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il lavoro nello sport dilettantistico

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il lavoro nello sport dilettantistico
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
FACOLTA’ DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
TESI DI LAUREA
IN:
Diritto del Lavoro:
“IL LAVORO NELLO
SPORT DILETTANTISTICO”
Laureando:
PAOLO BALDASSARRE
MATRICOLA 368161Y
RELATORE:
CHIAR.MO PROF.
GERMANO TOMMASO
ANNO ACCADEMICO
1
2004/2005
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
“ Il Lavoro nello sport dilettantistico”
Presentazione
Pag. 7
Introduzione: il fenomeno sportivo
Pag. 11
Capitolo 1:
“L’attività sportiva dilettantistica nella
disciplina nazionale e comunitaria”
1.1
L’organizzazione dello sport in Italia
Pag. 19
1.2
La Prestazione sportiva
Pag. 22
1.3
La disciplina dello sport in Italia
Pag. 25
1.4
L’attività sportiva dilettantistica e
la L. 23 Marzo 1981
Pag. 29
L’attività sportiva dilettantistica
nel contesto comunitario
Pag. 40
I soggetti sportivi
Pag. 45
1.5
1.6
2
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Capitolo 2:
“Lo Status dell’atleta e degli altri
soggetti sportivi nell’ordinamento
sportivo italiano”
Introduzione
Pag.
50
2.1
Il tesseramento –
Pag.
52
2.1.2 I minori e lo sport
Pag. 56
2.2
Le qualifiche federali
Pag.
2.3
Il vincolo sportivo
Pag. 62
2.3.1 – Profili di illegittimità
Pag. 68
2.3.2 - Il caso “Panico”
Pag. 70
2.3.3 - Evoluzione e cambiamenti
Pag. 72
2.4
58
La proposta di una legge e lo statuto per l’atleta:
le donne nello sport
Pag. 74
Capitolo 3:
3
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
“Il Rapporto di lavoro nello sport
dilettantistico”
Introduzione
Pag. 77
3.1 Le cifre degli operatori nel mondo
sportivo dilettantistico
Pag. 81
3.2 Il rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo Pag. 88
3.3 Il rapporto di lavoro retribuito nello Sport:
lavoro subordinato e autonomo. casistiche Pag. 93
3.4 Il lavoro gratuito
Pag. 104
3.4.1. Cariche elettive: gli amministratori
Pag. 111
3.5
Il rapporto di lavoro per i dipendenti degli
gli enti di gestione degli impianti sportivi. Pag. 114
3.6
La riforma Biagi
3.7
Pag. 122
I rapporti di lavoro autonomo
Pag. 124
3.7.1 La collaborazione coordinata e continuativa e
Il lavoro a progetto
Pag. 132
3.7.2 Co.co.co. amministrativo gesitionale:
L. 289/02 Art.90 comma 3 lett. A).
Pag. 142
4
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.7.3 Le collaborazioni dei dipendenti pubblici
Pag. 145
3.8
Premio di addestramento e formazione tecnica
Pag. 148
3.9
Vincolo di giustizia: clausola compromissoria
Pag. 149
3.10 Il Lavoro nello sport professionistico:
analisi e differenze
Pag. 153
Capitolo 4
“Il Rapporto di lavoro nello sport
dilettantistico: tutela previdenziale,
assicurativa. Aspetti fiscali - Cenni”
Introduzione.
Pag. 157
4.1 Il Regime fiscale nello sport dilettantistico.
Pag. 160
4.2 La tipologia di compensi erogati nell’esercizio
di attività sportive dilettantistiche
Pag. 167
4.3
Tutela assicurativa.Cenni
Pag. 170
4.4
Tutela previdenziale.Cenni
Pag. 176
RIFLESSIONI
Pag. 182
5
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Appendice
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Pag. 195
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Pag. 212
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Pag. 213
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Pag. 220
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mio fratello SSTTEEFFAANNOO..
6
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Con
il
presente
lavoro,
si
intende,
fotografare
l’inquadramento lavoristico insito nell’ambito sportivo, limitato al
solo settore dilettantistico, ad oggi, non avente alcuna cornice
legislativa definita, come l’opposto settore del professionismo
sportivo , disciplinato pedissequamente dalla L. 91/81 e succ.
modifiche.
Infatti,
il
legislatore,
relativamente
al
settore
“dilettantistico” sportivo, ha legiferato solo con normative di
natura squisitamente fiscale, fornendo molte agevolazioni fiscali
7
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
per l’espletamento di attività sportiva in tal senso, delle quali si
darà anche un breve cenno, con la peculiarità che le stesse saranno
rese in favore dei soli “volontari, adducendo con ciò una mera
discriminazione nel caso di servizi resi da “professionisti sportivi e
non”.
Al fine di fare un quadro complessivo della situazione del
mondo sportivo, si è ritenuto necessario,
trattare dell’evoluzione
dello stesso dalla sua nascita fin ai nostri giorni. Successivamente
sarà prodromico ai fini del “tema squisitamente lavoristico”
l’argomentazione del confine labile con le principali differenze
formali e sostanziali tra dilettantismo e professionismo sportivo.
In tal senso, infatti, si precisa che non è mai stata data una
definizione di attività dilettantistica, definita per differenza tutta
quella non professionistica (Cfr. L. 91/81), e di qui l’esigenza
dopo la trattazione dell’evoluzione del mondo sportivo, di
analizzare alcuni articoli della legge sul professionismo sportivo,
base di partenza. La delega permanente ai sensi della legge 91/81,
concessa di fatto al Coni, a rappresentare tutto lo sport italiano ha
procreato nel tempo effetti distorsivi, privilegiando la logica del
risultato tecnico, ignorando le trasformazioni radicali intervenute
8
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
nell’universo sociale dei praticanti e mettendo in secondo piano
l’associazionismo amatoriale, ridotto a strumento di un regime di
intermediazione politica.
E’ così che nel “mondo” sportivo dilettantistico rientrano
situazioni diverse e farraginose ossia: strutture di base e
d’avviamento alla pratica sportiva, le stesse connotate da una base
prettamente “volontaristica”, “centri fitness”, inquadrati come
associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, che
utilizzano operatori “professionali”, discipline sportive ed
associate federali considerate dilettantistiche.
Sarà ampiamente trattata la tematica cosiddetta del
“dilettantismo oneroso”.
Con analisi critica, relativamente alle discipline sportive
agonistiche e meno per le non agonistiche, si disquisirà
dell’istituto del Tesseramento, o Cartellinamento,
prodromico
per i soggetti sportivi sia del riconoscimento come soggetto-parte
dell’ordinamento sportivo, sia della pratica di qualsiasi attività
sportiva federale e non e in virtù di esso ricevere i compensi e
rimborsi comunque denominati per la pratica stessa.
9
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Il
Tesseramento,
nel
mondo
sportivo
dilettantistico
(soprattutto per le discipline federali sportive) è l’unico legame
formale tra sodalizio sportivo e soggetto sportivo comunque
denominato.
Ampio spazio anche ai problemi post-tesseramento cioè
connessi al vincolo sportivo nelle discipline federali e/o associate.
Si passerà alla pecularietà del settore dilettantistico ai fini
del tema lavoristico, ossia, in tal senso avallati da una ricerca
analitica e minuziosa condotta dall’Istat nel 2002, si acclarerà che
le “risorse umane” utilizzate dai sodalizi sportivi per la pratica
sportiva agonistica e non, nell’ambito dilettantistico, sia diretta
(atleti,dirigenti,istruttori) che collaterale (medici, preparatori
atletici, massaggiatori) sono di tipo esclusivamente “volontarie” e
sporadicamente di tipo dipendente (limitatamente al caso degli
addetti agli impianti sportivi) o autonomo. A ragion del vero è
vietata nell’ambito sportivo federale, nei settori dilettantistici
sportivi, ai soggetti sportivi qualificati come “dilettanti” (atleti ed
allenatori soprattutto), la stipula di un contratto di lavoro sia esso
subordinato che autonomo. Il solo rapporto sussistente è
10
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
riconducibile all’accordo economico, con struttura e finalità
nettamente diversa dalla fattispecie lavoristica.
Avranno pertanto collocazione la disamina del
lavoro
gratuito, del lavoro subordinato e di quello autonomo sia sotto il
profilo lavoristico che con cenni a quello fiscale, peculiari delle
agevolazioni settoriali.
Introduzione: Il Fenomeno Sportivo
Il fenomeno sportivo moderno , nella sua accezione più ampia, trae le
sue origini solo in epoca recente, più precisamente nella seconda metà
del XIX secolo.
Sport, un termine di derivazione inglese il cui attuale significato, che
risale alla seconda metà del XIX secolo, è “divertimento”. La parola,
per la precisione, ha origine dal francese antico “desport” e cioè nel
mero senso di “disporto , svago”.
11
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
A ragion del vero proprio la storia narra che la prima manifestazione
rilevante, voluta fortemente da un nobile francese, Pierre de Coubertin,
è stata celebrata, ad Atene nel lontano 1896, in occasione della prima
Olimpiade dell’era moderna .
A quel periodo, risale la scoperta, in Grecia, delle rovine di Olimpia e
di ciò, de Coubertin, ne approfittò per presentare la sua idea, prima
all’Unione Società Atletiche francesi e poi in Europa, dove fu accolta
con entusiasmo; riuscì a convincere governi e capi militari per far
svolgere la prima Olimpiade dell’era moderna.
I giochi di Olimpia rappresentarono una manifestazione talmente
importante per il mondo Ellenico che, ogni quattro anni, i greci divisi
in città-stati in eterna lotta tra loro, si sentirono affratellati da un
unico vincolo nazionale.
Le finalità perseguite dal settore sportivo si modellarono con il
passare degli anni e agli aspetti ludici e ricreativi della prestazione
sportiva furono invasi da interessi spettacolari e da una certa
rilevanza economica1.
1
ZAULI B., Dilettantismo e professionismo nello sport, in Riv Dir. Sport., 1955, 97.
12
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Il Novecento è codificato come secolo di sport, ove primeggiano
l’idea di competizione e di record, la misurazione precisa del
risultato, l’esaltazione dell’uomo-atleta.
Le variegate forme di cultura sportiva che hanno caratterizzato il
fenomeno sportivo, nella seconda metà del XX secolo, sotto un
profilo di pratiche fisico-motorie sono identificate, come di seguito
elencato, in quattro tipologie:
1. il tradizionale sport competitivo, erede dell’amatorialità e
del dilettantismo orientato all’agonismo. Rappresenta
l’esperienza storico-culturale che, nel periodo fra il XIX e
XX secolo, in mille differenti articolazioni, ha alimentato il
movimento olimpico, la nascita delle federazioni di
specialità, le reti associative. Questa esperienza ha
originato non solo attività, ma anche valori e modelli di
comportamento: l’etica del fair play, le appartenenze
sportive ecc.
2. lo
sport
spettacolare,
prodotto
di
derivazione
dell’agonismo di alta competizione. Per effetto dello
sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, uniti ad un
poderoso circuito di interessi economici che sono saliti alla
13
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
ribalta. Lo sport d’intrattenimento spettacolare si connette
con una massiccia professionalizzazione delle attività di
competizione e, più tardi, con l’espansione del consumo
televisivo. Professionalizzazione e televisizzazione hanno
condizionato il tradizionale sport competitivo: l’estinzione
di alcune specialità, il declino di altre, trasformazioni di
regole e modalità funzionali alla gestione commerciale del
prodotto agonositico.
3. Lo sport strumentale, in cui l’attività sportiva o fisicomotoria non rappresenta più un valore in sé, ma vincolata
al raggiungimento di finalità di altra natura: fare fitness per
dimagrire o sentirsi in forma, ginnastica pre e postparto. In
questa categoria è annoverato l’uso dello sport come
volano di mobilitazione sociale, politica o culturale, cioè
delle esibizioni celebrative delle coreografie ginniche, delle
manifestazioni di ispirazione umanitaria.
4. Lo sport espressivo, in cui assume un ruolo centrale, una
gratificazione immediata per il praticante, a differenza del
modello
competitivo,
che
presuppone
l’idea
di
soddisfazione differita: allenarsi, prepararsi, adattarsi a
14
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
regole e regimi di vita in guisa del raggiungimento di un
possibile risultato tecnico. Questa tipologia di attività si
situa fuori dei circuiti sportivi strutturati
(Federazioni
agonistiche, associazioni di sport per tutti, società
tradizionali) con la divulgazione di pratiche culturali
caratteristiche
delle
ambientalismo,
turismo
società
di
industriali
massa
e
mature:
quant’altro.
Dall’equitazione di campagna al free climbing, dal rafting
allo sport estremo, dalla riscoperta delle danze popolari alla
sperimentazione della ritmicità, costituisce un universo in
forte espansione di “sport fai da te” espressione di
autonomia e libertà, ma che pone non pochi problemi di
regolazione delle attività.
E’ notorio, per cui durante gli anni Settanta2 due eventi hanno
segnato la pratica sportiva:
E’ maturata in tutti i paesi industrialmente avanzati
l’innovazione culturale e organizzativa dello sport per
tutti. Emancipando i praticanti dagli imperativi e dai
vincoli dell’agonismo codificato, lo sport per tutti
2
UISP: Lo sport per tutti del 2000.
15
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
estende potenzialmente a tutti i cittadini l’offerta di
pratica fisica come concreta ricerca e sperimentazione di
una migliore qualità di vita. La sua rilevanza sociale ha
trovato nel tempo numerosi riconoscimenti istituzionali:
dal consiglio d’Europa (21-25 marzo 1975), nel diritto di
ogni cittadino di praticare lo sport e l’importanza del
ruolo che lo sport per tutti riveste nello sviluppo socioculturale di un paese. (V
V.. A
APPPPEENNDDIICCEE))..
In particolare le funzioni principali sue proprie sono3:
1) Funzione Educativa: l’attività sportiva è un ottimo strumento per
stimolare la formazione ed equilibrare lo sviluppo umano a
qualsiasi età;
2) Funzione di sanità pubblica: l’attività fisica offre ai cittadini
l’opportunità di migliorare lo stato di salute e di lottare
efficacemente contro alcune malattie come i disturbi cardiaci o il
cancro4.
3) Funzione sociale: lo sport è uno strumento adeguato per
promuovere una società più armoniosa, per lottare contro
3
MENNEA P., Diritto sportivo Europeo, p. 12
Secondo L’OMS perfino un terzo dei tumori (attesi) potrebbe essere evitato associando una sana
alimentazione con un’attività fisica praticata regolarmente nel corso della vita. L’OMS ha altresì
indicato nelle sedentarietà una delle maggiori cause di malattie cardiovascolari, diabete ed obesità.
4
16
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
l’intolleranza e il razzismo, esclusione sociale, xenofobia,
violenza, contribuendo all’integrazione di quanti siano esclusi dal
mercato del lavoro.
4) Funzione Culturale: l’esercizio di una disciplina sportiva
permette al cittadino di radicarsi in un luogo, conoscerlo meglio e
di integrarvisi.
5) Funzione Ludica: l’attività sportiva rappresenta una componente
del tempo libero e dei divertimenti a livello individuale e
collettivo.
Affermazione dello sport professionistico in sostituzione
dello sport d’elitè. La vittoria, il trionfo hanno assunto
un’altra logica. Da mero ideale si è trasformato in gioco
finanziario, commerciale, politica. I Professionisti dello
sport accordano meno attenzione al gioco e maggiori al
gusto del pubblico per gli avvenimenti sportivi sempre
più spettacolari.
Alla luce di quanto menzionato, lo sport quindi, non è solo forza
atletica, spettacolo, esso, ha una precisa collocazione economica nel
nostro paese: è uno degli interessi più diffusi tra i cittadini italiani ed
Europei, a prescindere dall’ età e dall’ origine sociale.
17
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Nessuno ignora oramai che lo sport muove, direttamente e con il
suo indotto, capitali ingenti tale che può essere considerato, al di là
della distinzione professionismo / dilettantismo, una delle più
importanti aziende del continente.
Settori come lo sci, pallavolo, atletica, coinvolgono infatti,
interessi che investono turismo, stampa, commercio, trasporti dando
luogo ad uno sviluppo senza precedenti della dimensione economica
sportiva.
Da qui, l’esigenza da parte del nostro legislatore, di considerare
sin da quegli anni della inadeguatezza della normativa5, la necessità
di regolamentare la disciplina sportiva, nelle sue due forme,
dilettantistica e professionista per i motivi di cui prima con la L. 23
marzo 1981 n. 91.
Tale legge fu ascritta con un preciso intento: disciplinare per la
prima volta il solo rapporto giuridico/contratto di lavoro tra società
sportive e sportivi qualificati come professionisti.
5
Al riguardo la storia ci è d’aiuto, atteso che proprio nel 1978, il Pretore di Milano, nel settore
calcistico, con una nota sentenza, inibì con il rischio di bloccare il regolare inizio dei campionati
nazionali, lo svolgimento del calcio mercato sul presupposto che il trasferimento dell’atleta da una
società ad un’altra, dietro versamento di un indennizzo, contrastasse con la L. sul collocamento in
vigore (L. 29 aprile 1949 n.264), contenente il divieto di ogni forma di intermediazione privata nella
stipulazione del contratto di lavoro subordinato.
18
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Capitolo 1
“L’attività sportiva dilettantistica nella
disciplina nazionale e comunitaria”
1.1 L’Organizzazione dello sport in Italia.
La struttura dello sport italiano si connota per la presenza di
molteplici soggetti, distinti per funzione, ma volti alla promozione diretta
o indiretta della pratica sportiva nelle sue variegate forme. Lo stato
italiano allo scopo di regolamentare la gestione e l’organizzazione dei
19
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
soggetti in esame, ha istituito il Coni6, con il compito di potenziare lo
sport nazionale7 che lo sovrintende in tutte le sue manifestazioni. Il Coni
in particolare nasce a seguito della riforma Coni – D.L. 15/2004 del 27
gennaio 2004 (novità) come la “confederazione delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate” assurgendo ad
una sorta di “Ministero dello sport”, a vantaggio dello sport finalizzato
alla selezione e alla prestazione di eccellenza.
Svolge in particolare attività di coordinamento e disciplina
dell’attività sportiva, sorveglia e tutela le organizzazioni che si dedicano
allo sport e ratifica direttamente i regolamenti e gli statuti8.
Le attribuzioni proprie del CONI sono riconducibili all’autarchia, in
quanto può emanare atti amministravi equiparabili a quelli dello Stato,
l’autogoverno, l’autonomia, l’autotutela, il potere di nomina (revoca) di
nuove federazioni nazionali ed in ultimo discipline associate9. Il Coni
6
Esso nasce come Ente pubblico con la legge 426 del 1942, e s.s. modifiche.
Oltre al perfezionamento atletico, conservazione ed incremento delle strutture organizzative adibite
alla pratica sportiva sul territorio, tutela e sorveglianza di tutte le altre organizzazioni operanti nello
stesso ambito. I suoi poteri sono cresciuti nel tempo, per via di leggi e decreti.
8
La sua attività è espletata in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi del CIO.
9
Decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 2004, sono considerate a tutti gli effetti delle Federazioni AVV. MARTINELLI “ Il Decreto
Meandri verrà modificato”pag. 13 il Sole 24 ore sport 17-30 ottobre 2003.
7
20
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
dicevamo, è la confederazioni delle federazioni10 sportive nazionali e a
seguito della riforma occorsa attuale anche delle discipline sportive
associate. In particolare, esse,
si occupano, per ciascuna disciplina
sportive11 della promozione ed ottimizzazione tecnica e amministrativa
dello sport, nonché della regolamentazione della disciplina/pratica dello
sport agonistico (Cfr. 1.2) nelle sue più ampie forme. All’interno della
pratica sportiva agonistica federale e associata, si distinguerà l’attività
sportiva dilettantistica da quella professionistica.
Gli altri
soggetti promotori dell’attività sportiva, nella veste di
attività sportiva amatoriale/ludica (non agonistica) alle occasionali
manifestazioni sportive non competitive, sono gli enti di promozione
sportiva, cui aderiscono a livello locale associazioni e società sportive,
che rappresentano la base di tutto lo sport ed infine i soggetti sportivi.
10
Hanno personalità giuridica di diritto privato, unitamente alle Discipline Sportive Associate ai sensi
del D.L. 242/99 art. 15 comma 2° come coordinato e novellato dal Decreto Legislativo dell'8 gennaio
2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante
"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, e godono di
autonomia.Si rileva che però ciò nonostante, non sono esentate dall’osservare, nell’auto-normazione, i
principi di ordine pubblico (non discriminazione) che fungono da limite di qualunque attività
negoziale privata (Cfr. Trib Pescara ordin. 18 ott 2001 H.Paz c/ FIN).
11
La Carta Olimpica sancisce, per un medesimo sport non può essere riconosciuta più di una
Federazione. In tal senso è il consiglio nazionale del Coni cha ha voce in capitolo approvandone
l’istituzione o meno.
21
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
1.2 La Prestazione sportiva
Per quanto precedentemente la prestazione sportiva nelle discipline
federali e/o associate (CONI) posta in essere dai soggetti sportivi
dilettantistici (Cfr. 1.5) trova collocazione nelle gare sportive.
Esse hanno per oggetto un esercizio fisico o almeno un contenuto
minimo di fisicità ed alcune, pur sembrando identiche, presentano delle
diversità.
22
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
All’ uopo si distinguono tra gare ufficiali e gare non ufficiali12.
Le prime sono statuite dalle federazioni nazionali ed internazionali,
dalle discipline associate, quindi dal Coni, oltre ad essere previste dagli
statuti e dai regolamenti degli enti associativi.
Sono di tipo programmatiche ed hanno soprattutto un certo
collegamento in termini di risultati, oltre che esigenze di carattere pratico
(disponibilità stadi, calendari ecc.), rispondendo anche ad un criterio
organizzativo e finalistico13.
Non ufficiali, sono le gare contraddistinte dalla non programmazione
dall’ occasionalità, nonché da mancanza di collegamento.
Restano gara isolate ed autonome.
Ciò premesso, alcuni esperti di diritto sportivo14, hanno asserito e
denominato con il termine:
Agonismo Occasionale: le gare non ufficiali atteso che
vengono svolte occasionalmente e non in attuazione di un
programma strutturato;
12
MENNEA P, “Diritto ed Ordinamento Istituzionale Sportivo”, pag. 54
Ad esempio, i campionati studenteschi, si svolgono in varie fasi, collegate fra di loro (fase
provinciale – interregionale e nazionale); la migliore della prima fase passa alla successiva fino poi ad
arrivare alla fase nazionale.
14
MENNEA P., “Diritto ed Ordinamento Istituzionale Sportivo”, pag. 54 e ss.
13
23
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Agonismo Programmatico: le gare ufficiali, secondo un
programma ben definito (Campionato/Torneo) prevedendo una
sub-classificazione in
Gare e programma limitato, ove le graduatorie riflettono
gli atleti di una comunità più o meno ampia
(circolo/scuola).15
Gare e programma illimitato16, ove le graduatorie
riguardano tutti gli atleti di tutte le comunità del
mondo17.
Alla luce di quanto esposto, si evince, che la scriminante tra
agonismo occasionale e agonismo programmatico, attiene all’aspetto
organizzativo del mero agonismo.
Alla distinzione sopra citata, un autorevole dello sport, MENNEA
P.,
disquisisce
del
cosiddetto
“agonismo
soggetto
ad
una
programmazione tecnica” ove trovano collocazione sia gare tra loro
collegate sia gare che non lo sono18.
15
Ad esempio i campionati italiani.
E’ la programmaticità illimitata che distingue lo sport agonistico dagli altri giochi competitivi e da
ogni altra manifestazione del fenomeno sportivo.
17
Ad esempio la classifica mondiale di uno sport professionistico.
18
Nella realtà di frequente la casistica in cui un atleta, nel corso di una stagione agonistica deve
partecipare ad un importante evento sportivo. (es. le Olimpiadi). In tal caso, tutta la stagione viene
programmata in funzione di questo avvenimento, pertanto tutte le altre gare e/o competizioni (meeting
internazionale, campionato italiano) serviranno solo per raggiungere la migliore condizione di forma
in quella gara. Si evince quindi che tra tutte le gare che precedono Le Olimpiadi, non c’è nessun
16
24
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Gli elementi, quindi che caratterizzano l’attività sportiva ufficiale,
disciplinata dalle federazioni nazionali ed internazionali, e dalle
discipline sportive associate e quindi dal Coni sono:
la programmazione (o la programmaticità);
il fine di migliorare i risultati sportivi, a cui se ne
aggiungono altri di natura utilitaristica (sanitari, sociali,
militari).
1.3 La disciplina dello Sport in italia
Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso
una
partecipazione
organizzata
o
meno,
abbia
per
obiettivo
l’espressione ed il miglioramento della condizione fisica e mentale, con
collegamento vero e proprio, fine delle stesse è solo ed esclusivamente quello di verificare il
rendimento raggiunto e lo stato di forma pre-Olimpiadi.
25
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
la promozione della socializzazione e/o con il conseguimento di risultati
in competizioni a tutti i livelli19.
Lo sport in Italia può essere classificato a seconda della disciplina
legale ad essa applicabile in tre categorie:
1.
Attività sportiva professionistica20: disciplinata dalla L. 23
Marzo 1981 n. 91 e s.s. modifiche; è svolto da società di
capitali con finalità di lucro nelle seguenti Federazioni: calcio,
ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro e motociclismo.
2.
Attività
sportiva
dilettantistica21:
è
tutta
quella,
non
ricompressa nella precedente legge. E’ svolta da associazioni
sportive dilettantistiche, cooperative e di capitali senza finalità
di lucro all’interno delle discipline delle federazioni sportive,
Discipline associate, enti di promozioni di sportiva riconosciuti
dal coni
3.
Attività motoria e promozionale: disciplinata da leggi
regionali22. E’ svolta da soggetti riconosciuti dal Coni, sia da
19
in tal senso Dalla Carta Sportiva Europea del Consiglio d’Europa.
Viene svolta da società di capitali con scopo di lucro in settori dichiarati tali nell’ambito delle
Federazioni:calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro.
21
Svolta da società di capitali, cooperative ed associazioni senza fine di lucro.
22
Nel caso della Puglia il riferimento legislativo è la L. 32 del 16 Maggio 1985 “Nuova disciplina
concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva”. Le competenze in materia
sportiva alla luce dell’art. 2 D. Lg. 23/7/1999 n. 242 novellato, vengono suddivise tra il Coni stesso
nei limiti del D.P.R. 616/1977 le Regioni e gli Enti locali. Il D.P.R. n 616/1977 considera rientranti
nell’ambito del turismo, costituzionalmente di competenza delle Regioni, la “promozione di attività
20
26
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
imprese terze, operanti sul mercato dei servizi alla persona:
palestre private, ginnastica terza età etc.
La nostra indagine, presuppone perciò, la cognizione della
dimensione rappresentativa dello sport per tutti (punto 2 e 3). In
particolare, ci è d’aiuto l’Istat23, che ci fotografa la dimensione
rappresentativa del mondo sportivo “dilettantistico”, statuendo che i
cittadini che praticano in forma continuativa e saltuaria attività che
definiscono sportive nel 2000 ammontano al 30% della popolazione24 dai
3 anni in su, ovvero 16 milioni e 700 mila di individui, cui si somma un
altro 31,2% che pratica qualche altra attività fisica: per un totale di 34
milioni di italiani più o meno attivi sul piano fisico-sportivo. Di essi,
solo 3 milioni e 935 mila fanno capo al mondo dello sport finalizzato
sportive ricreative”, ferme restando le attribuzioni del Coni per l’organizzazione delle attività
agonistiche. Invece ai sensi dell’art. 118, comma 1, della Costituzione, sono state assegnate ai Comuni
le funzioni amministrative in materia. A questi compete la promozione di attività sportive in virtù
dell’art. 60 del precitato D.P.R.. I comuni hanno in particolare il compito di propulsori delle attività
sportive non agonistiche nell’interesse di tutta la popolazione, mentre l’agonismo sportivo è gestito
esclusivamente dal Coni e dalle federazioni sportive discipline associate. In ultimo si registra
l’abrogazione espressa dell’art. 10 del Dlg. 242 del 1999 “ Comitato Nazionale Sport per Tutti”
avente come scopo la diffusione della pratica sportiva/promozionale con i soggetti competenti in
materia tra cui gli enti locali territoriali e Regioni, titolari di diverse competenze proprie
dell’ordinamento sportivo. Nel caso delle Regioni l’art. 117 come novellato dalla L. Cost. 3/2001, ha
individuato l’ordinamento sportivo tra le materie di gestione corrente, statuendo che la potestà
legislativa è loro attribuita, salvo per la determinazione dei principi fondamentali riservata ovviamente
alla legislazione dello Stato. L’abrogazione è avvenuta ad opera del Decreto Legislativo dell'8 gennaio
2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino
del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004.
23
Lettura sintetica dei dati sulla pratica sportiva in Italia sui dati dell’indagine Istat multiscopo ” I
cittadini ed il tempo libero” dic. 2000.
24
circa 55,7 milioni di cittadini.
27
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
alla pura performance, ovvero allo sport promosso dalle federazioni
sportive nazionali. Lo sport più praticato è stato il calcio da circa 4
milioni 290mila persone (25,7%) sul totale degli sportivi.
Oltre metà della popolazione nazionale pratica regolarmente
un’attività sportiva, agonistica o semplicemente ludica, profondendo il
tempo libero o lavorativo per condurre avanti il variegato mondo
sportivo. Dai numeri si comprende l’importanza che lo sport riveste nelle
dinamiche sociali, contribuendo, oltre che al miglioramento qualitativo
della vita individuale, anche e soprattutto, alla formazione di un pensiero
latente collettivo, ovvero di una mentalità e di una cultura, che incidono
in maniera preponderante sui comportamenti. Tuttavia, tra tutti gli sport
praticati quello che fa la parte da leone25 è sicuramente il calcio,
soprattutto per i flussi economici che compendia.
25
AVV. JACOPO TOGNON – Riv Amm. Luglio 2002 fasc. 7 “La libera Circolazione nel diritto
comunitario:il settore sportivo” pag. 660.
28
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
1.4 L’attività sportiva dilettanstica e la Legge 23
Marzo 1981 n. 91 (analisi negativa)
Punto di partenza dell’identificazione di cosa debba intendersi per
“attività sportiva dilettantistica” è l’esame, in senso negativo, della
legge 23 marzo 1981, n. 91 come novellata dal D.L. 17 maggio 1996
n. 272 che statuisce << norme in materia di rapporti tra società e
sportivi professionisti >> .
29
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
E’ opportuno sottolineare che la locuzione “attività dilettantistica”
termine diffusissimo nell’ambito sportivo, tutt’oggi, non ha alcuna
definizione in positivo26.
A ragion del vero, gli unici interventi legislativi rivolti a tale
settore, individuano l’attività dilettantistica in senso negativo, ossia
tutta quella che non è professionismo.
Pertanto è doveroso identificare quest’ultima.
Non si capisce questa dimenticanza qualificatoria del legislatore,
ovvero
una
legge
quadro
lavoristica
del
settore
sportivo
dilettantistico. Invero, disciplina con norme ad hoc, solo la parte
relativa agli aspetti fiscali, quindi ai rimborsi spesa, indennità,
compensi erogati in favore dagli sportivi qualificati come “dilettanti”.
Passando alla lettura della “legge sul professionismo sportivo”, gli
articoli, utili al caso di specie sono:
l’art. 1 che recita: << l’esercizio dell’attività sportiva, sia
essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma
professionista o dilettantistica è libera >>.
L’ermeneuticità che deriva da una prima lettura è che le persone
fisiche, i sodalizi sportivi nonchè le associazioni riconosciute o non
26
MARTINELLI G., “Lavoro autonomo e subordinato dell’attività dilettantistica”, Riv Dir Sport, 1993.
30
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
riconosciute, le società27, possono esercitare attività sportiva in forma
professionistica o dilettantistica.
Si acclara astrattamente, l’esercizio di attività sportiva in forma
libera. Si tratta di una norma di dubbia validità28, atteso che ogni
cittadino può sì, praticare liberamente l’attività sportiva, ma solo al di
fuori delle federazioni sportive ed in ultimo delle discipline sportive
associate che fanno capo al Coni29, quindi in tal senso MENNEA P. è
dell’avviso che “l’attività sportiva o non si svolge affatto o si svolge
a livelli insignificanti”.
La motivazione, secondo la giurisprudenza, soggiace nel fatto che
l’attività sportiva, come enucleata all’art 1. è limitata, dal momento
che, vi sono enti che hanno il monopolio per lo svolgimento di alcune
attività, come nel caso di specie degli enti associativi di carattere
sportivo applicati al Coni.
27
tra cui anche le società di capitali Spa e Srl, - MENNEA, “Diritto ed ordinamento istituzionale
sportivo”, 1996, p. 98
28
Si eccepisce ed evidenzia come detta libertà, di svolgere l’attività sportiva non sia espressamente tra
quelle garantite dalle Costituzione, anche se “l’esercizio di tale attività è fondamentale per il
conseguimento e la tutela dei diritti Costituzionali garantiti e fondamentali per tutti i cittadini (come il
diritto alla salute e lo sviluppo della persona umana). La norma ingloba quindi qualsiasi tipo di attività
anche quella esercitata a puro scopo ricreativo e formativo - MENNEA, “Diritto ed ordinamento
istituzionale sportivo”, 1996, p. 98
29
il Coni tuttavia ha come finalità tra le altre, la preparazione degli atleti alle competizioni
internazionali ed alle olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.
31
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Tali enti hanno assunto una posizione dominante
tanto da
rappresentare dal punto di vista organizzativo il punto di riferimento
per chiunque intendesse praticare una disciplina sportiva.
Secondo l’ordinamento sportivo, chi vuole competere in gare
ufficiali (Olimpiadi, Giochi del Mediterraneo) deve categoricamente
essere tesserato per una delle associazioni o società sportive affiliate
alle federazioni e alle discipline associate quindi al Coni30 e nessun
risultato agonistico potrà essere omologato.
Oltretutto le federazioni sportive nazionali e le discipline
associate, possono porre dei limiti ingiustificati nell’ingresso di atleti
(soggetti sportivi) che intendono svolgere attività a livello ricreativo
o amatoriale senza assumere carattere lavorativo nell’organizzativo
federale; per la maggior parte di questi individui il tesseramento ad
associazioni sportive affiliate alla federazione sportiva e disciplina
sportiva associata, è il solo mezzo per poter accedere agli impianti
sportivi.
Viene meno quindi l’attività di esercizio dell’attività sportiva
garantita all’art. 1 della L. 91/81. Di tale avviso anche la statuizione
a livello strettamente comunitario del “diritto di ogni cittadino di
30
Il monopolio dello Sport Nazionale è in mano ad una organizzazione il Coni a cui fanno parte 43
federazioni.
32
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
praticare lo sport” (Consiglio D’Europa 21-25 Marzo 1975). Da
analizzare sicuramente:
l’art. 2. comma 1 della L. 23 Marzo 1981 n. 91 novellata, la
cui analisi negativa permette di qualificare esaustivamente
la categoria “dilettanti”. Sono professionisti sportivi: “gli
atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi, preparatori
atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso
con carattere di continuità nell’ambito delle discipline
regolamentate del CONI e che
conseguono tale
qualificazione dalle federazioni sportive nazionali stesse
con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la
distinzione
dell’attività
dilettantistica
da
quella
professionistica”.
A seguito della riforma di cui al decreto Legislativo dell'8 gennaio
2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico
nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27
gennaio 2004, tale “locuzione normativa” va letta coordinatamente
con la novella di cui all’art 5 lett. d) della novella: “…Il Consiglio
33
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Nazionale del Coni….stabilisce, in armonia con l’ordinamento
sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna federazione
sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, criteri per la
distinzione
dell’attività
sportiva
dilettantistica
da
quella
professionistica”.
Già in sede di prima promulgazione, l’articolo 2 comma 1 della L.
91/81
fu oggetto di dibattiti ed ombre, atteso che molti giuristi
rilevarono la dimenticanza intenzionale o meno delle altre figure
sportive professionistiche, ossia dei maestri, insegnanti o istruttori,
parte rilevante dello sport nazionale.
La locuzione normativa originaria di cui alla L. 91/81 art. 2
comma 1 “qualificazione delle Federazioni sportive” non fa altro che
statuire l’autonomia dell’ordinamento sportivo31.
Il problema tutt’ora vigente soggiace nella attuale specializzazione
della pratica sportiva, ove deve essere posto il limite tra “attività
dilettantistica” e “attività professionistica”.
Questa problematica ha origini nel dopoguerra.
31
Il Legislatore ha rifiutato di assumersi il compito della diretta individuazione dei criteri distintivi del
Professionismo e del Dilettantismo, scegliendo di demandare tale compito agli ordinamenti Federali
preposti alle singole discipline sportive. In considerazione della stretta connessione con gli
ordinamenti sportivi sopranazionali, la suddetta distinzione risulta più agevole in concreto, potendo
fare riferimento alla storia e al contesto del movimento sportivo in tutto il mondo.
34
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Sono noti i casi di atleti, come l’ostacolista francese Guy Drut, che
praticavano sport dilettantistico e che poi, negli anni ’70,
confessarono “il loro professionismo”32 per sfociare in una querelle
tutt’ora attiva che riguarda almeno il 70% dello sport nazionale ed
internazionale.
La continua evoluzione dello sport e del costume sociale, spingono
gli atleti di alcune discipline sportive ad assumere lo status
“sostanziale” di sportivi professionisti e da qui la disciplina di cui
all. art. 2 L. 91/81.
Oggi, non esiste una qualificazione che connoti con esattezza il
passaggio33 di un atleta da “dilettante” a “professionista”.
L’ordinamento sportivo individua e qualifica dilettanti: coloro che
svolgono la propria attività sportiva a favore di una associazione od
ente sportivo, con il quale instaurano un rapporto di collaborazione
volontaria senza alcun obbligo di natura previdenziale o fiscale.
A tal riguardo numerose sono le interpretazioni suggerite e
occorse.
32
MENNA P. ,”Diritto e Ordinamento Istituzionale Sportivo”, 1996, p.99
in alcuni sport ad esempio il Golf, bisogna fare delle prove chiamate qualifyng school, a cui ogni
anno si devono sottoporre i golfisti. Sono quattro giri di buche al termine dei quali i primi 30
diventano professionisti. La stessa cosa è nel ciclismo, con modalità diverse.
33
35
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Per taluni, è la mera attività sportiva praticata dall’atleta dilettante,
tale da poter trarre i mezzi necessari per il proprio sostentamento
(professionismo), a demarcare la differenza tra professionismo e
dilettantismo sportivo.
Contrariamente al professionista, che dedica tutto il suo tempo e le
sue energie all’attività sportiva, che, perciò, diviene l’attività
principale che egli svolge nella vita.
Pertanto, secondo tale interpretazione, i soggetti dello sport
dilettantistico, sono avocati dal comune intento di esaltare la pratica
sportiva mettendone in evidenza gli aspetti ludici34.
Per altri, l’elemento discriminante è la percezione di una retribuzione
tale da costituire un mezzo di sussistenza (Professionista) e
prevalente, ovvero, se complemento di vita e non essenziale per il
sostentamento, l’atleta è qualificato dilettante.
La verità qual è ?
La scriminante attività professionistica, dilettantistica, così come
demarcato dal Decreto Melandri D. Lgs n. 242, del 23 luglio 99 art.
5, lett d) e novellato dal Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n.
15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999,
34
In tal senso la concezione storica “Dilettantismo Coubertiano” ove sono annoverati gli sportivi che
pongono in essere agonismo occasionale o a programma limitato.
36
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, è
specifica a ciascuno sport e deve pertanto essere ricercata nella
regolamentazione insita all’interno dalle Federazioni Nazionali35 e
delle discipline associate sportive, in armonia con l'ordinamento
sportivo internazionale .
In particolare la delega in bianco avverso il Coni e la puntuale
elencazione delle figure degli sportivi professionisti, non devono
essere
intese
come
limiti
all’applicabilità
legislativa,
in
considerazione di eventuali disparità di trattamento che potrebbero
derivarne.
La Ratio della disposizione nel suo complesso, è l’assegnazione da
parte del legislatore di uno spazio più ampio all’autonomia
dell’ordinamento sportivo, atteso che l’elencazione legislativa è da
intendersi solo esemplificativa delle figure degli operatori sportivi,
più frequenti e noti, senza con ciò escludere l’estensione ad altre
35
In tal senso anche lo stesso MINISTERO
circolare n. 1 dell’11 febbraio 1992.
DELLE
FINANZE nella circolare n. 124/E del 1998 ovvero
37
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
figure di tecnici sportivi previsti e prevedibili dagli ordinamenti
federali36.
Con ciò, adducendo che la L. 91/81 non entra nel merito della
distinzione tra attività dilettantistica e professionistica, ma rinvia alle
scelte che il Coni e le federazioni ed in ultimo alle discipline
associate, hanno operato, in materia di riconoscimento quale sportivo
professionista o dilettante37.
Trattasi nel caso concreto di una distinzione formale, prescindendo
dal contenuto economico della prestazione, atteso che i praticanti
sportivi di un certo livello, anche di discipline sportive qualificate
36
MARTINELLI P., “Lavoro autonomo e subordinato nell’attività dilettantistica” . Rivista di Diritto
Sportivo 1992, p. 15 e ss.
37
La dottrina DURANTI, “Attività Sportiva come prestazione di Lavoro”, Riv Ital Dir Lavoro, 1983, I;
p.706, ha espresso notevoli perplessità, in quanto in questo modo restano escluse dalla tutela prevista
dalla legge sul Professionismo, una serie di importanti discipline sportive considerate dilettantistiche,
mentre altre continuano ad essere considerate tali a dispetto di un elevato livello di prestazioni tipiche
del Professionismo stesso. A tal riguardo va ricordato che le regole Olimpiche sancite all’art. 26 dalla
Carta Olimpica del CIO definiscono il dilettante sportivo colui che pratica sport per divertimento o
svago, senza ricavarne alcun beneficio o profitto materiale, salvo per quanto autorizzato nelle norme
di applicazione. A ragion del vero già dai Giochi Olimpici del 1976 era stata ammessa una forma di
dilettantismo oneroso, caratterizzato da meri rimborsi spesa, borse studio, premi per garantire agli
atleti di un trattamento economico sostitutivo della Retribuzione. Così come, in passato, venivano
ammessi a partecipare alle Olimpiadi tutti gli atleti, a eccezione di coloro che avessero: ( Cfr.. Il sole
24 ore sport - sabato 1 settembre, Dilettanti Allo Sbaraglio, 2001) 1) stipulato un contratto da
professionista o tesserati come professionisti, accettato vantaggi economici senza avvertire la
Federazione di competenza; 2) acconsentito all’utilizzo della propria immagine a fini pubblicitari,
salvo che il contratto sia stato stipulato dalla Federazione e i compensi siano stati corrisposti alla
stessa e non all’atleta. In particolare, alle olimpiadi di Los Angeles del 1984 calciatori come Baresi,
Zenga furono ammessi a condizione di non aver fatto personalmente pubblicità e di non aver
partecipato ai Campionati del mondo, pur essendo evidente che non potevano certo essere considerati
dei semplici dilettanti per l’attività a carattere remunerativo e continuativo svolta presso le rispettive
società già professionistiche.
38
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
dilettantistiche, svolgono la loro attività in forma continuativa,
percependo compensi più o meno elevati38.
Alla luce di quanto esposto, un siffatto sistema, , ha determinato
l’inconveniente di sottrarre alla disciplina L.91/81, numerosi casi di
professionismo di fatto, facendo dipendere l’acquisizione di uno
status “sportivo professionista/dilettante” da un elemento astratto
“intervento qualificatorio delle rispettive Federazioni” ed in ultimo
dalle discipline sportive associate, anziché dal reale atteggiarsi del
singolo rapporto lavorativo39. Sicchè così è acclarato che l’art 2. L.
91/81 ha finito per presentarsi come un’anomalia all’interno della
legislazione lavoristica, per effetto della quale sono suscettibili di
diversa regolamentazione Rapporti di Lavoro che meriterebbero,
identico trattamento normativo40.
Ad oggi, il Coni ha indicato, come settori professionistici, le
Federazioni delle discipline sportive del calcio, boxe, motociclismo,
golf, pallacanestro e ciclismo.
38
SENT. 3 APRILE 1989, Foro italiano, 1989, p. 2951, Tribunale di Milano, ha statuito come non osti
alla qualificazione di atleta come dilettante, la percezione di compensi, anche monetari e ragguagliati
sull’importanza dei risultati ottenuti.
39
E’ notorio la commistione di realtà economiche e giuridiche molto differenziate che vanno dalle
polisportive di base ai campioni di sci e tennis.
40
Infatti, hanno continuano ad essere inquadrati come DILETTANTI, atleti che prestano la loro attività a
favore di Società Sportive in modo continuativo e a titolo oneroso, ricavandone dall’agonismo la
fonte unica o principale del proprio sostentamento.
39
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
1.5 L’attività sportiva dilettantistica nel contesto
Comunitario.
Il settore sportivo anche a livello Comunitario, in particolar modo
nel Trattato Comunitario, non ha alcun riferimento o disciplina41.
41
Il Trattato costituzionale firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (con effetto dal 1 novembre 2006) dai
Capi di Stato e di governo è in attesa delle ratifiche nazionali dei 25 Stati membri dell’Unione
Europea, dopo il voto negativo dei referendum in Francia (29 maggio 2005) e Olanda (1 Giugno
2005). Nella bozza già stipulata dai predetti membri, lo sport entra nel testo della Costituzione
Europea nella parte III (“Le politiche ed il funzionamento dell’Unione), sezione V, inserita all’interno
del Capo V “Settori nei quali l’Unione può decidere di svolgere un’azione di sostegno, di
coordinamento, di completamento”.
40
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
E’ vero tuttavia, che un certo numero di politiche della
Commissione Europea hanno avuto effetti decisivi sul mondo dello
sport e sulla sua organizzazione: lo sport è presente come attività
economica42. Esiste allora lo sport-economia, sport-spettacolo, sportprofessionistico, che costituiscono un’attività economica come altre
materie (cultura, turismo, etc…).
In particolare quando una simile attività (sportiva) riveste il
carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una
prestazione di servizio retribuito, esso rientra nell’ambito di
applicazione degli art. 48 (ora 39 – 42) o 59-66 (ora 49-55) del
trattato a seconda della fattispecie43.
42
Infatti nella sentenza 12 dicembre 1974 - Walrave (36/74), LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ha
sancito il principio secondo il quale “l’esercizio degli sport non rientra nel diritto comunitario se non
nella misura in cui costituisce attività economica ed in quanto tale disciplinata dall’art.2 del Trattato”.
Per considerare un’attività sportiva come un’attività economica rilevante per il diritto comunitario è
necessaria l’esistenza di uno stretto legame tra l’aspetto puramente sportivo e quello economico
dell’attività stessa, nel senso che ogni qualvolta la partecipazione di un atleta ad una determinata
competizione sportiva trascende il mero aspetto agonistico – in quanto l’atleta riceve sussidi e premi
di varia natura, genere ed entità dalla propria federazione, in quanto l’evento sportivo viene
considerato un importante prodotto di intrattenimento, anche televisivo, allora siffatta dimensione
economica dell’evento sportivo è talmente significativa da configurare quest’ultimo come attività
economica.
Laddove l’evento sportivo presenta unicamente una rilevanza sportiva costituendo esclusivamente un
momento di confronto degli atleti al di fuori di ogni logica economica, è chiaro che il semplice fatto
che un atleta disponga di uno sponsor dal quale riceve degli introiti non vale ad attribuire all’attività
svolta la qualifica di attività economica. Ciò che conta non è soltanto la situazione soggettiva del
singolo atleta, quanto il più vasto contesto socio-economico di riferimento all’interno del quale si
colloca un determinato evento sportivo e, più in generale, la pratica di una determinata disciplina
sportiva. Cioè in altri termini (Cfr. punto 46 Sentenza C.G.C.E. citata Deliege c/U.E.J) “al riguardo
occorre rilevare, che la semplice circostanza che un’associazione o Federazione Sportiva qualifichi
unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte, non è di per sé, tale da escludere che
questi ultimi esercitino attività economiche, ai sensi dell’art. 2 del Trattato”.
43
AVV. JACOPO TOGNON – Riv Amm. Luglio 2002 fasc.7 “La libera Circolazione nel diritto
comunitario:il settore sportivo” pag. 658
41
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Le regole generali si applicano quindi anche all’attività sport.
Diversamente, lo sport sociale, lo sport di base, lo sport per tutti,
non hanno alcuna collocazione normativa44.
La motivazione di tale peculiarità è molto semplice: talune forze
politiche, non hanno per lo sport la dovuta considerazione, perché lo
ritengono attività marginale, ludica. Al contrario, la fazione opposta
considera lo sport come strumento dialettico tra i popoli, vincolo di
avvicinamento ed unificazione45.
La Commissione Europea Parlamentare per quanto innanzi
menzionato, non avendo la competenza in materia di sport, può
intervenire solo in qualità di guardiana del Trattato Comunitario,
quando è in discussione la corretta applicazione dei principi
fondamentali del diritto comunitario.
In occasione del negoziato del giugno 1997 relativo al Trattato di
Amsterdam46, una parte del movimento Sportivo ha rivendicato
l’inserimento nel Trattato di un articolo riguardante lo sport47.Le
44
La Commissione non ha potere in riferimento alle tematiche testè citate: pertanto ogni Stato
Membro ha un suo particolare approccio per quanto riguarda la regolamentazione dello sport, il ruolo
delle Federazioni, Discipline Associate, i loro statuti, le relazioni fra le società sportive e le collettività
locali. Sono queste le materie nella quali la Commissione non interviene.
45
MENNA P., L’europa e lo Sport, Pag, 19.
46
A cui si affianca la Relazione di Helsinki, nel successivo 5 dicembre 2000, sullo sport - Relazione
della Commissione al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture attuali dello
sport e del mantenimento della funzione sociale nel quadro comunitario.
47
Riferimento spesso fatto per la cultura.
42
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
discussioni svolte, hanno portato all’adozione di una dichiarazione
allegata al Trattato48 con il riferimento allo sport: “La Conferenza
sottolinea l’importanza sociale dello sport in particolare il suo ruolo
di promozione dell’identità e di unione fra gli uomini. La Conferenza
invita le istituzioni dell’Unione Europea49 a consultare le
associazioni sportive50 quando questioni importanti riguardanti lo
sport vengono affrontate. A tal riguardo, è opportuno tener conto
specialmente delle particolarità dello sport dilettantistico”.
A ciò si aggiunge nel lontano 18 Febbraio 2000 l’interrogazione
comunitaria del parlamentare On. MENNEA: la specificità dello sport
dilettantistico51. La risposta della Sig.ra Reding52 ha ripercorso, ai fini
della distinzione tra attività dilettantistica e professionistica, quanto
sottolineato dall’Avv. generale Cosmas nelle sue conclusioni nella causa
Deliège53: “il carattere economico o meno dell’attività di un atleta dovrà
essere ricercato negli elementi concreti che definiscono tale attività e
48
Anche se non ha la stessa portata giuridica, è sempre l’espressione di un volontà politica. Le
Dichiarazioni infatti sono utili a stimolare l’attività del Parlamento Europeo e della Commissione
Europea quando sono chiamate a delineare le direttrici della politica comunitaria, relativa allo sport.
49
Gli organi dell’unione Europea si prestano ad ascoltare le associazioni sportive nell’affrontare
questioni importanti con un ‘incidenza sullo sport, senza però che queste ultime possano rivendicare
un tale diritto.
50
Sono lo strumento essenziale di integrazione sociale e di educazione poiché tocca tutte le classi
sociali e tutti i gruppi di età della popolazione. Sono la cosiddetta “Strutturale Piramidale” che
caratterizza lo sport europeo realizzando lo “sport per tutti”, - MENNEA P, “Diritto Sportivo
Europeo”, p. 17 e ss.
51
Il testo completo dell’interrogazione è in appendice.
52
Membro della Commissione Europea, incaricata dell’istruzione della cultura e dello sport – 99/04.
53
Sentenza C-51/96 C-191/97 C.G.E.
43
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
non nelle dichiarazioni delle federazioni sportive. Spetta quindi ai
Tribunali e non alle Federazioni sportive la portata professionale o
meno di un’attività sportiva54”.
Ciò che conta è che l’atleta svolga un’attività reale ed effettiva55,
ossia non così insignificante e marginale da risultare accessoria, per la
quale gli è corrisposta una retribuzione nettamente superiore al semplice
rimborso spese. Non rilevano criteri formali, astratti, e privi di
economicità quale è la qualifica di uno sport come professionistico o
dilettantistico56. Resteranno in tal senso escluse dalla disciplina del
diritto comunitario solo quelle attività sportive svolte veramente e
sostanzialmente a livello dilettantistico.
54
Risposta Interrogazione scritta P-0102/00 Sig.ra Reding della Commissione 18 Febbraio 2000.
In molti casi gli atleti, sebbene formalmente dilettanti, rientrano a pieno titolo nella nozione di
lavoratore comunitario (ossia la persona che svolge per un certo periodo di tempo, in favore di
un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce
remunerazione) elaborata dalla giurisprudenza della Corte ai sensi ed effetti dell’ex. art. 48(ora 39-42)
Sono cioè Avv. Jacopo Tognon – Riv Amm. Luglio 2002 fasc.7 “La libera Circolazione nel diritto
comunitario:il settore sportivo” pag. 6669 e ss. - professionisti di fatto, e l’accertamento pregiudiziale
sulla situazione concreta è essenziale per la risoluzione della controversia, concernente la
compatibilità tra quella situazione, la norma sportiva che la regola e le norma del trattato che possa
essere invocata. E’ evidente soprattutto nel settore della pallacanestro, pallavolo, ancora dimenticata
nello status dilettantistico. In tali casi, cioè di sport non professionistici che muovono interessi elevati,
una volta accertata la simulazione, dovrà essere applicato anche ai pseudo-dilettanti, che tali non sono,
il trattato comunitario.
56
Non rileva la distinzione basata sulla dicotomia professionismo/dilettantismo, dovendosi
l’attenzione spingersi sulla natura economica della prestazione. Quindi si acclara che anche lo sport
dilettantistico, allorquando muove masse economiche ingenti può invocare il trattato CEE.
55
44
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
1.6
I Soggetti Sportivi
I Soggetti Sportivi, nel mondo sportivo, sono identificati nelle
persone fisiche che di fatto realizzano la prestazione sportiva, ovvero che
a vario titolo, contribuiscono a realizzare le condizioni essenziali, in
ottemperanza delle norme generali e particolari degli ordinamenti delle
singole federazioni e dalle norme tecniche delle diverse discipline
sportive.
45
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Data la vastità del campo d’azione , è opportuno differenziare i
soggetti sportivi che effettuano la prestazione sportiva, da soggetti
sportivi invece, il cui apporto, è solo di tipo indiretto od esterno alla
prestazione stessa.
Fermo restando le variegate e disparate definizioni sussumibili dalle
varie federazioni nazionali, è necessario effettuare una classificazione
rappresentativa ed omogenea dei soggetti sportivi. E’, a tal riguardo,
d’aiuto l’art 2. L.91/81 novellata dal D.L. 20 sett. 1996 n. 486 , a cui si
innesta una recente indagine condotta presso le società sportive del
comune di Bari57:
Atleta58: è l’attore protagonista dell’attività sportiva, ovvero colui
che pratica un certo esercizio fisico, con l’intento di misurarsi con
gli altri praticanti di quell’esercizio per tentare di uscirne vincitore
e comunque per consentirgli la compilazione della graduatoria dei
valori atletici ed ottenere il continuo miglioramento, per un
duplice motivo:
o documentazione delle vicende della sua carriera;
o valutazione dei risultati dell’atleta siano valutati a beneficio
della collettività (assoc. sportive/città/nazione) alle quali
57
58
Relazione - PROF. AVV. GERMANO, ” Il Lavoro nello sport dilettantistico”, Vicenza 18.10.03
non è mai considerato come possibile lavoratore subordinato nello sport dilettantistico.
46
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
egli appartiene, atteso che sia negli sport individuali che di
squadra, egli non gareggia solo per se, ma in rappresentanza
della collettività cui appartiene59;
Dirigenti tecnici - sportivi: soggetti inquadrati nell’ambito della
Società / Associazione Sportiva, ovvero Federazioni sportive
Nazionali, Discipline Associate che acquisiscono qualifiche
previste dall’ordinamento sportivo a cui è collegata una funzione
relegata dalle stesse norme. E’ la figura di più difficile definizione,
dato che negli statuti e regolamenti Federali, assume connotazioni
diverse,
data
l’ampiezza
dei
compiti
svolti:
rientra
nell’affidamento totale o parziale della conduzione tecnica di
un’area tecnica, con la responsabilità sui risultati relativi alla
promozione e sviluppo delle pratiche agonistico sportive. E’ colui
che mette a disposizione dello sport, la competenza e l’esperienza
tecnica in suo possesso; programma tutta l’attività di vertice
tecnico-agonistica con largo anticipo, diffonde ai vari livelli gli
obiettivi.
Segretari: è colui che pone in essere tutti gli adempimenti interni
all’organizzazione60, indispensabili per il funzionamento e
59
MARANI – TORO, “Atleti, Dirigenti,Tecnici, Ufficiali di gara”, p. 4
47
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
l’esistenza della compagine di appartenenza. Sono riconducili a
due tipologie61: gestionale-amministrativo ed economico. Le
mansioni sono riconducibili nel : procedere, all’inizio di ogni
stagione
sportiva,
all’iscrizione
presso
la
federazione
di
appartenenza e/o ente di promozione sportiva e/o disciplina
sportiva associata; convocazione di tutti gli atleti e tecnici per il
raduno di preparazione al campionato, torneo, predisposizione
delle visite mediche, nel rispetto della legislazione statale, per
consentire la partecipazioni di tutti gli atleti alle manifestazioni
della società in condizioni di sicurezza; intrattenimento rapporti
con gli organi federali; svolgere funzioni di controllo per quanto
riguarda l’idoneità e la garanzia dei luoghi destinati alle
competizioni, con l’ottenimento dell’agibilità ai requisiti di legge,
non solo per glia atleti ma anche per gli spettatori.
Ufficiali di gara: particolare categoria di dirigenti sportivi ( in
quanto tesserati in appositi albi istituiti dalle federazioni sportive,
60
I ruoli e le competenze risultano maggiormente diversificati e di sempre più elevata
specializzazione, con l’aumentare delle dimensioni e delle categoria del club di riferimento. Mentre
nelle realtà di vertice (calcio,pallacanestro,motociclismo), gli uffici segreteria rivestono un ruolo di
primissima importanza nell’organigramma della società, essendo rappresentati da veri e propri esperti
del settore. I piccoli Sodalizi dilettantistici, rappresentavi delle forme più snelle e semplificate della
pratica sportiva, accorpano varie funzione, anche molto diverse tra loro, in un numero ristretto di
soggetti “volontari”, svincolati di contratto di lavoro. A volte una sola persona, senza carattere di
professionalità.
61
Il Sole24oreSport - 20 settembre–2 ottobre 2002 – MATTIA GRASSI “ Segretari senza tutela” pag. 33
48
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
cui è affidata la funzione di garantire il regolare svolgimento sotto
il profilo tecnico e disciplinare delle manifestazioni sportive;
Allenatore/Istruttore62: qualificato a svolgere funzioni di carattere
tecnico nell’ambito della selezione, istruzione ed allenamento di
atleti;
Preparatore atletico: guida esperta circa l’attività preparatoria
sportiva fisico-atletica, in tema di movimenti apparato-muscolari.
In Italia la garanzia di questa competenza è il titolo I.S.E.F.;
Massaggiatori, Medici sociali sportivi, Fisioterapisti, Addetti
stampa, Magazzinieri, osservatori: soggetti che forniscono una
prestazione esterna, che non sono chiamati alla prestazione
atletica, ma neppure coinvolti nella programmata ottimizzazione
della stessa, né nelle scelte e strategie del gioco.
62
Per il solo allenatore nella maggior parte dei settori sportivi federali agonistici è richiesta
l’iscrizione in appositi albi appunto federali, al fine di porre in essere la sua funzione.
49
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Capitolo 2
“Lo Status dell’atleta e degli altri
soggetti sportivi nell’ordinamento
sportivo Italiano”
Introduzione
Nel mondo sportivo dilettantistico, nelle discipline sportive
federali facenti capo al Coni, diverse sono le prestazioni che vengono
rese in favore di un sodalizio sportivo da parte dei propri tesserati:
istruttori, dirigenti, atleti, tecnici etc….
50
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
In
particolare
il
tesseramento,
rappresenta
nello
sport
dilettantistico, a differenza dell’opposto settore professionistico63,
l’unico legame tra sodalizio e soggetto sportivo comunque denominato,
pertanto, Atleti, dirigenti, allenatori, arbitri, medici e collaboratori
sportivi dovranno inoltrare apposita domanda di adesione ovvero in
alcuni casi sottoscrivere l’apposita tessera sportiva, o cartellino, per
essere oltremodo figure parti dell’ordinamento sportivo64.
Si disquisirà, allora, in particolar modo del “tesseramento” e delle
sue peculiarità nell’ambito dilettantistico relativamente al caso
dell’Atleta e del problema del vincolo sportivo, attesa la sua peculiarità,
ivi compresa l’ impossibilità di recedere successivamente da essa.
63
Ove segue accanto al tesseramento anche un mero contratto di lavoro subordinato L. 91/81.
Questo accade nel caso di pratica sportiva a livello agonistico, sia dilettantistico che
professionistico. Rileva sottolineare che nell’ambito dello sport amatoriale, non agonistico, tale
presupposto generalmente viene meno.
64
51
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
2.1 Il Tesseramento
L’attività sportiva nasce con carattere dilettantistico, nell’ambito
di un rapporto privato tra individuo e sodalizi sportivi affiliati alle
Federazioni sportive nazionali ed in ultimo alle discipline sportive
associate, che fanno capo al CONI. Tale collocazione dei sodalizi
sportivi in seno alle federazioni sportive e discipline associate, fa si che i
soggetti sportivi (Cfr 1.5), ed in particolare l’atleta intanto esercita la
propria attività agonistica, in quanto è tesserato dell’organizzazione
sportiva che fa capo al Coni.
52
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Con il termine tesseramento, o Cartellinamento, si qualifica l’ atto
formale65 con il quale i soggetti sportivi (Cfr. 1.5), di fatto aderiscono
all’ordinamento sportivo, acquisendo lo status di membro. E’ l’atto con
cui il soggetto sportivo (atleta) risulta ammesso all’attività federale in
senso ampio. Nella fattispecie ci sono due modalità:
Iscrizione del soggetto sportivo (atleta) ad una Associazione
sportiva66 che provvederà a tesserarlo a sua volta alla federazione
di appartenenza67 e/o disciplina associata;
Iscrizione diretta alla Federazione e/o Disciplina Associata;
Tra tutti i soggetti sportivi enucleati in precedenza (Cfr. 1.5),
sicuramente la parte più interessata all’istituto del tesseramento
è
l’atleta, soprattutto per il problema connesso del vincolo sportivo,
scaturente dal tesseramento stesso.
Occorre, tuttavia, sottolineare che l’iscrizione ad una associazione
sportiva, non comporta sempre, l’ingresso dell’iscritto nell’ordinamento
65
Sulla natura giuridica del tesseramento quale atto formale, MARANI – TORO, “Atleti,
Dirigenti,Tecnici, Ufficiali di gara”, p. 58, la questione ha avuto notevole risalto in dottrina e
giurisprudenza, collegandosi all’ampia e complessa problematica riguardante la natura giuridica delle
Federazioni sportive Nazionali e in particolare degli atti o categoria di atti delle medesime. La sent. n°
3091/1986 della Cass. S.U. conferma l’esistenza di un Interesse Legittimo al Tesseramento e non un
diritto soggettivo, atteso che le norme Federali che disciplinano l’istituto del Tesseramento, essendo
connesse alle funzioni “Pubblicistiche” affidate alle Federazioni Sportive, hanno natura di norme di
“azione” e non di “relazione”. Le relative controversie vanno inquadrate nella giurisdizione del
giudice Amministrativo.
66
che deve preventivamente affiliarsi alla FSN e/o disciplina associata e/o ente di promozione
sportiva.
67
Si asserisce in tal senso l’espressione del tipo l’atleta X è tesserato per la F.I.G.C. e vincolato con la
società Y, nella pratica però è di gran uso l’infelice espressione: atleta tesserato anziché vincolato con
la propria società.
53
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
sportivo in qualità di “atleta” , perché in molte discipline sportive e/o
associate, le associazioni perseguono, non solo fini sportivi di agonismo
programmatico, ma anche scopi ricreativi, di educazione fisica, ludici,
insomma
la pratica sportiva nella forma elementare dell’agonismo
occasionale.
Nei casi di carriera agonistica, oltre alla semplice iscrizione
all’associazione
è
necessario
che
l’aspirante
atleta
effettui
il
tesseramento alla federazione e/o disciplina associata, senza il quale non
può partecipare alle gare ed essere ufficialmente classificato.
Con il tesseramento, l’atleta e qualunque altro soggetto sportivo
acquista uno status e diventa titolare di un fascio di rapporti giuridici che
creano reciproci diritti ed obblighi nei confronti di altri atleti
dell’associazione sportiva, federazione nazionale, disciplina associata e
di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo.
Ha durata coincidente con quella dell’anno sportivo per il quale viene
richiesto ma viene d’autorità rinnovato dal sodalizio presso il quale
l’atleta, e gli altri soggetti sportivi hanno sottoscritto il “cartellino”,
senza ulteriore espressione del consenso da parte di loro stessi.
Il tesseramento è prodromico
in altri sensi di un rapporto
“associativo” con la federazione e/o disciplina associata e/o ente di
54
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
promozione sportiva, non ravvisando alcun impegno negoziale formale,
se non nel rispetto dei diritti e obblighi che ne scaturiscono, con
l’associazione di appartenenza68. La stessa fattispecie, con meno vincoli
giuridici, vale come già annunciato per gli altri soggetti sportivi ossia
per i dirigenti, e tutto l’eventuale personale del sodalizio, nel caso lo
stesso partecipi appunto a manifestazioni/campionati/gare federali. E’
richiesta infatti il possesso di apposita tessera federale, requisito e
condizione indispensabile ai fini dell’ammissione al recinto di gioco.
Nella maggior parte dei casi, soprattutto negli sport professionisti,
oltre alla tessera federale69, per alcune figure, è necessario il previo
superamento della relativa abilitazione ed iscrizione ad albo, a porre in
essere la specifica attività tecnico-sportiva. E’ il caso, nel settore calcio,
dei preparatori70 atletici, allenatori71, direttori tecnici, segretari.
68
Infatti, questa è la principale differenza con il professionismo L.91/81, ove il rapporto economico
atleta
–
società
è
rappresentato
da
un
rapporto
contrattuale
o
contratto
d’ingaggio(prestazione/corrispettivo), mentre nel caso dei dilettanti è un’eventualità molto lontana.
69
Rinnovata per ogni stagione sportiva (annuale).
70
Al settore tecnico di Coverciano, si svolge annualmente un corso, con un diploma finale che dà
diritto a svolgere questa attività all’interno dei club professionistici.
71
Sono tre le tipologie di patentino previste: Terza Categoria: dà diritto ad allenare, come tecnicocapo, fino alla serie D (settore Dilettantistico), altrimenti le Giovanili (Primavera esclusa) o da
assistente in serie C. Seconda Categoria: dà diritto ad allenare come tecnico-capo fino alla serie C1
(settore professionistico), altrimenti le giovanili (compresa Primavera) o da assistente in serie A e B.
Prima categoria: dà diritto ad allenare ogni tipo di squadra, Serie A e B compresa. In tutte le
tipologie sono richiesti titoli sportivi, che assumono un peso determinante a seconda dei vari gradi
prescelti.
55
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Negli enti di promozione sportiva, tale rigore è meno ponderato.
Infatti, con la firma della richiesta di tesseramento, l’atleta, si vincola
alla proprio sodalizio sportivo, per la durata di tutto l’anno sportivo
(normalmente annuale), per le discipline e le attività sportive indicate
nella richiesta stessa.
2.1.2 – Il Tesseramento - I Minori e lo Sport
Per i mutamenti occorsi nel mondo sportivo, l’aspettativa del
pubblico, dei mass media, non può essere certamente disattesa ed
i
bambini sono le prime vittime. Gli addetti ai lavori dello sport, non si
chiedono più quali vantaggi possono apportare ai bambini, ma in che
modo lo sport può trarne profitto da loro stessi. Nel caso di specie,
rappresenta una “materia ideale” da trasformare in campione.
Per la categoria in questione, in considerazione della particolare
età, al fine di assicurare un ambiente stabile per la formazione e
l’educazione del minore nell’ambito sportivo, è in vigore la disciplina
56
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
della “Convenzione sui diritti dell’infanzia72” ratificata in Italia con la L.
176 del 27/05/1991 a cui si aggiungono le speciali norme proprie di
ciascuna federazione sportiva e/o disciplina associata. In particolare le
stesse, dettano particolari regole federali per il primo tesseramento di
“atleti” con meno di anni 18 ovvero particolari procedure in caso di
trasferimento
internazionale73.
Naturalmente,
essendo
il
minore
sprovvisto di capacità di agire, l’avviamento alla specifica attività da
praticare spetta congiuntamente per espressa previsione dell’art. 320
comma 1 del codice civile ai genitori del minore, veri e propri legali
rappresentanti del figlio, che di fatto assumo obbligazioni giuridiche tra
cui la sottoscrizione del cartellino.
72
In particolare gli art. 3, art. 12, art, 19, art, 29, art 31 comma 1 e 2, art. 32 comma 1, art 37.
Nel settore calcistico, ad esempio, il regolamento Fifa Capitolo VI art. 12 “Protezione dei Minori”
stabilisce che il trasferimento internazionale ovvero il primo tesseramento saranno consentititi se:
- la famiglia del giocatore si trasferisce per ragioni non legate al calcio nel paese del nuovo
club formatore;
- all’interno del territorio Ue e nel caso di giocatori di età compresa tra l’età minima
lavorativa nel paese del nuovo club formatore e i 18 anni, il nuoco club formatore assicura
loro un adeguato trattamento per la formazione sportiva e l’istruzione scolastica. In tal senso
si applicherà un apposito codice di comportamento.
73
57
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
2.2 Le Qualifiche Federali
Ciò che preme sottolineare è l’assenza di una cornice legislativa74
statale avente ad oggetto la “qualificazione professionale degli operatori
sportivi” (istruttori e gestori di palestre private, ma anche figure
strumentali all’attività sportiva), ragione per la quale detta collocazione
“qualificatoria” è elargita dal Coni con una sorta di disciplina
“regolamentare” come nel caso di specie dei Procuratori degli atleti.
Nell’ambito sportivo federale, infatti, il riconoscimento delle
qualifiche sportive, per i tecnici dello sport75 che operano nell’ambito
sportivo, è ad opera della federazione di appartenenza e/o disciplina
74
Fanno eccezione gli insegnanti di educazione fisica e i laureati in scienze motorie.
Oltre alle uniche categorie di tecnici sportivi professionisti sono quelle disciplinate dalla L. 23
marzo 1981 n. 91 e succ. mod.
75
58
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
associata facenti capo al Coni in Italia, quali organi preposti alla
formazione e all’aggiornamento dei tecnici dello sport. La qualifica ha
natura sportiva e certamente non rappresenta la fattispecie di alcun
diploma di abilitazione professionale. Tali titoli sono il presupposto
necessario per l’eventuale stipula del rapporto di lavoro/accordo
economico.
In ultimo anche gli enti di promozione sportiva, a seguito
dell’approvazione della “nuova disciplina dei rapporti tra il Coni e gli
enti di promozione sportiva” in data 1° agosto e 13 novembre 2001,
possono organizzare corsi ed altre iniziative a livello formativo, per
tecnici, per le attività motorio-ricreative, a carattere amatoriale, con
modalità competitive dagli stessi e.p.s. organizzate.
Soprattutto per la rilevanza attuale76, è problematica la definizione
istituzionale degli operatori del fitness/sport77. Nel caso di specie, a
differenza di tutte le altre discipline sportive, riconosciute dal Coni, con
“codificazione”, il fitness, è privo di norme di riferimento esaustive,
norme che statuiscono le competenze professionali e l’iter di formazione
degli istruttori, oltre che la natura giuridica della loro “collaborazione”.
76
PROF. AVV. GERMANO T “Il lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza. 18.10.03.
Da un’indagine AC Nielsen, è emerso che l’11% degli italiani è iscritto ad una palestra – ROBERTA
STOPPA – Il Sole 24 ore Sport pag. 12 del 20 giugno – 5 luglio 2002.
77
59
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Quindi è notorio che “in assenza di una regolamentazione di un
settore in continua espansione di praticanti e di volumi d’affari d’annuo,
i gestori delle palestre hanno piena titolarità di valutare ogni tipo di
qualifica professionale al fine di selezionare gli istruttori dei quali si
dovranno avvalere” 78.
Invero il fitness è coniata come disciplina sportiva a livello solo
regionale79. L’attività di docenza potrà essere espletata sia dai diplomati
Isef ed i laureati in scienze motorie, in virtù del titolo di studio, sia dai
tecnici formati dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni. Un’intensa attività parlamentare80 si è
sviluppata al riguardo per la “Disciplina della professione del maestro di
fitness per la tutela della salute psicofisica della persona”. Il minimo
comune denominatore giuridico soggiace nell’ottica di definire gli
standard minimi nazionali, ove in virtù della competenza legislativa
concorrente demandata con la modifica dell’art. 117 della Costituzione,
le Regioni dovranno conformarsi, per la statuizione regolamentare della
78
Provvedimento autorità garante della concorrenza e del mercato n. 10784 del 23 maggio 2002.
Undici sono le leggi regionali che acclarano tale rilevanza: Piemonte, n° 17 del 05.04.1996;
Basilicata, n° 6 del 21.01.1997; Umbria, n° 21 del 04.07.1997; Marche, n° 47 del 01.06.1997; Emilia
Romagna, n. 13 del 25.02.2000 e n° 3 del 30.01.2001; Abruzzo, n° 20 del 07.03.2000; Toscana, n° 72
del 31.08.2000 in sostituzione della L.R. n° 49/92; Liguria n.ro 06 del 05.02.2002; Lazio, n.ro 15 del
29.05.2002; Lombardia n° 61 del 01.10.2002; Friuli Venezia Giulia, n° 143 del 06.03.2003.
80
PROF. AVV. GERMANO “Lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza 18.10.03 pag. 10 – DDL n. S.
557 del 31.07.2001 dal Sen. Fiorello Cortina; il DDL n. C. 1743 del 11.10.2001 On. Ronchi; il DDL
n. C. 851 del 16.11.2001 dal Sen. Stiffoni; il DDL n. C. 3328 del 30 ottobre 2002 dall’On. Mantini.
79
60
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
formazione professionale connesso all’aggiornamento dei tecnici
preposti all’insegnamento ed alla conduzione delle variegate attività di
fitness sia di terra che di acqua, organizzate non solo nell’ambito dei
centri fitness ma altresì sulle spiagge, parchi, piazze. Analizzando il
DDL dell’On. Ronchi “ Disciplina delle professioni connesse alle
attività motorie e sportive ed istituzione degli albi professionali
regionali”(n. 3064 – XIV Legislatura) presentato in data 24 luglio 2003
alla Camera dei Deputati, afferma che “nella maggior parte dei
casi….questi operatori sportivi sono stati dei veri e propri autodidatti,
motivati soprattutto dall’entusiasmo e dallo spirito associativo”
prevenendo con ciò “il pericolo di un insegnamento delle discipline ad
opera di personale non adeguatamente formato”, nell’ottica che in ogni
caso “lo sport e le attività motorie…contribuiscono al benessere psicofisico”81. Quindi si avverte l’esigenza di tutelare i praticanti sportivi e
dell’attività fisica, in conformità della “Carta Europea dello Sport per
tutti” (Raccomandazione n.76/41 del Comitato dei ministri del Consiglio
D’Europa), ma similmente la professionalità stessa degli operatori.
Infatti allo stato attuale, come già esordito, non sussiste, eccettuate
alcune leggi regionali, una displina legislativa ad hoc per la
81
PROF. AVV. GERMANO T “Il lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza. 18.10.03.
61
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
“qualificazione professionale degli insegnanti e dei gestori delle palestre
private”. Non a caso sempre più stesso detti operatori finiscono con il
ricoprire ruoli medico - sportivi, con consigli e suggerimenti non sempre
conformi a finalità ricreative o salutistiche.
2.3 Il Vincolo Sportivo
Istituto tipico dell’ordinamento sportivo, è quello del vincolo
sportivo. E’ uno status che riflette solo ed esclusivamente gli atleti
dilettanti che praticano attività sportiva dilettantistica nelle discipline
sportive e/o associate del Coni.
Storicamente, è stato istituito in Inghilterra alla fine del XIX
secolo per tutelare le società sportive che, con minor risorse finanziarie,
venivano espropriate dagli altri club, più forti economicamente, dei
propri migliori atleti.
Detto istituto che in Italia, altro non è che un retaggio di
derivazione storica, e permane, come già esordito,
solo nello sport
dilettantistico. Consiste in un legame indissolubile a tempo, dell’atleta
con il sodalizio di appartenenza, il cui rapporto può essere sciolto solo
62
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
con il consenso della società82, salvo rinunzia dell’atleta stesso al
tesseramento83.
Il vincolo84 si pone come una posizione giuridicamente definibile solo
nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in quanto si configura come:
1. una posizione di soggezione che sottostà al tesseramento,
attraverso il quale un sodalizio sportivo affiliato ad una
federazione nazionale sportiva e/o disciplina associata ha il pieno
diritto esclusivo di disporre delle prestazioni agonistiche
dell’atleta e di decidere autonomamente i trasferimenti a favore o
meno di un altro sodalizio, declinando la necessità di un
preventivo consenso dell’atleta ceduto85.
2. una domanda di tesseramento alla rispettiva federazione di
competenza e/o disciplina associata per un tempo determinato o
82
In tal caso è necessario un nulla-osta della società sportiva presso la quale l’atleta è tesserato.
Naturalmente vi sono poi delle casistiche tassative che fanno venir meno il vincolo di cui in tema:
Rinuncia da parte della società. Radiazione Società, Mancata Affiliazione, Inattività Società, Rinuncia
a partecipare al campionato, Scioglimento società sportiva, morosità della società (casistiche di
svincolo per il sodalizio sportivo); cambiamento del comune di residenza della famiglia dell’atleta,
cambiamento di sede dell’atleta per adempiere il servizio militare o per motivi di lavoro o studio,
inattività agonistica svincolo per decadenza del termine,svincolo per accordo(casistiche di svincolo
per l’atleta). Si rimandano alle specifiche regolamentazione delle rispettive Federazioni e/o discipline
associate del Coni.
84
Dottrina e giurisprudenza hanno formulato varie ipotesi sulla natura giuridica del vincolo: superata
l’antiquata posizione che configura il vincolo sportivo come una specie di patto non concorrenza di
cui all’art 2125 c.c. - PAGLIARA,” La libertà contrattuale dell’atleta”, Riv. Dir Sportivo 90, p. 33), un
altro orientamento ha identificato il vincolo con divieto di recesso unilaterale da parte dello sportivo,
ponendone in dubbio la legittimità, dal punto di vista giuridico, per contrasto con l’art. 2118 c.c. e con
l’art 4 della Costituzione che garantisce la libertà di scelta dell’attività lavorativa.
85
senza il transfer l’atleta non può cambiare destinazione, a costo di rimanere inattivo per il resto dei
suoi giorni, MATTIA GRASSANI - SOLE 24 ORE SPORT DEL 26 OTT. 2001 “ Vincolo Sportivo, muro
contro il cambiamento”.
83
63
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
indeterminato sulla base di quanto previsto dai regolamenti
federali.
Il vincolo è imposto dalla federazione e/o disciplina associata e
sussiste tra l’atleta e il sodalizio di appartenenza, a sua volta affiliato alla
federazione e/o disciplina associata. E’ l’atto con il quale l’atleta si
impegna a prestare la propria attività a favore di una determinata società
sportiva. Di regola è a tempo inderteminato, son previste tuttavia delle
modifiche nel settore per le illegittimità evidenti.
L’atleta ha due doveri: uno positivo, di prestare la propria attività
sportiva alla società titolare del vincolo, l’altro, a contenuto negativo, di
non praticare sport per un’altro sodalizio86.
Il vincolo sportivo, pur essendo regolato in modo difforme da all’interno
del Coni, riposa su alcuni principi fondamentali dell’ordinamento
sportivo. La ragione del vincolo, in integrazione a quanto detto è duplice:
1) riguarda e riflette la continuità e la sopravvivenza della società
sportiva che ha codificato una specie di autotutela; non bisogna
dimenticare che le federazioni sportive e/o discipline associate
sono costituite dall’insieme delle Società ad esse affiliate;
86
Naturalmente gli obblighi precedentemente enunciati sono personali e infungibili nonché
insuscettibili di una coazione diretta.
64
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
2) ha per oggetto il contenuto stesso dell’attività sportiva, perché il
superamento del risultato sportivo87 si ottiene nel tempo tramite
l’agonismo programmatico.
Sotto il profilo privatistico, l’istituto in esame, riguarda le società
sportive, mentre per l’atleta è una conseguenza dell’atto volontario del
tesseramento: è una sorta di accordo consortile mediante il quale i
Sodalizi Sportivi limitano tra loro la possibilità di concorrenza in materia
d’ingaggio. Sotto il profilo pubblicistico, il vincolo, pur nella sua
atipicità, integra gli estremi di un rapporto somigliante a quello della
cittadinanza: vincolandosi con una società sportiva, l’atleta partecipa ad
un’ organizzazione riconducibile al CONI e diviene membro
dell’ordinamento sportivo. Chiaramente il vincolo è illegittimo, in stretta
violazione dell’art 1. L.91/81 di cui abbiamo tanto parlato (Cfr. 1.4), che
statuisce un principio statuale di libertà dell’attività sportiva, che ha
trovato la sua espressione compiuta nell’abolizione del vincolo sportivo
nel solo settore professionistico, consentendo una più netta libertà di
mobilità da una società ad un’altra.
87
Il superamento del risultato sportivo, deve costituire, il limite alla rigidità del vincolo, perché ogni
atleta deve essere posto in grado di poter migliorare le proprie capacità atletiche, trasferendosi presso
quelle società più attrezzate e idonee a conseguire tale risultato.
65
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Naturalmente nel settore dilettantistico, il valore del cartellino, non ha
prezzo atteso che la stessa legislazione e gli stessi regolamenti in materia
ne vietano la negoziazione a titolo oneroso88.
Alla luce di ciò esposto, quindi, si evince che tra l’atleta dilettante e il
sodalizio sportivo si crea un primo legame necessario, palesato dal
tesseramento89, necessario per poter espletare uno sport agonistico presso
una società affiliata ad una federazione sportiva nazionale e/o disciplina
associata. Dal tesseramento scaturisce l’obbligo dell’osservanza dei
regolamenti federali, che prevedono l’assoggettamento a tempo
indeterminato dell’atleta alla società di appartenenza (vincolo sportivo).
Ne consegue che quando l’atleta inizia a godere di una retribuzione
per la sua attività sportiva, all’iniziale vincolo di appartenenza si
88
Cfr. artt. 31 e 34 del D.PR. 2-8-1974 n. 530 che escludono lo scopo di lucro dai fini perseguibili
dalle società e sanciscono per l’atleta non professionista, l’obbligo di praticare lo sport senza trarne
profitto materiale diretto o indiretto.
Ad esempio nella FIGC, Cfr. Sentenza del Tribunale di Mantova, Sez. II del 27 maggio 2003 la
mancata osservanza di prescrizioni dettate dalle regolamentazione, la cessione a titolo oneroso, se non
rappresenta ragione di nullità per violazione di legge, (art. 1418 c.c.), determina l’invalidità del
contratto che violi dette norme ai sensi del comma 2, art. 1322 c.c., atteso che ancorché astrattamente
lecito per l’ordinamento statuale resta inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela,non
potendo attuare nella sfera dell’attività sportiva, la funzione che si sarebbe dovuta realizzare secondo
lo scopo perseguito dalle parti (Cfr. Cass 28-7-1981 n. 4845 – Cass 5-1-1994 n. 75; Cass. 24-9-94
n.7856)
89
definito come rapporto sportivo.
66
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
addiziona il vincolo di lavoro90. Il primo vincolo non può cessare senza il
venir meno anche del secondo, del quale ne è la condizione.
Naturalmente
esistono
casistiche
particolari,
considerando
le
particolari condizioni soggettive, in relazione alla categoria “minori”91 .
Il vincolo in tal caso, è annuale e comunque, al raggiungimento della
maggiore età occorre l’adesione del maggiorenne alle precedenti scelte
dell’esercizio della patria potestà.
90
definito come rapporto economico. Nell’ambito professionistico, il termine del vincolo coincide con
quello della scadenza contrattuale del rapporto di lavoro, che non può comunque superare i cinque
anni, fermo restando le possibilità di prolungamento tra le stesse parti e quelle di cessione prima della
scadenza (Art. 5 L. 91/81), mentre nell’ambito dilettantistico, viene decretato dai regolamenti federali,
in relazione alle rispettive qualifiche.
91
ossia i minori di anni 18.
67
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
2.3.1 Il Vincolo Sportivo: Profili d’illegittimità
La questione al di là dell’assurda regolamentazione adottata in
ambito federale, investe rilevanti questioni attinenti alla libertà
individuale. Lo status dei dilettanti è connotato
illegittimità costituzionale,
da una sorta di
per espressa violazione della libertà di
associazione di cui all’art. 1892 della Carta Costituzionale, unitamente a
92
Poiché è prevista anche la libertà di non associarsi. In giurisprudenza è acclarato che l’adesione ad
una associazione sportiva (e di qui alle Federazioni Sportive e/o Discipline Associate delle varie
società), implica l’assoggettamento dell’aderente alle norme regolamentari, senza necessità di
specifica accettazione, però con il limite derivante dal principio costituzione della libertà di
associazione. Ciò adducendo, la nullità di tutte le clausole che escludano o rendano oneroso in modo
pressoché abnorme il recesso (Cfr. Sent. 9 Maggio 1991, n. 5191). E’ concesso il diritto di dissociarsi,
ai sensi dell’art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948, ove “nessuno può essere
costretto a far parte di un’associazione” di qualsiasi tipo. Oltremodo la sua attività è a titolo gratuito o
quasi.
68
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
quella dell’uguaglianza sancita dall’art. 393. Viola ancora l’art. 2 in
quanto consente una sostanziale mercificazione da parte di terzi delle
prestazioni sportive dell’individuo, riducendone la sua dignità94.
L’impressione è che il sistema attuale faccia comodo a tutte le
componenti dello sport95: da un lato alle società, le quali riescono in
questo modo, a racimolare fondi preziosi per il proprio sostentamento,
attraverso la cessione degli atleti migliori, ma anche a questi ultimi, che ,
visto il regime proibizionistico, sono in grado di richiedere e ottenere
ingaggi altrimenti vietati nel mondo dilettantistico. Il rimedio che tenga
conto delle contrapposte esigenze, potrebbe ricalcare la proposta di legge
Ballaman, avanzata nella XIII legislatura senza che sia stata tradotta in
legge ossia predeterminare, in base alla disciplina, alla categoria della
stessa ed all’età dei soggetti interessati, una graduazione di tempi e
modalità di scioglimento del vincolo.
Rammentiamo, invero, che la legge sul professionismo sportivo
(Art. 16 L. 91/81) ha già previsto l’abolizione di ogni limitazione alla
libertà contrattuale dell’atleta professionista con in termine “vincolo
sportivo”.
93
Attesa la parzialità del trattamento riservato illogicamente ai professionisti.
Articolo AVV. ENRICO CROCETTI BERNARDI “Assist ribadisce la sua battaglia per eliminare
l’assurdo vincolo a vita. E non solo nel volley. Ecco perché è illegittimo”.
95
Il tesseramento è un’inconfutabile strumento di eccesso di potere attribuito alle società.
94
69
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
2.3.2. Il Vincolo Sportivo: Il caso “ Panico”.
E’ emblematico
rappresentativo,
il ricordo,
nell’ambito del settore più
il calcio, anche se nel settore femminile: Patrizia
Panico96, attaccante della Lazio, capocannoniere del campionato Italiano
femminile, ha visto sfumare il passaggio al campionato professionistico
statunitense nel lontano 2001, perché, nello status di dilettante97, quindi
96
Articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport Venerdì 27 aprile 2001 “Una Brutta Storia nel Calcio
Femminile – Sfuma il sogno Americano della Panico. E’ Dilettante, non puo giocare tra i pro. Si
mobilitano il Coni e il Governo. COMUNICATO STAMPA DI ASSIST DEL 26/04/2001. Si rammenta che ai
sensi dell’art. 29 NOIF-Figc le calciatrici sono considerate e qualificate nella categoria “dilettanti”.
97
Il Calcio Femminile è considerato dal Coni solo settore dilettantistico.
70
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
con “il cartellino” a vita di proprietà della società, non potè essere
contrattualizzata.
In termini più precisi la WUSA, cioè la Lega professionistica
Statunitense, era disponibile a riconoscere alla Lazio una somma per il
trasferimento della calciatrice, ma ha dovuto rinunciare proprio per
problemi di status.
E’ notorio che l’emolumento che la Lega Wusa avrebbe dovuto
corrispondere alla A.C. Lazio sarebbe a titolo di indennizzo (premio di
preparazione)98 poiché la condizione del calciatore dilettante prevede il
vincolo a vita con il proprio club e non un mero contratto a termine per
la cui interruzione è previsto il pagamento e la concessione del transfer.
La WUSA, in qualità di soggetto che regola il calcio
professionistico, poteva accollarsi i costi solo se la giocatrice interrompe
un contratto in essere con il proprio club di appartenenza (oltremodo tra i
dilettanti i contratti sono vietati), in caso contrario non era autorizzata a
pagare99.
98
Il Premio in essere è una certa somma di denaro, a ragione della preparazione effettuata dal
sodalizio, per le spese sostenute e l’attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica, spettante
all’ultima società dove ha prestato la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, erogata da parte
della società che stipula il primo contratto da professionista. Questo allorquando si acquisisce il
passaggio dallo status di dilettante a non dilettante.
99
Gli Americani, esigevano che le somme da versare fossero imputate alla voce “Trasferimento”, la
Lazio appellandosi alle norme FiFa aveva ribadito il pagamento alla voce “Indennizzo”.
71
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
2.3.3.
Il
Vincolo
Sportivo:
Evoluzione
e
Cambiamenti.
Per rendere più concreto il discorso si vedrà la disciplina del
vincolo sportivo fotografata all’anno 2004
nelle sole Federazione
sportive100 dove comparativamente ha maggior rilevanza nonché le
tendenze in atto:
100
Gli statuti delle federazioni sportive nazionali, riconosciuti con decreto ministeriale, contemplano
l’esistenza sia di vincoli a tempo determinato (rugby, ghiaccio) sia indeterminato (pallavolo).
72
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
TIPO DI TESSERAMENTO
ETÀ
Sport: Basket
Fino a 10
Non è ammesso
Dagli 11****101
Tempo Indeterminato
Sport: Calcio
Fino a 7
Non è ammesso
8-11
T. determinato (1 anno)
12-14
T. determinato (1 o 2 anni)
14-16
T. determinato (1 anno) o indet.
Dai 16****102
T. Indeterminato
Sport: Pallavolo
Fino a 7
E’ ammesso (1 anno)
8-12
T. determinato (1 anno)
Dai 13
T. indeterminato
101
Abolizione graduale del vincolo a partire dalla stagione sportive 2003/2004 come da delibera n.
320 del Consiglio federale pallacanestro, da comunicato ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003.
102
Abolizione graduale del vincolo per gradi, con determinate fasce d’età a scalare, fino ad arrivare al
1° luglio 2004, ove tutti i calciatori che abbiano compiuto i 25 anni di età possono svincolarsi per
decadenza del tesseramento ai sensi e per gli effetti e per approvazione normativa del Consiglio
Federale del 14 Maggio 2002.
73
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Generalmente durante i primi anni di pratica sportiva il vincolo è
sempre annuale, onde concedere ai piccoli massima mobilità. In età
variabile a seconda dello sport, scatta, il tesseramento a tempo
indeterminato noto come vincolo a vita. La giustificazione, di cui si è
già disquisito in precedenza, è dettata dall’esigenza di tutelare dal lato
delle associazioni sportive, il vivaio nonché della copertura dei costi
di formazione dell’atleta. Ad oggi è opportuno sottolineare i grandi
passi compiuti, al fine di consentire l’abolizione sia pure graduale del
vincolo sportivo nell’ambito dilettantistico.
2.4 La proposta di una legge e lo statuto dell’atleta:
le donne nello sport.
Nel caso di specie, per le tematiche di cui prima, soprattutto ad opera
dell’Assist103 (Associazione delle Atlete) è stato proposto nel recente
2001 una proposta di legge tesa ad acclarare i diritti anche nel mondo
“non professionistico”: un contratto di lavoro, la tutela infortunistica e
assistenziale, l’abbattimento del vincolo a vita e il termine delle
103
Associazione senza scopo di lucro che rappresenta tutte le atlete di tutti gli sport e che si propone
di aiutarle nella loro vita di “sportive praticanti”. E’ stata presentata ufficialmente il 02 marzo 2000 a
Roma.
74
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
discriminazioni nel mondo dei dilettanti. Creare le basi giuridiche di uno
statuto dell’atleta, che attribuisca agli sportivi dilettanti le norme, i diritti
e i doveri propri di tutti i lavoratori.
Tra le richieste c’è il nuovo
inquadramento professionale per gli atleti: il semiprofessionismo, un
terzo genere a metà tra i professionisti e i dilettanti, la cui nascita va
auspicata come un necessità, così la tutela assicurativa e infortunistica.
Se il mondo dei dilettanti vive la discriminazione rispetto ai
professionisti, in questo quadro le donne rappresentano la categoria in
cui le differenze sono rimarcate anche nei confronti dei colleghi uomini.
Nel caso di specie, negli sport agonistici delle F.s.n.. e D.a., si è un
presenza di una benché totale assenza di qualsivoglia tutela giuridica:
nella pallavolo, i rapporti di natura privata, unico mezzo probatorio per
la tutela degli accordi economici
che legano le sportive ai sodalizi
sportivi, prevedono addirittura una clausola unilaterale, oggetto di
trattativa tra i procuratori delle atlete e le società, che recita testualmente
“ il presente rapporto si riterrà risolto in caso di accerta gravidanza”. Le
stesse atlete che decidono di avere una gravidanza non ottengono alcun
sostegno dalla Federazioni e/o in ultimo Discipline Associate, né dalle
società sportive, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista
75
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
medico, né programmatico del recupero di quel livello fisico-tecnico per
effetto della maternità.
Alle donne è inibito oltremodo il diritto al professionismo
sportivo, sancendo una discriminazione in termini legislativi e ai sensi
dell’art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 91 che statuisce l’esercizio libero
dell’attività sportiva sia essa in forma individuale che collettiva. Non
possono scegliere tra regime dilettantistico e professionistico, perché non
possono essere professioniste. Pedante è anche il vincolo a tempo
indeterminato che lega società/atleta, anche se evoluzioni sono in atto,
come nel settore calcistico, a far data 1 luglio 2002 (svincolo per età).La
stessa nazionale femminile di pallanuoto, tra le più inneggiate al mondo
e vincitrice degli ultimi mondiali, da anni ed anni combatte una battaglia
con la Federazione per il riconoscimento di premi e borse di studio
egualitari di quelli elargiti nei confronti dei colleghi uomini.
76
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Capitolo 3
“Il Rapporto di lavoro nello sport
dilettantistico”
Introduzione
Occorre accantonare, che del mondo sportivo facciano parte solo
gli atleti, allenatori, istruttori, infatti, perché un evento, una
77
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
manifestazione abbia un buon esito o un centro fitness fornisca
prestazioni adeguate è notorio la necessità di altre figure, alcuni delle
quali dotate di “professionalità”, al di fuori della cornice legislativa di
cui alla L.91/81, e quindi privi di riconoscimento ufficiale del diritto a
fruire delle tutele garantite dalle legge dello stato. Sono figure, da cui
l’associazionismo
non
può
prescindere,
con
ciò
subendo
condizionamenti di non poco conto in assenza di una benché minima
disposizione normativa a cui far riferimento. Si citano: stalliere del
centro ippico, biologo esperto in itticultura dei laghetti per pesca
sportiva, addetto alle pulizie per pesca sportiva, etc…..
A tutti questi rapporti possibili nel mondo dello sport, alla stessa
stregua di trattamento nei settori economici, ricreativi, associativi,
sociali, si applicano tutte le norme civilistiche, contrattuali, previdenziali
e fiscali atte a regolarne il corretto funzionamento in ogni altro settore
della vita sociale ed economica. Nel mondo dello sport dilettantistico,
grazie ad una minuziosa indagine Istat, è stato rilevato che nel mondo
dilettantistico (formato per lo più da miriadi di associazioni sportive
dilettantistiche), sussistono, è vero sia prestazioni di lavoro autonomo o
78
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
subordinato retribuite, ma anche e soprattutto rapporti a titolo gratuito
posti in essere da associati, dirigenti, atleti104 o semplici simpatizzanti.
Una precisazione è doverosa per la classe “arbitrale” in generale
ad oggi non avente qualifica “professionistica” poichè non considerata
tale dall’ordinamento sportivo.
Considerando il caso del calcio, la
qualifica di “professionisti” non può essere attribuita neanche ai direttori
di gara per le partite di calcio di serie A,B,C1,C2105.
La prestazione volontaria e gratuita assume rilevanza prevalente
rispetto alle prestazioni a titolo oneroso, nel senso che per la medesima
prestazione possono ritrovarsi all’interno della società sportiva dirigenti
ed atleti, che fruiscono di compensi più o meno consistenti, ed altri che
forniscono la loro opera a titolo gratuito. Quindi, alla luce di ciò
l’associazione sportiva dilettantistica per la realizzazione dei propri
programmi, in armonia con i principi istituzionalmente fissati dallo
statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, può quindi avvalersi
della collaborazione di alcuni operatori. Gli stessi possono espletare la
104
E’ prassi consolidata, che l’atleta/sportivo dilettante, svolge la sua attività sportiva, ludico,
ricreativa a titolo gratuito, ciò sia in riferimento a sport agonistici “dilettanti”, sia a sport non
agonistici.
105
SI pensi alla vertenza di fronte al Giudice del Lavoro, proposta dall’Arbitro di calcio BONFRISCO
nei confronti dell’A.I.A. e della FIGC e definita in primo grado con sentenza di rigetto, depositata il 3
aprile 2003. L’attore legittimava il riconoscimento della qualità di prestatore di lavoro subordinato con
le conseguenze normative e contributive di cui alle leggi dello Stato, con ciò contravvenendo ad una
propria adesione fornita alcuni anni prima all’ordinamento sportivo ed a relativi obblighi e doveri. –
GERMANO T. “Il lavoro nello sport dilettantistico”Vicenza 18.10.03 pag. 17
79
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
loro attività in qualità di soci volontari, di lavoratori subordinati, ma
anche Co.Co.Co. o di lavoro autonomo o liberi professionisti. La scelta
di una delle tre forme di lavoro ora richiamate non può essere unilaterale,
va definita da entrambe le parti costituenti il rapporto, sotto forma di
espressa volontà. La disciplina applicabile alle forme del lavoro
subordinato/autonomo, da un punto di vista lavoristico è in antitesi con
L. 91/81 e s.s. modifiche (analisi negativa).
E’ notorio che nonostante le associazioni sportive dilettantistiche,
facciamo parte in quanto tali del “non profit”, risulta diffusa la
convinzione che nell’associazione debbano collaborare solo volontari
senza “retribuzione” proprio perché l’ente è senza scopo di lucro. Non
esiste infatti un obbligo di partecipazione “ a corvè” per coloro che
prestano la propria attività nell’ente. Oltre all’opera dei volontari,
l’associazione può pertanto usufruire dell’attività di istruttori o
professionisti la cui consulenza consente di organizzare le eterogenee
attività che un’associazione sportiva offre a soci o partecipanti.
Quindi nel mondo sportivo dilettantistico, la regola principe
relativamente alla tipologia del rapporto di lavoro è la gratuità106
106
E’ notorio che l’accettazione della gratuità di un incarico, prevede il pagamento in ogni caso di
indennità e rimborsi forfetari. La presunzione di gratuità, inoltre, è identificabile dai vari regolamenti
delle Federazioni/Discipline Associate/leghe. A titolo di esempio l’art. 42 del Regolamento della
L.N.D. stabilisce una presunzione di gratuità delle prestazioni degli allenatori dilettanti la quale può
80
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
dell’attività svolta, inquadrata nella disciplina legale del volontariato L.
266/91. Trattasi di un’attività lavorativa gratuita, non sostitutiva né
dell’apprendistato (o di altre forme di tirocinio) né di lavoro subordinato,
“mascherato” ai fini di “sfruttamento” della mano d’opera107.
Rileva sottolineare che l’assegnazione dell’incarico è competenza
del consiglio direttivo dell’associazione sportiva dilettantistiche108 che,
con apposita deliberazione dovrà anche stabilire il compenso (se
retribuito) riconosciuto al prestatore e la durata della medesima.
Successivamente il collaboratore dovrà sottoscrivere un accordo
contrattuale scritto.
3.1 Le Cifre degli
dilettantistico
Operatori
nel
mondo
Dall’indagine Istat “I Cittadini ed il tempo libero” del 2000 è emerso
la dimensione rappresentava della base di tutto lo sport dilettantistico
“federale”, in particolare è stato appurato che alle sole Federazioni
essere superata con l’espressa pattuizione di un premio di tesseramento e rimborso spese”.
Analiticamente lo status di atleta si differenzierà dagli altri soggettivi sportivi. Si Rileva per espressa
volontà delle Federazioni Sportive e/o Discipline Associate facenti capo al Coni, che per gli atleti
definiti dilettanti è vietata l’ adozione di qualsiasi forma contrattuale di lavoro subordinato od
autonomo, circa l’espletamento della prestazione sportiva a livello agonistico. Non possono essere
titolari, in altri termini, di un contratto con il sodalizio titolare del tesseramento.
107
PROF. AVV. GERMANO T. “Il lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza. 18.10.03 pag. 27
108
Gruppi sportivi, società sportive, centri, circoli, polisportive.
81
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Sportive Nazionali sono affiliate 65.137 società sportive, cui si
congiungono 8.603 come “altri nuclei”109 per un totale di 73.740
sodalizi. Gli Enti di Promozione Sportiva compendiano un totale di
circa 45.000 società. In tutto il “serbatoio” accennato, emerge che a
fronte di questi “numeri dimensionali del mondo sportivo dilettantistico”
prestano a vario titolo la propria opera circa 950.000110 operatori
sportivi.
Inoltre, se si tengono conto gli operatori connessi con gli Enti di
Promozione Sportiva si supera addirittura il milione. La maggior parte di
queste persone lavora su base volontaria. Naturalmente dal calcolo di cui
prima sono esclusi i praticanti tesserati. Tuttavia questa è un analisi
parziale del mondo lavorativo dilettantistico che va ampliata con la
successiva statistica elaborata dal Coni (2001).
Federazioni Sportive e Discipline Associate
Quadro riassuntivo 2001
L'organizzazione delle Federazioni Sportive Nazionali: Fonte Coni.it
SOCIETA' SPORTIVE FSN
Altri nuclei …………………………………..
per un totale complessivo di……………..
64.577
5.264
69.841
PRATICANTI TESSERATI FSN
3.308.296
- Dirigenti societari FSN …………………….
109
668.255
Sono le altre entità organizzative, distinte dalle società “effettive” perché aventi scopi particolari o
temporanei (es. Società Ricreative Figc, Scuole Nuoto)
110
Monitoraggio Coni 2001.
82
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
- Tecnici FSN ………………………………...
- Ufficiali di gara FSN ……………………….
OPERATORI SPORTIVI TERRITORIALI FSN
- Dirigenti federali FSN ……………………...
- Altre figure FSN ……………………………
ALTRI OPERATORI FSN ………………………..
per un totale Operatori FSN di …………...
187.931
93.736
949.922
14.553
84.701
99.254
1.049.176
Società, Tesserati, Operatori sportivi
Territoriali delle FSN. Serie Storiche 81-91-01
1981
Variaz. Sul
1981
1991
Indice di Var.
sul 1981
2001
Indice
di
Variaz
sul 1981
Società
57.416
100
69.426
120,9
60143
105,2
Operatori
629214
100
762.410
121,1
923.740
146,80
Tesserati
3.776.202
119,9 3.140.933
83,4
100 4.518.494
Concentrando l’attenzione su tutto lo sport
dilettantistico a
prescindere se federale o meno rappresentato dall’associazionismo
sportivo, trampolino di lancio per la diffusione di ogni tipo di pratica
sportiva ad ogni grado e livello, ci è sempre d’aiuto l’Istat con dati alla
mano, in riferimento alla“ VI Conferenza Nazionale di Statistica 2002 –
Informazione Statistica e Conosc. Del Territorio – tenutasi a Roma il 67-8 Novembre 2002 Pal. dei Congressi”.
Grazie all’esecuzione del primo censimento111 delle istituzioni
nonprofit112 (fino al 31 dic. 99), è stato possibile quantificare
111
VI Conferenza Nazionale di Statistica 2002 – Roma 6-7-8- novembre 2002 – Palazzo di Congresso
83
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
globalmente le “risorse
umane” proprie del settore sportivo
dilettantistico. Prendendo in considerazioni i sodalizi sportivi che
svolgono in via principale o esclusiva servizi sportivi è acclarato
numericamente che: le associazioni sportive nonprofit utilizzano
prevalentemente personale volontario la cui misurazione è difficoltosa,
atteso che i soggetti in essere sono in ogni caso remunerati sotto forma di
rimborsi, costituente l’unica forma di reddito. Invero, il ricorso al
personale retribuito è ridottissimo e l’impiego dei dipendenti è minore
rispetto al ricorso a contratti co.co.co. Numericamente, le associazioni
sportive nonprofit impiegano 21 mila lavoratori retribuiti ( il 3,5% dei
lavoratori retribuiti del nonprofit italiano): 9 mila sono lavoratori
dipendenti e 12 mila sono lavoratori con contratto co.co.co. Inoltre le
associazioni sportive nonprofit si avvalgono dell’opera di 570 mila
volontari ( il 17,7% del nonprofit italiano).
Queste cifre globali, sono state meglio analizzate (Tavola 3): circa
l’ 86% delle associazioni sportive (56.954 al 31 dic. 99) utilizza
volontari, con una media di 11,6 volontari per associazione. Modesto il
112
Enti giuridici o sociali creati allo scopo di produrre beni e servizi il cui status non permette loro di
essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno finanziario per le unità che le costituiscono,
controllano o finanziano – SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (1993).
84
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
ricorso al personale retribuito, atteso che solo il 5,2% dei sodalizi utilizza
lavoratori dipendenti, con una media di 3,1 dipendenti per associazione,
mentre solo il 3,9% di associazioni utilizza lavoratori co.co.co, con una
media di 5,4 collaboratori per associazione.
L’analisi della composizione per sesso delle risorse umane fotografa:
85
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Fonte: VI Conferenza Nazionale di Statistica 2002 – Informazione Statistica e Conosc. Del
Territorio – Roma 6-7-8 Novembre 2002 Pal. dei Congressi.
ossia sostanziale equiparazione per il lavoro retribuito, in cui il lavoro
dipendente è per il 49% maschile, mentre per i co.co.co è per il 49%
femminile, per il lavoro non retribuito prevale la presenza maschile 79%
86
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Estendendo l’analisi ad altre istituzioni nonprofit (14.719 Associazioni)
che offrono servizi sportivi, soltanto in via secondaria, in aggiunta ad
altri servizi che costituiscono la caratterizzazione principale di tali
istituzioni
(ricreative-culturali), bisogna tener conto allora anche di
13.000 mila dipendenti e 451 mila volontari in più ( Tavola 8).
In ultimo, si aggiunge, che ripercorrendo il pensiero cha fa Rifkin
nel libro “L’era dell’accesso”, in cui annovera che nel prossimo futuro,
l’industria del tempo libero, l’industria dell’intrattenimento e del turismo
avrà
uno
sviluppo
notevole
dal
punto
di
vista
strettamente
occupazionale, nell’ottica di circa 20.000.000 di occupati, su scala
mondiale, in più ogni anno per i prossimi dieci anni.
87
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.2 Il rapporto di lavoro Sportivo nel “dilettantismo”
88
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo “dilettantistico”
si pone sicuramente all’apice della diatribe della L. 91/81113novellata.
Ignorato dal legislatore , solo agli inizi degli anni ‘81, il rapporto di
lavoro sportivo iniziò ad avere un interesse più vasto e crescente.
Partendo dalla nota presunzione iuris et de iure presente all’art.3 della L.
91/81, che si estrinseca nell’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato114 in capo all’atleta professionista115 che presti a titolo
oneroso la propria attività sportiva116, attraverso tale premessa, i soggetti
esclusi dal campo di applicazione della L.91/81117 novellata e la
risoluzione del problema concernente la qualificazione autonoma o
subordinata del rapporto di lavoro dovrà essere ricercata nelle norme
generali dell’ordinamento giuridico118. A questo punto emerge il
problema della natura giuridica del rapporto che il sodalizio sportivo
113
Quasi tutti gli interventi qualificatori legislativi precedenti alla L. 91/81 si riferivano a fattispecie
legate al calcio. L’unico precedente non calcistico è la sentenza n. 6098 nel maggio 76 Tribunale di
Napoli che ha ritenuto sussistere un Rapporto di Lavoro tra un giocatore di tamburello e il sodalizio
sportivo.
114
La 1° stesura del testo della L. 91/81 era tesa ad affermare la sussistenza del Rapporto di Lavoro
autonomo. In sede di approvazione ci fu l’integrale mutamento del Rapporto di Lavoro in
Subordinato.
115
Si parla di presunzione legale di subordinazione a prescindere dall’esistenza tipici del lavoro
dipendente; per gli altri sportivi professionisti invece la L.91/81 (allenatori/direttori/preparatori) non
prevede la predetta presunzione, dovendosi applicare i normali criteri di ermeneutica negoziale.
116
SENT. CORTE CASSAZIONE N. 6701 DEL 11 NOVEMBRE 1983 E N. 6611 8 NOV. 1983.
117
Non è consentito, secondo la dottrina, estendere la normativa L.91/81 oltre il campo di
applicazione da essa delineato, e cioè alle discipline non qualificate come Sport Professionistico, con
la conseguenza che tutte le questioni relative a quei prestatori di lavoro non praticanti detti sport ma
che pure svolgono a titolo oneroso la propria attività lavorativa, devono essere risolte ricorrendo alle
norme generali del diritto del lavoro.
118
MARTINELLI G., “Lavoro autonomo e subordinato nell’attività dilettantistica” Riv Dir Sp. 93, p. 13
89
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
stipula con l’atleta dilettante e degli altri soggetti sportivi, con
riferimento alla differenza tra il contenuto della sua prestazione e quella
fornita dal professionista119.
Già precedentemente è stato evidenziato l’aiuto fornito dalla legge n.
91 del 23/03/1981120 che regola i criteri che
distinguono
l’attività
sportiva professionistica da quella dilettantistica (Cfr 1.3) . Il Coni infatti
con una successiva delibera (n. 469 del marzo 1988) ha chiarito che è
attività sportiva professionistica soltanto quella svolta nell'ambito delle
seguenti federazioni:
•
Federazione Ciclistica Italiana121;
•
Federazione Italiana Golf;
•
Federazione Italiana Giuoco Calcio122;
•
Federazione Pallacanestro Italiana123;
•
Federazione Pugilistica Italiana124;
119
La Legge sul professionismo pone in primo luogo un requisito sostanziale, rappresentato
dall’esercizio dell’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, caratteri non esaustivi,
in quanto similari alla prestazione dei dilettanti. Il vero elemento, come già visto, è rappresentato da
un requisito formale costituito dalla qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali ed in ultimo
dalle Discipline Associate con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione
dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
120
E’ opportuno rimarcare che il rapporto di lavoro contrattuale, tra Sportivo Professionista e società
destinataria delle prestazioni sportive non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato sportivo
ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui L.91/81 ove manchi un contratto tipo ai sensi dell’art.4
della legge testè citata redatto in conformità dell’accordo tra la competente Federazione sportiva
nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate. In tal caso il Rapporto costituisce un comune
Rapporto di Lavoro subordinato.
121
Le gare su strada e su pista approvate dalla Lega Ciclismo.
122
Serie A – B – C1 - C2 maschile.
123
La serie A1 e A2 maschile.
90
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
•
Federazione Italiana Motociclismo125;
Da ciò deriva che i rapporti tra sodalizi sportivi ed soggetti sportivi
dilettanti (Cfr. 1.5) possono assumere variegata natura giuridica, con
conseguente necessità di valutare concretamente le singole fattispecie126.
Vero è che nella variegata attività dilettantistica, sussistono rapporti
in cui la causa ludica è l’unica caratterizzante il rapporto e non viene
travolta atteso che l’attività sportiva viene espletata senza percezione di
compensi o ricevendo compensi senza natura di corrispettivo. La
situazione è complessa, come acclarato dalla dottrina, per gli sportivi
dilettanti che operano nell’ambito dell’agonismo programmatico, i
compensi erogati, assumono un rilievo tale, che diventa indispensabile
far riferimento ai rapporti di lavoro previsti dall’ordinamento127.
Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico in altri termini presenta
le medesime caratteristiche normative di ogni altro possibile rapporto di
lavoro subordinato tipico di qualsiasi altro ambito. Significative alcune
recenti sentenze tra cui quella del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro,
124
La prima, la seconda e la terza serie nelle 15 categorie di peso.
Occorre precisare che anche per il motociclismo è stato previsto lo svolgimento di attività
professionistica, però ad oggi non è mai stata regolamentata, per cui allo stato pratico non esiste alcun
tesserato alla società motociclistica che possa essere considerato sportivo professionista, AVV. GUIDO
MARTINELLI, Diritto Sportivo” Dispensa di insegnamento di diritto sportivo 2002/2003 pag. 35
126
Pertanto non sussiste la stessa presunzione di una determinata tipologia contrattuale come per il
professionismo sportivo L. 91/81.
127
Quindi all’interno delle associazioni sportive che svolgono attività dilettantistica, l’inquadramento
dovrà essere evidenziato sulla base dei criteri ermeneutici offerti dal codice civile.
125
91
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
con sentenza dell’11 settembre 2003 (Us Grosseto Fc Srl) che ha
qualificato come lavoro sportivo il rapporto tra società dilettantistiche ed
atleti, non rilevando la circostanza che il tesserato fosse inquadrato
all’interno della FIGC come non professionista, prevalendo altri elementi
caratterizzanti la prestazione. In particolare, la retribuzione fissa, a
prescindere dall’insorgenza di malattie o infortuni; consistenti benefits in
caso di promozione; il rimborso delle spese mediche non coperte dal
SSN; l’accollo dei costi documentati. Il Tribunale ha quindi considerato
la volontà dei contraenti prevalente su ogni eccezione circa l’invalidità
del negozio concluso in violazione delle norme interne, affermando che
nel caso di specie ricorre un mero contratto di lavoro sportivo retribuito,
vietato dalla norme federali, ma non per questo nullo per l’ordinamento
giuridico statale. (Si tratta di una decisione in contrasto con la riforma
del calcio dilettantistico, in tema di accordi economici e di vincolo,
infatti il nuovo art. 94 ter delle NOIF prevede la possibilità,
esclusivamente per le società che disputano il Campionato Nazionale
Dilettanti, di stipulare accordi economici annuali fino ad un tetto
massimo di € 25.822,00 anni).
92
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Oltremodo lo stesso art. 29 punto 2) delle NOIF prevede però che per
tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia
autonomo che subordinato.
93
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.3 Il Rapporto Retribuito Sportivo: Lavoro
Subordinato ed Autonomo. Casistiche.
Nel mondo dello sport dilettantistico, dove prevale un’attività di
natura solidaristica e volontaria, eventuali rapporti retribuiti sono
riconducili, al:
Lavoro Subordinato ai sensi degli articoli 2094 “ è prestatore di
lavoro subordinato chi si obbliga a collaborare nell’impresa,
prestando lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore” e 2095 C.C.
Nella variante:
Lavoro a tempo indeterminato: è la forma più diffusa di
rapporto di lavoro subordinato, ha durata indefinita del
rapporto, che può essere interrotto in determinate
circostanze e condizioni.
Contratto a termine: contratto di lavoro subordinato a cui
viene apposto un termine di durata.
Lavoro Part-Time128: lo svolgimento dell’attività lavorativa
è ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto da
CCNL o per periodi predeterminati nel corso della
128
La riforma Biagi L. 30/2003 art. 46 D.Lgs n. 276 del 10/09/2003, rilancia tale strumento per
trasformare attività precarie o sommerse in rapporti a tempo indeterminato.
94
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
settimana, mese od anno. Quando l’orario di lavoro
giornaliero è inferiore a quello previsto per il tempo pieno,
si parla di part-time orizzontale, invero, quando l’orario di
lavoro giornaliero è fissato per determinati periodi nel corso
della settimana, mese, anno, si parla di part-time verticale.
Sussiste il part-time misto dato dalla commistione dei due
tipi precedenti.
Lavoro autonomo ai sensi degli art. 2222 “sussiste un lavoro
autonomo laddove il lavoratore si obbliga a compiere un’opera o
un servizio con un lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo
di subordinazione nei confronti di un committente.” e s.s. C.C.
Ciò
premesso,
preme
sottolineare
che
la
giurisprudenza
successivamente all’entrata in vigore della L.91/81 si è occupata, nel
settore dilettantistico, di definire l’inquadramento della prestazione
sportiva/lavorativa dei tecnici, istruttori ed allenatori in favore dei
sodalizi sportivi. Trattasi di attività, che possono essere svolte sia in
regime di autonomia che di subordinazione, diverse e variegate
sentenze occorse:
95
le
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Sent. 84 del 27 luglio 1985, Pretura di Firenze, ove si è acconsentito al
riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato in capo ad un maestro
di sci e il sodalizio di appartenza, poiché caratterizzato dalla
sottoposizione al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di
controllo operati dal Circolo sportivo, nonché dall’effettuazione di una
prestazione di mera energia lavorativa volta al raggiungimento delle
finalità del Sodalizio.
Sent. 22 Marzo 1983, Pretura di Voghera129, ove è stato acclarato il
riconoscimento di un rapporto di lavoro autonomo130, in capo a un
maestro di tennis e il sodalizio di appartenenza, a causa e dell’assenza
del
vincolo
gerarchico
e
per
l’autonomia
del
prestatore
nell’organizzazione del lavoro. Tale principio è stato ribadito con la
SENT. 20 MARZO 1987 N. 2788131, in cui la Suprema Corte di Cassazione
osserva che nel rapporto avente ad oggetto la prestazione di opera
intellettuale, l’eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del
Lavoro subordinato, quali l’osservanza di un orario di lavoro, la
continuità della collaborazione, l’assenza del rischio a carico del
129
Riv di diritto sportivo 1983, 590
A conferma di ciò il PRETORE DEL LAVORO, DI ROMA, IL 1° APRILE 1993, ha sentenziato che ai
maestri di tennis non trova applicazione la L.91/81 in quanto allo stato, la legislazione in materia e
della normativa di attuazione della legge istitutiva del Coni e successive modifiche, non vi è dubbio
che nell’ambito Fit non viene svolta attività professionistica e quindi la configurazione del Rapporto
di Lavoro dovrà rifarsi ai principi generali.
131
Orient. Giuridico del Lavoro, 1987, p. 346
130
96
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
prestatore, diventano irrilevanti allorché possa escludersi il requisito
della
subordinazione
stessa.
Pertanto,
sia
la
dottrina
che
la
giurisprudenza, hanno rivalutato, l’analisi della comune volontà delle
parti, al momento dell’instaurazione del rapporto, che assume carattere
predeterminato in relazione alla specificità dell’incarico assunto.
Pretura di Palermo 23-05-1986
Istruttori di atletica - Lavoro prestato in un centro di educazione fisica
con caratteri di subordinazione - Assoggettabilità a contribuzione dei
compensi corrisposti – Sussistenza. E’ subordinato il lavoro prestato da
istruttori di educazione fisica ove il loro rapporto contempli l'
inserimento nell' organizzazione di un centro sportivo, con pedissequa
osservanza di orari, nonché soggezione gerarchica e compensi
corrisposti in misura fissa e predeterminata.
Pretura di Milano 09-12-1988
Giocatori di "Pelota basca" - Rapporto di lavoro sportivo - Esclusione Applicazione della normativa comune - Necessità - Fattispecie di
lavoratori non subordinati. La disciplina di cui alla legge 23-3-1981,
n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti,
97
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
prevede la ricognizione dell' attività sportiva considerata nell' ambito
delle discipline regolamentate dal CONI. Di conseguenza la predetta
legge non è applicabile al gioco della "pelota basca" (come da
precisazione del CONI), per cui i rapporti intercorrenti tra i giocatori e
le società del settore vanno qualificati sulla base dei canoni comuni
(nella specie è stata esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato in considerazione degli ampi margini di autonomia e di
discrezionalità goduti dai giocatori, non tenuti all' osservanza di
orari, né alla partecipazione agli allenamenti).
Pretura di Catania 20-04-1989
Lavoro autonomo e subordinato - Pilota istruttore - Assenza dell'
elemento della subordinazione - Lavoro subordinato – Esclusione.
E’ notorio che l' attività del pilota istruttore può essere oggetto sia
di un rapporto di lavoro subordinato, sia di un rapporto di lavoro
autonomo, non è riscontrabile, nella fattispecie de qua, l' elemento
della
subordinazione,
difettando
quella
conformazione
della
prestazione alle mutevoli e variegate esigenze dell' impresa in cui si
esprime il potere direttivo del beneficiario della prestazione stessa,
98
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
con la conseguenza che il rapporto in esame è da considerarsi in
regime di "autonomia".
Tribunale di Venezia 20-06-1991
Istruttori di nuoto - Attività prestata nel contesto organizzativo di un
centro di attività sportive - Natura subordinata dell' attività lavorativa Sussistenza - Assoggettabilità a contribuzione sociale delle retribuzioni
corrisposte – Necessità.
L' attività di istruttore di nuoto prestata all' interno di un centro
sportivo è da intendersi
alla stregua di lavoro dipendente,
maggiormente ove sia provata l' assenza di rischio di impresa in
capo al lavoratore, al quale è invece richiesto l' inserimento in un
contesto organizzativo dal quale sia desumibile l' assoggettamento alle
direttive impartite dall' imprenditore, compreso il rispetto di un
preciso orario di lavoro.
Pretura di Roma 24-02-1993
Istruttori di un circolo sportivo - Lavoro subordinato - Insussistenza di
una volontà di assoggettarsi al vincolo della subordinazione - Non
configurabilità
99
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato nell'
attività, prestata a favore di un circolo sportivo, da alcuni istruttori
che operavano con la libertà di farsi sostituire in caso di eventuali
assenze, e soprattutto senza la volontà di legarsi agli obblighi ed ai
doveri propri del rapporto subordinato, e ciò proprio nella prospettiva
di attribuire all' attività svolta come istruttori un valore meramente
secondario rispetto ai loro impegni di vita quotidiani.
Pretura di Torino 07-02-1995
Lavoro autonomo e subordinato - Accertamento - Criteri - Fattispecie di
lavoro autonomo Ai fini della qualificazione come autonomo o
subordinato di un rapporto di lavoro, deve attribuirsi
importanza
determinante all'
per il cui
elemento
della subordinazione,
accertamento non si può comunque prescindere dalla preventiva
ricerca della volontà delle parti e (specie nella materia previdenziale)
dal concreto atteggiarsi dei rapporti stessi nel corso della loro
esecuzione (nella specie è stata esclusa, in considerazione sia della
mancanza di eterodirezione, che della manifestazione di volontà e delle
modalità di espletamento della prestazione, la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato nell' attività svolta da istruttori di
100
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
nuoto che, all' atto della instaurazione del rapporto, avevano
concordato il numero di ore di lavoro e la fascia oraria a seconda della
propria disponibilità e dei propri impegni; che avevano la possibilità
di farsi sostituire; che operavano in totale libertà (con assoluta
assenza di poteri disciplinari e gerarchici da parte della società),
stabilendo il programma ed il contenuto dei corsi, decidendo quali
tecniche e metodi impiegare ed effettuando in piena autonomia la
valutazione degli allievi).
Pretura di Milano 19-04-1997
Istruttore sportivo - Reiterata manifestazione della volontà delle parti
di instaurare un rapporto di lavoro autonomo - Mancanza di
eterodirezione della prestazione - Lavoro subordinato - Non
configurabilità - Presenza di indici presuntivi della subordinazione –
Irrilevanza.
Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato nell'
attività di responsabile del settore nuoto di un' associazione sportiva,
che abbia svolto la sua attività in assoluta autonomia, senza alcuna
ingerenza del consiglio direttivo o del direttore dell' associazione
(nella specie è stato altresì precisato che, in mancanza di prova sulla
101
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
eterodirezione della prestazione, la ricorrenza di alcuni indici
presuntivi della subordinazione, quali la continuità della prestazione,
l' osservanza in fatto di un orario quotidiano, il pagamento del
compenso con periodicità mensile, doveva ritenersi irrilevante,
anche in considerazione della reiterata manifestazione della intenzione
delle parti di voler instaurare un contratto di lavoro autonomo).
Cassaz., sez. lavoro, sentenza 20.07.2003 n° 9900. E’ stato precisato
che anche il nomen juris usato dalle parti nel contratto non ha rilievo
decisivo per qualificare il rapporto. La qualificazione di un rapporto di
lavoro come subordinato od autonomo deve incentrarsi sulla assenza di
organizzazione imprenditoriale ed assoggettamento al potere gerarchico
del datore, mentre l’osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la
misura fissa della retribuzione, assenza di rischio, assumono natura
sussidiaria e non decisiva.
Alla luce di quanto esposto la giurisprudenza per iscrivere un
rapporto di lavoro entro la categoria dell’autonomia o della
subordinazione, consapevole delle difficoltà applicative, legate alla
distinzione codicistica imperniata sugli art. 2094 e 2222 c.c., ha con il
tempo elaborato una serie di criteri rivelatori ai quali è stato attribuito
102
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
solo
un
carattere
discriminatorio,
sussidiario,
basato
sulla
rispetto
al
sottoposizione
principale
ad
un
criterio
vincolo
di
assoggettamento gerarchico da parte del lavoratore subordinato. Laddove
manchino i termini oggettivi per il riscontro o meno della sussistenza del
rapporto in essere, la Suprema Corte132 orienta ai fini della distinzione tra
rapporto di lavoro autonomo e subordinato, allorché l’elemento della
subordinazione non sia apprezzabile:
1) Individuazione dell’ oggetto della prestazione, costituito dal
risultato dell’attività organizzata dal prestatore, esplicata secondo
le direttive, la vigilanza e il controllo dell’altra parte nel Rapporto
Subordinato.
2) Accertamento
concreto
dell’esistenza
di
un’organizzazione
d’impresa, da parte del lavoratore, la quale caratterizza il
lavoratore autonomo.
3) Incidenza del rischio attinente all’esercizio dell’attività che
incombe in maniera netta sul lavoro autonomo, mentre sul datore
di lavoro nell’ipotesi di lavoro subordinato.
132
Corte di Cass. Sez Lav. 17 mag. 1985; Corte di Cassaz. 2 Aprile 1986 n. 2257.
103
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Rileva infine sottolineare che tutta la disciplina lavoristica subordinata
ed autonoma è stata novellata dal D.L. 276/03 meglio noto come
“riforma Biagi”, (che ha toccato però limitatamente il settore sportivo),
pertanto saranno analizzate i nuovi strumenti contrattuali che hanno
come protagonisti i sodalizi sportivi dilettantistici.
Prima di disquisire dei rapporti di lavoro in senso proprio, è bene chiarire
la natura giuridica di chi organizza attività sportive dilettantistiche.
Questo in guisa di stabilire poi chi si instaura il rapporto di lavoro
anche gratuito. Nei sodalizi sportivi titolare del rapporto è il legale
rappresentante, e quindi il presidente pro-tempore dell’associazione. E’
però possibile che nell’ambito dell’organizzazione operativa di tutti i
giorni il sodalizio deleghi in tutto o in parte le funzioni relative ai
rapporti di lavoro e di collaborazione ad un membro del consiglio
direttivo diverso dal presidente.
104
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.4 Il Lavoro Gratuito.
Le prestazioni volontarie a titolo gratuito costituiscono non poca
parte dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito sportivo dilettantistico
qualificati come “volontariato sportivo”. In tal senso, sussiste una
cornice legislativa (Cfr. L. 11 agosto 1991 n. 266) atta ad evitare abusi
nel mondo dell’assistenza, della solidarietà e dello sport. La normativa
sul volontariato è l’unica a dare una risposta legislativa alle prestazioni
gratuite. Nel suo senso etimologico la figura del“ volontario” non è
identificata in maniera assestante dalla legge italiana133, come soggetto
indipendente, bensì all’interno di una normativa dettata per disciplinare
l’attività delle organizzazioni che utilizzano il lavoro del volontario. E’
l’attività
che
viene
svolta
spontaneamente,
personalmente
e
gratuitamente all’interno di sodalizi di volontariato, costituite per fini di
solidarietà, senza alcun fine di lucro anche indiretto.
133
La prima legge che regolamenta il volontariato è la n.49 del 1987, che statuisce una disciplina
organica sulla Cooperazione Italiana con il Paesi in Via di Sviluppo (PVS). Nel 1991 (legge n.266) il
legislatore, riconosciuta il valore sociale e l’importanza dell’attività di volontariato tenta di dettarne
una disciplina organica. In ultimo è la legge più recente, il D.Lgs 460/97 (norme di riordino della
disciplina fiscale degli enti non commerciali - Enti No Profit) che annovera la nuova figura delle
Organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (Onlus) ove detta la normativa di più vasta applicazione.
105
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
La collocazione delle prestazioni in esame, tra quelle a carattere
“sportivo dilettantistico” non giustifica la gratuità della prestazione
medesima134.
Certamente preme sottolineare come il “lavoro gratuito” sia
connotato da una sorta di contraddizione da un punto di vista prettamente
terminologico attesa una sorta di presunzione di onerosità in relazione
alla prestazione lavorativa.
Il nostro ordinamento giuridico, non riporta alcuna norma a
carattere inderogabile che impedisca all’autonomia privata di instaurare
un rapporto in tal genere; tale non è nè l’art. 36 della Costituzione, il
quale non attribuisce al lavoratore un incondizionato diritto alla
retribuzione, nè l’art 2094 Cod. Civ.: il quale prevede che è prestatore di
lavoro subordinato colui che si impegna a collaborare con l’impresa
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, sotto la direzione
dell’imprenditore, dietro retribuzione.
Se è acclarato che a fronte di una prestazione lavorativa in favore
di terzi, sussiste l’obbligo retributivo, per la menzionata presunzione di
onerosità, è anche vero che nulla impedisce, l’intenzione liberale di
134
AVV. GUIDO MARTINELLI, “Diritto Sportivo, anno 2002/2003” pag. 36, precisa infatti, che lo stesso
legislatore ha previsto la tassazione dei compensi percepiti “nell’esercizio diretto di attività sportiva
dilettantistica”.
106
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
fornirla135. I motivi legittimanti la prestazione lavorativa in assenza di
alcun compenso, posso essere variegati: si possono annoverare
l’intenzione di accrescere e perfezionare le proprie conoscenze,
migliorando il proprio livello di istruzione, l’esistenza di motivazione di
ordine etico-sociale o finalità di solidarietà sociale; la realizzazione di un
causa determinata non economica avente contenuto prettamente sociale,
culturale,
assistenziale
o
sportiva,
ritenuta
meritevole
secondo
l’ordinamento giuridico.
E’ opportuno affermare, che qualora l’attività lavorativa sia
prestata a titolo gratuito, dettata da motivazioni che sul piano eticosociale escludono la sussistenza dell’onerosità della prestazione, ovvero
che nulla a che vedere con l’ottenimento di un risultato economico, viene
meno la volontà delle parti di vincolarsi, non sorgendo tra le stesse alcun
rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante in grado di giustificare
l’insorgenza di legittime pretese tra i contraenti.
Quindi, nel caso di specie, non sorge nessun diritto al compenso
patrimonialmente valutabile, sia esso in denaro che in natura. Al
volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese vive da lui
135
Cfr. C. Cass. 14 novembre 1972, n. 3389
107
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
anticipate, ed idoneamente documentate136, per incarichi svolti in nome e
per conto del sodalizio sportivo.
Sotto il profilo della mancata
previsione di un compenso, quale controprestazione all’attività
lavorativa prestata da un soggetto, il tutto è giustificato dall’inesistenza
di una benché minimo rapporto di lavoro comunque denominato sia
autonomo che subordinato137. La presunzione di onerosità della
prestazione di lavoro, richiede rigorosamente prova che l’attività stessa
sia eseguita a titolo gratuito, in vista di vantaggi indiretti che il prestatore
intendeva trarre ed esclude che tale prova possa consistere nella semplice
inerzia del prestatore, seppure prolungata nel tempo, nel chiedere il
compenso per la prestazione lavorativa, dovendo, invece, la gratuità
essere acclarata dalla originaria volontà delle parti dalle modalità di
svolgimento del rapporto138.
Né può ipotizzarsi uno dei casi in cui può essere esperita l’azione
di indebito arricchimento139, ex art. 2041 Cod. Civ, mancandone i
136
Rimborsi a piè di lista. Inoltre per poter sostenere che trattasi di un mero rimborso spese e non di
una retribuzione per l’attività svolta, è necessita un’apposita delibera da parte dell’associazione per
conto della quale il collaboratore deve effettuare le spese, o una lettera d’incarico sottoscritta dal
legale rappresentate della stessa, specificando la causa delle spese e l’autorizzazione a compierle.
137
Il rapporto di lavoro, come sussumibile dalle norme codicistiche, avallate dalla giurisprudenza, si
caratterizza per la presenza degli elementi della continuità, della collaborazione nell’altrui impresa,
del vincolo di subordinazione nel lavoro dipendente, nonché dell’onerosità della prestazione.
138
Cfr. C. Cass. 1895/1993.
139
Trattasi di un’azione avente carattere sussidiario, nel senso che può essere esperita quando sia
preclusa qualsiasi altra azione. Il presupposto poi, è che, è esperibile quando un soggetto realizzi un
aumento patrimoniale a scapito di un altro soggetto che correlativamente subisca una corrispondente
diminuzione patrimoniale.
108
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
presupposti, proprio perché il prestatore espleta l’attività lavorativa per
finalità extra-economiche, come già trattato in precedenza.
Al fine di evitare controversie di qualsiasi tipo, risulta opportuno
una dichiarazione del collaboratore da lui sottoscritta al momento
dell’inizio dell’attività nella quale risulti specificato che l’attività è
prestata
volontariamente
e
gratuitamente
per
contribuire
al
raggiungimento delle finalità che l’associazione si propone.
Nella stessa dichiarazione è preferibile altresì inserire che il
collaboratore svolge l’attività sotto la sua personale responsabilità e che
quindi, oltre a non rivalersi nei confronti dell’associazione stessa per i
danni da lui eventualmente subiti nello svolgimento dell’attività
lavorativa ed a causa di essa, lascia altresì indenne l’associazione da ogni
pretesa da parte di terzi, di risarcimento dei danni causati e/o derivanti
dall’attività da lui gratuitamente prestata.140
Affermato il principio generale di gratuità delle prestazioni
lavorative nel settore sportivo, rileva sottolineare che:
ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 266/91 è prevista la possibilità di
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
140
AVV. GUIDO MARTINELLI, “Dispensa - Diritto Sportivo, 2002/2003” pag. 38.
109
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
autonomo, nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
In tal senso è, anche la lettura dell’art. 18. denominato “prestazioni degli
associati” della Legge istitutiva delle Associazioni di Promozione sociale
(L. 7.12.2000 n.383). Recita testualmente:
“1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente
delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri
associati per il proseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati”. Nel mondo dello sport
dilettantistico, è arduo pensare che la gestione degli impianti possa
essere affidata a prestazioni di carattere volontario.Una tendenza diversa
è acclarata nel DDL On. Ronchi, presentato in data 24 luglio 2003, alla
Camera dei deputati inerenti la pratica del Fitness141, la cui pratica non è
regolamentata dal Coni,
dal titolo “ Disciplina delle professioni
connesse alle attività motorie e sportive e istituzione degli Albi
professionali regionali” (n.ro 3064 – XIV Legislatura).
141
“Il fitness racchiude tutte le discipline rese al raggiungimento di un benessere psico-fiscio, volte a
riequilibrare le varie componenti corporee quali la tonicità muscolare, l’elasticità, la resistenza,
l’efficienza cardiovascolare e la coordinazione.” DDL 1351 “Legge Quadro per le figure
professionali operanti per le attività fisiche sportive e il fitness” presentato al Senato il 22 aprile 2002.
110
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
All’art. 1, si acclara con una grandissima novità che: “La presente legge
disciplina le attività motorie e sportive effettuate in luoghi pubblici o
privati, nelle organizzazioni sportive e dell’associazionismo ricreativo
sociale, con finalità formative, di promozione dello sviluppo della salute,
turistico, ricreative del recupero, nello sport di competizione e nello
sport sociale, da soggetti che, a titolo oneroso, svolgano le predette
attività, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di
subordinazione nei confronti del committente, ovvero sono inseriti in
una organizzazione imprenditoriale, con vincolo di subordinazione”.
La novità assoluta, nel mondo sportivo è l’introduzione della
locuzione previsione “a titolo oneroso”. Purtroppo tale decreto legge non
è mai stato convertito in legge.
111
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.4.1. Le Cariche Elettive: Gli amministratori.
Rientrano nel novero delle cariche elettive, non solo ed
esclusivamente quelle di carattere pubblico, ma anche quelle relative a
società, imprese, associazioni ed enti, che richiedono la votazione dei
soli aventi diritto così come individuati dai rispettivi atti costitutivi: le
cariche di amministratore, di consigliere delegato, di presidente di
consiglio di amministrazione o di associazione secondo la previsione
della norma statutaria. La stragrande maggioranza delle associazioni
sportive dilettantistiche, infatti, è disciplinata ai sensi dell’art. 36 e
seguenti del codice civile. Ciò sta a significare che l’orientamento
interno e l’amministrazione della stessa vengono regolati dagli accordi
degli associati, ossia alla base del concreto operare la fonte regolatrice è
sempre e solo l’atto costitutivo. In esso sono annoverati gli organi di
direzione politica, ne vengono stabiliti compiti ed operatività e vengono
fissate le modalità per eleggere le persone fisiche che debbono
rappresentare e guidare l’associazione. E’ doveroso sottolineare, al caso
di specie, per espressa previsione della Legge Finanziaria 2003 (L.
289/2002) art. 90, comma 18, l’inserimento obbligatorio all’interno
112
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
dello statuto associativo, della clausola inerente la gratuità della carica
di amministratore, per conservare lo status di associazione sportiva
dilettantistica. Per quanto menzionato, i componenti del consiglio
direttivo non potranno quindi percepire alcun compenso per l’attività
personale
svolta
di
carattere
amministrativo-gestionale
non
professionale. Ciò allo scopo di inficiare qualsiasi distribuzione indiretta
di utili delle associazioni in contrasto con la previsione della mancanza
di scopo di lucro riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. In
attesa degli opportuni chiarimenti, sembra che la previsione di gratuità,
come accade per i dipendenti pubblici, debba riguardare i compensi e
non anche le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa. Trattasi
nel caso di specie di una dimenticanza del legislatore.
Tuttavia, è’ un principio quello della gratuità degli amministratori
che contrasta nettamente con la previsione di cui al comma 6 dell’art. 10
del decreto legislativo 460/97 ove è consentito agli “amministratori”
delle Onlus di percepire compensi purchè non superiori a quelli previsti
per i componenti dei collegi dei revisori delle società di capitale.
Naturalmente rimane invariata, la corresponsione di “compensi” a quei
dirigenti (direttore sportivo/ o responsabile settore giovanile), compiti
113
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
prettamente diversi da quelli amministrativi, gestionali, la cui presenza è
indispensabile per il corretto svolgimento della gara/manifestazione.
Quindi resta salvo, che i dirigenti sportivi che svolgono funzioni
non retribuite in base a norme organizzative interne possono ricevere i
rimborsi spese142 necessari all’espletamento della manifestazione
sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a garantirne la
concreta realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici.
142
E’ palese l’erogazione dei rimborsi spese e indennità di trasferta nel caso di esercizio diretto di
attività sportive, secondo l’art. 67 comma 1, lettera m del T.U.I.R. così come modificato dall’art. 90
della Legge Finanziaria 2003, sempre che ne ricorrano i presupposti. Chiarimenti sono ascritti alla
Risoluzione142 Ministeriale n.34/E del 26.03.2001 dell’agenzia delle entrate, a seguito della novella
occorsa di cui all’art. 37 legge 21.11.2000 n. 342, che escludeva dall’agevolazione fiscale tutti i
soggetti sportivi che svolgevano attività amministrative o di gestione. Il Ministero, se pur in forma
minimale, ha consentito l’equiparazione di fatto ad atleti ed allenatori di tutti coloro che “operano sui
campi di gioco”.
114
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.5 Il Rapporto di lavoro per i dipendenti degli
enti di gestione di impianti sportivi
E’ doveroso sottolineare allorquando il sodalizio intende
contrattualizzare un soggetto sportivo nella forma del contratto di
lavoro subordinato, troverà applicazione il Contratto collettivo di
lavoro per gli addetti agli impianti sportivi143. In tal senso si evidenzia
come l’evoluzione che ha riguardato l’attività sportiva, nell’ultimo
decennio, ha condizionato in termini estensivi nuove forme di
attività/pratica sportiva, ai sensi di quanto ultimamente statuito nel
gennaio 2002144 (Tabella 1), con il rinnovo del CCNL per il personale
dipendente di impianti sportivi, che ha novellato le precedenti attività
del 1992. L’acquafitness, l’acquagym, l’idrospinning145 erano
concetti ignorati dal primo contratto del 1992. E’ importante rilevare
143
Il legislatore non fornisce una definizione di “impianti sportivi”. Essi devono essere considerati le
aree comunque delimitate(campi, piste), i complessi di costruzioni (palestre, autodromi, ippodromi) ed
ogni altro impianto per attività formativa, agonistiche e non, di mantenimento a tutti i livelli sia
pubblici che privati, dotati di attrezzature e sistemazioni necessarie per l’esercizio d’una o più attività
sportive.
144
Il contratto in essere sebbene stipulato da nessun rappresentante allo sport, poiché solo
Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, in occasione dell’ultimo rinnovo hanno precisato di “attivarsi
congiuntamente per la diffusione in un quadro dinamico ed evolutivo relativo alla sfera di
applicazione”.
145
È l’andare in bicicletta in acqua.
115
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
come il contratto collettivo per gli addetti agli impianti sportivi non
elenchi alcuna figura tecnica avente requisiti professionali adeguati,
eccettuate le figure del massofisiokinesiterapista con provata
esperienza, del dietista e del personale paramedico (art. 2). Le
principali disposizioni attengono:
Periodo di prova: minimo 26 giorni per i livelli più bassi ad una
massimo di 6 mesi per i livelli apicali;
Orario di lavoro: 40 ore settimanali;
Ferie: 26 giorni lavorativi, oltre a 72 ore di riduzione orario annua per
permessi e 32 ore di permessi retribuiti per le exfestività abolite.
Malattia: diritto alla conservazione del posto per 180 giorni nell’anno
solare, più un periodo di aspettativa non retribuita di altri 120 giorni.
Inquadramento lavoratori: ove le principali mansioni sono sintetizzate
nella tabella 2.
Tabella 1 ( Evidenziate le novelle rispetto la disciplina del 1992)
CCNL – Addetti agli impianti Sportivi - Anno 2002
116
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Centri sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più
impianti di varia tipologia e natura tra quelli di seguito elencati
Palestre: con svolgimento di attività motorie, competitive o non,
come ad esempio body building, ginnastica a corpo libero, aerobica,
danze, insegnamento arti marziali, boxe di ogni genere, ecc. Centri
fitness: strutture dedicate allo svolgimento
di
attività
finalizzate
prevalentemente alla prevenzione ed al mantenimento del benessere
psicofisico della persona. Centri natatori/piscine: strutture per lo
svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali
ad esempio:
nuoto,
subacquee, pallanuoto,
nuoto
pinnato
tuffi,
e sincronizzato,
addestramento
attività
al salvataggio,
acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.
Campi da tennis; Campi da squash; Campi da golf e minigolf; Campi
da calcio, calcetto, rugby e baseball;Campi da pallavolo, basket e
pallamano; Maneggi e centri ippici, dove, oltre alle tradizionali attività
si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia; Piste da
pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio,
anche per svolgimento di
attività di hockey; Campi da bowling e bocce; Sferisteri;Campi per il
gioco del pallone elastico e della palla a volo; Laghetti per pesca
sportiva; Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco;tiro a segno; Centri
117
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
finalizzati
all'attività
diorienteering,
trekking,
arrampicata
emountainbyke; Centri per canottaggio, canoa, kayak;svolti su fiumi,
torrenti, corsi d'acqua; bacini artificiali, navigli e piscine; Centri per
biliardo e tennis da tavolo; Centri per le attività di volo; Centri nautici.
CCNL – Addetti agli Impianti Sportivi - Anno 1992
Palestre: con svolgimento di attività dibody-building, ginnastica a corpo
libero,aerobica,
danze,
genere.Piscine:
con
sincronizzato,
insegnamento
attività
pallanuoto,tuffi,
di
arti marziali, boxe di ogni
nuoto,
addestramento
nuoto pinnato
e
al salvataggio,nuoto
subacqueo.Campi da tennis.Campi da squash.Campi da golf e minigolf.
Campi
da
pallavolo,
calcio,
basket
alle tradizionali
turistica
sughiaccio,
calcetto,
rugby
e baseball.Campi
da
e pallamano.Maneggi e centri ippici, dove, oltre
attività
si
svolgano ponytrekking,
attività
e ippoterapia. Piste da pattinaggio, sia a rotelle che
anche per svolgimento di attività di hockey.Campi da
bowling e bocce. Sferisteri. Campi per il gioco del pallone elastico e
della palla a volo.Laghetto per pesca sportiva. Strutture per tiro a volo,
tiro con l'arco etiro a segno. Centri
orienteering,
trekking,
arrampicata
118
finalizzati
all'attività
di
e mountainbyke. Centri per
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
canottaggio, canoa, kayak,svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua,bacini
artificiali, navigli e piscine.Centri per biliardo e tennis da tavolo.Centri
per le attività di volo.Centri nautici.
Mansioni ai sensi del CCNL addetti agli impianti Sportivi anno 2002
Primo livello:
Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con
responsabilità di direzione esecutiva, responsabile sportivo tecnicospecialistico di settore con funzioni di direzione esecutiva, con
discrezionalità di poteri e autonomia di decisioni, nei limiti delle sole
direttive generali impartiti dall'imprenditore.
Sono il:
Responsabile di servizio/ufficio tecnico,
commerciale; Responsabile
di
marketing,
amministrativo,
pubbliche
relazioni,
sviluppo organizzativo.
Secondo livello:
Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi
e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che
esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una
specifica professionalità tecnica e/o scientifica; istruttore/allenatore
119
in
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
possesso
livello,
dei
che
requisiti
svolge
tecnico-professionali di cui al terzo
compiti operativamente autonomi anche con
funzioni di coordinamento e controllo; Sono il: green keeper; capo
officina; capo di reparto o settore; contabile con mansioni di
concetto;segretario di direzione con mansioni di concetto con
conoscenza di lingue estere.
Terzo livello:
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i
lavoratori specializzati
possesso
di
provetti. Sono: l’istruttore/allenatore
diploma o
di
in
titolo equipollente conseguito presso
enti, istituti, federazioni o associazioni riconosciuti (ad es: Istituti
Parauniversitari, Isef, ecc.), con approfondita competenza tecnicoprofessionale e notevole esperienza, che opera in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle discipline sportive di competenza;
massofisiokinesiterapista con provata esperienza; capo scuderia; dietista,
personale paramedico; steno dattilografo in lingue estere; operaio
specializzato provetto,
quale ad esempio l'addetto al rifacimento di
campi sportivi;contabile/impiegato amministrativo.
120
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Quarto livello
lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative
operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che
richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnicopratiche comunque acquisite. Sono:l’assistente istruttore/allenatore in
possesso di particolari capacità e conoscenze tecnico-pratiche, in grado
di impartire nozioni di base nella disciplina sportiva di competenza con
specifica esperienza precedentemente acquisita; magazziniere; bagnino;
massofisiokinesiterapista, infermiere; artiere di elevata professionalità;
hostess; contabile d'ordine, cassiere, stenodattilografo, addetto a
mansioni d'ordine di segreteria estetista;conducente di automezzi;
Quinto livello
Lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono
richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche,
comunque conseguite. Sono: l’artiere;magazziniere addetto alle squadre
giovanili;addetto al desk;caddie master; addetto alla manutenzione dei
giardini e/o dei campi sportivi; addetto ai galleggianti;addetto alla
manutenzione
delle
piscine;
receptionist;
fatturista;
dattilografo,
archivista, protocollista, schedarista; codificatore;addetto al controllo e
121
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
alla verifica delle merci; addetto al centralino telefonico; conducente di
autovetture; operaio qualificato;
Sesto livello
Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici
conoscenze pratiche. Ossia:addetto alle caldaie; guardarobiere, assistente
e/o addetto di spogliatoio; caddie; addetto ai campi; addetto al carico e
allo scarico; addetto agli ingressi; addetto ai servizi per bagnanti;
portiere, usciere; conducente di motobarca; conducente di motofurgone;
fattorino, portapacchi con o senza facoltà di esazione; custode anche di
magazzino; operaio comune; addetto alle pulizie con uso e conduzione di
mezzi semoventi; meccanici.
Settimo livello
Lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti. Sono: l’
addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici.
122
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.6 La Riforma Biagi
La c.d. “Legge Biagi”, a seguito della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (la n. 235 del 9 ottobre 2003 – Suppl. Ord. N. 159 ) del D.L.
267 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, ha statuito tra le varie
e tante, nuove forme contrattuali “flessibili” applicabili nel mondo
sportivo. Tali nuove forme contrattuali sono rappresentate dal contratto
d’inserimento, dal lavoro a progetto, dal lavoro occasionale e dal lavoro
accessorio. I contratti in essere sono in vigore dal 24 ottobre 2003. In
particolare, in tema di rapporto di lavoro subordinato, merita accennare
ai:
Contratti di Inserimento: rappresentano l’alternativa al
contratto di apprendistato, in sostituzione del contratto di
formazione lavoro che viene or ora abrogato. E’ disciplinato
dagli art. 54-59 d.lgs n. 276 del 10/09/2003. E’ uno
strumento di ins/reinserimento nel mercato del lavoro di
soggetti svantaggiati146, per mezzo di una progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali
146
Soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni; disoccupati di lunga durata fino a 32 anni, lavoratori
con più di età superiore a 45 anni privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo, lavoratori che
vogliano intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2
anni, donne di qualsiasi età, persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
123
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo. Tra i
datori di lavoro ammessi rientrano anche i Sodalizi
Sportivi. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro
a termine e deve essere stipulato in forma scritta e deve
specificare il progetto individuale di inserimento. La
mancata osservanza, implica la nullità del contratto ed il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Ha
durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi,
estesa a 36 in caso di assunzione di persone riconosciute
affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Relativamente alle altre fattispecie contrattuali accennate in
precedenza ed
introdotte dalla Riforma Biagi, saranno
esaminate nel paragrafo successivo, appartenendo alla sfera
del Lavoro Autonomo.
124
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.7 I rapporti di lavoro autonomo
L’analisi normativa non può prescindere dall’art. 2222 del codice
civile descrive come lavoratore autonomo colui che si obbliga a
compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti
del committente. La vigilanza prende in considerazione i seguenti
elementi:
1) Assenza del vincolo di subordinazione;
2) Esistenza di un rapporto unitario e continuativo;
3) Retribuzione periodica stabilita: compenso commisurato al lavoro
ed utilità dell’opera richiesta, con esclusione di qualsiasi
correlazione alla durata ed alla complessità del lavoro svolto;
4) Assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e
del rischio inerente all’esecuzione medesima.
Sotto il profilo giuridico può validamente essere ricompresa:
- Professione abituale, nell’esercizio di arti e professioni: in tal senso il
lavoratore dispone di mezzi organizzati ed ha altresì una effettiva
autonomia gestionale ed operativa, che si estrinseca nella realizzazione
125
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
di un’opera o di un servizio, in conformità delle indicazioni del
committente,
utilizzando
unicamente
le
risorse
della
propria
organizzazione. L’attività è resa ad una pluralità di soggetti,
naturalmente il compenso è legato alle prestazione non essendo
periodico.
- Prestazione coordinata e continuativa: in tal senso trovano
collocazione lavoristica la pratica sportiva di istruttore, preparatore,
allenatore che posso essere così disciplinate. L’autonomia del prestatore
d’opera si sfuma, dal momento che è inserito funzionalmente,
nell’organizzazione, con la quale ha stipulato il contratto. La
connessione funzionale presuppone però che il datore di lavoro
committente disponga a sua volta di una effettiva organizzazione. A
differenza del punto precedente, per un collaboratore la prestazione può
integrare altre forme di reddito o comunque accompagnarsi ad altri
impegni. Rientrano nella disciplina degli ex co.co.co., il gestore della
piscina o di qualunque impianto sportivo, chiamato ad aprire e chiudere
l’impianto sportivo, a gestire le iscrizioni dei soci ai corsi. La
retribuzione147 è periodica e prestabilita dalle parti. E’ doveroso
sottolineare che la Riforma Biagi introduttiva del lavoro a progetto in
147
Collegato al risultato e non alla quantità oraria di lavoro.
126
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
sostituzione del tradizionale co.co.co non trova applicazione nel caso del
mondo sportivo dilettantistico ai sensi dell’art. 61 comma 3 del decreto
attuativo della L. 30/2003 (Legge Biagi).
- Lavoro occasionale ordinario ed accessorio: la regolamentazione del
lavoro a progetto al comma 2 dell’art. 61 L. 30/2003, provvede
indirettamente a colmare una lacuna che era presente nel nostro
ordinamento giuridico fornendo per la prima volta una precisa e
pedissequa disciplina di rapporto di lavoro occasionale, fin d’oggi,
rimasto un rapporto di lavoro di difficile ed ambigua identificazione. In
particolare per Lavoro occasionale ordinario148 ( o mini-co.co.co) si
intende qualsiasi attività di natura meramente occasionale resa da
qualsiasi soggetto, per la durata complessivamente non superiore a 30
giorni149 nel corso dell’anno solare, salvo che il compenso complessivo
per lo svolgimento della prestazione non sia superiore a €. 5.000,00 (i
limiti sono da intendersi per singolo committente). Va precisato che le
prestazioni di cui alla “Riforma Biagi”, hanno una loro autonomia e si
differenziano nettamente dalle prestazioni occasionali di lavoro
148
In tal senso è notorio la differenziazione tra le predette prestazioni occasionali e le prestazioni di
lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 67 (ex 81) del Tuir Novellato. La Circolare n.1 del
Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in tal senso.
149
Il legislatore non precisa se continuativi, per cui si deve dedurre che potranno essere calcolati
anche in modo frazionato.
127
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
autonomo. Le prime, ai sensi della Circolare Ministeriale n.1/2004 sono
pur sempre prestazioni di rapporti coordinati e continuativi, ma di durata
limita, ragione per la quale si giustifica l’esenzione in tema di
“Progetto150”. La locuzione “prestazione occasionale” va interpretata in
senso “atecnico”: trattati di rapporti di collaborazione che a fronte della
breve durata non presentano significati rischi di elusione ai fini
lavoristici di diritto del lavoro. Il
legislatore non aveva alcuna
intenzione di trasformare tali rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, che costituiscono fiscalmente redditi assimilati al lavoro
dipendente, in “prestazioni occasionali”. Non a caso se le collaborazioni
di breve durata, acquistano una maggiore consistenza superando un dei
due limiti previsti (5 mila euro di compensi e una durata superiore ai
trenta giorni), il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione del
progetto, con alcune peculiarità. Sono esonerati da tale adempimento, le
prestazioni rese nell’ambito delle attività istituzionali “proprie” delle
società ed associazioni sportive. Relativamente al discorso delle
“prestazioni di lavoro autonomo occasionale” di cui all’art. 67 (ex 81)
del nuovo TUIR non si riscontra oltremodo né il coordinamento, né la
150
La disciplina fiscale è ai sensi dell’art 50 (redditi assimilatati al lavoro dipendente) lett c-bis) del
nuovo Tuir anche per le prestazioni occasionali ordinarie di cui alla “Riforma Biagi”. Naturalmente il
superamento dei limiti implicherà la redazione del progetto, semprechè la prestazione attenga a
prestazioni non-istituzionali in favore del sodalizio sportivo.
128
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
continuità delle prestazioni tipica, come delle collaborazioni di breve
durata altrimenti qualificate, dal legislatore della legge Biagi, come
prestazioni occasionali. E’ dunque acclarato che il legislatore non
intendeva, nel fornire la definizione delle prestazioni occasionali,
operare una riqualificazione del reddito da un punto di vista fiscale.
Il lavoro accessorio151 invece è una particolare attività lavorativa
di natura meramente occasionale resa da soggetti svantaggiati152, cioè a
rischio di esclusione sociale, oppure non rientranti del mercato del lavoro
o in procinto di uscire. Tra le lavorazioni ammesse153 rientrano la
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali.
Le attività lavorative ricompresse nel lavoro accessorio, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura
meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che
non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
151
Artt- 70-74 D.L. 276/03 e successive modifiche. E’ una prestazione di lavoro autonomo, resa in
assenza di subordinazione.
152
Disoccupati da oltre 1 anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di
recupero, lavoratori extracomunitari soggiornanti in Italia, nei 6 mesi successivi alla perdita del
lavoro.
153
Congiuntamente ad altre fattispecie: piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia di edifici e monumenti,
collaborazioni con enti pubblici o associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di
emergenza.
129
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
solare.. I datori di lavoro che vogliono ricorrere al lavoro accessorio
dovranno acquistare presso rivendite autorizzate, gli appositi carnet di
buoni per prestazioni di lavoro accessorio di valore corrispondente a
quello fissato del Ministero del Lavoro per ogni ora di lavoro; buoni che
dovranno essere consegnati al prestatore di lavoro accessorio per ogni
ora di lavoro effettuata. Nella fattispecie il decreto del 30 settembre 2005
ha stabilito tra l'altro:
•
il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro
accessorio, fissato nella misura di 10 euro;
•
l'autorizzazione per il concessionario del servizio a trattenere il
5% del valore nominale del buono come rimborso spese;
•
l'avvio di una prima fase di sperimentazione nelle aree prescelte;
•
la scelta del concessionario tramite una gara.
130
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Scheda Riassuntiva
Lavoro Occasionale
Soggetti Interessati
Tutti i lavoratori
Lavoro Accessorio
Disoccupati
oltre
1
anno,
Casalinghe,
Studenti,
Pensionati,
Disabili, Soggetti in
comunità di recupero,
Extracomunicati
Disoccupati.
Attività
Qualsiasi tipologia
Piccoli
Lavori
Domestici a carattere
straordinario,
Insegnamento privato
supplementare,
Piccolo
Lavori
di
Giardinaggio, pulizia
e
manutenzione
di
edifici e monumenti;
Realizzazione
131
di
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
manifestazioni sociali,
sportive,
culturali;
Collaborazioni
con
associazioni
di
volontariato
per
lo
svolgimento di lavori
di emergenza.
Durata
Rapporto
superiore
non Nessun limite ai sensi
a
30
gg
nell’anno solare, con
lo stesso committente
Reddito
della
Legge
maggio 2005, n. 80,
art. 1-bis
Compensi
Compensi
complessivamente
complessivamente
percepiti
14
nell’anno percepiti
nell’anno
solare non superiore a solare non superiore a
5.000,00
Euro
per 5.000,00
singolo committente
132
Euro
per
singolo committente
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.7.1 La collaborazione coordinata e continuativa ed
il lavoro a progetto nello sport dilettantistico:
Disciplina
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, relativamente
alla tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative esaminata ,
sono state esonerate dalla nuova disciplina dei lavori a progetto ai sensi e
per gli effetti del comma 3 art. 61 D.Lgs di attuazione della L. 30/2003,
che esclude154 dal cosiddetto lavoro a progetto: “i rapporti e le attività di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a
fini
istituzionali
avverso
le
associazioni
et
società
sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal
Coni, come individuate e disciplinate dall’art. 90 della legge 27
dicembre 2002 n. 289”. Quindi per le società ed associazioni sportive
dilettantistiche sarà possibile, alle condizioni previste dal comma 3 delle
predetta norma, continuare ad avvalersi delle collaborazioni nelle
154
In merito alla predetta previsione, la DOTT.SSA SACCARO, Il sole 24 Sport ore pag 19 del
30/08/2003 è dell’avviso, che l’esclusione opera solo per le collaborazioni ai sensi dell’art. 90 della
legge n.ro 289/2002 cioè quelle di carattere amministravo-gestionale, mentre ogni altra collaborazione
debba essere assoggettata alle nuove normative di cui alle L. Biagi. Di diverso avviso il DR. NICOLA
FORTE E IL RAG. PIETRO CANTA per i quali, fornendo un’interpretazione più aderente, adducono la
non applicabilità della riforma Biagi a tutte le collaborazioni coordinate e continuative “comunque
rese e utilizzate a fini istituzionali”. Mossi dal fatto che il mero richiamo di cui all’art. 90 della L.
Finanziaria 2003 deve intendersi riferito alle società ed associazioni sportive dilettantistiche e non alla
individuazione delle collaborazioni stesse.
133
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
medesime forme utilizzate fino ad oggi prime della novella in
argomento, con ciò nulla disponendo la redazione di un benché minimo
progetto di lavoro. La giustificazione è sussumibile attraverso la lettura
pedissequa di
un passo della circolare n. 1, dell’8 gennaio 2004,
emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati
forniti i primi chiarimenti sulle novità in rassegna. In particolare, si
acclara come la previsione del “progetto” sia “finalizzata ad impedire
l’utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e
continuative”e pertanto le novità non riguardano quindi quelle fattispecie
che non presentano “significativi rischi di elusione” della normativa in
materia di lavoro. Ciò premesso, i requisiti necessari che permettono di
inquadrare
come
autonoma
una
collaborazione
continuata
e
continuativa155 ai sensi all’art 409 n.3 c.p.c, sono:
La Collaborazione: assenza del vincolo di subordinazione nei confronti
del soggetto destinatario della prestazione lavorativa sportiva. Il
lavoratore è un collaboratore estraneo all’impresa, che agisce in via
155
E’ notorio che nella maggior parte dei casi, i proventi percepiti dagli atleti dilettanti, e dai
collaboratori, per le prestazioni di tipo amministrativo-gestionale, rese nei confronti delle società ed
associazioni sportive dilettantistiche, sono riconducibili nella disciplina dei redditi diversi di cui
all’art. 67 (ex 81), lettera m) del nuovo TUIR. Dal punto di vista fiscale i redditi così conseguiti non
devono, quindi, essere considerati assimilati al lavoro dipendente. Il legislatore delegato, forte di ciò,
si è ben reso conto che tali tipologie di rapporti non presentavano rischi significativi per la normativa
in materia di lavoro. Le società ed associazioni sportive utilizzano infatti frequentemente, nell’ambito
delle attività istituzionali (di tipo sportivo), tali forme di collaborazione senza alcun intento
fraudolento. Pertanto anche in tale ottica può ragionevolmente essere spiegata la mancata previsione
dell’obbligo di predisporre un apposito progetto o programma di lavoro.
134
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
autonoma (modalità,tempo,luogo), ma in funzione delle finalità
organizzative del sodalizio.
Coordinamento: nel senso appunto di rapporto consensuale di costante
coordinamento con la struttura del destinatario della prestazione. Ossia
collegamento funzionale dell’attività del lavoratore parasubordinato con
la struttura del committente, in quanto concorre alla realizzazione
dell’attività/finalità di quest’ultimo156, pur essendo autonoma per quanto
riguarda i tempi, luoghi, modalità operative.
Continuità: per cui la prestazione dedotta in rapporto non deve essere
meramente occasionale, bensì continuativa e resa in misura apprezzabile
nel tempo.
Natura prevalentemente personale dell’opera: necessaria prevalenza del
carattere personale dell’apporto lavorativo del prestatore rispetto
all’impiego di mezzi e/o altri soggetti, dei quali pure il collaboratore può
avvalersi, semprechè non si perda la preminenza della sua personale
partecipazione né l’unicità della responsabilità gravante sullo stesso. Ad
avallare quanto fin qui enunciato è la circolare ministeriale 26 gennaio
156
La differenza tra prestazione di lavoro parasubordinato e quella di lavoro subordinato è ravvisabile
altresì nella modalità dell’esecuzione: la prima deve conformarsi soltanto alle direttive dell’
imprenditore, mentre la seconda anche alle modalità di esecuzione preventivamente stabilite.
135
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
2001
n.7/E/20001/13833
che
ha
statuito
che
deve
ritenersi
collaborazione coordinata e continuativa quella caratterizzata da
“continuità del tempo della prestazione lavorativa, coordinazione che si
realizza attraverso l’inserimento funzionale del parasubordinato
nell’organizzazione economica, nonché la mancanza del vincolo di
subordinazione
propria
del
lavoro
dipendente”.
Tale
ultima
affermazione consiste nel non assoggettamento del lavoratore al potere
organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. A essi si
innestano i seguenti altri caratteri sussidiari:
a) l’osservanza di un orario determinato;
b) il versamento a scadenza fissa di una retribuzione
prestabilita;
c) del
coordinamento
dell’attività
lavorativa
all’assetto
organizzativo del datore di lavoro;
d) dell’assenza in capo al lavoratore di una pur minima
struttura previdenziale;
Le parti devono pedissequamente concordare:
1. La definizione del contratto e la volontà di escludere qualsiasi
rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
136
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
2. La discrezionalità delle decisioni e delle modalità di insegnamento
da parte dell’Istruttore;
3. Il corrispettivo riconosciuto all’Istruttore
4. La durata dell’incarico e le modalità per un’eventuale risoluzione
anticipata dello stesso.
Naturalmente, per le collaborazioni , al di fuori delle attività
istituzionali (di tipo sportivo) rese in favore delle società ed associazioni
sportive nonché Coni, federazioni sportive nazionali e gli altri enti di
promozioni sportiva157, ed in ultimo discipline associate a tutti gli
effetti delle mere federazioni, si applicherà l’istituto in essere dei “lavori
a progetto158” ai sensi dell’art. 61159 comma 1 del D.L. 276/2003 e
157
Il legislatore non ha statuito, come per le società ed associazioni sportive, l’esclusione dall’obbligo
di redazione del progetto qualora i rapporti di collaborazione siano intrattenuti con il CONI ed i
relativi comitati o con le Federazioni sportive. Si tratta di una diversità rispetto alla disciplina fiscale.
Infatti, i compensi, i premi, le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari di spesa, erogati per
l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, corrisposti dal Coni, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall’UNIRE e dagli enti di promozione sportiva, ricevono il medesimo trattamento fiscale
delle somme corrisposte dalle società ed associazioni sportive (Cfr. ).
158
Il legislatore ha introdotto il Lavoro a Progetto allo scopo di combattere l’utilizzo fittizio del
rapporto di co.co.co. in sostituzione del rapporto di lavoro dipendente, arginando la portata con
l’introduzione del contratto di cui prima. Ciò non significa che le Co.Co.Co. scompariranno, ma le
stesse saranno subordinate alla stesura di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro
determinati dal committente, alla cui realizzazione o per giusta causa implicano estinzione
contrattuale. Il progetto è un’attività produttiva ben identificabile, e quindi la specificazione di una
serie di operazioni, interventi e modi di operare anche di tipo organizzativo delimitano l’attività del
collaboratore per il raggiungimento del risultato. Esso non è quindi il risultato finale, ma l’indicazione
delle modalità, attraverso cui il collaboratore deve realizzare il contenuto del contratto. Ossia il
progetto, deve essere in funzione del risultato (art. 61 comma 1), con contenuto caratterizzante (art. 2
comma 1 lett b), con risoluzione del contratto in caso di loro realizzazione (art. 67 comma 1), con
carattere di specificità e con durata determinabile o determinata (art. 62 comma 1).
Nel caso sportivo, si è già in presenza di un progetto specifico, di qui l’esclusione legislativa.
159
Che non abroga l’art. 409 n. 3 c.p.c., la norma disciplina una particolare modalità di svolgimento
del contratto co.co.co.
137
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
successive modifiche. In altri termini i co.co.co di cui all’art 409 n.3
c.p.c., devono “essere riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del
coordinamento
con
l’organizzazione
del
committente
e
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa”. Il progetto oltremodo è stato definito come “un’attività
produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un
determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente
con la sua prestazione”.
Naturalmente la stipula del contratto di lavoro a progetto160 deve
avvenire in forma scritta161, ad substantiam e a seconda delle tipologie,
si distingueranno:
-
collaborazioni coordinate e continuative assegnate a
progetti specifici: quando la collaborazione riflette
un lavoro definito e limitato nel tempo.
160
Tali tipologie di rapporti, anche per ciò che attiene al profilo fiscale, non potranno essere
ricondotti nell’ambito delle collaborazioni di tipo amministrativo-gestionale considerate redditi diversi
ai sensi del predetto art. 67 (ex 81) del nuovo TUIR. Il legislatore della legge Biagi ha ritenuto perciò
che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, posti in essere al di fuori delle attività
tipicamente istituzionali (quelle di tipo sportivo), presentassero significativi rischi di violazioni
attinenti alla normativa in materia di lavoro. Pertanto, al fine di impedire l’utilizzo improprio di tali
rapporti di collaborazione, che potrebbero anche occultare prestazioni di lavoro subordinato, il
legislatore ha statuito l’obbligo di redigere un progetto o programma di lavoro.
161
Le nuove regole statuiscono che venga stipulato un contratto scritto ad oggi non imposto dalle
disposizioni tributarie.
138
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
-
collaborazioni coordinate e continuative rese in un
programma di lavoro: è necessario statuire un
preciso piano di lavoro, nulla indicando in tema di
durata;
-
collaborazioni coordinate e continuate ricondotte ad
una fase di lavoro: in tal caso si intende ogni stadio
della produzione, anche continuativo e ripetitivo
nel tempo.
Sono previsti dei requisiti formali, peculiari del contratto in essere:
innanzitutto è di rigore la statuizione di un progetto specifico o
programmi di lavoro, a cui il rapporto di collaborazione deve essere
riconducibile, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore. I contratti in essere si estinguono di norma al
raggiungimento del programma o realizzazione del progetto, descritto
nell’oggetto contrattuale, naturalmente salvo diversa pattuizione
contrattuale. Ovvero durante il rapporto in essere per giusta causa o
secondo le clausole previste dalla parti nel contratto individuale. E’
d’obbligo la statuizione delle eventuali forme di coordinamento tra il
committente ed il prestatore, al fine di non inficiare l’autonomia
nell’esecuzione del progetto.
139
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Il contratto, ad probationem dovrà annoverare:
indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro;
indicazione del progetto o programma di lavoro, individuato nel
suo contenuto caratterizzante;
il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i
tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi
spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente all’esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare
l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione prevista.
eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto.
Il collaboratore, salvo diverso accordo, può svolgere la propria
attività a favore di più committenti, sempre che la stessa non sia in
concorrenza con gli stessi committenti. Allo stesso modo, non dovrà
divulgare notizie ed apprezzamenti attinenti ai progetti ed
all’organizzazione di essi. Ha diritto ad un compenso proporzionato
140
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei
compensi solitamente corrisposti per prestazioni analoghe di lavoro;
parimenti, riconoscimento di autore dell’invenzione fatto nello
svolgimento del rapporto. Salvo diversa previsione contrattuale, il
contratto rimane sospeso, con diritto alla conservazione del rapporto,
senza comportare una proroga contrattuale e senza erogazione del
corrispettivo, nelle fattispecie di malattia o infortunio che dovessero
occorrere. Tuttavia qualora la sospensione si protragga per un periodo
superiore ad 1/6 della durata stabilita in contratto, se determinata,
oppure per un periodo superiore a 30 giorni (durata determinabile), il
committente potrà recedere dal contratto. L’art. 66 del D.L.276/2003,
predispone un sistema di tutela minimo con particolare riferimento
alla gravidanza, alla malattia ed all’infortunio stabilendo che essi non
comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane
sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Tuttavia, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa senza l’individuazione di
uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso saranno
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto. Ciò argomentato è necessario
dar luogo ad una esemplificazione concreta: l’obbligo del “progetto”
141
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
dovrebbe riguardare i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa intrattenuti con gli addetti alla gestione di un bar di
un’associazione in quanto tale attività commerciale non può essere
ricondotta nell’ambito delle finalità istituzionali. Tuttavia,
le
caratteristiche del progetto, precisate dalla circolare n. 1 del Ministero
del lavoro, rendono di fatto impossibile rispettare nel caso di specie
l’obbligo, in quanto tale tipologia di rapporto, intrattenuto con
l’addetto al bar, avendo riguardo alle mansioni svolte, nasconde il più
delle volte un rapporto di lavoro dipendente. Riproponendo la
definizione di progetto ossia: “il progetto consiste in un’attività
produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un
determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente
con la sua prestazione”. Nell’esempio proposto difficilmente potrà
essere individuato un risultato finale. Pertanto oltremodo la redazione
del progetto appare un risultato ben difficilmente raggiungibile.
142
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.7.2.
Co.co.co. amministrativo-gestionale:
L.289/03 Art 90 comma 3 lettera a).
All’interno del sodalizio sportivo sussistono variate figure soggettive
che espletano un’attività collaterale sportiva: in tal senso trovano
collocazione i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in
favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della
previsione di cui all’art. 90 comma 3 L. 289/03.
Naturalmente le prestazioni in argomento si devono caratterizzare per
la continuità ne tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore
nell’organizzazione economica del committente e l’assenza del vincolo
di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del
rapporto è nel senso palese se per lo svolgimento
collaborazione
siano
necessarie
conoscenze
dell’attività di
tecnico
giuridiche
direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata
abitualmente. Cioè “se per lo svolgimento dell’attività di collaborazione
siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate
143
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono escluse le
prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione162”.
In pratica, le funzioni svolte non devono rientrare nell’attività principale,
svolta con carattere di abitualità e di professionalità, di chi percepisce il
compenso.
La locuzione “carattere amministrativo-gestionale” in prima
analisi dava
ad intendersi e ricomprendere tutti gli incarichi che
comportano una certa autonomia direttiva e decisionale.
L’orientamento espresso nella recente circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003 è nel mero senso che rientrano nella
tipologia contrattuale di cui prima “i compiti tipici di segretaria di
un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la
raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa, la tenuta della contabilità
da parte di soggetti non professionisti”.
Non sembra, alla luce di quanto esposto dalla circolare però, che la
novità possa trovare applicazione solo nei confronti di coloro che hanno
il potere di amministrare e/o direttivo e/o gestire l’associazione sportiva.
Rientra infatti nel caso di specie le mansioni tipiche di una segreteria,
senza effettuare alcuna ulteriore distinzione tra coloro che hanno compiti
162
Circ. Min. 22 aprile 2003 n. 21/E.
144
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
direttivi, e coloro che, invece, assolvono a mansioni meramente
esecutive come, ad esempio, le prestazioni svolte da una semplice
segretaria. Dovrebbero163 essere annoverati nella categoria esaminata
pertanto,
tutti
quei
rapporti
quali,
il
dirigente
con
funzioni
amministrative, il giardiniere incaricato della manutenzione del manto
erboso, il custode del campo di gioco o della palestra, il magazziniere
addetto alla preparazione e alla custodia delle divise sportive e
dell’attrezzatura sportiva, che con passione prestano la propria opera
dietro un compenso minimo.
163
www.fiscosport.net - il Tema Fiscosportivo n. 2/2003.
145
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.7.3 Le collaborazioni dei dipendenti pubblici
Per le collaborazioni prestate dalla categoria dei
Dipendenti
pubblici, rileva l’articolo 90 della legge 289/2002 al comma 23: “ I
dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito
delle società e associazioni sportive dilettantistiche164, fuori dall’orario
di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio,
previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza”. La stessa
disciplina precisa che ai soggetti testè indicati possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’art. 67
comma 1 lettera m) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 novellato .
Rileva sottolineare165, cosa debba intendersi “fuori dall’orario di
lavoro” e fino a che punto della vita privata di un cittadino si spingono
gli “obblighi di servizio”, unitamente a quali e quanti “comunicazioni
alla Amm.ne di appartenenza” debba effettuare il “dipendente pubblico”.
Da un punto di vista, squisitamente letterale, sicuramente la
portata della norma è innovativa poiché precedentemente alla L.
164
165
Escludendo le Federazioni.
PROF. AVV. GERMANO T “Il lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza. 18.10.03.
146
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
289/2002, soggiaceva la coazione di ottenere l’autorizzazione esplicita
da parte del datore di lavoro166. Nella fattispecie legislativa è acclarata la
locuzione “comunicazione” che sicuramente è meno vincolante per il
lavoratore e rende la disciplina in essere molto semplicistica. La seconda
parte del comma di cui prima è connotato da una velata perplessità, nel
mero senso, della primaria affermazione della locuzione “ gratuità degli
incarichi” successivamente smentita dalla possibile percezione di
“indennità e rimborsi di cui all’art. 67 comma 1167 lettera m del Tuir”. In
altre parole, è acclarato così come confermato dalla circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 Aprile 2003, che l’attività in
essere è a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono
essere erogati somme di denaro qualificabili come compensi, e quindi
possono beneficiare solo di indennità e rimborsi di cui all’art 67 comma
1 lettera m), con esclusione dal caso esaminato dei compensi erogati per
l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. L’ambiguità è nel
166
Nel D.L. 31 marzo 1998 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11 comma 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59” venivano
tracciate le linee di comportamento che tutti i soggetti privati (quindi anche le Associazioni) dovevano
tenere nel caso di corresponsione di compensi per Co.Co.Co. a soggetti dipendenti pubblici. Si
rammenta che l’onere di verificare che il soggetto avesse ottenuto l’autorizzazione restava in capo
anche all’associazione che di conseguenza era chiamata a corrispondere delle violazioni avvenute. Poi
entro il 30 aprile di ogni anno le associazioni che avevano corrisposto nell’anno precedente compensi
per Co.Co.Co. a dipendenti di enti pubblici erano tenute a comunicare all’ente tramite lettera
l’ammontare di detti emolumenti. Per espressa previsione normativa naturalmente sono esclusi dal
dettato legislativo e dai connessi obblighi scaturenti ai sensi della comma 6 lettera d) gli incarichi
pubblici per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.
167
Le sole somme che possono essere rimborsate sono solo quelle con causale indennità e rimborsi
spese (senza obbligo di documentazione).
147
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
fatto che la norma tributaria testè indicata, non pone un plafond di
importo per le menzionate indennità e rimborsi, quindi in assenza di una
benché minima disposizione normativa, viene precisato cosa in effetti la
circolare intende categoricamente vietare: erogare “compensi” ai
dipendenti pubblici volontari.
148
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.8 Premio di addestramento e formazione tecnica
All’interno dello Sport Federale, è previsto in capo dall’atleta
“dilettante”, ai sensi della L. 91/81 novellata, nel caso di stipula di primo
contratto “professionistico”, il diritto di stipulare lo stesso, in capo alla
società
od
alla
associazione
sportiva
che
ha
provveduto
all’addestramento e formazione tecnica dell’atleta stesso. Deve essere la
società ed associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua
ultima attività dilettantistica o giovanile.
In mancanza, sarà erogato un premio di addestramento e formazione
tecnica in favore delle società od associazione sportiva presso la quale
l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
Sussistono in tal senso analitiche disposizioni federali atte a
disciplinare e facilitare l’istituto. La ragione di tale norma è nel senso
che non si può penalizzare il sodalizio che ha “cresciuto” l’atleta,
soprattutto se si considerano i costi sostenuti e la dedizione a lui dedicata
nel tempo.
149
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.9 Vincolo Di Giustizia: Clausola Compromissoria.
Nell’ambito delle vicende sportive soprattutto nell’ambito degli
sport agonistici facenti capo al Coni, in presenza di un rapporto di
lavoro/economico, le parti, cioè in primis gli atleti168 e gli altri
soggetti sportivi (Cfr. 1.6) e i sodalizi sportivi, devono soggiacere al
vincolo di giustizia169.
Detto
vincolo
si
estrinseca
nell’apposizione
nell’accordo
economico della cosiddetta clausola compromissoria prevista già
all’art.4 comma 5 L. 91/81 in base alla quale le eventuali controversie
di natura sportiva riguardanti il regolamento sportivo, insorte tra le
parti attinenti l’attuazione del rapporto, vengano risolte da un collegio
arbitrale precludendo di adire la giustizia ordinaria.
Questo perché, per evitare le lungaggini della giustizia ordinaria,
una gara sportiva non può fermarsi in attesa della sentenza di un
giudice ordinario170.
168
Più precisamente i tesserati.
Il vincolo di giustizia fotografa l’autonomia dell’ordinamento sportivo, con il limite però Cfr.
OLIVIERI, “Ordinamento giuridico sportivo”, Diritto ed Ordinamento sportivo, 96, p.37, della
prevalenza della norma statale in caso di lesione di diritti irrinunciabili, norme imperative ed
inderogabili, in tal senso AVV. LO GIUDICE, “Il Futuro delle soc. di calcio”, delta3 edizioni 2003.
170
Si è verificato più di una volta che un atleta o un dirigente dopo essere ricorso alla clausola
compromissoria, abbia ritenuto di non aver subito un giudizio equo e si sia rivolto alla giustizia
ordinaria fatto nuovo per il mondo dello sport e spesso il giudice ordinario ha capovolto il giudizio del
collegio arbitrale.
169
150
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
La deroga alla clausola compromissoria era, precedentemente
concessa solo in caso di specifica autorizzazione, caso molto raro,
nello sport italiano.
Invero, con il Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220 “Disposizione
urgenti in materia di giustizia sportiva” convertito in Legge 17
ottobre 2003, n. 280 il legislatore all’art 2., statuendo l’autonomia
dell’ordinamento sportivo, riconosce a quest’ultimo la giurisdizione
in alcune materie da considerarsi tassative171, salvi i casi di effettiva
rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
L’art. 3 fissata una pregiudiziale sportiva
giurisdizione del giudice ordinario
e stabilita la
sulle controversie attinenti a
rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti,
conferisce
pieno titolo di giurisdizione al giudice amministrativo172 regionale
del Lazio, a patto che siano stati esauriti tutti i gradi della giustizia
171
A) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie
dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto
svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; B) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e
l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
L’art 2 comma 2, pone una sorte di ONERE, termine alquanto di dubbia interpretazione, a carico dei
soggetti (tesserati, affiliati ) dell’ordinamento sportivo avverso gli organi di giustizia dell’ordinamento
sportivo nelle materie di cui prima.
172
L’art 3 comma 2 del Decreto L. 19 agosto 2003 n. 220 conferisce la competenza di primo grado
per misure cautelari al Tar Regionale con sede in Roma. Inoltre con il presente D.L. la clausola
compromissoria si configura con un mero obbligo giuridico, mentre precedentemente non era da
considerarsi tale, atteso che era prevista la possibilità in caso di insoddisfazione di adire al giudice
ordinario.
151
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
sportiva173, ad ogni altro controversia avente oggetto atti del CONI o
di una FSN, facendo espressamente salve le clausole che deferiscano
ad arbitrato entrambe le categorie di controversie. In tal senso un
arbitrato potrà svolgersi anche con riferimento a controversie non
direttamente attinenti a rapporti economici come confermato dall’art
6 comma 2 della L. 21 Luglio 2000 n. 205 (disposizioni in materia di
giustizia sportiva) ove “le controversie concernenti diritti soggettivi
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere
risolte mediante arbitrato rituale di diritto, - laddove la controversia
abbia ad oggetto diritti soggettivi - e non meri interessi legittimi, non
può ritenersi ostacolo alla sua arbitrabilità la previsione di una
giurisdizione
esclusiva
del
giudice
amministrativo174.
Rileva
sottolineare come nell’ambito sportivo l’istituto dell’Arbitrato175
manca della “terziarità”176 del giudicante rispetto alle parti, in quanto
173
Previo, in ogni caso, esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art 12.
Coni approvato con D.M. 28 Dicembre 2000., in conformità di quanto stabilito dalle clausole
compromissorie previste negli statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni Sportive
Nazionali ed in ultimo Discipline associate.
174
Massimo Coccia e AA.VV. “Diritto dello sport” Giugno 2004 pag 137
175
L’Arbitrato è un procedimento alternativo a quello riferibile all’esercizio delle giurisdizione
ordinaria, implicante un giudizio su di una controversia suscettibile di essere regolata mediante
arbitrato,affidato, sulla base di un negozio giuridico intercorso tra le parti, a soggetto terzo rispetto alle
parti stesse, nel quale sono riconosciute determinate garanzie.
176
Gli elementi costitutivi di un meccanismo arbitrale di risoluzione delle controversie sono: a) il
carattere negoziale del fondamento del potere di giudizio; b) la terziarità appunto del giudicante
rispetto alle parti; c) l’osservanza di particolari garanzie procedurali (uguaglianza tra le parti, principio
del contraddittorio); d) la funzione sostitutiva della giurisdizione statale, ove la materia assuma rilievo
anche per l’ordinamento statale. Ai fini della distinzione dei procedimenti di tipo arbitrale dagli altri
procedimenti di giustizia sportiva, il secondo punto è l’elemento determinate.
152
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
l’ente competente a dirimere la controversia appare essere “organo”
di una delle parti, invero la decisione dell’organo arbitrale in nessun
modo può essere riferita alla volontà di una delle parti.
153
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.10 Il Lavoro nello Sport Professionistico: Analisi e
Differenze
Di
diversa
entità,
la
portata
della
materia
nell’ambito
professionistico, ove vigendo una apposita legislazione L.91/81
e
successive modifiche , con cui si regolamenta l’istituto contrattuale in
essere, statuendo con ciò, l’autonomia dell’ordinamento sportivo.
Si acclara, che il professionismo sportivo sussiste per il legislatore
solo ed esclusivamente all’interno delle discipline sportive del Coni,
dalle sue Federazioni ed in ultimo dalle discipline associate.
Rientrano nella fattispecie, ai sensi dell’art. 2:
“gli atleti,
allenatori, direttori, preparatori atletici , che esercitano l’attività sportiva
a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline
regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle
federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per
la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica.” Il Legislatore
ha riconosciuto la figura di professionisti sportivi a quattro figure
professionali, tra le variegate che operano nel mondo dello sport. In
particolare, lo status dell’atleta professionista è di mero lavoratore
(atipico) dipendente, a differenza dello status di dilettante per lo più
volontario. Si pone il problema dell’inquadramento contrattuale delle
154
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
figure professionali non contemplate ai sensi della L. 91/81. Per gli altri
soggetti sportivi177 quali ad es. il massaggiatore o il medico sociale178, si
applicheranno le norme generali del diritto di lavoro e non la L. 91/81,
per la diversità di professionalità manifesta179 (Cfr. Sent. 22 luglio 1998
– Pretura di Venezia), difforme dalle altre figure di cui all’art. 2. della
L .91/81 novellata.
E’ palese l’intervento di un atto delle Federazioni nazionali ed in
ultimo delle discipline associate che, in conformità alle norme dalle
stesse emanate, qualifichino l’attività come professionistica. La legge
dunque non trova applicazione rispetto ai numerosi sportivi che pur
esercitando l’attività nel mondo sportivo, non sia riconosciuto la
qualifica di professionista: è il caso degli sportivi impegnati in attività
agonistica a livello dilettantistico, anche se remunerati, ossia tutte quelle
attività di carattere amministrativo (contabilità, segretaria, ecc.).
177
Si discute, se l’elencazione legislativa debba considerarsi tassativa o meramente esemplificativa
delle figure professionali sussumibili nella categoria di cui all’art. 2 della l.91/81. Una parte della
dottrina - A. D’ HARMANT FR. – “Lavoro Sportivo” – Encicl.Giur. Treccani, Roma, 1990, XVIII, 2
T. GERMANO, “Lavoro sportivo”, Digesto Comm., VIII,Torino, 470) è dell’avviso che le attività
richiamate dalla norma non sono le uniche e sole regolate dalla legge di cui prima, potendo la
disciplina accorpare altri lavori non espressamente menzionati dall’art. 2. Altri (VIDIRI E BIANCHI
D’URSO) rigettano l’interpretazione estensiva adducendo che la classificazione occorsa non è aperta.
178
Si rammenta che gli stessi raramente sono riusciti ad ottenere dai Giudici del Lavoro il
riconoscimento di aver prestato attività di lavoro subordinato pure alle dipendenze di imprenditori
“società di capitali”.
179
Unitamente al fatto come da sentenza, che i massaggiatori e i medici forniscono una prestazione
esterna, non essendo chiamati alla prestazione atletica, neppure coinvolti nella programmata
ottimizzazione di questa né nelle scelte e strategie del gioco.
155
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
La formulazione di presunzione di lavoro subordinato vale solo
per l’atleta professionista non già per le figure di cui prima. Fa
eccezione il verificarsi di una di queste eventualità, per cui il rapporto da
subordinato è considerato autonomo, sportivo (L .91/81):
-
lo
svolgimento
dell’attività
in
una
singola
manifestazione o in più manifestazioni collegate fra
loro ed in un breve periodo di tempo;
-
l’atleta non sia sottoposto a vincolo contrattuale per
la frequenza di sedute di allenamento
-
la prestazione non superi le 8 ore settimanali o
cinque giorni al mese o 30 giorni l’anno.
Il contratto di lavoro verrà stipulato secondo un contratto tipo ed
attuale180, in forma scritta, a pena di nullità,
redatto in conformità
dell’accordo collettivo tra le federazioni e i rappresentanti degli atleti, e
depositato181 presso le competenti Federazioni. E’ notorio che sono
vietate e non hanno tutela né presso alcun organo di giustizia sportiva né
presso la giustizia ordinaria, eventuali scritture private integrative, in
aggiunta al regolare contratto economico e
180
non depositate. Quindi
E non scaduti, pena l’inefficacia.
Al deposito, segue la ratifica contrattuale da parte della Lega competente, che è prodromica della
formalizzazione del tesseramento con la società. La ratifica è il necessario adempimento per valicare il
contratto stipulato.
181
156
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
nessuna forma di tutela, anche se in senso favorevole allo sportivo
rispetto a quanto stabilito dal contratto federale.
157
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Capitolo 4
“Il Rapporto di lavoro nello sport
dilettantistico: tutela previdenziale,
assicurativa. Aspetti Fiscali - Cenni”.”
Introduzione
Al fine di dare maggiore completezza allo sport dilettantistico in
tema, si tratterà brevemente, data la sola sussistenza di normative fiscali
in materia, degli aspetti testè citati e delle peculiarità agevolative.
In tal senso gli atleti “dilettanti” tesserati ed
impegnati nelle
attività sportive dilettantistiche federali, ovvero campionati nazionali e
regionali, per espressa previsione regolamentare delle stesse Federazioni,
è loro esclusa/proibita ogni forma di lavoro autonomo o subordinato con
conseguente divieto di qualsivoglia contratto di lavoro. Agli stessi, come
agli altri soggetti “sportivi dilettanti” nell’espletamento di attività
sportiva dilettantistica è consentito solo la stipula di un
“accordo
economico”, ove sono contemplate solo “indennità di trasferta” e
“rimborsi forfetari di spese” i cui importi sono annualmente statuiti nelle
disposizioni organizzative annuali di ciascuna Lega/Federazione, nonché
voci “premiali” inerenti, direttamente od indirettamente l’impegno
158
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
agonistico. La stipula di questi “accordi economici”, la cui sottoscrizione
è obbligatoria nell’ambito sportivo federale, deve avvenire su appositi
modulistica, osservando anche degli adempimenti formali.182
Nel caso degli sport non agonistici si statuisce un cosiddetto
contratto per prestazione sportive dilettantistiche disciplinato ai sensi
dell’art.2230 (ex co.co.co.) del c.c., ovvero semplicemente un accordo
economico disciplina da normativa fiscale (Appendice). Nella maggior
parte dei casi i compensi comunque denominati percepiti dai soggetti
sportivi nello sport dilettantistico (Cfr 1.5), e dai collaboratori, per le
prestazioni di tipo amministrativo-gestionale, rese nei confronti delle
182
Ogni Lega/Federazione statuirà le condizioni tecniche e le modalità di erogazione, che tra le altre
può prevedere un tetto giornaliero massimo ovvero il pagamento in una unica soluzione annuale.Si
ricorda , nel caso del calcio dilettantistico, a partire dalla stagione sportiva 2002/2003 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29 p.3 e 94 ter p. 2 NOIF, che la sottoscrizione è obbligatoria e prevede per “i
calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati della L.N.D. possono essere erogati rimborsi
forfetari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il
disposto del successivo art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente”. Gli Accordi Annuali
(eccettuato il caso del Calcio a cinque ove l’accordo può essere triennale) possono prevedere la
determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e voci premiali (legate alla
partecipazione all’attività agonistica), o in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una
somma lorda annuale, da corrispondersi in 10 rate mensili.Gli accordi oltremodo devo essere
depositati presso il Comitato e le Divisioni di Competenza, 15 giorni dalla data di sottoscrizione
dell’accordo con contestuale comunicazione al calciatore, se il deposito avviene a cura della società;
25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, se il deposito avviene a cura del calciatore. La
validità dell’accordo cessa in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo sia a titolo
temporaneo. Gli accordi concernenti i rimborsi forfetari di spese e le indennità di trasferta non
potranno superare il tetto di € 61,97 al giorno massimo per 5 giorni alla settimana durante il periodo di
campionato, e per un massimo di 45 giorni se relativi alla fase di preparazione all’attività stagionale.
Per quanto riguarda l’attività agonistica relative a gare di Campionato e Coppa Italia, gli accordi non
potranno prevedere somme superiori ad € 77,47 per ciascuna prestazione. Nel caso di concessione di
una somma lorda annuale, l’accordo medesimo non potrà prevedere un importo superiore ad €
25.882,00. Sono vietati e nulli gli accordi che prevedano l’erogazione di somme superiori a quelle
fissate. La loro sottoscrizione implica illecito disciplinare ai sensi dell’art 7, n.4 e 8 del Codice di
Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti organi della giustizia
Sportiva.
159
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
società ed associazioni sportive dilettantistiche, sono riconducibili nella
disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 67 (ex 81), lettera m) del
nuovo TUIR novellato, ragione per quale dal punto di vista fiscale i
redditi così conseguiti non devono, quindi, essere considerati assimilati
al lavoro dipendente.
160
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
4.1 Il Regime Fiscale nello Sport Dilettantistico.
Cenni
Sussistono, per espressa volontà del legislatore dei trattamenti
agevolati per il settore sportivo dilettantistico. La disciplina di
riferimento attuale è l’art. 90 comma 3 della L. 289 del 27 Dicembre
2002, che ha però novellato il solo regime di tassazione di compensi,
premi, rimborsi forfetari di spesa, indennità di trasferta, introdotti
dalla legge n. 133 del 13 maggio 1999183 e successivamente dall’art.
37 della L. 342/2000184. Ai sensi della disciplina fiscale testè detta,
l’art. 37 ha statuito che, ai fini del trattamento economico
agevolato185, è condizione necessaria l’espletamento di esercizio
diretto di attività sportiva dilettantistica186, omnicomprensivo di tutti i
soggetti187 che hanno un ruolo funzionale nello svolgimento o nella
preparazione diretta dell’attività sportiva dilettantistica. Pertanto, le
183
La disciplina fiscale in essere, come confermata dalla circolare n.43 dell’8 marzo 2000 del Min
delle Finanze, è applicabile sia per le prestazioni sportive dilettantistiche in senso stretto, ma anche le
attività amministrative o di gestione finalizzate alla promozione della pratica sportiva.
184
Per la prima volta anche “i premi” sono stati assoggettati alla particolare disciplina.
185
Ai sensi dell’art 67 primo comma lett. M) TUIR novellato. I Compensi comunque denominati sono
considerati fiscalmente “Redditi Diversi”.
186
Solo poi con L. 289/2002 sono entrati nel novero del legislatore fiscale, i compensi corrisposti per
lo svolgimento di attività contabili ed amministrative, in quanto secondo la Risoluzione Min. Agenzia
delle Entrate 26-03-2001 n. 34/E/200154779, non erano direttamente finalizzate alla realizzazione
delle manifestazioni sportive dilettantistiche.
187
Atleti, docenti, istruttori, preparatori atletici, tecnici, arbitri, cronometristi, commissari speciali,
dirigenti accompagnatori, altre figure di dirigenti.
161
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
prestazioni degli allenatori, degli istruttori, dei tecnici e docenti
devono essere necessariamente rivolte ad un gruppo di sportivi in
vista di una partecipazione ad una manifestazione sportiva
(campionato, trofeo). Sono da considerare in primo luogo corrisposti
nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica188 i compensi
erogati agli atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari
speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura
dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri.
Rientrano nella disciplina in esame, tutti i compensi corrisposti a quei
soggetti, nella qualità di dirigenti dell’associazione, che svolgono
funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne e di
solito
presenziano
direttamente
a
ciascuna
manifestazione
consentendone il regolare svolgimento189. Trattasi quindi di
compensi190, quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa,
corrisposti a figure dirigenziali, non legati con l’ente erogante da
rapporti di co.co.co, che svolgono funzioni non retribuite in base a
norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione
della manifestazione sportiva dilettantistica. La risoluzione n. 34 del
188
Risoluzione Min. Agenzia delle Entrate 26-03-2001 n. 34/E/200154779.
Il caso del dirigente accompagnatore, che accompagna le squadre in trasferta.
190
Art. 67 lettera m) del Tuir novellato.
189
162
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
26/03/2001 chiarisce che rientrano nella categoria in esame
“agevolata”, i compensi sia di quei soggetti191 che partecipano
direttamente alla realizzazione delle attività, ed è il caso come prima
accennato, degli arbitri, allenatori, atleti, giudici di gara, sia di quei
soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla realizzazione delle
attività, ivi compresi, coloro che per effetto delle funzioni di
rappresentanza
delle
associazioni
(dirigenti
dell’associazione)
presenziano all’evento sportivo. Restavano esclusi solo i compensi
corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative,
non finalizzate alla realizzazione della manifestazione in questione.
Con l’ultima finanziaria del 2003, il regime speciale di tassazione
“Redditi diversi” è esteso ai sensi dell’art. 90 comma 3 lettera a),
anche alle prestazioni di tipo amministrativo-gestionale non
professionale in favore sempre e solo di
Sodalizi Sportivi
Dilettantistici (Esclusi Coni, Federazioni, Unire, Fsn, Enti di
Promozione Sportive). La novità legislativa trova applicazione solo se
le somme di cui prima sono corrisposte in base a rapporti di
191
Naturalmente tali soggetti, ai fini del beneficio agevolato, non devono essere legati all’ente da
alcun rapporto di tipo contrattuale (sia dirigenti che atleti o allenatori) ai fini del beneficio, trattandosi
di redditi occasionali. Ed inoltre, le prestazioni degli allenatori, degli istruttori, tecnici, docenti devono
essere rivolte ad un gruppo di sportivi in vista di una partecipazione ad una manifestazione sportiva
(campionato, trofeo).
Non possono essere inclusi nella disciplina di cui trattasi i compensi corrisposti all’atleta
professionista nell’ipotesi in cui si veda impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.
163
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
collaborazione coordinata e continuativa e non anche per le
prestazioni occasionali192. Alla luce di ciò le somme erogate per
esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche193 in riferimento o
presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa194
sono riconducibili alla categoria fiscale dei redditi diversi. La norma
di riferimento è infatti la lettera m) comma 1 dell’art. 67195 del
192
Mentre un atleta può percepire un compenso per una singola prestazione (occasionale)
beneficiando con ciò dell’esenzione prevista fino a 7.500 €, la medesima fattispecie non è praticabile
ai compensi percepiti da una segretaria che svolge mansioni di tipo amministrativo limitatamente ad
una singola manifestazione sociale, poiché trattasi di una prestazione di lavoro autonomo occasionale,
per la quale si applica il regime di tassazione ordinario. Nel caso di specie, rientrano i compensi
percepiti da una segretaria per la riscossione delle quote sociali da pagare in occasione della
partecipazione alla cena sociale organizzata dalla società sportiva. In questo senso è il riferimento
fatto dalla norma ai rapporti di co.co.co.
Naturalmente l’esclusione anzidetta è valida anche per coloro che sono legati all’associazione sportiva
da rapporti di lavoro autonomo o dipendente.
193
La previsione di cui all’art. 37 del collegato fiscale 2000, ha abrogato il comma 4 art. 25 della L.
133/1999 il quale contemplava nelle somme “agevolate” tutti i compensi comunque denominati
inerenti la promozione dell’attività sportiva dilettantistica (ivi compresa i compensi erogati per
prestazioni di pulizia,manutenzione impianti, ricezione iscrizioni, affiliazioni) salvo quelli corrisposti
a determinate categorie di soggetti elencati nell’art. 2 del D.P.R. n.473/1999 (lavoratori dipendenti,
artisti o professionisti, esercenti attività d’impresa)
194
Prima della L. 289/2002 e dei chiarimenti ministeriali occorsi , in riferimento ai rapporti in essere,
per gli sportivi dilettanti, era dubbio il riferimento ai predetti rapporti contenuto nella norma di cui
allart 90. comma 3) lett a). La circolare n. 21/E ha chiarito che il riferimento ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa ha come unico scopo quello di considerare nell’ambito della
disciplina in discorso solo i rapporti caratterizzati da un certo grado di stabilità. Sono dunque escluse
le prestazioni di tipo occasionale che rimangono soggette ai criteri di tassazione ordinari come nel
caso di un’associazione che si avvale occasionalmente delle prestazioni di una segretaria incaricata di
riscuotere le quote sociali solo durante la cena sociale dell’associazione.
195
L’art. di cui trattasi è stato novellato dall’art 37 del collegato fiscale 2000 riconducendo
nell’ambito dei Redditi diversi tutte le tipologie di compenso come di seguito acclarato: “ sono redditi
diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e
professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in
relazione alla qualità di lavoratore dipendente: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i
premi (novità) e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni,
Federazioni Sportive Nazionale, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle razze equine(Unire),
dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo comunque denominato, che persegua
finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Con ciò escludendo dal trattamento
agevolato previsto dall’art. 37 in commento, i compensi richiamati nella circolare n. 43/E dell’8 marzo
2000, corrisposti a fronte di attività amministrative o di gestione.
Si precisa ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze 43/E dell’ 8.3.2000 che i sodalizi di cui
prima devono avvalersi dell’opzione di cui alla L. 398/91.
164
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero
917, (Tuir novellato). L’inquadramento tra i “redditi diversi”,
consente di escludere, che queste somme, anche in presenza di un
contratto Co.Co.Co possano essere ricondotte nell’ambito delle
disciplina fiscale dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa196e in quanto tali assoggettate alla lettera c-bis) del
comma 1 dell’art 50 del Tuir novellato . In attesa di istruzioni197
ministeriali, si ritiene probabile una estensione dell’art 67, comma 1,
lettera m) a tutte le attività “sportive” dell’associazione, venendo
meno l’applicabilità di tali disposizioni alle sole “manifestazioni
sportive”. E’ necessario il mero espletamento di un’attività sportiva,
senza che le prestazioni siano finalizzate allo svolgimento di una
manifestazione ufficiale (campionato, torneo, etc…). In tale ottica si
ripercorre l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate a
commento della prima formulazione dell’art. 25 della l. 133/99198,
196
I compensi erogati per attività sportiva dilettantistica, qualificati come redditi diversi, non sono
quindi soggetti a tutti gli adempimenti e agli oneri previsti per le collaborazioni coordinate e
continuative. In particolare vengono meno gli obblighi di iscrizione dei percipienti nel libro paga e nel
libro matricola, così come dello stesso CUD. Ciò a motivazione del fatto che precedentemente alla
novella, il Ministero e successivamente l’Inps sostenevano che i redditi della prima riforma qualificati
come redditi di collaborazione coordinata e continuativa mantenevano la loro natura e di conseguenza
il loro assoggettamento a contribuzione previdenziale e assistenziale.
197
Fiscosport – Capitolo 6 I rapporti di collaborazione “amm.-gestionali”. www.fiscosport.net
198
L’art. 25, 4° comma della L.133/99 stabilì che i compensi comunque denominati erogati dalle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, FSN ed Enti di Promozione Sportiva ed
inerenti l’attività sportiva delle stesse sono soggette al trattamento fiscale agevolato. Con il D.M. n.
473/99 viene acclarato che tali compensi possono essere erogati anche dal Coni, FSN, e qualunque
165
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
secondo il quale “ se si intrattengono rapporti con persone addette a
settori diversi di attività, occorrerà, scomputare dall’ammontare
complessivo dei compensi erogati, quella parte di essi, che,
analiticamente o proporzionalmente, commisurata all’attività di
promozione dello sport dilettantistico, può fruire dell’agevolazione”.
E’ doveroso precisare che la disciplina in commento può essere
applicata ai compensi, premi, rimborsi forfetari di spesa ed indennità
di trasferta (Cfr. 4.2) erogati nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche da parte del CONI, FSN, UNIRE, ENTI di
Promozione sportiva e da qualunque altro organismo che persegua
tali finalità purchè sia da essi riconosciuto (in ultimo le Discipline
Associate)., con le varie deroghe come nel caso dei
rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale ove la disciplina agevolata si
applica a fronte di rapporti con società ed associazioni sportive
altro organismo che persegua attività sportive dilettantistiche( determinando la successiva
riformulazione del 1° comma dell’art. 67 lettera m) del Tuir, per effetto dell’art. 37, comma 1), lettera
c) L. 21 novembre 2000, n.ro 342). La disciplina si applicava sia in riferimento delle prestazioni
inerenti la pratica sportiva (gare,allenamenti,manifestazioni) sia tutto ciò che permette l’attività
sportiva stessa (compensi erogati per prestazioni di pulizia e manutenzione impianti, affiliazioni e
tesseramenti alle FSN,promozione sportiva) come precisato tra l’altro dalla Circolare Ministeriale n.
43 dell’8 marzo 2000.
Il 4° comma dell’art. 25 ha abrogato la disciplina fiscale della legge 25 marzo 1986, n. 80 ove era
previsto un requisito soggettivo cioè trattarsi di sportivo dilettante, la novella occorsa invero, esclude
solo i dipendenti dell’ente erogatore ed i professionisti che svolgono attività propria e le imprese; lo
stesso requisito oggettivo della L. 80/86 implicante la stretta connessione con l’evento sportivo, viene
ampliato, in quanto si intende il regime agevolativo si applica a tutti i compensi comunque denominati
erogati in funzione della promozione della propria attività sportiva dilettantistica.
166
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
dilettantistiche ai sensi della previsione di cui all’art. 90 comma 3 L.
289/03.
167
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
4.2 La tipologia di Compensi erogati nell’esercizio
di attività sportive dilettantistiche.
I riconoscimenti economici per attività sportive dilettantistiche
possono essere così rappresentati:
1. Indennità di Trasferta199;
2. Rimborso forfetario di spese ad amministratori e collaboratori;
3. Rimborsi spese ai soci e i volontari;
199
Nel caso di prestazioni che non rientrano ai sensi dell’art. 67 ed art 69 del Tuir novellato si
applicherà la fattispecie dei i rimborsi trasferta per i dipendenti/co.co.co. L’addetto si considera “in
trasferta”, quando si allontana dal comune in cui si trova il luogo dove deve svolgere la propria
prestazione (la sede o le sedi del committente).Si distinguono ai sensi dell’art. 51 comma 5 del Tuir
novellato: le trasferte nell’ambito del territorio comunale ( nel limite di 10 Km dalla sede abituale di
lavoro) dove deve essere svolta l’attività, dalle trasferte fuori del territorio comunale. Nel primo caso
vanno assoggettate a tassazione le indennità e rimborsi spese vitto e/o alloggio, con la sola esclusione
dei rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti del vettore (taxi,bus).L’eventuale
indennità kilometrica per la trasferta all’interno del comune sede di lavoro (ivi annoverato il
rimborso della percorrenza del tragitto dall’abitazione del dipendente al luogo di lavoro),mancando
una specifica pronuncia (R.M. 8/785 del 8 gennaio 1993) del Ministero a seguito della riforma del
lavoro dipendente D.L.314/1997, sono assoggettate a tassazione .
I sistemi di accreditamento, relative al secondo caso, delle spese di trasferta sono alternativamente:
Indennità forfetaria, ove non concorre a formare reddito l’indennità di trasferta fino all’importo di €.
46,48 al giorno (elevate a € .77,47 per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e trasporto
integralmente rimborsate o all’indennità Km preventivamente autorizzata. E’ un’indennità prestabilita
erogata al lavoratore per ogni giorno di lavoro in trasferta.
Rimborso misto: in tal caso è erogata una indennità forfetaria con il rimborso oltre alle spese di
viaggio, anche delle spese di vitto e alloggio(nel limite complessivo di €. 180,76 giornaliero per le
trasferte in Italia e € 258,23 per le trasferte all’estero – oppure solo di vitto o di alloggio. La franchigia
di € 46,48 o di €. 77,47 è ridotta di un terzo in caso di rimborso analitico delle spese di alloggio o di
vitto, nonché nei casi di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi in caso di rimborso sia
delle spese di alloggio sia di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente. Rimborso
Analitico: è una sorta di nota spese siglata dal dipendente al termine della trasferta. Non concorre a
formare reddito del collaboratore in trasferta, il rimborso analitico delle spese di vitto ed alloggio
nonché il rimborso di altre spese, anche non documentabili, purchè attestate fino a € 15,49 al giorno
elevabili a €. 25,82 per le trasferte all’estero. In tutte e tre le ipotesi, il rimborso analitico delle spese
di viaggio anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non sarà assoggettato a
tassazione, a condizione che sia erogato sulla base di idonea documentazione. I rimborsi Km dati al
lavoratore devono essere autorizzati per iscritto e successivamente certificati. Sono esenti a
condizione che vengano utlizzate le tabelle ACI ed erogate in ogni caso in corso di trasferta fuori dal
territorio comunale. Il superamento delle franchigie implica l’applicabilità di una ritenuta d’acconto.
168
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
4. Premi e compensi200 ai collaboratori;
5. Compensi e rimborsi erogati in occasione di manifestazioni o gare
sportive dilettantistiche;
6. Stipendi ai lavoratori dipendenti;
7. Compensi per prestazioni occasionali;
Se le prestazioni in esame configurano l’esercizio diretto di attività
sportiva
dilettantistica,
ovvero
sono
di
tipo
amministravo
gestionale201 e non rientrano nella categoria in esame202 e non sono
assimilate ai compensi, le somme erogate a titolo di rimborso di spese
documentate relative a vitto ed alloggio nonché viaggio e trasporto,
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio di
residenza del prestatore, sono definite con il termine “Rimborsi a piè
di lista”, ovvero quelle ottenute dietro presentazione di documenti
giustificativi della spesa. Per i rimborsi chilometrici è necessaria
l’autorizzazione203 all’uso del mezzo proprio e deve essere annotato
su un’apposita distinta il luogo di partenza, destinazione, n.ro Km
percorsi, durata della trasferta. Il rimborso stesso deve essere
200
La locuzione Premi è stata introdotta dal “collegato fiscale alla finanziaria 2000” nella categoria
dei Redditi Diversi all’ art. 67 lettera m) Tuir novellato.
201
Art. 90 L. n. 289/2002
202
Ai sensi e per gli effetti dell’art.69 Tuir comma 2 D.P.R. 917/86 novellato non costituiscono
reddito, in occasione pero’ di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale.
203
In mancanza dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio spetta il rimborso del biglietto
ferroviario di 2° classe.
169
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
effettuato in misura non superiore a quella desumibile dalla tabella
approvata ACI in proporzione al numero dei Km percorsi e al tipo di
vettura utilizzata204. Diversamente, la somma rimborsata dovrebbe
essere considerato reddito tassabile, ma se rientra nella previsione di
cui all’art. 67 comma 1 lettera m) del Tuir (esercizio diretto di attività
sportive
e
prestazioni
amministrative-gestionali
v/società
o
associazioni sportive) è previsto l’esclusione fino al limite di €
7.500,00 (Legge Fin. 2003).
204
Il limite normalmente utilizzato dalle Federazioni sportive è 1/5 del costo della benzina verde,
ovvero nei limiti previsti dalla tabella ACI, che ammonta a circa € 0,45 a Km.
170
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
4.3 Tutela Assicurativa.
Ad avviso dell’Inail però secondo la nota del 2 maggio 2001 , non
sono parasubordinati205 gli sportivi dilettanti, e pertanto non soggetti
all’assicurazione contro gli infortuni. Ciò perchè a seguito della
disciplina fiscale dell’art 37 della L. 342/2000 , i soggetti che
percepiscono compensi erogati nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche del Coni, dalle Federazioni Sportive
Nazionali, dall’Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, non possono
più ritenersi assoggettati all’assicurazione antinfortunistica prevista
dalla riforma Inail di cui al all’art. 5 del D.L. n. 38/2000206, in quanto
i compensi in essere sono qualificati come “Redditi diversi”, essendo
stati collocati nell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR novellato,
fattispecie estranea ai redditi co.co.co.
In ultimo, la legge finanziaria 289/2002 del 27 dicembre 2002,
all’art. 90 comma 3 lettera a), ha esteso il regime fiscale anche alle
205
Con il D.L. del 23 febbraio 2000 pubblicato sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2000 è stata estesa ai
parasubordinati l’obbligo assicurativo.
206
Secondo tale normativa, chi stipula un contratto con un collaboratore coordinato e continuativo è
tenuto, cinque giorni prima dell’inizio del rapporto, ad aprire una posizione assicurativa presso la sede
Inail competente ed iscrivere singolarmente i propri collaboratori.
171
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativogestionale di natura non professionale rese in favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche. La norma in oggetto al
momento della sua pubblicazione non era di facile e chiara
interpretazione , in quanto pur affermando la non imponibilità ai fini
fiscali non modificava la natura del compenso da lavoro che essendo
di “collaborazione coordinata e continuativa” avrebbe potuto essere
soggetto sia ai fini previdenziali che ai fini assicurativi.
Successivamente l’Inail con un comunicato del 19/03/2003 ha
ribadito la natura di “redditi diversi” e come tale esclusi dall’obbligo
assicurativo previsto per i “parasubordinati” per la categoria in
esame. Tuttavia l’art. 51 della L. 289/2002 come novellato dall’ art. 6
Decreto 17 dic. 2004, ha statuito per gli sportivi dilettanti tesserati in
qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive
Nazionali, alle discipline sportive Associate e agli Enti di
promozione sportiva, l’assicurazione obbligatoria per i casi di
infortuni avvenuti in occasione dello svolgimento di attività sportive,
dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
Il presupposto soggettivo è rappresentato quindi dalle figure
sportive enucleate, mentre quello oggettivo è l’atto del tesseramento.
172
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Naturalmente con tale disposizione in un primo tempo veniva
meno l’obbligo assicurativo con la “Sportass207” ed ogni associazione
avrebbe avuto libera scelta del contraente assicurativo. Invero, con la
Legge Finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003 n. 350), è stato
introdotto l’obbligatorietà di assicurare gli sportivi dilettanti presso la
Sportass stessa.
Con il Decreto 17 Dicembre 2004
“Modalità tecniche per
l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso la Cassa di
previdenza per l’assicurazione degli sportivi, nonché i termini, la
natura, l’entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi (G.U.
n. 97 del 28-04-2005”, beneficiari delle prestazioni assicurative
obbligatorie, ai sensi dell’art. 51 L. 289/2002, sono tutti gli
“Sportivi” tesserati come: atleti dilettanti (ossia i tesserati che
svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico,
amatoriale, ludico motorio o tempo libero), tecnici (tesserati in
qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure
affini, tese all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento
degli atleti ed al loro tecnico), dirigenti alle federazioni sportive
nazionali, discipline associate, enti di promozione sportive. Allo stato
207
Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi, contro i rischi da infortunio e r.c. in ambito
sportivo.
173
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
dei fatti, il D.L. n.ro 115 del 30 giugno 2005 (convertito in legge) ha
deliberato la sospensione dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art.
51 c.1 L. 289/2002 con effetto fino a tutto il 2006 del relativo e
connesso D.M. 17/12/2004, che contemplava l’assicurazione
obbligatoria
presso la SPORTASS (Cassa di previdenza degli
sportivi) per cui allo stato attuale non esiste alcun obbligo
assicurativo per gli “sportivi” dilettanti. Tale provvedimento è stato
giustificato “al fine di approfondire la delicata situazione finanziaria
dell’Ente Assicurativo”, ma ha sicuramente placato le polemiche
dettate dalla duplicazione dei costi assicurativi in seno al sodalizio
sportivo, in quanto titolari, nella quasi totalità dei casi, di precedenti
contratti di assicurativi pluriennali con compagnie private.
Per tale motivo le rispettive federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice
con la quale stipulare le relative convenzioni. Entro il 2006, sarà
emanato un nuovo decreto che stabilirà le nuove modalità tecniche
per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti,
nonché la natura, l’entità delle prestazioni ed i relativi premi
assicurativi.
174
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Di diversa entità è il caso del Lavoro Gratuito, ove l’Inail ha fatto
registrare, negli anni scorsi, una specifica volontà di procedere
all’assicurazione delle persone fisiche che pur svolgendo attività
lavorativa gratuita, erano a rischio infortunistico, pretendendo
l’applicazione del tasso di premio sulle retribuzioni presunte che gli
stessi avrebbero percepito se fossero stati assunti in qualità di
lavoratori parasubordinati. Recentemente è stata registrata presso
l’Inail, una nuova e diversa volontà rispetto al passato, cioè il
binomio di dar luogo all’assicurabilità del prestatore di lavoro al
mero percepimento di un corrispettivo ed all’instaurazione quindi di
un vero e proprio lavoro subordinato. E’ necessario in tal senso che
l’attività gratuita sia regolamentata e deliberata dall’organo
competente (Assemblea) ove venga specificato chiaramente la
volontarietà della prestazione, l’alternanza tra i soci, la mancata
corresponsione di un qualsiasi tipo di corrispettivo. Dovrà essere
valutata la necessità di apposita polizza assicurativa, al fine di poter
far fronte ad eventuali incidenti nonché ad eventuali richieste di
risarcimento danni da parte dell’interessato ovvero degli eredi.
Naturalmente per i Lavori a progetto (ex Co.Co.Co) inquadrati
fiscale ai sensi dell’art 50 del Tuir novellato vige l’obbligo
175
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
assicurativo ai sensi della L. 19 maggio 1999. n. 144, che ha esteso
anche ai parasubordinati tale prestazione considerando quali
frequentatori di ambienti a rischio.
Si evince al di là delle questioni squisitamente fiscali di una
evidente mancanza di tutela, atteso che non si può limitare l’obbligo
assicurativo alla mera “natura fiscale” dell’emolumento percepito.
176
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
4.4 Tutela Previdenziale: Cenni.
La tutela previdenziale non si applica per le stesse motivazioni
enucleate dall’Inail, agli sportivi dilettanti che praticano lo sport208,
con o senza corrispettivo e a coloro che anche se a titolo oneroso e
con continuità svolgono attività sportiva al di fuori delle discipline
regolamentate dal Coni.
Relativamente all’art. 90, comma 3, della L. 289/2002 esso,
ricomprende i redditi provenienti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di
natura non professionale, resi in favore di sodalizi sportivi
dilettantistici209, tra i “redditi diversi” di cui all’art. 67 comma 1
lettera m) del Tuir novellato. Pertanto la nuova configurazione di tali
redditi210 come non rientranti tra i redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente,
preclude
la
possibilità
di
imporre
i
contributi
previdenziali della gestione separata Inps211 ai sodalizi sportivi
208
Principio affermato nell’anno 2000, art 37 L. 342/2000 allorchè classificò quali redditi diversi i
compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, Federazioni
Sportive, Enti di promozione Sportiva , etc… ribadita oltretutto dalla Circ. Inps n. 32 del 7 Febbraio
2001. Poiché redditi diversi, non riconducibili ai sensi dell’art. 2 comma 26 L. 335/95, alla gestione
obbligatoria Inps.
209
Con esclusione delle Federazioni Sportive e degli Organi Territoriali del Coni.
210
La nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell’ambito dell’art. 50 comma 1, lettera cbis del Tuir novellato, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della gestione
separata alle società alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione
di carattere amministrativo gestionale.
211
Comma 26 art 2 L n. 335/1995
177
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
dilettantistici
per
i
rapporti
di
collaborazione
di
carattere
amministrativo-gestionale212.
Per quanto riguarda altri tecnici che hanno rapporti di lavoro con il
sodalizio sportivo, quali i medici e gli operatori ausiliari
(massaggiatori sportivi, fisioterapisti), qualora il medico sociale sia
iscritto nell’albo professionale dei medici e la sua prestazione si
configuri come lavoro autonomo professionale, naturalmente deve
essere assicurato presso l’Enpam. Diversamente se inquadrati come
lavoratori subordinati, ad avviso dell’Enpals213, vanno comunque
inscritti all’Enpals214 nel Fondo Lavoratori Spettacolo “Addetti agli
impianti sportivi”. Per la precisione, nel mondo dello sport il
legislatore aveva sancito che sin dal lontano 1947215 gli addetti agli
impianti sportivi , unitamente agli sportivi professionisti (Cfr. Circ.
Enpals n. 20 del 4 giugno 2002) fossero obbligatoriamente iscritti
all’ENPALS216, cioè all’ente nazionale di previdenza ed assistenza
dei lavoratori dello spettacolo, in presenza di un contratto di lavoro
212
Circ. Inps. N. 42 del 26.2.2003. Con tale circolare l’Inps precisa come in precedenza il legislatore
aveva classificato “redditi diversi”, ad esempio, i compensi erogati per l’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche, dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione
sportiva (art. 37 L. 342/2000)
213
Circolare n. 20. del 04.06.2002
214
anche in mancanza di uno specifico dettato normativo in riferimento alla L.81/91
215
ratificato con modifiche dalla legge 2388/52.
216
D.L. 16-07-47 n. 708 art. 3.
178
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
subordinato. Però l’individuazione delle figure che rientravano a
pieno titolo nell’inquadramento non fu agevole.
La querelle Inps, Enpals fu latente: L’Inps con la circolare n.579
del 7 dicembre 1981, statuì che l’elemento essenziale per
l’identificazione degli appartenenti alla categoria degli addetti agli
impianti sportivi era rappresentato dal perseguimento da parte del
sodalizio sportivo di finalità sportive, indipendentemente da qualsiasi
scopo agonistico o di spettacolo ed a prescindere dall’esistenza di
veri e propri impianti sportivi. A quest’affermazione, in data 13
giugno 1984, il Consiglio di Stato pronunciò un parere restrittivo:
innanzitutto sono esclusi i lavoratori dipendenti da società, imprese,
organizzazioni, ecc., che “non disponendo di impianti sportivi propri,
utilizzano impianti pubblici per l’esercizio dell’attività sportiva,
…..ferma restando la necessità di questo diretto collegamento tra la
prestazione di lavoro e l’impianto, il concetto di addetti agli impianti
sportivi non si restringe comunque agli addetti alla custodia,
manutenzione, pulizia, ecc; possono rientrarvi anche altre figure
professionali (cassieri, istruttori, ecc) semprechè la loro prestazione
sia direttamente collegata all’impianto in quanto tale (ad. Es.
179
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
istruttore di nuoto adibito ad una piscina aperta al pubblico con
obbligo di tenersi a disposizione per i frequentatori).
Sono iscrivibili all’Enpals217 gli addetti agli impianti sportivi, a
condizione che siano addetti specificatamente e continuativamente
agli impianti sportivi e cioè il personale la cui prestazione è
direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione218 stessa
sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro se gli
impianti venissero meno, i seguenti lavoratori: contabili, cassieri,
magazzinieri, conducenti di automezzi, hostess, accompagnatore
ufficiale, allenatori non iscrivibili nel Fondo Speciale sportivi
professionisti, addetti al marketing. Non rientrano tra gli addetti agli
impianti sportivi, né i lavoratori autonomi che prestino la loro opera
presso gli impianti sportivi (istruttori), né i lavoratori dipendenti da
sodalizi che non dispongono di impianti sportivi propri ( o comunque
in gestione), ovvero i dipendenti di sodalizi, ove non è ravvisabile il
collegamento diretto tra la prestazione di lavoro e l’impianto
(ristoranti, attività di bar atc.)
217
Minist. Lavoro e della previdenza – Circ. 1 Ottobre 1984 n. 108 unitamente alla circ. Minist. Del
Lavoro del 26 aprile 1985 n. 57 su parere del Consiglio di Stato (13 giugno 1984).
218
Attività anche strumentali o connesse, eccettuati coloro che svolgono attività amministrativa, di
segreteria, di contabilità, di gestione del personale, della pubblcità ( che non hanno alcuna
connessione con l’impianto sportivo)
180
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Quanto poi ai co.co.co corredati con “lavoro a progetto” (art 61 e
ss. Dlgs. 276/2003), unitamente alle collaborazioni occasionali di cui
all’ex art 61 comma 2, di quei lavori che implicano il superamento in
riferimento ad uno stesso committente, nell’arco di un anno solare,
30 giorni lavorativi e un compenso di € 5.000,00 ( a tutti gli effetti
“lavoro a progetto”), inglobando altresì il lavoro autonomo
occasionale solo qualora il reddito annuo derivante da prestazione
occasionale superi l’ammontare di € 5.000,00219, tutti ad avviso Inps
sono assoggettati alla gestione separata Inps e versamento dei relativi
contributi sia previdenziali che assicurativi. Nel caso testé
menzionato, ai fini del versamento contributivo, rientra altresì la
fattispecie delle stesse collaborazioni occasionali ex art. 61 comma 2
D.Lgs.
276/2003
(mini
-
co.co.co220)
solo
qualora
però,
indipendentemente dal superamento dei limiti temporali e monetari,
prefigurano un rapporto di co.co.co. inquadrato ai sensi dell’art. 50
lettera c-bis del Tuir 917/86 novellato. L’Inps, infatti con la circolare
n. 27 del 12.02.2004, giustifica a motivazione dell’ultimo caso
219
ex. 44 del D.L. 269/03 che obbliga all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps (L. 335/95) i
titolari di attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio che
percepiscono nel corso di un anno solare un compenso superiore di € 5.000,00, conferma
indirettamente che anche con importi superiori a tale soglia il lavoratore autonomo può essere
considerato occasionale.
220
senza redazione del progetto, se inferiore ai 2 limiti monetari e temporali.
181
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
menzionato, che deve sussistere al di là della formale qualifica delle
parti quali prestazioni occasionali, la sussistenza in concreto da un
lato di una coordinazione tra prestatore e committente nonché la
continuità della prestazione professionale stessa, requisiti tipici di un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
182
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Riflessioni
La delega permanente concessa di fatto al Coni a rappresentare
tutto lo sport italiano ha procreato nel tempo effetti distorsivi,
privilegiando
la
logica
del
risultato
tecnico,
ignorando
le
trasformazioni radicali intervenute nell’universo sociale dei praticanti
e mettendo in secondo piano l’associazionismo amatoriale, ridotto a
strumento di un regime di intermediazione politica. E’ oramai
evidente, che il sistema sportivo in generale italiano, si è evoluto. Il
parlamento italiano, nell’ultimo decennio, tra cui la riformulazione
del Tuir D.L. 12/12/2003 n. 344 è intervenuto nel mondo sportivo
dilettantistico
soltanto
con
contenuti
“fiscali”,
tralasciando
l’inquadramento del rapporto di diritto del lavoro. Oltremodo non ha
mai dato una definizione di attività dilettantistica, definita per
differenza tutta quella non professionistica. (Cfr. L. 91/81 e succ.
modifiche). E’ notoria, come già esordito ad inizio lavoro,
commistione
all’interno
della
grande
“famiglia”
di
la
sport
dilettantistico: sia di strutture di base e d’avviamento alla pratica
sportiva, connotate da una base prettamente volontaristica, i “centri
183
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
fitness”, inquadrati come associazioni sportive e società sportive
dilettantistiche, che utilizzano operatori “professionali” sia discipline
sportive federali considerate formalmente non professionali solo per
un “capriccio” federale di mancata regolamentazione! La ragione,
può essere solamente giustificata dai non benefici di conformazione
alla L.91/81 quali, la perdita del vincolo sportivo per gli atleti, la
costituzione in spa o srl e il versamento dei contributi per la pensione
degli sportivi.
Tutto ciò a discapito e sulla pelle di figure sportive, in primis
l’atleta e tutti i praticanti sportivi!
Nel settore sportivo
“dilettantistico” c’è la commistione di tante realtà diverse che hanno
comune
denominatore
per
alcune
di
esse,
della
“professionalizzazione” e “formazione” delle figure sportive ad esse
preposte, in sostituzione oramai del “volontario”: si è fatto il caso del
Fitness. Le motivazioni soggiacciono, nel fatto che talune discipline
sportive “dilettantistiche” si richiedono figure competenze tecniche –
medico - scientifiche, certificate da diplomi di laurea o titoli
equipollenti, ma allo stesso mancano delle norme “regolamentari” ad
opera sia del Coni, o di Leggi Regionali per l’acquisizione di tale
“competenze”. Si denota, invero una sorta di indifferenza
184
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
“manifesta” ad opera del Coni, con ciò ribaltando la “questione” al
Governo Italiano.
Inoltre, nel settore sportivo in generale si avverte l’esigenza di un
Accordo-Quadro che consenta quelle tutele sociali che per tutti gli
sportivi mancano, oppure sono limitate: il riferimento è sicuramente
al futuro previdenziale, al diritto di ammalarsi, alla diritto di
maternità. Accordo-Quadro delle attività sportive, che possa
contenere al suo interno rami specifici di regolamentazione
normativa, non riconducibile ad un unico testo normativo. Forse
ebbene, al fine di debellare la pratica del percepire “soldi in nero”,
limitatamente alle figure del “dilettantismo oneroso” è inutile
nasconderlo, oltretutto non tutela né le atlete o gli atleti, di inserire
una terza classificazione: i “semi-professionisti”.
L’Istat, a ragione del vero, ha rilevato che le attività sportive del
tempo libero sono uno dei cinque indotti più importanti di creazione
di lavoro atipico: tutte prestazioni di lavoro a tempo “parziale”, che
assorbono un ambito di vita, e che non consente di arrivare alla
pensione dell’atleta, dell’istruttore, del preparatore, etc. Al concetto
di Sport si associa quello di
FLESSIBILITÀ VIRTUOSA,
una necessità di
sviluppo occupazionale e di emersione dell’attività di lavoro
185
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
sommersa nell’ambito del mondo sportivo, connotata da regole e che
dia ai lavoratori la possibilità di non vivere la possibilità di non
vivere un’assenza di certezze e tutele sociali specifiche. In tal senso
sono da considerarsi e non sono esaustive le novelle di cui alla
Riforma Biagi, ove la volontà legislativa è stata quella di affiancare
all’obsoleto lavoro subordinato a tempo indeterminato, nuove forme
contrattuali più snelle, al sol scopo di far emergere, il sommerso dal
mondo sportivo.Invero pare ovvia l’utilità della stessa “Certificazione
dei contratti di lavoro221” (Riforma Biagi Art. 75 del D.L. 276/03 e ss
modifche) limiterebbe il contenzioso limitatamente in materia di
qualificazione dei contratti di lavoro, la dove posti in essere, del
mondo dello sport, cui però non è concisa la volontà del legislatore. Il
Coni, invece, che fa?
Non sono sufficienti, per gli “atleti” che terminano la propria
attività agonistica, le collaborazioni attuali istituite dal Coni con
Italia Lavoro ed Adecco, al fine di un ricollocamento nel mondo del
lavoro con creazione di figure professionali (Gestione Impianti,
221
Atto amministrativo avente forza di legge sia nei confronti delle parti che nei confronti degli enti
previdenziali e fiscali. Lo scopo della certificazione è garantire che le parti intendano stipulare
esattamente
la
tipologia
di
contratto
che
sottopongono
a
certificazione.
Il lavoratore può adire il giudice del lavoro per far accertare la diversa natura del contratto o la
difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione o semplicemente per
eventuali vizi del consenso.
186
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
sponsorizzazioni, marketing sportivo). Per gli sport professionisti non
ci si pone il problema, perché le cifre di salario/stipendio sono con 6
zeri al mese, per gli altri invece? Si avverte pertanto l’esigenza di una
riforma di tutto il settore sport di un contratto collettivo nazione di
lavoro
per
tutto
lo
sport,
professionistico,
dilettantistico,
amatoriale/ludico. Un plauso, sia consentito, alla federazione
ciclistica italiana che ha approvato “il contratto” annuale di lavoro
sportivo per il ciclista dilettante. E’ una novella nel mondo sportivo
dilettantistico limitata agli sport agonistici federali, sentir parlare di
“contratto” per i dilettanti! La novità, è il versamento dei 500 € annui
che le società dovranno versare al corridore ai fini previdenziali
(Appendice).
187
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
APPENDICE
188
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Interrogazione Scritta P-0102/00
Dell’On. Pietro Paolo Mennea
18 Gennaio 2000
Oggetto: Richiesta Specificità dello sport dilettantistico.
In considerazione della funzione sociale e del ruolo ricoperto dallo
sport, che oramai deve essere considerato parte integrante della
cultura dei paesi comunitari; in considerazione della funzione
educativa, sociale, culturale, ludica rivestita dallo sport e riconosciuta
dal trattato di Amsterdam; vista l’organizzazione dello sport in
Europa, le sue caratteristiche e i suoi recenti sviluppi; vista la
distinzione esistente negli Stati membri tra sport professionistico
(espletato dalle imprese) e sport dilettantistico (esercitato dalle
associazioni che non hanno scopo di lucro); visto che l’attività
sportiva dilettantistica esercitata negli Stati membri per poter essere
considerata tale, deve ottenere la qualifica dalle varie Federazioni
Sportive Nazionali, in applicazione della norma emanata dalla
federazione stessa, con l’osservanza delle direttive stabilite dai vari
Comitati Olimpici Nazionali degli stati membri; viste le varie
189
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
normative nazionali degli Stati membri e i regolamenti delle diverse
organizzazioni
sportive
per
distinguere
l’attività
sportiva
professionistica e dilettantistica. Nel rispetto delle organizzazioni
sportive si chiede alla Commissione se ritenga opportuno
l’introduzione di un emendamento al trattato di Amsterdam, per
riconoscere la specificità di quel settore dello sport che le leggi
nazionali e i regolamenti delle organizzazioni sportive degli Stati
membri qualificano come dilettantistico.
Risposta data dalla Sig.ra Reding a nome della Commissione.
La Commissione ha riconosciuto che lo sport rappresenta un
strumento essenziale di integrazione sociale e di istruzione nella
società Europea. La Commissione è favorevole a una nuova
partnership fra i vari operatori del settore sportivo – organizzazioni
sportive, autorità nazionali e istituzioni comunitarie – al fine di
tutelare e potenziare il valore sociale delle attività fisiche e sportive.
Per quanto riguarda l’organizzazione dello sport, la Commissione
sottolinea che questa può variare sensibilmente da uno Stato membro
all’altro. Non in tutti gli Stati membri esiste una normativa sullo
190
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
sport. Inoltre le differenze fra sport professionistico e dilettantistico
non risultano sempre definite in maniera chiara e precisa. Come ha
già sottolineato l’avvocato generale Cosmas nelle sue conclusioni
nella causa Deliège: “il carattere economico o meno dell’attività di
un atleta dovrà essere ricercato negli elementi concreti che
definiscono tale attività e non nelle dichiarazioni delle federazioni
sportive. Spetta quindi ai Tribunali e non alle Federazioni sportive la
portata professionale o meno di un’attività sportiva222.
La Commissione ritiene inoltre che il diritto comunitario tengà già
conto di alcune caratteristiche peculiari dello sport, soprattutto per
quanto riguarda quello dilettantistico. Essa riconosce ad esempio
l’esistenza di specifiche prassi sportive legate alle leggi delle attività
o alla capacità di auto-organizzazione delle organizzazioni sportive,
che sfuggono alle regole della concorrenza. Per quanto precede, la
Commissione non considera necessario allo stato attuale prevedere
una riforma dei trattati al fine di riconoscere la specificità dello sport
dilettantistico.
222
RISPOSTA INTERR. SCRITTA P-0102/00 SIG.RA REDING DELLA COMMISSIONE 18 FEBBRAIO 2000.
191
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
LA “CARTA DEI PRINCIPI DELLO
SPORT PER TUTTI”
DOCUMENTO DEL
FORUM DEL TERZO SETTORE
Approvata dal Consiglio Naz.le del Forum Permanente del Terzo Settore in
data 17.12.2002
1.
Praticare lo sport è un
diritto dei cittadini di tutte
le età e categorie sociali
La pratica dello sport è diventata parte integrante della vita di milioni
di cittadini e rappresenta oggi una dimensione importante della qualità della
vita individuale e collettiva.
In quanto diritto, l’attività sportiva deve essere accessibile a tutti, nel
rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle
pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali.
2.
Lo sport per tutti
costituisce un fenomeno
socialmente rilevante,
poiché assolve a primarie
funzioni nei processi di
crescita degli individui e
della collettività.
In particolare, lo sport
costituisce un elemento
irrinunciabile della
dimensione educativa, per
il ruolo che esso svolge nella
formazione del fanciullo e
dell’educazione continua
degli adulti.
Il diritto allo sport è
dunque diritto a compiere
un’esperienza di
maturazione umana e di
integrazione sociale.
Lo sport per tutti è un’attività umana che si fonda su valori sociali,
educativi e culturali essenziali, e rappresenta quindi un eccellente strumento
per equilibrare la formazione e lo sviluppo della persona in ogni età.
Èsso è:
-
fattore di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di
accettazione delle differenze e di rispetto delle regole;
-
fonte di benessere psicofisico e di realizzazione personale;
-
strumento appropriato per promuovere l’inclusione e la
coesione sociale;
-
fattore di conoscenza del territorio e di integrazione con
l’ambiente, del quale promuove il rispetto e la protezione;
-
mezzo privilegiato per garantire ai disabili fisici o mentali il
diritto ad uno sviluppo individuale, di rieducazione, di
integrazione sociale e di solidarietà.
Se sostenuto da scopi e obiettivi pedagogici, lo sport svolge un
importante ruolo nei percorsi formativi dei giovani, anche per quanto
riguarda i giovani svantaggiati e demotivati.
Peraltro lo sviluppo delle dinamiche sociali e culturali del Paese fa
emergere una forte domanda di educazione continua che non attiene più
alle sole fasce giovanili della popolazione. L’attività motoria e lo sport
vanno considerati parte integrante dell’educazione continua dei cittadini
oltre che del processo di sviluppo della loro personalità.
192
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
3.
Lo sport per tutti svolge
L’attività motoria e sportiva svolge un ruolo fondamentale nel
una preziosa funzione
migliorare e conservare la salute dei cittadini, ed è uno strumento efficace per
sanitaria a beneficio di
contrastare alcune malattie.
tutti: tutela la salute ed è
Contribuisce, inoltre, al mantenimento di un buono stato di salute e di
fattore di prevenzione
qualità
della
vita in età avanzata.
contro le malattie.
Il diritto allo sport è quindi
parte integrante del diritto
alla salute.
4.
La dimensione associativa
dello sport costituisce
un’importante risorsa di
relazione e interazione
sociale, una preziosa
esperienza di democrazia,
partecipazione e
corresponsabilità.
La società sportiva è il luogo proprio e privilegiato in cui l’esperienza
sportiva nasce e si configura in forme e a misura dei bisogni, delle possibilità
e delle aspirazioni dei suoi componenti, praticanti e operatori, che insieme
concorrono a esprimere e realizzare i grandi valori di umanità e socialità di
cui lo sport è portatore.
Per questo suo ruolo fondamentale, la società sportiva deve essere
difesa, valorizzata e sostenuta come condizione integrante di una
soddisfacente diffusione dello sport sul territorio e della validità tecnica ed
etica delle attività praticate.
5.
Lo sport per tutti, in tutte
le sue forme e per tutti i
cittadini, dev’essere
affermato, riconosciuto e
garantito per assicurare i
massimi benefici
dell’esperienza sportiva alle
singole persone, ai gruppi
sociali e alla collettività.
Lo sport per tutti comprende le diverse forme di pratica sportiva che
si prefiggono quale scopo principale il mantenimento della salute,
l’educazione, la ricreazione, il rapporto con l’ambiente, la solidarietà, la
socializzazione.
Esso è svincolato da fini di selezione, e trova la sua connotazione
principale nell’assenza di intenti spettacolari e di superamento di limiti
assoluti, in accordo con quanto sancito dal CIO nel suo Documento del
centenario, lo sport per tutti “raccoglie tutti i tipi di sport, ad eccezione dello
sport di alto livello”.
Lo sport per tutti consiste in proposte differenziate e qualificate di
attività diverse per le diverse fasce di età, senza che alcuno ne possa restare
escluso a motivo delle sue condizioni psicofisiche e delle sue possibilità
economiche, nonché delle condizioni socio-ambientali in cui vive.
Il concetto di sport per tutti esprime un richiamo e un impegno alla
massima diffusione della pratica sportiva, in ogni sua forma, fra tutti i
cittadini.
6.
193
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
La qualità dell’esperienza sportiva è fondamentale perché questa
Per assolvere le sue
possa esprimere in pieno i suoi valori.
funzioni educative,
culturali e sociali lo sport
Un rigorosa formazione degli operatori, in tutti i loro ruoli,
deve essere organizzato e
costituisce la condizione preliminare per conferire qualità tecnica e
praticato sulla base di
metodologica all’esperienza sportiva.
principi e criteri
Nel pensare le cose da fare perché trovi pieno diritto di
scientificamente fondati,
cittadinanza
ed adeguato sviluppo uno sport sociale che colga le novità e
nel rispetto delle regole
risponda ai bisogni attraverso la sottolineatura della dimensione
disciplinari, di norme di
educativa, è assolutamente necessario ripensare la formazione degli
fair play condivise e
operatori, mettendo in rete le agenzie formative. tradizionali e nuove, che
liberamente accettate, e dei
sono andate progressivamente accreditandosi..
bisogni dei cittadini.
Un’adeguata formazione
degli operatori è
indispensabile per
sviluppare lo sport sociale e
in particolare per
concretizzare la dimensione
educativa dell’attività
sportiva.
7.
Ne deriva il ruolo fondamentale delle organizzazioni sportive, che
L’associazionismo sportivo
devono essere riconosciute e sostenute nei loro programmi volti a migliorare
è essenziale per la
le attività promozionali, tecniche, formative, amministrative.
promozione e
l’organizzazione dello sport
secondo criteri di qualità,
eticità e regolarità.
8.
La specificità che deriva
allo sport dalle sue funzioni
sociali
si
basa
sulla
salvaguardia
sia
dell’autonomia
delle
associazioni sportive sia del
volontariato che le sostiene.
Il volontariato assolve una funzione insostituibile nella promozione
dell’associazionismo sportivo e nell’organizzazione dello sport.
Deve essere riconosciuta l’autonomia delle associazioni sportive e il loro
diritto a organizzarsi ed operare liberamente.
L’organizzazione delle attività è compito naturale e irrinunciabile
dell’associazionismo sportivo e delle strutture organizzative da esso espresse,
mentre è funzione specifica delle istituzioni pubbliche la creazione delle
condizioni necessarie per la pratica sportiva di tutti i cittadini.
E’ diritto dell’associazionismo sportivo e del volontariato vedere riconosciuta
la loro essenziale funzione nello sport per tutti.
Lo Stato deve promuovere e sostenere il volontariato sportivo con misure che
favoriscono la sua protezione e un riconoscimento del ruolo economico e
sociale dei volontari.
194
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
9.
L’associazionismo di sport
per tutti, nelle sue varie
forme, rappresenta una
dimensione rilevante
dell’economia sociale.
L’associazionismo di sport per tutti, pur caratterizzandosi come non profit,
costituisce nel suo complesso una realtà economica non trascurabile e una
fonte di occupazione.
Esso va perciò tutelato e incentivato con opportune misure giuridiche e
fiscali.
Come affermato dal CIO nel Documento del centenario, “lo sport per
tutti è responsabilità di tutti”.
Per il movimento sportivo un intervento più incisivo sul fronte dello
sport per tutti, oltre a costituire un impegno al quale non ci si può sottrarre,
rappresenta anche un fattore promozionale e di crescita della cultura sportiva,
che è la condizione e la base per lo sviluppo dello sport in tutte le sue
espressioni.
Le politiche dello sport per tutti coincidono con lo sviluppo dello
sport sociale, i cui campi di azione si incrociano con altri servizi sociali quali
la sanità pubblica, l’istruzione, la formazione professionale e l’ambiente, la
cura degli anziani e dei disabili, la lotta all’esclusione sociale e la ricerca di
forme pacifiche di integrazione.
10.
E’ dovere delle Istituzioni
Pubbliche a tutti i livelli –
nazionale, regionale e locale
Il riconoscimento dello sport per tutti e il sostegno alla sua
– garantire le condizioni
per la pratica dello sport di promozione è dunque interesse, prima ancora che un dovere, di tutte le
tutti i cittadini e per la vita Istituzioni, sia centrali che territoriali.
e le attività delle
In quanto fenomeno sociale rilevante, la realtà dello sport per tutti
organizzazioni sportive.
coinvolge anche forme di associazionismo non sportivo ed altre componenti
sociali ed economiche, sia pubbliche che del privato sociale.
E’ necessario che tutte le forze cointeressate alla promozione dello
sport per tutti adottino una logica di sistema, ispirata ai principi del
federalismo solidale (art. V della Costituzione), con un ruolo di
programmazione e di sostegno da parte delle pubbliche istituzioni centrali e
territoriali.
La logica di sistema è indispensabile anche al fine di raggiungere
l’opportuna concertazione e sviluppare le relative sinergie.
Nelle politiche pubbliche è più che mai urgente favorire un
riequilibrio delle risorse finanziarie ed impiantistiche a favore dello sport per
tutti.
Fonte: Forum Permanente del Terzo Settore- R
O
M
A
RO
OM
MA
A
2004 – Biblioteca della Camera.
195
19 febbraio
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
MODULISTICA TIPICA
CONCERNENTE L’ASPETTO
LAVORISTICO / FISCALE
ASSOCIAZIONISMO
SPORTIVO
DILETTANTISTICO
A
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196
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZ SPORTIVA DILETT._____________
Il Sottoscritto_________________nato a_________residente_________
in_______________Via______________________località__________
comune________prov._______professione_______________________
CHIEDE
di essere ammesso presso codesta associazione sportiva dilettantistica,
nella veste di socio_____________, ai fini dell’espletamento e
raggiungimenti degli scopi istituzionali dell’associazione stessa, in
conformità dello statuto sociale ed atto costitutivo che sin da adesso
dichiara di accettare integralmente.
La quota sociale Annuale sarà corrisposta in loco.
In fede
(firma)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno
2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati
personali”, consente il loro trattamento, anche se con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito attinente gli scopi statutari.
(firma)
197
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ GRATUITA
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZ SPORTIVA DILETT._____________
Il sottoscritto_________________nato a_________residente_________
in_______________Via_______________nell’attuale posizione di
__________dell’Associazione Sportiva Dilettanstica_______,
DICHIARA
con la presente da valere ad ogni effetto di legge, di essere disponibile a
svolgere
attività
per
conto
dell'Associazione
Sportiva
Dilettantistica__________ con modalità del tutto volontaria e gratuita e
in soprattutto, senza alcun benchè minimo vincolo di subordinazione
nei riguardi dell'Associazione medesima.
A tal riguardo ai sensi e per gli effetti dell'art.______ dello Statuto che
acclara il principio della gratuità delle prestazioni svolte dai soci.
Pertanto al sottoscritto verranno corrisposte in veste di rimborsi solo ed
esclusivamente le spese autorizzate e sostenute dopo idonea
presentazione dei giustificativi di spesa. Allo stesso modo esonera da
ogni tipo di responsabilità civile e penale, l’associazione medesima, in
riferimento all’espletamento delle attività istituzionali cui, il
sottoscritto, parteciperà.
In Fede
(Firma)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno
2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati
personali”, consente il loro trattamento, anche se con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito attinente gli scopi statutari.
(firma)
198
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Fac-simile di conferimento incarico
(Carta intestata Società/Associazione/Comitato)
(COPIA PER L’ASSOCIAZIONE)
Egregio Signore………………………
Via……………………………………
Città…………………………………..
Codice fiscale…………………………
Oggetto: incarico per la promozione di sport dilettantistico/rapporto di CO.CO.CO. di carattere
amministrativo-gestionale
Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi, con la presente, le proponiamo il
conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di …..(promozione, gestione,
formazione, insegnamento, organizzazione, amministrativo-gestionale, etc …) ….. in qualità
di ………. (istruttore di …, coordinatore, formatore, organizzatore, collaboratore
coordinato e continuativo di carattere amministrativo gestionale, etc …)………, nell'ambito
di un rapporto sportivo dilettantistico ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 così come integrato dal D.Lgs. 344/2003, alle seguenti condizioni:
1. Luogo della prestazione: presso il/i centro/i sportivo/i sito/i in via
……………….…….…………….. e via …………………………………… (oppure
“presso le sedi dove l’associazione svolge l’attività”, se i centri sportivi sono
numerosi);
2. Modalità della prestazione: l'incarico dovrà essere svolto personalmente e con sua
piena autonomia organizzativa, senza vincoli di subordinazione, in ossequio alle
indicazioni programmatiche e agli indirizzi generali della scrivente;
3. Durata dell'incarico: le sue prestazioni verranno effettuate a decorrere dal
..(GG/MM/AAAA)….. e fino al……(GG/MM/AAAA)…..;
4. Corrispettivo: per il suddetto incarico le sarà corrisposto un compenso lordo
(complessivo o orario) di Euro …………………….. da pagarsi con periodicità
…………… dietro sottoscrizione di regolare ricevuta;
5. Trattenute: il compenso concordato verrà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina
dell'art. 69 comma 2 del T.U.I.R. così come integrato dal D.Lgs. 344/2003.
Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi 7.500,00 Euro di reddito,
sarà tenuto, all'atto del percepimento del singolo compenso, a rilasciare la dichiarazione
relativa al superamento o meno di tale franchigia.
6. Risoluzione del rapporto: il rapporto sportivo potrà essere risolto da ambo le parti, in
qualsiasi momento, con un termine di preavviso di 30 giorni.
Nel pregarLa di prendere atto di quanto sopra descritto e di restituire, debitamente firmata
per accettazione, copia della presente, porgiamo cordiali saluti.
Luogo e data
Per accettazione l'istruttore
……………………
199
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Fac-simile di conferimento incarico
(Carta intestata Società/Associazione/Comitato)
(COPIA PER L’ISTRUTTORE)
Egregio Signore………………………
Via……………………………………
Città…………………………………..
Codice fiscale…………………………
Oggetto: incarico per la promozione di sport dilettantistico/rapporto di CO.CO.CO. di carattere
amministrativo-gestionale
Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi, con la presente, le proponiamo il
conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di …..(promozione, gestione,
formazione, insegnamento, organizzazione, amministrativo-gestionale, etc …) ….. in qualità
di ………. (istruttore di …, coordinatore, formatore, organizzatore, collaboratore
coordinato e continuativo di carattere amministrativo gestionale, etc …)………, nell'ambito
di un rapporto sportivo dilettantistico ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 così come integrato dal D.Lgs. 344/2003, alle seguenti condizioni:
7. Luogo della prestazione: presso il/i centro/i sportivo/i sito/i in via
……………….…….…………….. e via …………………………………… (oppure
“presso le sedi dove l’associazione svolge l’attività”, se i centri sportivi sono
numerosi);
8. Modalità della prestazione: l'incarico dovrà essere svolto personalmente e con sua
piena autonomia organizzativa, senza vincoli di subordinazione, in ossequio alle
indicazioni programmatiche e agli indirizzi generali della scrivente;
9. Durata dell'incarico: le sue prestazioni verranno effettuate a decorrere dal
..(GG/MM/AAAA)….. e fino al……(GG/MM/AAAA)…..;
10. Corrispettivo: per il suddetto incarico le sarà corrisposto un compenso lordo
(complessivo o orario) di Euro …………………….. da pagarsi con periodicità
…………… dietro sottoscrizione di regolare ricevuta;
11. Trattenute: il compenso concordato verrà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina
dell'art. 69 comma 2 del T.U.I.R. così come integrato dal D.Lgs. 344/2003.
Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi 7.500,00 Euro di reddito,
sarà tenuto, all'atto del percepimento del singolo compenso, a rilasciare la dichiarazione
relativa al superamento o meno di tale franchigia.
12. Risoluzione del rapporto: il rapporto sportivo potrà essere risolto da ambo le parti, in
qualsiasi momento, con un termine di preavviso di 30 giorni.
Nel pregarLa di prendere atto di quanto sopra descritto e di restituire, debitamente firmata
per accettazione, copia della presente, porgiamo cordiali saluti.
Luogo e data
Timbro della società e firma del legale rappresentante
200
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
(Intestazione Associazione Sportiva Dilettantistica)
In data odierna al/alla Sig./Sig.ra … (Nome e Cognome) … nato/a a ………………… il
…………….. e residente in ……………………. Via ………………… n………………..
C.F. ………………………… per l’attività di … (promozione, gestione, formazione,
insegnamento, etc …) …. nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica
……………..…………… svolta nel periodo …(mm/mm) … viene corrisposto il seguente
………. (compenso, indennità di trasferta, premio)
(A) Compenso lordo
Euro.
……………………
Sull'importo in questione non viene effettuata alcuna ritenuta in base al disposto dell'art. 69,
comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, così come integrato dal D.Lgs. 344/2003.
(B) Compenso lordo
Euro.
……………………
Sull'importo in questione sono state effettuate le seguenti ritenute:
- Ritenuta Irpef (23%)
Euro………………………
- Addizionale reg.le di compartecipazione (0,90%)
Euro………………………
- Addizionale prov.le di compartecipazione (……..)
Euro………………………
- Addizionale com.le di compartecipazione (…….)
Euro………………………
Importo netto corrisposto
Euro.
……………………
Data e luogo
Per ricevuta.
201
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
202
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“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
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Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003,
recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, consente
il loro trattamento, anche se con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito attinente gli scopi statutari.
(Firma)
204
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“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Bozza di contratto di lavoro a progetto
Tra il signor ___________________________________, Presidente Provinciale
della Federazione Italiana ____________________ , con sede in
_______________________ via ________________________________, tel.
____________________
partita
IVA
(o
codice
fiscale)
n.
____________________________ EIl signor_______________________ nato a
_________________________
il
______________
e
residente
a
_________________
via
_____________________
codice
fiscale________________________________,PREMESSO Che il Comitato
Provinciale della Federazione Italiana __________________ (nel prosieguo,
Comitato),come sopra indicato e rappresentato, è intenzionato a far svolgere un
progetto (o programma di lavoro o fase di esso, individuato nell’allegato che fa parte
integrante del presente contratto) ad un soggetto in possesso delle indispensabili
conoscenze professionali da svolgere in assoluta autonomia; Che il signor
__________________ risulta essere in possesso della professionalità necessaria; Che
il signor __________________ (nel prosieguo, lavoratore) intende accettare
l’incarico propostogli; SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1) il Comitato conferisce al lavoratore che accetta l’incarico destinato alla
realizzazione della fase lavorativa (o progetto o programma di lavoro) quale
risulta dal progetto allegato che va inteso quale parte integrante del presente
contratto;
2) il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da
61 a 69) del D. L.vo n. 276/2003;
3) il lavoratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di
fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza;
4) il Comitato non eserciterà nei confronti del lavoratore alcun potere
gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;
5) il lavoratore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo
la propria professionalità;
6) le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 61 del D.
L.vo n. 276/2003, di valutare periodicamente (è preferibile, se possibile,
individuare momenti di incontro) in un’ottica di coordinamento e nel rispetto
dell’autonomia nell’esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in
relazione agli obiettivi alla base del progetto (o programma di lavoro, o fase
di esso);
7) la durata del progetto (o programma di lavoro o fase di esso) è di mesi
____________ con decorrenza dal _______________ e con scadenza il
________________;
8) il compenso è fissato in euro _______________ Tale importo è corrisposto a
cadenza (specificare il periodo e le modalità di pagamento)
205
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
_______________________________. Le parti convengono sul fatto che il
compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell’art. 63 del D.
L.vo n. 276/2003 il quale afferma che lo stesso tiene conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel
luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato alla quantità ed alla
qualità del lavoro. Per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese (se
sostenute) vanno presentate le note giustificative: se il lavoratore a progetto
utilizza mezzi propri di spostamento finalizzati all’espletamento dell’incarico
ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe
ACI;
9) il lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 64 del D.L.vo n.
276/2003 si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere
notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di
essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del
datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato;
10) il lavoratore ha diritto ad essere riconosciuto quale autore della eventuale
invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, con pieno richiamo alla
statuizione prevista dall’art. 65 del D. L.vo n. 276/2003;
11) per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio e
gravidanza (se donna) si richiamano integralmente i contenuti dell’art. 66 del
D. L.vo n. 276/2003;
12) il Comitato comunica al lavoratore le (eventuali) misure per la tutela della
salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste
dall’art. 66, comma 4, del D. L.vo n. 276/2003;
13) Il contratto di lavoro si risolve al momento della realizzazione del progetto (o
del programma o fase di esso);
14) le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o
secondo le diverse modalità o causali, incluso il preavviso, da loro stabilite
nel contratto individuale, così come previsto dall’art. 67, comma 2, del D.
L.vo n. 276/2003;
15) il lavoratore autorizza il Comitato a trattare ed a comunicare a terzi i propri
dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il
presente contratto;
16) il Comitato provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e
previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente;
17) per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta
nell’art. 409 cpc, anche per quel che concerne la competenza
territoriale.Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data
Le parti
206
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
PROGETTO ALLEGATO - Individuazione del progetto (o programma di
lavoro
o
fase
di
esso)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________Obiettivo__________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________Mezzi e
strumenti_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Organizzazione e Coordinamento______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
207
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Fonte: Federazione Italiana Ciclismo Pag. 1 del Contratto
CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PER
CICLISTA DILETTANTE TRA
Società
Sportiva
Codice
affiliazione
Di seguito il Datore di Lavoro o la Società
E
Il Signor
N. tessera
FCI
Di seguito l'Atleta o il Ciclista
Articolo 1 Oggetto e durata del rapporto
[1] Il presente Contratto di Lavoro Sportivo ha la durata inderogabile di una stagione sportiva e disciplina termini e
condizioni di fornitura delle prestazioni sportive dell'Atleta in favore della Società.
[2] Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di lavoro tra loro instaurato è un rapporto di lavoro sportivo autonomo
dilettantistico fuori dal campo di applicazione della Legge n. 81/1981, quindi senza alcun vincolo di subordinazione.
[3] La prestazione del Ciclista è limitata nel tempo ad una stagione sportiva, nei limiti temporali disposti dalla
regolamentazione della FCI, e si riferisce alla partecipazione alle manifestazioni agonistiche sportive comprese nel calendario
federale di anno in anno cui la Società partecipa, nonché all'attività di preparazione e allenamento secondo il calendario
interno predisposto dal Datore di lavoro.
Articolo 2 Retribuzione1
D
D
Le prestazioni del Ciclista sono a titolo oneroso e gli è dovuta la retribuzione di cui all' ALLEGATO 1.
Le prestazioni del Ciclista sono a titolo gratuito e nessuna retribuzione è dovuta, salvo il rimborso delle eventuali
spese di trasferte o tasse di partecipazione a gare e competizioni e quant'altro dipendente dall'attività sportiva prestata.
Articolo 3 Condizioni fisiche
[1] Il Ciclista si obbliga a sottoporsi a tutti gli esami medici richiesti dalla vigente normativa federale e a quelli ulteriori
richiesti dalla Società al fine di accertare la sua idoneità alla pratica sportiva agonistica. Il superamento degli standards di
idoneità fissati dalla FCI o dalla Società stessa sono condizione di efficacia del presente Contratto. Articolo 4 Contegno
generale dell'Atleta
[1] L'Atleta è tenuto al rispetto rigoroso dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, oltreché delle norme di condotta
previste e sanzionate nei Regolamenti della FCI, che il Ciclista dichiara di ben conoscere, e delle direttive impartite dal
Datore di lavoro, dai suoi dirigenti o tecnici. La mancata ottemperanza conferisce alla Società la facoltà di risolvere
automaticamente il presente Contratto. Articolo 5 Allenamenti, gare e assenze
[1] Per l'intera durata del Contratto, il Ciclista è a disposizione della Società e si impegna a partecipare a tutte le sedute di
allenamento previste dal Programma Tecnico predisposto dalla Società, nonché a tutte le gare e competizioni sportive cui
partecipi il suo Gruppo Sportivo, di cui l'Atleta fa parte.
[2] In caso di mancato raggiungimento del livello minimo di impegno sportivo e agonistico nei termini previsti dal
Programma Tecnico, la Società potrà recedere dandone preventiva comunicazione scritta all'Atleta, cui non spetterà alcun
corrispettivo per il recesso della Società, fatti salvi i diritti maturati alla data di comunicazione del recesso.
[3] Sono assenze ingiustificate e possono determinare l'automatica risoluzione del presente Contratto a discrezione della
Società quelle derivanti da malattie o infortuni non dipendenti dall'attività sportiva svolta in favore della Società, ovvero
riconducibili alla volontà dell'Atleta o a sua colpa. Sono in ogni caso giustificate le assenze dovute a impegni di studio in
dipendenza di esami di profitto. Articolo 6 Integrità fisica e tutela della salute
[1] L'Atleta è tenuto al rispetto assoluto delle norme dell'ordinamento sportivo in tema di tutela della salute degli atleti e di
prevenzione e lotta al doping. In particolare, in caso di non negatività all'esito dei controlli anti-doping disposti dalle autorità
competenti, la Società ha facoltà di risolvere automaticamente il presente Contratto, anche se la durata della sanzione irrogata
è inferiore alla durata del contratto. Articolo 7 Assicurazioni
[1] Ai sensi della vigente normativa federale, sono a carico del Datore di Lavoro tutte le spese e gli oneri relativi
all'assistenza medica in favore del Ciclista relative all'attività sportiva da questi prestata in favore della Società.
[2] Il Datore di Lavoro si obbliga a sottoscrivere in favore ed a nome del Ciclista una quota del Fondo ad hoc costituito presso
la FCI per l'importo di € 500,00 annue. L'obbligo di contribuzione al premio sopra indicato è a totale carico della Società. Il
mancato pagamento del premio (o di ratei di esso) costituisce causa di esclusione della Società dalle competizioni previste
nel calendario sportivo federale, fino alla regolarizzazione della posizione accertata dalla FCI. Articolo 8 Controversie
[1] Ogni controversia nascente dal presente Contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva di un Collegio arbitrale costituito
nei modi e nelle forme previste dall'art. 42 dello Statuto della FCI e dall'art. 27 del Regolamento di Giustizia della FCI.
Articolo 9 Obbligo di deposito del Contratto e legge Privacy
[1] A pena di inefficacia, una copia del presente Contratto, unitamente agli allegati deve essere depositata presso la segreteria
della FCI. Le eventuali vicende risolutive o modificative del presente Contratto devono del pari essere immediatamente
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Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
comunicate per iscritto alla FCI. [2] Ai sensi della Legge n. 675/1996, il Ciclista sottoscrive l'Allegato modulo di consenso al
trattamento dei dati personali (ALLEGATO 2).
Luogo e data __________
II Ciclista____________________________
La Società.
L'esercente la patria potestà in caso di Ciclista minore ___________
Depositato presso la Federazione Ciclistica Italiana il: ____________________________________
209
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Fonte: Lega Nazionale Dilettanti (Settore Calcio)
ACCORDO ECONOMICO
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società ed il
calciatore/calciatrice "non professionista" sottoindicati, si conviene quanto segue:
SOCIETÀ
SEDE
n° P. IVA
rappresentata da .............................................. qualifica...................................................
COGNOME E NOME DEL CALCIATORE/CALCIATRICE
DATA E LUOGO DI NASCITA
DOMICILIO
F.I.G.C.
CODICE FISCALE
MATRICOLA
Art. 1 - Il Sig./La Sig.ra ..................................................... si impegna, nella
sua qualità di calciatore/calciatrice "non professionista" (come sarà fin d'ora individuato
nell'accordo economico), ex art. 81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86, a
prestare la sua attività nelle squadre della Società ................ a decorrere dal e
fino al 30 giugno ........................................................................ , escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato.
Art. 2 - La Società si impegna ad assicurargli/le le condizioni necessarie per una
preparazione tecnica adeguata al suo status di "non professionista", in particolare per quanto
riguarda la partecipazione all'attività di addestramento, allenamento ed agonistica,
ed a
corrispondere al Sig./alla Sig.ra un importo annuo lordo di Euro (
), nel rispetto dei massimali previsti all'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. (per accordi
economici pluriennali relativi a calciatori tesserati per Società di Calcio a Cinque indicare la
somma pattuita per ciascuna stagione sportiva)oppure, in via alternativa e non
concorrente:,
Euro giornalieri ................................... (......................................... ) a titolo di indennità
di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all'art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF;
Euro giornalieri ...................................( ......................................... ) a titolo di rimborso
forfetario di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all'art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF;
Euro ...................................( ..........................................) per ogni convocazione relativa
alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti
all'art. 94 ter, punto 4.
210
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Art. 3 - In nessun caso il buon fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla
L.N.D.. Il calciatore/la calciatrice è tenuto, in caso di inottemperanza della Società
all'accordo depositato, ad adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.)
della L.N.D..
Ove la Società si rendesse ulteriormente inottemperante al debito accertato dalla C.A.E.,
ovvero in grado di appello, dalla Commissione Vertenze Economiche, il calciatore/la
calciatrice è autorizzato, decorso il tempo previsto dall'art. 94 ter, punto 11 NOIF e senza
necessità di autorizzazione federale, ad adire le vie legali al fine del soddisfacimento delle
sue pretese.
Art. 4 - I l calciatore/la calciatrice che nel corso od alla fine della stagione sportiva vanti un
credito minimo pari al 30% per il calciatore o del 20% per la calciatrice dell'importo annuo
previsto dall'accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi
Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità
stabilite all'art. 21 bis del Regolamento della L.N.D..
Art. 5 - La Società si impegna ad erogare la somma annua prevista nell'accordo
economico, in dieci rate
mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle
previsioni fiscali di
Legge.
Se le corresponsioni sono state pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta,
rimborso forfetario
di spesa e voci premiali, la Società si impegna ad erogare gli importi relativi al
termine del mese di
maturazione.
Art. 6 - Ove nell'accordo economico depositato sia stata pattuita l'erogazione di una somma
lorda annuale, ed il calciatore/la calciatrice non abbia fornito le prestazioni o le abbia
fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia od
infortunio indipendenti dall'attività sportiva, l'importo concordato come da accordo
depositato potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza.
Ove la malattia o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva, e si siano protratti oltre
i sei mesi, la Società avrà la facoltà di rescindere l'accordo, corrispondendo comunque le
mensilità sino ad allora maturate.
Art. 7 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso
la propria sede, il calciatore/la calciatrice, nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni
delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.
Art. 8 - Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. nonché i principi e le regole
contenute nel protocollo d'intesa tra L.N.D. e A.I.C., si intendono richiamate per quanto non
previsto dal presente accordo.
Luogo e data...................................
Per la Società
calciatrice
Il calciatore/La
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Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli
artt. 3-4-5-6-8 della presente convenzione e le approvano specificatamente.
Per la Società
calciatrice
Il calciatore/La
N.B. - IL presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente
depositato, per i calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie
D), Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque e Serie A, A2 e B del Calcio Femminile, a cura
della Società, rispettivamente presso il Comitato Interregionale (Via Po, 36 - 00198 Roma),
la Divisione Calcio a Cinque (Via Po, 24 - 00198 Roma) e la Divisione Calcio Femminile
(Corso d'Italia, 35/b - 00198 Roma) della L.N.D. in Via Po 36, 00198 Roma, entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di stipulazione, con contestuale
comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere fatto
dal calciatore entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
In entrambi i casi, il deposito dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data
del nuovo tesseramento ed entro il 30 settembre per i calciatori confermati.
Un'ulteriore copia della convenzione, regolarmente sottoscritta, deve essere
consegnata al calciatore/calciatrice al momento della stipulazione.
212
Tesi di Laurea – Economia e Commercio –
“Il Lavoro nello Sport Dilettantistico”
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Admiral – via Domodossola – MILANO.
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