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Edilizia - Centro Studi Urbanistici Cosenza
LE PROCEDURE DOPO IL DECRETO «SBLOCCA ITALIA» INTERVENTI EDILIZI E ATTI AMMINISTRATIVI Ing. Eduardo Gabriele Amerise Ufficio Tecnico - Comune di Rende 1 - Importanti provvedimenti legislativi su temi correlati agli interventi edilizi; 2 - Decreto Sblocca Italia; 3 - Interventi Edilizi; 4 - Attività Edilizia Libera; 5 - Titoli Abilitativi; 6 - Schema riassuntivo principali interventi edilizi e disciplina; Ing. Eduardo Gabriele Amerise Ufficio Tecnico - Comune di Rende IMPORTANTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SU TEMI CORRELATI AGLI INTERVENTI EDILIZI Ing. Eduardo Gabriele Amerise Ufficio Tecnico - Comune di Rende D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010 Ampliamento fattispecie attività edilizia libera (art. 6 T.U.): Differenziando: Attività totalmente libere; Attività soggette a preventiva comunicazione di inizio lavori – C.I.L.; D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, che ha modificato l’art. 19 della L. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo): Introduzione S.C.I.A. edilizia 5 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011, (con norma interpretativa) 1) La S.C.I.A. si applica per tutti gli interventi edilizi compiuti prima con D.I.A., - trova ancora applicazione la D.I.A. (cd. SUPER-D.I.A.) ove la stessa, in base alla normativa statale o regionale, sia alternativa o sostitutiva al permesso di costruire (ad esempio per gli interventi di cui all’art. 22, comma 3, T.U.); 6 2) Riduzione da 60 a 30 giorni del termine entro il quale il COMUNE può impedire la prosecuzione dell’attività edilizia oggetto di S.C.I.A.; 3) Introduzione silenzio assenso per rilascio P.d.C., ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 4) non costituiscono difformità edilizia le difformità contenute entro il limite del 2% delle misure progettuali (art. 34 T.U.) 7 Dopo le modifiche introdotte dalle L. 73/2010 e L. 106/2011 1) la D.I.A. è sostituita (salvo alcune eccezioni) dalla C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori) e dalla S.C.I.A. Dopo le modifiche introdotte dalle L. 73/2010 e L. 106/2011 2) In caso di manutenzione straordinaria (senza interventi strutturali) il proprietario invia al Comune una comunicazione con relazione asseverata da un tecnico abilitato (C.I.L.A.). Il tecnico dichiara la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 9 D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 1) Modifica art. 5 del T.U. Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) ha il ruolo di unico interlocutore tra P.A. e cittadino in relazione alla gestione delle pratiche edilizie; 10 2) introduzione norma di semplificazione art. 9-bis (Documentazione amministrativa): Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi, i comuni devono acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle P.A., e che non possono richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati; 11 3) modifica art. 20 del T.U. sul procedimento di rilascio del P.d.C. Lo Sportello Unico (SUE) è tenuto ad acquisire tutti i pareri, i nulla osta, ed i consensi richiesti ai fini del rilascio del titolo abilitativo direttamente presso gli uffici competenti, indicendo, se necessario, una conferenza di servizi; 4) modifica art. 6 del T.U. Ampliamento fattispecie interventi di attività libera soggette a comunicazione di inizio lavori; 12 D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013 1) ampliamento fattispecie ristrutturazione edilizia negli interventi di demolizione e ricostruzione, si elimina la condizione del rispetto “sagoma”; viene ricompreso anche il “ripristino” di edifici già crollati o demoliti (purché sia possibile accertarne la preesistete consistenza); 13 Definizione di “Ristrutturazione edilizia” N.B. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione il rispetto della sagoma resta dovuto, nei casi di: Ricostruzione di edifici crollati ( purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza); Immobili sottoposti a vincoli ex D.lgs. 42/04. Per vincoli devono intendersi sia quelli di bene monumentale che quello di bene paesaggistico. 14 2) ulteriormente modificata la disciplina del procedimento di rilascio del P.d.C., per immobili sottoposti ai vincoli paesaggistici (allo scopo di escludere l’operatività del silenzio assenso); 3) Viene disciplinata la “agibilità parziale”, è prevista la dichiarazione di conformità e agibilità rilasciata dal direttore lavori o da professionista abilitato; 15 Con l’Agibilità si attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico di edifici e impianti, la conformità alle norme sull’accessibilità e superamento barriere architettoniche. È abbinata alla richiesta di accatastamento, e deve essere completa di certificato di collaudo statico (se ricorre), di certificati di conformità impianti, di attestato sul contenimento dei consumi energetici (APE). 16 La “agibilità parziale” si richiede nei seguenti casi: A) singoli edifici o singole porzioni, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate opere di urbanizzazione e siano state completate e collaudate le parti strutturali nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 17 La “agibilità parziale” si richiede nei seguenti casi: B) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. 18 4) Proroga termini di legge per inizio e ultimazione di interventi edilizi dietro semplice comunicazione sia per i titoli edilizi che per le autorizzazioni paesaggistiche stabilito in: due anni, per l'inizio e la fine lavori dei titoli edilizi; tre anni per il termine di scadenza delle autorizzazioni paesaggistiche. (Titoli formatisi prima del 21 agosto 2013) 19 Con il DECRETO DEL FARE nella Dichiarazione per Comunicazioni di Attività edilizia Libera viene eliminato l'obbligo, per il professionista asseverante, della dichiarazione di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa. 20 DECRETO SBLOCCA ITALIA D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014 Ing. Eduardo Gabriele Amerise Ufficio Tecnico - Comune di Rende D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014 Semplificazione procedure edilizie, per ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese ed assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo 22 D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014 1) Modifica della definizione degli interventi di manutenzione straordinaria; 2) Modifica dell’ambito dell’attività edilizia libera e degli interventi soggetti a S.C.I.A. 23 Si introduce l’Art. 23-ter DPR 380 “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” È urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale, tra le cinque categorie che seguono: 24 1) residenziale; 2) turistico-ricettiva; 3) produttiva e direzionale; 4) commerciale; 5) rurale. Le Regione entro 90 gg devono adeguarsi. I Comuni possono dettagliare le tipologie delle destinazioni uso degli immobili all’interno della stessa categoria funzionale. 25 Art. 23-ter DPR 380 “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” La destinazione d’uso è quella risultante dal titolo edilizio, in assenza di titolo abilitativo si farà riferimento alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero ad altri documenti probanti. 26 INTERVENTI EDILIZI Ing. Eduardo Gabriele Amerise Ufficio Tecnico - Comune di Rende Articolo 3 – Definizione degli interventi edilizi a) manutenzione ordinaria b) manutenzione straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione edilizia e) nuova costruzione f) ristrutturazione urbanistica 28 Le 4 macro-categorie degli interventi edilizi: 1) Interventi finalizzati alla conservazione del bene (manutenzione ordinaria e straordinaria) 2) Interventi tesi al recupero architettonico e funzionale (restauro e risanamento conservativo) 3) Interventi di trasformazione (ristrutturazione edilizia) 4) Interventi di nuova edificazione (nuova costruzione) 29 MANUTENZIONE ORDINARIA Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere di finitura, nonché quelle atte a mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Tali opere non devono comportare la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alle strutture. 30 MANUTENZIONE ORDINARIA Sentenza Corte Costituzionale 238/2000 Giudici delle Leggi hanno sottolineato come: L’essenza della manutenzione ordinaria sia quella di tutelare l’integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, “senza alterare l’aspetto esteriore dell’edificio” 31 Esempi opere di MANUTENZIONE ORDINARIA: Tratto da: Guida essenziale al Testo Unico dell'edilizia «Maggioli Editore» Esempi opere di MANUTENZIONE ORDINARIA: Tratto da: Guida essenziale al Testo Unico dell'edilizia «Maggioli Editore» MANUTENZIONE ORDINARIA Per interventi che interessano gli tecnologici è necessario il obbligatorio della certificazione n.10/1991 (termici) e ai sensi del 37/2008 (elettrici) impianti deposito ex L. D.M. n. 34 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 35 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (dopo D.L. Sblocca Italia) Nell'ambito della manutenzione straordinaria vengono ricompresi frazionamento o accorpamento delle u.i. con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole u. i. nonché' del carico urbanistico purché' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso; 36 LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LE SEGUENTI OPERE: 1) Sostituzione di pali telefonici fatiscenti (T.A.R. Campania n. 2043/1999); 2) Consolidamento solai o scale, realizzazione opere accessorie, che non aumentino volume o superfici utili, o volumi tecnici (CdS 301/1993); 3) Demolizione e ricostruzione di pareti divisorie (CdS n. 194/1989). 37 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Esempi 1) Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale e di tipologia di infisso; 2) Realizzazione e adeguamento opere accessorie (canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza, ascensori, ecc.); 3) Consolidamento delle strutture nelle fondazioni o in elevazione; 4) Rifacimento di scale e rampe; 38 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Esempi 5) realizzazione chiusure o aperture interne e modifiche dello schema distributivo delle unità immobiliari; 6) Realizzazione cancellate; recinti, muri di cinta e 7) Interventi finalizzati al risparmio energetico. 39 Per la Giurisprudenza NON È MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 1) Sostituzione lastrico solare con tetto a falde, -vi è aumento di volume e sopraelevazione(Cassazione Penale, sez. III, 6 maggio 1994); 2) Apertura di balconi sul prospetto di un edificio (CdS n. 1004/1995); 3) Ricostruzione del tetto ad altezza superiore a quella preesistente, - vi è aumento di volumetria, incidente sulla consistenza dell’edificio - (CdS n. 646/1992) 40 RESTAURO CONSERVATIVO Interventi rivolti a conservare i fabbricati e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, rispettando gli elementi tipologici, formali e strutturali dei fabbricati (specie se d’interesse storico o artistico). 41 RESTAURO CONSERVATIVO Esempi opere di restauro conservativo Restauro e ripristino di intonaci e tinteggiature, possibilmente con impiego di materiali e tecniche originari; restauro e ripristino elementi interni di carattere architettonico e decorativo quali volte, soffitti, pavimenti, affreschi; eliminazione delle aggiunte e/o modifiche in contrasto con lo stile o con l’eventuale valore storico artistico 42 RISANAMENTO CONSERVATIVO Interventi volti al recupero igienico e funzionale di fabbricati per i quali si rendono necessari il consolidamento ed integrazione degli elementi strutturali, con eventuale modifica del loro assetto planimetrico ed uso di materiali e tecniche diversi da quelli originari, pur nel rispetto stilistico e formale degli stessi fabbricati. 43 RISANAMENTO CONSERVATIVO Esempi opere di risanamento conservativo Ripristino, sostituzione e integrazione finiture esterne fabbricati con impiego di materiali e tecniche adeguate e congruenti con il carattere di quelle preesistenti; ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali; rifacimento tetto mantenendone forma e pendenza; ripristino e valorizzazione delle facciate 44 LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE RISANAMENTO CONSERVATIVO e RESTAURO Sentenza n. 35390/2010 Cassazione Penale, “l’intervento di restauro e risanamento conservativo presuppone l’esistenza, nel suo complesso, di un organismo edilizio su cui intervenire, proprio perché finalizzato al recupero degli immobili nella loro attuale consistenza e nell’ambito degli spazi concretamente identificabili”. 45 LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE RISANAMENTO CONSERVATIVO e RESTAURO T.A.R. Emilia Romagna - sentenza 317/2004 I giudici hanno sancito l’illegittimità di un’autorizzazione edilizia, rilasciata sul presupposto che tali opere siano riconducibile alla categoria del restauro e risanamento, per la realizzazione di una scala di collegamento tra un’area cortilizia e un locale tecnico inferiore. – (è’ stata considerata opera nuova) 46 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Interventi rivolti a trasformare un fabbricato, o complesso di fabbricati, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio, in parte o in tutto, diverso da quello preesistente all’intervento. Tali interventi comprendono ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi ed impianti. 47 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Nella ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica) nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (dopo D.L. sblocca Italia) 48 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (dopo D.L. Sblocca Italia) Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici (D.lgs. 42/2004), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente 49 Esempi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Demolizione e rifacimento finiture esterne; Consolidamento; Sostituzione o integrazione elementi strutturali con materiali e tecniche adeguati, esclusi nuovi orizzontamenti che possano aumentare il numero di piani; Rifacimento totale struttura tetto e manto nel rispetto di forma e pendenza; Chiusura di porticati, logge, verande senza formazione di nuovi vani abitabili; 50 Esempi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Installazione e integrazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici e relative reti di distribuzione, senza che i necessari volumi tecnici, qualora realizzati all’esterno, alterino l’estetica del fabbricato; Realizzazione di soppalchi all’interno di locali nel rispetto di altezza e superficie stabilite dal R.E.U. 51 LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LE SEGUENTI OPERE: Demolizione e ricostruzione, purché si assicuri la conformità delle sagome e volume tra vecchio e nuovo (T.A.R. Sicilia, sentenza 11114/2010) Demolizione e ricostruzione edificio fatiscente non configura straordinaria manutenzione, risanamento, restauro conservativo, bensì ristrutturazione(T.A.R. Calabria, sent 2015/2010) 52 LA GIURISPRUDENZA DEFINISCE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LE SEGUENTI OPERE: Demolizione e ricostruzione bene immobile preesistente, con riduzione volume e modifica prospetto, non influente sulla sagoma dell’edificio ma frutto soltanto di una diversa progettazione degli interni, rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia (T.A.R. Piemonte, sentenza 1451/2004). 53 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Si definisce intervento di ristrutturazione urbanistica quello finalizzato a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro diverso mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, comportante anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 54 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); 55 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da privati; Realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 56 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Manufatti leggeri non temporanei anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni - utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi); (salvo che si tratti di temporaneo ancoraggio al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto). 57 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 58 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 59 Le definizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. ... La classificazione è vincolante per il legislatore regionale, che deve solo fare specificazioni. Il valore di principio fondamentale trova conferma nell’ultimo comma dell’art. 3 dove è sancita la prevalenza della classificazione degli interventi sulle disposizioni dei PSC/PRG e REU eventualmente divergenti. 60 La funzione della classificazione degli interventi edilizi di cui all’art. 3 è quella di: •Individuare il titolo abilitativo necessario per realizzare l’intervento edilizio; •Individuare il regime sanzionatorio degli abusi. 61 ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA Ing. Eduardo Gabriele Amerise Ufficio Tecnico - Comune di Rende ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (fatte salve prescrizione R.E.U.) 1) Interventi di manutenzione ordinaria; 2) Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino alterazione della sagoma dell’edificio; 3) Opere temporanee per attività di ricerca sottosuolo (esclusione ricerca idrocarburi), eseguite in aree esterne al centro edificato; 63 4) Movimenti terra per attività agricola; 5) Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. («L'installazione depositi gas di petrolio liquefatti di capacità <13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera,») 64 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (previa comunicazione – C.I.L. o C.I.L.A.) 1) interventi di manutenzione straordinaria compresa apertura porte interne, spostamento pareti interne, che non riguardino parti strutturali, non implichino incremento dei parametri urbanistici; 65 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (previa comunicazione C.I.L.) 2) Opere per soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro 90 gg; 3) Pavimentazione e finitura spazi esterni, realizzazione intercapedini interrate non accessibili, vasche raccolta acque, locali tombati; 66 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (previa comunicazione) 4) Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, (al di fuori della zona A) 5) Aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo aree pertinenziali edifici; 6) Modifiche interne superficie coperta fabbricati d’impresa, che non riguardino parti strutturali, modifiche della dest. d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. 67 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (previa relazione asseverata – C.I.L.A.) Per la manutenzione straordinaria l'interessato trasmette al COMUNE la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (C.I.L.A.) Un tecnico abilitato attesta che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e REU, che non interessano parti strutturali dell'edificio; La comunicazione contiene i dati dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori. 68 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (mancata comunicazione) La mancata comunicazione inizio lavori ovvero la mancata comunicazione asseverata inizio lavori comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000.00 euro, che è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. (comma così modificato decreto Sblocca Italia) 69 TITOLI ABILITATIVI Ing. Eduardo Gabriele Amerise Ufficio Tecnico - Comune di Rende Interventi subordinati al PERMESSO DI COSTRUIRE • nuova costruzione • ristrutturazione urbanistica (strutture stabili) • Ristrutturazione edilizia (organismo diverso – modifica volumetria e prospetti – mutamento destinazione d’uso in zona A – modifica sagoma immobili vincolati) Per ulteriori casi la competenza è delle Regioni 71 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA «PESANTE»: A) Modifiche volumetria complessiva degli edifici e dei prospetti; B) limitatamente agli immobili in zona A), mutamento della destinazione d’uso: (ad esempio da edificio residenziale ad edificio produttivo), 72 C) modificazioni della sagoma di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il permesso di costruire si adotta solamente per le ipotesi di ristrutturazione edilizia PESANTE Il DPR 380 include tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE con la stessa volumetria del preesistente. 73 Il Decreto Sviluppo 2011 ha introdotto, in quasi tutti i casi in precedenza soggetti a D.I.A., la sua sostituzione con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). La S.C.I.A. sostituisce in tutto e per tutto la precedente D.I.A., tranne i casi in cui la D.I.A. poteva essere (in base a normativa Statale o Regionale) sostitutiva del Permesso di costruire. Rimane ancora in vita la cd. SUPER DIA. 74 Gli interventi sottoposti a S.C.I.A. sono individuati in via residuale: sono quelli non compresi nell’attività edilizia libera e non assoggettati a permesso di costruire, sempre che risultino conformi ai R.E.U. alla data di operatività della S.C.I.A. Sono subordinate a S.C.I.A. varianti lievi, ossia quelle che non incidono su volumetria, destinazioni d’uso, e che non siano in contrasto con prescrizioni specificamente imposte dal permesso. 75 DOPO IL DECRETO SBLOCCA ITALIA: Sono realizzabili mediante S.C.I.A. e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a P.d.C. che non configurano variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, ecc. 76 La S.C.I.A. non si applica in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune. I pareri di enti sono sostituiti da autocertificazioni, salvo le verifiche successive degli enti. 77 L'attività può essere iniziata subito, dalla data di presentazione allo Sportello Unico. IL COMUNE ha 30 giorni per contestare la regolarità della S.C.I.A. e fermare i lavori. Decorsi i 30 giorni, può intervenire solo in presenza di gravi danni per il pubblico interesse. 78 Autorizzazioni preliminari alla SCIA e CILA, (art. 23 bis - introdotto dal decreto del fare) Prima della presentazione della SCIA o CILA A) L’interessato può richiedere al SUE di acquisire di tutti gli atti di assenso, necessari per l'intervento edilizio; B) Può presentare istanza di acquisizione contestualmente alla SCIA. 79 Autorizzazioni preliminari alla SCIA e CILA, (art. 23 bis - introdotto dal decreto del fare) Il SUE comunica all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Nell’ipotesi B), l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione di avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi. 80 La S.C.I.A. subisce limitazioni nei “centri storici” (zone A) - dove limita interventi di demolizione e ricostruzione, modifiche della sagoma. All'interno delle zone A) i Comuni dovevano deliberare, entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o modifiche della sagoma; 81 Decorso il termine senza intervento della Regione, la delibera è attuata dal Ministro infrastrutture e trasporti, tramite Commissario; nelle restanti aree interne alle zone A), gli interventi fattibili con S.C.I.A. non possono comunque iniziare prima di 30 giorni dalla presentazione (c.d. S.C.I.A. differita). Nelle more della deliberazione e comunque in sua assenza non trova applicazione nelle zone A) la S.C.I.A. con modifica di sagoma. 82 Alcuni interventi, a scelta dell’interessato, sono soggetti o a P.d.C. a SUPER-D.I.A.: A) Ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) (ristrutturazione leggera); B) Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da P.A.U.; C) Nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 83 La SUPER-DIA va presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Nei 30 giorni successivi il responsabile del competente ufficio comunale verifica i presupposti e vieta l’inizio dell’intervento in caso di accertata carenza. 84 SCHEMA RIASSUNTIVO PRINCIPALI INTERVENTI EDILIZI E DISCIPLINA Ing. Eduardo Gabriele Amerise Ufficio Tecnico - Comune di Rende MANUTENZIONE ORDINARIA ATTIVITÀ EDILIZIA totalmente LIBERA: Si tratta d’interventi diretti ad eliminare il normale deperimento d’uso e non incidenti su struttura dell’edificio, ma sulle finiture (es. infissi interni). Non occorre comunicare l'inizio lavori al Comune. 86 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA previa C.I.L.: Si tratta d’interventi di: Modifiche interne superficie coperta fabbricati d’impresa; Pavimentazione e finitura spazi esterni; Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, (al di fuori della zona A); Elementi di arredo aree pertinenziali edifici Bisogna trasmettere al Comune la C.I.L. 87 MANUTENZIONE STRAORDINARIA senza interventi sulle strutture è ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA: soggetta a comunicazione al Comune d’inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) Bisogna indicare dati identificativi impresa e allegare una relazione tecnica asseverata con progetto dei lavori a firma di un tecnico abilitato. 88 MANUTENZIONE STRAORDINARIA senza interventi sulle strutture Caso concreto: A) Ridistribuzione interna singole unità immobiliari, anche tramite abbattimento o modifica di pareti interne (quindi non strutturali e che non pregiudicano la statica dell’edificio); B) Intervento per integrare o realizzare ex novo un servizio igienico (ma senza alterare volume e superficie) 89 MANUTENZIONE STRAORDINARIA con interventi sulle strutture Soggetta a S.C.I.A. La manutenzione straordinaria, come quella ordinaria, mira a eliminare l’usura derivante dal tempo e dall’uso. Ma a differenza della manutenzione ordinaria, consente anche interventi su parti strutturali (seppure parziali, cioè non estesi all’intero edificio) 90 RESTAURO e RISANAMENTO CONSERVATIVO Soggetta a S.C.I.A. Interventi finalizzati a conservare e restituire funzionalità mediante un “insieme sistematico di opere” (e non singole parti dell’edificio) nel rispetto degli elementi tipologici (es. casa rurale, edificio residenziale, ecc.) e strutturali (es. muratura mista, struttura in cemento armato, ecc.) dell’organismo edilizio. 91 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE LEGGERE: SCIA Diversamente dal restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione è finalizzata a “trasformare” l’organismo edilizio. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE PESANTI, con modifiche (art.10 Dpr 380): Perm. di Costruire Modifiche volumetria complessiva, prospetti, superficie, mutamento destinazione d’uso per immobili in zona A 92 CAMBIO DESTINAZIONE USO Titolo edilizio richiesto CON OPERE: possono essere realizzati attraverso il Permesso di Costruire, ovvero mediante la Super DIA, di cui al terzo comma, lettera a), dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 93 CAMBIO DESTINAZIONE USO Titolo edilizio richiesto SENZA OPERE (mutamento di destinazione d’uso funzionale): Gli interventi di cambio d’uso senza opere possono essere realizzati attraverso la Segnalazione Certificata Inizio Attività, di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente. 94 NUOVE COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti) PERMESSO DI COSTRUIRE 95 La Regione CALABRIA con Deliberazione 58 del 20/03/2015 ha adottato i moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire (PdC) e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia” e “Adozione modelli interventi di edilizia libera (CIL e CILA), di cui all’ art. 6 co, 2 lett.(b), (c), (d), (e) e lett. (a) e (e-bis) del D.P.R. n. 380/01” 96 Ing. Eduardo Gabriele Amerise Ufficio Tecnico - Comune di Rende