Modulo 2 La determinazione dei prezzi di trasferimento
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Modulo 2 La determinazione dei prezzi di trasferimento
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Transfer pricing Determinazione dei prezzi di trasferimento e loro documentazione Dott. Roberto Falato Dott. Gabriele Zambon Il quadro generale Quando più imprese appartenenti a un gruppo societario sono fiscalmente residenti in Paesi diversi, sul piano tributario si impone che i prezzi di trasferimento (transfer prices), ovvero i corrispettivi applicati agli scambi di beni e di servizi tra consociate, siano definiti in modo da non trasferire indebitamente utili in Paesi esteri (specie se a fiscalità ridotta). La determinazione dei prezzi di trasferimento cross-border può essere infatti orientata, oltre che da valutazioni economiche, anche da finalità elusive: ciò in quanto le politiche di definizione dei prezzi di traferimento possono incidere, in maniera più o meno rilevante, nella quantificazione del reddito imponibile delle imprese interessate. Per contrastare tali comportamenti, i canoni internazionali in materia di prezzi di trasferimento prevedono: un principio alla base della definizione dei prezzi applicati agli scambi infragruppo: il prezzo di libera concorrenza (c.d. «Arm’s lenght principle»); dei metodi di determinazione dei prezzi di scambio infragruppo orientati al soddisfacimento di tale principio; delle modalità di documentazione atte a rendere chiaro ed esplicito il processo di scelta dei metodi da parte del contribuente e le risultanze (i prezzi) derivanti dalla loro effettiva applicazione. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Modulo 1 La normativa italiana sui prezzi di trasferimento Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste La norma di riferimento L’articolo 110, comma 7 del T.U.I.R. prevede che gli scambi con società del gruppo residenti all’estero siano valutati, a fini fiscali, al c.d. «valore normale», ossia al “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi” (art. 9 T.U.I.R.). “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, (…) se ne deriva aumento del reddito (…)”. (Art. 110 comma 7 T.U.I.R.) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Il presupposto soggettivo Soggetto italiano: «impresa» Interpretazione estensiva (Circ. Min. 32/1980). Rientrano nella definizione di «impresa»: società di capitali società di persone imprese individuali stabili organizzazioni di società estere operanti in Italia appartenenti a un gruppo “multinazionale”. Soggetto estero: «società» Interpretazione estensiva (Circ. Min. 32/1980). Rientrano nella definizione di «società» ogni sorta di organismi societari giuridicamente riconosciuti nello Stato estero. Ad esempio: Groupement d’Interet economique francesi Trusts di derivazione anglosassone Stiftung e Anstalten tedesche Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Il presupposto soggettivo Il concetto di «controllo» non è limitato a quanto previsto ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Esso è esteso a ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze (C.M. 32/1980). Ad esempio: membri comuni del consiglio di amministrazione; relazioni di famiglia tra le parti; diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società; concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria; vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa; impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa. L'esistenza di uno solo degli elementi di fatto sopraindicati non consente sempre di pervenire alla conclusione affermativa sull'esistenza del controllo richiesto dall’articolo 110 comma 7 T.U.I.R.. Piu' elementi riuniti tra loro possono, invece, costituire prova sufficiente dell'esistenza del nesso di dipendenza. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Il presupposto oggettivo Al verificarsi del presupposto soggettivo, sono oggetto di valutazione al «valore normale» tutte le transazioni cross-border intercorse tra le controparti. Rientrano pertanto nell’ambito della disciplina dei prezzi di trasferimento: cessioni di beni materiali cessioni di beni immateriali: diritti per l’utilizzo di beni industriali (brevetti industriali, know-how, disegni e progetti, formule e modelli necessari per la produzione di un bene o la prestazione di un servizio) o commerciali (marchi); prestazioni di servizi finanziamenti infragruppo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Modulo 2 La determinazione dei prezzi di trasferimento Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste I riferimenti di fondo Nella determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, il primo strumento interpretativo e integrativo della normativa vigente è dato dalle Linee Guida OCSE (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) la cui ultima revisione è stata approvata in data 22 luglio 2010. Nel modello OCSE la determinazione dei prezzi di trasferimento fra soggetti appartenenti ad un Gruppo deve replicare le metodologie di determinazione dei prezzi applicate tra controparti indipendenti. La determinazione dei prezzi di trasferimento non può quindi prescindere da: un’analisi delle caratteristiche aziendali al fine del riconoscimento di controparti similari operanti sul libero mercato; un’analisi delle grandezze economiche dei c.d. «comparables» al fine della determinazione (diretta o indiretta) del «valore normale» dei beni/ servizi scambiati. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Il processo di definizione dei prezzi di trasferimento Le Linee Guida OCSE riconoscono come la determinazione dei prezzi di traferimento sia frutto di un processo logico deduttivo. Tale processo risulta tipicamente composto dalle seguenti fasi: 1. 2. 3. 4. 5. Analisi del settore di riferimento Analisi di comparabilità Individuazione dei comparables interni Analisi delle fonti informative Selezione del metodo di determinazione del prezzo e individuazione dei dati economici rilevanti 6. Identificazione dei comparables esterni 7. Determinazione dei correttivi Determinazione del prezzo di trasferimento Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste L’analisi di comparabilità L’analisi di comparabilità rappresenta il «cuore» del processo di definizione dei prezzi di trasferimento. Essa si compone di cinque sottofasi, le quali mirano a identificare i cinque fattori chiave per la qualificazione della transazione infragruppo: 1. Caratteristiche dei beni e dei servizi scambiati 2. Analisi funzionale del gruppo societario Funzioni svolte Rischi assunti Assets impiegati 3. Condizioni contrattuali 4. Condizioni economiche 5. Strategie commerciali Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste L’analisi funzionale Società Alfa Beta Funzioni svolte Rischi assunti Assets impiegati Progettazione Acquisto materie Produzione Magazzino Commerciale Marketing Distribuzione … Ricerca e sviluppo Mercato Magazzino Cambio Credito Trasporto Garanzia … Materiali Immateriali Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Il processo di definizione dei prezzi di trasferimento Le Linee Guida OCSE riconoscono come la determinazione dei prezzi di traferimento sia frutto di un processo logico deduttivo. Tale processo risulta tipicamente composto dalle seguenti fasi: 1. 2. 3. 4. 5. Analisi del settore di riferimento Analisi di comparabilità Individuazione dei comparables interni Analisi delle fonti informative Selezione del metodo di determinazione del prezzo e individuazione dei dati economici rilevanti 6. Identificazione dei comparables esterni 7. Determinazione dei correttivi Determinazione del prezzo di trasferimento Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste La selezione del metodo L’OCSE definisce 5 metodi applicabili Metodi transazionali tradizionali Metodo del confronto del prezzo (CUP – Comparable Uncontrolled Price method) Metodo del prezzo di rivendita (Resale Price method) Metodo del costo maggiorato (Cost Plus method) Metodi transazionali reddituali Metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin method) Metodo della ripartizione dell’utile (Transactional Profit Split method) Best method rule: Scelta del metodo che assicura la maggiore attendibilitá del risultato Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Il processo di definizione dei prezzi di trasferimento Le Linee Guida OCSE riconoscono come la determinazione dei prezzi di traferimento sia frutto di un processo logico deduttivo. Tale processo risulta tipicamente composto dalle seguenti fasi: 1. 2. 3. 4. 5. Analisi del settore di riferimento Analisi di comparabilità Individuazione dei comparables interni Analisi delle fonti informative Selezione del metodo di determinazione del prezzo e individuazione dei dati economici rilevanti 6. Identificazione dei comparables esterni 7. Determinazione dei correttivi Determinazione del prezzo di trasferimento Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste L’identificazione dei comparables esterni Per la ricerca dei soggetti comparabili dai quali ricavare i prezzi o i margini utili alla definizione dei prezzi di trasferimento infragruppo, le Linee Guida OCSE prevedono come: non si debba privilegiare la quantità sulla qualità delle informazioni; non sia necessaria una ricerca massimamente esaustiva (onerosità in termini di tempo e di risorse). In sostanza, in contribuente deve adottare un approccio «pragmatico», in base al quale: le corrispondenze non devono necessariamente essere perfette; in caso di necessità, sia possibile allargare il campo della ricerca: si possono individuare soggetti terzi con strategie, modelli di business o mercati geografici non perfettamente coincidenti. Nell’impossibilitá di individuare soggetti comparabili, l’utilizzo di banche dati pubbliche e di rilevazioni campionarie rappresenta la migliore soluzione per la determinazione dell’«arm’s length range», ovvero dell’intervallo di valori di prezzi o di margini relativi a transazioni fra controparti indipendenti considerato rappresentativo. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Modulo 3 La documentazione dei prezzi di trasferimento Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste La norma di riferimento L’articolo 26 del D.L. 78/2010 ha inserito il nuovo comma 2-ter all’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997 riguardante le sanzioni tributarie in materia di imposte dirette. In base alla nuova norma è previsto un regime premiale sul piano sanzionatorio per i contribuenti che dimostrino trasparenza e volontà di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria nell’ambito della verifica dei prezzi di trasferimento. La sanzione di cui al comma 2 [dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito] non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. (Art. 1 comma 2-ter D.Lgs. 471/1997). Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste I presupposti essenziali L’accesso al regime premiale è subordinato al verificarsi congiunto di 3 presupposti formali: 1. Predisposizione di idonea documentazione; 2. Comunicazione del possesso della documentazione all’Agenzia delle entrate; 3. Presentazione della documentazione all’Amministrazione finanziaria entro determinati termini di consegna. Sono inoltre previsti determinati presupposti sostanziali, volti a qualificare l’idoneità della documentazione di cui al punto 1: a. La documentazione deve rispettare i requisiti di forma previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; b. La documentazione deve presentare contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; c. Le informazioni contenute nella documentazione devono corrispondere al vero. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste La documentazione idonea La documentazione idonea prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/137654 è conforme alla documentazione prevista dal Codice di Condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione Europea (DPT UE), approvato con Risoluzione del 27 giugno 2006. Si tratta di documenti standardizzati previsti come informazione di base su cui fondare il contradditorio in sede d’accertamento dei prezzi di trasferimento. La documentazione si articola in: Master File Documentazione contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutti i soggetti appartenenti al gruppo. Documentazione Nazionale (Country File) Documentazione contenente informazioni relative alla singola società del gruppo. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Il Masterfile Il Masterfile è un set di informazioni comuni per tutte le società del gruppo. Il Masterfile si articola in 9 punti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Descrizione generale del gruppo multinazionale; Struttura del gruppo; Strategie generali perseguite dal gruppo; Flussi delle operazioni; Operazioni infragruppo; Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti; Beni immateriali; Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento; Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea concernenti “Advance Price Arrangements” (APA) e “ruling” in materia di prezzi di trasferimento. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste La Documentazione Nazionale (Country File) La Documentazione Nazionale («Country File») è una documentazione specifica per singolo contribuente, volta a dare evidenza: delle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati nelle operazioni cross-border intrattenute dal contribuente; della rispondenza di tali prezzi al «valore normale». La Documentazione Nazionale si articola in 6 punti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Descrizione generale della società; Settori in cui opera la società; Struttura operativa della società; Strategie generali perseguite dall’impresa; Operazioni infragruppo; Presenza di Cost Contribution Agreement (CCA). Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste La modulazione dell’onere documentale Il Provvedimento n. 2010/137654 prevede diverse modulazioni dell’onere documentale a seconda del tipo di contribuente che intrattenga operazioni infragruppo con consociate estere. Ai fini della diversificazione dell’onere si riconoscono 3 tipologie di soggetti: Società Holding Società Sub-Holding Impresa controllata Anche le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti possono adempiere all’onere documentale. Per tali categorie di soggetti gli adempimenti variano a seconda che il soggetto non residente di cui la stabile organizzazione è parte sia qualificabile, rispettivamente, come società holding, sub-holding o impresa controllata appartenente a un gruppo multinazionale. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Società holding A controllo* B Società fiscalmente residente in Italia; non controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; che controlla (anche tramite sub-holding) almeno una società non residente. Documentazione idonea: Masterfile Documentazione Nazionale Nota bene * Il rapporto di controllo dev’essere definito in base alle interpretazioni della Circolare Min.Fin. n. 32 del 22/9/1980. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Società sub-holding A controllo* B controllo* C Società fiscalmente residente in Italia; controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente; che controlla a sua volta almeno una società non residente. Documentazione idonea: Masterfile (informazioni solo sul sotto-gruppo) Documentazione Nazionale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Impresa controllata A controllo* B Società fiscalmente residente in Italia; controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; non controlla altre società non residenti. Documentazione idonea: Documentazione Nazionale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste La periodicità di aggiornamento La documentazione dev’essere redatta su base annuale. Disciplina specifica per le PMI Le PMI hanno la facoltà di non aggiornare le procedure di selezione delle transazioni comparabili di cui al punto 5.1.3 (“Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni) della Documentazione Nazionale per due periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la documentazione a condizione che: L’analisi di comparabilità si basi su informazioni pubblicamente disponibili (es: bilanci d’esercizio depositati o disponibili tramite banche dati); I fattori determinanti l’analisi di comparabilità (di cui al punto 5.1.2 della Documentazione Nazionale) non subiscano modificazioni significative in detti periodi d’imposta. Definizione specifica di PMI Soggetti che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a 50 milioni di Euro. Non rientrano i soggetti che controllano direttamente o indirettamente soggetti non qualificabili come “piccola e media impresa” Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste La modulazione dell’onere documentale La redazione della documentazione è requisito indispensabile ma non sufficiente. Al fine di accedere all’agevolazione per un determinato periodo d’imposta, le imprese in possesso della documentazione necessaria sono tenute a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Modalità diverse a seconda delle annualità coinvolte Periodo d’imposta 2010 e successivi Comunicazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Il termine è quindi fissato al 30 settembre dell’anno successivo. 1.000.000 500.000 Periodi d’imposta antecedenti al 2010 Comunicazione trasmessa telematicamente entro il termine del 28.12.2010. Sono comunque ritenute valide eventuali comunicazioni successive a tale termine, sempre che le stesse siano trasmesse antecedentemente all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste I termini di consegna La disapplicazione del regime sanzionatorio è subordinata al rispetto di determinate tempistiche di consegna all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente è tenuto a consegnare la documentazione entro 10 giorni dall’avvenuta richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria. La mancata consegna entro tale termine può integrare causa di decadenza dal beneficio. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiedere eventuali informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione. Il contribuente è tenuto a fornire tali integrazioni entro 7 giorni. Può essere previsto un termine più ampio a seconda della richiesta. La mancata consegna entro i termini può integrare causa di decadenza dal beneficio. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione finanziaria non è vincolata all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (Provvedimento 2010/137654, § 8.2) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Schema di sintesi Il regime premiale è accordato al verificarsi congiunto dei 3 presupposti. Documentazione idonea Comunicazione in UNICO Consegna entro 10 giorni Integrazioni entro 7 giorni REGIME PREMIALE Documentazione idonea Comunicazione in UNICO Consegna entro 10 giorni Integrazioni entro 7 giorni REGIME SANZIONATORIO ORDINARIO Documentazione idonea Comunicazione in UNICO Consegna entro 10 giorni Integrazioni entro 7 giorni REGIME PREMIALE o REGIME SANZIONATORIO ORDINARIO* * A discrezione dell’Amministrazione finanziaria Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste Valutazioni di convenienza La scelta se adempiere o meno a tale onere documentale è oggetto di valutazioni imprenditoriali legate, essenzialmente, al profilo di rischio che il contribuente autonomamente si attribuisce e alla stima di un eventuale recupero d’imposta (e connesse sanzioni). Costo aziendale 0 Nessun accertamento o accertamento senza contestazioni ? Accertamento con rideterminazione del reddito imponibile VS La valutazione non può tuttavia essere circoscritta alle sole società del gruppo residenti in Italia. Nota bene In caso di capogruppo italiana, risulta determinante valutare l’adempimento a livello di group compliance. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste