lasciare supplenza su posto comune per una su sostegno
by user
Comments
Transcript
lasciare supplenza su posto comune per una su sostegno
CONITP ( sindacato autonomo) Sede Nazionale Via Luigi Carbone ,23 San Gennarello di Ottaviano Napoli- 80040 -Tel 081/5293557 fax 081/5300772 [email protected] - [email protected] sede di Nola Via Anfiteatro Laterizio,180 tel. fax 081/3652976 [email protected] WWW.conitp.it Chiarimenti CONITP Lasciare una supplenza su posto comune per posto di sostegno Il CONITP a seguito di richieste in merito all’accettazione di supplenze su posto di sostegno lasciando il posto comune chiarisce quanto segue . La circolare operativa sulle supplenze per l’anno scolastico 2013/2014 dispone che è’consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno. Ne consegue che non si può lasciare la supplenza temporanea per un’altra supplenza breve sul sostegno, a meno che la nomina sul sostegno non è fino all’ avente titolo. L’unica possibilità per lasciare la supplenza è quella disciplinata dal Regolamento sulle supplenze che permette di lasciare una supplenza breve per accettarne un’altra sino al termine delle lezioni od oltre. Inoltre lo stesso Regolamento prevede che Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento. Quindi se la supplenza è conferita sulla base delle graduatorie d’istituto è possibile lasciarla per accettare il sostegno solo se quest’ultimo proviene da graduatoria ad esaurimento. Se non si verifica uno dei casi sopra descritti si configura un abbandono di servizio che comporta nel caso di nomina conferita da graduatoria ad esaurimento la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. Se invece la nomina è stata conferita da graduatoria d’istituto l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.