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Storia dello sbattezzo - Circolo Uaar di Ancona

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Storia dello sbattezzo - Circolo Uaar di Ancona
Lo sbattezzo
da fenomeno di nicchia
ai servizi dei TG
Adele Orioli
UAAR
Gli incontri del giovedi – 22 ottobre 2009
In che cosa consiste?

Annotazione a margine del registro di
battesimo (o di cresima o di prima
comunione, quest'ultima se effettuata
posteriormente al 1984) della volontà di
non
essere
più
considerato
appartenente alla Chiesa Cattolica
Apostolica Romana
Come si effettua?

Una raccomandata a/r con acclusa
fotocopia del documento di identità

Via fax o per email se la parrocchia ne è
dotata (contattare [email protected])
Sentimento antico quanto il mondo (o quanto le religioni
imposte...)
.
Lo Sbattezzo è la concretizzazione
giuridica nell'ordinamento italiano del
diritto alla libertà di coscienza
“nell'atteggiarsi di fronte al fenomeno
religioso”
Libertà religiosa

da intendersi
- libertà di scegliere la propria
religione
- libertà di non avere alcuna religione
Libertà di uscita da una confessione
religiosa (e dal conseguente status di
suddito sottomesso) che spesso,
attraverso il pedobattesimo, non si ha
avuto alcuna possibilità di scegliere
Fondamenti giuridici

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(1948) Art. 18
(non ha forza di legge)

Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo (1950) - L. 848/1955
Art. 9 - diritto alla libertà di coscienza e di
religione, inclusa la libertà di cambiare
religione o credo
Costituzione italiana:
art. 2 – riconoscimento dei diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni
sociali
art. 3 – pari dignità senza distinzione di religione
art. 19 – diritto di manifestare liberamente la
propria fede
art. 21 – libera espressione del pensiero
Corte Costituzionale
Sentenza 203/1989
laicità come supremo principio costituzionale (...) in
regime di pluralismo confessionale e culturale
Non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma
garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà
di religione
Sentenza 239/1984
sull'illegittimità dello Statuto delle Comunità
Israelitiche nella parte in cui prevedeva
l’appartenenza obbligatoria per la sola nascita
da madre ebrea:
la partecipazione a una comunità religiosa deve
essere basata esclusivamente sulla
volontarietà (libertà di adesione ex artt. 2 e 18
Cost.)
Da che ne consegue, o quantomeno ne
dovrebbe conseguire, l’incostituzionalità
del pedobattesimo ove non sia garantita
la via d’uscita (cioè lo sbattezzo).
Proprio perché il rito impone in realtà una
partecipazione obbligatoria a un
ordinamento del tutto a prescindere dalla
volontà del soggetto.
Sentenza 334/1996
La Corte si ritrova a dover ancora ribadire
come “la libertà di coscienza in relazione
all’esperienza religiosa (…) spetta
ugualmente tanto ai credenti quanto ai non
credenti”
Legge 675/1996
cosiddetta Legge sulla Privacy
Dato sensibile: idoneo a rivelare convinzioni
religiose, adesioni a partiti, sindacati ecc.
Attinente alla sfera più intima e privata
dell’individuo
Diritto a dare un’esatta rappresentazione di
sé
Nb: la legge ha subito immediate modificazioni
volte ad annullare l'onere di autorizzazione al
trattamento dati per le confessioni religiose (artt. 7
e 8 Cost.), fruitrici di un regime privilegiato grazie
al quale non è necessaria nè la preventiva
autorizzazione del singolo nè quella successiva
del Garante (D. Lgs. 225/97 e 135/999)
La svolta: davanti al Garante
Luciano
Franceschetti,
allora
segretario dell'Uaar, ricorre al
Garante per la protezione dei dati
personali contro il rifiuto di
cancellazione dei suoi dati dal
registro dei battesimi opposto
dall'arciprete di Padova.
Il
13
settembre
la sentenza.
1999
arriva
Il Garante non concorda sulla
cancellazione, sulla base della
considerazione di come il battesimo sia
fatto storico realmente avvenuto (?).
Riconosce però il diritto a vedere
annotata la mutata volontà dello
“sbattezzando”.
Integrazione, non cancellazione
Annotazione della volontà che va
concessa senza che sia necessaria
l'indicazione delle ragioni che
spingono a farne richiesta
In successive pronunce il Garante:
- condanna le parrocchie inadempienti (dal 2001)
- sancisce la assoluta non obbligatorietà di un
incontro fra le parti (2003)
- conferma il diritto ad agire presso la parrocchia
di cresima (2006)
La Cei non sta a guardare…


Nonostante i tentativi ufficiali di minimizzare il
fenomeno, la Cei è intervenuta più volte
sull’argomento (si vedano i Decreti emanati a
partire dal 1999) adattandosi più o meno obtorto
collo all’evoluzione della vicenda
Lo stesso B16 nel 2006 ha fatto “creare” dal
Pontificio Consiglio dei testi legislativi un’apposita
procedura di actus formalis defectionis ab ecclesia
(e facendo preoccupare Ruini)
Il modulo .1
OGGETTO: istanza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003.
Io, sottoscritt__ nat__ a il residente a con la presente istanza,
presentata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n.
196/2003, mi rivolgo a Lei in quanto responsabile dei registri
parrocchiali.
Essendo stat_ sottopost_ a battesimo nella Sua parrocchia, in una
data a me non nota ma presumibilmente di poco successiva alla
mia nascita, desidero che venga rettificato il dato in Suo possesso,
tramite annotazione sul registro dei battezzati, riconoscendo la mia
inequivocabile volontà di non essere più considerat_ aderente alla
confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica
romana".
Chiedo inoltre che dell'avvenuta annotazione mi sia data conferma
per lettera, debitamente sottoscritta.
Si segnala che, in caso di mancato o inidoneo riscontro alla
presente richiesta entro 15 giorni, mi riservo, ai sensi dell'art. 145
del Decreto Legislativo n. 196/2003, di rivolgermi all'autorità
giudiziaria o di presentare ricorso al Garante per la protezione dei
Il modulo .2
Dichiaro di rinunciare fin da subito a qualsivoglia pausa di
riflessione o di ripensamento in ordine alla soprascritta istanza;
avverto che considererò ogni dilazione come rifiuto di provvedere
nel termine di legge (15 giorni, ai sensi dell’art. 146, comma 2, del
D. lgsn. n. 196/2003) e che quindi intendo immediatamente
ricorrere all’autorità giudiziaria o al Garante per la tutela dei dati
personali, qualora Lei illegittimamente differisse l’annotazione
richiesta ad un momento successivo al quindicesimo giorno dal
ricevimento della presente.
Ciò, in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 196/2003 (che ha
sostituito, a decorrere dall’1/1/2004, la previgente Legge n.
675/1996), in ossequio al pronunciamento del Garante per la
protezione dei dati personali del 13/9/1999 ed alla sentenza del
Tribunale di Padova depositata il 29/5/2000.
Si diffida dal comunicare il contenuto della presente richiesta a
soggetti terzi che siano estranei al trattamento, e si avverte che la
diffusione o la comunicazione a terzi di dati sensibili può
configurare un illecito penale ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 196
del 2003.
Si allega fotocopia del documento d'identità.
Quando ci si può dire sbattezzati?
Quando si riceve conferma scritta di
avvenuta notazione
Dal parroco, dal vescovo, a volte da tutti
e due…
da www.sbattezzati.it
Quali sono le conseguenze?
Per il diritto canonico si è tecnicamente apostati
e quindi scomunicati “latae sententiae”

Non si possono ricevere I sacramenti

Non si può essere padrino o madrina


Per accedere al cd. “matrimonio misto” è
necessaria l'autorizzazione del vescovo
Nessuna esequia
pentimento
religiosa
salvo
estremo
Per il diritto italiano:
- i dati diventano inutilizzabili tanto a
fini statistici quanto per prendere
contatto
- si cancellano gli effetti civili del
battesimo
Perchè farlo?
per coerenza, per mandare un
chiaro segnale alle gerarchie
ecclesiastiche, per una questione
di democrazia, perché si è parte di
gruppi
“maltrattati”,
per
rivendicare la propria identità, per
esercitare un proprio diritto.
Per non essere considerati, dalla
stessa legge italiana, sudditi e
sottomessi delle gerarchie
ecclesiastiche
Quanti sono gli sbattezzati?
Impossibile saperlo.
È un procedimento strettamente
individuale e le autorità ecclesiastiche non
sono molto propense a fornire dati.
E quelli che forniscono (sui battezzati)
sono, per usare un gentile eufemismo,
sfalsati e contraddittori...
A guardare il numero di download del modulo dal sito
www.uaar.it ...
I download nel 2009
25 ottobre 2008
La Prima Giornata dello Sbattezzo

Più di mille persone in tutta Italia
L'affaire l'Unità

L'Unità nel luglio 2009 pubblica a puntate il bel libro a fumetti
di Lise e Talami “Quasi quasi mi sbattezzo” edito da Il Becco
Giallo. Non tardano le reazioni....
Paola Binetti, Luigi Bobba, Marco Calgaro, Enzo Carra, Pierluigi Castagnetti, Paolo Corsini, Rosa De Pasquale,
Letizia De Torre, Lino Duilio, Enrico Farinone, Giorgio Merlo, Donato Mosella, Nicodemo Oliverio, Iean Leonard
Touadì, Andrea Sarubbi
I precedenti storici


L'uso del termine è attestato già più di
cinque secoli fa (Morgante di Luigi
Pulci). Tra I significati: cambiare idea,
rimanere stupiti, “montare in istizza per
cosa che ci dispiaccia o ci paja strana”
(Fanfani, 1898)
A Trieste, all'inizio del XX secolo, gli
Asburgo rilasciavano un “decreto di
sconfessionamento” a chi voleva
abbandonare la propria religione
Nel senso più vicino a quello di oggi viene
usato da Avvenire, con intento polemico,
contro Aldo Capitini, fondatore della marcia
Assisi – Perugia, detto “il Gandhi italiano”.
Colpevole di aver chiesto formalmente di
annotare la sua volontà a margine del
registro di battesimo (che non intendo dirmi
cattolico).
Perchè Capitini chiese lo sbattezzo:
i concubini di Prato
Nel 1956 Loriana Nunziati e Mauro Bellandi si
sposano a Prato, solo civilmente.
Il vescovo, Pietro Fiordelli, fa affiggere in tutte le
parrocchie dal giorno delle nozze in poi un
documento in cui si scaglia contro i “pubblici
peccatori” e lo “scandaloso concubinato”
I coniugi e i loro familiari subiscono
umiliazioni, ritiri di credito dalle banche,
fallimento dell'attività commerciale.
Decidono di querelare il vescovo (e il
parroco del duomo di Prato) per
diffamazione.
In primo grado il vescovo viene
condannato a una ammenda simbolica
(40.000 lire).
L'Italia si infiamma e spacca in due.
La Corte di Appello di Firenze assolve
completamente Fiordelli.
Perchè?
Per la giustizia italiana, il vescovo ha
semplicemente qualificato “con i suoi
poteri discrezionali il comportamento di
due suoi sudditi, perchè battezzati”.
E proprio perchè battezzati, e quindi
sudditi, “la notificazione del vescovo è una
censura religiosa alla quale la Costituzione
ha assicurato la più ampia libertà”.
Questa sentenza veniva emessa
dalla Corte di Appello di Firenze ...
il 25 ottobre 1958
Basta una raccomandata.
www.uaar.it
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