodotti, per evitare di
perdere dati (peraltro la conservazione dei files
è prevista dalla normativa sulla privacy)
• Negli studi con più postazioni di lavoro è
opportuno avere un server nel quale contenere
tutta la produzione dello studio per poterne poi
effettuare agevolmente le copie di sicurezza
Informatizzazione
• I computer il server e la rete non esauriscono la
dotazione di studio.
• Occorre una connessione ad Internet ad alta
velocità (ADSL) e che consenta la connessione
contemporanea di tutte le postazioni (router)
• È opportuno dotarsi di una possibilità alternativa
di connessione ad internet, non legata alla rete
telefonica fissa (chiavette USB HDPSA o LTE)
da usare in caso di impossibilità di connessione
sulla rete fissa
Informatizzazione
• LA STAMPANTE PERDE E CONTINUERÀ A
PERDERE IL RUOLO FONDAMENTALE SINO AD
OGGI AVUTO
• Per cui gli investimenti sino ad oggi effettuati per
fantasmagoriche stampanti, non servono più a nulla.
Occorrerà acquistare scanner veloci che possano in
pochi attimi scannerizzare documenti composti da molte
pagine.
• Anche per lo scanner non accontentatevi di averne solo
uno. Dovesse rompersi non potrete più depositare, per
cui serve avere una alternativa valida. Piuttosto che una
sola multifunzione costosissima, meglio 2/3 macchine
più piccole che possano scannerizzare, fotocopiare e,
alla bisogna, stampare.
Informatizzazione
• Da ultimo: kit di firma digitale con certificati
sempre aggiornati (da rinnovare entro il giorno
antecedente alla scadenza) con la dotazione dei
programmi necessari al suo funzionamento
(Dike, Dike Util, Firma 4NG, ecc.)
• Programma per la formazione e la spedizione
della busta telematica (Redattore di atti)
• Possesso di una casella di PEC
Informatizzazione
• Strettamente connesso al redattore di atti
è il programma di gestione dello studio
che consente di far nascere ab initio i
fascicoli in formato digitale e che è
comunque in grado di gestire l’agenda, gli
appuntamenti, la parcellazione e consente
la formazione della busta in modo molto
più agevole.
Risorse Umane
• Il PCT già oggi, ma ancor più quando sarà
completato, renderà non più necessario
l’accesso alle cancellerie con conseguente
scomparsa della figura del/della dipendente che
si reca negli uffici per le commissioni.
• Analogo discorso avverrà per le notifiche.
• Il lavoro di studio sarà necessariamente
differentemente distribuito: la necessità di
utilizzo della firma digitale per il deposito degli
atti rende altamente sconsigliabile al titolare
delegarne l’utilizzo ad altri, per cui dovrà operare
direttamente per i depositi.
Risorse Umane
• Anche il lavoro di segreteria dovrà
adeguarsi alla nuova realtà: non più
dattilografi, ma organizzatori dei servizi
interni dello studio (fissazione
appuntamenti, contabilità e residue attività
esterne)
• Ciò comporta formazione sull’utilizzo dei
software in dotazione allo studio
Risorse Umane
• È assolutamente indispensabile che il
titolare dello studio sia in grado di
effettuare il deposito telematico degli
atti. Delegare il personale di segreteria
rende l’avvocato schiavo del
dipendente e gli fa correre il rischio,
gravido di responsabilità professionali,
di non poter depositare atti in scadenza
in caso di assenza dei dipendenti.
IL PCT PRODUCE
UNA MODIFICA RADICALE
DELLA PROFESSIONE
• Il deposito telematico produrrà il
progressivo ridimensionamento del ruolo
dell’attività procuratoria che sarà limitata
alla mera attività di udienza
• Ma modificherà anche il modo di porgersi
verso il magistrato
CONSOLLE DEL MAGISTRATO
• La consolle non agevola la lettura degli
atti.
NECESSITÀ DI REDIGERE
DIVERSAMENTE GLI ATTI
• Occorrerà essere meno prolissi e più
schematici;
• Dovremo cercare di indicare, in modo
particolarmente evidenziato, quello che è il
fulcro della questione trattata, in modo da
non disperdere l’attenzione del Giudice su
questioni non rilevanti;
• Sarà premiata la facoltà di sintesi
È UNA TENDENZA
GIURISPRUDENZIALE
• Cass. 4.7.2012 n. 11199 ha stabilito che “La
particolare ampiezza degli atti certamente non
pone un problema formale di violazione di
prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza
degli atti stessi e concorre ad allontanare
l'obiettivo di un processo celere che esige da
parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto
e sobrio”, principio che ha trovato eco
nell’ordinanza del Tribunale di Milano 8.7.2013,
pubblicata su Altalex
• Nel luglio 2013 il 1° presidente della Corte
di Cassazione in una lettera rivolta al Prof.
Alpa, Presidente del CNF, ha prescritto
che gli atti di parte nei procedimenti in
Cassazione non devono superare le 20
pagine. Il monito deriva dalla analoga
prescrizione proveniente dalla C.E.D.U.
che prescrive una lunghezza massima di
10 pagine, la quale può essere superata
solo in casi di particolare difficoltà e
comunque deve essere accompagnata da
un riassunto di un paio di pagine.
È LA RIVOLUZIONE COPERNICANA
DELLA PROFESSIONE FORENSE
• Con il PCT questa tendenza costituirà la regola
anche nei giudizi di merito.
Da qui l’affermazione che il PCT cambierà
radicalmente il modo di concepire la professione
a partire dalla organizzazione dei nostri studi,
passando al contenuto della prestazione con
l’abbandono dell’attività procuratoria, alle
tecniche di redazione degli atti
PARTE SECONDA
Il PCT nella sua
attualità e negli
sviluppi futuri
STATO DI FATTO ATTUALE
• Il PCT è entrato obbligatoriamente in vigore il 30 giugno
scorso per le cause introdotte successivamente a quella
data.
• In realtà l’unico procedimento interamente telematico è
quello monitorio.
• Per gli altri procedimenti sono obbligatori solo gli atti
endo procedimentali, ossia con esclusione degli atti
introduttivi, salvo che i decreti autorizzativi della
sperimentazione li prevedessero già.
• Ciò ha fatto sì che l’introduzione sia avvenuta a macchia
di leopardo: non in tutti i Tribunali si possono in questo
semestre depositare gli stessi atti.
STATO DI FATTO ATTUALE
• A Vercelli tutti gli atti sono depositabili, in
quanto autorizzate in precedenza in via
sperimentale tranne la citazione
introduttiva del giudizio ordinario di
cognizione
STATO DI FATTO ATTUALE
• Nel caso di deposito di un atto in
un Tribunale differente da quello
di Vercelli è opportuno consultare
il sito http://pst.giustizia.it/PST
Tribunale di Oristano
PROSSIME SCADENZE
• 31 dicembre 2014: scade il primo semestre. A
decorrere da quella data, anche per i giudizi
pendenti al 30.6.2014, sarà obbligatorio il
deposito di tutti gli atti endoprocesuali;
• 30 giugno 2015 scatta l’obbligatorietà per i
giudizi di appello: anche in questo caso
l’utilizzazione sarà possibile solo per gli atti endo
processuali, con esclusione degli atti introduttivi
PROSSIME SCADENZE
È nel frattempo iniziata:
• la sperimentazione della notificazione via
PEC dei provvedimenti emessi dalla Corte
di Cassazione
• La sperimentazione del deposito
telematico degli atti introduttivi nei
Tribunali di Genova, Firenze e Modena
LA COMPARSA DI
COSTITUZIONE
• In questi mesi si è sviluppato un ampio
dibattito circa la validità del deposito di atti
asseritamente non depositabili che ha
portato a prese di posizioni
giurisprudenziali contrastanti
• il problema nasce dal richiamo contenuto
dall’art. 16 bis del DL 179/20121 alle “parti
precedentemente costituite”
• Il V comma dell’art. 16 bis prevede la possibilità
che con decreti ministeriali si possa anticipare la
possibilità di deposito di atti per via telematica
prima del 30.6.2014;
• Per cui si ritiene che l’obbligatorietà dal
30.6.2014 valga solo per gli atti endo
procedimentali e che sia consentita per gli altri
solo dove previsti dai decreti ministeriali
• Ciò ha prodotto pronunzie differenti in merito alla
ammissibilità di atti non esplicitamente previsti
depositati per via telematica.
Pronunzie di ammissibilità
• Tribunale di Forlì 29.0.2014: che prevede
l’ammissibilità del deposito della comparsa
di risposta non prevista neppure dalla
sperimentazione;
• Tribunale di Milano 7.10.2014: idem;
• Tribunale di Brescia 7.10.2014: idem;
• Tribunale di Padova 28.8.2014: idem;
• Tribunale di Vercelli 4.8.2014: idem;
• Tribunale Bologna 16.7.2014: idem
Tutte le pronunzie citate, quella di Vercelli è
antesignana ed è citata da quasi tutte le
altre successivamente emanate, muovono
dal principio sostanzialistico della libertà di
forma previsto dall’art. 121 c.p.c. e dalla
sanatoria della nullità dell’atto processuale
ove questo abbia raggiunto lo scopo,
posto dall’art. 156 c.p.c.
Poiché l’atto processuale telematico
comunque risponde ad una forma
prevista, se raggiunge lo scopo non potrà
mai essere nullo.
Pronunzie di inammissibilità
Contrarie al principio appena affermato
sono:
• Tribunale di Torino 15.7.2014;
• Tribunale di Pavia 22.7.2014;
• Tribunale di Padova 28.8.2014
La motivazione dell’inammissibilità sta nella
mancata autorizzazione preventiva alla
sperimentazione rilasciata dal Ministero,
ex art. 35 comma 1 DM 44/2011
MODIFICHE AL C.P.C.
• Eliminazione della sottoscrizione autografa del verbale
anche in caso di assunzione di prove testimoniali: l’art.
126 comma 2 cpc è stato modificato e non prevede più
la sottoscrizione delle parti e degli altri soggetti
intervenuti all’udienza, prevedendo che il PV sia
sottoscritto dal Cancelliere;
• La norma non si stende al verbale di conciliazione che
deve essere sottoscritto dalle parti: l’art. 88 disp. att. cpc
non è stato modificato e prevede ancora che il verbale di
conciliazione sia una “convenzione” tra le parti conclusa
avanti al Giudice
MODIFICHE AL C.P.C.
• Biglietto di cancelleria contenente il testo
integrale del provvedimento comunicato, sia
esso emesso in formato cartaceo che digitale;
• Eliminazione dei limiti di orario per il deposito
degli atti che originariamente il DM 44/2011
prevedeva per le ore 14 del giorno di scadenza:
oggi il termine di scadenza dono le ore 24 del
giorno di scadenza. Devono considerarsi
tempestivamente depositati gli atti per i quali la
mail di avvenuto superamento positivo dei
controlli automatici perviene entro le ore 24 del
giorno di scadenza.
MODIFICHE AL C.P.C.
• Superamento della soglia dei 30 MB: si tratta di
una disposizione, introdotta dal secondo comma
dell’art. 51 del DL 90/2014, che regolamenta i
casi in cui la dimensione della busta telematica
sia eccedente i 30 MB: occorrerà compiere più
invii e la cancelleria sarà tenuta ad accettarli
tutti. Tutti gli invii dovranno avvenire per la
tempestività dell’intero deposito, entro le ore 24
del giorno di scadenza.
MODIFICHE AL C.P.C.
• Il domicilio digitale prevale su ogni altro
non eventualmente dichiarato: la notifica
del biglietto di cancelleria dovrà avvenire
in via prioritaria alla PEC del difensore e
solo quando ciò non è possibile con
deposito presso la cancelleria. Ciò vale
anche in caso di mancata elezione di
domicilio fuori distretto (recepimento del
principio sancito da Cass. SSUU20.6.2012
n. 10143)
MODIFICHE AL C.P.C.
• Autentica delle copie degli atti da parte del
difensore: si limita alla copia autentica non
esecutiva che potrà in tal modo essere
notificata o nelle modalità tradizionali, a
mezzo Ufficiale Giudiziario o con notifica
diretta, ovvero a mezzo PEC
A norma dell’art. 52 comma 1 lett- a stabilisce:
all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici
dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con
modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed
attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti
atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma
del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati
rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli atti processuali che
contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo
di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;
MODIFICHE AL C.P.C.
Ergo:
• Tutti gli atti inseriti nel fascicolo digitale, siano
essi nativi digitali, siano essi scannerizzati sono
autenticabili dal difensore
• Occorre ricordarsi che nella autentica il
difensore è PUBBLICO UFFICIALE
• Ma occorre anche pretendere che tutti i
documenti del processo (verbali e soprattutto
relazioni di CTU) siano inseriti nel fascicolo
telematico, anche quelli formati a mano o con
Word Processor.
MODIFICHE AL C.P.C.
• Rimangono escluse dalla possibilità di
autenticazione da parte del difensore le COPIE
ESECUTIVE le quali sono e rimangono atto del
cancelliere che è e resta l’unico abilitato al loro
rilascio.
• NON È CONSENTITA, E COMUNQUE
SCONTEREBBE IL PAGAMENTO DEL
DIRITTO DI CANCELLERIA, L’APPOSIZIONE
DELLA Fe SU COPIA AUTENTICATA DAL
DIFENSORE
QUESTIONI APERTE
1. Anomalie nel deposito telematico: Il
Ministero ha emanato in data
28.10.2014, una circolare, scaricabile dal
sto del Ministero, con la quale tra le altre
cose si afferma che le anomalie possono
essere di tre tipi:
• WARN
• ERROR
• FATAL
QUESTIONI APERTE
2. Gli errori delle prime due categorie
possono essere forzati dalla cancelleria;
3. Gli errori della terza categoria non
possono essere forzati
La circolare stabilisce che ”Le cancellerie in
presenza di errori di tipo WARN o
ERROR dovranno sempre accettare il
deposito”
QUESTIONI APERTE
• Il contributo unificato, se pagato con marca lottomatica.
Va sempre annullato fisicamente da parte del cancelliere
e quindi va portato presso la cancelleria.
• Laddove si ritenga di evitare l’accesso si potrà eseguire
il versamento con bollettino postale o con Mod. F.23
ovvero per via telematica (servizio fornito a alcuni istituti
bancari – Unicredit – e da Lextel cui il Foro di Vercelli è
abilitato) con sovrapprezzo.
• In tal caso sarà sufficiente allegare o il File XML prodotto
telematicamente o lo scanner del Mod. F.23 o del
bolletino postale.
ATTENZIONE ALLA PEC
• È ASSOLUTAMENTE OPPORTUNO
CARICARE LA CASELLA DI PEC NEL
BROWSER DI POSTA ELETTRONICA, IN
QUANTO CIÒ CONSENTE DI
SCARICARE LA CASELLA DI POSTA;
• Se la casella (della dimensione di 1 GB)
non viene scaricata e si riempie sino alla
capienza massima non rende visibili i
messaggi pur segnalati ricevuti al mittente
ATTENZIONE ALLA PEC
• Non scaricare le PEC nel computer è un
rischio fortissimo. L’onere di mantenere la
casella in modo d
• Tale da poter ricevere i messaggi
incombe sul titolare della casella;
NOTIFICHE VIA PEC
• Le notifiche via PEC possono avvenire verso
destinatari che possiedono un indirizzo di PEC
che risulti da pubblici elenchi (INIPEC per
imprese e professionisti o indicepa.gov.it per le
pubbliche amministrazioni)
• La produzione delle notificazioni per via
telematica non può prescindere dalla stampa
della pec e degli allegati e dalla loro allegazione
in formato pdf, posto che la mail è un file la cui
produzione non è consentita dalle specifiche
tecniche ministeriali di formazione della busta
NOTIFICHE VIA PEC
• Ciò risponde alle esigenze del sistema
informatico del PCT per come concepito,
ma non alla effettività di quello che è il
documento informatico. L’originale del
documento informatico è il file e non la sua
rappresentazione analogica (carta) o
digitale (file.pdf). La prova della avvenuta
notificazione è data dal messaggio di PEC
e non dalla sua copia pur se autenticata
dall’avvocato.
NOTIFICHE VIA PEC
• Anche per le notifiche, come per
l’autentica delle copie, l’avvocato è
considerato pubblico ufficiale quando
compila la relata e le attestazioni di
autentica
• La notifica può avere per oggetto sia atti
prodotti dall’avvocato che atti tratti dal
fascicolo telematico ovvero cartacei che
siano stati scannerizzati ed autenticati
NOTIFICHE VIA PEC
• È necessario che la facoltà i notificare a
mezzo PEC sia compresa nella procura
alle liti la quale deve essere allegata ad
ogni atto notificato. Ciò non significa che
per ogni notifica deve esserci una procura,
ma che la procura, riferita a quel
procedimento, deve prevedere la
possibilità di notifica via PEC, e poiché è
redatta su un file separato, va allegata ad
ogni notifica relativa a quel procedimento
NOTIFICHE VIA PEC
• La ricevuta di consegna deve essere
completa, ossia deve contenere
nell’allegato il messaggio notificato
• Non necessita dell’autorizzazione del
Consiglio dell’Ordine per le notifiche in
proprio
• Non prevede il pagamento di diritti di
notifica
NOTIFICHE VIA PEC
ATTENZIONE:
Si applica l’art. 147 c.p.c.: le notifiche
devono avvenire non prima delle ore
7,00 e non oltre le ore 21,00. Per cui, ai
fini della tempestività, la notifica
eseguita dopo le ore 21,00 si ha per
eseguita alle ore 7,00 del giorno
successivo.
NOTIFICA CITAZIONE
1. Trasformare in pdf il file della citazione
2. Raccogliere la delega che deve contenere la
possibilità di notificare a mezzo pec
3. Predisporre la relata di notifica
4. Firmare digitalmente citazione mandato e
relata
5. Predisporre il messaggio di PEC al quale
allegare i files firmati digitalmente
6. Inviare la PEC ed attendere i due messaggi
7. Stampare ogni singolo file e autenticarlo
1. Trasformare il file in pdf
2. La delega
MANDATO: Io Aulo Agerio, informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previ-sto
e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto
allegato al presente mandato si da farne parte integrante e sostanziale, nonché
della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 2
D.L. 12.9.2014 n. 132, a rappresentarmi ed a difendermi nel presente giu-dizio di
opposizione a decreto ingiuntivo monitorio promosso avanti al Tribunale di Vercelli in
ogni sua fase e grado, anche di opposizione ed esecuzione, contro Numerio Negidio
rappresentato dall’avv. Federica La Scala avente per oggetto l’opposizione al decreto
ingiuntivo n. _______ emesso dal Tribunale di Vercelli il _______ e notifi-cato in data
________, l’avv. Angelo D’Addesio, presso lo studio del quale eleggo do-micilio in
Vercelli _______. Gli Conferisco ogni facoltà di legge ivi compresa quella di conciliare
e transigere, nominare procuratori, sostituti in udienza e quant’altro neces-sario per
esplicare il mandato, nonché a notificare a mezzo PEC la citazione in oppo-sizione
a decreto ingiuntivo, e tutti gli atti successivi inerenti al procedimento in-staurando.
Vercelli, li 24 novembre 2014
Aulo Agerio
V° per autentica
Avv. Angelo D’Addesio
3.La relata
Io sottoscritto Avv. ANGELO D’ADDESIO (C.F.: ______________) iscritto all’albo degli Avvocati tenuto l’Ordine degli
Avvocati di Vercelli, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli , giusta
delibera del 1° marzo 2013, quale difensore del sig.AULO AGERIO, per il quale si procede alla presente notifica
in virtù della procura alle liti datata 24 novem-bre 2014, nei confronti della NUMERIO NEGIDIO res. in ______ ed
elettivamente domiciliato in Ver-celli __________ presso lo studio dell’avv. Federica La Scala
HO NOTIFICATO
l’allegato atto citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. _______ emesso dal Giudice del Tribuna-le di Vercelli,
dr. _________ il ______ 2014, notificato il _______2014
a
NUMERIO NEGIDIO, res. in Vercelli, ________________________, elettivamente domiciliato in Vercelli ________
presso lo studio dell’avv. Federica Las Scala e facendone consegna a mezzo PEC
([email protected], traibile da Re.g.ind.e. - Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/), all’indirizzo di posta elettronica certificata
[email protected] estratto da Re.g.ind.e. - Registro Generale degli Indi-rizzi Elettronici
(consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/)
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione all’instaurando procedimento di opposizione al de-creto ingiuntivo
n. _______ emesso dal Giudice del Tribunale di Vercelli, dr. _________ il ______ 2014, notificato il _______2014.
Vercelli 17 ottobre 2014
Avv. Angelo D’Addesio
LA PEC DI NOTIFICA
LA PEC DI NOTIFICA
LA PEC DI NOTIFICA
LA PEC DI NOTIFICA
LA PEC DI NOTIFICA
LA PEC DI NOTIFICA
LA PEC DI NOTIFICA
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
9, comma 1 bis, e 6, comma 1, della Legge n. 53/94,
così come modificata dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 16 - quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
aggiunto dal comma 19 dell’art. 1 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228 e dall’art. 23 comma 1 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm., si attesta la
conformità della presente copia cartacea all’originale
telematico da cui è stata estratta così come notificata al
destinatario ivi indicato
Vercelli, ___________
Avv. Angelo D’Addesio
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