Nessun titolo diapositiva - Distretto della Corte di Appello di Roma
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Nessun titolo diapositiva - Distretto della Corte di Appello di Roma
PROCURA GENERALE CORTE DI APPELLO ROMA Corso di formazione Gestione delle spese di giustizia L’ANTICIPAZIONE DELLE SPESE Roma, 18 - 19 ottobre 2005 1 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Parte I Parte II disposizioni generali artt. 1-8 voci di spesa artt. 9-73 (qui troviamo gran parte degli articoli che ci interessano riguardanti : trasferte, testimoni, ausiliari del magistrato, indennità di custodia, pubblicazione dei provvedimenti del magistrato, demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi, indennità dei magistrati onorari, spese escluse e spese straordinarie, domanda di liquidazione e decadenza, acconti per l’indennità di custodia) Parte III patrocinio a spese dello stato artt. 74-145 Parte IV spese processuali della procedura esecutiva artt. 146-159 Parte V registri artt. 160-164 Parte VI pagamento artt. 165-199 Qui troviamo altro materiale per il nostro lavoro : ordine di pagamento, decreto, opposizione, soggetti abilitati e modalità di pagamento, adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento e dei soggetti che eseguono i pagamenti… Parte VII riscossione artt. 200-249 Parte VIII disposizioni speciali artt. 250-264 Parte IX norme transitorie artt. 265-292 (in evidenza gli artt. 275, 276, 277) Parte X disposizioni finali e abrogazioni artt. 293-302 2 PARTE I I costi della giustizia 3 TIPOLOGIE DI COSTI • I costi di natura fiscale • I costi per la realizzazione della giurisdizione • I costi per servizi e/o retribuzioni 4 I costi di natura fiscale • Il contributo unificato • I diritti di copia e di certificato • L’imposta di bollo • L’imposta di registro 5 I costi per la realizzazione della giurisdizione • I testimoni • Gli ausiliari del magistrato • I custodi • La pubblicazione dei provvedimenti • La demolizione di opere riduzione in pristino dei luoghi abusive e 6 I costi per servizi e/o retribuzioni • Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari • Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili 7 I costi della giustizia: chi paga • Nel processo civile: vige il principio dell’onere delle spese (tutte) • Nel processo penale: – tutte le spese sono anticipate dall’erario – solo le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese 8 Nel processo civile: chi paga Nel processo civile, di norma, ciascuna delle parti deve: • provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede • anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato 9 Nel processo civile: chi non paga • Le parti di un processo esente per norma • Le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato 10 Nel processo civile: compiti e responsabilità della cancelleria • Controllo dell’esatto pagamento degli oneri fiscali (contributo unificato, diritti di copia e certificato, imposta di bollo) • Attivazione della procedura di riscossione del contributo unificato in caso di omesso o insufficiente pagamento 11 Nel processo penale: chi paga Chi è condannato alle spese, in base al codice di procedura penale e alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato 12 Nel processo penale (e nei procedimenti con ammissione al patrocinio a spese dello Stato): compiti e responsabilità della cancelleria • • • • Liquidazione delle spese Redazione dei modelli per il pagamento Registrazione delle liquidazioni Annotazione delle liquidazioni nel fascicolo processuale • Procedura di rendicontazione • Procedura di recupero 13 I costi per la realizzazione della giurisdizione: i testimoni • Chi liquida: il funzionario addetto all’ufficio (anche del luogo di residenza del testimone), con ordine di pagamento • Quando: 1) nel processo civile in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 2) sempre nel processo penale 3) anche per i testi citati a richiesta di parte • In seguito a: domanda dell’interessato (entro cento giorni dalla data della testimonianza, a pena di decadenza) • Chi paga: l’Erario (punti 1 e 2); la parte che ha richiesto la citazione (punto 3) 14 I costi per la realizzazione della giurisdizione: i testimoni • Cosa si liquida: – se residenti l’indennità di euro 0,36 al giorno; – se non residenti: 1. il rimborso delle spese di viaggio; 2. l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio; 3. l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame; 15 Testimoni Citazione da parte di un magistrato Testimoni di parte art. 119 T.U. Abrogazione art. 144 cpp. Richiesta entro 100 gg. dalla data della testimonianza Si spese aereo -se autorizzate- (applicazione analogica della legge 18.12.73 n.836 dipendenti dello stato) come da disposizione del Ministero Giustizia AA.CC.IV N. 4/1767/40.5 del 06.06.1976 Testimoni provenienti dall’Estero Stesse indennità, tutte le spese richieste Convenzione internazionale di Strasburgo del 20.4.1959 ratificata in Italia con la legge 23.02.1961 n. 215 Nota del Ministero Giustizia-Dir. Aff.Civ. n. 4/2332/38-2(86) del 01.8.1986 16 Alla CANCELLERIA PENALE del TRIBUNALE di PADOVA Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a ________________________________________ il _______________________ res. in ___________________________________________________________________ via _____________________________________________________________________ Cod. Fisc._______________________________Tel. n. ___________________________ avendo reso testimonianza in data odierna nel procedimento penale sottoindicato CHIEDE la liquidazione delle relative indennità (spese di viaggio dal luogo di residenza, indennità giornaliera e di soggiorno). SE IL TESTE È UN MILITARE: dichiara di prestare servizio presso ___________________________________________ (oppure) se alla data dell’udienza è in missione in località diversa da quella in cui presta servizio di provenire da ____________________________________________________ Padova, ___________________ _________________________ firma **************************************************** TRIBUNALE DI PADOVA n.____________N.R. Sez.________Coll. n.____________R.G. GIUDICE Dr._________________ Sez.________Mon. proc. penale a carico di ____________________________________________ imputato di ____________________ ? DEFINITO RINVIATO al________________ Il sottoscritto Cancelliere di udienza certifica che il teste suindicato, citato dal P.M., è comparso all’odierno dibattimento per deporre nel procedimento di cui sopra. Padova , ____________________ Il Cancelliere ************************************************** UFFICIO SPESE di GIUSTIZIA ORDINE DI PAGAMENTO ( Art.46 D.P.R.n.115/02) Il sottoscritto Cancelliere Viste la richiesta e la certificazione di cui sopra Liquida Al teste suindicato la somma di €_______________per spese di viaggio, €_______________per indennità giornaliera, (€ 0, 72 per ogni giornata) €_______________per indennità di soggiorno (€ 1,29 per ogni giornata di soggiorno) Padova,___________________ IL CANCELLIERE Anticipati €_____________con Mod. di pagamento n.__________del_______________ con delega n.__________del_______________ 17 Allegato n. 2 (art. 177) TRIBUNALE DI PADOVA All’Ufficio Postale Agenzia 10 PADOVA MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Capitolo/Articolo di bilancio oggetto del pagamento Estremi del procedimento Numero del registro delle spese N. 752/99 R.G. 1360 N.752 del 02.03.2003 DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO Cognome Nome/Denominazione ROSSI MARIO Data Nascita Sesso Luogo di nascita 25.09.72 M ROMA Domicilio fiscale Padova via Mendelssohn, 2 Codice Fiscale RSSMRA72P25H501J ESTREMI FATTURA Data Numero Provincia RM Stato ITALIA Partita IVA Dati identificativi del legale rappresentante LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Causale Per indennità giornaliera Per indennità di soggiorno Spese di viaggio in treno Importo 0,72 4,00 Per un importo complessivo lordo da tale somma vanno detratte: per ritenuta d’acconto IRPEF al 20 % Per ritenuta per addizionale comunale 0,4 % per ritenuta per addizionale regionale 1,4 % per Bollo di quietanza 4,72 per un importo netto di EURO in lettere Euro 4,72 Quattro/72 ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE ESTREMI DELEGA/PROCURA Nominativo ________________________________________________________ Data __________________ Protocollo delega conferita ______________________ Data ESTREMI DEL PAGAMENTO Data Timbro Firma del Funzionario dell’ufficio giudiziario ________________________ Firma di quietanza o estremi dell’accredito 18 I costi per la realizzazione della giurisdizione: gli ausiliari del magistrato • Chi sono gli ausiliari del magistrato – l’art. 3 lettera n): "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge. Agli ausiliari sono parificati ai commissari “ad acta” 19 I costi per la realizzazione della giurisdizione: gli ausiliari del magistrato • Chi liquida: il magistrato che procede, con decreto di pagamento, motivato • In seguito a: domanda dell’interessato all’autorità competente (a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni, per gli onorari e le spese; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le spese e indennità di viaggio e soggiorno) • Quando: sempre • Chi paga: le parti nel processo civile; l’Erario nel processo penale 20 I costi per la realizzazione della giurisdizione: gli ausiliari del magistrato • Cosa si liquida: 1. l’onorario (fisso, variabile e a tempo); 2. l’indennità di viaggio e di soggiorno; 3. le spese di viaggio; 4. il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. 21 Ausiliari del magistrato Nomina del perito/consulente art. 221, 359 cpp Conferimento incarico art. 226 cpp Relazione peritale art. 227 cpp Liquidazione compenso art. 232 cpp Domanda di liquidazione e decadenza art. 71 T.U. Modulo predisposto Spese occorse per l’adempimento dell’incarico Art. 56 T.U. (nota specifica e documentazione) No spese forfetarie (telefono, fax … ) No scontrini semplici, ma integrati ( circolare finanze n. 97 del 04.04.97 22 Decreto di pagamento emesso dal magistrato artt.168-171 T.U. Art. 168 decreto di pagamento delle spettanza agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia, notifiche, esecutività art. 169 spese per demolizione e riduzione in pristino dei luoghi Art. 170 opposizione Art. 171 effetti ( è titolo di pagamento della spesa) 23 Quantificazione degli importi liquidabili Spettanze art. 49 T.U. Misura onorari art. 50 T.U. , art. 275 T.U. norme transitorie Determinazione onorari variabili e aumento di quelli fissi art. 51 T.U. Aumento e riduzione art. 52 T.U. Incarichi collegiali art. 53 T.U. Adeguamento periodico art. 54 T.U. 24 TRIBUNALE di PADOVA Cod. Fisc. 80024820286 DECRETO DI PAGAMENTO (DPR n. 115 del 30 maggio 2002) R.G. Imputato 752/1999 Anioui Ali Imputazione Art. 490 cp Il Tribunale Visti gli atti del procedimento in oggetto, vista l'istanza di liquidazionein data 27.04.2002, considerato che in data 25.07.2002 è stato conferito incarico peritale al prof. Rossi Mario, nato a Roma il 25.09.72 res. Padova via Mendelssohn,2 C.F. RSSMRA72P25H501J considerato che il termine di giorni sessanta è stato prorog ato, su espressa e tempestiva richiesta del perito, di ulteriori 13 giorni (deposito perizia il 05.10.2002); ritenuto che la richiesta di liquidazione risulta congruamente motivata, e che l'onorario è compatibile ed adeguato alla prestazione; che peraltro non sussistono i presupposti per applicare, nel caso di specie, l'art. 52 T.U., considerato altresì che in data 20.08.2002 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia in data 30.05.2002, pubblicato su G.U. 05.08.2002 n. 182, con il quale sono stati adeguati i compensi dei periti; che dunque la somma da applicare per le vacazioni è quella di € 14.68 per la prima ed € 8.15 per òe successive; preso atto che vanno liquidate 292 vacazioni PQM Liquida in favore del prof. Mario Rossi la somma di euro 2.386,33 per vacazioni oltre accessori se dovuti. Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazione al PM. Padova 22.01.2003 Esecutivo il 01.03.2003 Il Cancelliere Il Giudice 25 TRIBUNALE di PADOVA Cod. Fisc. 80024820286 DECRETO DI PAGAMENTO (DPR n. 115 del 30 maggio 2002) R.G. Imputato 752/1999 Anioui Ali Il Tribunale Visti gli atti del procedimento in oggetto, vista l'istanza di liquidazione in data 27.04.2002, considerato che in data 25.07.2002 è stato conferito incarico peritale al prof. Rossi Mario, nato a Roma il 25.09.72 res. Padova via Mendelssohn,2 C.F. RSSMRA72P25H501J considerato che il termine di giorni sessanta non è stato rispettato, trova applicazione l'art.52 2° comma T.U. (riduzione di un quarto) ritenuto che la richiesta di liquidazione risulta congruamente motivata, e che l'onorario è compatibile ed adeguato alla prestazione; che peraltro non sussistono i presupposti per applicare, nel caso di specie, l'art. 52 1° comma T.U., (raddoppio) considerato altresì che in data 20.08.2002 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia in data 30.05.2002, pubblicato su G.U. 05.08.2002 n. 182, con il quale sono stati adeguati i compensi dei periti; che dunque la somma da applicare per le vacazioni è quella di € 14.68 per la prima ed € 8.15 per le successive; preso atto che vanno liquidate 292 vacazioni pari ad € 2.386,33 ridotte a € 1.789.75 oltre alle spese sostenute e documentate PQM Liquida in favore del prof. Mario Rossi vacazioni, euro 180,00 per spese oltre al L.662/96 e iva al 20%. la somma 4% rivalsa di euro 1.789,75 per ex art. 1 comma 212 Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazione al PM. Padova 22.01.2003 Il Giudice Esecutivo il 01.03.2003 Il Cancelliere 26 TRIBUNALE di PADOVA Cod. Fisc. 80024820286 DECRETO DI PAGAMENTO (DPR n. 115 del 30 maggio 2002) R.G. Imputato 752/1999 Anioui Ali Imputazione Art. 490 cp Il Tribunale Visti gli atti del procedimento in oggetto, vista l'istanza di liquidazione in data 27.04.2002, considerato che in data 25.07.2002 è stato conferito incarico peritale per perizia medico legale collegiale ai proff. Rossi Mario, nato a Roma il 25.09.72 res. Padova via Mendelssohn,2 C.F. RSSMRA72P25H501J Bianchi Carlo nato a Torino il 30.05.1945 ivi residente in via Roma 42 C.F. BNCCRL45 Verdi Giovanni nato a Salerno il 29.06.1935 ivi residente in via Libertà 42 C.F. considerato che il termine di giorni sessanta è stato prorogato, su espressa e tempestiva richiesta dei periti, di ulteriori 13 giorni (deposito perizia il 05.10.2002); ritenuto che la richiesta di liquidazione risulta congruamente motivata, e che l'onorario è compatibile ed adeguato alla prestazione; che peraltro non sussistono i presupposti per applicare, nel caso di specie, l'art. 52 T.U., considerato altresì che in data 20.08.2002 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia in data 30.05.2002, pubblicato su G.U. 05.08.2002 n. 182, con il quale sono stati adeguati i compensi dei periti; che dunque la somma da applicare per le vacazioni è quella di € 14.68 per la prima ed € 8.15 per le successive; preso atto che vanno liquidate 292 vacazioni considerato altresì che trova applicazione l'art.53 D.P.R.115/2002 PQM Liquida in favore del proff. Rossi, Bianchi, Verdi la somma di euro 2.386,33 per vacazioni aumentata di € 1.909,06 oltre spese documentate e accessori se dovuti. Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazione al PM. 27 Allegato n. 2 (art. 177) TRIBUNALE DI PADOVA All’Ufficio Postale Agenzia 10 PADOVA MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Capitolo/Articolo di bilancio oggetto del pagamento Estremi del procedimento Numero del registro delle spese N. 752/99 R.G. 1360 N.347 del 02.03.2003 DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO Cognome Nome/Denominazione ROSSI MARIO Data Nascita Sesso Luogo di nascita 25.09.72 M ROMA Domicilio fiscale Padova via Mendelssohn, 2 Codice Fiscale RSSMRA72P25H501J ESTREMI FATTURA Data 02.03.2003 Numero 45 Provincia RM Stato ITALIA Partita IVA 12345678901 Dati identificativi del legale rappresentante LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Causale Per perizia tecnica Per spese non imponibili Per rivalsa inps Per iva Importo 1.431,80 50,00 Per un importo complessivo lordo da tale somma vanno detratte: per ritenuta d’acconto IRPEF al 23 % ritenuta per addizionale comunale 1,4% ritenuta per addizionale regionale 0,4% Bollo di quietanza 1.481,80 329,31 5,73 20,05 1,81 per un importo netto di EURO in lettere Euro 1.124,90 Millecentoventiquattro/90 ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE ROSSI MARIO 23456 ESTREMI DELEGA/PROCURA Nominativo ________________________________________________________ Data __________________ Protocollo delega conferita ______________________ Data ESTREMI DEL PAGAMENTO Data Timbro Firma del Funzionario dell’ufficio giudiziario ________________________ Firma di quietanza o estremi dell’accredito 28 Allegato n. 2 (art. 177) TRIBUNALE DI PADOVA All’Ufficio Postale Agenzia 10 PADOVA MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Capitolo/Articolo di bilancio oggetto del pagamento Estremi del procedimento Numero del registro delle spese N. 752/99 R.G. 1360 N.752 del 02.03.2003 DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO Cognome Nome/Denominazione ROSSI MARIO Data Nascita Sesso Luogo di nascita 25.09.72 M ROMA Domicilio fiscale Padova via Mendelssohn, 2 Codice Fiscale RSSMRA72P25H501J ESTREMI FATTURA Data Numero Provincia RM Stato ITALIA Partita IVA Dati identificativi del legale rappresentante LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Causale Per perizia medico legale Importo 2.386,33 Per un importo complessivo lordo da tale somma vanno detratte: per ritenuta d’acconto IRPEF al 39 % Per ritenuta per addizionale comunale 0,4 % per ritenuta per addizionale regionale 1,4 % per Bollo di quietanza 2386.33 930,67 9,55 33,41 1,81 per un importo netto di EURO in lettere Euro 1.410,89 Millequattrocentodieci/89 ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE ESTREMI DELEGA/PROCURA Nominativo ________________________________________________________ Data __________________ Protocollo delega conferita ______________________ Data ESTREMI DEL PAGAMENTO Data Timbro Firma del Funzionario dell’ufficio giudiziario ________________________ Firma di quietanza o estremi dell’accredito 29 Custodi Decreto di sequestro Decreto di dissequestro Indennità di custodia art. 58 T.U. - Tabelle delle tariffe vigenti art. 59 T.U. - Norme transitorie art. 276 Domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di custodia art. 72 T.U. Decreto di pagamento artt. 168, 170 T.U. - 168 decreto di pagamento, notifiche, esecutività - 170 opposizione Emissione modello - tutte le spese sono imponibili - iva al 20 % no irpef (solitamente sono ditte, società…) no cud no 770 30 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA Cod. Fisc. 80024820286 DECRETO DI PAGAMENTO NR 632/02 RG Imputato Rossi Gino Il PM, su istanza della Carrozzzeria F.lli Lo Bianco snc via delle Molle, 34 , visto il provvedimento di dissequestro in data 31.12.2002; vista la richiesta di liquidazione delle spese di custodia depositata in data 08.01.2003; rilevato che il bene è rimasto in custodia dal 01.07.2002 al 31.12.2002 visti gli artt. 58, 59, 168 DPR 115/02 liquida al custode carrozzeria F.lli Lo Bianco snc, con quietanza del legale rappresentante, per indennità di custodia relativa ai gg 184 dal 01.07.2002 al 31.12.2002 tenuto conto dello stato di conservazione del mezzo € 600,00 per rimborso spese di trasporto oltre IVA € 50.00 Padova, 02.02.2003 Il Giudice ESECUTIVO IL 10.03.2003 31 LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE 32 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA DECRETO DI PAGAMENTO (DPR n. 115 del 30 maggio 2002) R.N.R. Imputato 235/2000 Ignoti Il Pubblico Ministero Vista l'istanza di liquidazione e la documentazione allegata, visti gli atti del procedimento n. 235/2000 nei confronti di persona ignota indagata di artt. 612, 629 cp visto il prorio provvedimento in data 29/06/2002 visti gli artt.70, 168, 169 D.P.R.115/2002 Liquida Alla TIM Telecom Italia Mobile S.p.a via Mercantini, 5 Torino P.I. 06947890015 La somma di € 1.723.25 così specificata 1.436,04 per documentazione traffico telefonico 287,21 IVA 20 % 1.723,25 TOTALE LORDO Visto, l'art.168 D.P.R.115/2002 autorizza cessazione del segreto sugli atti di indagine. la comunicazione del presente decreto alla Padova, 12.12.2002 Il Procuratore della Repubblica Registrato il 15.02.2003 al N. 623 del Reg. Spese di Giustizia Il Cancelliere 33 I costi per la realizzazione della giurisdizione: la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato • Chi liquida: il giudice che procede, con decreto di pagamento • Quando: nel processo penale • Chi paga: l’Erario (salvo che per la pubblicazione di sentenze ex art. 694, comma 1 c.p.p.) 34 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA DECRETO DI PAGAMENTO (DPR n. 115 del 30 maggio 2002) R.N.R. Imputato 235/2000 Roman Gino Il Pubblico Ministero Vista l'istanza di liquidazione e la documentazione allegata, visti gli atti del procedimento n. 235/2000 visti gli artt.60 e 70 D.P.R.115/2002 vista la pubblicazione effettuata il 20.01.2003 Liquida Alla AREA NORD CONCESSIONARIA via Torino, 110 Mestre P.I. 06854236545 La somma di € 1.200,00 così specificata 1.000,00 per pubblicazione sentenza 200,00 IVA 20 % TOTALE LORDO 1.200,00 Si notifichi. Padova, 12.12.2002 Il Procuratore della Repubblica Registrato il 15.02.2003 al N. 623 del Reg. Spese di Giustizia Il Cancelliere 35 I costi per la realizzazione della giurisdizione: la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi • Chi liquida: il magistrato che procede, con decreto di pagamento, motivato • Quando: nel processo penale • Chi paga: l’Erario 36 I costi per retribuzioni • Chi sono i beneficiari: – – – – – – Giudici di pace; Giudici onorari di tribunale; Vice procuratori onorari; Giudici onorari aggregati; Giudici popolari; Esperti degli uffici minorili, dei tribunali di sorveglianza e delle sezioni agrarie 37 I costi per retribuzioni • Chi liquida: il funzionario addetto all’ufficio • Chi paga: l’Erario 38 G.O.A. Sentenza Corte Costituzionale 08.6.2005 n. 220 (art. 8 legge 276/97 Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente) L’art. 136 Costituzione stabilisce che: Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione… La pronuncia ha un effetto generale e definitivo. La legge, o il singolo articolo, scompare dall’ordinamento. 39 Art. 8 1. I giudici onorari aggregati hanno lo status giuridico dei magistrati 2. 4. 5. onorari. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi. Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all’ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all’avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità da lui versati alla cassa nazionale di previdenza e assistenza. L’indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti all’albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20.9.1980, n. 576, quale reddito professionale. 40 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA ORDINATIVO DI PAGAMENTO Art.8 L. 276 del 22.7.97 Il Cancelliere Visto l'art. 4 D.L. 28/7/89 n. 273 Visto l'art. 165 D.P.R. 115/02 sulla istanza del 27/9/02 del V.P.O. Dr. Rossi Mario nato a Roma il 25. 9. 62 residente a Padova in Via Mendelssohn 2 C.F. RSSMRA62P25H501J letta la nota, vistata dal Cancelliere del Tribunale di Padova in data 01.10.2002, relativa alle udienze svolte dal predetto V.P.O. nel mese di ottobre 2002, LIQUIDA al Dr. Rossi per indennità giornaliera la somma complessiva di euro cinquecentoottantotto/78 e cioè n. 6 Giornate di udienza per un importo giornaliero di € 6 € 98,13 588,78 41 Allegato n. 2 (art. 177) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA All’Ufficio Postale Agenzia 10 Padova MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Capitolo/Articolo di bilancio oggetto del pagamento Estremi del procedimento Numero del registro delle spese N. VPO/2003 Reg.N.R. 1360 N.653 del 01.02.2003 DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO Cognome Nome/Denominazione Rossi Mario Data Nascita Sesso Luogo di nascita 25.09.62 M Roma Domicilio fiscale via Mendelssohn 2 Padova Codice Fiscale RSSMRA62P25H501J ESTREMI FATTURA Data Provincia Roma Numero Stato ITALIA Partita IVA Dati identificativi del legale rappresentante LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Causale Per indennità giornaliera Importo 588.78 Per un importo complessivo lordo da tale somma vanno detratte: per ritenuta d’acconto IRPEF al 23% per ritenuta per addizionale comunale 0.4 % per ritenuta per addizionale regionale 1.2 % per Bollo di quietanza 588.78 135.42 2.36 7.07 1.81 per un importo netto di EURO in lettere Euro Quattrocentoquarantadue/64 spese. con conversione in vaglia postale 442.12 dedotte le ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE ESTREMI DELEGA/PROCURA Nominativo ________________________________________________________ Data __________________ Protocollo delega conferita ______________________ Data ESTREMI DEL PAGAMENTO Data Timbro Firma del Funzionario dell’ufficio giudiziario ________________________ Firma di quietanza o estremi dell’accredito 42 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d’Appello di V E N E Z I A (San Marco 4041 - Tel. 041/5217711 Fax 041/5237649) N° Prot. Segr. Venezia, 10 marzo ’03 OGGETTO: T.U. delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Adempimenti. Normativa d’interesse essenziale DPR 30-5-2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia) IRAP: D:lgv.15-12.1997, n. 446 (con part. rif. artt. 3, 10, 10bis 14, 15 e 16). IRPEF: DPR 22-12-1986, n. 917 (TUIR), con particolare riferimento artt. 46 e segg.; DPR 29-9-1973, n. 600, artt. 23 e segg. (ritenute alla fonte). Addizionale regionale: art. 50, D. Lgv. 15-12-1997, n. 446 – Addizionale comunale: D. Lgv. N. 360 del 28-9-1998, come modificato dall’art. 12 della L. n: 133/1999. Bollo: DPR 26-10-1972, n. 642 Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni Venezia Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto Loro Sedi Al Responsabile Ufficio Ragioneria Sede Con PCD 26 settembre 2002, pubblicato sul BU n. 22 del 30 novembre 2002 del Ministero della Giustizia, lo scrivente è stato nominato funzionario delegato ex art. 186 del T.U. sulle spese di giustizia, per gli uffici requirenti del Distretto di Venezia. Allo scopo di consentire una puntuale ed efficace gestione del servizio, ed a seguito delle varie riunioni tenute sull’argomento a Padova e Venezia, congiuntamente con il personale interessato della Corte di Appello, riunioni durante le quali sono già emerse indicazioni utili a superare il primo impatto con la nuova normativa, si confermano ora le principali direttive alle quali attenersi: Il procedimento delineato nel T.U., relativamente alle spese anticipate in materia di giustizia, passa attraverso le seguenti fasi: 1- EMISSIONE DEL TITOLO DI PAGAMENTO. Il provvedimento di liquidazione è emesso: a- dal funzionario, nei casi previsti dall’art. 165 (ordine di pagamento) 43 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d’Appello di VENEZIA (San Marco 4041 - Tel. 041/5217711 Fax 041/5237649) N° Prot. Segr. Venezia, 10 marzo ’03 OGGETTO: T.U. delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Adempimenti. Normativa d’interesse essenziale DPR 30-5-2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia) IRAP: D:lgv.15-12.1997, n. 446 (con part. rif. artt. 3, 10, 10bis 14, 15 e 16). IRPEF: DPR 22-12-1986, n. 917 (TUIR), con particolare riferimento artt. 46 e segg.; DPR 29-9-1973, n. 600, artt. 23 e segg. (ritenute alla fonte). Addizionale regionale: art. 50, D. Lgv. 15-12-1997, n. 446 – Addizionale comunale: D. Lgv. N. 360 del 28-9-1998, come modificato dall’art. 12 della L. n: 133/1999. Bollo: DPR 26-10-1972, n. 642 Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni Venezia Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto Loro Sedi Al Responsabile Ufficio Ragioneria Sede Con PCD 26 settembre 2002, pubblicato sul BU n. 22 del 30 novembre 2002 del Ministero della Giustizia, lo scrivente è stato nominato funzionario delegato ex art. 186 del T.U. sulle spese di giustizia, per gli uffici requirenti del Distretto di Venezia. Allo scopo di consentire una puntuale ed efficace gestione del servizio, ed a seguito delle varie riunioni tenute sull’argomento a Padova e Venezia, congiuntamente con il personale interessato della 44 TRIBUNALE DI PADOVA Al Sig. Direttore Ufficio Postale succ.10 via Tommaseo PA D O V A Si trasmettono gli allegati modelli di pagamento a favore di di periti/altri come da art. 177 comma 3 D.P.R. 115/02. n.° ord. n.° reg. spese giustizia n.° R.G. Imputato Importo Lordo Periti/Testimoni/altri n.________ complessivo di modelli Il Cancelliere Padova, 45 IRPEF – IMPOSTA sul REDDITO delle PERSONE FISICHE D.P.R. 22.12.1986, n.917 (Testo Unico Imposte sui Redditi) L’Irpef è un’imposta personale e progressiva che colpisce il reddito complessivo ovunque prodotto • dalle persone fisiche residenti in Italia • e il reddito prodotto in Italia da parte delle persone fisiche non residenti. • 46 L’Irpef è stata istituita dall’1.1.1974 con il D.P.R. 29.9.1973, n.579. Successivamente le disposizioni relative sono state raccolte e riordinate dal Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), approvato con D.P.R. 917/1986, il quale è stato modificato con effetto dall’1.1.2004 dal D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, che ha introdotto l’Ires in sostituzione dell’Irpeg. 47 Con la l. 07.4.2003 n.80 , il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi per la Riforma del Sistema fiscale statale. Non è ancora stato emanato il decreto che prevede la sostituzione dell’ Irpef con l’IRE (Imposta sul Reddito) includendo tra i soggetti passivi anche le persone morali e gli enti non commerciali, è stato approvato il D.lgs. 344/2003 che, a partire dai periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’ 01.01.2004, ha sostituito l’Irpeg con l’Ires con l’istituzione di una aliquota unica pari al 33%. Inoltre con la l. 311/2004 (finanziaria 2005) è stato introdotto il secondo modulo della riforma dell’irpef, che, con effetto dai redditi 2005, ha modificato aliquote e 48 scaglioni di reddito. E’ importante anticipare questo aspetto: i soggetti passivi dell’imposta diventeranno • le persone fisiche residenti e non residenti • le società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo e ad esse equiparate (residenti e non residenti), • gli enti non commerciali (residenti e non residenti) 49 Addizionale regionale all’Irpef E’ stata istituita a partire dai redditi 1998, segue le regole del prelievo dell’irpef ordinaria . Ai sensi dell’art. 3 co 1 Dlgs. 56/2000 le singole Regioni, con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, entro il 30 novembre di ciascun anno, possono maggiorare l’aliquota dell’addizione regionale, pari allo 0,9 % fino ad un massimo dell’1,4%. 50 Limitatamente al 2002, in deroga alle disposizioni generali che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella misura dello 0,9 %, alcune regioni, con proprio provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31.12.2001, hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore. 51 Base imponibile • A partire dai redditi 2003, l’aliquota dell’addizionale regionale (e, ove deliberata anche comunale) si applica sul reddito complessivo ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili; non rileva, rispetto alle addizionali, la deduzione progressiva (“no tax area”), prevista dall’art. 11 D.P.R. 917/86. • Naturalmente l’addizionale è dovuta solo da quei soggetti per i quali è effettivamente dovuta Irpef (cioè soggetti non a credito o con saldo zero). 52 Redditi di lavoro dipendente o assimilati Per questi soggetti l’addizionale regionale viene determinata all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte del sostituto di imposta, il quale ha l’obbligo di indicare l’ammontare dell’addizionale trattenuta nella certificazione unica per i dipendenti e assimilati (CUD) rilasciata al soggetto sostituito a norma dell’art. 4 co 6 ter e 6 quater, D.P.R. 322/1998. 53 • L’importo dell’addizionale è trattenuto da un minimo di 9 ad un massimo di 11 rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. • In caso di cessazione del rapporto, l’addizionale regionale è trattenuta in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui è effettuato il conguaglio (C.M. 29.12.1999, n. 247/E; Comun. Min.Fin. 14.01.2000). 54 Addizionale comunale all’Irpef • E’ stata istituita dal 1999 dall’art. 1 DLgs. 360/1998 (modificato da ultimo, dall’art. 25 co.1, l. 448/2001). • Le regole di prelievo dell’addizionale comunale sono le stesse di quelle previste per l’addizionale regionale. • Si applicano, quindi, i criteri previsti per l’irpef ordinaria. 55 • Con decorrenza dall’01.01.2000, l’art. 6 co 12 l. 488/1999 ha stabilito che, per le modalità di determinazione dell’addizionale provinciale (non ancora concretamente attuata) e comunale e per l’effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d’imposta, si applichino le stesse disposizioni previste per l’addizionale regionale Irpef. 56 Eredi • I redditi del defunto sono tassati (Tassazione separata) in capo agli eredi e ai legatari che li hanno percepiti. • La tassazione separata è un metodo di calcolo dell’imposta che tiene conto della formazione pluriennale di alcuni redditi. In pratica, al posto dell’aliquota marginale irpef, si applica un’aliquota ridotta, in genere corrispondente a quella prevista per la metà del reddito complessivo dei 2 periodi precedenti. • Non si applica addizionale comunale e regionale; salvo opzione per la contribuzione ordinaria. 57 Sostituto d’imposta • I soggetti indicati dagli artt. da 23 a 25 D.P.R. 600/73 effettuano all’atto del pagamento una trattenuta sull’importo lordo spettante al percipiente. • Rilasciano la certificazione unica CUD entro il 15 marzo ( era il 31 marzo) dell’anno successivo. 58 • Presentano il mod. 770 semplificato, contenente il riepilogo delle retribuzioni corrisposte e delle relative imposte, • in via telematica • entro 30 settembre • Comunicano entro il 30 aprile di ciascun anno, all’amministrazione di appartenenza dei beneficiari, gli incarichi conferiti e i compensi erogati nell’anno precedente (art. 53, comma 11 D.lgs. 30.3.2001 n. 165) 59 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente artt. 50, 51, 52 D.P.R. n. 917/86 • Vengono definiti dall’art. 50 comma 1 lettera f) • L’art. 52 ne determina l’imponibilità prevedendo l’applicazione dell’art. 51 • Chiarimenti sono stati forniti dalla circolare del Ministero delle Finanze (ex) Dipartimento delle Entrate n. 326 del 23.12.97 60 Per completezza, ricordiamo anche : • l’art. 2, comma 36, della legge finanziaria che ha modificato l’art. 50, lettera f) del TUIR (già art. 47) • La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.68/R del 10 maggio 2004 • La circolare del Ministero Giustizia del 2 settembre 2004 recepisce le interpretazioni citando la circolare n. 24 del 10 giugno 2004 che dà chiarimenti in materia di irpef 61 Redditi di lavoro autonomo artt. 53 e 54 D.P.R. n. 917/86 E’ il reddito derivante dall’esercizio di attività lavorative diverse da quelle di impresa ed di lavoro dipendente. • Facciamo riferimento soprattutto al comma 1 dell’art. 53, esercizio di arte e professione. • L’art. 54 lo determina 62 Società e associazioni professionali • La R.M. 28.5.2003, n. 118/E chiarisce che i redditi prodotti da società tra avvocati (D. Lgs. 96/2001) costituiscono redditi di lavoro autonomo ex art. 53 DPR 917/76, ad essi si applica la disciplina prevista per le associazioni tra professionisti . Si applica quindi la ritenuta Irpef a titolo di acconto. (art. 25 dpr 600/73). 63