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DPI dispositivi di protezione individuale Segnaletica di sicurezza

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DPI dispositivi di protezione individuale Segnaletica di sicurezza
Programma Corso di formazione sulla sicurezza
Ottobre 2006
D. L. 626/94 Obblighi a carattere generale
Valutazione del rischio
DPI dispositivi di protezione individuale
Segnaletica di sicurezza
Procedure primo soccorso ed emergenza
Movimentazione manuale dei carichi e micromovimenti
Rischio rumore
Rischio chimico
Lavoratrici gestanti
Attrezzature di lavoro
Statistica infortuni, infortuni comuni, cause degli infortuni,
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13.15 – 13.45
Decreto legislativo 19-09-1994, n. 626 Titolo I
responsabilità, formazione informazione
Art. 2 - (Definizioni)
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro,
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o,
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o
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e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di
beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
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Art. 3 - (Misure generali di tutela)
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
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Art. 4 - (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui
alla lettera a);
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Art. 5 - (Obblighi dei lavoratori)
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,
su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
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c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o
di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
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Art. 6 - (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori)
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
Art. 7 - (Contratto di appalto o contratto d'opera)
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
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STRUTTURA DEL GRUPPO SICUREZZA SUL LAVORO
R.L.S. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
DA DEFINIRE
MEDICO COMPETENTE
Dott. MANENTI ANGELO
R.S.P.P. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE
MONTALBETTI PAOLO MARIA
S.P.P. SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE
SALAFIA DIEGO
competenze tecniche
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Mansioni
A - Cassa
B -Rifornimento
vasche
–20°C di prodotto
dolciario
C – Rifornimento
espositori di prodotti a
temperatura ambiente
Attività specifiche
Digita il codice prodotto riceve il pagamento
della merce acquistata.
Posizione di lavoro eretta.
Inserimento ordini torte da cerimonia su PC.
Il trasportatore posiziona i roller all’ingresso del
negozio. Inserisce i prodotti all’interno delle
vasche –20°C.
Arrivo 2 roller 4 al giorno. Lavoro effettuato da
1/2 persone.Durata lavoro in media 1ora aroller
movimenta circa 60 scatole del peso da 0.600 a
1.4
kg.
Il trasportatore
posiziona i roller all’ingresso del
D – Rifornimento da
magazzino
negozio. Inserisce i prodotti sugli scaffali.
Arrivo 3/4 roller a settimana, lavoro effettuato da
1 persona per 1 ora, movimentano peso
massimo sollevato circa 20 kg.
I prodotti di scorta vengono portati o prelevati nel
magazzino. Peso massimo trasportato 20 kg.
E – Roller vuoti
Trasportano i roller vuoti in magazzino
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F - Ordini prodotti
Giornalmente effettua controllo prodotto nelle
vasche e negli scaffali ed effettua il relativo
ordine inserendo i dati su PC. Tempo lavoro 1.
G - Assistenza clienti
nel negozio
Aiuta la ricerca del prodotto richiesto dal cliente
H - pulizia negozio
Effettua pulizia: scaffali (utilizza scala), cassa,
spogliatoi, e magazzino tutti i giorni tempo
lavoro 1 ora. Svuotano tutte le vasche di
prodotto le puliscono e le riempiono lavoro
settimanale durata 3-4 ore. 1 volta alla
settimana svuotano 2 vetrine frigorifere verticali
le puliscono e le riempiono nuovamente durata
lavoro 1 ora.
I – Prelievo torte da
cerimonia cella 0°C
Saltuariamente la domenica entrano in cella 0°C
per prelevare con carrello torte da cerimonia.
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Risultato della Valutazione dei Rischi per Mansioni ed Attività specifiche
Mansioni
Rischi
A – Cassa
Rapina
B -Rifornimento
vasche
– 20°C di prodotto
dolciario
Movimentazione manuale di carichi
Posture affaticanti per piegamenti e
spostamenti
C – Rifornimento
espositori di
prodotti a
temperatura
ambiente
Scivolamenti e incespicamenti
Posture affaticanti per piegamenti e
spostamenti frequenti
Movimentazione manuale di carichi
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DPI
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D – Rifornimento
da magazzino
E – Roller vuoti
Scivolamenti e incespicamenti
Movimentazione manuale di carichi
Automezzi in circolazione
F - Ordini prodotti
G - Assistenza
clienti nel negozio
H - pulizia
negozio
I – Prelievo torte
da cerimonia cella
0°C
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Scivolamenti e incespicamenti
Posture affaticanti per piegamenti e
spostamenti frequenti
Stazionamento in piedi per più di 4 ore
giornaliere
Movimentazione manuale di carichi
Movimentazione manuale di carichi
sollecitazioni termiche per accesso in
ambienti freddi
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DPI dispositivi di protezione individuale
Segnaletica di sicurezza
Procedure primo soccorso ed emergenza
Movimentazione manuale dei carichi e micromovimenti
Rischio rumore
Rischio chimico
Lavoratrici gestanti
Attrezzature di lavoro
Statistica infortuni, infortuni comuni, cause degli infortuni
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