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Storia dello sbattezzo - Circolo Uaar di Ancona
Lo sbattezzo da fenomeno di nicchia ai servizi dei TG Adele Orioli UAAR Gli incontri del giovedi – 22 ottobre 2009 In che cosa consiste? Annotazione a margine del registro di battesimo (o di cresima o di prima comunione, quest'ultima se effettuata posteriormente al 1984) della volontà di non essere più considerato appartenente alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana Come si effettua? Una raccomandata a/r con acclusa fotocopia del documento di identità Via fax o per email se la parrocchia ne è dotata (contattare [email protected]) Sentimento antico quanto il mondo (o quanto le religioni imposte...) . Lo Sbattezzo è la concretizzazione giuridica nell'ordinamento italiano del diritto alla libertà di coscienza “nell'atteggiarsi di fronte al fenomeno religioso” Libertà religiosa da intendersi - libertà di scegliere la propria religione - libertà di non avere alcuna religione Libertà di uscita da una confessione religiosa (e dal conseguente status di suddito sottomesso) che spesso, attraverso il pedobattesimo, non si ha avuto alcuna possibilità di scegliere Fondamenti giuridici Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) Art. 18 (non ha forza di legge) Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (1950) - L. 848/1955 Art. 9 - diritto alla libertà di coscienza e di religione, inclusa la libertà di cambiare religione o credo Costituzione italiana: art. 2 – riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali art. 3 – pari dignità senza distinzione di religione art. 19 – diritto di manifestare liberamente la propria fede art. 21 – libera espressione del pensiero Corte Costituzionale Sentenza 203/1989 laicità come supremo principio costituzionale (...) in regime di pluralismo confessionale e culturale Non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione Sentenza 239/1984 sull'illegittimità dello Statuto delle Comunità Israelitiche nella parte in cui prevedeva l’appartenenza obbligatoria per la sola nascita da madre ebrea: la partecipazione a una comunità religiosa deve essere basata esclusivamente sulla volontarietà (libertà di adesione ex artt. 2 e 18 Cost.) Da che ne consegue, o quantomeno ne dovrebbe conseguire, l’incostituzionalità del pedobattesimo ove non sia garantita la via d’uscita (cioè lo sbattezzo). Proprio perché il rito impone in realtà una partecipazione obbligatoria a un ordinamento del tutto a prescindere dalla volontà del soggetto. Sentenza 334/1996 La Corte si ritrova a dover ancora ribadire come “la libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa (…) spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti” Legge 675/1996 cosiddetta Legge sulla Privacy Dato sensibile: idoneo a rivelare convinzioni religiose, adesioni a partiti, sindacati ecc. Attinente alla sfera più intima e privata dell’individuo Diritto a dare un’esatta rappresentazione di sé Nb: la legge ha subito immediate modificazioni volte ad annullare l'onere di autorizzazione al trattamento dati per le confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.), fruitrici di un regime privilegiato grazie al quale non è necessaria nè la preventiva autorizzazione del singolo nè quella successiva del Garante (D. Lgs. 225/97 e 135/999) La svolta: davanti al Garante Luciano Franceschetti, allora segretario dell'Uaar, ricorre al Garante per la protezione dei dati personali contro il rifiuto di cancellazione dei suoi dati dal registro dei battesimi opposto dall'arciprete di Padova. Il 13 settembre la sentenza. 1999 arriva Il Garante non concorda sulla cancellazione, sulla base della considerazione di come il battesimo sia fatto storico realmente avvenuto (?). Riconosce però il diritto a vedere annotata la mutata volontà dello “sbattezzando”. Integrazione, non cancellazione Annotazione della volontà che va concessa senza che sia necessaria l'indicazione delle ragioni che spingono a farne richiesta In successive pronunce il Garante: - condanna le parrocchie inadempienti (dal 2001) - sancisce la assoluta non obbligatorietà di un incontro fra le parti (2003) - conferma il diritto ad agire presso la parrocchia di cresima (2006) La Cei non sta a guardare… Nonostante i tentativi ufficiali di minimizzare il fenomeno, la Cei è intervenuta più volte sull’argomento (si vedano i Decreti emanati a partire dal 1999) adattandosi più o meno obtorto collo all’evoluzione della vicenda Lo stesso B16 nel 2006 ha fatto “creare” dal Pontificio Consiglio dei testi legislativi un’apposita procedura di actus formalis defectionis ab ecclesia (e facendo preoccupare Ruini) Il modulo .1 OGGETTO: istanza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Io, sottoscritt__ nat__ a il residente a con la presente istanza, presentata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 196/2003, mi rivolgo a Lei in quanto responsabile dei registri parrocchiali. Essendo stat_ sottopost_ a battesimo nella Sua parrocchia, in una data a me non nota ma presumibilmente di poco successiva alla mia nascita, desidero che venga rettificato il dato in Suo possesso, tramite annotazione sul registro dei battezzati, riconoscendo la mia inequivocabile volontà di non essere più considerat_ aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana". Chiedo inoltre che dell'avvenuta annotazione mi sia data conferma per lettera, debitamente sottoscritta. Si segnala che, in caso di mancato o inidoneo riscontro alla presente richiesta entro 15 giorni, mi riservo, ai sensi dell'art. 145 del Decreto Legislativo n. 196/2003, di rivolgermi all'autorità giudiziaria o di presentare ricorso al Garante per la protezione dei Il modulo .2 Dichiaro di rinunciare fin da subito a qualsivoglia pausa di riflessione o di ripensamento in ordine alla soprascritta istanza; avverto che considererò ogni dilazione come rifiuto di provvedere nel termine di legge (15 giorni, ai sensi dell’art. 146, comma 2, del D. lgsn. n. 196/2003) e che quindi intendo immediatamente ricorrere all’autorità giudiziaria o al Garante per la tutela dei dati personali, qualora Lei illegittimamente differisse l’annotazione richiesta ad un momento successivo al quindicesimo giorno dal ricevimento della presente. Ciò, in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 196/2003 (che ha sostituito, a decorrere dall’1/1/2004, la previgente Legge n. 675/1996), in ossequio al pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali del 13/9/1999 ed alla sentenza del Tribunale di Padova depositata il 29/5/2000. Si diffida dal comunicare il contenuto della presente richiesta a soggetti terzi che siano estranei al trattamento, e si avverte che la diffusione o la comunicazione a terzi di dati sensibili può configurare un illecito penale ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 196 del 2003. Si allega fotocopia del documento d'identità. Quando ci si può dire sbattezzati? Quando si riceve conferma scritta di avvenuta notazione Dal parroco, dal vescovo, a volte da tutti e due… da www.sbattezzati.it Quali sono le conseguenze? Per il diritto canonico si è tecnicamente apostati e quindi scomunicati “latae sententiae” Non si possono ricevere I sacramenti Non si può essere padrino o madrina Per accedere al cd. “matrimonio misto” è necessaria l'autorizzazione del vescovo Nessuna esequia pentimento religiosa salvo estremo Per il diritto italiano: - i dati diventano inutilizzabili tanto a fini statistici quanto per prendere contatto - si cancellano gli effetti civili del battesimo Perchè farlo? per coerenza, per mandare un chiaro segnale alle gerarchie ecclesiastiche, per una questione di democrazia, perché si è parte di gruppi “maltrattati”, per rivendicare la propria identità, per esercitare un proprio diritto. Per non essere considerati, dalla stessa legge italiana, sudditi e sottomessi delle gerarchie ecclesiastiche Quanti sono gli sbattezzati? Impossibile saperlo. È un procedimento strettamente individuale e le autorità ecclesiastiche non sono molto propense a fornire dati. E quelli che forniscono (sui battezzati) sono, per usare un gentile eufemismo, sfalsati e contraddittori... A guardare il numero di download del modulo dal sito www.uaar.it ... I download nel 2009 25 ottobre 2008 La Prima Giornata dello Sbattezzo Più di mille persone in tutta Italia L'affaire l'Unità L'Unità nel luglio 2009 pubblica a puntate il bel libro a fumetti di Lise e Talami “Quasi quasi mi sbattezzo” edito da Il Becco Giallo. Non tardano le reazioni.... Paola Binetti, Luigi Bobba, Marco Calgaro, Enzo Carra, Pierluigi Castagnetti, Paolo Corsini, Rosa De Pasquale, Letizia De Torre, Lino Duilio, Enrico Farinone, Giorgio Merlo, Donato Mosella, Nicodemo Oliverio, Iean Leonard Touadì, Andrea Sarubbi I precedenti storici L'uso del termine è attestato già più di cinque secoli fa (Morgante di Luigi Pulci). Tra I significati: cambiare idea, rimanere stupiti, “montare in istizza per cosa che ci dispiaccia o ci paja strana” (Fanfani, 1898) A Trieste, all'inizio del XX secolo, gli Asburgo rilasciavano un “decreto di sconfessionamento” a chi voleva abbandonare la propria religione Nel senso più vicino a quello di oggi viene usato da Avvenire, con intento polemico, contro Aldo Capitini, fondatore della marcia Assisi – Perugia, detto “il Gandhi italiano”. Colpevole di aver chiesto formalmente di annotare la sua volontà a margine del registro di battesimo (che non intendo dirmi cattolico). Perchè Capitini chiese lo sbattezzo: i concubini di Prato Nel 1956 Loriana Nunziati e Mauro Bellandi si sposano a Prato, solo civilmente. Il vescovo, Pietro Fiordelli, fa affiggere in tutte le parrocchie dal giorno delle nozze in poi un documento in cui si scaglia contro i “pubblici peccatori” e lo “scandaloso concubinato” I coniugi e i loro familiari subiscono umiliazioni, ritiri di credito dalle banche, fallimento dell'attività commerciale. Decidono di querelare il vescovo (e il parroco del duomo di Prato) per diffamazione. In primo grado il vescovo viene condannato a una ammenda simbolica (40.000 lire). L'Italia si infiamma e spacca in due. La Corte di Appello di Firenze assolve completamente Fiordelli. Perchè? Per la giustizia italiana, il vescovo ha semplicemente qualificato “con i suoi poteri discrezionali il comportamento di due suoi sudditi, perchè battezzati”. E proprio perchè battezzati, e quindi sudditi, “la notificazione del vescovo è una censura religiosa alla quale la Costituzione ha assicurato la più ampia libertà”. Questa sentenza veniva emessa dalla Corte di Appello di Firenze ... il 25 ottobre 1958 Basta una raccomandata. www.uaar.it Per essere conteggiati nella Giornata dello Sbattezzo 2009 inviare I propri dati a [email protected]