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società di capitali e fallimento
Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta le regole dell’agire comune Gli atti di impresa sono frutto dell’agire comune dei soci e sono imputati direttamente ai soci (rilevanza della persona del socio) Nelle società di capitali detta le regole di organizzazione del gruppo Gli atti di impresa sono determinati dagli organi sociali e sono imputati alla società (rilevanza della divisione in quote del c.s.) Autonomia patrimoniale imperfetta (responsabilità illimitata e personale dei soci) Soggettività giuridica Autonomia patrimoniale perfetta (responsabilità limitata dei soci al conferimento) Personalità giuridica Le società di capitali – caratteri generali • CAPITALE SOCIALE entità nominale corrispondente alla somma dei conferimenti al momento della costituzione della società Mezzi propri messi a disposizione della società per l’esercizio dell’attività d’impresa capitale di rischio Garanzia offerta ai terzi creditori della società (nelle società di capitali non c’è l’ulteriore garanzia offerta dai patrimoni personali dei soci) necessità della fissazione di un capitale minimo Strumento di misura dei rapporti di forze nell’ambito della compagine sociale divisione del capitale in quote rappresentanti una percentuale della totalità dei voti esprimibili in assemblea (principio parzialmente derogato dagli artt. 2351 e 2468) Le società di capitali – caratteri generali • PATRIMONIO SOCIALE complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società (coincide con il capitale sociale solo al momento della costituzione della società) Patrimonio netto parte residua del patrimonio dopo un ideale pagamento di tutti i debiti (in bilancio somma delle poste capitale + riserve) 11/08/2016 3 La società per azioni – caratteri generali Società per azioni Caratteristiche generali Capitale rappresentato da azioni (art. 2346 co. 1) Possibilità di emettere obbligazioni (art. 2410) Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6) Struttura organizzativa basata esclusivamente sul sistema collegiale assembleare Sistema amministrativo (governance) basato su tre tipologie: - Sistema tradizionale (organo amministrativo-collegio sindacale) - Sistema dualistico (consiglio di gestione-consiglio di sorveglianza) - Sistema monistico (consiglio di amministrazione-comitato per il controllo sulla gestione) La società per azioni – caratteri generali Società per azioni Società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio Società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio art. 2325-bis Società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati Società emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante La società per azioni – La costituzione • Capitale sociale minimo € 120.000,00 (art. 2327) Se non è previsto diversamente dall’atto costitutivo i conferimenti devono essere fatti in denaro (art. 2342 co. 1) Deve essere interamente sottoscritto (art. 2329 n. 1) Sottoscrizione obbligazione del socio ad eseguire la prestazione (il contratto sociale è contratto consensuale e, per i conferimenti in natura, ad effetti reali) l’esecuzione della prestazione è detta “versamento” del capitale sottoscritto • Atto costitutivo Forma atto pubblico Atto costitutivo stipulato per contratto Alla costituzione della società deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro (art. 2342 co. 2) Atto costitutivo stipulato per atto unilaterale Alla costituzione della società deve essere versato ammontare dei conferimenti in denaro (art. 2342 co. 2) l’intero La società per azioni – La costituzione • Atto costitutivo atto di fondazione della società con natura più propriamente contrattuale (contratto associativo) anche se può essere un atto unilaterale (art. 2328 co. 1) – società unipersonale Contiene gli elementi che determinano il tipo di società, le parti, l’oggetto, il capitale sociale, le prestazioni, ecc. (art. 2328 co. 2) • Statuto parte dell’atto costitutivo con natura più propriamente organizzativa Contiene le norme relative al funzionamento della società (art. 2328 co. 3) Anche se documentalmente autonomo, giuridicamente costituisce parte dell’atto costitutivo (art. 2328 co. 3) La costituzione – L’iscrizione nel registro delle imprese • Deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese Entro 20 giorni dalla costituzione a cura del notaio (o degli amministratori o, in difetto, dei soci) (art. 2330) • Effetti dell’iscrizione (art. 2331) Acquisto della personalità giuridica l’iscrizione registro delle imprese ha efficacia costitutiva nel Per gli atti compiuti prima dell’iscrizione rispondono coloro che li hanno posti in essere o li hanno autorizzati o consentiti (co. 2) La società, dopo la costituzione, li può ratificare (co. 3) Prima dell’iscrizione non è possibile ritirare i conferimenti in denaro) (co. 4) Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione delle azioni (non invalida) È ammissibile una società per azioni irregolare? NO, la costituzione della società per azioni è fattispecie (atto) a formazione progressiva La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336) • Programma ed offerta di sottoscrizione (art. 2333) delle azioni reso pubblico dai promotori (art. 2337-2340) Le sottoscrizioni raccolte devono essere fatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata • Entro 30 giorni devono essere effettuati i versamenti in denaro (25% dei conferimenti in denaro) (art. 2334); in difetto azione di adempimento o scioglimento La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336) • Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335) L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera: sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto Sulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del revisore) Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. • I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo che va depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2336) 11/08/2016 10 La società per azioni – La nullità della società (art. 2332) • Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese la nullità della società può essere dichiarata nei seguenti casi: Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico Illiceità dell’oggetto sociale Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante La denominazione sociale I conferimenti L’ammontare del capitale sociale L’oggetto sociale La società per azioni – La nullità della società (art. 2332) • La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dalla società • I soci non sono liberati dall’obbligo del conferimen-to sino a quando non sono pagati tutti i creditori sociali • La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori e deve essere iscritta nel registro delle imprese • La nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata e tale eliminazione è iscritta nel registro delle imprese • Questa ipotesi di nullità non ha alcunché in comune con il regime di nullità dei contratti e costituisce, in realtà, una ipotesi di scioglimento 11/08/2016 12 La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter) • Sono contratti conclusi da una parte dei soci con lo scopo di condizionare maggiormente l’organiz-zazione della società • È un contratto che, con riferimento alla società per azioni o alla società che la controlla, ha come finalità (art. 2341-bis): La disciplina del diritto di voto Attraverso un sindacato di voto all’unanimità o a maggioranza attraverso la nomina di un rappresentante comune o il trasferimento ad un fiduciario Limiti al trasferimento delle azioni Con un sindacato di blocco che Vieta la cessione delle azioni Prevede il diritto di prelazione a favore degli altri soci paciscendi in caso di alienazione delle azioni Prevede il gradimento da parte degli altri soci paciscendi L’esercizio di un’influenza dominante Attraverso un accordo sulla nomina degli organi sociali La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter) • Hanno efficacia limitata ai soli soci che vi partecipano (efficacia obbligatoria) e non hanno effetto nei confronti della società e dei terzi • Non possono avere durata superiore ai 5 anni (se maggiore si intende per 5 anni) (3 anni per le società quotate – art. 123 d.lgs.58/98); se a tempo indeterminato, ogni socio contraente può recedere con preavviso di 180 giorni (art. 2341-bis commi 2-3) 11/08/2016 14 La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter) • Se riguardano società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, la dichiarazione deve essere verbalizzata ed il verbale iscritto nel registro delle imprese (art. 2341-ter) In difetto i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata • Se riguardano società quotate in borsa, devono essere comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 giorni, depositati presso il registro delle imprese entro 15 giorni (art. 122 d.lgs. 58/98) In difetto il patto è nullo e i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata, anche dalla Consob 11/08/2016 15 La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Conferimenti in denaro (obbligatori se non diversamente stabilito dall’atto costitutivo) (contratto consensuale ad effetti obbligatori) All’atto della costituzione della società deve essere versato presso una banca In caso di atto plurilaterale In caso di atto unilaterale almeno il 25% l’intero importo • Conferimenti di beni in natura (deve essere previsto espressamente nell’atto costitutivo) (contratto consensuale ad effetti reali) Si applica la disciplina di cui all’art. 2254 (garanzia e rischi dei conferimenti) • Conferimenti di crediti (deve essere previsto espressamente nell’atto costitutivo) (cessione di credito – artt. 1260 ss.) Si applica la disciplina di cui all’art. 2255 (garanzia della solvenza del debitore ceduto) • Conferimenti d’opera e di servizi sono vietati La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (art. 2343) Nomina di un esperto nominato dal tribunale L’esperto deve redigere una relazione giurata nella quale deve Descrivere i beni o i crediti da conferire Attestare che il loro valore è almeno pari a quello attribuito alla partecipazione che vanno a liberare (compreso l’eventuale sovrapprezzo) Esporre i criteri di valutazione seguiti La relazione deve essere presentata al momento della costituzione della società ed allegata all’atto costitutivo La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Revisione della stima Entro 180 giorni dalla iscrizione della società, gli amministratori devono procedere al controllo delle valutazione effettuate dall’esperto e, se necessario, procedere alla revisione della stima (in questo periodo le azioni sono inalienabili e devono rimanere depositate presso la società) Se la revisione porta ad un valore inferiore di oltre 1/5 Gli amministratori devono ridurre proporzionalmente il capitale Oppure il socio può integrare la differenza in denaro Oppure può recedere (in questo caso, se possibile, il conferimento in natura deve essere restituito) 11/08/2016 18 La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti – casi di esenzione dalla stima (art. 2343-ter) 1. conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario • se il valore delle azioni e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati nei 6 mesi precedenti 2. Beni e crediti sono stati valutati 1. 2. In un bilancio revisionato Da un esperto indipendente scelto da socio e dalla società 3. La relativa documentazione deve essere presentata in sede di stipulazione ed allegata all’atto costitutivo 11/08/2016 19 La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei conferimenti in natura (art. 2343quater) – Entro 30 giorni gli amministratori devono accertarsi che siano intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni o il valore dei beni o crediti • In tal caso si applica l’art. 2343 c.c. • Altrimenti gli amministratori depositano una relazione con il contenuto previsto dall’art. 2343-quater comma 3 11/08/2016 20 La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Acquisti da parte della società di beni o crediti da promotori, fondatori, soci ed amministratori (art. 2343bis) per corrispettivo pari o superiore ad 1/10 del c.s. Nei due anni successivi alla costituzione Deve essere autorizzato dall’assemblea L’alienante deve presentare la relazione di stima di cui all’art. 2343 In difetto amministratori ed alienante rispondono dei danni Sono esclusi gli acquisti Che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società Che avvengono in mercati regolamentati Con il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Mancato pagamento delle quote (art. 2344) In caso di mancato adempimento dell’obbligo di conferimento gli amministratori devono Pubblicare sulla gazzetta ufficiale una diffida ad adem-piere entro 15 giorni, trascorsi i quali se il socio non adempie Possono agire con l’azione di adempimento, oppure offrire la azioni agli altri soci, in proporzione delle rispettive quote, e, in mancanza di offerte Vendere le azioni a terzi a rischio e per conto del socio moroso e, in mancanza di compratori Dichiarare decaduto il socio e trattenere le somme riscosse, salvo il maggior danno Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345) • Prestazioni accessorie (art. 2345) L’atto costitutivo può stabilire, oltre al conferi-mento, l’obbligo per i soci di prestazioni d’opera o di servizi L’atto costitutivo deve stabilire il contenuto, la durata, le modalità e il compenso (sulla base dei contratti collettivi di lavoro) e le sanzioni in caso di inadempimento Le azioni emesse a fronte di prestazioni accessorie Devono essere nominative Non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo gli obblighi assunti non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362) 11/08/2016 24 La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362) • Le azioni come rappresentazione del capitale sociale Azioni cui è attribuito un valore nominale (art. 2346 co. 2) A tutte le azioni è attribuito lo stesso valore nominale Il valore nominale è il valore risultante dal rapporto tra l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni emesse (ogni azione è una frazione del c.s.) Proporzionalità tra il valore del conferimento ed il numero di azioni assegnato (derogabile dallo statuto)(art. 2346 co. 4) Azioni cui non è attribuito valore nominale (art. 2346 co.3) (rapporto tra il loro il numero e il totale delle azioni emesse) Alle azioni non è attribuito un valore Non vi è proporzionalità tra il valore del conferimento ed il numero di azioni assegnato (art. 2346 co. 4) In nessun caso il capitale sociale può essere inferiore alla somma dei conferimenti (art. 2346 co. 5) La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362) • Le azioni come rappresentazione della partecipazione del socio alla società (come complesso di diritti e poteri spettanti al socio) Salvo diversa disposizione dello statuto le azioni sono tutte uguali ed attribuiscono uguali diritti (art. 2348) Lo statuto può prevedere azioni provviste di particolari diritti economici (V. in particolare le azioni di risparmio) (art. 2348 co. 2) Oppure fornite di diritto di voto limitato o prive del diritto di voto (V. in particolare le azioni di risparmio). Tali azioni non possono superare complessivamente il 50% del capitale sociale (art. 2351) Le azioni sono indivisibili In caso di comproprietà deve rappresentante comune (art. 2347) 11/08/2016 essere nominato un 26 La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362) • Le azioni come titoli di credito (art. 2346 co. 1) – contenuto del titolo e legge di circolazione (art. 2354-2355) Nominative (art. 2355 co. 3-4) Circolazione attraverso girata (co. 3) Circolazione attraverso transfert (co. 4, 2022) Al portatore (art. 2355 co. 2) (solo azioni di risparmio – d.lgs. 24.2.1998 n. 58 artt. 145 ss.) Circolazione attraverso consegna del documento La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362) Limitazioni alla circolazione delle azioni (art. 2355-bis) (escluse le azioni delle società quotate) Il divieto di trasferimento non può superare i 5 anni La clausola di “mero gradimento” e quelle che limitano il trasferimento “mortis causa” devono prevedere l’obbligo di acquisto da parte della società o dei soci o il diritto di recesso del socio in caso di mancato gradimento 11/08/2016 28 La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2) • Analogie con le azioni Gli può essere attribuito il diritto di voto limitatamente ad argomenti specifici ovvero possono eleggere un membro indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale (art. 2351 comma 5) • Differenze con le azioni Le azioni sono emesse sempre e solo a fronte di un apporto di capitale Conferiscono la qualità di socio Devono essere trasferibili Gli s.f.p. non sono emessi a fronte di un apporto di capitale bensì a fronte di Un finanziamento Prestazione di opera o servizi In tal caso lo statuto deve prevedere le sanzioni in caso di inadempimento La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2) • Differenze con le azioni Possono essere emessi a favore Di soci (art. 2346 co. 6) Di terzi (art. 2346 co. 6) Di dipendenti (art. 2349 co. 2) Possono anche non essere trasferibili e possono essere rappresentati da Titoli di credito (anche dematerializzati) Documenti non destinati alla circolazione 11/08/2016 30 La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2) • Analogie con le obbligazioni Sono emessi a fronte di una operazione di finanziamento e non di conferimento di capitale Sono dotati di assemblea speciale (art. 2376, 2415) • Differenze con le obbligazioni Obbligazioni la restituzione del capitale può essere subordinata alla soddisfazione di altri creditori (prestiti subordinati) ma deve essere comunque prevista (art. 2411) non possono attribuire diritti amministrativi Devono essere rappresentati da titoli di credito (anche dematerializzati) La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2) • Differenze con le obbligazioni • Strumenti finanziari partecipativi la restituzione del capitale può essere, non solo subordinata alla soddisfazione di altri creditori, ma anche pregiudicata dall’an-damento dell’attività (ad esempio possono sopportare le perdite come i conferimenti di capitale – c.d. prestiti irredimibili) (in tal caso si applicano le norme in tema di obbligazioni (art 2411 co. 3) La remunerazione è costituita dalla partecipazione agli utili e non da un tasso di interesse Possono prevedere diritti amministrativi a favore del titolare, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti (salvo deroga per alcuni argomenti ex art. 2351 co.5) (ad es. possono dare diritto alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o di un sindaco – art. 2351 co. 5) Possono anche non essere trasferibili e possono essere rappresentati da 11/08/2016 Titoli di credito (anche dematerializzati) Documenti non destinati alla circolazione 32 La società per azioni Le azioni – Diritto di voto e categorie di azioni (art. 2351) Azioni ordinarie Hanno diritto di voto in qualunque Assemblea generale degli azionisti Azioni prive del diritto di voto Godono normalmente di privilegi economici (v. azioni di risparmio per le società quotate art. 145 TUF) Azioni a voto limitato (ad esempio hanno il voto solo nelle assemblee straordinarie o sono limitate quantitativamente) Godono normalmente di privilegi economici Azioni di godimento (sono emesse a favore dei soci ai quali sono state rimborsate azioni a seguito di riduzione del capitale – art. 2445) Azioni a voto plurimo (Sono vietate – art. 2351 co. 4) Le azioni – L’acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) o da parte di società controllate (artt. 2359-bis ss.) • La società non può sottoscrivere azioni proprie (art. 2357-quater) è altresì vietata la sottoscrizione reciproca di azioni (art. 2360) • La società può acquistare azioni proprie solo con i seguenti limiti e condizioni (artt. 2357) L’acquisto deve essere fatto con utili distribuibili o riserve disponibili Le azioni devono essere interamente liberate L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea che deve stabilire numero massimo, il corrispettivo minimo e massimo e la durata dell’autorizzazione, non superiore a 18 mesi Le azioni acquistate non possono superare il 10% delle azioni emesse (comprese le azioni possedute da società partecipate) La società deve iscrivere in bilancio una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie In caso di violazione delle disposizioni che precedono, le azioni devono essere alienate entro un anno (se l’assemblea non provvede, amministratori e sindaci devono chiedere che provveda il tribunale) Le azioni – L’acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) o da parte di società controllate (artt. 2359-bis ss.) • Gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie se non previa autorizzazione dell’assemblea (art. 2357-ter) Il diritto di voto è sospeso il diritto agli utili e quello di opzione sono attribuiti proporzionalmente agli altri soci • Deroghe sempre entro il limite del 10% (art. 2357-bis): In caso di deliberazione di riduzione del capitale con riscatto ed annullamento delle azioni A titolo gratuito per azioni interamente liberate Per effetto di successione universale o fusione o scissione Per esecuzione forzata e per azioni liberate • Stessa disciplina per le azioni (o quote) acquistate da società controllate (artt. 2359-bis ss.) Nozione di società controllate e collegate (art. 2359) 11/08/2016 35 Le azioni – Società controllate e collegate (art. 2359) Società controllante Società collegata Influenza notevole Almeno 1/5 dei voti nell’assemblea ordinaria 1/10 se quotata in borsa Società controllata La controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea (ad es. il 51% delle azioni ordinarie) Società controllata La controllante dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (ad es. il 31% delle azioni ordinarie in una s.p.a. quotata con flottante pari al 40% Società controllata La controllante esercita un’influenza dominante In virtù di particolari vincoli contrattuali (ad es. un contratto di concessione) Le azioni – Unico azionista (art. 2362) • Quando le azioni sono detenute da una sola persona o muta la persona dell’unico socio gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione con i dati dell’unico socio o del nuovo socio • Analoga dichiarazione deve essere iscritta nel caso si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci • La dichiarazione deve essere depositata entro 30 giorni dalla iscrizione nel libro soci e può provvedervi l’unico socio o colui che cessa di esserlo • I contratti della società con l’unico socio o le operazioni in suo favore sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano dal libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364bis) • L’assemblea è l’organo deliberativo al quale possono partecipare tutti i soci aventi diritto di voto • È organo necessario ed insopprimibile nelle società per azioni • Ha diverse competenze a seconda del tipo di governance adottato dalla società • Luogo di convocazione dell’assemblea Nel comune ove ha sede la società, salvo diversa disposizione dello statuto (art. 2363) 11/08/2016 38 L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis) • Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza competenze Approvazione del bilancio Nomina e revoca di amministratori Nomina di sindaci e, se previsto, del revisore Determinazione del compenso di amministratori e sindaci (se non previsto nell’atto costitutivo) Promuove l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci Eventuali decisioni attribuite dalla legge o sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti da parte di amministratori Approva l’eventuale regolamento dell’assemblea Deve essere convocata almeno una volta all’anno non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro 180 se lo statuto lo prevede per le società che devono redigere il bilancio consolidato o per particolari esigenze) L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis) • Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza Competenze Nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza Determinazione del loro compenso (se non previsto nell’atto costitutivo) Promuove l’azione di responsabilità contro i consiglieri di sorveglianza Delibera sulla distribuzione degli utili Nomina il revisore Deve essere convocata almeno una volta all’anno non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro 180 se lo statuto lo prevede per le società che devono redigere il bilancio consolidato o per particolari esigenze) 11/08/2016 40 L’assemblea – L’assemblea straordinaria (art. 2365) • Competenze Modificazioni dello statuto Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori Eventuali materie attribuite dalla legge o dallo statuto (ad es. emissione di obbligazioni – art. 2410) Possono essere attribuite dallo statuto all’organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza o di gestione le de-cisioni Sulla fusione nei casi di (artt. 2505 e 2505-bis) Incorporazione di società interamente possedute Incorporazione di società possedute al 90% Istituzione e soppressione di sedi secondarie Indicazione a quali degli amministratori è conferita la rappresen-tanza Riduzione del capitale in caso di recesso del socio Adeguamento dello statuto a disposizioni normative Trasferimento della sede nell’ambito dello Stato L’assemblea – La convocazione (art. 2366) • Formalità per la convocazione dell’assemblea Competenza degli amministratori o del consiglio di gestione L’avviso di convocazione deve contenere Giorno, ora e luogo Elenco delle materie da trattare (c.d. ordine del giorno) Pubblicato almeno 15 giorni prima (30 nelle quotate) Sulla Gazzetta Ufficiale Su un quotidiano indicato nello statuto Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di ris-chio, lo statuto può consentire la convocazione con mezzi che ga-rantiscano il ricevimento almeno 8 giorni prima In mancanza delle suddette formalità l’assemblea è regolarmente costituita se è presente l’intero capitale sociale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo (c.d. assemblea totalita-ria) (ai componenti assenti va data immediata notizia delle delibe-razioni assunte). Ogni partecipante può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non è sufficientemente informato L’assemblea – Convocazione su richiesta dei soci (art. 2367) • Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convo-care senza ritardo l’assemblea se è fatta richiesta dai soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale (o la minore misura prevista dallo statuto) e nella domanda sono previsti gli argomenti da trattare • In difetto, se neppure gli organi di controllo provvedono, il tribunale sentiti gli organi di amministrazione e controllo, ove il rifiuto sia ingiustificato, ordina con decreto la convoca-zione dell’assemblea designando la persona che deve pre-siederla • La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta L’assemblea – Quorum costitutivi e deliberativi (art. 2368-2369) Assemblea straordinaria Assemblea ordinaria Prima convocazione Quorum costitutivo: presente più della metà del c.s. Quorum deliberativo: più della metà del c.s. (salvo diversa previsione dello statuto) Prima convocazione Quorum costitutivo: presente almeno la metà del c.s. Quorum deliberativo: maggioranza dei presenti (salvo diversa previsione dello statuto) Seconda convocazione Quorum costitutivo: qualunque sia la parte del c.s. intervenuto Quorum deliberativo: maggioranza dei presenti (lo statuto può richiedere maggioranze più elevate ma non per l’approvazione del bilancio e cariche sociali) Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: Quorum costitutivo: presente almeno la metà del c.s. Quorum deliberativo: almeno 2/3 dei presenti Seconda convocazione Quorum costitutivo: presente più di 1/3 del c.s. Quorum deliberativo: almeno 2/3 dei presenti (1/3 del c.s. per alcune deliberazioni) Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio in terza convocazione: Quorum costitutivo: presente almeno 1/5 del c.s. Quorum deliberativo: maggioranza dei presenti L’assemblea – Svolgimento dell’assemblea c.d. verifica dei poteri Diritto di intervento in assemblea (art. 2370) Rappresentanza nell’assemblea (art. 2372) Nomina del presidente e del segretario (art. 2371) Conflitto di interessi (art. 2373) Rinvio dell’assemblea (art. 2374) Verbale delle deliberazioni assembleari (art. 2375) L’assemblea – Diritto di intervento in assemblea (art. 2370) • Possono intervenire in assemblea solamente i soci con diritto di voto • Lo statuto può prevedere il preventivo deposito delle azioni Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio il termine non può essere superiore a 2 giorni • La società provvede all’iscrizione nel libro soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea • Lo statuto può prevedere la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione • Lo statuto può prevedere l’espressione del voto per corrispondenza in tal caso il socio si considera intervenuto in assemblea 11/08/2016 46 L’assemblea – La rappresentanza in assemblea (art. 2372) • Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea La delega deve essere in forma scritta Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio la delega può essere rilasciata solo per singole assemblee La delega non può essere rilasciata in bianco e può essere sempre revocata La delega può essere rilasciata a favore di enti In questo caso vota la persona designata dall’ente La delega non può essere conferita a membri degli organi amministrativi o di controllo e a dipendenti della società o di società controllate • La stessa persona non può rappresentare più di 20 soci e Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio 50 soci se la società ha un c.s. fino a 5 mln. 100 se il c.s. è fino a 25 mln. 200 se il c.s. è superiore a 25 mln. 11/08/2016 47 L’assemblea – Presidenza dell’assemblea (art. 2371) • L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o eletta a maggioranza dei presenti • Il presidente è assistito da un segretario designato con le stesse modalità Nelle assemblee straordinarie il segretario deve essere un notaio (art. 2375) • Il presidente: Verifica la regolarità della costituzione Accerta l’identità e la legittimazione dei presenti Regola lo svolgimento dell’assemblea Accerta i risultati delle votazioni Detta il verbale dal quale deve risultare i risultati delle votazioni 11/08/2016 48 L’assemblea – Conflitto di interessi (art. 2373) • Il socio che abbia, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società deve astenersi dal voto In caso contrario la deliberazione può essere annullata se: Il voto del socio in conflitto è stato determinante (prova di resistenza); La sua esecuzione può determinare un danno per la società. • Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità • I membri del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni che riguardano nomina, revoca e responsabilità dei consiglieri di sorveglianza 11/08/2016 49 L’assemblea – Rinvio dell’assemblea (art. 2374) • I soci che riuniscono un terzo degli intervenuti in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti all’ordine del giorno, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata di non oltre 5 giorni • Questo diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto 11/08/2016 50 L’assemblea – Il verbale delle deliberazioni assembleari (art. 2375) • Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (o notaio) • Il verbale deve indicare: La data dell’assemblea L’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno (anche per allegato) Le modalità ed i risultati delle votazioni L’identificazione dei soci favorevoli, contrari ed astenuti (anche per allegato) Devono essere riassunte le dichiarazioni dei soci pertinenti l’ordine del giorno Il verbale può essere redatto anche non contestualmente, ma comunque in tempi brevi che permettano l’eventuale deposito o pubblicazione 11/08/2016 51 L’invalidità delle deliberazioni assembleari Annullabilità delle deliberazioni (art. 2377) • Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti (art. 2377 co. 1) • Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale (co. 2) Il socio deve possedere una quota pari al 5% del capitale (se si tratta di società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, un millesimo) (co. 3) I soci che non raggiungono le percentuali di legge o che non hanno diritto di voto possono chiedere il risarcimento del danno (co. 4) • Casi di esclusione della impugnativa (co. 5) Mancanza di legittimazione al voto, se non determinante Invalidità di singoli voti o loro errato conteggio, se non determinante Incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che siano tali da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione L’invalidità delle deliberazioni assembleari Annullabilità delle deliberazioni (art. 2377) • L’impugnazione (o la domanda di risarcimento dei danni) va proposta entro 90 giorni dalla deliberazione (o dalla data del deposito o dell’iscrizione) (co. 6) • L’annullamento obbliga amministratori, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione a prendere i conseguenziali provvedimenti, ma non pregiudicano i diritti dei terzi di buona fede (co. 7) • L’annullamento non può essere dichiarato se la deliberazione è sostituita da altra adottata in conformità di legge e dello statuto (co. 8) Restano salvi i diritti acquisiti dei terzi di buona fede sulla base della deliberazione sostituita (co. 9) 11/08/2016 53 L’invalidità delle deliberazioni assembleari Procedimento di impugnazione (art. 2378) • L’impugnazione è proposta con atto di citazione dinanzi al tribunale ove ha sede la società (co. 1) • Il socio (o i soci) devono dimostrare di essere possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dall’art. 2377 (co. 2) Se durante il giudizio viene meno il numero necessario di azioni, il giudice non può dichiarare l’annullamento e può provvedere solo sulla domanda di risarcimento dei danni, se proposta • Può essere chiesta la sospensione in via cautelare della deliberazione impugnata, che può essere disposta, in caso di eccezionale e motivata urgenza, prima del giudizio di merito; altrimenti provvede il giudice designato per la trattazione, valutati il pregiudizio del ricorrente e quello della società (co. 3-4) • Alla prima udienza il giudice esperisce il tentativo di conciliazione e suggerisce le eventuali modifiche da apportare alla deliberazione (co. 4) • Il provvedimento di sospensione cautelare della deliberazione e la sentenza di annullamento devono essere iscritti nel registro delle imprese (co. 6) L’invalidità delle deliberazioni assembleari Nullità della deliberazione (art. 2379) • Casi di nullità Mancata convocazione dell’assemblea Salvo che l’avviso provenga dall’organo ammini-strativo o di controllo e sia comunque idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione e la data dell’assemblea Mancata verbalizzazione Salvo che non vi sia comunque un atto datato dal quale è possibile desumere l’oggetto e la data della deliberazione e sia sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio Impossibilità deliberazione o illiceità dell’oggetto della L’invalidità delle deliberazioni assembleari Nullità della deliberazione (art. 2379) • Procedimento Legittimazione da parte di chiunque abbia interesse alla dichiarazione di nullità Termine per l’impugnativa: tre anni dalla deliberazione (o da deposito o dall’iscrizione) (imprescrittibili quelle che introducono un oggetto illecito o impossibile) La nullità può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice La nullità non può essere dichiarata se la deliberazione è sostituita da una deliberazione valida La nullità non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede Sanatoria della nullità (art. 2379-bis) Mancata convocazione: la nullità non può essere invocata da chi abbia dato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea La mancanza del verbale è sanata da verbalizzazione precedente alla successiva assemblea 11/08/2016 56 Casi particolari di nullità delle deliberazioni assembleari (art. 2379-ter) • Le deliberazioni di aumento del capitale, di riduzione del capitale facoltativa e di emissione del prestito obbligazio-nario deve essere proposta entro 180 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convo-cazione, entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio ove la deliberazione è stata anche parzial-mente attuata • Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio la deliberazione di aumento del capitale, di riduzione del capitale facoltativa e di emissione del prestito obbligazio-nario non possono essere impugnate dopo che siano state anche parzialmente eseguite • Resta salvo il diritto al risarcimento del danno a favore del socio o del terzo I sistemi di amministrazione e controllo (artt. 2380 ss.) Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale (artt. 2381-2409-septies) Sistema tradizionale Amministrazione: amministratore unico oppure consiglio di amministrazione eventualmente anche un comitato esecutivo Controllo sulla gestione: Collegio sindacale (nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio possono esercitare anche il controllo contabile) Controllo contabile: revisore contabile o società di revisione (nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio obbligatoriamente una società di revisione) Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Funzioni del consiglio di amministrazione (art. 2381) • Senza amministratori delegati o comitato esecutivo Tutte le funzioni di amministrazione • Con amministratori delegati o comitato esecutivo Determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega Può impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega Valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrati-vo e contabile della società Esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società Valuta il generale andamento della gestione Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Nomina, revoca, rinunzia e sostituzione degli amministratori • Gli amministratori sono nominati dall’assemblea (tranne i primi dallo statuto) e durano in carica tre anni e sono rieleggibili (art. 2383) • Possono essere non soci (art. 2380-bis co. 2) • Sono revocabili dall’assemblea (salvo il diritto al risarcimento del danno se senza giusta causa) • La rinunzia dell’amministratore (art. 2385) Deve essere comunicata al presidente del consiglio di amministrazione ed al presidente del collegio sindacale ha effetto immediato se resta in carica la maggioranza degli amministratori altrimenti dal momento in cui la maggioranza è ricostituita La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento della ricostituzione del consiglio (art. 2385 co. 2) Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Nomina, revoca, rinunzia e sostituzione degli amministratori • La sostituzione avviene (art. 2386) Se resta in carica la maggioranza di nomina as-sembleare Con delibera del consiglio di amministrazione, approvata dal consiglio sindacale Restano in carica sino alla prima assemblea Se non resta in carica la maggioranza di nomina assembleare Deve essere convocata l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori Se viene meno l’amministratore unico o l’intero consiglio o, per clausola statutaria (simul stabunt, simul cadent), decade l’intero consiglio Deve essere convocata d’urgenza l’assemblea dal collegio sindacale che può compiere atti di ordinaria amministrazione 11/08/2016 61 Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale • Cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2382) • Il presidente del c.d.a. (art. 2381 co. 1) • Requisiti di onorabilità, professionalità e indipen-denza (art. 2387) Possono essere stabiliti dallo statuto sociale • Poteri di rappresentanza (art. 2384) Le limitazioni non possono essere opposte ai terzi se non si prova che hanno agito a danno della società • Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2388) È necessaria la presenza della maggioranza e delibera a maggioranza dei presenti Possono essere impugnate dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni; dai soci solo se sono lesive dei loro diritti Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale • Compensi degli amministratori (art. 2389) • Divieto di concorrenza (art. 2390) • Interessi degli amministratori (art. 2391) L’amministratore che ha un interesse in una determinata operazione deve avvertire il collegio sindacale e gli altri amministratori Se amministratore delegato deve astenersi dal compierla La deliberazione del c.d.a. deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell’operazione In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile se procura danno alla società Sono comunque salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede L’amministratore è responsabile dei danni causati 11/08/2016 63 Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale La responsabilità degli amministratori (artt. 2392-2395) • Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 co. 1) In caso di inosservanza sono solidalmente responsabili verso la società Salvo che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo Obbligo di sorveglianza da amministratori (art. 2392 co. 2) parte degli altri È esente da responsabilità l’amministratore che faccia annotare il proprio dissenso nel verbale del consiglio e ne dia notizia al presidente del collegio sindacale Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale L’azione sociale di responsabilità (art. 2393) È deliberata dall’assemblea Può essere adottata anche se non all’ordine del giorno se in occasione dell’approvazione del bilancio Deve essere proposta entro 5 anni dalla cessazione dalla carica Se deliberata da almeno 1/5 del capitale importa la revoca degli amministratori che devono essere sostituiti Oppure dal collegio sindacale con delibera a maggioranza dei 2/3 La società può rinunciare o transigere l’azione di responsabilità con deliberazione dell’assemblea se non vi è il voto contrario di almeno 1/5 del capitale (almeno 1/20 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis) • È esercitata da 1/5 del capitale sociale (o la maggiore percentuale prevista in statuto ma comunque non superiore ad 1/3) (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio 1/20) • La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto è notificato al presidente del collegio sindacale • I soci possono nominare uno o più rappresen-tanti comuni • L’azione può essere rinunciata e transatta dai soci e dalla società; nel primo caso i vantaggi economici devono andare alla società 11/08/2016 66 Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (art. 2394) • Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (art. 2394) La responsabilità riguarda l’integrità del patrimonio sociale Può essere promossa solo se il patrimonio è insufficiente per il pagamento dei propri crediti La rinunzia della società non impedisce l’azione dei creditori sociali e la transazione può essere impugnata solo con l’azione revocatoria (art. 2901) • Responsabilità degli amministratori in caso di procedure concorsuali (art. 2394-bis) In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità sono esercitate dal curatore, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Responsabilità degli amministratori verso il singolo socio ed i terzi (art. 2395) – la responsabilità dei direttori generali (art. 2396) • Azione individuale del socio e del terzo (art. 2395) Le azioni sociali di responsabilità non pregiudi-cano l’azione risarcitoria proposta dal socio o dal terzo direttamente danneggiati L’azione deve essere proposta entro 5 anni dall’atto • Direttori generali (art. 2396) La responsabilità degli amministratori si applica anche ai direttori generali, salve le azioni derivanti dal rapporto di lavoro 11/08/2016 68 Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Il collegio sindacale – composizione, nomina, cessazione, sostituzione • È composto da 3 a 5 membri oltre 2 supplenti (soci o non soci) Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti (se hanno anche il controllo contabile, devono essere iscritti tutti) Il presidente è nominato dall’assemblea Cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2399) Nomina e cessazione (art. 2400) Sono nominati dall’assemblea (ad eccezione dei primi che sono nominati nello statuto) Restano in carica per tre anni e cessano dalla carica solo quando sono sostituiti Possono essere revocati solo per giusta causa e la revoca deve essere approvata dal tribunale Sostituzione (art. 2401) In caso di morte, rinunzia o decadenza di uno o più sindaci sono sostituiti dai supplenti sino alla assemblea successiva nella quale devono essere nominati i nuovi che restano in carica sino alla scadenza degli altri Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Il collegio sindacale – le funzioni Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento (art. 2403) Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute al bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che svolgano anche il controllo contabile (art. 2403) I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo (art. 2403-bis co.1) Possono chiedere notizie agli amministratori sull’anda-mento delle operazioni sociali o su determinati affari (art. 2403-bis co. 2) Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni (art. 2404) Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Il collegio sindacale – le funzioni • I sindaci devono intervenire alle assemblee, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (art. 2405) • Il collegio sindacale deve intervenire in caso di omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori e può convocare l’assemblea qualora vi siano irregolarità (art. 2406) • Sono responsabili in solido con gli amministratori per mancata vigilanza (art. 2407) • Ogni socio può denunciare fatti censurabili al collegio sindacale il quale deve riferirne all’assemblea (art. 2408) Se la denuncia è fatta da 1/20 del capitale sociale (1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) deve indagare senza indugio sui fatti denunziati e riferire i risultati all’assemblea 11/08/2016 71 Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Il controllo giudiziario – la denunzia al tribunale (art. 2409) • Presupposti Fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano recare danno alla società o a una o più società controllate • Legittimazione Uno o più soci che rappresentano 1/10 del capitale (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio 1/20) (lo statuto può prevedere percentuali inferiori) Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il pubblico ministero • Competenza Ricorso al tribunale del luogo ove ha sede la società Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Il controllo giudiziario – la denunzia al tribunale (art. 2409) • Procedimento Il tribunale, sentiti amministratori e sindaci, può ordinare l’ispezione della società Il tribunale sospende il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivino senza indugio per accertare ed eliminare le irregolarità riferendone al tribunale Se le irregolarità sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti e convocare l’assemblea Nei casi più gravi può revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziario Al termine dell’incarico l’amministratore giudiziario con-voca l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale 11/08/2016 73 Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Il controllo contabile (art. 2409-bis) È esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell’albo tenuto dal ministero della giustizia Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio da una società di revisione Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono tenute al bilancio consolidato lo statuto può attribuire la funzione al collegio sindacale Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Il controllo contabile. Il revisore: funzioni (art. 2409-ter) • Verifica (almeno ogni 3 mesi) la corretta tenuta della contabilità e della rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione • Verifica se il bilancio di esercizio (e quello consolidato) corrispondono alle risultanze delle scritture contabili, agli accertamenti eseguiti e conformi alle norme di legge • Esprime con relazione il proprio giudizio sul bilancio • Può chiedere agli amministratori documenti e notizie e può procedere ad ispezioni • La propria attività e documentata in apposito libro 11/08/2016 75 Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Il controllo contabile. Il revisore: conferimento e revoca dell’incarico (art. 2409-quater) • Conferimento e revoca dell’incarico (art. 2409-quater) La nomina è dell’assemblea (salvo il primo nominato nello statuto), sentito il collegio sindacale Dura in carica un triennio Per le società quotate l’incarico alla società di revisione dura 6 anni e può essere rinnovato una sola volta Può essere revocato solo per giusta causa, sentito il collegio sindacale, e la deliberazione deve essere approvata dal tribunale • Cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2409-quinquies) Essere sindaci della società, di società controllate e di società controllanti o sottoposte a comune controllo Trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2399 in tema di collegio sindacale Lo statuto può prevedere particolari condizioni di ineleggibilità e di decadenza e di professionalità Per le società di revisione i requisiti riguardano i soci e i soggetti incaricati della revisione Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale Il controllo contabile. Il revisore: Responsabilità (art. 2409-sexies) – scambio di informazioni (art. 2409-septies) • Responsabilità (art. 2409-sexies) Sono soggetti alle responsabilità previste per i sindaci (art. 2407) e sono responsabili verso la società, i soci ed i terzi Nel caso di società di revisione, questa risponde in solido con coloro che hanno effettuato il controllo contabile L’azione si prescrive entro 5 anni dalla cessazione dell’incarico • Scambio di informazioni (art. 2409-septies) Revisore e collegio sindacale si devono scambiare con tempestività le informazioni rilevanti al fine dell’espletamento dei loro incarichi 11/08/2016 77 Il sistema di amministrazione e controllo dualistico (artt. 2409-octies-2409-quinquiesdecies) Sistema dualistico Amministrazione: consiglio di gestione Controllo sulla gestione: consiglio di sorveglianza Controllo contabile: revisore contabile o società di revisione (nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio da una società di revisione) Il sistema di amministrazione e controllo dualistico il consiglio di sorveglianza (art. 2409-duodocies) È composto da soci o non soci in numero non inferiore a 3 ed almeno uno deve essere iscritto nell’albo dei revisori dei conti Lo statuto può prevedere il possesso di determinati requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza Il presidente è nominato dall’assemblea Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle condizioni di non eleggibilità previste per gli amministratori (art. 2382), i componenti del consiglio di gestione e i consulenti e dipendenti della società o di società controllate o controllanti. È nominato dall’assemblea (salvo i primi dallo statuto) I membri durano in carica 3 anni e cessano dall’incarico solo al momento della loro sostituzione Possono essere revocati dall’assemblea con una maggioranza di almeno 1/5 del capitale sociale Se vengono a mancare uno o più membri, devono essere sostituiti “senza indugio” dall’assemblea Il sistema di amministrazione e controllo dualistico il consiglio di sorveglianza – le funzioni (art. 2409-terdecies) Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione Approva il bilancio In caso di mancata approvazione o se lo richiede 1/3 dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la competenza può essere attribuita all’assemblea La deliberazione di approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza può essere impugnata dai soci Esercita le funzioni di controllo sulla gestione (art. 2403) Promuove l’azione di responsabilità contro i componenti del consiglio di gestione Presenta la denuncia al tribunale (art. 2409) Riferisce almeno una volta all’anno sull’attività di controllo e sulle eventuali omissioni o fatti censurabili Se previsto dallo statuto delibera sui piani strategici, industriali e finanziari Sono responsabili per i danni derivanti dalla mancata vigilanza Il sistema di amministrazione e controllo dualistico il consiglio di gestione (art. 2409-novies) Ha la esclusiva gestione della società e può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri È composto da almeno 2 di componenti Dura in carica 3 anni I componenti sono eletti (e possono essere revocati) dal consiglio di sorveglianza Se vengono a mancare uno o più membri sono sostituiti dal consiglio di sorveglianza L’azione di responsabilità può essere proposta, oltre che dalla società (artt. 2393 e 2393-bis), anche dal consiglio di sorveglianza e, se la delibera è adottata con la maggioranza di 2/3, comporta la revoca Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all’azione e transigere purché non vi sia l’opposizione di 1/5 del capitale sociale La rinuncia e la transazione non impedisce l’azione dei soci, dei creditori e dei terzi Il sistema di amministrazione e controllo monistico (artt. 2409-sexiesdecies-2409-noviesdecies) Sistema monistico Amministrazione: consiglio di amministrazione Controllo sulla gestione: comitato per il controllo sulla gestione Controllo contabile: revisore contabile o società di revisione (nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio da una società di revisione) Il sistema di amministrazione e controllo monistico Il consiglio di amministrazione (art. 2409-septiesdecies) • Spetta la gestione esclusiva della società Possono essere nominati amministratori delegati ed un comitato esecutivo • Salvo i primi, nominati dallo statuto, i componenti, almeno in numero di 2, sono nominati dall’assemblea che può revocarli • Almeno un terzo dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 2399 co.1 • Sono soggetti alla stessa disciplina prevista per il consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale (art. 2409-noviesdecies) Il sistema di amministrazione e controllo monistico Il comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-octiesdecies) • Numero e componenti sono scelti dal consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono essere almeno 3) • Devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e di quelli di indipendenza e non possono avere deleghe • Almeno un componente deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili • Se viene meno un componente, il consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione • Svolge le funzioni del collegio sindacale 11/08/2016 84 Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter) Obbligazioni: costituiscono una operazione di prestito e sono rappresentate da titoli al portatore o nominativi (art. 2412) Obbligazioni subordinate: la restituzione del capitale e degli interessi può essere postergata in tutto o in parte (art. 2411 co. 1) Tempi ed entità del pagamento degli interessi possono variare sulla base di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società (art. 2411 co. 2) Obbligazioni a premio: oltre agli interessi sono previsti ulteriori benefici a sorteggio Obbligazioni indicizzate: gli interessi sono rapportati a determinati indici Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter) • L’emissione delle obbligazioni è deliberata dagli amministratori, salvo che lo statuto non attribuisca la competenza all’assemblea (anche ordinaria) (in ogni caso la delibera deve essere redatta da notaio ed iscritta nel registro delle imprese) (art. 2410) • Il limite massimo è costituito dal doppio del capitale sociale più le riserve disponibili e la riserva legale risultanti dall’ultimo bilancio approvato (art. 2412) • Nel limite sono comprese eventuali garanzie per obbligazioni di altra società anche estera • La disposizione si applica anche alle obbligazioni emesse all’estero da società controllate o controllanti, se negoziate in Italia Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter) • Il limite all’emissione può essere superato: se le obbligazioni sono offerte in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale L’investitore, se trasferisce i titoli a non investitori professionali, risponde della solvenza della società Se sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società per 2/3 del loro valore Dalle società quotate in mercati regolamentati per obbligazioni destinate alla quotazione Per provvedimento governativo in casi particolari • La società non può ridurre il capitale o distribuire riserve se viene alterato il rapporto di 1:2 Se la riduzione è per perdite non può distribuire utili sino a quando il rapporto non torna di 1:2 • Contenuto delle obbligazioni (art. 2414) Le obbligazioni sono titoli di credito e devono contenere le indicazioni di cui all’art. 2414 11/08/2016 87 Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter) Organizzazione degli obbligazionisti L’assemblea degli obbligazionisti delibera su (art. 2415): La nomina del rappresentante comune Le modificazioni del prestito La proposta di amministrazione straordinaria o di concordato La costituzione di un fondo comune e sul rendiconto Altri oggetti di interesse degli obbligazionisti L’assemblea è convocata dal rappresentante comune o dagli amministratori e delibera con le maggioranze dell’assemblea straordinaria Le deliberazioni sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377-2379 Il rappresentante comune dura in carica 3 anni e può essere anche non socio o società di investimento o fiduciaria (art. 2417) Rappresenta gli obbligazionisti e ne tutela i diritti, può assistere alle assemblee sociali Le obbligazioni convertibili in azioni (artt. 2420-bis–2420-ter) La deliberazione determinare dell’assemblea straordinaria deve Il rapporto di cambio Periodo e modalità della conversione La deliberazione non può essere adottata se il capitale non è interamente versato Lo statuto può attribuire la competenza agli amministratori (art. 2420-ter) Contestualmente deve essere deliberato un aumento di capitale per ammontare pari alle obbligazioni emesse Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori devono emettere le azioni chieste in conversione Entro il mese successivo devono iscrivere una attestazione con l’ammontare dell’aumento di capitale oggetto della conversione I libri contabili obbligatori (artt. 2421–2422) • Oltre ai libri ed alle scritture contabili prescritti dall’art. 2214, la società deve tenere (art. 2421): Il libro dei soci Il libro delle obbligazioni Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del delle assemblee degli obbligazionisti Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447sexies I soci hanno diritto di esaminare e di ottenere estratti dei libri di cui ai numeri 1 e 3 Le modificazioni dello statuto (artt. 2436–2447) Modificazione dello statuto sociale (art. 2436) Il notaio che ha verbalizzato la delibera verifica l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge Il notaio verifica il mancato adempimento delle condizioni stabilite dalla legge Entro 30 giorni deposita l’atto per l’iscrizione nel registro delle imprese Dà comunicazione agli amministratori tempestivamente e, comunque entro 30 giorni. Nei successivi 30 giorni gli amministratori convocano l’assemblea per gli opportuni provvedimenti o ricorrono al tribunale L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la deliberazione Il tribunale, se accoglie il ricorso degli amministratori, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese. In difetto la deliberazione perde efficacia Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) Spetta, anche solo per una parte della azioni, (art. 2437) a tutti i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti Modificazione significativa dell’oggetto sociale Trasformazione della società Trasferimento della sede all’estero Revoca della liquidazione Eliminazione di una o più cause di recesso Modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso Modificazioni riguardanti il voto o la partecipazione Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) • Nei casi precedenti, sono nulli i patti diretti ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del recesso • Se lo statuto non lo esclude il recesso può essere esercitato anche in caso di Proroga del termine Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni • Se la società è a tempo indeterminato e non è quotata, il socio può recedere con preavviso di 180 gorni • Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso 11/08/2016 93 Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) Termini e modalità (art. 2437-bis) Va esercitato con lettera raccomandata inviata entro 15 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese (entro 30 dalla sua conoscenza se si tratta di atto diverso dalla delibera) Le azioni non possono essere cedute e devono rimanere depositate presso la società Il recesso perde efficacia se entro 90 giorni la delibera è revocata o è deliberato lo scioglimento della società Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) – Criteri di determinazione del valore delle azioni (art. 2437-ter) Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentiti i sindaci ed il revisore, tenuto conto Della consistenza patrimoniale della società Delle sue prospettive reddituali Dell’eventuale valore di mercato delle azioni Se la società è quotata in borsa Dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi precedenti Ogni socio ha diritto di prendere visione del valore determinato dagli amministratori nei 15 giorni precedenti l’assemblea In caso di contestazione, da proporre unitamente alla dichiarazione di recesso, il valore è determinato entro 90 giorni da un esperto nominato dal tribunale il quale deve procedere con “equo apprezzamento” (art. 1349) 11/08/2016 95 Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) Procedimento di liquidazione (art. 2437-quater) Gli amministratori offrono le azioni oggetto di recesso agli altri soci in proporzione della partecipazione di ciascuno (il diritto spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili) L’offerta di opzione è depositata nel registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione I soci hanno non meno di 30 giorni per esercitare l’opzione Coloro che esercitano l’opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni non optate Se residuano azioni non optate, gli amministratori possono offrirle a terzi Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) Procedimento di liquidazione (art. 2437-quater) • In caso di mancato collocamento le azioni sono acquistate dalla società con le riserve disponibili anche in deroga all’art. 2357 Se non vi sono riserve disponibili o non sono sufficienti, deve essere convocata l’assem-blea straordinaria per la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società Se vi è opposizione alla riduzione del capitale da parte dei creditori (art. 2445) ed è accolta, la società si scioglie • Nelle società quotate il recesso è possibile anche per le deliberazioni che comportano l’esclusione dalla quotazione (art. 2347-quinques) 11/08/2016 97 Le modificazioni dello statuto (artt. 2436–2447) Modificazioni del capitale puramente nominali Aumento del capitale gratuito con passaggio delle riserve a capitale (art. 2442) Riduzione del capitale per perdite (artt. 2446-2447) Modificazioni del capitale effettive Aumento del capitale a pagamento (artt. 2438-2441) Riduzione del capitale volontaria (art. 2445) Le modificazioni dello statuto – aumento del capitale (artt. 2438–2441) • Aumento del capitale a pagamento Non può essere eseguito sino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate (art. 2438) • Sottoscrizione e versamenti (art. 2439) All’atto della sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro e, se previsto, l’intero sovrapprezzo (se la società è unipersonale, l’intero ammontare) Se l’aumento non è interamente sottoscritto, il capitale può essere aumentato dell’importo delle sottoscrizioni solo se ciò è previsto dalla delibera. Per i conferimenti in natura e di crediti si applicano le disposizioni previste in caso di costituzione (artt. 2342 co. 3 e 4 e 2343) (art. 2440) Le modificazioni dello statuto – aumento del capitale (artt. 2438–2441) – Diritto di opzione (art. 2441) Le azioni di nuova emissione devono essere offerte ai soci in proporzione della partecipazione di ciascuno (il diritto spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili) L’offerta di opzione è depositata nel registro delle imprese ed i soci hanno non meno di 30 giorni per esercitare l’opzione Coloro che esercitano l’opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni non optate Se la società è quotata i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato per conto della società Il diritto di opzione non spetta per le azioni da liberare con conferimenti in natura Se l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso anche con la deliberazione di aumento del capitale con una maggioranza superiore alla metà del capitale sociale Con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad ¼ delle azioni se sono offerte in sottoscrizione a dipendenti della società Le modificazioni dello statuto – aumento del capitale (artt. 2438– 2441) Aumento del capitale gratuito con passaggio di riserve a capitale (art. 2442) Possono essere imputate a capitale le riserve disponibili e gli altri fondi iscritti in bilancio se disponibili Le azioni devono avere le stesse caratteristiche di quelle già emesse e sono assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle possedute Possono anche sostituirsi le azioni in circolazione con altre di valore nominale superiore La decisione di aumentare il capitale (sia a pagamento che gratuita) può essere delegata dallo statuto agli amministratori (art. 2443) fino ad un determinato ammontare e per un periodo non superiore ai 5 anni Le modificazioni dello statuto – riduzione del capitale (artt. 2445–2447) Riduzione del capitale facoltativa (art. 2445) Può essere eseguita Mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei conferimenti ancora dovuti Con rimborso del capitale ai soci (restituzione dei conferimenti) L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione La deliberazione può essere eseguita solo dopo 90 giorni entro i quali ogni creditore può fare opposizione Se il tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o la società abbia fornito idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione Le modificazioni dello statuto – riduzione del capitale (artt. 2445–2447) • Riduzione del capitale per perdite (artt. 2446) In caso di riduzione per perdite di oltre 1/3 del capitale sociale Gli amministratori (o il consiglio di gestione) E nel caso di inerzia il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza) Devono convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti All’assemblea devono essere sottoposti una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale (o del comitato di controllo sulla gestione) Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria (o il consiglio di sorveglianza) che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate In difetto, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere la riduzione al tribunale che la dispone con decreto Le modificazioni dello statuto – riduzione del capitale (artt. 2445–2447) • Riduzione del capitale per perdite (artt. 2446) Se per la perdita di oltre 1/3 il capitale si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento almeno al minimo o la trasformazione della società (art. 2447) 11/08/2016 104 I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis–2447-novies) • La società può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare per un valore complessivamente non superiore ad 1/10 del patrimonio netto (art. 2447-bis) • Il patrimonio è costituito con deliberazione del consiglio di amministrazione (salvo diversa disposizione dello statuto) La deliberazione deve essere iscritta nel registro delle imprese ed entro 60 giorni i creditori possono fare opposizione (art. 2447-quater) I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447bis–2447-novies) • La deliberazione deve indicare (art. 2447-ter) L’affare al quale il patrimonio è destinato I beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio Il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio le modalità e le regole di impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi Gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare La possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare con l’indicazione dei diritti attribuiti La nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’affare Le regole di rendicontazione 11/08/2016 106 I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis–2447novies) • I creditori sociali non possono far valere alcun diritto sui beni oggetto del patrimonio destinato • Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio destinato (salva la responsabilità per fatto illecito) (art. 2447-quinquies) • In relazione al patrimonio destinato gli amministratori devono tenere scritture contabili separate (art. 2447-sexies) • I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato devono essere distintamente indicati nel bilancio e per ciascun patrimonio destinato gli amministratori devono redigere apposito rendiconto allegato al bilancio (art. 2447-septies) I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447bis–2447-novies) • Se sono stati emessi strumenti finanziari partecipativi deve essere costituita un’assemblea speciale (art. 2447-octies) • Al termine dell’affare gli amministratori devono redigere un rendiconto finale che, accompagnato dalla relazione del collegio sindacale e del revisore contabile, deve essere iscritto nel registro delle imprese • I creditori non soddisfatti possono chiede la liquidazione del patrimonio; si applicano le norme in tema di liquidazione della società (art. 2447-novies) 11/08/2016 108 Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-decies) • La società può convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati tutti o parte dei proventi dell’affare stesso (art. 2447-bis lett. b e art. 2447-decies) • Il contratto deve contenere (art. 2447-decies) Una descrizione dell’operazione, le modalità ed i tempi di realizzazione, i costi e i ricavi attesi Il piani finanziario dell’operazione, indicando la parte finanziata e quella a carico della società I beni necessari per la realizzazione dell’operazione Le garanzie offerte per la corretta esecuzione I controlli che il finanziatore può effettuare sull’esecuzione dell’operazione La parte dei proventi destinata al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli Le eventuali garanzie prestate sul rimborso Il tempo massimo del rimborso, trascorso il quale nulla è più dovuto al finanziatore Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-decies) • Il contratto deve essere iscritto nel registro delle imprese e la società deve adottare sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal patrimonio della società • Se realizzate le condizioni di cui sopra, i proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato • In caso di fallimento della società, se la realizzazione dell’operazione diviene impossibile, il finanziatore è ammesso al passivo del fallimento 11/08/2016 110 La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461) • È una società per azioni modificata dalla presenza di due categorie di soci come nell’accomandita semplice Accomandatari Rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2452) e la loro responsabilità è regolata dall’art. 2304 (art. 2461) Sono nominati dall’atto costitutivo e non sono soggetti a scadenza (art. 2455) Sono di diritto amministratori (art. 2455) Possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze previste in sede straordinaria e, se revocati senza giusta causa hanno diritto al risarcimento dei danni (art. 2456) La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461) Alla sostituzione dell’amministratore venuto meno provvede l’assemblea con le maggioranze previste in sede straordinaria e la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica (art. 2457) In caso di cessazione di tutti gli amministratori la società si scioglie se entro 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione (per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio, che non diviene accomandatario, per gli atti di ordinaria amministrazione) (art. 2458) Non hanno diritto di voto sulla nomina e revoca dell’organo di controllo e sull’azione di responsabilità (art. 2459) • Accomandanti I soci accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota di conferimento (art. 2452) 11/08/2016 112 La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461) • Anche la società in accomandita per azioni può adottare uno dei tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dalla legge per la società per azioni • Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni (art. 2452) • Nella denominazione sociale deve essere contenuto il nome di almeno un accomandatario (art. 2453) • Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate, oltre che dall’assemblea, anche da tutti gli accomandatari (art. 2460) La società a responsabilità limitata Configurazione, costituzione e conferimenti • Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462) • Deve essere costituita per atto pubblico e può essere costituita anche per atto unilaterale (art. 2463) • Il capitale minimo è di € 10.000,00 (art. 2463 n. 4) • La partecipazione è rappresentata da quote che però non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento (art. 2468) La società a responsabilità limitata Configurazione, costituzione e conferimenti • Conferimenti Possono essere oggetto di conferimento “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (art. 2464) Quindi anche opere e servizi Il conferimento di opere o servizi può essere garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria I conferimenti in denaro possono essere sostituiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria • L’esperto (o la società di revisione) delegato alla stima dei conferimenti in natura o dei crediti è scelto dal socio conferente (art. 2465) 11/08/2016 115 La società a responsabilità limitata Configurazione, costituzione e conferimenti • Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto (art. 2466) Gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro 30 giorni e, in difetto, Se non agiscono per l’adempimento possono vendere la sua quota agli altri soci e, in mancanza, Se l’atto costitutivo lo prevede, la quota è venduta all’incanto e, in difetto Il socio moroso è escluso ed i versamenti trattenuti con corrispondente riduzione del capitale Il procedimento si applica anche se la fideiussione bancaria o assicurativa è divenuta inefficace, salva la sua sostituzione con un versamento in denaro La società a responsabilità limitata Finanziamenti dei soci (art. 2467) • Il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci alla società concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe ragionevole un conferimento È postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e Se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito La società a responsabilità limitata Le quote di partecipazione (artt. 2468-2474) • I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione (art. 2468 co. 2) Tuttavia l’atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti amministrativi e sugli utili (art. 2468 co. 3) • La partecipazione è proporzionale conferimento (art. 2468 co. 2) al Tuttavia l’atto costitutivo può stabilire diverse proporzioni La società a responsabilità limitata Le quote di partecipazione (artt. 2468-2474) • Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte (art. 2469) Tuttavia l’atto costitutivo può Prevedere l’intrasferibilità della partecipazione Subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevede condizioni o limiti Porre condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte In questi casi il socio o i suoi eredi (!) possono recedere dalla società 11/08/2016 119 La società a responsabilità limitata Le quote di partecipazione (artt. 2468-2474) • Il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro soci (art. 2470) L’iscrizione può essere eseguita, su richiesta del cedente o del cessionario, verso esibizione del titolo e della prova della sua iscrizione nel registro delle imprese da effettuare entro 30 giorni dal trasferimento • Se la partecipazione è trasferita a più persone prevale quella che in buona fede ha per prima provveduto alla iscrizione nel registro delle imprese • Se la partecipazione appartiene ad un solo socio (o muta la persona del socio unico) gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese le generalità dell’unico socio Ugualmente se si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci • L’alienante risponde in solido con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per tre anni (art. 2472) La società a responsabilità limitata Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473-2473-bis) • Le cause di recesso sono stabilite dall’atto costitutivo tuttavia danno comunque diritto a recesso: Cambiamento dell’oggetto sociale Trasformazione della società Fusione e scissione Trasferimento della sede all’estero Revoca della liquidazione Eliminazione di una o più cause di recesso Operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale Rilevante modificazioni dei diritti dei soci La società a responsabilità limitata Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473-2473-bis) Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dalla società tenuto conto del “valore di mercato” In caso di disaccordo il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale con equo apprezzamento (art. 1349) Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni In caso di società a tempo indeterminato ciascun socio può recedere con preavviso di 180 giorni (l’atto costitutivo può prevedere un termine maggiore ma non superiore ad un anno) L’atto costitutivo può prevedere cause di esclusione per giusta causa (la procedura di liquidazione della quota è la medesima prevista per il recesso) (art. 2473-bis) 11/08/2016 122 La società a responsabilità limitata Le decisioni dei soci (artt. 2479-2479-ter) • Competenze dei soci: 1. Approvazione del bilancio e destinazione degli utili 2. Nomina degli amministratori (se prevista nell’atto costitutivo) 3. Nomina (se prevista) dei sindaci e del revisore 4. Modificazioni dell’atto costitutivo 5. Decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci 6. Quando uno o più amministratori lo chiedono 7. Quando tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale lo chiede 11/08/2016 123 La società a responsabilità limitata Le decisioni dei soci (artt. 2479-2479-ter) • Competenza dell’assemblea Esclusiva per le competenze sulle decisioni sub 4 e 5 • In alternativa lo statuto può prevedere che le decisioni vengano adottate con Consultazione scritta: c.d. metodo referendario Consenso espresso per iscritto: c.d. metodo negoziale 11/08/2016 124 La società a responsabilità limitata I titoli di debito (art. 2483) • In caso siano previsti dall’atto costitutivo, questo deve prevedere limiti, modalità e maggioranze per la decisione • la competenza all’emissione spetta ai soci o agli amministratori che devono determinare condizioni e modalità di rimborso • I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali Se vengono trasferiti a soggetti diversi dai soci o da investitori professionali, il cedente risponde della solvenza della società emittente 11/08/2016 125 La trasformazione (artt. 2498-2500-novies) principi generali • La trasformazione non comporta mutamento del soggetto giuridico (art. 2498) Pertanto i rapporti giuridici (sostanziali e processuali) restano in capo all’ente trasformato • La trasformazione può essere attuata anche in corso di procedura concorsuale (art. 2499) • È necessario ottemperare alle disposizioni formali e di pubblicità previste per il tipo adottato (ad es. atto pubblico se s.p.a.) (art. 2500) • Qualsiasi tipo di invalidità resta sanato con l’ultimo adempimento pubblicitario (art. 2500-bis) Per le trasformazioni eterogenee dopo 60 giorni Entro questo termine i creditori possono fare opposizione (art. 2500-novies) 11/08/2016 126 La trasformazione (artt. 2498-2500-novies) Tipologia di trasformazioni • Trasformazione omogenea Da società lucrativa in altro tipo di società lucrativa (ad es. s.r.l. in s.p.a.) • Trasformazione evolutiva (art. 2500-ter, quater, quinquies) Da società di persone in società di capitali (ad es. s.n.c. in s.r.l.) • Trasformazione regressiva (art. 2500-sexies) Da società di capitali in società di persone (ad es. da s.r.l. in s.n.c.) • Trasformazione eterogenea regressiva (art. 2500-septies) Da società di capitali in: Consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione • Trasformazione eterogenea evolutiva (art. 2500-octies) Da consorzio, società consortile, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione in: 11/08/2016 Società di capitali 127 • • • • La trasformazione (artt. 2498-2500-novies) Trasformazione omogenea evolutiva La trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa dalla maggioranza dei soci calcolata per quote di interessi, chi non ha deciso la trasformazione ha diritto di recesso (art. 2500-ter, co. 1) Il capitale deve essere accertato con la relazione di stima prevista per i conferimenti in natura (art. 2343 o 2465) (art. 2500-ter, co. 2) Ad ogni socio deve essere attribuito un numero di azioni o una quota proporzionale alla sua partecipazione al capitale (anche il socio d’opera) (art. 2500-quater) I soci a responsabilità illimitata non sono liberati per le obbligazioni sorte precedentemente alla trasformazione salvo che i creditori vi consentano (art. 2500- quinquies) 11/08/2016 128 La trasformazione (artt. 2498-2500-novies) Trasformazione omogenea regressiva (art. 2500-sexies) • La deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è deliberata con assemblea straordinaria • Tuttavia è necessario il consenso dei soci che, con la trasformazione, assumono responsabilità illimitata • Gli amministratori devono predisporre per l’assemblea una relazione sui motivi e sugli effetti della trasformazione • La partecipazione deve essere proporzionale alla quota o alle azioni possedute • I soci che assumono responsabilità illimitata rispondono anche delle obbligazioni precedenti alla trasformazione 11/08/2016 129 La trasformazione (artt. 2498-2500-novies) Trasformazione eterogenea regressiva (art. 2500-septies) • Da società di capitali in: Consorzio, società consortile, cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione • • • Mutamento del modello causale La deliberazione necessita della maggioranza dei 2/3 e il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata Alla deliberazione di trasformazione in fondazione si applicano le norme previste dalla legge per l’atto di fondazione (artt. 15, 16) 11/08/2016 130 La trasformazione (artt. 2498-2500-novies) Trasformazione eterogenea evolutiva (art. 2500-octies) • Da consorzio, società consortile, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione in società di capitali Non è ammessa la trasformazione da società cooperativa in società lucrativa Mutamento del modello causale • La deliberazione deve essere adottata con la maggioranza: • Nel consorzio assoluta dei consorziati Nella comunione d’azienda da tutti i comproprietari Nelle società consortili e associazioni con le maggioranza richieste per lo scioglimento anticipato • La trasformazione di associazione non riconosciuta non è ammessa se ha ricevuto contributi pubblici o liberalità dal pubblico • La trasformazione di fondazioni è disposta dall’autorità pubblica 11/08/2016 131 La fusione di società (artt. 2501-2505-quater) • Forme di fusione (art. 2501) Fusione propriamente detta Creazione di una nuova società dalla fusione di due o più società che con la fusione vengono meno Fusione per incorporazione Una società acquista il patrimonio di una o più società che con la fusione vengono meno • La fusione è consentita anche alla società in liquidazione purché non abbia iniziato la distribuzione dell’attivo 11/08/2016 132 La fusione di società (artt. 2501-2505-quater) Il progetto di fusione (art. 2501-ter) • Il progetto di fusione è redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione e deve indicare: Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla f. L’atto costitutivo della società risultante dalla f. Il rapporto di cambio e l’eventuale conguaglio in denaro (comunque non superiore al 10% del valore della partecipazione) Modalità di assegnazione delle azioni o quote Da quando partecipano agli utili La data di imputazione a bilancio delle operazioni delle singole società Il trattamento riservato a particolari categorie di soci o di azioni Eventuali vantaggi riservati agli amministratori • Il p.d.f. è iscritto almeno 30 giorni prima dell’assemblea nel registro delle imprese 11/08/2016 133 La fusione di società (artt. 2501-2505-quater) La situazione patrimoniale (art. 2501-quater) • La situazione patrimoniale è un bilancio speciale, redatto appositamente dalle società partecipanti alla f. in vista della f. È redatto secondo le norme previste per il bilancio ordinario Deve evidenziare la situazione patrimoniale della società Deve essere redatto non oltre 120 giorni dal giorno dal deposito del progetto di fusione nella sede della società Può essere sostituito dal bilancio di esercizio se non precedente oltre 6 mesi dal giorno dal deposito del progetto di fusione nella sede della società 11/08/2016 134 La fusione di società (artt. 2501-2505-quater) La relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies) • L’organo amministrativo di ogni società partecipante alla fusione deve redigere una relazione nella quale deve: Illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico: Il progetto di fusione Il rapporto di cambio I criteri utilizzati per determinare il rapporto di cambio Segnalare eventuali difficoltà di valutazione 11/08/2016 135 La fusione di società (artt. 2501-2505-quater) La relazione degli esperti (art. 2501-sexies) • Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio che deve indicare: Metodo seguito per stabilire il r.d.c. Le eventuali difficoltà di valutazione La adeguatezza del metodo seguito Se è presente una società di persone devono redigere la relazione ex art 2343 • L’esperto deve essere iscritto nell’albo dei revisori dei conti o, se società di revisione, nel relativo albo se la società risultante dalla fusione è una s.p.a. o una s.a.p.a. deve essere nominato dal tribunale Per le società quotate deve essere una società di revisione È responsabile dei danni causati alla società, ai soci ed ai terzi 11/08/2016 136 La fusione di società (artt. 2501-2505-quater) Pubblicità e deliberazione di fusione (artt. 2501-septies - 2503) • Almeno 30 giorni prima dell’assemblea devono essere depositati presso la sede della società (art. 2501-septies) Il progetto di fusione con le relazioni I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione Le situazioni patrimoniali • La deliberazione sulla fusione, per le società di persone è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per quote di interesse (con diritto di recesso per assenti e dissidenti) (art. 2502) • Le delibere devono essere iscritte nel registro delle imprese (art. 2502-bis) • La fusione non può essere eseguita prima di 60 giorni entro i quali i creditori possono fare opposizione (salvo che non vi consentano o la relazione dell’esperto sia redatta per tutte la società da una società di revisione che attesti che le garanzie non sono diminuite a causa della fusione) (art. 2503) 11/08/2016 137 La fusione di società (artt. 2501-2505-quater) Atto di fusione ed effetti (artt. 2504-2504-quater) • L’atto di fusione deve essere redatto per atto pubblico ed iscritto nel registro delle imprese di tutte le società entro 30 giorni (art. 2504) • La fusione comporta una successione a titolo universale di tutti i rapporti giuridici dalle società fuse a quella risultante dalla fusione ed ha effetto eseguita l’ultima iscrizione • La fusione non libera i soci illimitatamente responsabili delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis) • Eventuali invalidità non possono essere fatte valere una volta effettuate tutte le iscrizioni (art. 2504-quater) Può sempre farsi valere il diritto al risarcimento del danno 11/08/2016 138 La fusione di società (artt. 2501-2505-quater) Il Merger Leveraged By Out (o fusione con indebitamento) • Il Merger LBO si ha quando una società si indebita per acquisire il controllo di altra società (target) e poi si fonde con quest’ultima (art. 2501-bis) Effetti: Il debito della società controllante si riversa anche sul patrimonio della target • Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione • La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell’operazione ed il piano economico finanziario • La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza del progetto di fusione • Se è prevista la revisione da parte di società di revisione questa deve allegare un’apposita relazione • Non si applicano le norme in tema di fusione di società interamente posseduta o posseduta al 90% 11/08/2016 139 La scissione di società (artt. 2506-2506-quater) • Forme di scissione (art. 2506) Scissione propriamente detta Assegnazione del patrimonio di una società ad una o più società di nuova costituzione o già costituite Scissione per scorporazione Assegnazione di parte del patrimonio di una società ad una o più società di nuova costituzione o già costituite • La scissione è consentita anche alla società in liquidazione purché non abbia iniziato la distribuzione dell’attivo • Alla scissione si applicano in quanto compatibile le norme in tema di fusione (art. 2506-ter) 11/08/2016 140 Lo statuto dell’imprenditore commerciale • Le procedure concorsuali (art. 2221; r.d.l. 16 marzo 1942 n. 267) Procedura liquidatorie Fallimento; Liquidazione coatta amministrativa; Procedure di risanamento Concordato preventivo; Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8.7.99 n. 270 e L. 18.2.2004 n. 39). 141 Le procedure concorsuali – natura e classificazione Procedure concorsuali Procedure giudiziarie Disposte con provvedimento giudiziario Si svolgono sotto il controllo e di un organo giudiziario Funzione estintiva del debito dell’imprenditore Fallimento Concordato preventivo Procedure amministrative Disposte con provvedimento amministrativo Si svolgono sotto il controllo e di un organo amministrativo Funzione estintiva o di risanamento finalizzata a non turbare un settore economico e sociale particolarmente rilevante Liquidazione coatta amministrativa Amministrazione straordinaria Le procedure concorsuali – natura e classificazione Procedure concorsuali Procedure coattive Possono essere avviate su iniziativa di terzi Fallimento Liquidazione coatta amministrativa Amministrazione straordinaria Procedure volontarie Possono essere iniziate solo su iniziativa dell’imprenditore Concordato preventivo Le procedure concorsuali – natura e classificazione Procedure concorsuali Procedure estintivo-satisfattive Mirano alla soddisfazione dei creditori attraverso la liquidazione e tendenzialmente la disgregazione dell’impresa Fallimento Concordato preventivo con cessione dei beni Liquidazione coatta amministrativa Procedure recuperatorie Mirano alla soddisfazione dei creditori attraverso il recupero della funzionalità dell’impresa Concordato preventivo con ristrutturazione Amministrazione straordinaria Il fallimento – Il presupposto soggettivo • Qualità di imprenditore commerciale (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 1) Sono compresi Imprenditore individuale Imprenditore collettivo Ente non profit Sono esclusi Le imprese (individuali e collettive) di dimensioni minori (soglia di fallibilità) Enti pubblici non economici Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - i presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 2) • Le soglie di fallibilità (art. 1 co. 2) (non vi è coincidenza con la definizione di piccolo imprenditore l’art. 2083 c.c.) È basata su tre elementi: Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non superiore ad € 300.000,00 Valgono i dati di bilancio? Se non c’è bilancio? Ricavi lordi realizzati nei tre esercizi precedenti non superiori ad € 200.000,00 per esercizio In qualunque modo risultino; quindi anche non dalle scritture contabili (ad es. accertamenti della G.d.F.) Ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00 I parametri si applicano sia alle persone fisiche che alle società 146 Il fallimento – Il presupposto oggettivo • Lo stato di insolvenza (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 5;) Incapacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni correnti con mezzi normali (art. 5 co. 2 l.fall.) Nella liquidazione coatta amministrativa è solo eventuale (art. 195 l.fall.) Il fallimento – L’avvio della procedura • L’iniziativa Ricorso al tribunale ove l’impresa ha la sede principale (artt. 6, 9 l.fall.) È presentato da: Qualunque creditore Imprenditore stesso (art. 217 n. 4) Pubblico ministero Dinanzi al tribunale ove l’imprenditore ha la sede principale Sede effettiva e non solamente nominale Il fallimento – L’avvio della procedura • Imprenditore che ha dell’impresa (art. 10) cessato l’esercizio Può fallire entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese o dalla cessazione di fatto se l’insolvenza è anteriore o nell’anno successivo • Imprenditore defunto Può fallire entro l’anno dalla morte (art. 11) Se muore dopo la dichiarazione di fallimento la procedura prosegue nei confronti dell’erede (art. 12) 149 La procedura e la sentenza di fallimento • Procedimento in camera di consiglio Natura non contenziosa ma di volontaria giurisdizione – vengono convocati l’imprenditore ed il creditore istante Sentenza di fallimento (art. 16) Nomina gli organi e fissa l’udienza per la verifica dei crediti (verifica dello stato passivo) È esecutiva Decreto in caso di rigetto (art. 22) Gli organi del fallimento • Tribunale Funzione giurisdizionale • Giudice delegato Funzione giurisdizionale ed amministrativa • Curatore Organo esterno • Comitato dei creditori Organo di controllo con funzioni autorizzative 151 Gli organi del fallimento – il tribunale (artt. 23-24) • Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura: giudice delegato e curatore (per il comitato dei creditori solo revoca); • Può sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; • Decide le controversie relative alla procedura che non sono di competenza del g.d. e sui reclami contro i provvedimenti del g.d.; 152 Gli organi del fallimento – il giudice delegato (art. 25) • Riferisce al tribunale sugli argomenti che richiedono una decisione collegiale • Emette e provoca i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio • Convoca curatore e comitato dei creditori • Liquida il compenso e dispone la revoca dei difensori nominati dal curatore • Provvede sui reclami contro i provvedimenti del curatore e del comitato dei creditori • Autorizza il curatore a stare in giudizio • Nomina gli arbitri • Procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali 153 Gli organi del fallimento – il curatore (artt. 27-39) • È nominato dal tribunale (art. 27) • Nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale (art. 30) • Possono essere nominati curatore (art. 28): Gli avvocati I dottori commercialisti e i ragionieri Gli studi professionali associati e le società tra professionisti (in tal caso deve essere nominato il professionista responsabile della procedura) Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni 154 Gli organi del fallimento – il curatore (artt. 27-39) • Funzioni: Ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del g.d. e del c.d.c. (art. 31) Può stare in giudizio senza autorizzazione solo ove non è necessaria la costituzione mediante avvocato Ad es. nella procedura di dichiarazione tardiva di credito Può delegare ad altri solo specifiche operazioni con l’autorizzazione del c.d.c. (art. 32) Può farsi coadiuvare da tecnici o altre persone retribuite con l’autorizzazione del c.d.c. 155 Gli organi del fallimento – il curatore (artt. 27-39) • Il curatore può compiere gli atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del c.d.c., in particolare occorre l’autorizzazione per (art. 35): Riduzione di crediti Transazioni e compromessi Rinunzie alle liti e ricognizione di diritti di terzi Cancellazione di ipoteche e restituzione di pegni Svincolo di cauzioni Accettazione di eredità e donazioni Se il valore degli atti supera gli € 50.000,00, e in ogni caso per le transazioni, deve essere preventivamente informato il g.d. (salvo che non rientrino nel programma di liquidazione) 156 Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt. 40-41) • È nominato dal g.d. entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento (art. 40) Sono nominati i creditori che si siano dichiarati disponibili Oppure coloro che sono stati indicati dai creditori È formato da 3 a 5 membri che rappresentino le varie categorie dei creditori, la tipologia dei crediti e le possibilità di soddisfacimento Possono essere sostituiti dal g.d. in ogni momento con provvedimento motivato Chi si trova in conflitto di interessi si deve astenere dalla votazione Ogni componente può delegare le funzioni, previa comunicazione al g.d. 157 Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt. 4041) • Funzioni (art. 41) • Da organo consultivo ad organo di vigilanza Vigila sull’operato del curatore Ne autorizza gli atti o esprime pareri nei casi previsti dalla legge Su richiesta del tribunale o del g.d. Le decisioni sono adottate con deliberazione a maggioranza “succintamente” motivata Non necessariamente in riunioni collegiali In caso di inerzia (deve esprimersi entro 15 giorni) provvede in sua vece il g.d. È convocato dal presidente (nominato entro 10 giorni su convocazione del curatore) 158 Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt. 40-41) • Funzioni I membri del comitato possono in qualunque momento ispezionare i documenti e le scritture contabili e possono chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito Hanno diritto al rimborso delle spese e ad un compenso se riconosciuto Assumono la responsabilità prevista per i sindaci di s.p.a. (commi 1 e 3 dell’art. 2407 c.c.) 159 Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento per il fallito (artt. 42-50) • Spossessamento dei beni del fallito (art. 42) Disponibilità ed amministrazione passano al curatore sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 31) I rapporti processuali attivi e passivi passano al curatore (art. 43) • Inefficacia degli atti compiuti ed i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44) • Beni non compresi nel fallimento (art. 46) Beni personalissimi Assegni alimentari, stipendi, pensioni Frutti derivanti dall’usufrutto sui beni dei figli i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti Le cose impignorabili • Corrispondenza quella relativa all’impresa va consegnata al curatore (art. 48) • Obbligo di presentarsi agli organi del fallimento e di comunicare i cambi di residenza o domicilio(art. 49) Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento per i creditori (artt. 51-63) • Divieto di azioni esecutive o cautelari individuali (art. 51) Fa eccezione l’esecuzione immobiliare promossa da istituti di credito fondata su mutuo fondiario • Apertura del concorso (art. 52) L’accertamento dei crediti e dei diritti reali va effettuato secondo le norme di cui agli artt. 92 ss. I crediti muniti di pegno o di taluni privilegi su mobili (art. 53) Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo (privilegio speciale) (art. 54) • Effetti sui crediti pecuniari (art. 55) Sospensione del corso degli interessi Si considerano scaduti alla data di dichiarazione di fallimento • Compensazione (art. 56) • Obbligazioni e titoli di debito di società (art. 57) Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori (artt. 64-71) • Atti a titolo gratuito (art. 64) Sono senza effetto se compiuti nei due anni precedenti la data di fallimento • Pagamenti (art. 65) Sono senza effetto se compiuti nei due anni precedenti la data di fallimento e si riferiscono a debiti scadenti il giorno del fallimento o successivamente • Azione revocatoria ordinaria (art. 66) Sono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore in pregiudizio del creditore (art. 2901 c.c.) se viene dimostrata: Consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio al creditore; Consilium fraudis (se l’atto è anteriore al credito). Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori (artt. 64-70) Azione revocatoria fallimentare (art. 67) • Natura dell’azione La revocazione non comporta inefficacia assoluta dell’atto (nullità) ma inefficacia nei soli confronti della massa dei creditori • Effetti della revocazione diritto all’ammissione al passivo per eventuali crediti derivanti dal prezzo pagato o dalla restituzione delle somme (art. 70) • Atti tra coniugi e beni acquistati dal coniuge (art. 69) 163 L’azione revocatoria fallimentare (art. 67) Atti anomali (comma 1) • Presupposti dell’azione: • conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (onere della prova contraria a carico del terzo); atto compiuto nell’anno anteriore la dichiarazione di fallimento (eccettuato il n. 4 il termine è di 6 mesi); c.d. periodo sospetto Atti soggetti a revocatoria: 1. 2. 3. 4. Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte sorpassano di oltre ¼ ciò che è stato al fallito dato o promesso; Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento; Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti Pegni, anticresi e ipoteche giudiziarie o volontarie per debiti scaduti 164 L’azione revocatoria fallimentare (art. 67) Atti normali (comma 2) • Presupposti: conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (onere della prova a carico del curatore); atto compiuto nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento; • Atti soggetti a revocatoria: 1. Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili; 2. Gli atti a titolo oneroso 3. Gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati. 165 L’azione revocatoria fallimentare (art. 67) Atti esclusi (comma 3): a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; 166 L’azione revocatoria fallimentare (art. 67) d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un revisore ai sensi dell’articolo 2501 bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, (dell’amministrazione controllata), nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182 bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di (amministrazione controllata) e di concordato preventivo. 167 Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72–83-bis) Rapporti pendenti (art. 72) L’esecuzione del contratto è sospesa sino a quando il curatore, previa autorizzazione del c.d.c., non dichiara se vuole subentrare o sciogliersi dal contratto Il contraente può mettere in mora il curatore facendo assegnare dal g.d. termine max di 60 giorni decorso il quale il contratto è sciolto In caso di scioglimento il terzo può far valere il credito conseguente il mancato adempimento nel passivo del fallimento L’azione di risoluzione proposta prima del fallimento ha effetto nei confronti del curatore ed eventuali crediti vantati dal contraente devono essere ammessi al passivo Sono inefficaci le clausole che prevedono come causa di risoluzione il fallimento Se era stato stipulato e registrato preliminare di vendita di immobile, in caso di scioglimento, l’acquirente è ammesso al passivo e gode del privilegio speciale (art. 2775-bis) Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72–83-bis) Fallimento del venditore • Se la cosa è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie Se era stato stipulato e registrato preliminare di vendita di immobile, in caso di scioglimento, l’acquirente è ammesso al passivo e gode del privilegio speciale (art. 2775-bis) • In caso di vendita di immobile in costruzione (L. 2.8.2004 n. 210) il contratto si scioglie se l’acquirente ha escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore Dopo il fallimento, se il curatore subentra nel contratto, la fideiussione non può essere più escussa 169 Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83) • Contratto di leasing (72-quater) In caso di fallimento dell’utilizzatore il curatore può scegliere se proseguire o sciogliere il contratto In caso di scioglimento il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma deve la differenza sul maggior valore delle rate pagate, in caso di minor valore ha diritto di insinuarsi al passivo In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue • Contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 74) Se il curatore non scioglie il contratto deve pagare il prezzo per intero in prededuzione • Associazione in partecipazione (art. 77) Si scioglie per il fallimento dell’associante L’associato ha diritto di far valere il suo credito da restituzione al passivo del fallimento dedotte le perdite a suo carico • Conto corrente, mandato e commissione (art. 78) Scioglimento del contratto 170 Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83) • Contratto di locazione di immobili (art. 80) Fallimento del locatore Il curatore subentra nel contratto Fallimento del conduttore Diritto di recesso del curatore con corresponsione al locatore di un “giusto compenso” determinato dal g.d. privilegiato e in prededuzione • Contratto di appalto (art. 81) Si scioglie salvo che il curatore, previa autorizzazione del c.d.c., non dichiara di subentrare • Contratto di assicurazione (contro i danni) (art. 82) Non si scioglie salvo patto contrario e l’assicuratore ha diritto al pagamento in prededuzione dei premi anche se scaduti prima del fallimento 171 Custodia ed amministrazione delle attività fallimentari (artt. 84-90) • Apposizione dei sigilli (art. 84) • Inventario (art. 87–87-bis) • Presa in consegna dei beni (art. 88) e del denaro, titoli e scritture contabili (art. 86) da parte del curatore • Formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e redazione del bilancio da parte del curatore (art. 89) Accertamento del passivo (artt. 92-103) • Avviso ai creditori (art. 92) A cura del curatore a mezzo posta anche elettronica o fax Che possono presentare domanda comunicando il giorno della verifica ed il termine entro il quale devono presentare la domanda • Domanda di ammissione al passivo (art. 93) Deve essere presentata 30 giorni prima dell’udienza con ricorso contente il titolo da cui deriva la pretesa ed allegati i documenti giustificativi • Progetto di stato passivo (art. 95) È formato dal curatore che deve depositarlo 15 giorni prima dell’udienza dandone avviso ai creditori • Formazione ed esecutività dello stato passivo (art. 96) È formato dal giudice con decreto emesso in udienza Per le domande accolte stabilisce anche l’eventuale collocazione in privilegio ed il relativo grado Accertamento del passivo (artt. 92-103) Opposizione, impugnazione e revocazione (art. 98) • Opposizione dei creditori esclusi o ammessi solo in parte • Impugnazione dei crediti ammessi Può essere proposta anche dal curatore • Revocazione di crediti ammessi Scaduti i termini per opposizione e impugnazione se l’ammissione è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale o documenti successivamente trovati • Trattazione e decisione delle impugnazioni (art. 99) Sono presentate con ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione o (per la revocazione) dalla scoperta del fatto o dell’atto Si tratta di giudizio a cognizione piena in contraddittorio delle parti 174 Accertamento del passivo (artt. 92-103) • Domande tardive di crediti (art. 101) Vanno presentate non oltre 12 mesi dall’esecutività dello stato passivo • Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103) Se il bene non è stato acquisito il titolare può chiedere di modificare la domanda in ammissione al passivo per il controvalore del bene • Previsione di insufficiente realizzo Su relazione del curatore, sentito il c.d.c. e il fallito, il tribunale dispone non farsi luogo all’accertamento dei crediti se non vi sono previsioni di attivo per pagare alcuno dei creditori 175 Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo Esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104) • Può essere disposto con la sentenza di fallimento purché non arrechi pregiudizio ai creditori Può essere disposto anche successivamente dal g.d. previo parere favorevole del c.d.c. Se il c.d.c. non ravvisa l’opportunità dell’esercizio provvisorio il g.d. ne ordina la cessazione La cessazione può essere disposta in qualunque momento anche dal tribunale Il curatore ogni 6 mesi ed alla fine dell’esercizio provvisorio deve presentare un rendiconto dell’attività Tutti i contratti proseguono salvo che il curatore non voglia sospenderli o scioglierli I crediti sorti durante l’esercizio provvisorio sono pagati in 176 prededuzione Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo Affitto dell’azienda (art. 104-bis) • Il g.d. può autorizzare il curatore ad affittare l’azienda o suoi rami a terzi con le modalità dell’art. 107 • La scelta deve tenere conto, oltre che del prezzo, del piano di prosecuzione dell’attività con riguardo al mantenimento dell’occupazione • Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente • La procedura non risponde dei debiti contratti dall’affittuario 177 Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo • Programma di liquidazione (art. 104-ter) • Va presentato dal curatore entro 60 giorni dall’inventario all’approvazione del c.d.c. • Il programma approvato è comunicato al g.d. che autorizza l’esecuzione dei singoli atti • Deve indicare modalità e termini delle operazioni di liquidazione ed in particolare L’opportunità dell’esercizio provvisorio La sussistenza di proposte di concordato Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie La possibilità di vendere in blocco l’azienda o suoi rami, ovvero beni o rapporti giuridici Le condizioni di vendita dei singoli cespiti • Prima dell’approvazione del programma il curatore può vendere singoli beni solo con l’autorizzazione del g.d. previo parere favorevole del c.d.c. se dal ritardo può derivare pregiudizio 178 Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo Vendita di aziende, beni e rapporti in blocco (art. 105) • La liquidazione di singoli beni è possibile solo se la vendita in blocco dell’azienda non appare più proficua • La vendita in blocco è effettuata con le modalità dell’art. 107 • Può essere attuata anche mediante conferimento in società • L’acquirente non risponde dei debiti pregressi 179 Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo Modalità delle vendite (art. 107) • Devono essere effettuate dal curatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate da esperti (salvo per i beni di modesto valore) con adeguate forme di pubblicità che assicurino la massima partecipazione degli interessati • Il curatore sospende la vendita se perviene offerta migliorativa non inferiore al 10% in più rispetto alla migliore offerta • Il curatore nel programma di liquidazione può prevedere che le vendite vengano effettuate secondo le procedure previste dal codice di rito 180 Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo La ripartizione dell’attivo (artt. 110-117) • Ogni 4 mesi il curatore deve presentare al g.d. un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione • Il g.d., sentito il c.d.c., dispone che il progetto sia depositato in cancelleria e che sia data comunicazione a tutti i creditori • I creditori possono proporre reclamo entro 15 giorni • Decorso il termine il g.d. dichiara esecutivo il progetto di riparto eventualmente ordinando l’accantonando delle somme oggetto di reclamo Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo • Ordine di distribuzione delle somme ricavate (art. 111) Crediti prededucibili Crediti con diritto di prelazione Crediti chirografari Creditori ammessi tardivamente partecipano solo alle ripartizioni successive alla loro ammissione (salve le cause di prelazione) (art. 112) • I crediti prededucibili devono essere accertati con le medesime modalità degli altri crediti e se sono liquidi ed esigibili e non contestati possono essere pagati immediatamente se l’attivo è sufficiente a pagare tutti i prededucibili previa autorizzazione del g.d. o del c.d.c. • Prima del riparto finale il curatore deve presentare il rendiconto 182 Cessazione della procedura • Casi di chiusura (art. 118) Mancanza di passivo (mancanza di domande di ammissione al passivo) Estinzione del passivo (pagamento di tutti i creditori iscritti e dei crediti in prededuzione prima della ripartizione finale) Liquidazione dell’attivo a seguito della ripartizione finale (estinzione dell’attivo per pagamento dei creditori iscritti e delle spese di procedura) Mancanza di attivo (non c’è attivo da distribuire) • Effetti della chiusura (art. 120) Riacquisto del possesso degli eventuali beni residui da parte del fallito Cessazione degli organi della procedura Riacquisto della legittimazione dei creditori alle azioni individuali • Riapertura del fallimento (art. 121) Entro 5 anni se vengono scoperte attività nel patrimonio del fallito Il concordato fallimentare • Domanda di concordato (art. 124) È proposta da uno o più creditori o dal fallito solo dopo un anno e non oltre due dalla chiusura dello stato passivo Suddivisione dei creditori in classi Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse Ristrutturazione del debito e pagamento dei crediti in qualsiasi forma (cessione di beni, accollo, trasformazione del debito in capitale) I privilegiati possono anche essere pagati parzialmente • Se l’offerta è conveniente: su parere del curatore e del comitato dei creditori, viene inviata a tutti i creditori i quali devono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso (art. 125) (i privilegiati, se pagati integralmente, non hanno diritto di voto salvo che rinuncino al privilegio) (art. 127) Il concordato fallimentare • Approvazione del concordato (art. 128) maggioranza dei crediti Se ci sono più classi la maggioranza deve essere presente nel maggior numero di classi • Omologazione del concordato (art. 129) Le opposizioni si devono proporre nel termine fissato dal g.d. (tra 15 e 30 giorni) dalla comunicazione dell’esito della votazione. Il tribunale provvede con decreto reclamabile in corte di appello • Esecuzione del concordato (art. 136) secondo le disposizioni del decreto di omologazione 185 L’esdebitazione (art. 142-144) • Consiste nella liberazione dei debiti residui alla chiusura del fallimento • È consentito a condizione che il fallito Abbia cooperato con gli organi della procedura e non l’abbia ritardata Non abbia violato le norme sulla corrispondenza Non ne abbia goduto nei 10 anni precedenti Non abbia distratto l’attivo o aggravato il dissesto Non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o altri reati contro l’economia pubblica Non può essere concessa se non sono sati soddisfatti almeno il parte i creditori 186 Le c.d. procedure minori e le procedure concorsuali speciali • Il concordato preventivo (artt. 160-186) • La liquidazione coatta amministrativa (artt. 194215) • L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270; d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni) Il concordato preventivo – le condizioni per l’ammissione alla procedura (art. 160) • Presentazione ai creditori di un piano che preveda: Ristrutturazione del debito e pagamento dei crediti in qualsiasi forma (cessione di beni, accollo, trasformazione del debito in capitale) (lett. a) Concordato con assuntore (possono costituirsi assuntore anche i creditori o società da questi costituite) (lett. b) Suddivisione dei creditori in classi omogenee (lett. c) Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse I creditori privilegiati possono essere pagati anche in parte 188 Il concordato preventivo – l’ammissione alla procedura (artt. 163) • La domanda di concordato è presentata dall’imprenditore che si trova in stato di crisi, al tribunale con allegati i documenti elencati nell’art. 161; • Se il tribunale verifica la completezza e regolarità della documentazione e la correttezza dei criteri usati per l’eventuale formazione di diverse classi di creditori, dichiara aperta la procedura con de-creto (art. 163) Stabilisce altresì Il giudice delegato La convocazione dei creditori Il commissario giudiziale La cauzione 189 Il concordato preventivo – effetti e deliberazione (artt. 167-178) • Durante la procedura il debitore conserva l’amministrazio-ne dei propri beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilan-za del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato (art. 167); • Il commissario giudiziale procede alla verifica dei crediti sulla base delle scritture contabili e provvede ad informare tutti i creditori dell’adunanza (art. 171); • All’adunanza dei creditori ogni creditore può esprimere le proprie osservazioni o il proprio dissenso sulla proposta del debitore (art. 175); • Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi (art. 177); Se ci sono più classi di creditori il concordato è approvato se riporta la maggioranza nel maggior numero di classi; I creditori privilegiati possono votare solo se rinunciano al privilegio 190 Il concordato preventivo – omologazione, esecuzione e risoluzione (artt. 179-186) • Se non si raggiungono le maggioranze richieste viene dichiarato il fallimento (se sussistono i presupposti)(art. 179); • Se sono raggiunte le maggioranze richieste il tribunale fissa l’udienza per la convocazione del debitore, del commissario e degli eventuali creditori dissenzienti (art. 180); • A seguito dell’udienza il tribunale approva il concordato con decreto motivato (art. 180); • Con l’omologazione del concordato la procedura è chiusa (art. 181) Salvo che la proposta di concordato non preveda la cessione dei beni ai creditori, in questo caso il tribunale con il decreto di omologazione nomina (art. 182): Uno o più liquidatori Un comitato di 3 o 5 creditori 191 Il concordato preventivo – accordi per la ristrutturazione del debito (art. 182-bis) • L’imprenditore in stato di crisi può presentare al tribunale un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con creditori che rappresentino almeno 60% dei crediti • L’accordo deve essere accompagnato da una relazione di un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso • Il tribunale, decise eventuali opposizioni, omologa il concordato con decreto 192 La liquidazione coatta amministrativa (artt. 194-215) • La procedura è avviata con provvedimento dell’autorità amministrativa di controllo o per dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale (art. 195); • Il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza sono nominati dall’organo amministrativo (art. 198); • Il provvedimento di liquidazione dell’impresa determina lo spossessamento dei beni dell’imprenditore ed il passaggio dell’amministrazione al commissario l. (art. 200); • Si applicano le norme della l.fall. in ordine ai rapporti giuridici preesistenti (art. 201) • Lo stato di insolvenza può essere dichiarato anche successivamente all’ingresso dell’impresa in procedura su domanda del commissario l. o del P.M. (art. 202) 193 La liquidazione coatta amministrativa (artt. 194-215) • Il commissario l. comunica a tutti i creditori l’ammontare del credito risultante dalle scritture contabili (art. 207); • Lo stato passivo è formato dal commissario l. sulla base delle domande pervenute (art. 209); • I creditori esclusi in tutto o in parte possono fare opposizione, così come i creditori ammessi possono fare opposizione all’ammissione di altri creditori, possono essere presentate domande tardive (art. 209); Tutte queste domande sono decise dal tribunale; • Il commissario l. procede alla liquidazione dell’attivo (art. 210) ed alla ripartizione dell’attivo secondo le norme previste dalla l. fall. (art. 212); • Dopo il deposito dell’elenco dei creditori, l’autorità di vigilanza può autorizzare l’impresa a presentare una proposta di concordato (art. 214). 194 Il fallimento delle società • Gli amministratori e i liquidatori sono soggetti agli obblighi cui è soggetto il fallito di cui all’art. 49 (art. 146) • Contro di loro possono essere proposte le azioni di responsabilità (art. 146) • Il fallimento della società produce il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili (art. 147) (non però l’inverso – art. 149) Gli organi sono i medesimi ma le procedure e le masse restano separate Tuttavia il creditore ammesso al fallimento della società si considera ammesso anche in quello del socio • In qualunque momento può essere dichiarato il fallimento di ulteriori soci di cui non si conosceva l’esistenza, ugualmente si procede nel caso in cui il fallimento sia dichiarato a carico di un imprenditore individuale qualora si scopra essere socio di società occulta (art. 147) L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni) • L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (c.d. Prodi-bis) d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 Riguarda le imprese con almeno 200 dipendenti da almeno un anno; Che abbiano debiti non inferiori a 2/3 sia dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi delle vendite 196 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni) • L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in stato di insolvenza (c.d. decreto Marzano) d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni Riguarda le imprese con almeno 500 dipendenti da almeno un anno; Che abbiano debiti non inferiori ad € 300.000,00 197 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270) • Presupposti Requisiti dimensionali; Sussistenza dello stato di insolvenza accertato dal tribunale il quale con la sentenza: dichiara aperta la fase c.d. di osservazione (o di commissariamento giudiziale); Nomina i commissari giudiziali (1 o 3) su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico Fissa l’udienza per la verifica del passivo Stabilisce se la gestione dell’impresa rimane all’imprenditore o deve essere affidata ai commissari Entro 30 giorni i commissari devono depositare una relazione nella quale devono accertare se esistono le condizioni per l’ammissione alla procedura 198 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270) • Condizioni per straordinaria l’ammissione all’amministrazione L’impresa deve possedere concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico attraverso: La cessione dei complessi aziendali (“programma di cessione” da eseguire entro 1 anno) La ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa (“programma di ristrutturazione” da eseguire entro 2 anni) Il tribunale, se verifica l’esistenza delle condizioni dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria Il MSE diviene l’organo di direzione e controllo della procedura e nomina 1 o 3 commissari straordinari ed un comitato di vigilanza di 5 membri In corso di procedura possono essere ammesse anche le imprese del gruppo anche se non presentano i requisiti 199 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270) • L’imprenditore viene spossessato dei suoi beni i quali passano in amministrazione ai commissari che pertanto hanno la gestione dell’impresa; • I commissari devono redigere entro 60 giorni il programma secondo uno dei due indirizzi previsti dall’art. 27; • La verifica del passivo e la distribuzione dell’attivo realizzato avvengono con le stesse modalità del fallimento; • In corso di procedura può essere presentata una proposta di concordato; • Se il programma non viene realizzato nei termini di legge il tribunale dichiara il fallimento. 200 L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in stato di insolvenza d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni) • A differenza della Prodi-bis non prevede la fase di osservazione; • L’ammissione alla procedura è diretta e dichiarata con decreto del MSE; • Il quale nomina 1 o 3 commissari straordinari; Che assumono la gestione dell’impresa; L’imprenditore è spossessato dei propri beni; • Il programma (da presentare entro 180 giorni) può essere costituito esclusivamente dalla ristrutturazione dell’impresa; 201 L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in stato di insolvenza d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni) • L’accertamento del passivo avviene per opera del commissario (come nella l.c.a.); I creditori possono fare opposizione ma le opposizioni non sospendono le fasi ulteriori; • Il commissario può presentare ai creditori un concordato che preveda la trasformazione del debito in capitale; • I creditori possono essere suddivisi in classi omogenee e trattamenti differenziati; • Il concordato è approvato se riporta il voto della maggioranza dei crediti. 202