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Edilizia - Centro Studi Urbanistici Cosenza

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Edilizia - Centro Studi Urbanistici Cosenza
LE PROCEDURE DOPO IL DECRETO
«SBLOCCA ITALIA»
INTERVENTI EDILIZI E ATTI AMMINISTRATIVI
Ing. Eduardo Gabriele Amerise
Ufficio Tecnico - Comune di Rende
1 - Importanti provvedimenti legislativi su
temi correlati agli interventi edilizi;
2 - Decreto Sblocca Italia;
3 - Interventi Edilizi;
4 - Attività Edilizia Libera;
5 - Titoli Abilitativi;
6 - Schema riassuntivo principali interventi
edilizi e disciplina;
Ing. Eduardo Gabriele Amerise
Ufficio Tecnico - Comune di Rende
IMPORTANTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
SU TEMI CORRELATI AGLI INTERVENTI
EDILIZI
Ing. Eduardo Gabriele Amerise
Ufficio Tecnico - Comune di Rende
D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010
Ampliamento fattispecie attività edilizia
libera (art. 6 T.U.):
Differenziando:
Attività totalmente libere;
Attività
soggette
a
preventiva
comunicazione di inizio lavori – C.I.L.;
D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, che ha
modificato l’art. 19 della L. 241/1990 (legge sul
procedimento amministrativo):
Introduzione S.C.I.A. edilizia
5
D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011,
(con norma interpretativa)
1) La S.C.I.A. si applica per tutti gli interventi
edilizi compiuti prima con D.I.A., - trova ancora
applicazione la D.I.A. (cd. SUPER-D.I.A.) ove la
stessa, in base alla normativa statale o
regionale, sia alternativa o sostitutiva al
permesso di costruire (ad esempio per gli
interventi di cui all’art. 22, comma 3, T.U.);
6
2) Riduzione da 60 a 30 giorni del termine
entro il quale il COMUNE può impedire la
prosecuzione dell’attività edilizia oggetto di
S.C.I.A.;
3) Introduzione silenzio assenso per rilascio
P.d.C., ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
4) non costituiscono difformità edilizia le
difformità contenute entro il limite del 2% delle
misure progettuali (art. 34 T.U.)
7
Dopo le modifiche introdotte
dalle L. 73/2010 e L. 106/2011
1) la D.I.A. è sostituita (salvo alcune eccezioni)
dalla
C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori)
e dalla
S.C.I.A.
Dopo le modifiche introdotte
dalle L. 73/2010 e L. 106/2011
2) In caso di manutenzione straordinaria
(senza interventi strutturali) il proprietario invia
al Comune una comunicazione con relazione
asseverata da un tecnico abilitato (C.I.L.A.). Il
tecnico dichiara la conformità dei lavori agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale
e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo.
9
D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012
1) Modifica art. 5 del T.U.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) ha il
ruolo di unico interlocutore tra P.A. e cittadino
in relazione alla gestione delle pratiche edilizie;
10
2) introduzione norma di semplificazione
art. 9-bis (Documentazione amministrativa):
Ai fini della presentazione, del rilascio o della
formazione dei titoli abilitativi, i comuni devono
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni
e i dati, compresi quelli catastali, che siano in
possesso delle P.A., e che non possono
richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e
sull’autenticità di tali documenti, informazioni e
dati;
11
3) modifica art. 20 del T.U. sul procedimento
di rilascio del P.d.C.
Lo Sportello Unico (SUE) è tenuto ad acquisire
tutti i pareri, i nulla osta, ed i consensi richiesti ai
fini del rilascio del titolo abilitativo direttamente
presso gli uffici competenti, indicendo, se
necessario, una conferenza di servizi;
4) modifica art. 6 del T.U.
Ampliamento fattispecie interventi di attività libera
soggette a comunicazione di inizio lavori;
12
D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013
1) ampliamento fattispecie ristrutturazione
edilizia
negli interventi di demolizione e ricostruzione,
si elimina la condizione del rispetto “sagoma”;
viene ricompreso anche il “ripristino” di edifici
già crollati o demoliti (purché sia possibile
accertarne la preesistete consistenza);
13
Definizione di “Ristrutturazione edilizia”
N.B.
Nell'ambito
degli
interventi
di
ristrutturazione il rispetto della sagoma resta
dovuto, nei casi di:
Ricostruzione di edifici crollati ( purché sia
possibile
accertarne
la
preesistente
consistenza);
Immobili sottoposti a vincoli ex D.lgs. 42/04. Per
vincoli devono intendersi sia quelli di bene
monumentale che quello di bene paesaggistico.
14
2) ulteriormente modificata la disciplina del
procedimento di rilascio del P.d.C., per immobili
sottoposti ai vincoli paesaggistici (allo scopo di
escludere l’operatività del silenzio assenso);
3) Viene disciplinata la “agibilità parziale”, è
prevista la dichiarazione di conformità e agibilità
rilasciata dal direttore lavori o da professionista
abilitato;
15
Con l’Agibilità si attesta la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico di edifici e
impianti,
la
conformità
alle
norme
sull’accessibilità e superamento barriere
architettoniche.
È abbinata alla richiesta di accatastamento, e
deve essere completa di certificato di
collaudo statico (se ricorre), di certificati di
conformità
impianti,
di
attestato
sul
contenimento dei consumi energetici (APE).
16
La “agibilità parziale”
si richiede nei seguenti casi:
A) singoli edifici o singole porzioni, purché
funzionalmente autonomi, qualora siano state
realizzate e collaudate opere di urbanizzazione
e siano state completate e collaudate le parti
strutturali nonché collaudati e certificati gli
impianti relativi alle parti comuni;
17
La “agibilità parziale”
si richiede nei seguenti casi:
B) singole unità immobiliari, purché siano
completate e collaudate le opere strutturali
connesse, siano certificati gli impianti e siano
completate le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali
rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
18
4) Proroga termini di legge per inizio e
ultimazione di interventi edilizi dietro semplice
comunicazione sia per i titoli edilizi che per le
autorizzazioni paesaggistiche stabilito in:
due anni, per l'inizio e la fine lavori dei titoli
edilizi;
tre anni per il termine di scadenza delle
autorizzazioni paesaggistiche.
(Titoli formatisi prima del 21 agosto 2013)
19
Con il DECRETO DEL FARE
nella Dichiarazione per Comunicazioni di
Attività edilizia Libera viene eliminato l'obbligo,
per il professionista asseverante, della
dichiarazione di non avere rapporti di
dipendenza con l’impresa.
20
DECRETO SBLOCCA ITALIA
D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014
Ing. Eduardo Gabriele Amerise
Ufficio Tecnico - Comune di Rende
D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014
Semplificazione procedure edilizie, per ridurre
gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese ed
assicurare processi di sviluppo sostenibile, con
particolare riguardo al recupero del patrimonio
edilizio esistente e alla riduzione del consumo
di suolo
22
D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014
1) Modifica della definizione degli interventi di
manutenzione straordinaria;
2) Modifica dell’ambito dell’attività edilizia libera
e degli interventi soggetti a S.C.I.A.
23
Si introduce l’Art. 23-ter DPR 380
“Mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante”
È urbanisticamente rilevante ogni forma di
utilizzo dell’immobile o della singola unità
immobiliare diversa da quella originaria, con o
senza opere, che comporti il passaggio ad una
diversa categoria funzionale, tra le cinque
categorie che seguono:
24
1) residenziale;
2) turistico-ricettiva;
3) produttiva e direzionale;
4) commerciale;
5) rurale.
Le Regione entro 90 gg devono adeguarsi.
I Comuni possono dettagliare le tipologie delle
destinazioni uso degli immobili all’interno della
stessa categoria funzionale.
25
Art. 23-ter DPR 380
“Mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante”
La destinazione d’uso è quella risultante dal
titolo edilizio, in assenza di titolo abilitativo si
farà
riferimento
alla
classificazione
catastale attribuita in sede di primo
accatastamento ovvero ad altri documenti
probanti.
26
INTERVENTI EDILIZI
Ing. Eduardo Gabriele Amerise
Ufficio Tecnico - Comune di Rende
Articolo 3 – Definizione degli interventi
edilizi
a) manutenzione ordinaria
b) manutenzione straordinaria
c) restauro e risanamento conservativo
d) ristrutturazione edilizia
e) nuova costruzione
f) ristrutturazione urbanistica
28
Le 4 macro-categorie degli interventi edilizi:
1) Interventi finalizzati alla conservazione del
bene (manutenzione ordinaria e straordinaria)
2) Interventi tesi al recupero architettonico e
funzionale
(restauro
e
risanamento
conservativo)
3) Interventi di trasformazione (ristrutturazione
edilizia)
4) Interventi di nuova edificazione (nuova
costruzione)
29
MANUTENZIONE ORDINARIA
Sono opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle opere di finitura, nonché
quelle atte a mantenere in efficienza gli
impianti esistenti. Tali opere non devono
comportare la realizzazione di nuovi locali, né
modifiche alle strutture.
30
MANUTENZIONE ORDINARIA
Sentenza Corte Costituzionale 238/2000
Giudici delle Leggi hanno sottolineato come:
L’essenza della manutenzione ordinaria sia
quella di tutelare l’integrità della costruzione e
la conservazione della sua funzionalità, “senza
alterare l’aspetto esteriore dell’edificio”
31
Esempi opere di
MANUTENZIONE ORDINARIA:
Tratto da: Guida essenziale al Testo Unico dell'edilizia
«Maggioli Editore»
Esempi opere di
MANUTENZIONE ORDINARIA:
Tratto da: Guida essenziale al Testo Unico dell'edilizia
«Maggioli Editore»
MANUTENZIONE ORDINARIA
Per interventi che interessano gli
tecnologici
è
necessario
il
obbligatorio della certificazione
n.10/1991 (termici) e ai sensi del
37/2008 (elettrici)
impianti
deposito
ex L.
D.M. n.
34
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva
degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso.
35
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(dopo D.L. Sblocca Italia)
Nell'ambito della manutenzione straordinaria
vengono
ricompresi
frazionamento
o
accorpamento delle u.i. con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle
superfici delle singole u. i. nonché' del carico
urbanistico purché' non sia modificata la
volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l'originaria destinazione d' uso;
36
LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
LE SEGUENTI OPERE:
1) Sostituzione di pali telefonici fatiscenti (T.A.R.
Campania n. 2043/1999);
2) Consolidamento solai o scale, realizzazione
opere accessorie, che non aumentino volume o
superfici utili, o volumi tecnici (CdS 301/1993);
3) Demolizione e ricostruzione di pareti divisorie
(CdS n. 194/1989).
37
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Esempi
1) Sostituzione infissi esterni e serramenti o
persiane con serrande, con modifica di
materiale e di tipologia di infisso;
2) Realizzazione e adeguamento opere
accessorie (canne fumarie, centrali termiche,
scale di sicurezza, ascensori, ecc.);
3) Consolidamento delle strutture nelle
fondazioni o in elevazione;
4) Rifacimento di scale e rampe;
38
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Esempi
5) realizzazione chiusure o aperture interne e
modifiche dello schema distributivo delle unità
immobiliari;
6) Realizzazione
cancellate;
recinti,
muri
di
cinta
e
7) Interventi finalizzati al risparmio energetico.
39
Per la Giurisprudenza NON È
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
1) Sostituzione lastrico solare con tetto a falde,
-vi è aumento di volume e sopraelevazione(Cassazione Penale, sez. III, 6 maggio 1994);
2) Apertura di balconi sul prospetto di un edificio
(CdS n. 1004/1995);
3) Ricostruzione del tetto ad altezza superiore a
quella preesistente, - vi è aumento di
volumetria,
incidente
sulla
consistenza
dell’edificio - (CdS n. 646/1992)
40
RESTAURO CONSERVATIVO
Interventi rivolti a conservare i fabbricati e ad
assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere, rispettando gli
elementi tipologici, formali e strutturali dei
fabbricati (specie se d’interesse storico o
artistico).
41
RESTAURO CONSERVATIVO
Esempi opere di restauro conservativo
Restauro e ripristino di intonaci e tinteggiature,
possibilmente con impiego di materiali e
tecniche originari; restauro e ripristino elementi
interni di carattere architettonico e decorativo
quali volte, soffitti, pavimenti, affreschi;
eliminazione delle aggiunte e/o modifiche in
contrasto con lo stile o con l’eventuale valore
storico artistico
42
RISANAMENTO CONSERVATIVO
Interventi volti al recupero igienico e
funzionale di fabbricati per i quali si rendono
necessari il consolidamento ed integrazione
degli elementi strutturali, con eventuale
modifica del loro assetto planimetrico ed uso
di materiali e tecniche diversi da quelli
originari, pur nel rispetto stilistico e formale
degli stessi fabbricati.
43
RISANAMENTO CONSERVATIVO
Esempi opere di risanamento conservativo
Ripristino, sostituzione e integrazione finiture
esterne fabbricati con impiego di materiali e
tecniche adeguate e congruenti con il
carattere di quelle preesistenti; ripristino e
consolidamento
statico
degli
elementi
strutturali; rifacimento tetto mantenendone
forma e pendenza; ripristino e valorizzazione
delle facciate
44
LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE
RISANAMENTO CONSERVATIVO e RESTAURO
Sentenza n. 35390/2010 Cassazione Penale,
“l’intervento di restauro e risanamento
conservativo presuppone l’esistenza, nel suo
complesso, di un organismo edilizio su cui
intervenire, proprio perché finalizzato al
recupero degli immobili nella loro attuale
consistenza e nell’ambito degli spazi
concretamente identificabili”.
45
LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE
RISANAMENTO CONSERVATIVO e RESTAURO
T.A.R. Emilia Romagna - sentenza 317/2004
I giudici hanno sancito l’illegittimità di
un’autorizzazione edilizia, rilasciata sul
presupposto che tali opere siano riconducibile
alla categoria del restauro e risanamento, per
la realizzazione di una scala di collegamento
tra un’area cortilizia e un locale tecnico
inferiore. – (è’ stata considerata opera nuova)
46
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Interventi rivolti a trasformare un fabbricato, o
complesso di fabbricati, mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio, in parte o in tutto,
diverso da quello preesistente all’intervento.
Tali interventi comprendono ripristino o
sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio,
eliminazione,
modifica
e
inserimento di nuovi elementi ed impianti.
47
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Nella ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria di quello
preesistente, (fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica) nonché quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione,
purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza (dopo D.L. sblocca Italia)
48
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
(dopo D.L. Sblocca Italia)
Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a vincoli paesaggistici
(D.lgs. 42/2004), gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi
di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia
rispettata la medesima sagoma dell'edificio
preesistente
49
Esempi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Demolizione e rifacimento finiture esterne;
Consolidamento;
Sostituzione o integrazione elementi strutturali
con materiali e tecniche adeguati, esclusi
nuovi orizzontamenti che possano aumentare
il numero di piani;
Rifacimento totale struttura tetto e manto nel
rispetto di forma e pendenza;
Chiusura di porticati, logge, verande senza
formazione di nuovi vani abitabili;
50
Esempi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Installazione e integrazione di impianti
igienico-sanitari e tecnologici e relative reti
di distribuzione, senza che i necessari volumi
tecnici, qualora realizzati all’esterno, alterino
l’estetica del fabbricato;
Realizzazione di soppalchi all’interno di locali
nel rispetto di altezza e superficie stabilite dal
R.E.U.
51
LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
LE SEGUENTI OPERE:
Demolizione e ricostruzione, purché si assicuri
la conformità delle sagome e volume tra vecchio
e nuovo (T.A.R. Sicilia, sentenza 11114/2010)
Demolizione e ricostruzione edificio fatiscente
non configura straordinaria manutenzione,
risanamento, restauro conservativo, bensì
ristrutturazione(T.A.R. Calabria, sent 2015/2010)
52
LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
LE SEGUENTI OPERE:
Demolizione e ricostruzione bene immobile
preesistente, con riduzione volume e
modifica prospetto, non influente sulla sagoma
dell’edificio ma frutto soltanto di una diversa
progettazione degli interni, rientra nel concetto
di ristrutturazione edilizia (T.A.R. Piemonte,
sentenza 1451/2004).
53
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Si definisce intervento di ristrutturazione
urbanistica quello finalizzato a sostituire il
tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro
diverso mediante un insieme sistematico
d’interventi edilizi, comportante anche la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati
e della rete stradale.
54
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite
alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma, fermo restando, per
gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);
55
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da privati;
Realizzazione di infrastrutture e impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;
Installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi
di telecomunicazione;
56
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Manufatti leggeri non temporanei anche
prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere
(roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni
- utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
depositi);
(salvo che si tratti di temporaneo ancoraggio al
suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto).
57
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche
degli
strumenti
urbanistici,
qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20%
del volume dell'edificio principale;
58
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per
attività produttive all'aperto ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione
permanente
del
suolo
inedificato;
59
Le definizioni di cui al comma 1 dell’art. 3
prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. ...
La classificazione è vincolante per il legislatore
regionale, che deve solo fare specificazioni.
Il valore di principio fondamentale trova
conferma nell’ultimo comma dell’art. 3 dove è
sancita la prevalenza della classificazione
degli interventi sulle disposizioni dei PSC/PRG
e REU eventualmente divergenti.
60
La funzione della classificazione degli
interventi edilizi di cui all’art. 3 è quella di:
•Individuare il titolo abilitativo necessario per
realizzare l’intervento edilizio;
•Individuare il regime sanzionatorio degli
abusi.
61
ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Ing. Eduardo Gabriele Amerise
Ufficio Tecnico - Comune di Rende
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(fatte salve prescrizione R.E.U.)
1) Interventi di manutenzione ordinaria;
2) Interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche
che
non
comportino
alterazione della sagoma dell’edificio;
3) Opere temporanee per attività di ricerca
sottosuolo (esclusione ricerca idrocarburi),
eseguite in aree esterne al centro edificato;
63
4) Movimenti terra per attività agricola;
5) Serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture
in
muratura,
funzionali
allo
svolgimento dell’attività agricola.
(«L'installazione depositi gas di petrolio
liquefatti di capacità <13 mc è considerata, ai
fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera,»)
64
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(previa comunicazione – C.I.L. o C.I.L.A.)
1) interventi di manutenzione straordinaria
compresa apertura porte interne, spostamento
pareti interne, che non riguardino parti
strutturali, non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
65
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(previa comunicazione C.I.L.)
2) Opere per soddisfare esigenze contingenti e
temporanee e ad essere rimosse al cessare
della necessità e comunque entro 90 gg;
3) Pavimentazione e finitura spazi esterni,
realizzazione intercapedini interrate non
accessibili, vasche raccolta acque, locali
tombati;
66
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(previa comunicazione)
4) Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, (al di fuori della zona A)
5) Aree ludiche senza fini di lucro e elementi di
arredo aree pertinenziali edifici;
6) Modifiche interne superficie coperta
fabbricati d’impresa, che non riguardino parti
strutturali, modifiche della dest. d’uso dei locali
adibiti ad esercizio d’impresa.
67
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(previa relazione asseverata – C.I.L.A.)
Per la manutenzione straordinaria l'interessato
trasmette al COMUNE la comunicazione di
inizio dei lavori asseverata (C.I.L.A.)
Un tecnico abilitato attesta che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici e REU, che
non interessano parti strutturali dell'edificio;
La comunicazione contiene i dati dell’impresa
alla quale si intende affidare i lavori.
68
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(mancata comunicazione)
La mancata comunicazione inizio lavori ovvero
la mancata comunicazione asseverata inizio
lavori comportano la sanzione pecuniaria pari a
1.000.00 euro, che è ridotta di due terzi se la
comunicazione è effettuata spontaneamente
quando l’intervento è in corso di esecuzione.
(comma così modificato decreto Sblocca Italia)
69
TITOLI ABILITATIVI
Ing. Eduardo Gabriele Amerise
Ufficio Tecnico - Comune di Rende
Interventi subordinati al
PERMESSO DI COSTRUIRE
• nuova costruzione
• ristrutturazione urbanistica (strutture stabili)
• Ristrutturazione edilizia (organismo diverso –
modifica volumetria e prospetti – mutamento
destinazione d’uso in zona A – modifica
sagoma immobili vincolati)
Per ulteriori casi la competenza è delle
Regioni
71
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
«PESANTE»:
A) Modifiche volumetria complessiva degli
edifici e dei prospetti;
B) limitatamente agli immobili in zona A),
mutamento della destinazione d’uso:
(ad esempio da edificio residenziale ad edificio
produttivo),
72
C) modificazioni della sagoma di immobili
vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio.
Il permesso di costruire si adotta
solamente per le ipotesi di ristrutturazione
edilizia PESANTE
Il DPR 380 include tra gli interventi di
ristrutturazione
edilizia
anche
la
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE con la
stessa volumetria del preesistente.
73
Il Decreto Sviluppo 2011 ha introdotto, in quasi
tutti i casi in precedenza soggetti a D.I.A., la
sua sostituzione con la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La S.C.I.A. sostituisce in tutto e per tutto la
precedente D.I.A., tranne i casi in cui la D.I.A.
poteva essere (in base a normativa Statale o
Regionale) sostitutiva del Permesso di
costruire. Rimane ancora in vita la cd. SUPER
DIA.
74
Gli interventi sottoposti a S.C.I.A. sono
individuati in via residuale: sono quelli non
compresi nell’attività edilizia libera e non
assoggettati a permesso di costruire, sempre
che risultino conformi ai R.E.U. alla data di
operatività della S.C.I.A.
Sono subordinate a S.C.I.A. varianti lievi,
ossia quelle che non incidono su volumetria,
destinazioni d’uso, e che non siano in
contrasto con prescrizioni specificamente
imposte dal permesso.
75
DOPO IL DECRETO SBLOCCA ITALIA:
Sono realizzabili mediante S.C.I.A. e
comunicate a fine lavori con attestazione del
professionista, le varianti a P.d.C. che non
configurano
variazione
essenziale,
a
condizione che siano conformi alle prescrizioni
urbanistico-edilizie e siano attuate dopo
l'acquisizione degli eventuali atti di assenso
prescritti
dalla
normativa
sui
vincoli
paesaggistici, idrogeologici, ambientali, ecc.
76
La S.C.I.A. non si applica in presenza di
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Deve essere integrata dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire
le verifiche di competenza del Comune.
I pareri di enti sono sostituiti da
autocertificazioni, salvo le verifiche successive
degli enti.
77
L'attività può essere iniziata subito, dalla data
di presentazione allo Sportello Unico.
IL COMUNE ha 30 giorni per contestare la
regolarità della S.C.I.A. e fermare i lavori.
Decorsi i 30 giorni, può intervenire solo in
presenza di gravi danni per il pubblico
interesse.
78
Autorizzazioni preliminari alla SCIA e CILA,
(art. 23 bis - introdotto dal decreto del fare)
Prima della presentazione della SCIA o CILA
A) L’interessato può richiedere al SUE di
acquisire di tutti gli atti di assenso, necessari
per l'intervento edilizio;
B) Può presentare istanza di acquisizione
contestualmente alla SCIA.
79
Autorizzazioni preliminari alla SCIA e CILA,
(art. 23 bis - introdotto dal decreto del fare)
Il SUE comunica all’interessato l’avvenuta
acquisizione degli atti di assenso.
Nell’ipotesi B), l’interessato può dare inizio ai
lavori solo dopo la comunicazione di avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o
dell’esito positivo della conferenza di servizi.
80
La S.C.I.A. subisce limitazioni nei “centri
storici” (zone A) - dove limita interventi di
demolizione e ricostruzione, modifiche della
sagoma.
All'interno delle zone A) i Comuni dovevano
deliberare, entro il 30 giugno 2014, le aree
nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per
interventi di demolizione e ricostruzione, o
modifiche della sagoma;
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Decorso il termine senza intervento della
Regione, la delibera è attuata dal Ministro
infrastrutture e trasporti, tramite Commissario;
nelle restanti aree interne alle zone A), gli
interventi fattibili con S.C.I.A. non possono
comunque iniziare prima di 30 giorni dalla
presentazione (c.d. S.C.I.A. differita).
Nelle more della deliberazione e comunque in
sua assenza non trova applicazione nelle zone
A) la S.C.I.A. con modifica di sagoma.
82
Alcuni interventi, a scelta dell’interessato,
sono soggetti o a P.d.C. a SUPER-D.I.A.:
A) Ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c) (ristrutturazione leggera);
B) Nuova costruzione o ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da P.A.U.;
C) Nuova costruzione in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
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La SUPER-DIA va presentata almeno trenta
giorni prima dell’inizio dei lavori.
Nei 30 giorni successivi il responsabile del
competente ufficio comunale verifica i
presupposti e vieta l’inizio dell’intervento in
caso di accertata carenza.
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SCHEMA RIASSUNTIVO PRINCIPALI
INTERVENTI EDILIZI E DISCIPLINA
Ing. Eduardo Gabriele Amerise
Ufficio Tecnico - Comune di Rende
MANUTENZIONE ORDINARIA
ATTIVITÀ EDILIZIA totalmente LIBERA:
Si tratta d’interventi diretti ad eliminare il
normale deperimento d’uso e non incidenti su
struttura dell’edificio, ma sulle finiture (es.
infissi interni).
Non occorre comunicare l'inizio lavori al
Comune.
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MANUTENZIONE ORDINARIA
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA previa C.I.L.:
Si tratta d’interventi di: Modifiche interne
superficie
coperta
fabbricati
d’impresa;
Pavimentazione e finitura spazi esterni;
Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, (al di fuori della zona A); Elementi di
arredo aree pertinenziali edifici
Bisogna trasmettere al Comune la C.I.L.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA senza
interventi sulle strutture
è ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA:
soggetta a comunicazione al Comune
d’inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
Bisogna indicare dati identificativi impresa e
allegare una relazione tecnica asseverata con
progetto dei lavori a firma di un tecnico
abilitato.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA senza
interventi sulle strutture
Caso concreto:
A) Ridistribuzione interna singole unità
immobiliari, anche tramite abbattimento o
modifica di pareti interne (quindi non strutturali
e che non pregiudicano la statica dell’edificio);
B) Intervento per integrare o realizzare ex
novo un servizio igienico (ma senza alterare
volume e superficie)
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA con
interventi sulle strutture
Soggetta a S.C.I.A.
La manutenzione straordinaria, come quella
ordinaria, mira a eliminare l’usura derivante dal
tempo e dall’uso. Ma a differenza della
manutenzione ordinaria, consente anche
interventi su parti strutturali (seppure parziali,
cioè non estesi all’intero edificio)
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RESTAURO e RISANAMENTO CONSERVATIVO
Soggetta a S.C.I.A.
Interventi finalizzati a conservare e restituire
funzionalità mediante un “insieme sistematico
di opere” (e non singole parti dell’edificio) nel
rispetto degli elementi tipologici (es. casa
rurale, edificio residenziale, ecc.) e strutturali
(es. muratura mista, struttura in cemento
armato, ecc.) dell’organismo edilizio.
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE LEGGERE: SCIA
Diversamente dal restauro e risanamento
conservativo, la ristrutturazione è finalizzata a
“trasformare” l’organismo edilizio.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE PESANTI, con
modifiche (art.10 Dpr 380): Perm. di Costruire
Modifiche volumetria complessiva, prospetti,
superficie, mutamento destinazione d’uso per
immobili in zona A
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CAMBIO DESTINAZIONE USO
Titolo edilizio richiesto
CON OPERE:
possono essere realizzati attraverso il
Permesso di Costruire, ovvero mediante la
Super DIA, di cui al terzo comma, lettera a),
dell’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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CAMBIO DESTINAZIONE USO
Titolo edilizio richiesto
SENZA OPERE (mutamento di destinazione
d’uso funzionale):
Gli interventi di cambio d’uso senza opere
possono essere realizzati attraverso la
Segnalazione Certificata Inizio Attività, di
cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nel testo vigente.
94
NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
(che portino ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente e che
comportino
modifiche
della
volumetria
complessiva degli edifici o dei prospetti)
PERMESSO DI COSTRUIRE
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La Regione CALABRIA con Deliberazione 58
del 20/03/2015
ha adottato i moduli unificati e semplificati per
la presentazione dell’istanza del permesso di
costruire (PdC) e della segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) edilizia” e “Adozione
modelli interventi di edilizia libera (CIL e CILA),
di cui all’ art. 6 co, 2 lett.(b), (c), (d), (e) e lett.
(a) e (e-bis) del D.P.R. n. 380/01”
96
Ing. Eduardo Gabriele Amerise
Ufficio Tecnico - Comune di Rende
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