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Presentazione di PowerPoint
LA SICUREZZA DI MACCHINE ED IMPIANTI
TRA MARCATURA CE E CONTROLLI ISPETTIVI
SPISAL – AULSS 20 VERONA
D.P.R. 24/07/1996 N. 459
REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
89/392/CEE,
91/368/CEE,
93/44/CEE,
93/68/CEE
CONCERNENTI
IL
RAVVICINAMENTO
DELLE
LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE
MACCHINE.
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.146
GAZZETTA UFFICIALE N.209 DEL 06/09/1996
SERIE GENERALE
DPR 459/96
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DIRETTIVA 89/392/CEE
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA CHE
DEVONO POSSEDERE LE MACCHINE ED I
COMPONENTI DI SICUREZZA PER POTER
CIRCOLARE LIBERAMENTE ALL’INTERNO
DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA.
LO SCOPO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE RECEPITE
CON IL D.P.R. 459/96 E QUELLO DI CREARE LE
CONDIZIONI NECESSARIE AFFINCHE’ LE INDUSTRIE CHE
OPERANO NELL’AMBITO DELL’ UNIONE EUROPEA (U.E.)
POSSANO REALIZZARE PRODOTTI RISPONDENTI AI
MEDESIMI REQUISITI DI SICUREZZA PER
* LE PERSONE
* L’AMBIENTE
* GLI ANIMALI
COSI’ COME RICHIESTO
DAGLI ARTT. 100 E 118A DEL TRATTATO DI ROMA
Art. 118 A - Trattato
1. “Gli Stati membri si adoperano per promuovere il
miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro
per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori ...
2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto,
il Consiglio, …, adotta mediante direttive le prescrizioni
minime applicabili progressivamente, tenendo conto
delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in
ciascuno Stato membro ...
3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo
non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e
stabilisca misure, … per una maggiore protezione delle
condizioni di lavoro.”
CAMPO DI APPLICAZIONE
LE NORME DEL DECRETO SI APPLICANO ALLE
MACCHINE, NONCHE’ AI COMPONENTI DI SICUREZZA
IMMESSI SEPARATAMENTE SUL MERCATO.
SI INTENDE IMMISSIONE SUL MERCATO LA PRIMA
MESSA A DISPOSIZIONE, DI UNA MACCHINA O DI UN
COMPONENTE DI SICUREZZA
LA CONFORMITA’ AI REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA (R.E.S.) E’ UN OBBLIGO PER
MACCHINE O COMPONENTI DI SICUREZZA
IMMESSI SUL MERCATO
* NUOVI
* USATI, MA ASSOGGETTATI A MODIFICHE COSTRUTTIVE
MESSI IN SERVIZIO (ANCHE PER USO PROPRIO)
* PER LA PRIMA UTILIZZAZIONE
* USATI, MA ASSOGGETTATI A VARIAZIONI DI MODALITA’
DI UTILIZZO NON PREVISTE DAL COSTRUTTORE
DOPO IL
21 SETTEMBRE 1996
LA CONFORMITA’ ALLE LEGGI PREVIGENTI E’
UN OBBLIGO PER MACCHINE O COMPONENTI
DI SICUREZZA
GIA’ IMMESSI SUL MERCATO O GIA’ IN SERVIZIO
ALLA DATA DEL 21 SETTEMBRE 1996 SE VENGONO
VENDUTI (PASSAGGIO DI PROPRIETA’)
CONCESSI IN USO O NOLEGGIATI
LOCATI FINANZIARIAMENTE
L’ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’ E’ A CURA
DI CHIUNQUE CEDA IL BENE
DEFINIZIONI
MACCHINA
INSIEME DI PEZZI O DI ORGANI, DI CUI ALMENO UNO
MOBILE, COLLEGATI TRA LORO E CONNESSI
SOLIDALMENTE PER UNA APPLICAZIONE BEN
DETERMINATA
ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE: E’ QUELLA CHE
MODIFICA LA FUNZIONE DI UNA MACCHINA (ESCLUSI I
PEZZI DI RICAMBIO O UTENSILI)
IMPIANTO: UN INSIEME DI MACCHINE E DI APPARECCHI
CHE, PER RAGGIUNGERE UN RISULTATO DETERMINATO,
SONO DISPOSTI E COMANDATI IN MODO DA AVERE UN
FUNZIONAMENTO SOLIDALE;
COMPONENTE DI SICUREZZA: UN COMPONENTE, PURCHÉ
NON SIA UNA ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE, CHE IL
COSTRUTTORE O IL SUO MANDATARIO IMMETTE SUL
MERCATO ALLO SCOPO DI ASSICURARE, CON LA SUA
UTILIZZAZIONE, UNA FUNZIONE DI SICUREZZA E IL CUI
GUASTO O CATTIVO FUNZIONAMENTO PREGIUDICA LA
SICUREZZA O LA SALUTE DELLE PERSONE ESPOSTE
ESCLUSIONI
MACCHINE AZIONATE CON FORZA UMANA
MACCHINE GOVERNATE DA ALTRE DIRETTIVE
ARMI E MACCHINE MILITARI
LE MACCHINE PER USO MEDICO DESTINATE
ALL'IMPIEGO DIRETTO SUL PAZIENTE
LE CALDAIE A VAPORE E I RECIPIENTI A
PRESSIONE
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
PER OGNUNA DELLE POSSIBILI SITUAZIONI PERICOLOSE
CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA,
LA DIRETTIVA FISSA DEI PRINCIPI DA RISPETTARE.
VENGONO DEFINITI “REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA”
IL LORO RISPETTO E’ OBBLIGATORIO DA PARTE
DEL FABBRICANTE
GLI OBBLIGHI PREVISTI DAI R.E.S. SI APPLICANO
SE SUSSITE IL RISCHIO CORRISPONDENTE
I R.E.S. SONO CONTENUTI NELL’ALL. I ALLA DIRETTIVA
L’ALL. I E’ SUDDIVISO IN 6 CAPITOLI
I: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
GENERALI PER TUTTE LE MACCHINE
II: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE:
* AGROALIMENTARI
* PORTATILI
* PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E MATERIE
ASSIMILATE
III: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER OVVIARE A RISCHI PARTICOLARI DOVUTI ALLA
MOBILITA’ DELLE MACCHINE
IV: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AD UNA
OPERAZIONE DI SOLLEVAMENTO
V: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE
DEI LAVORI SOTTERRANEI
VI: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER EVITARE I RISCHI PARTICOLARI CONNESSI AL
SOLLEVAMENTO E ALLO SPOSTAMENTO DELLE
PERSONE
IN SEDE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
DELLA MACCHINA, IL FABBRICANTE DEVE
ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI
(VALUTAZIONE E ANALISI DEI DEI RISCHI)
CONSIDERARE L’USO NORMALE E
RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE
RIDURRE AL MINIMO DISAGI, FATICA, STRESS
DOTARLA DI TUTTE LE ATTREZZATURE E GLI
ACCESSORI SPECIALI
LA VALUTAZIONE E ANALISI
DEL RISCHIO
IL FABBRICANTE
PER DIMOSTRARE AL CLIENTE LA CONFORMITA’ DELLA
SUA MACCHINA ALLA DIRETTIVA, DEVE REALIZZARE IL
FASCICOLO TECNICO CHE DOVRA’ CONTENERE TRA
L’ALTRO:
“LA DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI ADOTTATE PER
PREVENIRE
I
RISCHI
PRESENTATI
DALLA
MACCHINA”
ALL. V – PAR. 3 LETT. A) – III TRATTINO
E’ PROPRIO QUESTA LA MOTIVAZIONE PRINCIPALE
DELLA VALUTAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI
DEVE CONSENTIRE AD UNA MACCHINA DI ESSERE:
TRASPORTATA
MANTENUTA
INSTALLATA
SMANTELLATA
REGOLATA
ELIMINATA
SENZA PROVOCARE
LESIONI O DANNI ALLA SALUTE
INQUINAMENTO PER L’AMBIENTE
DANNI AGLI ANIMALI DOMESTICI
UN VALIDO SUPPORTO PER LA METODOLOGIA
OPERATIVA DA APPLICARE PER L’ESECUZIONE
DELL’ANALISI DEI RISCHI E’ FORNITO DALLA
NORMA ARMONIZZATA UNI EN 1050/93
RISCHIO
DEFINITO COME LA PROBABILITA’ DEL VERIFICARSI
DI EVENTI NEGATIVI DA CUI POSSONO DERIVARE
CONSEGUENZE DANNOSE
R=F*M
F= FERQUENZA ATTESA DI EVENTO INDESIDERATO CHE PROVOCA
UN DANNO;
M=MAGNITUDO: GRANDEZZA DEL DANNO CHE L’EVENTO PUO
CAUSARE
IL RISCHIO PUO’ ESSERE CLASSIFICATO IN
SPECIFICO
CONVENZIONALE
POTENZIALE DI INCIDENTI RILEVANTI
RISCHIO SPECIFICO
LEGATO A FATTORI CHIMICI O FISICI CHE PER LORO
NATURA POSSONO DANNEGGIARE IN TEMPI PIU’ O
MENO LUNGHI PERSONE, COSE O AMBIENTE (DI
LAVORO).
EVENTO CONTINUO O MOLTO FREQUENTE CON
DANNI MODESTI.
RISCHIO CONVENZIONALE
LEGATO ALL’ATTIVITA’ DI LVORO, AGLI APPARECCHI,
AGLI IMPIANTI PRESENTI IN TUTTI I SETTORI
INDUSTRIALI
(SOSTANZIALMENTE
PROBLEMI
DI
INFORTUNISTICA).
EVENTO FREQUENTE CON DANNI CHE ARRIVANO AD
INTERESSARE UNA O PIU’ PERSONE.
RISCHIO POTENZIALE DI
INCIDENTE RILEVANTE
DERIVANTE DA EVENTI ANOMALI CHE PROVOCANO
INCENDI, ESPLOSIONI, RILASCIO DI PRODOTTI TOSSICI
ETC. ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DELL’UNITA’
PRODUTTIVA.
EVENTO CON FREQUENZA LIMITATA MA CON DANNI
GRAVISSIMI.
FATTORI CHE INFLUENZANO IL RISCHIO
FATTORI LEGATI ALLA MACCHINA
TIPO, FUNZIONAMENTO, DISPOSITIVI DI COMANDO,
MANUTENZIONE ETC.
FATTORI LEGATI ALL’IMPIEGO
CICLO DI LAVORAZIONE, NECESSITA’ DI INTERVENTI
MANUALI, FACILITA’ DEI COMANDI, CARICO-SCARICO
ETC.
FATTORI LEGATI ALL’UOMO
ATTENZIONE,
INTERPRETAZIONE
DEGLI
EVENTI,
CAPACITA’ DI INTERVENTO, CONFIDENZA, STANCHEZZA
ETC.
FATTORI LEGATI ALL’AMBIENTE
ILLUMINAZIONE, RUMORE, INQUINANTI ETC.
ANALISI DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE, DEFINIZIONE, DESCRIZIONE
STIMA DEL RISCHIO (QUANTIFICAZIONE)
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
DELL’EVENTO E VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE
CONTROLLO DEL RISCHIO (RIDUZIONE)
AZIONI DA INTRAPRENDERE PER RIDURRE I RISCHI
ANALISI DI TIPO QUALI – QUANTITATIVO
PER LA RICERCA DI EVENTI INDESIDERATI
TECNICHE QUALITATIVE
CHECK LIST
ANALISI SISTEMATICA DEI DISEGNI, DELLE SCHEDE
OPERATIVE DI PROCESSO, DELLE SPECIFICHE DEI
PRODOTTI E DELLE APPARECCHIATURE, EFFETTUATA
CON L’USO DI UN QUESTIONARIO-GUIDA
INDICI DI RISCHIO
CONSENTE DI IDENTIFICARE LE AREE A MAGGIOR
RISCHIO
ANALISI DELLE CAUSE E CONSEGUENZE
METODO F.M.E.A. (Failure Mode and Effects Analysis):
STUDIO DELLE CONSEGUENZE DELLA ROTTURA
O
MALFUNZIONAMENTO
DI
CIASCUNA
APPARECCHIATURA
TECNICHE QUANTITATIVE
ALBERO DEI GUASTI
DALL’EFFETTO VISIBILE SI RISALE AGLI EFFETTI
PRIMARI, INDIVIDUANDO GLI EVENTI CAUSALI
POSSIBILI
ALBERO DEGLI EVENTI
DALL’EVENTO ANOMALO INIZIATORE SEGUONO TUTTI I
POSSIBILI EVENTI O CONSEGUENZE DEL PRIMO
NORME ARMONIZZATE (EN)
ED ORGANISMI DI NORMAZIONE
DIPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO ADOTTATRE
DA ORGANISMI DI NORMAZIONE SU MANDATO
DELLA COMMISISONE DELLA U.E.
SONO PUBBLICATE SULLA G.U.C.E.
I RIFERIMENTI DELLE NORME NAZIONALI CHE
RECEPISCONO LE NORME ARMONIZZATE SONO
PUBBLICATE SULLA G.U.
LA CONFORMITA’ ALLE NORME ARMONIZZATE
PRODUCE L’IMPLICITO RISPETTO DEI REQUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA (R.E.S.) DI RIFERIMENTO
IL RISPETTO DELLE NORME NON E’ OBBLIGATORIO
(NORME DI TIPO VOLONTARISTICO)
ILCOSTRUTTORE, NEL CASO DI NON RISPETTO,
DEVE DIMOSTRARE, CON SOLUZIONI ALTERNATIVE
DI AVERE RISPETTATO I R.E.S.
CLASSIFICAZIONE DELLE NORME
Norme di tipo A
CONCETTI
FONDAMENTALI,
PRINCIPI
DI
PROGETTAZIONE
ED
ASPETTI
GENERALI
APPLICABILI A TUTTE LE MACCHINE
Es. UNI EN 292: Sicurezza del macchinario. Concetti
fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia,
metodologia di base
Norme di tipo B
ASPETTI DI SCIUREZZA, O TIPO DI DISPOSITIVO DI
SICUREZZA, APPLICABILI A NUMEROSI TIPI DI
MACCHINE
Le norme di tipo B si suddividono in tipo B1 e tipo B2
Tipo B1: aspetti particolari della sicurezza (rumore, temperature,
distanze di sicurezza).
Es. UNI EN 294: Sicurezza del macchinario. Distanze di
sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con
gli arti superiori.
Tipo B2: dispositivi di sicurezza (dispositivi di interblocco,
ripari etc.).
Es. UNI EN 1088: Sicurezza del macchinario. Dispositivi di
interblocco associati ai ripari. principi di progettazione e di scelta
Norme di tipo C
REQUISITI DI SICUREZZA DI DETTAGLIO PER UNA
MACCHINA O PER UN GRUPPO DI MACCHINE
Es. UNI 8703: Macchine utensili. Torni ad asse orizzontale.
Criteri di progettazione per la sicurezza sul lavoro
ORGANISMI DI NORMAZIONE
ITALIANI
UNI
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE
CEI
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
EUROPEI
CEN (EN)
COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE
CENELEC
COMITATO EUROPEO
ELETTROTECNICA
DI
NORMAZIONE
MONDIALI
ISO
INTERNATIONAL
ORGANIZATION
STANDARDIZATION
IEC
INTERNATIONAL
COMMISSION
OF
ELECTROTECHNICAL
PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE
E
ORGANISMI NOTIFICATI
ITER A CURA DEL FABBRICANTE
PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO TECNICO
MACCHINA CONTENUTA NELL’ALL. IV DEL DPR
459/96
* RICORSO OBBLIGATORIO AD UN ORGANISMO
NOTIFICATO (O.N.)
MACCHINA NON CONTENUTA NELL’ALL. IV
* AUTONOMIA OPERATIVA DELFABBRICANTE O
RICORSO VOLONTARIO AD UN O.N.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
MARCATURA CE
ORGANISMI NOTIFICATI
AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELL’ INDUSTRIA
COMEMRCIO ED ARTIGIANATO (MICA)
CON D.M. 22/03/1993
AUTONOMIA ED
FINANZIARIA
INDIPENDENZA
TECNICO
DISPONIBILITA’ DI PERSONALE ESPERTO E
MEZZI NECESARI ED ADEGUATI
ORGANIZZAZIONE CONFORME UNI EN 45011
PERSONALE
SOGGETTO
PROFESSIONALE
POLIZZA
CIVILE
SPECIFICA
DI
A
SEGRETO
RESPONSABILITA’
FASCICOLO TECNICO
PER DIMOSTRARE LA CONFORMITA’ DEL PRODOTTO AI
R.E.S. , LA DIRETTIVA PRESCRIVE AL FABBRICANTE DI
DOCUMENTARE
LE
SCELTE
PROGETTUALI
E
COSTRUTTIVE DELLA MACCHINA
NELLA DECISIONE 90/683/CEE DEL 13 DICEMBRE 1990 SI
SPECIFICAVA:”L’OBIETTIVO ESSENZIALE DI UNA
PROCEDURA DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ E’
QUELLO DI PERMETTERE ALL’AUTORITA’ PUBBLICA DI
ASSICURARSI CHE UN PRODOTTO IMMESSO SUL
MERCATO SIA CONFORME AI REQUISITI ESPRESSI
NELLE
DISPOSIZIONI
DELLE
DIRETTIVE,
IN
PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE LA SALUTE E
LA
SICUREZZA
DEGLI
UTILIZZATORI
E
DEI
CONSUMATORI”
LA DIRETTIVA MACCHINE NON SI DISCOSTA DA QUESTA
LINEA
ED
IMPONE
AL
FABBRICANTE
LA
DIMOSTRAZIONE OGGETTIVA E DOCUMENTALE DELLA
SICUREZZA DEL SUO PRODOTTO
LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PRENDE IL NOME DI
FASCICOLO TECNICO
FASCICOLO TECNICO DELLA COSTRUZIONE
COMPOSTO
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di
comando;
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note
di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della
conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;
- dall'elenco dei requisiti essenziali del presente allegato,
- delle norme e delle altre specifiche tecniche applicate nella
progettazione della macchina;
- dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi
presentati dalla macchina;
- se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un
organismo o un laboratorio competente;
- se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede,
qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a sua
scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio competente;
- da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;
IL FASCICOLO TECNICO
DEVE ESSERE PREDISPOSTO DAL FABBRICANTE
DEVE ESSERE CONSERVATO PER 10 ANNI DOPO
LA COSTRUZIONE DELL’ULTIMO PROTOTIPO
DEVE ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI
ENTI INCARICATI DAL MICA O DALLA
MAGISTRATURA
LA
MANCATA
PRESENTAZIONE
PUO’
COSTITUIRE
MOTIVO
SUFFICIENTE
PER
DUBITARE
DELLA
PRESUNZIONE
DI
CONFORMITA’
RICORSO AD UN
ORGANISMO NOTIFICATO
SE LA MACCHINA È COMPRESA TRA QUELLE
ELENCATE NELL'ALLEGATO IV ED È FABBRICATA
SENZA RISPETTARE O RISPETTANDO SOLTANTO
PARZIALMENTE LE NORME
LA MACCHINA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA
ALL'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE SECONDO
LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ALLEGATO VI
L'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE
PROCEDURA MEDIANTE LA QUALE UN ORGANISMO
NOTIFICATO STABILISCE E CERTIFICA CHE IL
MODELLO DI UNA MACCHINA SODDISFA I
REQUISITI DELLA DIRETTIVA CHE LA RIGUARDANO
LA DOMANDA D'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE È
PRESENTATA DAL FABBRICANTE, O DAL SUO
MANDATARIO, PER UN MODELLO DI MACCHINA,
AD UN SOLO ORGANISMO NOTIFICATO
L'ORGANISMO NOTIFICATO
- effettua l'esame del fascicolo tecnico della costruzione, per
verificarne l'adeguatezza, e l'esame della macchina presentata o
messa a disposizione;
- nell'esame della macchina, l'organismo:
a) si accerta che essa sia stata fabbricata conformemente al
fascicolo tecnico di costruzione e possa essere utilizzata in
sicurezza nelle condizioni di servizio previste;
b) verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state
applicate correttamente;
c) effettua gli esami e le prove appropriate per verificare la
conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e
sanitari che la riguardano.
SE LA MACCHINA È COMPRESA TRA QUELLE
ELENCATE NELL'ALLEGATO IV ED È FABBRICATA
CONFORMEMENTE ALLE NORME, IL FABBRICANTE
(O IL SUO MANDATARIO) DEVE EFFETTUARE, A SUA
SCELTA, UNO DEI SEGUENTI ADEMPIMENTI
COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO PREVISTO
DALL'ALLEGATO VI E TRASMETTERLO AD UN
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO CHE LO
CONSERVA AGLI ATTI E NE RILASCIA RICEVUTA
SOTTOPORRE IL FASCICOLO TECNICO DI CUI
ALL'ALLEGATO
VI
ALL'ORGANISMO
DI
CERTIFICAZIONE NOTIFICATO IL QUALE SI LIMITA A
VERIFICARE CHE SONO STATE CORRETTAMENTE
UTILIZZATE LE NORME, E RILASCIARE UN
ATTESTATO DI ADEGUATEZZA DEL FASCICOLO;
SOTTOPORRE IL MODELLO DELLA MACCHINA
ALL'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE PREVISTO
DALL'ALLEGATO VI
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
L’ALL. I DELLA DIRETTIVA PRESCRIVE CHE OGNI
MACCHINA O COMPONENTE DI SICUREZZA AL
MOMENTO DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO SIA
PROVVISTA DI UNA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA
DAL FABBRICANTE CHE ATTESTA CHE IL PRODOTTO
RISPONDE AI REQUISITI DI SICUREZZA AD ESSO
APPLICATI
SCOPO DELLA DICHIARAZIONE
IDENTIFICARE LA MACCHINA
DEFINIRE A “CHE COSA” E’ CONFORME LA
MACCHINA
IDENTIFICARE IL FABBRICANTE
DEFINIRE IL SOGGETTO RESPONSABILE
DEFINIRE LA DATA DI IMMISSIONE SUL
MERCATO
CONTENUTI TECNICI
DELLA DICHIARAZIONE
RIFERIMENTI OBBLIGATORI ALLE DIRETTIVE
COMUNITARIE APPLICABILI E VIGENTI
RIFERIMENTO VOLONTARIO ALLE DIRETTIVE
COMUNITARIE APPLICABILI A REGIME
TRANSITORIO
IL DOCUMENTO ASSUME DENOMINAZIONI DIVERSE
IN FUNZIONE DEL PRODOTTO A CUI SI RIFERISCE:
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
PER LE MACCHINE
(TIPO A ALL. II)
SI APPLICA A TUTTE LE MACCHINE CHE SODDISFANO
TUTTI I REQUISITI ESSENZIALI APPLICABILI
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE "CE " DI
CONFORMITÀ PER LE MACCHINE
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità,
-descrizione della macchina,
- tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e il numero
dell'attestato di certificazione CE,
- eventualmente nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato
trasmesso il fascicolo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha
effettuato la verifica,
- eventualmente il riferimento alle norme armonizzate,
- eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate,
- identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella Comunità.
DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE
(TIPO B ALL. II)
SI APPLICA A TUTTE LE MACCHINE CHE NON
SODDISFANO TUTTI I REQUISITI ESSENZIALI
APPLICABILI, POICHE DESTINATE AD ESSERE
INTEGRATE IN ALTRE MACCHINE
SI APPLICA INOLTRE A TUTTE LE MACCHINE IMMESSE
SUL MERCATO INCOMPLETE
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE
O DEL SUO MANDATARIO STABILITO NELLA COMUNITÀ
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario stabilito nella
Comunità,
- descrizione della macchina o delle parti di macchine,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero
dell'attestato di certificazione CE,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato al quale è
stato comunicato il fascicolo,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha
proceduto alla verifica,
- all'occorrenza, il riferimento alle norme armonizzate.
- menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui
sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della
direttiva,
- identificazione del firmatario.
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
PER I COMPONENTI DI SICUREZZA
(TIPO C ALL. II)
SI APPLICA A TUTTI I COMPONENTI DI SICUREZZA CHE
VENGONO IMMESSI SEPARATAMENTE SUL MERCATO
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE
O DEL SUO MANDATARIO STABILITO NELLA COMUNITÀ
-nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità,
- descrizione del componente di sicurezza,
- funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza, se non è
desumibile in modo evidente dalla descrizione,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero
dell'attestato di certificazione "CE " del tipo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato
trasmesso il fascicolo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha
effettuato la verifica,
- eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate,
- eventualmente, il riferimento delle norme e specifiche tecniche
nazionali applicate,
- identificazione del firmatario che ha ricevuto la delega del fabbricante
o del suo mandatario stabilito nella Comunità.
LA MARCATURA CE
ATTO FORMALE CON IL QUALE IL FABBRICANTE
ATTESTA DI
AVERE
ESEGUITO
TUTTI
GLI
ADEMPIMENTI
NECESSARI
RICHIESTI
DALLA
DIRETTIVA MACCHINE E DALLE ALTRE DIRETTIVE
APPLICABILI ALLA MACCHINA
LA MARCATURA CE PUO’ ESSERE APPOSTA SULLA
MACCHINA SOLO SE ESSA SODDISFA TUTTI I R.E.S. AD
ESSA APPLICABILI
LA MARCATURA CE DI CONFORMITÀ È
COSTITUITA DALLE INIZIALI "CE " SECONDO
IL SIMBOLO GRAFICO SEGUENTE:
LA MARCATURA DEVE ESSERE APPOSTA IN MODO
VISIBILE, LEGGIBILE E DURATURO
SONO VIETATE MARCATURE CHE POSSONO
INDURRE IN ERRORE O MARCHI CHE LIMITANO LA
VISIBILITA’ O LA LEGGIBILITA’ DELLA MARCATURA
SALVO
CASI
ECCEZIONALI
DEVE
ESSERE
APPLICATA UNA SOLA MARCATURA A CURA DEL
FABBRICANTE O DELL’ASSEMBLATORE
ISTRUZIONI PER L’USO
DEVONO ACCOMPAGNARE OGNI PROTOTIPO
DEVONO ESSERE REDATTE NELLA LINGUA
UFFICIALE DEL PAESE DOVE AVVIENE
L’UTILIZZO
DEVONO ESSERE CONSERVATE A CURA
DELL’ACQUIRENTE
DEVONO ESSERE MESSE A DISPOSIZIONE
DELL’OPERATORE
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
DPR 459/96
D. Lgs. 626/94
DPR 547/55
ITER
AMMINISTRATIVO
ITER
PENALE
COSTRUTTORE INSTALLATORE
NEI PAESI UE
COSTRUTTORE
VENDITORE
UTILIZZATORE
art. 589 - 590 c.p.
COMUNICAZIONE
MINISTERI
COMPETENTI
PROCURA
COMPETENTE
DPR 459/96 art. 7 c. 3
D. Lgs. 758/94
INTERVENTI
DI
VIGILANZA
INTERVENTI
PER
INFORTUNIO
VALUTAZIONE
MACCHINE
ESITO
POSITIVO
ESITO
NEGATIVO
ESAME
DOCUMENTAZIONE
MACCHINA
NON “CE”
MACCHINA
“CE”
SITUAZIONI RISCONTRABILI
MACCHINE “CE”
non conformi a:
- RES All. 1 DPR 459/96
- DPR 547/55
- D. Lgs. 626/94
MACCHINE USATE
non conformi al DPR 547/55
costruite, vendute o utilizzate
dopo il 21.9.1996
costruite, vendute o utilizzate
prima del 21.9.1996
costruite prima del 21.9.1996:
attestazione di conformità alla
legislazione previgente di
chiunque venda, noleggi, …
MACCHINE “CE” NON CONFORMI
FABBRICANTE / COSTRUTTORE
Territorio di competenza
ITER PENALE
- Violazione art. 6 c.2 D. Lgs. 626/94
- Prescrizione
- Trasmissione notizia di reato
ITER AMMINISTRATIVO
Segnalazione a:
- Ministeri competenti
- Regione
FABBRICANTE / COSTRUTTORE
Territorio altra ASL
ITER PENALE
- Violazione art. 6 c.2 D. Lgs. 626/94
- Trasmissione notizia di reato a:
Procura competente e Procura
propria ASL
- Trasmissione documentazione
SPISAL competente
ITER AMMINISTRATIVO
Segnalazione a:
- Ministeri competenti
- Regione
COMMERCIANTE
Territorio di competenza
ITER PENALE
- Violazione art. 7 DPR 547/55
- Trasmissione notizia di reato
COMMERCIANTE
Territorio altra ASL
ITER PENALE
- Violazione art. 7 DPR 547/55
- Trasmissione notizia di reato a Procura competente e
Procura propria ASL
- Trasmissione documentazione SPISAL competente
UTILIZZATORE
ITER PENALE
- Violazioni specifiche al DPR 547/55 e D. Lgs. 626/94
secondo D. Lgs. 758/94
- Prescrizione
- Trasmissione notizia di reato alla Procura propria ASL
- in caso di infortunio costruttore, venditore, utilizzatore:
art. 590 CP per lesioni personali colpose
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