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Video 24 Ottobre 2013 IMPRESE IN RETE Gli ultimi interventi normativi e di prassi L’EVOLUZIONE NORMATIVA …. • Art. 3 D.L. 5/2009: norma istitutiva del contratto di rete • Artt. 45 D.L. 83/2012 e 36 D.L. 179/2012: modifiche sostanziali della norma istitutiva • Determinazione Avcp n. 3/2013 – Partecipazione alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici • Art. 7, c. 3 D.L. 76/2013 – Distacco del personale e codatorialità • Circolari MISE – Pubblicità presso registro imprese Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 2 PROGRAMMA VIDEO INTER-AREA DI OGGI • IL PUNTO • ASPETTI CIVILISTICI: PUNTUALIZZAZIONI E AGGIORNAMENTO • GLI ADEMPIMENTI PUBBLICISTICI - REGISTRO IMPRESE • GLI ASPETTI FISCALI E CONTABILI • GLI ASPETTI LEGATI ALL’IMPIEGO DI PERSONALE • GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 3 • IL PUNTO Perché adottare questa forma di aggregazione? Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 4 NUOVA MODALITA’ AGGREGATIVA NUOVA FORMA DI AGGREGAZIONE PER OTTIMIZZARE LE RISORSE E STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI STRATEGICI FORTE FLESSIBILITA’ FORTE AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI RIDOTTA ONEROSITA’ RISPETTO DELLE SINGOLE AUTONOMIE IMPRENDITORIALI Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 5 NUOVA MODALITA’ AGGREGATIVA OBIETTIVI STRATEGICI PREVISTI DALLA NORMA COMUNI AI PARTECIPANTI INNALZAMENTO DELLA CAPACITA’ INNOVATIVA INNALZAMENTO DELLA PROPRIA COMPETITIVITA’ (CAPACITA’ CONCORRENZIALE) SUL MERCATO Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 6 COME SI RILEVA L’OPPORTUNITA’ DI AGGREGARSI? ANALISI APPROFONDITA DELLA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE/COMPETITIVA Fase 1: RILEVAZIONE DEI BISOGNI DELL’IMPRESA E DELLE IPOTESI DI SODDISFACIMENTO DEGLI STESSI Fase 2: INCONTRO TRA IMPRESE CHE MANIFESTANO LE STESSE ESIGENZE E POSSONO INTEGRARSI IN UN PROGETTO COMUNE N.B.: IN CNA SONO PRESENTI LE FIGURE PROFESSIONALI CHE POSSONO AIUTARE GLI IMPRENDITORI IN ENTRAMBE LE FASI Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 7 EVOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE: RETE CONTRATTO – RETE SOGGETTO L’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO OFFRE AGLI IMPRENDITORI CHE INTENDONO COSTITUIRE UNA RETE DI IMPRESE L’ALTERNATIVA TRA DUE DIVERSE FORME GIURIDICHE RETE CONTRATTO: NON HA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA RETE SOGGETTO: HA SOGGETIVITA’ GIURIDICA LE DIFFERENZE E LE RELATIVE CONSEGUENZE SARANNO ILLUSTRATE NEL CORSO DELLE ESPOSIZIONI SUCCESSIVE N.B.: L’ACQUISIZIONE DELLA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA DERIVA ESCLUSIVAMENTE DA UNA PRECISA VOLONTA’ DELLE PARTI CONTRAENTI Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 8 • ASPETTI CIVILISTICI Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 9 Il “nuovo contratto di rete” Da Dicembre 2012, è in vigore un nuovo “contratto di rete”, che si caratterizza per due ipotesi alternative che le imprese possono scegliere di adottare: Una rete – contratto “leggera” o “pesante” Una rete – soggetto La differenza fondamentale è data dalla presenza o meno della “soggettività giuridica” che non è attribuita in via automatica ma che si acquista iscrivendo il contratto di rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese del luogo dove ha sede la Rete Modena, 24 ottobre 2013 10 La “soggettività giuridica” del contratto di rete Il nuovo art. 3 comma 4-ter a proposito della “soggettività giuridica” dice che ……….. ………… «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede» Modena, 24 ottobre 2013 11 La rete-contratto La c.d. rete-contratto è caratterizzata dalla mancata obbligatorietà del fondo patrimoniale comune La rete contratto senza fondo viene definita “leggera” al contrario di quella dotata volontariamente di fondo patrimoniale che viene definita “pesante” Anche la presenza dell’organo comune è eventuale e non necessaria Può essere dotata di codice fiscale ma non ha soggettività tributaria. Il rapporto tra partecipanti ed eventuale organo comune rientra nello schema del mandato, con o senza rappresentanza Modena, 24 ottobre 2013 12 La rete-soggetto La c.d. rete-soggetto è caratterizzata dalla necessaria costituzione del fondo patrimoniale comune e dell’organo comune. La rete-soggetto diviene un autonomo centro di imputazione giuridica ed è quindi titolare di diritti e doveri Una volta acquisita la soggettività giuridica ha anche soggettività tributaria (attiva e passiva). Vi è l’obbligo di redigere una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale Modena, 24 ottobre 2013 13 Il “nuovo contratto di rete” Le conseguenze della scelta del tipo contrattuale incidono essenzialmente su Responsabilità patrimoniale dei partecipanti Modena, 24 ottobre 2013 Regole e modalità della rappresentanza e gestione 14 Il nuovo contratto di rete: Il profilo patrimoniale La scelta di dotare il contratto di rete di un patrimonio (inteso in senso lato) può avvenire con Fondo patrimoniale comune, costituito dai conferimenti dei singoli partecipanti. Deve essere indicata la misura oltre ai criteri di valutazione dei conferimenti iniziali nonché anche degli eventuali contributi successivi; va anche disciplinata la modalità di gestione del fondo stesso. Costituzione da parte di ciascun partecipante di un patrimonio destinato all’affare ex art. 2447 bis c.c., ipotesi riservata alle sole società per azioni. Modena, 24 ottobre 2013 15 Il nuovo contratto di rete: La responsabilità patrimoniale Nella rete-contratto “leggera” o “pesante”, quindi senza o con fondo patrimoniale - Verso i terzi ciascuna impresa partecipante risponde in via autonoma con il proprio patrimonio, e gli effetti delle operazioni poste in essere dall’eventuale organo comune con rappresentanza ricadono direttamente nella sfera giuridica dei partecipanti; - Verso gli altri partecipanti la responsabilità è sempre a carico di ciascuna impresa anche nei rapporti con gli altri partecipanti. Nel contratto possono essere inserite clausole che regolino in maniera specifica le ipotesi di responsabilità per inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nel contratto, con conseguente possibile previsione di penali o altre forme di determinazione dei danni risarcibili. Modena, 24 ottobre 2013 16 Il nuovo contratto di rete: La responsabilità patrimoniale Nella rete –soggetto si applicano le norme che limitano la responsabilità dei partecipanti al fondo comune. La limitazione della responsabilità patrimoniale prevede che al fondo patrimoniale comune, si applicano in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615 del codice civile per i consorzi con attività esterna. Quindi: - Verso i terzi Per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Solo se l’organo comune ha agito per conto e nell’interesse di un partecipante specifico, questi risponde in solido al fondo patrimoniale per le obbligazioni contratte. I creditori particolari del partecipante non possono rivalersi sul fondo patrimoniale. - Verso gli altri partecipanti la responsabilità è sempre a carico di ciascuna impresa nei rapporti con gli altri partecipanti. Vale la stessa regola della retecontratto. Modena, 24 ottobre 2013 17 Il nuovo contratto di rete La gestione del programma – L’organo comune Nella rete-contratto la presenza dell’organo comune è solo eventuale; può essere previsto un contratto di rete in cui non vi sia l’istituzione dell’organo (perché ad es. non vi è la necessità di svolgere attività che diano vita a rapporti comuni con terzi). In questo caso tutti i partecipanti hanno la rappresentanza salvo deleghe conferite espressamente ad alcuni per lo svolgimento di determinate attività o affari. Nella rete-soggetto la presenza dell’organo comune è invece necessaria. Se viene istituito l’organo comune, nel contratto deve essere indicato espressamente oltre al nome, anche i poteri di gestione e rappresentanza conferiti e le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vita del contratto. Modena, 24 ottobre 2013 18 Il nuovo contratto di rete La gestione del programma – L’organo comune Quando la rete ha optato per acquisire la soggettività giuridica, l’organo comune agisce in rappresentanza della “rete”. In assenza di soggettività giuridica, l’organo comune agisce in rappresentanza dei partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nel contratto stesso. In questo caso l’organo comune incaricato di eseguire il contratto agisce in qualità di mandatario dei singoli partecipanti, con limiti e modalità dei poteri di gestione e rappresentanza conferiti che pure potranno essere liberamente disciplinati dai partecipanti. L’organo comune ha il compito di rappresentare i partecipanti nella contrattazione con terzi, nella stipula di accordi e appunto di contratti, nella partecipazione a gare d’appalto. Modena, 24 ottobre 2013 19 Il nuovo contratto di rete: La checklist contrattuale Clausole specifiche a cui prestare particolare attenzione: - Organo comune: conferimento o meno del potere di rappresentanza. Limiti ai poteri di rappresentanza, poteri specifici per azioni in nome e per conto di singole imprese della rete. Eventuale responsabilità dell’organo per eccesso di potere; - Regole specifiche per l’ipotesi di assunzione appalti: previsione della volontà di partecipare ad appalti pubblici nel programma di rete, durata commisurata ai progetti ed appalti da assumere, impegno delle imprese a confermare volontà di partecipazione all’appalto sottoscrivendo domanda od offerta in caso di rete-contratto; -Regole di ingaggio per ipotesi di codatorialità: determinazione di regole specifiche per la gestione dei rapporti di lavoro in codatorialità e relative responsabilità anche in caso di rete-soggetto. Suddivisione dei compiti e dei poteri di direzione. Modena, 24 ottobre 2013 20 Il nuovo contratto di rete: La checklist contrattuale Clausole specifiche a cui prestare particolare attenzione: - Regole specifiche per i distacchi di lavoratori tra imprese della rete; possibile obbligo di informazione reciproca sul comportamento dei rispettivi dipendenti. - Regole specifiche per obblighi di sicurezza nel caso di appalti e cantieri; specifica regolamentazione dell’obbligo di informazione reciproca e di attestazione reciproca dell’adempimento degli obblighi necessari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ma anche di macchinari ed impianti. - Regole specifiche per autorizzazioni e adempimenti in materia ambientale; previsione di impegni a presentare autorizzazioni ambientali congiunte o suddivisione dei relativi obblighi per impianti con più parti inquinanti. Modena, 24 ottobre 2013 21 • GLI ADEMPIMENTI PUBBLICISTICI Modena, 24 ottobre 2013 22 IL CONTRATTO DI RETE: FORMALIZZAZIONE REDAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto deve essere redatto: • per atto pubblico • per scrittura privata autenticata • per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti * e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese Utilizzo di un (modello)/contratto standard tipizzato non ancora disponibile (MISE: Prot. 0217172 – 19/10/2012) Modena, 24 ottobre 2013 23 RETE CONTRATTO : ADEMPIMENTI PUBBLICITARI RETE CONTRATTO Il contratto è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Semplificati gli adempimenti al Registro Imprese per la iscrizione/modifica del contratto di rete se presente «un’impresa di riferimento» L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Modena, 24 ottobre 2013 24 RETE CONTRATTO : ADEMPIMENTI PUBBLICITARI CON IMPRESA DI RIFERIMENTO SENZA IMPRESA DI RIFERIMENTO Modena, 24 ottobre 2013 • L’impresa di riferimento presenta la dichiarazione competa di tutti i dati richiesti • Le imprese partecipanti iscrivono il contratto riportando solo gli estremi Tutte le imprese partecipanti: • iscrivono il contratto • presentano la dichiarazione competa di tutti i dati richiesti 25 RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI Contenuti della dichiarazione: • Il codice tipo adempimento valorizzato ( A- ;iscrizione contratto-impresa di riferimento) • Il nome del contratto di rete (verificare con la CCIAA competente cosa inserire nel caso non sia stato definito) • la data scadenza del contratto • gli obiettivi di innovazione e di competitività che si intendono perseguire con la Rete • il programma di Rete, con i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa partecipante • l’eventuale fondo patrimoniale comune e l’indicazione dei conferimenti, nonché le regole di gestione del fondo Segue …. Modena, 24 ottobre 2013 26 RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI ….. segue • l’eventuale fondo patrimoniale comune e l’indicazione dei conferimenti, nonché le regole di gestione del fondo • la durata del contratto Nella pagina successiva vanno segnalate tutte le imprese partecipanti: indicare il numero e premere ”Inserisci dati”: in questo modo si apre una pagina dove per ciascuna impresa partecipante si deve indicare • il codice fiscale • la denominazione (recuperata tramite il codice fiscale dal Registro delle Imprese) e • se è “soggetto mandatario” per il contratto di rete Per l'impresa di riferimento è obbligatorio indicare se è “soggetto mandatario” Modena, 24 ottobre 2013 27 RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI Termine nessuno Legittimati notaio, amministratore/titolare, professionista ex l. 340/00, procuratore speciale Modello per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di imprese (per ora riquadro previsto solo in Starweb) per le imprese individuali: - Mod. I2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 32/reti di imprese (solo Starweb) Diritti di segreteria •€ 90 per iscrizione del contratto da parte dell’impresa di "riferimento” (indipendentemente dalla natura giuridica dell’impresa stessa); •€ 18 per iscrizione del contratto da parte di ciascuna delle imprese “aderenti” (indipendentemente dalla natura giuridica dell’ impresa). Bollo Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente Modena, 24 ottobre 2013 28 RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo presso il registro delle imprese presso cui è iscritta l’impresa stessa L’ufficio del registro interessato provvederà a comunicare la modifica a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti Modena, 24 ottobre 2013 29 RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI Termine nessuno Legittimati notaio, amministratore/titolare, professionista ex L. 340/00, procuratore speciale Modello per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di imprese (per ora riquadro previsto solo in Starweb) per le imprese individuali: - Mod. I2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 32/reti di imprese (solo Starweb) Diritti di segreteria € 90 per iscrizione delle modifiche al contratto da parte dell’impresa (di “riferimento”) indicata nell’atto modificativo (indipendentemente dalla natura giuridica dell’impresa stessa) Bollo Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente Modena, 24 ottobre 2013 30 RETE SOGGETTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI RETE SOGGETTO: Iscrizione della “Rete” nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della Rete stessa E’ con l’iscrizione nel registro delle imprese che la rete acquisisce soggettività giuridica !!!!! Allegato elenco delle Imprese partecipanti (MISE: Prot. 0217172 – 19/10/2012) Modena, 24 ottobre 2013 31 RETE SOGGETTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI Ai fini del deposito della domanda telematica al Registro Imprese occorre depositare: Modello S1 compilato con riguardo all'indirizzo della sede del contratto di rete, la denominazione del contratto, il codice fiscale, la durata, il fondo comune, la forma giuridica, l'oggetto del contratto (cioè il programma di attività) nonché l'organo comune e i relativi poteri. Per quanto riguarda la forma giuridica va utilizzato il codice "consorzio", l'ufficio provvederà a specificare in visura che trattasi di contratto di rete con soggettività giuridica. Un modello per l'organo comune, compilato come nomina: (art. 3 comma Int. P 4-ter lettera e). Con riferimento all'organo comune (es. il presidente), va resa apposita dichiarazione da parte del Notaio nel quadro XX Note del Modello S1 per attestare che l'organo comune è ..... Modena, 24 ottobre 2013 32 RETE SOGGETTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI Un modello S per i partecipanti al contratto di rete Obbligato Notaio Allegati Alla domanda di iscrizione va allegata copia autentica dell'atto costitutivo del contratto ed eventuali allegati in formato PDF/A firmati digitalmente dal Notaio. Costi Modena, 24 ottobre 2013 Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00; Diritto annuale € 200,00 o diverso importo eventualmente stabilito dalla singola Camera di Commercio (in analogia a quanto previsto per i consorzi). 33 • GLI ASPETTI FISCALI E CONTABILI Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 34 RETI D’IMPRESA – ULTIMI CHIARIMENTI – CIRCOLARE 20/E del 18/6/2013 LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE INQUADRAMENTO FISCALE • Reti «Contratto» • Reti «Soggetto» AGEVOLAZIONE FISCALE: • Investimenti rilevanti e quantificazione degli stessi • Introduzione di una disposizione antielusiva ASSEVERAZIONE: • Rinnovo della stessa in presenza di eventi modificativi del programma di rete, di nuovi apporti al Fondo Patrimoniale e di variazioni delle imprese partecipanti Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 35 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO Anche in presenza: Non si determina la soggettività giuridica della “Rete” • di un fondo patrimoniale comune • di un organo comune incaricato di gestire il programma di rete Non si determinano obblighi contabili e obblighi fiscali in capo alla “Rete” Si ritiene non si determini l’obbligo di redigere e depositare la “Situazione patrimoniale” della “Rete” N.B.: Apposito emendamento in tal senso Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 36 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO IN PARTICOLARE: • R.M. 70/E DEL 30/6/2011: può essere richiesta esclusivamente l’attribuzione del Codice Fiscale • CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 20/E DEL 18/6/2013: gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti nelle sfere giuridiche/soggettive dei «retisti» la titolarità’ dei beni, diritti, atti è riferibile per quota parte ai «retisti» Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi Segue …. 37 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO ….. segue gli atti posti in essere da parte dell’Organo Comune incaricato dell’esecuzione del programma di rete producono effetti direttamente nelle sfere individuali delle singole imprese rappresentate in presenza di Organo Comune che agisce come mandatario l’imputazione delle operazioni direttamente alle imprese «retiste» comporta la fatturazione delle operazioni da parte o nei confronti delle stesse Segue …. Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 38 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO ….. segue PERTANTO: • per i beni acquistati e i servizi ricevuti il fornitore dovrà emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’Organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile • per le vendite e le prestazioni di servizi ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo di propria competenza Segue …. Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 39 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO ….. segue in assenza di organo comune che agisce come mandatario gli atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete posti in essere dalle singole imprese o dall’impresa capofila non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto di rete PERTANTO: • la singola impresa o l’impresa capofila dovrà «ribaltare» i costi e/o i ricavi ai partecipanti emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese • nessun «ribaltamento» si ritiene vada effettuato per i costi sostenuti dal singolo partecipante sulla base di specifici e reciproci impegni individuali di conferimento assunti contrattualmente Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 40 CONSEGUENZA ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO IL SOSTENIMENTO DI COSTI È RILEVANTE AI FINI IVA/ IRAP E IMPOSTE SUI REDDITI SOLO IN CAPO ALLE IMPRESE CHE HANNO ADERITO AL CONTRATTO DI RETE Le operazioni passive non possono essere fatturate alla “Rete d’impresa” anche se in possesso del codice fiscale e nemmeno all’Organo comune che rappresenta la Rete Le operazioni attive non possono essere certificate dalla “Rete d’impresa” anche se in possesso del codice fiscale e nemmeno dall’Organo comune in virtù del suo mandato di rappresentanza Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 41 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO RILEVANZA FISCALE DEI COSTI E DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE (a prescindere dall’esistenza o meno di un Organo comune dotato di poteri di rappresentanza) CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DI PERIODO DEI SINGOLI PARTECIPANTI APPLICAZIONE DELLE REGOLE TUIR INDICAZIONE: • dei costi • dei redditi • delle eventuali ritenute NELLA DICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 42 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO In presenza di opzione per la soggettività giuridica Nuovo soggetto di diritto Autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici con rilevanza anche tributaria Si determinano obblighi contabili in capo alla “Rete” Si determina l’obbligo di redigere e depositare la “Situazione patrimoniale” della “Rete” entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale Si determinano obblighi fiscali in capo alla “Rete” IRES – IRAP – IVA) Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 43 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO IMPOSTE SUI REDDITI La Rete Soggetto si inquadra tra i soggetti IRES di cui all’Art. 73, c. 2 del TUIR • lett. b) • lett. c) a seconda che svolga o meno attività commerciale in via principale od esclusiva DETERMINAZIONE BASE IMPONILE IRES: • Attività commerciale principale od esclusiva: Art. 81 e seguenti TUIR • No attività commerciale principale od esclusiva: Art. 143 e seguenti TUIR Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 44 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP) La Rete è soggetto passivo IRAP indipendentemente che si inquadri alla lett. b) o alla lett. a) dell’Art. 73, c. 2 del TUIR DETERMINAZIONE BASE IMPONILE IRAP: • Attività commerciale principale od esclusiva: Art. 5 D.lgs 446/1997 – Differenza tra valore e costi della produzione con particolarità • No attività commerciale principale od esclusiva: Art. 10 D.lgs 446/1997 Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 45 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) Per la Rete soggetto si verifica il presupposto soggettivo Per l’applicazione dell’imposta devono tuttavia sussistere anche il presupposto oggettivo (effettuazione di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) e quello territoriale Attribuzione del numero di Partita IVA proprio (Modello AA7/9 – Codice 59) Obbligo adempimenti IVA Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 46 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO OBBLIGHI CONTABILI RETE CON ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA: • Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società …. - (Artt. 14/15/16 D.P.R. 600/1973) RETE SENZA ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA: • Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società …. - (Artt. 14/15/16 D.P.R. 600/1973) solo in riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 47 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO REDAZIONE E DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE UFFICIO DEL REGISTRO DEL LUOGO OVE HA SEDE LA RETE REDAZIONE A CURA DELL’ORGANO COMUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL BILANCIO DELLE SPA IN QUANTO COMPATIBILI ENTRO DUE MESI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ANNUALE Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 48 ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO INDICAZIONE NEGLI ATTI - NELLA CORRISPONDENZA - NEL SITO (Art. 2615 bis, c. 3 C.C.) LA SEDE DELLA RETE L’UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE È ISCRITTA LA RETE E IL NUMERO DI ISCRIZIONE Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 49 QUALIFICAZIONE FISCALE RAPPORTI RETE SOGGETTO/RETISTI RAPPORTI DI NATURA PARTECIPATIVA FONDO PATRIMONIALE COMUNE DELLA RETE = CAPITALE PROPRIO DELLA RETE CONTRIBUZIONE AL FONDO PATRIMONIALE COMUNE DA PARTE DEI PARTECIPANTI = SI QUALIFICA COME «PARTECIPAZIONE» SIA AI FINI CONTABILI CHE FISCALI QUESTA QUALIFICAZIONE NON CONSENTE LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE (SE SARÀ PROROGATA ???) NÉ IN CAPO ALLA RETE NÉ IN CAPO AI RETISTI Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 50 ASPETTI FISCALI: IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI RETE = ATTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE (Art. 2, c. 1, lett. a) D.P.R. 131/1986) RETE SOGGETTO CON ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA: Art. 4, lett. a) Tariffa, parte prima: • • Conferimenti di denaro o beni mobili: imposta in misura fissa (168€) Conferimenti di proprietà o diritti reali su beni immobili: misure indicate Art. 1 Tariffa, parte prima • …. RETE SOGGETTO SENZA ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA: Articoli Tariffa, parte prima ed in via residuale per gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non ricompresi nella Tariffa: 3% Segue …. Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 51 ASPETTI FISCALI: IMPOSTA DI REGISTRO ….. segue RETE CONTRATTO: Art. 11 Tariffa, parte prima: • Imposta di registro in misura fissa (168€) (atti pubblici e scritture private autenticate non aventi ad oggetto contenuto patrimoniale) N.B.: il conferimento al Fondo patrimoniale comune della Rete da parte delle imprese partecipanti rappresenta la costituzione di un vincolo di destinazione non traslativo Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 52 IL CONTRATTO DI RETE: L’ASSEVERAZIONE ASSEVERAZIONE A cosa serve? È elemento essenziale per usufruire dell’agevolazione fiscale In cosa consiste ? Chi la può rilasciare ? Può essere richiesta per partecipare a bandi pubblici o per ottenere contributi / sovvenzioni Termini e modalità ? N.B.: Non costituisce condizione di efficacia/validità del contratto Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 53 IL CONTRATTO DI RETE: L’ASSEVERAZIONE ASSEVERAZIONE A cosa serve? In una verifica circa: • i requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto In cosa consiste ? Chi la può rilasciare ? • la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete N.B.: l’asseverazione deve essere rinnovata in presenza di: • modifiche al programma di rete • ulteriori apporti non previsti nel programma già asseverato • variazioni nella platea dei partecipanti Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi ??? 54 Il contratto di rete: l’asseverazione ASSEVERAZIONE A cosa serve? In cosa consiste ? Chi la può rilasciare ? Gli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal Decreto 25/2/2011 (… Sono abilitati a rilasciare l’asseverazione gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori …) CNA: Organismi di asseverazione diffusi sul territorio nazionale Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 55 ………….. ………….. Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 56 • GLI ASPETTI LEGATI ALL’IMPIEGO DI PERSONALE Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 57 Reti di impresa – Soggetto o Contratto Rete contratto Rete soggetto Manodopera assunta dalla Rete soggetto Manodopera imprese della rete Video comunicazione – 24 ottobre 2013 1 Distacco 2 Codatorialità Manodopera imprese della rete 58 Reti di impresa – condivisione manodopera (1) I lavoratori delle imprese che partecipano al contratto di rete sono alle dipendenze delle loro rispettive imprese (ad eccezione del dipendente eventualmente assunto dalla rete soggetto). Tuttavia, può accadere che le attività ed i lavori che vengono svolti per la realizzazione del programma di rete, possano richiedere una utilizzazione «promiscua» della manodopera. IPOTESI A I dipendenti di una impresa della rete svolgono l’attività: - presso altre imprese partecipanti alla rete insieme ai dipendenti di queste ultime; - presso il Cliente/Committente, insieme ai dipendenti di quest’ultimo. IPOTESI B Ciascuna impresa invia i propri dipendenti presso il Cliente/Committente per svolgere l’attività/prestazione richiesta. Tutti lavorano insieme, coordinati da un dipendente di una delle imprese della rete. Rischio di interposizione illecita di manodopera – come risolverlo? Video comunicazione – 24 ottobre 2013 59 Reti di impresa – Distacco (1) IPOTESI A: distacco di manodopera Il distacco deve essere genuino (art. 30, D.Lgs. n. 276/03) - Interesse del distaccante: l’interesse delle imprese a distaccare i lavoratori presso altre imprese della rete è sorge automaticamente in forza dell’operare della rete; il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario (Min. Lav. Circ. 35/13) - Temporaneità: può durare per il tempo in cui perdura l’interesse del distaccante. - Svolgimento di una attività specifica. Sono fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori (art. 2103 c.c.): «Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive» (art. 30, c. 3, D.Lgs. n. 276/03). Video comunicazione – 24 ottobre 2013 60 Reti di impresa – Distacco (2) Azienda A (distaccante): datore di lavoro DISTACCO Le regole che disciplinano l’utilizzo del personale sono definite nell’accordo di distacco e nella lettera di distacco Video comunicazione – 24 ottobre 2013 Dipendente A Azienda B (distaccataria): esercita solo il potere direttivo 61 Reti di impresa – Codatorialità (1) IPOTESI B: codatorialità È ammessa “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. Il Ministero del Lavoro ha chiarito cosa si intenda per «codatorialità» (Min. Lav. Circ. 35/13): il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete. Ai fini di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative (e sanzionabilità di eventuali illeciti) gli ispettori dovranno rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto. ATTENZIONE: in sede di redazione del contratto di rete occorre individuare le «regole di ingaggio». Video comunicazione – 24 ottobre 2013 62 Reti di impresa – Codatorialità (2) Azienda A: datore di lavoro CODATORIALITÀ Le regole di utilizzo del personale sono definite nel contratto di rete Video comunicazione – 24 ottobre 2013 Dipendente A Azienda B: esercita solo il potere direttivo 63 Contratto di rete – regole di ingaggio Nel contratto di rete sarebbe opportuno tenere già conto di come dovranno essere ripartiti i compiti nell’esecuzione del programma di rete, anche con riferimento alla necessità di utilizzare alcuni dipendenti di singoli partecipanti. Sarebbe bene specificare che una impresa della rete, anche mediante propri dipendenti, può dare direttive ai dipendenti delle altre imprese in base alle regole di dettaglio che saranno definite nei regolamenti o disciplinari che attueranno di volta in volta il programma di rete. La messa a disposizione di personale (ad esempio operai altamente qualificati) per la realizzazione del programma di rete, può anche essere la modalità con la quale uno dei partecipanti “sottoscrive” la propria quota al contratto ed effettua quindi il proprio conferimento. CODATORIALITÀ Video comunicazione – 24 ottobre 2013 ≠ CONTITOLARITÀ 64 Reti di impresa – Assunzioni congiunte (1) Assunzione congiunta: possibilità, per le imprese della rete, di procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. ATTENZIONE: - Espressamente previsto soltanto per le reti composte almeno per il 50% da imprese agricole. - Operativo solo dopo emanazione di decreto che stabilisca le modalità per procedere alle assunzioni congiunte. - I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con la modalità delle assunzioni congiunte. ASSUNZIONE CONGIUNTA Video comunicazione – 24 ottobre 2013 ≠ CODATORIALITÀ 65 Reti di impresa – Assunzioni congiunte (2) Azienda A: datore di lavoro ASSUNZIONE CONGIUNTA Le regole di assunzione e di utilizzo del personale sono definite con Decreto da emanarsi Video comunicazione – 24 ottobre 2013 Dipendente A Azienda B: datore di lavoro 66 • GLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E AMBIENTE Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 67 Gli aspetti di sicurezza sul lavoro In presenza anche di un solo lavoratore entra sempre in gioco anche la sicurezza sul lavoro «LAVORATORE»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. Ad esso sono equiparati: soci, associati in partecipazione, tirocini, studenti con formazione pratica che li espone a rischi (compresi i VDT), i volontari di diverso genere, ecc. «DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Video comunicazione – 24 ottobre 2013 68 Gli aspetti di sicurezza sul lavoro RETE CONTRATTO/RETE SOGGETTO Ogni componente della rete resta responsabile nei confronti dei propri lavoratori. Regolazione dell’attività comune Nel contratto di rete sono definiti gli obblighi e i diritti assunti da ciascun partecipante. È opportuno prevedere come requisito di accesso/ammissione alla rete, per ciascuna impresa, la corretta applicazione delle norme di igiene e sicurezza: - la conformità di attrezzature, macchine, impianti, materiali, sostanze e DPI - l’idoneità dei lavoratori alla mansione da svolgere, - la formazione dei lavoratori, - ecc. Ogni impresa partecipante lo attesterà, a reciproca tutela, per gli eventuali utilizzi condivisi. Video comunicazione – 24 ottobre 2013 69 Gli aspetti di sicurezza sul lavoro Svolgimento dell’attività a favore delle imprese della rete: 1. DISTACCO di manodopera (art. 30, D.Lgs. n. 276/03) Nell'ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario. A carico del distaccante resta l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato (art. 3, co. 6, D.Lgs. n. 81/08) Video comunicazione – 24 ottobre 2013 70 Gli aspetti di sicurezza sul lavoro Svolgimento dell’attività a favore delle imprese della rete: 2. CODATORIALITÀ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso, ossia potere direttivo congiunto nei confronti di tutti i lavoratori Criticità: • diversa percezione del rischio, diversa opinione sull’adozione delle misure, • diversa opinione su uno o più lavoratori ma il potere di richiamare sospendere, licenziare resta in capo al datore di lavoro originario. L’Organo Comune o, in assenza, l’assemblea dei partecipanti, per quanto non previsto nel contratto di rete: - coordinerà le misure di prevenzione e protezione - definirà parametri condivisi - dirimerà eventuali controversie - ecc. Video comunicazione – 24 ottobre 2013 71 Gli aspetti di sicurezza sul lavoro Sempre ai fini della sicurezza, nell’attività di rete si possono presentare altre due particolari condizioni L’attività della rete è un contratto di appalto ossia un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture alle imprese della rete all'interno della propria azienda (art. 26 del D.Lgs. 81/08): - le imprese della rete sono imprese appaltatrici; - i rapporti e le reciproche responsabilità previste tra datore di lavoro committente e impresa appaltatrice, sono quelli regolati dall’articolo 26 e si applicano in relazione a ciascuna impresa. Video comunicazione – 24 ottobre 2013 72 Gli aspetti di sicurezza sul lavoro L’attività della rete è un cantiere un’impresa sarà l’affidataria (potrebbe esserlo anche un’impresa non della rete) ed esecutrice, le altre saranno imprese esecutrici; restano vigenti i rapporti e le reciproche responsabilità previste dal titolo IV del decreto 81 - tra le imprese della rete, - tra ciascuna impresa e - il committente, - l’impresa affidataria se è un’impresa terza, - il coordinatore per l’esecuzione, - ecc. Video comunicazione – 24 ottobre 2013 73 Gli aspetti di sicurezza sul lavoro RETE SOGGETTO DATORE DI LAVORO la “Rete soggetto” costituisce un soggetto distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto, tuttavia questo non comporta né l’estinzione né la modificazione della soggettività giuridica delle imprese aderenti alla rete. La rete soggetto acquisisce un’autonoma responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro solo se occupa propri «lavoratori», diventando essa stessa «datore di lavoro». Video comunicazione – 24 ottobre 2013 74 Gli aspetti ambientali Le imprese in rete possono svolgere attività che danno origine ad impatti sull’ambiente: - Video comunicazione – 24 ottobre 2013 produzione di rifiuti emissioni in atmosfera scarichi idrici emissioni rumorose 75 Gli aspetti ambientali Cosa prevede la normativa: Scarichi idrici: L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Se è costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari dell’attività (art. 124, D.Lgs. 152/06). Emissioni in atmosfera: l’autorizzazione è rilasciata al «gestore», persona fisica o giuridica che «ha potere decisionale sulla installazione e l’esercizio dello stabilimento, inteso come il complessivo ciclo produttivo, da cui origina l’emissione (art. 269, D.Lgs. 152/06). Rifiuti: gli adempimenti sostanziali e formali sono in capo al produttore dei rifiuti, ossia il soggetto dalla cui attività origina il rifiuto. Video comunicazione – 24 ottobre 2013 76 Gli aspetti ambientali 1. Se l’attività è svolta da ciascuna impresa presso la propria sede, gli obblighi delle singole imprese non modificano. 2. Se l’attività è svolta in comune presso una sede creata per la rete, in cui tutti svolgono la stessa attività è impossibile ripartire le responsabilità (nell’ambiente anche di natura penale). Possibili soluzioni: a) Rete contratto: 1 - potrebbe costituire l’organo comune (facoltativo) che assume su di sé gli obblighi formali e sostanziali; tuttavia le responsabilità restano comunque in capo a tutte le imprese. 2 - un’impresa si configura come «capofila» assumendosi obblighi e responsabilità che vengono così circoscritti ad una sola impresa. b) Rete soggetto: in quanto nuovo soggetto giuridico acquisisce le autorizzazioni e risponde degli obblighi formali e sostanziali, per mezzo del proprio legale rappresentante. Video comunicazione – 24 ottobre 2013 77