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Presentazione di PowerPoint - Formazione Magistrati Napoli

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Presentazione di PowerPoint - Formazione Magistrati Napoli
La motivazione della sentenza.
Tecniche di motivazione “concisa” delle
sentenze e la motivazione per precedenti.
La motivazione concisa nel giudizio di
impugnazione.
Incontro di formazione
decentrata per i giudici del
distretto di Napoli
Napoli, 22 settembre 2009, ore
15,30
22.10.2009
1

22.10.2009
A norma dell'art.
131 c.p.c., la legge
prescrive in quali
casi il giudice
pronuncia
sentenza,
ordinanza o
decreto.
2
Struttura della sentenza.
A norma dell'art. 132 c.p.c., la sentenza deve
contenere:
- l'epigrafe (art. 132 nn. 1-3 c.p.c.), comprendente
l'intestazione ("Repubblica italiana" "In nome del
popolo italiano"), l'indicazione del giudice che l'ha
pronunciata (sia come ufficio sia come magistratopersona fisica), delle parti e dei loro difensori, le
conclusioni del Pubblico Ministero e delle parti;
l'irregolarità o incompletezza dell'intestazione può
essere corretta con la procedura prevista dagli artt.
287-288 c.p.c.
22.10.2009
3
la motivazione...
(art. 132 n. 4 c.p.c.:
la
concisa
esposizione
dello
svolgimento
del
processo e dei
motivi in fatto e in
diritto
della
decisione)
22.10.2009
4
la motivazione...
22.10.2009
(art. 132 n. 4
c.p.c.: la concisa
esposizione
dello
delle
svolgimento
del
processo
ragioni e dei
motivi
in fatto e in
diritto
della
decisione)
5
il dispositivo

22.10.2009
art. 132 n. 5 c.p.c.), con la data
della
deliberazione
e
la
sottoscrizione del giudice (art.
132, 2° comma, c.p.c.:
6
La motivazione.

22.10.2009
La motivazione del
provvedimento
giurisdizionale è la
rappresentazione e
documentazione dell'iter
logico-argomentativo
seguito dal giudice per
giungere alla decisione
(ratio decidendi).
7
Le principali disposizioni che
disciplinano la motivazione della
sentenza




- art. 111, 6° comma, Cost. (tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati);
- art. 132 n. 4 c.p.c. (cit.);
- art. 281 sexies c.p.c. (concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione);
- art. 360 n. 5 c.p.c. (omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia,
un fattodalle
controverso
prospettato
parti e o rilevabile
decisivo per il giudizio
d'ufficio).
22.10.2009
8
Le principali disposizioni che
disciplinano la motivazione della
sentenza
• - art. 429 co. 1 c.p.c. – pronuncia sentenza
con cui definisce il giudizio dando
lettura del dispositivo e della
esposizione della ragioni di fatto e di
diritto della decisiome. In caso di
particolare complessità della
controversia, il giudice fissa nel
dispositivo un termine, non superiore a
sessanta giorni, per il deposito della
sentenza
22.10.2009
9
Le principali disposizioni che
disciplinano la motivazione della
sentenza - art. 118 disp. att. c.p.c.


La motivazione della sentenza di
cui all’art. 132, 2 co., n. 4. del
codice consiste
nella
succinta esposizione
nell’esposizione
dei fatti rilevanti della causa
e delle ragioni giuridiche
della decisione,
anche con riferimento a
precedenti conformi
22.10.2009
10
Funzioni della motivazione

Funzioni della motivazione
22.10.2009
La sentenza assolve
funzione
endoprocessuale,
extraprocessuale
e
pratica.
11
Tecniche di redazione della
motivazione.



22.10.2009
due tecniche fondamentali:
1) c.d. attendu (motivazione alla francese):
un solo periodo suddiviso in una pluralità di
proposizioni (una per ogni questione
esaminata) sorrette da un verbo al participio
passato (es. considerato, ritenuto, rilevato,
osservato ecc.), sino al dispositivo.
Viene utilizzata quasi esclusivamente per le
ordinanze ed i decreti. Potrebbe trovare
maggiore applicazione nelle sentenze in cui
non è necessario lo svolgimento del
processo?
12
Tecniche di redazione della
motivazione.


22.10.2009
due tecniche fondamentali:
2) motivazione c.d. discorsiva:
normale esposizione degli argomenti,
articolata in più periodi. Costituisce il
modello seguito in via assolutamente
prevalente.
13
esposizione delle ragioni logicogiuridiche della decisione, con i
requisiti dell’ordine espositivo, della
concisione, della sufficienza e
logicità.
La seconda
parte della
motivazione: i
motivi (o
ragioni) (in fatto
e in diritto) della
decisione
22.10.2009
Si articola nell'enunciazione delle
questioni di fatto e di diritto della
controversia secondo la sequenza
logica prospettata dalle parti, e,
successivamente, nella ricostruzione
dei fatti operata dal giudice in base
alle
risultanze
istruttorie
e
nell'esposizione degli argomenti di
diritto che sorreggono la decisione.
14
Ordine delle questioni


22.10.2009
decisione
graduale
delle
questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili
d'ufficio e quindi del merito della causa.
A norma dell'art. 118, 2° comma, disp. att.
c.p.c., l'ordine dell'esposizione deve
riprodurre quello delle questioni discusse e
decise dal giudice.
15
Ordine delle questioni: tensioni


22.10.2009
intervento operato dalla Corte di cassazione sulla
portata dell’art. 37 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un., 9
ottobre 2008, n. 24883, secondo cui,
indipendentemente dalla pronuncia espressa sulla
giurisdizione da parte del giudice di primo grado,
l’omessa contestazione di quest’ultima in sede di
appello ne implica il definitivo radicamento innanzi al
plesso giurisdizionale originariamente adito (lealtà
processuale, durata ragionevole)
tensioni sull’ordine delle questioni: si comincia ad
affermare la prevalenza della “questione liquida”, ai
sensi dell’art. 111 Cost. (corso CSM su “Ordine delle
questioni”)
16
Ordine delle questioni: tensioni







Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008
Presidente: Carbone V. Estensore: Fioretti FM. Relatore: Fioretti FM. P.M. Nardi V. (Diff.)
Foschini ed altro (Rotondi ed altro) contro Servizi Tecnici Spa In Liq. ed altro (Morra)
(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 03 maggio 2005)
188 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA'
FONDAMENTALI - 215 TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art.
111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di
evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello
stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività
processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo
e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101
cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al
processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera
giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto
principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione
sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per
cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello, aggiungendo che la concessione del
termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà
e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti erano già in precedenza
consapevoli della necessità della stessa).
22.10.2009
17
Ordine delle questioni




Gli artt. 276, 2° comma, e 279 c.p.c. indicano l'ordine in
cui le questioni vanno esaminate:
a) decisione sulle questioni concernenti la capacità
processuale delle parti, la regolarità della loro
costituzione
e
la
valida
instaurazione
del
contraddittorio (art. 187, 1° comma, c.p.c.: artt. 102,
164, 180, 182, 291 c.p.c.);
b) decisione sulla giurisdizione o sulla competenza;
c) questioni preliminari attinenti al processo (rito
ordinario o speciale; estinzione; validità di atti processuali
diversi da quelli introduttivi; partecipazione di altre parti al
processo);
22.10.2009
18
Ordine delle questioni



d) questioni preliminari di merito (art. 187, 2° comma,
c.p.c.: introdotte da un'eccezione propria, riguardano fatti
estintivi-impeditivi del diritto azionato, la cui decisione
può portare alla definizione della causa in via anticipata,
senza l'esame dei fatti costitutivi della pretesa: es. c.d.
carenza di legittimazione attiva o passiva; prescrizione e
decadenza) e pregiudiziali di merito (art. 34 c.p.c.);
e) il merito vero e proprio (che presuppone
l'interpretazione e qualificazione della domanda, e
l'individuazione dei fatti rilevanti, del thema decidendum e
del thema probandum);
f) il riparto delle spese processuali.
22.10.2009
19
Tecniche di narrazione dei fatti e di indicazione
delle fonti probatorie.
Dibattito
22.10.2009
20
Esempio
di
evoluzione
giurisprudenziale su motivazione per
relationem a CTU
Cass. n. 3519 del 09/03/2001
Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è
assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso,
senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie
argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente
disattese.
22.10.2009
21
Esempio
Cass. n. 4797 del 01/03/2007
È affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito,
a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di
parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun
modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le
conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, giacché il potere di detto
giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo
immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni,
dalla spiegazione delle ragioni - tra le quali evidentemente non si annovera il
maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente
d'ufficio quale proprio ausiliare - per le quali sia addivenuto ad una
conclusione anziché ad un'altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di
motivazione su un punto decisivo della controversia.
22.10.2009
22
Esempio
Cass. n. 10688 del 24/04/2008
Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche
puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda
disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza
le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare
acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua
volta non si sia fato carico di esaminare e confutare i rilievi di parte
(incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di
legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
22.10.2009
23
Esempio
Cass. n. 12406 del 22/08/2002
Il giudice di merito non è tenuto ad argomentare diffusamente la
propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio,
mentre ha l'obbligo di esaminare i rilievi mossi alla consulenza ove
essi risultino specifici e argomentati, vuoi per verificarne la
fondatezza mediante il rinnovo della indagine, vuoi per disattenderli
con adeguata confutazione delle tesi ivi esposte.
22.10.2009
24
La motivazione in diritto.
La motivazione in diritto richiede
l'espressa
enunciazione
delle
norme di legge, processuali e
sostanziali, e dei principi di diritto
applicati nella qualificazione dei
fatti e nella formulazione della
decisione (art. 118 co. 2 disp. att.
c.p.c.).
22.10.2009
25
Casi particolari di
motivazione



a) Motivazione per relationem “tradizionale”. Consisteva nel
richiamo non apodittico ad altre fonti, che dia conto delle
ragioni dell'adesione e dell'eventuale assenza di novità del
caso, con riferimento:
- ad altra decisione, quale la sentenza impugnata (v. Cass.),
il provvedimento emesso nella fase sommaria, una massima
della Cassazione, una propria precedente decisione (v.
Cass.);
- alla relazione del consulente tecnico d’ufficio (v. Cass.).
22.10.2009
26
La pronuncia sulle spese
OMISSIS
contraddittorietà comprensibile del nuovo art. 92 cp.
2 c.p.c. che, in una motivazione concisa, vuole
l’indicazione esplicita delle “gravi ed eccezionali
ragioni” giustificative della compensazione
22.10.2009
27
Le esperienze straniere
22.10.2009
28
La Francia
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section III : Le jugement
Article 450
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé
est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le
président indique.
Article 451
Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et
les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout
sous réserve des dispositions particulières à certaines
matières.
Article 452
Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même
en l'absence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Article 453
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.
22.10.2009
29
La Francia
Article 454
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
- du nom du secrétaire ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur
domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant
représenté ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être
notifié.
Article 455
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 11 Journal Officiel du 30
décembre 1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars
1999)
Le jugement doit exposer succinctement les
prétentions respectives des parties et leurs
moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un
visa des conclusions des parties avec
l'indication de leur date. Le jugement doit être
motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
22.10.2009
30
La Germania





22.10.2009
§ 313 della ZPO Zivilprozeßordnung
(ZPO)
Rubrum (cioè, l’intestazione, contenente i
nomi delle parti, degli eventuali legali
rappresentanti e dei loro difensori,
l’indicazione dell’organo giudiziario e la
relativa composizione, nonché l’indicazione
del giorno in cui si è svolta la trattazione
orale della causa),
Urteilsformel (o Tenor, cioè il dispositivo),
Tatbestand (fatto),
Entscheidungsgründe (motivazione,
letteralmente: motivi della decisione).
31
La Germania

22.10.2009
§ 313a della ZPO Zivilprozeßordnung (ZPO)

il fatto e i motivi della decisione non sono richiesti nella
sentenza allorquando quest’ultima non è suscettibile di
gravame, allorquando le parti vi rinunziano, con
dichiarazione da effettuarsi al più tardi entro il secondo
giorno successivo a quello della discussione orale della
causa. La regola non vale peraltro in una serie di ipotesi
determinate (cause matrimoniali, ad eccezione di quelle
di divorzio; controversie relative a rapporti di filiazione,
sentenze da eseguirsi all’estero, ecc.).

§ 313b

il fatto ed i motivi della decisione possono non essere
inseriti nelle sentenze contumaciali [3], così come in
quelle fondate sul riconoscimento, effettuato da una
parte, della pretesa dell’altra (c.d. Anerkenntnisurteil:
cfr. § 307 ZPO), ovvero sulla rinunzia dell’attore alla
domanda (c.d. Verzichtsurteil: cfr. § 306 ZPO), a meno
che non debbano essere eseguite all’estero.
32
La Germania
C:\Documents
and
Settings\Lello\Desktop\Tradu
zione sentenza tedesca.doc
I comunicati stampa
C:\Documents
and
Settings\Lello\Desktop\newsview8472.htm
C:\Documents and Settings\Lello\Desktop\Arbeitsrecht ''Hurensohn'' geht völlig in Ordnung - Job & Karriere
- sueddeutsche.de.htm
22.10.2009
33
Il Trib. di I grado CE
Cenni
22.10.2009
34
Il parere n. 11 del CCJE
Parere n. 11 (2008) del Consiglio
consultivo dei giudici europei (CCJE) al
Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa sul tema della qualità delle
decisioni giudiziarie
22.10.2009
35
Il parere n. 11 del CCJE
3. Nella chiarezza della motivazione e dell’analisi si
rinvengono i requisiti di base delle decisioni
giudiziarie e uno degli aspetti di rilievo del diritto ad
un processo equo. L'articolo 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (di seguito CEDU), per
esempio, enuncia l'obbligo per gli Stati di costituire
tribunali indipendenti e imparziali e di promuovere
l’adozione di procedimenti giudiziari efficaci.
L'adempimento di tale obbligo acquista senso
quando si traduce nel mettere in grado i giudici di
amministrare la giustizia in maniera corretta e giusta,
sia in diritto che in fatto, per il vantaggio finale dei
cittadini. Una decisione giudiziaria di alta qualità è
quella che perviene al risultato corretto – nella
misura in cui il giudice disponga dei mezzi necessari
a tal fine – e ciò in modo equo, rapido, chiaro e
definitivo.
22.10.2009
36
Il parere n. 11 del CCJE



22.10.2009
4. Gli elementi inerenti alla decisione
31. Per essere di qualità, la decisione giudiziaria
deve essere percepita dai destinatari e dalla società
in generale come il risultato dell’applicazione
pertinente delle regole di diritto, di un processo equo
e di una valutazione dei fatti convincente, nonché
come un provvedimento effettivamente eseguibile. Il
destinatario avrà allora la convinzione che la sua
causa è stata esaminata e trattata correttamente e la
società percepirà la decisione come un fattore in
grado di ripristinare la pace sociale. Per raggiungere
questi obiettivi si devono rispettare una serie di
condizioni.
----
37
Il parere n. 11 del CCJE
33. Ciascun giudice può scegliere il
proprio stile e la propria struttura o
utilizzare modelli standard, se esistono.
Il CCJE raccomanda che le autorità
giudiziarie adottino codici di buone
prassi per facilitare la redazione delle
decisioni.
22.10.2009
38
Il parere n. 11 del CCJE



b. La motivazione
34. La decisione deve, in linea di principio, essere motivata[1]. La
qualità della decisione dipende principalmente dalla qualità della
motivazione. La redazione di una motivazione adeguata è
un’esigenza imperativa che non può essere negletta nell’interesse
della celerità. La necessità di motivazioni adeguate impone che i
giudici abbiano il tempo necessario per poter preparare le decisioni.
35. La motivazione non solo permette una migliore comprensione e
accettazione della decisione da parte dei destinatari, ma è soprattutto
una garanzia contro l'arbitrarietà. In primo luogo, obbliga il giudice a
riscontrare le istanze ed eccezioni delle parti e a chiarire gli elementi
che giustificano la decisione e la rendono conforme a legge; in
secondo luogo, essa consente alla società di comprendere il
funzionamento del sistema giudiziario.


[1] Le
eccezioni possono includere, tra l’altro, le decisioni di amministrazione del
processo (come quelle che portano al rinvio della causa ad un'udienza
successiva), le questioni procedurali meno importanti o le questioni
sostanzialmente non contenziose (sentenze contumaciali o sull’accordo delle
parti), le decisioni in appello confermative di una decisione di prima istanza, se i
motivi addotti sono simili e fondati su basi analoghe, le decisioni prese da una
giuria popolare, nonché alcune decisioni in materia di autorizzazione-filtro alla
presentazione di domande giudiziarie o di impugnazioni (leave to appeal), nei paesi in
cui tali autorizzazioni sono necessarie.
22.10.2009
39
Il parere n. 11 del CCJE

40. La motivazione non deve necessariamente essere lunga,
dovendosi rinvenire un giusto equilibrio tra concisione e buona
comprensibilità della decisione.

41. L'obbligo per i tribunali di motivare le decisioni non deve essere
inteso come impositivo della necessità di una risposta a ciascuna
delle argomentazioni addotte dalle difese a sostegno di ciascuna
istanza defensionale. L’ambito dell’obbligo può variare a seconda
della natura della decisione. In conformità della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo[1], l’estensione della motivazione
esigibile dipende dalle diverse difese disponibili alle parti in causa,
nonché dalle diverse norme legislative e consuetudinarie, dai diversi
principi dottrinali e diverse prassi in tema di pronuncia e redazione
delle sentenze e delle ordinanze nei diversi Stati. Per soddisfare
l'esigenza di un equo processo, la motivazione deve far palese che il
giudice ha esaminato effettivamente le questioni fondamentali che
sono state poste[2].


22.10.2009
[1] Si veda in particolare CrEDU: Boldea contro Romania, 15 febbraio 2007, § 29; Van den Hurk contro Paesi Bassi,19
aprile 1994, § 61.
[2] Si veda in particolare CrEDU: Boldea contro Romania, 15 febbraio 2007, § 29; Helle contro Finlandia,19 febbraio 1997, §
60.
40
Il parere n. 11 del CCJE


22.10.2009
49. In generale, i giudici debbono attuare il diritto in
maniera costante. Quando nondimeno un tribunale
decide un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, ciò
deve essere chiaramente indicato nella decisione. In
circostanze eccezionali, può essere opportuno che il
tribunale indichi che tale sua nuova interpretazione è
applicabile soltanto a decorrere dalla data della
decisione o da una data specificata in essa.
50. Il volume dei procedimenti che pervengono alle
giurisdizioni superiori può anch’esso influire
negativamente sia sulla rapidità che sulla qualità del
processo decisionale giudiziario. Il CCJE raccomanda
l'introduzione di meccanismi, adeguati alle tradizioni
giuridiche proprie di ogni Stato, che regolino l'accesso a
tali istanze giurisdizionali.
41
CONSIDERAZIONI
Differenza tra sentenza a motivazione concisa e sentenza a verbale ex art. 281 sexies
c.p.c.
Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.22409
22.10.2009
2. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza impugnata, perchè
emessa senza che il M. si fosse regolarmente costituito, avesse depositato una
valida difesa e non conteneva l'indicazione delle parti, il nome dei loro
difensori e le conclusioni da esse rese: censura di violazione degli artt. 99, 112
e 132 cod. proc. civ..
Il motivo non è fondato.
2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale in composizione
monocratica con la forma indicata dall'art. 281 sexies cod. proc. civ., il quale è
norma di accelerazione della produzione della sentenza.
Questa forma di decisione, infatti, consente al Giudice, sia di pronunciare la
sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sia di omettere le indicazioni
richieste dal secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ. (riguardanti il Giudice
e le parti, le eventuali conclusioni del pubblico ministero e la concisa
esposizione dei fatti e dei motivi della decisione), perchè esse si ricavano dal
42
verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal Giudice stesso.
CONSIDERAZIONI
Differenza tra sentenza a motivazione concisa e sentenza a
verbale
2.2. Applicando questi principi, si ricava che nella
specie non ricorrono i vizi denunciati con il motivo
del ricorso, perchè la forma della sentenza
consentiva al giudice di non attardarsi sulle
indicazioni di cui è denunciata la mancanza.
Il fatto che il M. non fosse regolarmente costituito
non è rilevante, perchè il ricorrente non ha
denunciato che la mancata costituzione derivava da
nullità della costituzione in giudizio.
22.10.2009
43
La motivazione
“concisa”
Proposta:
-
-
22.10.2009
dare maggior rilievo alle conclusioni
(contra,
desuetudine
della
conclusioni dettagliate, necessità
per il giudice di ricostruirle)
i protocolli potrebbero richiedere il
deposito di conclusioni informatiche
e scritte (con istanze, eccezioni,
ecc.)
44
La motivazione
“concisa”
I pericoli:
- incentivazione rispetto a fatti di reato
(es. dal penale, ove la discussione
orale non è verbalizzata, e le corti di
appello ampiamente accettano il
“novum”)
22.10.2009
45
La motivazione “per
relationem” – nuovo stile
Riforma del diritto societario
«La sentenza può essere sempre motivata in forma
abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in
uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni
di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi» (cfr.
art. 16, comma 5, seconda parte, d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
5).
La possibilità di fare «riferimento a precedenti conformi» –
se non si vuole mortificare il testo legislativo riducendolo alla
sola codificazione di una pratica di citazione dei precedenti
invalsa da secoli – permetterà al giudice italiano di dar luogo
ad una forma di vera e propria motivazione per relationem ai
precedenti conformi, di cui sarà pertanto sufficiente riportare
i soli estremi.
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46
La motivazione “per
relationem” – nuovo stile
Sentenza
979
16.1.2009
-
22.10.2009
n.
del
può
fornire
qualche
elemento
47
La motivazione “per
relationem” – nuovo stile
Sentenza 19 maggio 2008
Con il primo motivo il ricorrente si lamenta della affermazione contenuta nella
decisione impugnata, secondo la quale la sentenza di primo grado era
ineccepibilmente motivata sia in relazione alla avvenuta contestazione dei
fatti da parte della difesa del Condominio sia sulla mancata rituale richiesta da
parte attrice di ammissione dei capitoli di prova dedotti in atto di citazione, sia
infine in merito alla interpretazione data dal Giudice Unico dei fatti risultanti
dalla
documentazione
in
atti.
In tal modo la Corte di appello di Genova non si sarebbe attenuta al principio
affermato da questa S.C., secondo il quale la motivazione per relationem è
consentita solo in quanto il Giudice del gravame, sia pure sinteticamente,
fornisca comunque una risposta alle censure formulate nell'atto di appello e
nelle conclusioni della parte appellante. Il motivo è sostanzialmente fondato.
Il ricorrente, infatti, riporta ampi brani della comparsa di costituzione e
risposta del condominio, nella quale veniva espressamente ammesso il rifiuto
opposto dall'amministratore di rilascio di tutta la documentazione contabile.
Viene ad essere assorbito il secondo motivo con il ricorrente si duole della
mancata ammissione delle prove testimoniali dirette a provare il rifiuto di cui
sopra.
In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvedere anche in
ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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“Relatio”


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Cass. 17 gennaio 2004, n. 662
«La motivazione di una sentenza di merito per
relationem ad altre decisioni deve considerarsi
carente o meramente apparente – e come tale
censurabile davanti alla Suprema Corte –
quando il decisum si fondi esclusivamente sul
mero rinvio a precedenti od a massime
giurisprudenziali richiamati in modo acritico e
non ricollegati espressamente alla fattispecie
controversa, di talché sia impedito un controllo
sul procedimento logico seguito dal giudice.
Inoltre, deve essere cassata la sentenza di una
Corte di Appello, la cui motivazione consista nel
riferimento ad una precedente decisione della
stessa Corte, relativa ad una controversia
simile»
49
“Relatio”



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Come operare?
Rinvio selettivo?
Rinvio argomentato?
50
“Relatio”

4.
Così esaurite le questioni in tema di pattuizione
per iscritto dei tassi e condizioni, può passarsi alle
questioni relative all’anatocismo nei rapporti bancari,
per affermarsi che, in ossequio alle nuove norme in
tema di sinteticità della motivazione delle sentenze,
non deve il Tribunale - in ordine ai temi trattati
soprattutto estensivamente dalla Banca - altro che
affermare di volersi richiamare, ex art. 118 disp. att.
c.p.c., a Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004,
n. 21095 che, rivedendo la precedente
giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso
normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei
rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c.,
ha statuito che le clausole contrattuali che
autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente
gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non
essendo legittimate da un uso normativo, contrastano
con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto
anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque
nulle.

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51
“Relatio”



22.10.2009
Il CTU ha correttamente depurato i conteggi da
qualsiasi effetto anatocistico, salva – laddove
applicabile - l'applicazione della delibera CICR del
9.2.2000, legittimata dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
5.
Possono essere esaminate specificamente, in
quanto non meramente volte a contestare l’essenza
delle questioni in tema di limiti di legittimità
dell’anatocismo bancario, le argomentazioni a
sostegno dell’eccezione di “soluti retentio” di cui
all'art. 2034 c.c., non essendo ammessa la ripetizione
di quanto pagato in adempimento di obbligazione
naturale, quale sarebbe nel caso di specie il
pagamento di interessi anatocistici.
Sul tema deve richiamarsi che, se è vero che
l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. di interessi anatocistici
pagati spontaneamente è già stata ammessa da
qualche pronuncia di merito, a tale indirizzo questo
Tribunale non ritiene di prestare, in generale,
adesione.
52
“Relatio”

..\2009 - Ufficio\Modsentu2RTF Senza
svolg processo e nota.rtf
Relatio
-di diritto
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-- di fatto (si amplia il rilievo
d’ufficio) ?????
53
“Relatio”

Impatto sulle Corti superiori:



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conoscibilità del precedente (onere di
parte produrlo ? v. però rilievo
“elettronico” del giudicato esterno –
Cass. n. 14014 del 2007 )
databases
possibilità di richiamare più
concisamente sentenza del giudice “a
quo” (necessità di affermare che
motivazioni estese sono necessarie solo
per questioni prospettate in maniera
nuova)
54
“Relatio”

Impatto sulle Corti superiori:

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in Cassazione: richiamo del precedente
nel ricorso (ma può essere un richiamo
parziale) ai fini dell’autosufficienza
55
La motivazione concisa e i
giudizi di impugnazione

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Utilizzabilità in sede di appello e
cassazione: sì, per le cause
proposte dal 5 luglio 2009 (gli art.
132 cpc e 118 disp att si applicano
alle cause pendenti solo se “in
primo grado”
56
La motivazione concisa e i
giudizi di impugnazione



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Possibilità di trattare solo i motivi
(ma richiamandoli): “tantum
devolutum quantum appellatum”
Possibilità di richiamo “per
relationem” alla sentenza
impugnata
In Cassazione? (già si applica )
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La motivazione concisa e i
giudizi di impugnazione



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Possibilità di trattare solo i motivi
(ma richiamandoli): “tantum
devolutum quantum appellatum”
Possibilità di richiamo “per
relationem” alla sentenza
impugnata
In Cassazione? (già si applica )
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La necessità di evoluzione
della giurisprudenza


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Opportunità di interpretare il 360 co. 5, posto
che non c’è “filtro” sul giudizio in fatto (art. 360
bis)
“Apertura” sulla concisione, sulla motivazione
implicita, sulla “relatio” alle prove, alla CTU, a
precedenti (la Cassazione deve avere il
coraggio di riaprire i fascicoli)
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La motivazione della sentenza.
Tecniche di motivazione “concisa” delle
sentenze e la motivazione per precedenti.
La motivazione concisa nel giudizio di
impugnazione

22.10.2009
FINE
60
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