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Origine preferenziale - Unione Confcommercio Milano
Seminario organizzato da Unione Confcommercio Milano, 27 marzo 2012 LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Relatori: Luca Moriconi e Marina Zanga Materiale a cura di Marina Zanga 1 Quali tipi di preferenze tariffarie? Preferenze bilaterali, reciprocamente concesse alle parti; Preferenze unilaterali, concesse solo dalla Comunità ai paesi terzi, ma non viceversa 2 Paesi paneuromediterranei Algeria Cisgiordania e Gaza Egitto Giordania Isole Faeroer Paesi con regime tariffario preferenziale bilaterale Islanda (EFTA) Israele Libano Lichtenstein (EFTA) Marocco Norvegia (EFTA) Siria Svizzera (EFTA) Tunisia Turchia Accordi di libero scambio Sudafrica Messico Cile Corea del Sud Unioni doganali Turchia San Marino Andorra 3 Prove d’origine per la TURCHIA Nell’ambito dell’Unione doganale: A.TR. = NON ATTESTA L’ORIGINE DELLE MERCI , ma l’immissione in libera pratica (dazi assolti). Esportatore autorizzato per la Turchia = autorizzato alla previdimazione degli A.TR per il rilascio semplificato, con timbro speciale. 4 Prove d’origine per la TURCHIA Nell’ambito dell’Unione doganale: per provare l’origine preferenziale nell’ambito dell’Unione doganale, anche ai fini del cumulo paneuromediterraneo si utilizza la DICHIARAZIONE DEL FORNITORE (analoga a quella del fornitore UE, anche a lungo termine). NB: non è necessario essere autorizzati per rilasciarla. 5 Prove d’origine per la TURCHIA Per i prodotti CECA (carbone e acciaio) e per gli agricoli esistono accordi ad hoc tra CE e Turchia. In questi due ambiti le prove d’origine sono: EUR1, EUR-Med, dichiarazione su fattura. Si può richiedere lo status di esportatore autorizzato. 6 Altri paesi e territori a regime tariffario preferenziale bilaterale Paesi balcanici occidentali Albania Bosnia-Erzegovina Croazia Macedonia Montenegro Serbia Le regole d’origine sono contenute nelle DAC Reg. (CE) 2454/1993 7 Altri paesi e territori a regime tariffario preferenziale unilaterale. Moldova e Kosovo SPG Sistema delle Preferenze Generalizzate ACP Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico PTOM Paesi e Territori d’Oltremare 8 Quale origine delle merci? Origine non preferenziale È l’origine dichiarata in dogana negli scambi con tutti i paesi terzi per l’applicazione di tutte le misure da tariffa doganale (tariffarie e non tariffarie). Il documento base è il certificato d’origine C.O. Origine preferenziale È l’origine dichiarata in dogana solo per determinati Paesi e solo su richiesta, per l’applicazione di misure tariffarie preferenziali (riduzione o esenzione daziaria). I documenti base sono: EUR1, EUR-MED, FormA, dichiarazione su fattura 9 A cosa serve l’origine preferenziale? Normativa di base: art. 27 del CDC (Reg. CE 2913/1992) e art. 35 del CDCA (Reg. CE 450/2008). Serve per l’applicazione di misure preferenziali, tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) o non tariffarie, previste nell’ambito di accordi stipulati con Paesi Terzi o adottate unilateralmente dalla UE. Consultare la Tariffa doganale TARIC on line per verificare le preferenze tariffarie applicate dall’UE e Market Access Database per quelle nei Paesi terzi. 10 Prodotti originari in ambito preferenziale Prodotti interamente ottenuti (prodotti sottosuolo, vegetali, animali vivi, ecc.) Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (secondo le condizioni stabilite nei protocolli sull’origine allegati agli accordi) ATTENZIONE! Le regole di trasformazione preferenziali sono DIVERSE da quelle nonpreferenziali (solitamente più RESTRITTIVE) 11 Come determinare l’origine preferenziale delle merci: le regole di lista Contenute nei protocolli sull’origine annessi agli accordi o negli stessi regolamenti comunitari di base (CDC e DAC) L’elenco degli accordi con i rimandi ai protocolli d’origine è consultabile online dal sito internet della Commissione Europea, divisione: Taxation and Customs Union, sezione: preferential origin arrangements list 12 Le regole di lista Tre tipologie standard: 1. cambiamento della voce doganale delle materie prime non originarie utilizzate 2. effettuazione di lavorazioni specifiche espressamente descritte nella regola di lista 3. regola del valore: previsione di soglie percentuali di valore che non devono essere superate, riferite alle materie prime non originarie utilizzabili nel processo di trasformazione e calcolate sul prezzo ‘franco fabbrica’ del prodotto finito. 13 CAMBIAMENTO DI VOCE DOGANALE BORSE IN PELLE VD 4202 VOCE SA 1 capitolo 42 DESCRIZIONE DELLE MERCI 2 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria In Italia vengono e finimenti;assemblati oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3 o 4 Fabbricazione a === partire da materiali termostati con materie prime di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 14 LAVORAZIONI SPECIFICHE INDUMENTI PER DONNA (CAMICETTE) VD 6206 VOCE SA DESCRIZIONE DELLE MERCI Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 1 2 3 o ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: Fabbricazione a partire da filati === ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex6211 Indumenti per donna (…) ricamati Fabbricazione a partire da filati o da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 4 15 REGOLA DEL VALORE STRUMENTI DI REGOLAZIONE (TERMOSTATI) VD 9032 VOCE SA 1 DESCRIZIONE DELLE MERCI 2 Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3 o 4 9032 Strumenti ed Fabbricazione in cui il === apparecchi di valore di tutti i materiali regolazione o di utilizzati non ecceda il controllo automatici 40% del prezzo franco In Italia vengono assemblati termostati con materie prime fabbrica del prodotto malesi e italiane. I termostati vengono venduti in Svizzera e in Germania. Qual è l’origine dei termostati? 16 Le prove dell’origine preferenziale Certificato di circolazione merci EUR.1 e EUR-MED Certificato d’origine FormA (per SPG) Dichiarazione d’origine su fattura Dichiarazione del fornitore 17 Il certificato di circolazione merci EUR.1 Formulario Compilazione e rilascio Rilascio a posteriori Duplicato Validità (4 o 10 mesi) Errori, discordanze, presentazione tardiva 18 European Community - EC Israel EC Israel Issued retrospectively (rilasciato a posteriori) Duplicate (duplicato) 19 PARTE COMPILATA DALL’ESPORTATORE O DAL DOGANALISTA E FIRMATA E TIMBRATA DALLA DOGANA PARTE COMPILATA E FIRMATA DALL’ESPORTATORE O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO (DOGANALISTA) 20 Nota: Se il cumulo paneuromediterraneo non viene applicato o non c’è intenzione di applicarlo con altri paesi aderenti si può emettere un ceritificato di circolazione merci EUR.1 anziché il certificato EURMED. 21 Origine e valore in dogana Chi richiede il rilascio e compila il certificato EUR 1 o EUR-MED? L’esportatore o, sotto la sua responsabilità, il suo rappresentante autorizzato (chi cura lo sdoganamento) ATTENZIONE! L’esportatore è responsabile e deve conservare per 3 anni i documenti comprovanti l’origine delle merci NB: i documenti giustificativi sono elencati sul retro dell’EUR1, che rimane in dogana. 22 La dichiarazione su fattura L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/001/BG/10) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale………………………..…… - cumulation applied with …………. (name of country/countries) - no cumulation applied EUR-MED Luogo, data e firma manoscritta originale dell’esportatore (se non esentato) N.B.: le parti in rosso vanno inserite solo nell’ambito del cumulo paneuromediterraneo 23 Chi compila la dichiarazione su fattura L’esportatore, in fattura o sui documenti di trasporto Valore fino a 6.000 euro per spedizione: rilasciabile autonomamente da qualsiasi esportatore Valore > 6.000 euro: rilasciabile solo dagli esportatori autorizzati Attualmente non e’ prevista per la SIRIA E’ l’unica prova ammessa per la COREA DEL SUD 24 Documenti giustificativi e tracciabilità dell’origine: Origine materie prime Lavorazioni effettuate Origine prodotto finito 25 La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito Origine materie prime - Acquisto interno o intracomunitario chiedere dichiarazione del fornitore per origine preferenziale - Importazione da paesi extraUE: bollette doganali di importazione con allegate fattura e prove d’origine (EUR1, EURMED, FormA, dichiarazione su fattura, dichiarazione del fornitore per Turchia) 26 Materie prime: documenti giustificativi da acquisire e conservare Paese d’origine materie prime Cina (non pref.) Francia (Italia) Tunisia (pref.) Prove d’origine materie prime bolla import, fattura, C.O. fattura, dichiarazione del fornitore CEE bolla import, fattura, EUR-MED o dichiaraz.su fattura 27 La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito Lavorazioni effettuate - Analisi processi, schede lavorazione - Verifica regole di trasformazione per origine preferenziale e non preferenziale - Determinazione origine acquisita 28 Lavorazioni effettuate: documenti giustificativi per dimostrare il rispetto delle regole di lista Regola Cambio di voce doganale Lavorazioni specifiche Regola del valore documenti giustificativi Descrizioni merce, classificazione TARIC, ecc. Schede di lavorazione, analisi di laboratorio, ecc. Scheda valore con tutte le componenti di costo, riferita al prezzo EXW del prodotto finito, fatture di vendita, ecc. 29 La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito Prodotto finito - Classificazione tariffaria del prodotto - Valutazione origine acquisita - Prove d’origine da rilasciare per: vendita interna o intracomunitaria o esportazione 30 Prodotto finito: prove d’origine da rilasciare e documenti giustificativi da conservare Paese di vendita del prodotto finito Prove d’origine da rilasciare Cina (non pref.) Certificato d’origine CO Francia (Italia) dichiarazione del fornitore CEE Tunisia (pref.) EUR1 o EUR-MED o dich. su fattura (EUR-MED) Messico (pref.) EUR1 o dich. su fattura Corea del Sud (pref.) Dichiarazione su fattura 31 L’esportatore autorizzato Può emettere direttamente la dichiarazione su fattura, per spedizioni di qualsiasi valore, con conseguente abbattimento di tempi e costi Va richiesta l’autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane (tempo max del procedimento 60gg.) Occorre garantire l’osservanza delle regole e la conservazione delle prove d’origine per 3 anni Viene attribuito un codice alfanumerico da inserire nella dichiarazione su fattura (es: IT/001/BG/10) Richiedibile all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente 32 La dichiarazione del fornitore UE nell’ambito di un regime preferenziale (Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006) 33 La dichiarazione del fornitore UE (Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006) COMPILARE SOLO PER CUMULO PEM Luogo e data Nome e funzione nella società Firma 34 La dichiarazione a lungo termine (Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006) DESCRIZIONE Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio codice articolo Nome società CE, paese o gruppo paesi Paese o gruppo paesi interessati Compilare solo per cumulo PEM N.B.: MAX 1 ANNO Luogo e data Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società Firma Le prove dell'origine negli scambi internazionali 35 La dichiarazione del fornitore UE per merci non originarie La dichiarazione del fornitore CEE NOTE 37 Il certificato d’informazione INF4 E’ un certificato che viene richiesto per verificare la correttezza di una dichiarazione del fornitore. (art. 6) 38 E’ composto da 2 parti: la domanda di rilascio che include sul retro una dichiarazione del fornitore e il certificato INF4. Va compilato dal fornitore che ha rilasciato la dichiarazione ai fini dell’origine. Presentato in dogana per l’apposizione del visto nella casella 7. Consegnato al cliente comunitario che lo ha richiesto, il quale a sua volta lo inoltrerà all’autorità doganale che lo ha richiesto. 39 La dichiarazione del fornitore (retro INF4) 40 Un libro pensato per voi Luca Moriconi, Marina Zanga Guida pratica sull’origine delle merci IPSOA, Milano, 2011 Grazie per l’attenzione 41