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il lavoro nello sport dilettantistico
Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO TESI DI LAUREA IN: Diritto del Lavoro: “IL LAVORO NELLO SPORT DILETTANTISTICO” Laureando: PAOLO BALDASSARRE MATRICOLA 368161Y RELATORE: CHIAR.MO PROF. GERMANO TOMMASO ANNO ACCADEMICO 1 2004/2005 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” “ Il Lavoro nello sport dilettantistico” Presentazione Pag. 7 Introduzione: il fenomeno sportivo Pag. 11 Capitolo 1: “L’attività sportiva dilettantistica nella disciplina nazionale e comunitaria” 1.1 L’organizzazione dello sport in Italia Pag. 19 1.2 La Prestazione sportiva Pag. 22 1.3 La disciplina dello sport in Italia Pag. 25 1.4 L’attività sportiva dilettantistica e la L. 23 Marzo 1981 Pag. 29 L’attività sportiva dilettantistica nel contesto comunitario Pag. 40 I soggetti sportivi Pag. 45 1.5 1.6 2 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Capitolo 2: “Lo Status dell’atleta e degli altri soggetti sportivi nell’ordinamento sportivo italiano” Introduzione Pag. 50 2.1 Il tesseramento – Pag. 52 2.1.2 I minori e lo sport Pag. 56 2.2 Le qualifiche federali Pag. 2.3 Il vincolo sportivo Pag. 62 2.3.1 – Profili di illegittimità Pag. 68 2.3.2 - Il caso “Panico” Pag. 70 2.3.3 - Evoluzione e cambiamenti Pag. 72 2.4 58 La proposta di una legge e lo statuto per l’atleta: le donne nello sport Pag. 74 Capitolo 3: 3 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” “Il Rapporto di lavoro nello sport dilettantistico” Introduzione Pag. 77 3.1 Le cifre degli operatori nel mondo sportivo dilettantistico Pag. 81 3.2 Il rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo Pag. 88 3.3 Il rapporto di lavoro retribuito nello Sport: lavoro subordinato e autonomo. casistiche Pag. 93 3.4 Il lavoro gratuito Pag. 104 3.4.1. Cariche elettive: gli amministratori Pag. 111 3.5 Il rapporto di lavoro per i dipendenti degli gli enti di gestione degli impianti sportivi. Pag. 114 3.6 La riforma Biagi 3.7 Pag. 122 I rapporti di lavoro autonomo Pag. 124 3.7.1 La collaborazione coordinata e continuativa e Il lavoro a progetto Pag. 132 3.7.2 Co.co.co. amministrativo gesitionale: L. 289/02 Art.90 comma 3 lett. A). Pag. 142 4 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.7.3 Le collaborazioni dei dipendenti pubblici Pag. 145 3.8 Premio di addestramento e formazione tecnica Pag. 148 3.9 Vincolo di giustizia: clausola compromissoria Pag. 149 3.10 Il Lavoro nello sport professionistico: analisi e differenze Pag. 153 Capitolo 4 “Il Rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: tutela previdenziale, assicurativa. Aspetti fiscali - Cenni” Introduzione. Pag. 157 4.1 Il Regime fiscale nello sport dilettantistico. Pag. 160 4.2 La tipologia di compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche Pag. 167 4.3 Tutela assicurativa.Cenni Pag. 170 4.4 Tutela previdenziale.Cenni Pag. 176 RIFLESSIONI Pag. 182 5 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Appendice IIN NTTEER RR RO OG GA AZZIIO ON NEE P PAARRLLAAM MEEN NTTA AR REE O ON N.. M MEEN NN NEEA A Pag. 188 M MO OD DU ULLIISSTTIIC CA A Pag. 195 R RIIN NG GR RA AZZIIA AM MEEN NTTII Pag. 212 B BIIBBLLIIO OG GR RA AFFIIA A Pag. 213 SSIITTO OG GR RA AFFIIA A Pag. 220 In ricordo di mio N NOONNNNOO PPAAOOLLOO,, A AII M MIIEEII C CAARRII G GEENNIITTOORRII e a mio fratello SSTTEEFFAANNOO.. 6 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Con il presente lavoro, si intende, fotografare l’inquadramento lavoristico insito nell’ambito sportivo, limitato al solo settore dilettantistico, ad oggi, non avente alcuna cornice legislativa definita, come l’opposto settore del professionismo sportivo , disciplinato pedissequamente dalla L. 91/81 e succ. modifiche. Infatti, il legislatore, relativamente al settore “dilettantistico” sportivo, ha legiferato solo con normative di natura squisitamente fiscale, fornendo molte agevolazioni fiscali 7 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” per l’espletamento di attività sportiva in tal senso, delle quali si darà anche un breve cenno, con la peculiarità che le stesse saranno rese in favore dei soli “volontari, adducendo con ciò una mera discriminazione nel caso di servizi resi da “professionisti sportivi e non”. Al fine di fare un quadro complessivo della situazione del mondo sportivo, si è ritenuto necessario, trattare dell’evoluzione dello stesso dalla sua nascita fin ai nostri giorni. Successivamente sarà prodromico ai fini del “tema squisitamente lavoristico” l’argomentazione del confine labile con le principali differenze formali e sostanziali tra dilettantismo e professionismo sportivo. In tal senso, infatti, si precisa che non è mai stata data una definizione di attività dilettantistica, definita per differenza tutta quella non professionistica (Cfr. L. 91/81), e di qui l’esigenza dopo la trattazione dell’evoluzione del mondo sportivo, di analizzare alcuni articoli della legge sul professionismo sportivo, base di partenza. La delega permanente ai sensi della legge 91/81, concessa di fatto al Coni, a rappresentare tutto lo sport italiano ha procreato nel tempo effetti distorsivi, privilegiando la logica del risultato tecnico, ignorando le trasformazioni radicali intervenute 8 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” nell’universo sociale dei praticanti e mettendo in secondo piano l’associazionismo amatoriale, ridotto a strumento di un regime di intermediazione politica. E’ così che nel “mondo” sportivo dilettantistico rientrano situazioni diverse e farraginose ossia: strutture di base e d’avviamento alla pratica sportiva, le stesse connotate da una base prettamente “volontaristica”, “centri fitness”, inquadrati come associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, che utilizzano operatori “professionali”, discipline sportive ed associate federali considerate dilettantistiche. Sarà ampiamente trattata la tematica cosiddetta del “dilettantismo oneroso”. Con analisi critica, relativamente alle discipline sportive agonistiche e meno per le non agonistiche, si disquisirà dell’istituto del Tesseramento, o Cartellinamento, prodromico per i soggetti sportivi sia del riconoscimento come soggetto-parte dell’ordinamento sportivo, sia della pratica di qualsiasi attività sportiva federale e non e in virtù di esso ricevere i compensi e rimborsi comunque denominati per la pratica stessa. 9 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Il Tesseramento, nel mondo sportivo dilettantistico (soprattutto per le discipline federali sportive) è l’unico legame formale tra sodalizio sportivo e soggetto sportivo comunque denominato. Ampio spazio anche ai problemi post-tesseramento cioè connessi al vincolo sportivo nelle discipline federali e/o associate. Si passerà alla pecularietà del settore dilettantistico ai fini del tema lavoristico, ossia, in tal senso avallati da una ricerca analitica e minuziosa condotta dall’Istat nel 2002, si acclarerà che le “risorse umane” utilizzate dai sodalizi sportivi per la pratica sportiva agonistica e non, nell’ambito dilettantistico, sia diretta (atleti,dirigenti,istruttori) che collaterale (medici, preparatori atletici, massaggiatori) sono di tipo esclusivamente “volontarie” e sporadicamente di tipo dipendente (limitatamente al caso degli addetti agli impianti sportivi) o autonomo. A ragion del vero è vietata nell’ambito sportivo federale, nei settori dilettantistici sportivi, ai soggetti sportivi qualificati come “dilettanti” (atleti ed allenatori soprattutto), la stipula di un contratto di lavoro sia esso subordinato che autonomo. Il solo rapporto sussistente è 10 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” riconducibile all’accordo economico, con struttura e finalità nettamente diversa dalla fattispecie lavoristica. Avranno pertanto collocazione la disamina del lavoro gratuito, del lavoro subordinato e di quello autonomo sia sotto il profilo lavoristico che con cenni a quello fiscale, peculiari delle agevolazioni settoriali. Introduzione: Il Fenomeno Sportivo Il fenomeno sportivo moderno , nella sua accezione più ampia, trae le sue origini solo in epoca recente, più precisamente nella seconda metà del XIX secolo. Sport, un termine di derivazione inglese il cui attuale significato, che risale alla seconda metà del XIX secolo, è “divertimento”. La parola, per la precisione, ha origine dal francese antico “desport” e cioè nel mero senso di “disporto , svago”. 11 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” A ragion del vero proprio la storia narra che la prima manifestazione rilevante, voluta fortemente da un nobile francese, Pierre de Coubertin, è stata celebrata, ad Atene nel lontano 1896, in occasione della prima Olimpiade dell’era moderna . A quel periodo, risale la scoperta, in Grecia, delle rovine di Olimpia e di ciò, de Coubertin, ne approfittò per presentare la sua idea, prima all’Unione Società Atletiche francesi e poi in Europa, dove fu accolta con entusiasmo; riuscì a convincere governi e capi militari per far svolgere la prima Olimpiade dell’era moderna. I giochi di Olimpia rappresentarono una manifestazione talmente importante per il mondo Ellenico che, ogni quattro anni, i greci divisi in città-stati in eterna lotta tra loro, si sentirono affratellati da un unico vincolo nazionale. Le finalità perseguite dal settore sportivo si modellarono con il passare degli anni e agli aspetti ludici e ricreativi della prestazione sportiva furono invasi da interessi spettacolari e da una certa rilevanza economica1. 1 ZAULI B., Dilettantismo e professionismo nello sport, in Riv Dir. Sport., 1955, 97. 12 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Il Novecento è codificato come secolo di sport, ove primeggiano l’idea di competizione e di record, la misurazione precisa del risultato, l’esaltazione dell’uomo-atleta. Le variegate forme di cultura sportiva che hanno caratterizzato il fenomeno sportivo, nella seconda metà del XX secolo, sotto un profilo di pratiche fisico-motorie sono identificate, come di seguito elencato, in quattro tipologie: 1. il tradizionale sport competitivo, erede dell’amatorialità e del dilettantismo orientato all’agonismo. Rappresenta l’esperienza storico-culturale che, nel periodo fra il XIX e XX secolo, in mille differenti articolazioni, ha alimentato il movimento olimpico, la nascita delle federazioni di specialità, le reti associative. Questa esperienza ha originato non solo attività, ma anche valori e modelli di comportamento: l’etica del fair play, le appartenenze sportive ecc. 2. lo sport spettacolare, prodotto di derivazione dell’agonismo di alta competizione. Per effetto dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, uniti ad un poderoso circuito di interessi economici che sono saliti alla 13 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” ribalta. Lo sport d’intrattenimento spettacolare si connette con una massiccia professionalizzazione delle attività di competizione e, più tardi, con l’espansione del consumo televisivo. Professionalizzazione e televisizzazione hanno condizionato il tradizionale sport competitivo: l’estinzione di alcune specialità, il declino di altre, trasformazioni di regole e modalità funzionali alla gestione commerciale del prodotto agonositico. 3. Lo sport strumentale, in cui l’attività sportiva o fisicomotoria non rappresenta più un valore in sé, ma vincolata al raggiungimento di finalità di altra natura: fare fitness per dimagrire o sentirsi in forma, ginnastica pre e postparto. In questa categoria è annoverato l’uso dello sport come volano di mobilitazione sociale, politica o culturale, cioè delle esibizioni celebrative delle coreografie ginniche, delle manifestazioni di ispirazione umanitaria. 4. Lo sport espressivo, in cui assume un ruolo centrale, una gratificazione immediata per il praticante, a differenza del modello competitivo, che presuppone l’idea di soddisfazione differita: allenarsi, prepararsi, adattarsi a 14 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” regole e regimi di vita in guisa del raggiungimento di un possibile risultato tecnico. Questa tipologia di attività si situa fuori dei circuiti sportivi strutturati (Federazioni agonistiche, associazioni di sport per tutti, società tradizionali) con la divulgazione di pratiche culturali caratteristiche delle ambientalismo, turismo società di industriali massa e mature: quant’altro. Dall’equitazione di campagna al free climbing, dal rafting allo sport estremo, dalla riscoperta delle danze popolari alla sperimentazione della ritmicità, costituisce un universo in forte espansione di “sport fai da te” espressione di autonomia e libertà, ma che pone non pochi problemi di regolazione delle attività. E’ notorio, per cui durante gli anni Settanta2 due eventi hanno segnato la pratica sportiva: E’ maturata in tutti i paesi industrialmente avanzati l’innovazione culturale e organizzativa dello sport per tutti. Emancipando i praticanti dagli imperativi e dai vincoli dell’agonismo codificato, lo sport per tutti 2 UISP: Lo sport per tutti del 2000. 15 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” estende potenzialmente a tutti i cittadini l’offerta di pratica fisica come concreta ricerca e sperimentazione di una migliore qualità di vita. La sua rilevanza sociale ha trovato nel tempo numerosi riconoscimenti istituzionali: dal consiglio d’Europa (21-25 marzo 1975), nel diritto di ogni cittadino di praticare lo sport e l’importanza del ruolo che lo sport per tutti riveste nello sviluppo socioculturale di un paese. (V V.. A APPPPEENNDDIICCEE)).. In particolare le funzioni principali sue proprie sono3: 1) Funzione Educativa: l’attività sportiva è un ottimo strumento per stimolare la formazione ed equilibrare lo sviluppo umano a qualsiasi età; 2) Funzione di sanità pubblica: l’attività fisica offre ai cittadini l’opportunità di migliorare lo stato di salute e di lottare efficacemente contro alcune malattie come i disturbi cardiaci o il cancro4. 3) Funzione sociale: lo sport è uno strumento adeguato per promuovere una società più armoniosa, per lottare contro 3 MENNEA P., Diritto sportivo Europeo, p. 12 Secondo L’OMS perfino un terzo dei tumori (attesi) potrebbe essere evitato associando una sana alimentazione con un’attività fisica praticata regolarmente nel corso della vita. L’OMS ha altresì indicato nelle sedentarietà una delle maggiori cause di malattie cardiovascolari, diabete ed obesità. 4 16 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” l’intolleranza e il razzismo, esclusione sociale, xenofobia, violenza, contribuendo all’integrazione di quanti siano esclusi dal mercato del lavoro. 4) Funzione Culturale: l’esercizio di una disciplina sportiva permette al cittadino di radicarsi in un luogo, conoscerlo meglio e di integrarvisi. 5) Funzione Ludica: l’attività sportiva rappresenta una componente del tempo libero e dei divertimenti a livello individuale e collettivo. Affermazione dello sport professionistico in sostituzione dello sport d’elitè. La vittoria, il trionfo hanno assunto un’altra logica. Da mero ideale si è trasformato in gioco finanziario, commerciale, politica. I Professionisti dello sport accordano meno attenzione al gioco e maggiori al gusto del pubblico per gli avvenimenti sportivi sempre più spettacolari. Alla luce di quanto menzionato, lo sport quindi, non è solo forza atletica, spettacolo, esso, ha una precisa collocazione economica nel nostro paese: è uno degli interessi più diffusi tra i cittadini italiani ed Europei, a prescindere dall’ età e dall’ origine sociale. 17 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Nessuno ignora oramai che lo sport muove, direttamente e con il suo indotto, capitali ingenti tale che può essere considerato, al di là della distinzione professionismo / dilettantismo, una delle più importanti aziende del continente. Settori come lo sci, pallavolo, atletica, coinvolgono infatti, interessi che investono turismo, stampa, commercio, trasporti dando luogo ad uno sviluppo senza precedenti della dimensione economica sportiva. Da qui, l’esigenza da parte del nostro legislatore, di considerare sin da quegli anni della inadeguatezza della normativa5, la necessità di regolamentare la disciplina sportiva, nelle sue due forme, dilettantistica e professionista per i motivi di cui prima con la L. 23 marzo 1981 n. 91. Tale legge fu ascritta con un preciso intento: disciplinare per la prima volta il solo rapporto giuridico/contratto di lavoro tra società sportive e sportivi qualificati come professionisti. 5 Al riguardo la storia ci è d’aiuto, atteso che proprio nel 1978, il Pretore di Milano, nel settore calcistico, con una nota sentenza, inibì con il rischio di bloccare il regolare inizio dei campionati nazionali, lo svolgimento del calcio mercato sul presupposto che il trasferimento dell’atleta da una società ad un’altra, dietro versamento di un indennizzo, contrastasse con la L. sul collocamento in vigore (L. 29 aprile 1949 n.264), contenente il divieto di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato. 18 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Capitolo 1 “L’attività sportiva dilettantistica nella disciplina nazionale e comunitaria” 1.1 L’Organizzazione dello sport in Italia. La struttura dello sport italiano si connota per la presenza di molteplici soggetti, distinti per funzione, ma volti alla promozione diretta o indiretta della pratica sportiva nelle sue variegate forme. Lo stato italiano allo scopo di regolamentare la gestione e l’organizzazione dei 19 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” soggetti in esame, ha istituito il Coni6, con il compito di potenziare lo sport nazionale7 che lo sovrintende in tutte le sue manifestazioni. Il Coni in particolare nasce a seguito della riforma Coni – D.L. 15/2004 del 27 gennaio 2004 (novità) come la “confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate” assurgendo ad una sorta di “Ministero dello sport”, a vantaggio dello sport finalizzato alla selezione e alla prestazione di eccellenza. Svolge in particolare attività di coordinamento e disciplina dell’attività sportiva, sorveglia e tutela le organizzazioni che si dedicano allo sport e ratifica direttamente i regolamenti e gli statuti8. Le attribuzioni proprie del CONI sono riconducibili all’autarchia, in quanto può emanare atti amministravi equiparabili a quelli dello Stato, l’autogoverno, l’autonomia, l’autotutela, il potere di nomina (revoca) di nuove federazioni nazionali ed in ultimo discipline associate9. Il Coni 6 Esso nasce come Ente pubblico con la legge 426 del 1942, e s.s. modifiche. Oltre al perfezionamento atletico, conservazione ed incremento delle strutture organizzative adibite alla pratica sportiva sul territorio, tutela e sorveglianza di tutte le altre organizzazioni operanti nello stesso ambito. I suoi poteri sono cresciuti nel tempo, per via di leggi e decreti. 8 La sua attività è espletata in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO. 9 Decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, sono considerate a tutti gli effetti delle Federazioni AVV. MARTINELLI “ Il Decreto Meandri verrà modificato”pag. 13 il Sole 24 ore sport 17-30 ottobre 2003. 7 20 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” dicevamo, è la confederazioni delle federazioni10 sportive nazionali e a seguito della riforma occorsa attuale anche delle discipline sportive associate. In particolare, esse, si occupano, per ciascuna disciplina sportive11 della promozione ed ottimizzazione tecnica e amministrativa dello sport, nonché della regolamentazione della disciplina/pratica dello sport agonistico (Cfr. 1.2) nelle sue più ampie forme. All’interno della pratica sportiva agonistica federale e associata, si distinguerà l’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica. Gli altri soggetti promotori dell’attività sportiva, nella veste di attività sportiva amatoriale/ludica (non agonistica) alle occasionali manifestazioni sportive non competitive, sono gli enti di promozione sportiva, cui aderiscono a livello locale associazioni e società sportive, che rappresentano la base di tutto lo sport ed infine i soggetti sportivi. 10 Hanno personalità giuridica di diritto privato, unitamente alle Discipline Sportive Associate ai sensi del D.L. 242/99 art. 15 comma 2° come coordinato e novellato dal Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, e godono di autonomia.Si rileva che però ciò nonostante, non sono esentate dall’osservare, nell’auto-normazione, i principi di ordine pubblico (non discriminazione) che fungono da limite di qualunque attività negoziale privata (Cfr. Trib Pescara ordin. 18 ott 2001 H.Paz c/ FIN). 11 La Carta Olimpica sancisce, per un medesimo sport non può essere riconosciuta più di una Federazione. In tal senso è il consiglio nazionale del Coni cha ha voce in capitolo approvandone l’istituzione o meno. 21 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 1.2 La Prestazione sportiva Per quanto precedentemente la prestazione sportiva nelle discipline federali e/o associate (CONI) posta in essere dai soggetti sportivi dilettantistici (Cfr. 1.5) trova collocazione nelle gare sportive. Esse hanno per oggetto un esercizio fisico o almeno un contenuto minimo di fisicità ed alcune, pur sembrando identiche, presentano delle diversità. 22 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” All’ uopo si distinguono tra gare ufficiali e gare non ufficiali12. Le prime sono statuite dalle federazioni nazionali ed internazionali, dalle discipline associate, quindi dal Coni, oltre ad essere previste dagli statuti e dai regolamenti degli enti associativi. Sono di tipo programmatiche ed hanno soprattutto un certo collegamento in termini di risultati, oltre che esigenze di carattere pratico (disponibilità stadi, calendari ecc.), rispondendo anche ad un criterio organizzativo e finalistico13. Non ufficiali, sono le gare contraddistinte dalla non programmazione dall’ occasionalità, nonché da mancanza di collegamento. Restano gara isolate ed autonome. Ciò premesso, alcuni esperti di diritto sportivo14, hanno asserito e denominato con il termine: Agonismo Occasionale: le gare non ufficiali atteso che vengono svolte occasionalmente e non in attuazione di un programma strutturato; 12 MENNEA P, “Diritto ed Ordinamento Istituzionale Sportivo”, pag. 54 Ad esempio, i campionati studenteschi, si svolgono in varie fasi, collegate fra di loro (fase provinciale – interregionale e nazionale); la migliore della prima fase passa alla successiva fino poi ad arrivare alla fase nazionale. 14 MENNEA P., “Diritto ed Ordinamento Istituzionale Sportivo”, pag. 54 e ss. 13 23 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Agonismo Programmatico: le gare ufficiali, secondo un programma ben definito (Campionato/Torneo) prevedendo una sub-classificazione in Gare e programma limitato, ove le graduatorie riflettono gli atleti di una comunità più o meno ampia (circolo/scuola).15 Gare e programma illimitato16, ove le graduatorie riguardano tutti gli atleti di tutte le comunità del mondo17. Alla luce di quanto esposto, si evince, che la scriminante tra agonismo occasionale e agonismo programmatico, attiene all’aspetto organizzativo del mero agonismo. Alla distinzione sopra citata, un autorevole dello sport, MENNEA P., disquisisce del cosiddetto “agonismo soggetto ad una programmazione tecnica” ove trovano collocazione sia gare tra loro collegate sia gare che non lo sono18. 15 Ad esempio i campionati italiani. E’ la programmaticità illimitata che distingue lo sport agonistico dagli altri giochi competitivi e da ogni altra manifestazione del fenomeno sportivo. 17 Ad esempio la classifica mondiale di uno sport professionistico. 18 Nella realtà di frequente la casistica in cui un atleta, nel corso di una stagione agonistica deve partecipare ad un importante evento sportivo. (es. le Olimpiadi). In tal caso, tutta la stagione viene programmata in funzione di questo avvenimento, pertanto tutte le altre gare e/o competizioni (meeting internazionale, campionato italiano) serviranno solo per raggiungere la migliore condizione di forma in quella gara. Si evince quindi che tra tutte le gare che precedono Le Olimpiadi, non c’è nessun 16 24 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Gli elementi, quindi che caratterizzano l’attività sportiva ufficiale, disciplinata dalle federazioni nazionali ed internazionali, e dalle discipline sportive associate e quindi dal Coni sono: la programmazione (o la programmaticità); il fine di migliorare i risultati sportivi, a cui se ne aggiungono altri di natura utilitaristica (sanitari, sociali, militari). 1.3 La disciplina dello Sport in italia Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia per obiettivo l’espressione ed il miglioramento della condizione fisica e mentale, con collegamento vero e proprio, fine delle stesse è solo ed esclusivamente quello di verificare il rendimento raggiunto e lo stato di forma pre-Olimpiadi. 25 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” la promozione della socializzazione e/o con il conseguimento di risultati in competizioni a tutti i livelli19. Lo sport in Italia può essere classificato a seconda della disciplina legale ad essa applicabile in tre categorie: 1. Attività sportiva professionistica20: disciplinata dalla L. 23 Marzo 1981 n. 91 e s.s. modifiche; è svolto da società di capitali con finalità di lucro nelle seguenti Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro e motociclismo. 2. Attività sportiva dilettantistica21: è tutta quella, non ricompressa nella precedente legge. E’ svolta da associazioni sportive dilettantistiche, cooperative e di capitali senza finalità di lucro all’interno delle discipline delle federazioni sportive, Discipline associate, enti di promozioni di sportiva riconosciuti dal coni 3. Attività motoria e promozionale: disciplinata da leggi regionali22. E’ svolta da soggetti riconosciuti dal Coni, sia da 19 in tal senso Dalla Carta Sportiva Europea del Consiglio d’Europa. Viene svolta da società di capitali con scopo di lucro in settori dichiarati tali nell’ambito delle Federazioni:calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro. 21 Svolta da società di capitali, cooperative ed associazioni senza fine di lucro. 22 Nel caso della Puglia il riferimento legislativo è la L. 32 del 16 Maggio 1985 “Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva”. Le competenze in materia sportiva alla luce dell’art. 2 D. Lg. 23/7/1999 n. 242 novellato, vengono suddivise tra il Coni stesso nei limiti del D.P.R. 616/1977 le Regioni e gli Enti locali. Il D.P.R. n 616/1977 considera rientranti nell’ambito del turismo, costituzionalmente di competenza delle Regioni, la “promozione di attività 20 26 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” imprese terze, operanti sul mercato dei servizi alla persona: palestre private, ginnastica terza età etc. La nostra indagine, presuppone perciò, la cognizione della dimensione rappresentativa dello sport per tutti (punto 2 e 3). In particolare, ci è d’aiuto l’Istat23, che ci fotografa la dimensione rappresentativa del mondo sportivo “dilettantistico”, statuendo che i cittadini che praticano in forma continuativa e saltuaria attività che definiscono sportive nel 2000 ammontano al 30% della popolazione24 dai 3 anni in su, ovvero 16 milioni e 700 mila di individui, cui si somma un altro 31,2% che pratica qualche altra attività fisica: per un totale di 34 milioni di italiani più o meno attivi sul piano fisico-sportivo. Di essi, solo 3 milioni e 935 mila fanno capo al mondo dello sport finalizzato sportive ricreative”, ferme restando le attribuzioni del Coni per l’organizzazione delle attività agonistiche. Invece ai sensi dell’art. 118, comma 1, della Costituzione, sono state assegnate ai Comuni le funzioni amministrative in materia. A questi compete la promozione di attività sportive in virtù dell’art. 60 del precitato D.P.R.. I comuni hanno in particolare il compito di propulsori delle attività sportive non agonistiche nell’interesse di tutta la popolazione, mentre l’agonismo sportivo è gestito esclusivamente dal Coni e dalle federazioni sportive discipline associate. In ultimo si registra l’abrogazione espressa dell’art. 10 del Dlg. 242 del 1999 “ Comitato Nazionale Sport per Tutti” avente come scopo la diffusione della pratica sportiva/promozionale con i soggetti competenti in materia tra cui gli enti locali territoriali e Regioni, titolari di diverse competenze proprie dell’ordinamento sportivo. Nel caso delle Regioni l’art. 117 come novellato dalla L. Cost. 3/2001, ha individuato l’ordinamento sportivo tra le materie di gestione corrente, statuendo che la potestà legislativa è loro attribuita, salvo per la determinazione dei principi fondamentali riservata ovviamente alla legislazione dello Stato. L’abrogazione è avvenuta ad opera del Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004. 23 Lettura sintetica dei dati sulla pratica sportiva in Italia sui dati dell’indagine Istat multiscopo ” I cittadini ed il tempo libero” dic. 2000. 24 circa 55,7 milioni di cittadini. 27 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” alla pura performance, ovvero allo sport promosso dalle federazioni sportive nazionali. Lo sport più praticato è stato il calcio da circa 4 milioni 290mila persone (25,7%) sul totale degli sportivi. Oltre metà della popolazione nazionale pratica regolarmente un’attività sportiva, agonistica o semplicemente ludica, profondendo il tempo libero o lavorativo per condurre avanti il variegato mondo sportivo. Dai numeri si comprende l’importanza che lo sport riveste nelle dinamiche sociali, contribuendo, oltre che al miglioramento qualitativo della vita individuale, anche e soprattutto, alla formazione di un pensiero latente collettivo, ovvero di una mentalità e di una cultura, che incidono in maniera preponderante sui comportamenti. Tuttavia, tra tutti gli sport praticati quello che fa la parte da leone25 è sicuramente il calcio, soprattutto per i flussi economici che compendia. 25 AVV. JACOPO TOGNON – Riv Amm. Luglio 2002 fasc. 7 “La libera Circolazione nel diritto comunitario:il settore sportivo” pag. 660. 28 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 1.4 L’attività sportiva dilettanstica e la Legge 23 Marzo 1981 n. 91 (analisi negativa) Punto di partenza dell’identificazione di cosa debba intendersi per “attività sportiva dilettantistica” è l’esame, in senso negativo, della legge 23 marzo 1981, n. 91 come novellata dal D.L. 17 maggio 1996 n. 272 che statuisce << norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti >> . 29 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” E’ opportuno sottolineare che la locuzione “attività dilettantistica” termine diffusissimo nell’ambito sportivo, tutt’oggi, non ha alcuna definizione in positivo26. A ragion del vero, gli unici interventi legislativi rivolti a tale settore, individuano l’attività dilettantistica in senso negativo, ossia tutta quella che non è professionismo. Pertanto è doveroso identificare quest’ultima. Non si capisce questa dimenticanza qualificatoria del legislatore, ovvero una legge quadro lavoristica del settore sportivo dilettantistico. Invero, disciplina con norme ad hoc, solo la parte relativa agli aspetti fiscali, quindi ai rimborsi spesa, indennità, compensi erogati in favore dagli sportivi qualificati come “dilettanti”. Passando alla lettura della “legge sul professionismo sportivo”, gli articoli, utili al caso di specie sono: l’art. 1 che recita: << l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionista o dilettantistica è libera >>. L’ermeneuticità che deriva da una prima lettura è che le persone fisiche, i sodalizi sportivi nonchè le associazioni riconosciute o non 26 MARTINELLI G., “Lavoro autonomo e subordinato dell’attività dilettantistica”, Riv Dir Sport, 1993. 30 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” riconosciute, le società27, possono esercitare attività sportiva in forma professionistica o dilettantistica. Si acclara astrattamente, l’esercizio di attività sportiva in forma libera. Si tratta di una norma di dubbia validità28, atteso che ogni cittadino può sì, praticare liberamente l’attività sportiva, ma solo al di fuori delle federazioni sportive ed in ultimo delle discipline sportive associate che fanno capo al Coni29, quindi in tal senso MENNEA P. è dell’avviso che “l’attività sportiva o non si svolge affatto o si svolge a livelli insignificanti”. La motivazione, secondo la giurisprudenza, soggiace nel fatto che l’attività sportiva, come enucleata all’art 1. è limitata, dal momento che, vi sono enti che hanno il monopolio per lo svolgimento di alcune attività, come nel caso di specie degli enti associativi di carattere sportivo applicati al Coni. 27 tra cui anche le società di capitali Spa e Srl, - MENNEA, “Diritto ed ordinamento istituzionale sportivo”, 1996, p. 98 28 Si eccepisce ed evidenzia come detta libertà, di svolgere l’attività sportiva non sia espressamente tra quelle garantite dalle Costituzione, anche se “l’esercizio di tale attività è fondamentale per il conseguimento e la tutela dei diritti Costituzionali garantiti e fondamentali per tutti i cittadini (come il diritto alla salute e lo sviluppo della persona umana). La norma ingloba quindi qualsiasi tipo di attività anche quella esercitata a puro scopo ricreativo e formativo - MENNEA, “Diritto ed ordinamento istituzionale sportivo”, 1996, p. 98 29 il Coni tuttavia ha come finalità tra le altre, la preparazione degli atleti alle competizioni internazionali ed alle olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti. 31 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Tali enti hanno assunto una posizione dominante tanto da rappresentare dal punto di vista organizzativo il punto di riferimento per chiunque intendesse praticare una disciplina sportiva. Secondo l’ordinamento sportivo, chi vuole competere in gare ufficiali (Olimpiadi, Giochi del Mediterraneo) deve categoricamente essere tesserato per una delle associazioni o società sportive affiliate alle federazioni e alle discipline associate quindi al Coni30 e nessun risultato agonistico potrà essere omologato. Oltretutto le federazioni sportive nazionali e le discipline associate, possono porre dei limiti ingiustificati nell’ingresso di atleti (soggetti sportivi) che intendono svolgere attività a livello ricreativo o amatoriale senza assumere carattere lavorativo nell’organizzativo federale; per la maggior parte di questi individui il tesseramento ad associazioni sportive affiliate alla federazione sportiva e disciplina sportiva associata, è il solo mezzo per poter accedere agli impianti sportivi. Viene meno quindi l’attività di esercizio dell’attività sportiva garantita all’art. 1 della L. 91/81. Di tale avviso anche la statuizione a livello strettamente comunitario del “diritto di ogni cittadino di 30 Il monopolio dello Sport Nazionale è in mano ad una organizzazione il Coni a cui fanno parte 43 federazioni. 32 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” praticare lo sport” (Consiglio D’Europa 21-25 Marzo 1975). Da analizzare sicuramente: l’art. 2. comma 1 della L. 23 Marzo 1981 n. 91 novellata, la cui analisi negativa permette di qualificare esaustivamente la categoria “dilettanti”. Sono professionisti sportivi: “gli atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi, preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate del CONI e che conseguono tale qualificazione dalle federazioni sportive nazionali stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”. A seguito della riforma di cui al decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, tale “locuzione normativa” va letta coordinatamente con la novella di cui all’art 5 lett. d) della novella: “…Il Consiglio 33 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Nazionale del Coni….stabilisce, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica”. Già in sede di prima promulgazione, l’articolo 2 comma 1 della L. 91/81 fu oggetto di dibattiti ed ombre, atteso che molti giuristi rilevarono la dimenticanza intenzionale o meno delle altre figure sportive professionistiche, ossia dei maestri, insegnanti o istruttori, parte rilevante dello sport nazionale. La locuzione normativa originaria di cui alla L. 91/81 art. 2 comma 1 “qualificazione delle Federazioni sportive” non fa altro che statuire l’autonomia dell’ordinamento sportivo31. Il problema tutt’ora vigente soggiace nella attuale specializzazione della pratica sportiva, ove deve essere posto il limite tra “attività dilettantistica” e “attività professionistica”. Questa problematica ha origini nel dopoguerra. 31 Il Legislatore ha rifiutato di assumersi il compito della diretta individuazione dei criteri distintivi del Professionismo e del Dilettantismo, scegliendo di demandare tale compito agli ordinamenti Federali preposti alle singole discipline sportive. In considerazione della stretta connessione con gli ordinamenti sportivi sopranazionali, la suddetta distinzione risulta più agevole in concreto, potendo fare riferimento alla storia e al contesto del movimento sportivo in tutto il mondo. 34 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Sono noti i casi di atleti, come l’ostacolista francese Guy Drut, che praticavano sport dilettantistico e che poi, negli anni ’70, confessarono “il loro professionismo”32 per sfociare in una querelle tutt’ora attiva che riguarda almeno il 70% dello sport nazionale ed internazionale. La continua evoluzione dello sport e del costume sociale, spingono gli atleti di alcune discipline sportive ad assumere lo status “sostanziale” di sportivi professionisti e da qui la disciplina di cui all. art. 2 L. 91/81. Oggi, non esiste una qualificazione che connoti con esattezza il passaggio33 di un atleta da “dilettante” a “professionista”. L’ordinamento sportivo individua e qualifica dilettanti: coloro che svolgono la propria attività sportiva a favore di una associazione od ente sportivo, con il quale instaurano un rapporto di collaborazione volontaria senza alcun obbligo di natura previdenziale o fiscale. A tal riguardo numerose sono le interpretazioni suggerite e occorse. 32 MENNA P. ,”Diritto e Ordinamento Istituzionale Sportivo”, 1996, p.99 in alcuni sport ad esempio il Golf, bisogna fare delle prove chiamate qualifyng school, a cui ogni anno si devono sottoporre i golfisti. Sono quattro giri di buche al termine dei quali i primi 30 diventano professionisti. La stessa cosa è nel ciclismo, con modalità diverse. 33 35 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Per taluni, è la mera attività sportiva praticata dall’atleta dilettante, tale da poter trarre i mezzi necessari per il proprio sostentamento (professionismo), a demarcare la differenza tra professionismo e dilettantismo sportivo. Contrariamente al professionista, che dedica tutto il suo tempo e le sue energie all’attività sportiva, che, perciò, diviene l’attività principale che egli svolge nella vita. Pertanto, secondo tale interpretazione, i soggetti dello sport dilettantistico, sono avocati dal comune intento di esaltare la pratica sportiva mettendone in evidenza gli aspetti ludici34. Per altri, l’elemento discriminante è la percezione di una retribuzione tale da costituire un mezzo di sussistenza (Professionista) e prevalente, ovvero, se complemento di vita e non essenziale per il sostentamento, l’atleta è qualificato dilettante. La verità qual è ? La scriminante attività professionistica, dilettantistica, così come demarcato dal Decreto Melandri D. Lgs n. 242, del 23 luglio 99 art. 5, lett d) e novellato dal Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, 34 In tal senso la concezione storica “Dilettantismo Coubertiano” ove sono annoverati gli sportivi che pongono in essere agonismo occasionale o a programma limitato. 36 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, è specifica a ciascuno sport e deve pertanto essere ricercata nella regolamentazione insita all’interno dalle Federazioni Nazionali35 e delle discipline associate sportive, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale . In particolare la delega in bianco avverso il Coni e la puntuale elencazione delle figure degli sportivi professionisti, non devono essere intese come limiti all’applicabilità legislativa, in considerazione di eventuali disparità di trattamento che potrebbero derivarne. La Ratio della disposizione nel suo complesso, è l’assegnazione da parte del legislatore di uno spazio più ampio all’autonomia dell’ordinamento sportivo, atteso che l’elencazione legislativa è da intendersi solo esemplificativa delle figure degli operatori sportivi, più frequenti e noti, senza con ciò escludere l’estensione ad altre 35 In tal senso anche lo stesso MINISTERO circolare n. 1 dell’11 febbraio 1992. DELLE FINANZE nella circolare n. 124/E del 1998 ovvero 37 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” figure di tecnici sportivi previsti e prevedibili dagli ordinamenti federali36. Con ciò, adducendo che la L. 91/81 non entra nel merito della distinzione tra attività dilettantistica e professionistica, ma rinvia alle scelte che il Coni e le federazioni ed in ultimo alle discipline associate, hanno operato, in materia di riconoscimento quale sportivo professionista o dilettante37. Trattasi nel caso concreto di una distinzione formale, prescindendo dal contenuto economico della prestazione, atteso che i praticanti sportivi di un certo livello, anche di discipline sportive qualificate 36 MARTINELLI P., “Lavoro autonomo e subordinato nell’attività dilettantistica” . Rivista di Diritto Sportivo 1992, p. 15 e ss. 37 La dottrina DURANTI, “Attività Sportiva come prestazione di Lavoro”, Riv Ital Dir Lavoro, 1983, I; p.706, ha espresso notevoli perplessità, in quanto in questo modo restano escluse dalla tutela prevista dalla legge sul Professionismo, una serie di importanti discipline sportive considerate dilettantistiche, mentre altre continuano ad essere considerate tali a dispetto di un elevato livello di prestazioni tipiche del Professionismo stesso. A tal riguardo va ricordato che le regole Olimpiche sancite all’art. 26 dalla Carta Olimpica del CIO definiscono il dilettante sportivo colui che pratica sport per divertimento o svago, senza ricavarne alcun beneficio o profitto materiale, salvo per quanto autorizzato nelle norme di applicazione. A ragion del vero già dai Giochi Olimpici del 1976 era stata ammessa una forma di dilettantismo oneroso, caratterizzato da meri rimborsi spesa, borse studio, premi per garantire agli atleti di un trattamento economico sostitutivo della Retribuzione. Così come, in passato, venivano ammessi a partecipare alle Olimpiadi tutti gli atleti, a eccezione di coloro che avessero: ( Cfr.. Il sole 24 ore sport - sabato 1 settembre, Dilettanti Allo Sbaraglio, 2001) 1) stipulato un contratto da professionista o tesserati come professionisti, accettato vantaggi economici senza avvertire la Federazione di competenza; 2) acconsentito all’utilizzo della propria immagine a fini pubblicitari, salvo che il contratto sia stato stipulato dalla Federazione e i compensi siano stati corrisposti alla stessa e non all’atleta. In particolare, alle olimpiadi di Los Angeles del 1984 calciatori come Baresi, Zenga furono ammessi a condizione di non aver fatto personalmente pubblicità e di non aver partecipato ai Campionati del mondo, pur essendo evidente che non potevano certo essere considerati dei semplici dilettanti per l’attività a carattere remunerativo e continuativo svolta presso le rispettive società già professionistiche. 38 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” dilettantistiche, svolgono la loro attività in forma continuativa, percependo compensi più o meno elevati38. Alla luce di quanto esposto, un siffatto sistema, , ha determinato l’inconveniente di sottrarre alla disciplina L.91/81, numerosi casi di professionismo di fatto, facendo dipendere l’acquisizione di uno status “sportivo professionista/dilettante” da un elemento astratto “intervento qualificatorio delle rispettive Federazioni” ed in ultimo dalle discipline sportive associate, anziché dal reale atteggiarsi del singolo rapporto lavorativo39. Sicchè così è acclarato che l’art 2. L. 91/81 ha finito per presentarsi come un’anomalia all’interno della legislazione lavoristica, per effetto della quale sono suscettibili di diversa regolamentazione Rapporti di Lavoro che meriterebbero, identico trattamento normativo40. Ad oggi, il Coni ha indicato, come settori professionistici, le Federazioni delle discipline sportive del calcio, boxe, motociclismo, golf, pallacanestro e ciclismo. 38 SENT. 3 APRILE 1989, Foro italiano, 1989, p. 2951, Tribunale di Milano, ha statuito come non osti alla qualificazione di atleta come dilettante, la percezione di compensi, anche monetari e ragguagliati sull’importanza dei risultati ottenuti. 39 E’ notorio la commistione di realtà economiche e giuridiche molto differenziate che vanno dalle polisportive di base ai campioni di sci e tennis. 40 Infatti, hanno continuano ad essere inquadrati come DILETTANTI, atleti che prestano la loro attività a favore di Società Sportive in modo continuativo e a titolo oneroso, ricavandone dall’agonismo la fonte unica o principale del proprio sostentamento. 39 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 1.5 L’attività sportiva dilettantistica nel contesto Comunitario. Il settore sportivo anche a livello Comunitario, in particolar modo nel Trattato Comunitario, non ha alcun riferimento o disciplina41. 41 Il Trattato costituzionale firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (con effetto dal 1 novembre 2006) dai Capi di Stato e di governo è in attesa delle ratifiche nazionali dei 25 Stati membri dell’Unione Europea, dopo il voto negativo dei referendum in Francia (29 maggio 2005) e Olanda (1 Giugno 2005). Nella bozza già stipulata dai predetti membri, lo sport entra nel testo della Costituzione Europea nella parte III (“Le politiche ed il funzionamento dell’Unione), sezione V, inserita all’interno del Capo V “Settori nei quali l’Unione può decidere di svolgere un’azione di sostegno, di coordinamento, di completamento”. 40 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” E’ vero tuttavia, che un certo numero di politiche della Commissione Europea hanno avuto effetti decisivi sul mondo dello sport e sulla sua organizzazione: lo sport è presente come attività economica42. Esiste allora lo sport-economia, sport-spettacolo, sportprofessionistico, che costituiscono un’attività economica come altre materie (cultura, turismo, etc…). In particolare quando una simile attività (sportiva) riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizio retribuito, esso rientra nell’ambito di applicazione degli art. 48 (ora 39 – 42) o 59-66 (ora 49-55) del trattato a seconda della fattispecie43. 42 Infatti nella sentenza 12 dicembre 1974 - Walrave (36/74), LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ha sancito il principio secondo il quale “l’esercizio degli sport non rientra nel diritto comunitario se non nella misura in cui costituisce attività economica ed in quanto tale disciplinata dall’art.2 del Trattato”. Per considerare un’attività sportiva come un’attività economica rilevante per il diritto comunitario è necessaria l’esistenza di uno stretto legame tra l’aspetto puramente sportivo e quello economico dell’attività stessa, nel senso che ogni qualvolta la partecipazione di un atleta ad una determinata competizione sportiva trascende il mero aspetto agonistico – in quanto l’atleta riceve sussidi e premi di varia natura, genere ed entità dalla propria federazione, in quanto l’evento sportivo viene considerato un importante prodotto di intrattenimento, anche televisivo, allora siffatta dimensione economica dell’evento sportivo è talmente significativa da configurare quest’ultimo come attività economica. Laddove l’evento sportivo presenta unicamente una rilevanza sportiva costituendo esclusivamente un momento di confronto degli atleti al di fuori di ogni logica economica, è chiaro che il semplice fatto che un atleta disponga di uno sponsor dal quale riceve degli introiti non vale ad attribuire all’attività svolta la qualifica di attività economica. Ciò che conta non è soltanto la situazione soggettiva del singolo atleta, quanto il più vasto contesto socio-economico di riferimento all’interno del quale si colloca un determinato evento sportivo e, più in generale, la pratica di una determinata disciplina sportiva. Cioè in altri termini (Cfr. punto 46 Sentenza C.G.C.E. citata Deliege c/U.E.J) “al riguardo occorre rilevare, che la semplice circostanza che un’associazione o Federazione Sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte, non è di per sé, tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche, ai sensi dell’art. 2 del Trattato”. 43 AVV. JACOPO TOGNON – Riv Amm. Luglio 2002 fasc.7 “La libera Circolazione nel diritto comunitario:il settore sportivo” pag. 658 41 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Le regole generali si applicano quindi anche all’attività sport. Diversamente, lo sport sociale, lo sport di base, lo sport per tutti, non hanno alcuna collocazione normativa44. La motivazione di tale peculiarità è molto semplice: talune forze politiche, non hanno per lo sport la dovuta considerazione, perché lo ritengono attività marginale, ludica. Al contrario, la fazione opposta considera lo sport come strumento dialettico tra i popoli, vincolo di avvicinamento ed unificazione45. La Commissione Europea Parlamentare per quanto innanzi menzionato, non avendo la competenza in materia di sport, può intervenire solo in qualità di guardiana del Trattato Comunitario, quando è in discussione la corretta applicazione dei principi fondamentali del diritto comunitario. In occasione del negoziato del giugno 1997 relativo al Trattato di Amsterdam46, una parte del movimento Sportivo ha rivendicato l’inserimento nel Trattato di un articolo riguardante lo sport47.Le 44 La Commissione non ha potere in riferimento alle tematiche testè citate: pertanto ogni Stato Membro ha un suo particolare approccio per quanto riguarda la regolamentazione dello sport, il ruolo delle Federazioni, Discipline Associate, i loro statuti, le relazioni fra le società sportive e le collettività locali. Sono queste le materie nella quali la Commissione non interviene. 45 MENNA P., L’europa e lo Sport, Pag, 19. 46 A cui si affianca la Relazione di Helsinki, nel successivo 5 dicembre 2000, sullo sport - Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture attuali dello sport e del mantenimento della funzione sociale nel quadro comunitario. 47 Riferimento spesso fatto per la cultura. 42 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” discussioni svolte, hanno portato all’adozione di una dichiarazione allegata al Trattato48 con il riferimento allo sport: “La Conferenza sottolinea l’importanza sociale dello sport in particolare il suo ruolo di promozione dell’identità e di unione fra gli uomini. La Conferenza invita le istituzioni dell’Unione Europea49 a consultare le associazioni sportive50 quando questioni importanti riguardanti lo sport vengono affrontate. A tal riguardo, è opportuno tener conto specialmente delle particolarità dello sport dilettantistico”. A ciò si aggiunge nel lontano 18 Febbraio 2000 l’interrogazione comunitaria del parlamentare On. MENNEA: la specificità dello sport dilettantistico51. La risposta della Sig.ra Reding52 ha ripercorso, ai fini della distinzione tra attività dilettantistica e professionistica, quanto sottolineato dall’Avv. generale Cosmas nelle sue conclusioni nella causa Deliège53: “il carattere economico o meno dell’attività di un atleta dovrà essere ricercato negli elementi concreti che definiscono tale attività e 48 Anche se non ha la stessa portata giuridica, è sempre l’espressione di un volontà politica. Le Dichiarazioni infatti sono utili a stimolare l’attività del Parlamento Europeo e della Commissione Europea quando sono chiamate a delineare le direttrici della politica comunitaria, relativa allo sport. 49 Gli organi dell’unione Europea si prestano ad ascoltare le associazioni sportive nell’affrontare questioni importanti con un ‘incidenza sullo sport, senza però che queste ultime possano rivendicare un tale diritto. 50 Sono lo strumento essenziale di integrazione sociale e di educazione poiché tocca tutte le classi sociali e tutti i gruppi di età della popolazione. Sono la cosiddetta “Strutturale Piramidale” che caratterizza lo sport europeo realizzando lo “sport per tutti”, - MENNEA P, “Diritto Sportivo Europeo”, p. 17 e ss. 51 Il testo completo dell’interrogazione è in appendice. 52 Membro della Commissione Europea, incaricata dell’istruzione della cultura e dello sport – 99/04. 53 Sentenza C-51/96 C-191/97 C.G.E. 43 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” non nelle dichiarazioni delle federazioni sportive. Spetta quindi ai Tribunali e non alle Federazioni sportive la portata professionale o meno di un’attività sportiva54”. Ciò che conta è che l’atleta svolga un’attività reale ed effettiva55, ossia non così insignificante e marginale da risultare accessoria, per la quale gli è corrisposta una retribuzione nettamente superiore al semplice rimborso spese. Non rilevano criteri formali, astratti, e privi di economicità quale è la qualifica di uno sport come professionistico o dilettantistico56. Resteranno in tal senso escluse dalla disciplina del diritto comunitario solo quelle attività sportive svolte veramente e sostanzialmente a livello dilettantistico. 54 Risposta Interrogazione scritta P-0102/00 Sig.ra Reding della Commissione 18 Febbraio 2000. In molti casi gli atleti, sebbene formalmente dilettanti, rientrano a pieno titolo nella nozione di lavoratore comunitario (ossia la persona che svolge per un certo periodo di tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce remunerazione) elaborata dalla giurisprudenza della Corte ai sensi ed effetti dell’ex. art. 48(ora 39-42) Sono cioè Avv. Jacopo Tognon – Riv Amm. Luglio 2002 fasc.7 “La libera Circolazione nel diritto comunitario:il settore sportivo” pag. 6669 e ss. - professionisti di fatto, e l’accertamento pregiudiziale sulla situazione concreta è essenziale per la risoluzione della controversia, concernente la compatibilità tra quella situazione, la norma sportiva che la regola e le norma del trattato che possa essere invocata. E’ evidente soprattutto nel settore della pallacanestro, pallavolo, ancora dimenticata nello status dilettantistico. In tali casi, cioè di sport non professionistici che muovono interessi elevati, una volta accertata la simulazione, dovrà essere applicato anche ai pseudo-dilettanti, che tali non sono, il trattato comunitario. 56 Non rileva la distinzione basata sulla dicotomia professionismo/dilettantismo, dovendosi l’attenzione spingersi sulla natura economica della prestazione. Quindi si acclara che anche lo sport dilettantistico, allorquando muove masse economiche ingenti può invocare il trattato CEE. 55 44 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 1.6 I Soggetti Sportivi I Soggetti Sportivi, nel mondo sportivo, sono identificati nelle persone fisiche che di fatto realizzano la prestazione sportiva, ovvero che a vario titolo, contribuiscono a realizzare le condizioni essenziali, in ottemperanza delle norme generali e particolari degli ordinamenti delle singole federazioni e dalle norme tecniche delle diverse discipline sportive. 45 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Data la vastità del campo d’azione , è opportuno differenziare i soggetti sportivi che effettuano la prestazione sportiva, da soggetti sportivi invece, il cui apporto, è solo di tipo indiretto od esterno alla prestazione stessa. Fermo restando le variegate e disparate definizioni sussumibili dalle varie federazioni nazionali, è necessario effettuare una classificazione rappresentativa ed omogenea dei soggetti sportivi. E’, a tal riguardo, d’aiuto l’art 2. L.91/81 novellata dal D.L. 20 sett. 1996 n. 486 , a cui si innesta una recente indagine condotta presso le società sportive del comune di Bari57: Atleta58: è l’attore protagonista dell’attività sportiva, ovvero colui che pratica un certo esercizio fisico, con l’intento di misurarsi con gli altri praticanti di quell’esercizio per tentare di uscirne vincitore e comunque per consentirgli la compilazione della graduatoria dei valori atletici ed ottenere il continuo miglioramento, per un duplice motivo: o documentazione delle vicende della sua carriera; o valutazione dei risultati dell’atleta siano valutati a beneficio della collettività (assoc. sportive/città/nazione) alle quali 57 58 Relazione - PROF. AVV. GERMANO, ” Il Lavoro nello sport dilettantistico”, Vicenza 18.10.03 non è mai considerato come possibile lavoratore subordinato nello sport dilettantistico. 46 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” egli appartiene, atteso che sia negli sport individuali che di squadra, egli non gareggia solo per se, ma in rappresentanza della collettività cui appartiene59; Dirigenti tecnici - sportivi: soggetti inquadrati nell’ambito della Società / Associazione Sportiva, ovvero Federazioni sportive Nazionali, Discipline Associate che acquisiscono qualifiche previste dall’ordinamento sportivo a cui è collegata una funzione relegata dalle stesse norme. E’ la figura di più difficile definizione, dato che negli statuti e regolamenti Federali, assume connotazioni diverse, data l’ampiezza dei compiti svolti: rientra nell’affidamento totale o parziale della conduzione tecnica di un’area tecnica, con la responsabilità sui risultati relativi alla promozione e sviluppo delle pratiche agonistico sportive. E’ colui che mette a disposizione dello sport, la competenza e l’esperienza tecnica in suo possesso; programma tutta l’attività di vertice tecnico-agonistica con largo anticipo, diffonde ai vari livelli gli obiettivi. Segretari: è colui che pone in essere tutti gli adempimenti interni all’organizzazione60, indispensabili per il funzionamento e 59 MARANI – TORO, “Atleti, Dirigenti,Tecnici, Ufficiali di gara”, p. 4 47 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” l’esistenza della compagine di appartenenza. Sono riconducili a due tipologie61: gestionale-amministrativo ed economico. Le mansioni sono riconducibili nel : procedere, all’inizio di ogni stagione sportiva, all’iscrizione presso la federazione di appartenenza e/o ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva associata; convocazione di tutti gli atleti e tecnici per il raduno di preparazione al campionato, torneo, predisposizione delle visite mediche, nel rispetto della legislazione statale, per consentire la partecipazioni di tutti gli atleti alle manifestazioni della società in condizioni di sicurezza; intrattenimento rapporti con gli organi federali; svolgere funzioni di controllo per quanto riguarda l’idoneità e la garanzia dei luoghi destinati alle competizioni, con l’ottenimento dell’agibilità ai requisiti di legge, non solo per glia atleti ma anche per gli spettatori. Ufficiali di gara: particolare categoria di dirigenti sportivi ( in quanto tesserati in appositi albi istituiti dalle federazioni sportive, 60 I ruoli e le competenze risultano maggiormente diversificati e di sempre più elevata specializzazione, con l’aumentare delle dimensioni e delle categoria del club di riferimento. Mentre nelle realtà di vertice (calcio,pallacanestro,motociclismo), gli uffici segreteria rivestono un ruolo di primissima importanza nell’organigramma della società, essendo rappresentati da veri e propri esperti del settore. I piccoli Sodalizi dilettantistici, rappresentavi delle forme più snelle e semplificate della pratica sportiva, accorpano varie funzione, anche molto diverse tra loro, in un numero ristretto di soggetti “volontari”, svincolati di contratto di lavoro. A volte una sola persona, senza carattere di professionalità. 61 Il Sole24oreSport - 20 settembre–2 ottobre 2002 – MATTIA GRASSI “ Segretari senza tutela” pag. 33 48 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” cui è affidata la funzione di garantire il regolare svolgimento sotto il profilo tecnico e disciplinare delle manifestazioni sportive; Allenatore/Istruttore62: qualificato a svolgere funzioni di carattere tecnico nell’ambito della selezione, istruzione ed allenamento di atleti; Preparatore atletico: guida esperta circa l’attività preparatoria sportiva fisico-atletica, in tema di movimenti apparato-muscolari. In Italia la garanzia di questa competenza è il titolo I.S.E.F.; Massaggiatori, Medici sociali sportivi, Fisioterapisti, Addetti stampa, Magazzinieri, osservatori: soggetti che forniscono una prestazione esterna, che non sono chiamati alla prestazione atletica, ma neppure coinvolti nella programmata ottimizzazione della stessa, né nelle scelte e strategie del gioco. 62 Per il solo allenatore nella maggior parte dei settori sportivi federali agonistici è richiesta l’iscrizione in appositi albi appunto federali, al fine di porre in essere la sua funzione. 49 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Capitolo 2 “Lo Status dell’atleta e degli altri soggetti sportivi nell’ordinamento sportivo Italiano” Introduzione Nel mondo sportivo dilettantistico, nelle discipline sportive federali facenti capo al Coni, diverse sono le prestazioni che vengono rese in favore di un sodalizio sportivo da parte dei propri tesserati: istruttori, dirigenti, atleti, tecnici etc…. 50 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” In particolare il tesseramento, rappresenta nello sport dilettantistico, a differenza dell’opposto settore professionistico63, l’unico legame tra sodalizio e soggetto sportivo comunque denominato, pertanto, Atleti, dirigenti, allenatori, arbitri, medici e collaboratori sportivi dovranno inoltrare apposita domanda di adesione ovvero in alcuni casi sottoscrivere l’apposita tessera sportiva, o cartellino, per essere oltremodo figure parti dell’ordinamento sportivo64. Si disquisirà, allora, in particolar modo del “tesseramento” e delle sue peculiarità nell’ambito dilettantistico relativamente al caso dell’Atleta e del problema del vincolo sportivo, attesa la sua peculiarità, ivi compresa l’ impossibilità di recedere successivamente da essa. 63 Ove segue accanto al tesseramento anche un mero contratto di lavoro subordinato L. 91/81. Questo accade nel caso di pratica sportiva a livello agonistico, sia dilettantistico che professionistico. Rileva sottolineare che nell’ambito dello sport amatoriale, non agonistico, tale presupposto generalmente viene meno. 64 51 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 2.1 Il Tesseramento L’attività sportiva nasce con carattere dilettantistico, nell’ambito di un rapporto privato tra individuo e sodalizi sportivi affiliati alle Federazioni sportive nazionali ed in ultimo alle discipline sportive associate, che fanno capo al CONI. Tale collocazione dei sodalizi sportivi in seno alle federazioni sportive e discipline associate, fa si che i soggetti sportivi (Cfr 1.5), ed in particolare l’atleta intanto esercita la propria attività agonistica, in quanto è tesserato dell’organizzazione sportiva che fa capo al Coni. 52 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Con il termine tesseramento, o Cartellinamento, si qualifica l’ atto formale65 con il quale i soggetti sportivi (Cfr. 1.5), di fatto aderiscono all’ordinamento sportivo, acquisendo lo status di membro. E’ l’atto con cui il soggetto sportivo (atleta) risulta ammesso all’attività federale in senso ampio. Nella fattispecie ci sono due modalità: Iscrizione del soggetto sportivo (atleta) ad una Associazione sportiva66 che provvederà a tesserarlo a sua volta alla federazione di appartenenza67 e/o disciplina associata; Iscrizione diretta alla Federazione e/o Disciplina Associata; Tra tutti i soggetti sportivi enucleati in precedenza (Cfr. 1.5), sicuramente la parte più interessata all’istituto del tesseramento è l’atleta, soprattutto per il problema connesso del vincolo sportivo, scaturente dal tesseramento stesso. Occorre, tuttavia, sottolineare che l’iscrizione ad una associazione sportiva, non comporta sempre, l’ingresso dell’iscritto nell’ordinamento 65 Sulla natura giuridica del tesseramento quale atto formale, MARANI – TORO, “Atleti, Dirigenti,Tecnici, Ufficiali di gara”, p. 58, la questione ha avuto notevole risalto in dottrina e giurisprudenza, collegandosi all’ampia e complessa problematica riguardante la natura giuridica delle Federazioni sportive Nazionali e in particolare degli atti o categoria di atti delle medesime. La sent. n° 3091/1986 della Cass. S.U. conferma l’esistenza di un Interesse Legittimo al Tesseramento e non un diritto soggettivo, atteso che le norme Federali che disciplinano l’istituto del Tesseramento, essendo connesse alle funzioni “Pubblicistiche” affidate alle Federazioni Sportive, hanno natura di norme di “azione” e non di “relazione”. Le relative controversie vanno inquadrate nella giurisdizione del giudice Amministrativo. 66 che deve preventivamente affiliarsi alla FSN e/o disciplina associata e/o ente di promozione sportiva. 67 Si asserisce in tal senso l’espressione del tipo l’atleta X è tesserato per la F.I.G.C. e vincolato con la società Y, nella pratica però è di gran uso l’infelice espressione: atleta tesserato anziché vincolato con la propria società. 53 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” sportivo in qualità di “atleta” , perché in molte discipline sportive e/o associate, le associazioni perseguono, non solo fini sportivi di agonismo programmatico, ma anche scopi ricreativi, di educazione fisica, ludici, insomma la pratica sportiva nella forma elementare dell’agonismo occasionale. Nei casi di carriera agonistica, oltre alla semplice iscrizione all’associazione è necessario che l’aspirante atleta effettui il tesseramento alla federazione e/o disciplina associata, senza il quale non può partecipare alle gare ed essere ufficialmente classificato. Con il tesseramento, l’atleta e qualunque altro soggetto sportivo acquista uno status e diventa titolare di un fascio di rapporti giuridici che creano reciproci diritti ed obblighi nei confronti di altri atleti dell’associazione sportiva, federazione nazionale, disciplina associata e di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo. Ha durata coincidente con quella dell’anno sportivo per il quale viene richiesto ma viene d’autorità rinnovato dal sodalizio presso il quale l’atleta, e gli altri soggetti sportivi hanno sottoscritto il “cartellino”, senza ulteriore espressione del consenso da parte di loro stessi. Il tesseramento è prodromico in altri sensi di un rapporto “associativo” con la federazione e/o disciplina associata e/o ente di 54 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” promozione sportiva, non ravvisando alcun impegno negoziale formale, se non nel rispetto dei diritti e obblighi che ne scaturiscono, con l’associazione di appartenenza68. La stessa fattispecie, con meno vincoli giuridici, vale come già annunciato per gli altri soggetti sportivi ossia per i dirigenti, e tutto l’eventuale personale del sodalizio, nel caso lo stesso partecipi appunto a manifestazioni/campionati/gare federali. E’ richiesta infatti il possesso di apposita tessera federale, requisito e condizione indispensabile ai fini dell’ammissione al recinto di gioco. Nella maggior parte dei casi, soprattutto negli sport professionisti, oltre alla tessera federale69, per alcune figure, è necessario il previo superamento della relativa abilitazione ed iscrizione ad albo, a porre in essere la specifica attività tecnico-sportiva. E’ il caso, nel settore calcio, dei preparatori70 atletici, allenatori71, direttori tecnici, segretari. 68 Infatti, questa è la principale differenza con il professionismo L.91/81, ove il rapporto economico atleta – società è rappresentato da un rapporto contrattuale o contratto d’ingaggio(prestazione/corrispettivo), mentre nel caso dei dilettanti è un’eventualità molto lontana. 69 Rinnovata per ogni stagione sportiva (annuale). 70 Al settore tecnico di Coverciano, si svolge annualmente un corso, con un diploma finale che dà diritto a svolgere questa attività all’interno dei club professionistici. 71 Sono tre le tipologie di patentino previste: Terza Categoria: dà diritto ad allenare, come tecnicocapo, fino alla serie D (settore Dilettantistico), altrimenti le Giovanili (Primavera esclusa) o da assistente in serie C. Seconda Categoria: dà diritto ad allenare come tecnico-capo fino alla serie C1 (settore professionistico), altrimenti le giovanili (compresa Primavera) o da assistente in serie A e B. Prima categoria: dà diritto ad allenare ogni tipo di squadra, Serie A e B compresa. In tutte le tipologie sono richiesti titoli sportivi, che assumono un peso determinante a seconda dei vari gradi prescelti. 55 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Negli enti di promozione sportiva, tale rigore è meno ponderato. Infatti, con la firma della richiesta di tesseramento, l’atleta, si vincola alla proprio sodalizio sportivo, per la durata di tutto l’anno sportivo (normalmente annuale), per le discipline e le attività sportive indicate nella richiesta stessa. 2.1.2 – Il Tesseramento - I Minori e lo Sport Per i mutamenti occorsi nel mondo sportivo, l’aspettativa del pubblico, dei mass media, non può essere certamente disattesa ed i bambini sono le prime vittime. Gli addetti ai lavori dello sport, non si chiedono più quali vantaggi possono apportare ai bambini, ma in che modo lo sport può trarne profitto da loro stessi. Nel caso di specie, rappresenta una “materia ideale” da trasformare in campione. Per la categoria in questione, in considerazione della particolare età, al fine di assicurare un ambiente stabile per la formazione e l’educazione del minore nell’ambito sportivo, è in vigore la disciplina 56 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” della “Convenzione sui diritti dell’infanzia72” ratificata in Italia con la L. 176 del 27/05/1991 a cui si aggiungono le speciali norme proprie di ciascuna federazione sportiva e/o disciplina associata. In particolare le stesse, dettano particolari regole federali per il primo tesseramento di “atleti” con meno di anni 18 ovvero particolari procedure in caso di trasferimento internazionale73. Naturalmente, essendo il minore sprovvisto di capacità di agire, l’avviamento alla specifica attività da praticare spetta congiuntamente per espressa previsione dell’art. 320 comma 1 del codice civile ai genitori del minore, veri e propri legali rappresentanti del figlio, che di fatto assumo obbligazioni giuridiche tra cui la sottoscrizione del cartellino. 72 In particolare gli art. 3, art. 12, art, 19, art, 29, art 31 comma 1 e 2, art. 32 comma 1, art 37. Nel settore calcistico, ad esempio, il regolamento Fifa Capitolo VI art. 12 “Protezione dei Minori” stabilisce che il trasferimento internazionale ovvero il primo tesseramento saranno consentititi se: - la famiglia del giocatore si trasferisce per ragioni non legate al calcio nel paese del nuovo club formatore; - all’interno del territorio Ue e nel caso di giocatori di età compresa tra l’età minima lavorativa nel paese del nuovo club formatore e i 18 anni, il nuoco club formatore assicura loro un adeguato trattamento per la formazione sportiva e l’istruzione scolastica. In tal senso si applicherà un apposito codice di comportamento. 73 57 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 2.2 Le Qualifiche Federali Ciò che preme sottolineare è l’assenza di una cornice legislativa74 statale avente ad oggetto la “qualificazione professionale degli operatori sportivi” (istruttori e gestori di palestre private, ma anche figure strumentali all’attività sportiva), ragione per la quale detta collocazione “qualificatoria” è elargita dal Coni con una sorta di disciplina “regolamentare” come nel caso di specie dei Procuratori degli atleti. Nell’ambito sportivo federale, infatti, il riconoscimento delle qualifiche sportive, per i tecnici dello sport75 che operano nell’ambito sportivo, è ad opera della federazione di appartenenza e/o disciplina 74 Fanno eccezione gli insegnanti di educazione fisica e i laureati in scienze motorie. Oltre alle uniche categorie di tecnici sportivi professionisti sono quelle disciplinate dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 e succ. mod. 75 58 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” associata facenti capo al Coni in Italia, quali organi preposti alla formazione e all’aggiornamento dei tecnici dello sport. La qualifica ha natura sportiva e certamente non rappresenta la fattispecie di alcun diploma di abilitazione professionale. Tali titoli sono il presupposto necessario per l’eventuale stipula del rapporto di lavoro/accordo economico. In ultimo anche gli enti di promozione sportiva, a seguito dell’approvazione della “nuova disciplina dei rapporti tra il Coni e gli enti di promozione sportiva” in data 1° agosto e 13 novembre 2001, possono organizzare corsi ed altre iniziative a livello formativo, per tecnici, per le attività motorio-ricreative, a carattere amatoriale, con modalità competitive dagli stessi e.p.s. organizzate. Soprattutto per la rilevanza attuale76, è problematica la definizione istituzionale degli operatori del fitness/sport77. Nel caso di specie, a differenza di tutte le altre discipline sportive, riconosciute dal Coni, con “codificazione”, il fitness, è privo di norme di riferimento esaustive, norme che statuiscono le competenze professionali e l’iter di formazione degli istruttori, oltre che la natura giuridica della loro “collaborazione”. 76 PROF. AVV. GERMANO T “Il lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza. 18.10.03. Da un’indagine AC Nielsen, è emerso che l’11% degli italiani è iscritto ad una palestra – ROBERTA STOPPA – Il Sole 24 ore Sport pag. 12 del 20 giugno – 5 luglio 2002. 77 59 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Quindi è notorio che “in assenza di una regolamentazione di un settore in continua espansione di praticanti e di volumi d’affari d’annuo, i gestori delle palestre hanno piena titolarità di valutare ogni tipo di qualifica professionale al fine di selezionare gli istruttori dei quali si dovranno avvalere” 78. Invero il fitness è coniata come disciplina sportiva a livello solo regionale79. L’attività di docenza potrà essere espletata sia dai diplomati Isef ed i laureati in scienze motorie, in virtù del titolo di studio, sia dai tecnici formati dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Un’intensa attività parlamentare80 si è sviluppata al riguardo per la “Disciplina della professione del maestro di fitness per la tutela della salute psicofisica della persona”. Il minimo comune denominatore giuridico soggiace nell’ottica di definire gli standard minimi nazionali, ove in virtù della competenza legislativa concorrente demandata con la modifica dell’art. 117 della Costituzione, le Regioni dovranno conformarsi, per la statuizione regolamentare della 78 Provvedimento autorità garante della concorrenza e del mercato n. 10784 del 23 maggio 2002. Undici sono le leggi regionali che acclarano tale rilevanza: Piemonte, n° 17 del 05.04.1996; Basilicata, n° 6 del 21.01.1997; Umbria, n° 21 del 04.07.1997; Marche, n° 47 del 01.06.1997; Emilia Romagna, n. 13 del 25.02.2000 e n° 3 del 30.01.2001; Abruzzo, n° 20 del 07.03.2000; Toscana, n° 72 del 31.08.2000 in sostituzione della L.R. n° 49/92; Liguria n.ro 06 del 05.02.2002; Lazio, n.ro 15 del 29.05.2002; Lombardia n° 61 del 01.10.2002; Friuli Venezia Giulia, n° 143 del 06.03.2003. 80 PROF. AVV. GERMANO “Lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza 18.10.03 pag. 10 – DDL n. S. 557 del 31.07.2001 dal Sen. Fiorello Cortina; il DDL n. C. 1743 del 11.10.2001 On. Ronchi; il DDL n. C. 851 del 16.11.2001 dal Sen. Stiffoni; il DDL n. C. 3328 del 30 ottobre 2002 dall’On. Mantini. 79 60 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” formazione professionale connesso all’aggiornamento dei tecnici preposti all’insegnamento ed alla conduzione delle variegate attività di fitness sia di terra che di acqua, organizzate non solo nell’ambito dei centri fitness ma altresì sulle spiagge, parchi, piazze. Analizzando il DDL dell’On. Ronchi “ Disciplina delle professioni connesse alle attività motorie e sportive ed istituzione degli albi professionali regionali”(n. 3064 – XIV Legislatura) presentato in data 24 luglio 2003 alla Camera dei Deputati, afferma che “nella maggior parte dei casi….questi operatori sportivi sono stati dei veri e propri autodidatti, motivati soprattutto dall’entusiasmo e dallo spirito associativo” prevenendo con ciò “il pericolo di un insegnamento delle discipline ad opera di personale non adeguatamente formato”, nell’ottica che in ogni caso “lo sport e le attività motorie…contribuiscono al benessere psicofisico”81. Quindi si avverte l’esigenza di tutelare i praticanti sportivi e dell’attività fisica, in conformità della “Carta Europea dello Sport per tutti” (Raccomandazione n.76/41 del Comitato dei ministri del Consiglio D’Europa), ma similmente la professionalità stessa degli operatori. Infatti allo stato attuale, come già esordito, non sussiste, eccettuate alcune leggi regionali, una displina legislativa ad hoc per la 81 PROF. AVV. GERMANO T “Il lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza. 18.10.03. 61 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” “qualificazione professionale degli insegnanti e dei gestori delle palestre private”. Non a caso sempre più stesso detti operatori finiscono con il ricoprire ruoli medico - sportivi, con consigli e suggerimenti non sempre conformi a finalità ricreative o salutistiche. 2.3 Il Vincolo Sportivo Istituto tipico dell’ordinamento sportivo, è quello del vincolo sportivo. E’ uno status che riflette solo ed esclusivamente gli atleti dilettanti che praticano attività sportiva dilettantistica nelle discipline sportive e/o associate del Coni. Storicamente, è stato istituito in Inghilterra alla fine del XIX secolo per tutelare le società sportive che, con minor risorse finanziarie, venivano espropriate dagli altri club, più forti economicamente, dei propri migliori atleti. Detto istituto che in Italia, altro non è che un retaggio di derivazione storica, e permane, come già esordito, solo nello sport dilettantistico. Consiste in un legame indissolubile a tempo, dell’atleta con il sodalizio di appartenenza, il cui rapporto può essere sciolto solo 62 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” con il consenso della società82, salvo rinunzia dell’atleta stesso al tesseramento83. Il vincolo84 si pone come una posizione giuridicamente definibile solo nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in quanto si configura come: 1. una posizione di soggezione che sottostà al tesseramento, attraverso il quale un sodalizio sportivo affiliato ad una federazione nazionale sportiva e/o disciplina associata ha il pieno diritto esclusivo di disporre delle prestazioni agonistiche dell’atleta e di decidere autonomamente i trasferimenti a favore o meno di un altro sodalizio, declinando la necessità di un preventivo consenso dell’atleta ceduto85. 2. una domanda di tesseramento alla rispettiva federazione di competenza e/o disciplina associata per un tempo determinato o 82 In tal caso è necessario un nulla-osta della società sportiva presso la quale l’atleta è tesserato. Naturalmente vi sono poi delle casistiche tassative che fanno venir meno il vincolo di cui in tema: Rinuncia da parte della società. Radiazione Società, Mancata Affiliazione, Inattività Società, Rinuncia a partecipare al campionato, Scioglimento società sportiva, morosità della società (casistiche di svincolo per il sodalizio sportivo); cambiamento del comune di residenza della famiglia dell’atleta, cambiamento di sede dell’atleta per adempiere il servizio militare o per motivi di lavoro o studio, inattività agonistica svincolo per decadenza del termine,svincolo per accordo(casistiche di svincolo per l’atleta). Si rimandano alle specifiche regolamentazione delle rispettive Federazioni e/o discipline associate del Coni. 84 Dottrina e giurisprudenza hanno formulato varie ipotesi sulla natura giuridica del vincolo: superata l’antiquata posizione che configura il vincolo sportivo come una specie di patto non concorrenza di cui all’art 2125 c.c. - PAGLIARA,” La libertà contrattuale dell’atleta”, Riv. Dir Sportivo 90, p. 33), un altro orientamento ha identificato il vincolo con divieto di recesso unilaterale da parte dello sportivo, ponendone in dubbio la legittimità, dal punto di vista giuridico, per contrasto con l’art. 2118 c.c. e con l’art 4 della Costituzione che garantisce la libertà di scelta dell’attività lavorativa. 85 senza il transfer l’atleta non può cambiare destinazione, a costo di rimanere inattivo per il resto dei suoi giorni, MATTIA GRASSANI - SOLE 24 ORE SPORT DEL 26 OTT. 2001 “ Vincolo Sportivo, muro contro il cambiamento”. 83 63 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” indeterminato sulla base di quanto previsto dai regolamenti federali. Il vincolo è imposto dalla federazione e/o disciplina associata e sussiste tra l’atleta e il sodalizio di appartenenza, a sua volta affiliato alla federazione e/o disciplina associata. E’ l’atto con il quale l’atleta si impegna a prestare la propria attività a favore di una determinata società sportiva. Di regola è a tempo inderteminato, son previste tuttavia delle modifiche nel settore per le illegittimità evidenti. L’atleta ha due doveri: uno positivo, di prestare la propria attività sportiva alla società titolare del vincolo, l’altro, a contenuto negativo, di non praticare sport per un’altro sodalizio86. Il vincolo sportivo, pur essendo regolato in modo difforme da all’interno del Coni, riposa su alcuni principi fondamentali dell’ordinamento sportivo. La ragione del vincolo, in integrazione a quanto detto è duplice: 1) riguarda e riflette la continuità e la sopravvivenza della società sportiva che ha codificato una specie di autotutela; non bisogna dimenticare che le federazioni sportive e/o discipline associate sono costituite dall’insieme delle Società ad esse affiliate; 86 Naturalmente gli obblighi precedentemente enunciati sono personali e infungibili nonché insuscettibili di una coazione diretta. 64 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 2) ha per oggetto il contenuto stesso dell’attività sportiva, perché il superamento del risultato sportivo87 si ottiene nel tempo tramite l’agonismo programmatico. Sotto il profilo privatistico, l’istituto in esame, riguarda le società sportive, mentre per l’atleta è una conseguenza dell’atto volontario del tesseramento: è una sorta di accordo consortile mediante il quale i Sodalizi Sportivi limitano tra loro la possibilità di concorrenza in materia d’ingaggio. Sotto il profilo pubblicistico, il vincolo, pur nella sua atipicità, integra gli estremi di un rapporto somigliante a quello della cittadinanza: vincolandosi con una società sportiva, l’atleta partecipa ad un’ organizzazione riconducibile al CONI e diviene membro dell’ordinamento sportivo. Chiaramente il vincolo è illegittimo, in stretta violazione dell’art 1. L.91/81 di cui abbiamo tanto parlato (Cfr. 1.4), che statuisce un principio statuale di libertà dell’attività sportiva, che ha trovato la sua espressione compiuta nell’abolizione del vincolo sportivo nel solo settore professionistico, consentendo una più netta libertà di mobilità da una società ad un’altra. 87 Il superamento del risultato sportivo, deve costituire, il limite alla rigidità del vincolo, perché ogni atleta deve essere posto in grado di poter migliorare le proprie capacità atletiche, trasferendosi presso quelle società più attrezzate e idonee a conseguire tale risultato. 65 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Naturalmente nel settore dilettantistico, il valore del cartellino, non ha prezzo atteso che la stessa legislazione e gli stessi regolamenti in materia ne vietano la negoziazione a titolo oneroso88. Alla luce di ciò esposto, quindi, si evince che tra l’atleta dilettante e il sodalizio sportivo si crea un primo legame necessario, palesato dal tesseramento89, necessario per poter espletare uno sport agonistico presso una società affiliata ad una federazione sportiva nazionale e/o disciplina associata. Dal tesseramento scaturisce l’obbligo dell’osservanza dei regolamenti federali, che prevedono l’assoggettamento a tempo indeterminato dell’atleta alla società di appartenenza (vincolo sportivo). Ne consegue che quando l’atleta inizia a godere di una retribuzione per la sua attività sportiva, all’iniziale vincolo di appartenenza si 88 Cfr. artt. 31 e 34 del D.PR. 2-8-1974 n. 530 che escludono lo scopo di lucro dai fini perseguibili dalle società e sanciscono per l’atleta non professionista, l’obbligo di praticare lo sport senza trarne profitto materiale diretto o indiretto. Ad esempio nella FIGC, Cfr. Sentenza del Tribunale di Mantova, Sez. II del 27 maggio 2003 la mancata osservanza di prescrizioni dettate dalle regolamentazione, la cessione a titolo oneroso, se non rappresenta ragione di nullità per violazione di legge, (art. 1418 c.c.), determina l’invalidità del contratto che violi dette norme ai sensi del comma 2, art. 1322 c.c., atteso che ancorché astrattamente lecito per l’ordinamento statuale resta inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela,non potendo attuare nella sfera dell’attività sportiva, la funzione che si sarebbe dovuta realizzare secondo lo scopo perseguito dalle parti (Cfr. Cass 28-7-1981 n. 4845 – Cass 5-1-1994 n. 75; Cass. 24-9-94 n.7856) 89 definito come rapporto sportivo. 66 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” addiziona il vincolo di lavoro90. Il primo vincolo non può cessare senza il venir meno anche del secondo, del quale ne è la condizione. Naturalmente esistono casistiche particolari, considerando le particolari condizioni soggettive, in relazione alla categoria “minori”91 . Il vincolo in tal caso, è annuale e comunque, al raggiungimento della maggiore età occorre l’adesione del maggiorenne alle precedenti scelte dell’esercizio della patria potestà. 90 definito come rapporto economico. Nell’ambito professionistico, il termine del vincolo coincide con quello della scadenza contrattuale del rapporto di lavoro, che non può comunque superare i cinque anni, fermo restando le possibilità di prolungamento tra le stesse parti e quelle di cessione prima della scadenza (Art. 5 L. 91/81), mentre nell’ambito dilettantistico, viene decretato dai regolamenti federali, in relazione alle rispettive qualifiche. 91 ossia i minori di anni 18. 67 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 2.3.1 Il Vincolo Sportivo: Profili d’illegittimità La questione al di là dell’assurda regolamentazione adottata in ambito federale, investe rilevanti questioni attinenti alla libertà individuale. Lo status dei dilettanti è connotato illegittimità costituzionale, da una sorta di per espressa violazione della libertà di associazione di cui all’art. 1892 della Carta Costituzionale, unitamente a 92 Poiché è prevista anche la libertà di non associarsi. In giurisprudenza è acclarato che l’adesione ad una associazione sportiva (e di qui alle Federazioni Sportive e/o Discipline Associate delle varie società), implica l’assoggettamento dell’aderente alle norme regolamentari, senza necessità di specifica accettazione, però con il limite derivante dal principio costituzione della libertà di associazione. Ciò adducendo, la nullità di tutte le clausole che escludano o rendano oneroso in modo pressoché abnorme il recesso (Cfr. Sent. 9 Maggio 1991, n. 5191). E’ concesso il diritto di dissociarsi, ai sensi dell’art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948, ove “nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione” di qualsiasi tipo. Oltremodo la sua attività è a titolo gratuito o quasi. 68 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” quella dell’uguaglianza sancita dall’art. 393. Viola ancora l’art. 2 in quanto consente una sostanziale mercificazione da parte di terzi delle prestazioni sportive dell’individuo, riducendone la sua dignità94. L’impressione è che il sistema attuale faccia comodo a tutte le componenti dello sport95: da un lato alle società, le quali riescono in questo modo, a racimolare fondi preziosi per il proprio sostentamento, attraverso la cessione degli atleti migliori, ma anche a questi ultimi, che , visto il regime proibizionistico, sono in grado di richiedere e ottenere ingaggi altrimenti vietati nel mondo dilettantistico. Il rimedio che tenga conto delle contrapposte esigenze, potrebbe ricalcare la proposta di legge Ballaman, avanzata nella XIII legislatura senza che sia stata tradotta in legge ossia predeterminare, in base alla disciplina, alla categoria della stessa ed all’età dei soggetti interessati, una graduazione di tempi e modalità di scioglimento del vincolo. Rammentiamo, invero, che la legge sul professionismo sportivo (Art. 16 L. 91/81) ha già previsto l’abolizione di ogni limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta professionista con in termine “vincolo sportivo”. 93 Attesa la parzialità del trattamento riservato illogicamente ai professionisti. Articolo AVV. ENRICO CROCETTI BERNARDI “Assist ribadisce la sua battaglia per eliminare l’assurdo vincolo a vita. E non solo nel volley. Ecco perché è illegittimo”. 95 Il tesseramento è un’inconfutabile strumento di eccesso di potere attribuito alle società. 94 69 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 2.3.2. Il Vincolo Sportivo: Il caso “ Panico”. E’ emblematico rappresentativo, il ricordo, nell’ambito del settore più il calcio, anche se nel settore femminile: Patrizia Panico96, attaccante della Lazio, capocannoniere del campionato Italiano femminile, ha visto sfumare il passaggio al campionato professionistico statunitense nel lontano 2001, perché, nello status di dilettante97, quindi 96 Articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport Venerdì 27 aprile 2001 “Una Brutta Storia nel Calcio Femminile – Sfuma il sogno Americano della Panico. E’ Dilettante, non puo giocare tra i pro. Si mobilitano il Coni e il Governo. COMUNICATO STAMPA DI ASSIST DEL 26/04/2001. Si rammenta che ai sensi dell’art. 29 NOIF-Figc le calciatrici sono considerate e qualificate nella categoria “dilettanti”. 97 Il Calcio Femminile è considerato dal Coni solo settore dilettantistico. 70 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” con “il cartellino” a vita di proprietà della società, non potè essere contrattualizzata. In termini più precisi la WUSA, cioè la Lega professionistica Statunitense, era disponibile a riconoscere alla Lazio una somma per il trasferimento della calciatrice, ma ha dovuto rinunciare proprio per problemi di status. E’ notorio che l’emolumento che la Lega Wusa avrebbe dovuto corrispondere alla A.C. Lazio sarebbe a titolo di indennizzo (premio di preparazione)98 poiché la condizione del calciatore dilettante prevede il vincolo a vita con il proprio club e non un mero contratto a termine per la cui interruzione è previsto il pagamento e la concessione del transfer. La WUSA, in qualità di soggetto che regola il calcio professionistico, poteva accollarsi i costi solo se la giocatrice interrompe un contratto in essere con il proprio club di appartenenza (oltremodo tra i dilettanti i contratti sono vietati), in caso contrario non era autorizzata a pagare99. 98 Il Premio in essere è una certa somma di denaro, a ragione della preparazione effettuata dal sodalizio, per le spese sostenute e l’attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica, spettante all’ultima società dove ha prestato la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, erogata da parte della società che stipula il primo contratto da professionista. Questo allorquando si acquisisce il passaggio dallo status di dilettante a non dilettante. 99 Gli Americani, esigevano che le somme da versare fossero imputate alla voce “Trasferimento”, la Lazio appellandosi alle norme FiFa aveva ribadito il pagamento alla voce “Indennizzo”. 71 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 2.3.3. Il Vincolo Sportivo: Evoluzione e Cambiamenti. Per rendere più concreto il discorso si vedrà la disciplina del vincolo sportivo fotografata all’anno 2004 nelle sole Federazione sportive100 dove comparativamente ha maggior rilevanza nonché le tendenze in atto: 100 Gli statuti delle federazioni sportive nazionali, riconosciuti con decreto ministeriale, contemplano l’esistenza sia di vincoli a tempo determinato (rugby, ghiaccio) sia indeterminato (pallavolo). 72 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” TIPO DI TESSERAMENTO ETÀ Sport: Basket Fino a 10 Non è ammesso Dagli 11****101 Tempo Indeterminato Sport: Calcio Fino a 7 Non è ammesso 8-11 T. determinato (1 anno) 12-14 T. determinato (1 o 2 anni) 14-16 T. determinato (1 anno) o indet. Dai 16****102 T. Indeterminato Sport: Pallavolo Fino a 7 E’ ammesso (1 anno) 8-12 T. determinato (1 anno) Dai 13 T. indeterminato 101 Abolizione graduale del vincolo a partire dalla stagione sportive 2003/2004 come da delibera n. 320 del Consiglio federale pallacanestro, da comunicato ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003. 102 Abolizione graduale del vincolo per gradi, con determinate fasce d’età a scalare, fino ad arrivare al 1° luglio 2004, ove tutti i calciatori che abbiano compiuto i 25 anni di età possono svincolarsi per decadenza del tesseramento ai sensi e per gli effetti e per approvazione normativa del Consiglio Federale del 14 Maggio 2002. 73 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Generalmente durante i primi anni di pratica sportiva il vincolo è sempre annuale, onde concedere ai piccoli massima mobilità. In età variabile a seconda dello sport, scatta, il tesseramento a tempo indeterminato noto come vincolo a vita. La giustificazione, di cui si è già disquisito in precedenza, è dettata dall’esigenza di tutelare dal lato delle associazioni sportive, il vivaio nonché della copertura dei costi di formazione dell’atleta. Ad oggi è opportuno sottolineare i grandi passi compiuti, al fine di consentire l’abolizione sia pure graduale del vincolo sportivo nell’ambito dilettantistico. 2.4 La proposta di una legge e lo statuto dell’atleta: le donne nello sport. Nel caso di specie, per le tematiche di cui prima, soprattutto ad opera dell’Assist103 (Associazione delle Atlete) è stato proposto nel recente 2001 una proposta di legge tesa ad acclarare i diritti anche nel mondo “non professionistico”: un contratto di lavoro, la tutela infortunistica e assistenziale, l’abbattimento del vincolo a vita e il termine delle 103 Associazione senza scopo di lucro che rappresenta tutte le atlete di tutti gli sport e che si propone di aiutarle nella loro vita di “sportive praticanti”. E’ stata presentata ufficialmente il 02 marzo 2000 a Roma. 74 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” discriminazioni nel mondo dei dilettanti. Creare le basi giuridiche di uno statuto dell’atleta, che attribuisca agli sportivi dilettanti le norme, i diritti e i doveri propri di tutti i lavoratori. Tra le richieste c’è il nuovo inquadramento professionale per gli atleti: il semiprofessionismo, un terzo genere a metà tra i professionisti e i dilettanti, la cui nascita va auspicata come un necessità, così la tutela assicurativa e infortunistica. Se il mondo dei dilettanti vive la discriminazione rispetto ai professionisti, in questo quadro le donne rappresentano la categoria in cui le differenze sono rimarcate anche nei confronti dei colleghi uomini. Nel caso di specie, negli sport agonistici delle F.s.n.. e D.a., si è un presenza di una benché totale assenza di qualsivoglia tutela giuridica: nella pallavolo, i rapporti di natura privata, unico mezzo probatorio per la tutela degli accordi economici che legano le sportive ai sodalizi sportivi, prevedono addirittura una clausola unilaterale, oggetto di trattativa tra i procuratori delle atlete e le società, che recita testualmente “ il presente rapporto si riterrà risolto in caso di accerta gravidanza”. Le stesse atlete che decidono di avere una gravidanza non ottengono alcun sostegno dalla Federazioni e/o in ultimo Discipline Associate, né dalle società sportive, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista 75 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” medico, né programmatico del recupero di quel livello fisico-tecnico per effetto della maternità. Alle donne è inibito oltremodo il diritto al professionismo sportivo, sancendo una discriminazione in termini legislativi e ai sensi dell’art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 91 che statuisce l’esercizio libero dell’attività sportiva sia essa in forma individuale che collettiva. Non possono scegliere tra regime dilettantistico e professionistico, perché non possono essere professioniste. Pedante è anche il vincolo a tempo indeterminato che lega società/atleta, anche se evoluzioni sono in atto, come nel settore calcistico, a far data 1 luglio 2002 (svincolo per età).La stessa nazionale femminile di pallanuoto, tra le più inneggiate al mondo e vincitrice degli ultimi mondiali, da anni ed anni combatte una battaglia con la Federazione per il riconoscimento di premi e borse di studio egualitari di quelli elargiti nei confronti dei colleghi uomini. 76 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Capitolo 3 “Il Rapporto di lavoro nello sport dilettantistico” Introduzione Occorre accantonare, che del mondo sportivo facciano parte solo gli atleti, allenatori, istruttori, infatti, perché un evento, una 77 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” manifestazione abbia un buon esito o un centro fitness fornisca prestazioni adeguate è notorio la necessità di altre figure, alcuni delle quali dotate di “professionalità”, al di fuori della cornice legislativa di cui alla L.91/81, e quindi privi di riconoscimento ufficiale del diritto a fruire delle tutele garantite dalle legge dello stato. Sono figure, da cui l’associazionismo non può prescindere, con ciò subendo condizionamenti di non poco conto in assenza di una benché minima disposizione normativa a cui far riferimento. Si citano: stalliere del centro ippico, biologo esperto in itticultura dei laghetti per pesca sportiva, addetto alle pulizie per pesca sportiva, etc….. A tutti questi rapporti possibili nel mondo dello sport, alla stessa stregua di trattamento nei settori economici, ricreativi, associativi, sociali, si applicano tutte le norme civilistiche, contrattuali, previdenziali e fiscali atte a regolarne il corretto funzionamento in ogni altro settore della vita sociale ed economica. Nel mondo dello sport dilettantistico, grazie ad una minuziosa indagine Istat, è stato rilevato che nel mondo dilettantistico (formato per lo più da miriadi di associazioni sportive dilettantistiche), sussistono, è vero sia prestazioni di lavoro autonomo o 78 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” subordinato retribuite, ma anche e soprattutto rapporti a titolo gratuito posti in essere da associati, dirigenti, atleti104 o semplici simpatizzanti. Una precisazione è doverosa per la classe “arbitrale” in generale ad oggi non avente qualifica “professionistica” poichè non considerata tale dall’ordinamento sportivo. Considerando il caso del calcio, la qualifica di “professionisti” non può essere attribuita neanche ai direttori di gara per le partite di calcio di serie A,B,C1,C2105. La prestazione volontaria e gratuita assume rilevanza prevalente rispetto alle prestazioni a titolo oneroso, nel senso che per la medesima prestazione possono ritrovarsi all’interno della società sportiva dirigenti ed atleti, che fruiscono di compensi più o meno consistenti, ed altri che forniscono la loro opera a titolo gratuito. Quindi, alla luce di ciò l’associazione sportiva dilettantistica per la realizzazione dei propri programmi, in armonia con i principi istituzionalmente fissati dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, può quindi avvalersi della collaborazione di alcuni operatori. Gli stessi possono espletare la 104 E’ prassi consolidata, che l’atleta/sportivo dilettante, svolge la sua attività sportiva, ludico, ricreativa a titolo gratuito, ciò sia in riferimento a sport agonistici “dilettanti”, sia a sport non agonistici. 105 SI pensi alla vertenza di fronte al Giudice del Lavoro, proposta dall’Arbitro di calcio BONFRISCO nei confronti dell’A.I.A. e della FIGC e definita in primo grado con sentenza di rigetto, depositata il 3 aprile 2003. L’attore legittimava il riconoscimento della qualità di prestatore di lavoro subordinato con le conseguenze normative e contributive di cui alle leggi dello Stato, con ciò contravvenendo ad una propria adesione fornita alcuni anni prima all’ordinamento sportivo ed a relativi obblighi e doveri. – GERMANO T. “Il lavoro nello sport dilettantistico”Vicenza 18.10.03 pag. 17 79 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” loro attività in qualità di soci volontari, di lavoratori subordinati, ma anche Co.Co.Co. o di lavoro autonomo o liberi professionisti. La scelta di una delle tre forme di lavoro ora richiamate non può essere unilaterale, va definita da entrambe le parti costituenti il rapporto, sotto forma di espressa volontà. La disciplina applicabile alle forme del lavoro subordinato/autonomo, da un punto di vista lavoristico è in antitesi con L. 91/81 e s.s. modifiche (analisi negativa). E’ notorio che nonostante le associazioni sportive dilettantistiche, facciamo parte in quanto tali del “non profit”, risulta diffusa la convinzione che nell’associazione debbano collaborare solo volontari senza “retribuzione” proprio perché l’ente è senza scopo di lucro. Non esiste infatti un obbligo di partecipazione “ a corvè” per coloro che prestano la propria attività nell’ente. Oltre all’opera dei volontari, l’associazione può pertanto usufruire dell’attività di istruttori o professionisti la cui consulenza consente di organizzare le eterogenee attività che un’associazione sportiva offre a soci o partecipanti. Quindi nel mondo sportivo dilettantistico, la regola principe relativamente alla tipologia del rapporto di lavoro è la gratuità106 106 E’ notorio che l’accettazione della gratuità di un incarico, prevede il pagamento in ogni caso di indennità e rimborsi forfetari. La presunzione di gratuità, inoltre, è identificabile dai vari regolamenti delle Federazioni/Discipline Associate/leghe. A titolo di esempio l’art. 42 del Regolamento della L.N.D. stabilisce una presunzione di gratuità delle prestazioni degli allenatori dilettanti la quale può 80 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” dell’attività svolta, inquadrata nella disciplina legale del volontariato L. 266/91. Trattasi di un’attività lavorativa gratuita, non sostitutiva né dell’apprendistato (o di altre forme di tirocinio) né di lavoro subordinato, “mascherato” ai fini di “sfruttamento” della mano d’opera107. Rileva sottolineare che l’assegnazione dell’incarico è competenza del consiglio direttivo dell’associazione sportiva dilettantistiche108 che, con apposita deliberazione dovrà anche stabilire il compenso (se retribuito) riconosciuto al prestatore e la durata della medesima. Successivamente il collaboratore dovrà sottoscrivere un accordo contrattuale scritto. 3.1 Le Cifre degli dilettantistico Operatori nel mondo Dall’indagine Istat “I Cittadini ed il tempo libero” del 2000 è emerso la dimensione rappresentava della base di tutto lo sport dilettantistico “federale”, in particolare è stato appurato che alle sole Federazioni essere superata con l’espressa pattuizione di un premio di tesseramento e rimborso spese”. Analiticamente lo status di atleta si differenzierà dagli altri soggettivi sportivi. Si Rileva per espressa volontà delle Federazioni Sportive e/o Discipline Associate facenti capo al Coni, che per gli atleti definiti dilettanti è vietata l’ adozione di qualsiasi forma contrattuale di lavoro subordinato od autonomo, circa l’espletamento della prestazione sportiva a livello agonistico. Non possono essere titolari, in altri termini, di un contratto con il sodalizio titolare del tesseramento. 107 PROF. AVV. GERMANO T. “Il lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza. 18.10.03 pag. 27 108 Gruppi sportivi, società sportive, centri, circoli, polisportive. 81 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Sportive Nazionali sono affiliate 65.137 società sportive, cui si congiungono 8.603 come “altri nuclei”109 per un totale di 73.740 sodalizi. Gli Enti di Promozione Sportiva compendiano un totale di circa 45.000 società. In tutto il “serbatoio” accennato, emerge che a fronte di questi “numeri dimensionali del mondo sportivo dilettantistico” prestano a vario titolo la propria opera circa 950.000110 operatori sportivi. Inoltre, se si tengono conto gli operatori connessi con gli Enti di Promozione Sportiva si supera addirittura il milione. La maggior parte di queste persone lavora su base volontaria. Naturalmente dal calcolo di cui prima sono esclusi i praticanti tesserati. Tuttavia questa è un analisi parziale del mondo lavorativo dilettantistico che va ampliata con la successiva statistica elaborata dal Coni (2001). Federazioni Sportive e Discipline Associate Quadro riassuntivo 2001 L'organizzazione delle Federazioni Sportive Nazionali: Fonte Coni.it SOCIETA' SPORTIVE FSN Altri nuclei ………………………………….. per un totale complessivo di…………….. 64.577 5.264 69.841 PRATICANTI TESSERATI FSN 3.308.296 - Dirigenti societari FSN ……………………. 109 668.255 Sono le altre entità organizzative, distinte dalle società “effettive” perché aventi scopi particolari o temporanei (es. Società Ricreative Figc, Scuole Nuoto) 110 Monitoraggio Coni 2001. 82 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” - Tecnici FSN ………………………………... - Ufficiali di gara FSN ………………………. OPERATORI SPORTIVI TERRITORIALI FSN - Dirigenti federali FSN ……………………... - Altre figure FSN …………………………… ALTRI OPERATORI FSN ……………………….. per un totale Operatori FSN di …………... 187.931 93.736 949.922 14.553 84.701 99.254 1.049.176 Società, Tesserati, Operatori sportivi Territoriali delle FSN. Serie Storiche 81-91-01 1981 Variaz. Sul 1981 1991 Indice di Var. sul 1981 2001 Indice di Variaz sul 1981 Società 57.416 100 69.426 120,9 60143 105,2 Operatori 629214 100 762.410 121,1 923.740 146,80 Tesserati 3.776.202 119,9 3.140.933 83,4 100 4.518.494 Concentrando l’attenzione su tutto lo sport dilettantistico a prescindere se federale o meno rappresentato dall’associazionismo sportivo, trampolino di lancio per la diffusione di ogni tipo di pratica sportiva ad ogni grado e livello, ci è sempre d’aiuto l’Istat con dati alla mano, in riferimento alla“ VI Conferenza Nazionale di Statistica 2002 – Informazione Statistica e Conosc. Del Territorio – tenutasi a Roma il 67-8 Novembre 2002 Pal. dei Congressi”. Grazie all’esecuzione del primo censimento111 delle istituzioni nonprofit112 (fino al 31 dic. 99), è stato possibile quantificare 111 VI Conferenza Nazionale di Statistica 2002 – Roma 6-7-8- novembre 2002 – Palazzo di Congresso 83 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” globalmente le “risorse umane” proprie del settore sportivo dilettantistico. Prendendo in considerazioni i sodalizi sportivi che svolgono in via principale o esclusiva servizi sportivi è acclarato numericamente che: le associazioni sportive nonprofit utilizzano prevalentemente personale volontario la cui misurazione è difficoltosa, atteso che i soggetti in essere sono in ogni caso remunerati sotto forma di rimborsi, costituente l’unica forma di reddito. Invero, il ricorso al personale retribuito è ridottissimo e l’impiego dei dipendenti è minore rispetto al ricorso a contratti co.co.co. Numericamente, le associazioni sportive nonprofit impiegano 21 mila lavoratori retribuiti ( il 3,5% dei lavoratori retribuiti del nonprofit italiano): 9 mila sono lavoratori dipendenti e 12 mila sono lavoratori con contratto co.co.co. Inoltre le associazioni sportive nonprofit si avvalgono dell’opera di 570 mila volontari ( il 17,7% del nonprofit italiano). Queste cifre globali, sono state meglio analizzate (Tavola 3): circa l’ 86% delle associazioni sportive (56.954 al 31 dic. 99) utilizza volontari, con una media di 11,6 volontari per associazione. Modesto il 112 Enti giuridici o sociali creati allo scopo di produrre beni e servizi il cui status non permette loro di essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno finanziario per le unità che le costituiscono, controllano o finanziano – SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (1993). 84 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” ricorso al personale retribuito, atteso che solo il 5,2% dei sodalizi utilizza lavoratori dipendenti, con una media di 3,1 dipendenti per associazione, mentre solo il 3,9% di associazioni utilizza lavoratori co.co.co, con una media di 5,4 collaboratori per associazione. L’analisi della composizione per sesso delle risorse umane fotografa: 85 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Fonte: VI Conferenza Nazionale di Statistica 2002 – Informazione Statistica e Conosc. Del Territorio – Roma 6-7-8 Novembre 2002 Pal. dei Congressi. ossia sostanziale equiparazione per il lavoro retribuito, in cui il lavoro dipendente è per il 49% maschile, mentre per i co.co.co è per il 49% femminile, per il lavoro non retribuito prevale la presenza maschile 79% 86 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Estendendo l’analisi ad altre istituzioni nonprofit (14.719 Associazioni) che offrono servizi sportivi, soltanto in via secondaria, in aggiunta ad altri servizi che costituiscono la caratterizzazione principale di tali istituzioni (ricreative-culturali), bisogna tener conto allora anche di 13.000 mila dipendenti e 451 mila volontari in più ( Tavola 8). In ultimo, si aggiunge, che ripercorrendo il pensiero cha fa Rifkin nel libro “L’era dell’accesso”, in cui annovera che nel prossimo futuro, l’industria del tempo libero, l’industria dell’intrattenimento e del turismo avrà uno sviluppo notevole dal punto di vista strettamente occupazionale, nell’ottica di circa 20.000.000 di occupati, su scala mondiale, in più ogni anno per i prossimi dieci anni. 87 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.2 Il rapporto di lavoro Sportivo nel “dilettantismo” 88 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo “dilettantistico” si pone sicuramente all’apice della diatribe della L. 91/81113novellata. Ignorato dal legislatore , solo agli inizi degli anni ‘81, il rapporto di lavoro sportivo iniziò ad avere un interesse più vasto e crescente. Partendo dalla nota presunzione iuris et de iure presente all’art.3 della L. 91/81, che si estrinseca nell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato114 in capo all’atleta professionista115 che presti a titolo oneroso la propria attività sportiva116, attraverso tale premessa, i soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.91/81117 novellata e la risoluzione del problema concernente la qualificazione autonoma o subordinata del rapporto di lavoro dovrà essere ricercata nelle norme generali dell’ordinamento giuridico118. A questo punto emerge il problema della natura giuridica del rapporto che il sodalizio sportivo 113 Quasi tutti gli interventi qualificatori legislativi precedenti alla L. 91/81 si riferivano a fattispecie legate al calcio. L’unico precedente non calcistico è la sentenza n. 6098 nel maggio 76 Tribunale di Napoli che ha ritenuto sussistere un Rapporto di Lavoro tra un giocatore di tamburello e il sodalizio sportivo. 114 La 1° stesura del testo della L. 91/81 era tesa ad affermare la sussistenza del Rapporto di Lavoro autonomo. In sede di approvazione ci fu l’integrale mutamento del Rapporto di Lavoro in Subordinato. 115 Si parla di presunzione legale di subordinazione a prescindere dall’esistenza tipici del lavoro dipendente; per gli altri sportivi professionisti invece la L.91/81 (allenatori/direttori/preparatori) non prevede la predetta presunzione, dovendosi applicare i normali criteri di ermeneutica negoziale. 116 SENT. CORTE CASSAZIONE N. 6701 DEL 11 NOVEMBRE 1983 E N. 6611 8 NOV. 1983. 117 Non è consentito, secondo la dottrina, estendere la normativa L.91/81 oltre il campo di applicazione da essa delineato, e cioè alle discipline non qualificate come Sport Professionistico, con la conseguenza che tutte le questioni relative a quei prestatori di lavoro non praticanti detti sport ma che pure svolgono a titolo oneroso la propria attività lavorativa, devono essere risolte ricorrendo alle norme generali del diritto del lavoro. 118 MARTINELLI G., “Lavoro autonomo e subordinato nell’attività dilettantistica” Riv Dir Sp. 93, p. 13 89 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” stipula con l’atleta dilettante e degli altri soggetti sportivi, con riferimento alla differenza tra il contenuto della sua prestazione e quella fornita dal professionista119. Già precedentemente è stato evidenziato l’aiuto fornito dalla legge n. 91 del 23/03/1981120 che regola i criteri che distinguono l’attività sportiva professionistica da quella dilettantistica (Cfr 1.3) . Il Coni infatti con una successiva delibera (n. 469 del marzo 1988) ha chiarito che è attività sportiva professionistica soltanto quella svolta nell'ambito delle seguenti federazioni: • Federazione Ciclistica Italiana121; • Federazione Italiana Golf; • Federazione Italiana Giuoco Calcio122; • Federazione Pallacanestro Italiana123; • Federazione Pugilistica Italiana124; 119 La Legge sul professionismo pone in primo luogo un requisito sostanziale, rappresentato dall’esercizio dell’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, caratteri non esaustivi, in quanto similari alla prestazione dei dilettanti. Il vero elemento, come già visto, è rappresentato da un requisito formale costituito dalla qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali ed in ultimo dalle Discipline Associate con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica. 120 E’ opportuno rimarcare che il rapporto di lavoro contrattuale, tra Sportivo Professionista e società destinataria delle prestazioni sportive non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato sportivo ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui L.91/81 ove manchi un contratto tipo ai sensi dell’art.4 della legge testè citata redatto in conformità dell’accordo tra la competente Federazione sportiva nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate. In tal caso il Rapporto costituisce un comune Rapporto di Lavoro subordinato. 121 Le gare su strada e su pista approvate dalla Lega Ciclismo. 122 Serie A – B – C1 - C2 maschile. 123 La serie A1 e A2 maschile. 90 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” • Federazione Italiana Motociclismo125; Da ciò deriva che i rapporti tra sodalizi sportivi ed soggetti sportivi dilettanti (Cfr. 1.5) possono assumere variegata natura giuridica, con conseguente necessità di valutare concretamente le singole fattispecie126. Vero è che nella variegata attività dilettantistica, sussistono rapporti in cui la causa ludica è l’unica caratterizzante il rapporto e non viene travolta atteso che l’attività sportiva viene espletata senza percezione di compensi o ricevendo compensi senza natura di corrispettivo. La situazione è complessa, come acclarato dalla dottrina, per gli sportivi dilettanti che operano nell’ambito dell’agonismo programmatico, i compensi erogati, assumono un rilievo tale, che diventa indispensabile far riferimento ai rapporti di lavoro previsti dall’ordinamento127. Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico in altri termini presenta le medesime caratteristiche normative di ogni altro possibile rapporto di lavoro subordinato tipico di qualsiasi altro ambito. Significative alcune recenti sentenze tra cui quella del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, 124 La prima, la seconda e la terza serie nelle 15 categorie di peso. Occorre precisare che anche per il motociclismo è stato previsto lo svolgimento di attività professionistica, però ad oggi non è mai stata regolamentata, per cui allo stato pratico non esiste alcun tesserato alla società motociclistica che possa essere considerato sportivo professionista, AVV. GUIDO MARTINELLI, Diritto Sportivo” Dispensa di insegnamento di diritto sportivo 2002/2003 pag. 35 126 Pertanto non sussiste la stessa presunzione di una determinata tipologia contrattuale come per il professionismo sportivo L. 91/81. 127 Quindi all’interno delle associazioni sportive che svolgono attività dilettantistica, l’inquadramento dovrà essere evidenziato sulla base dei criteri ermeneutici offerti dal codice civile. 125 91 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” con sentenza dell’11 settembre 2003 (Us Grosseto Fc Srl) che ha qualificato come lavoro sportivo il rapporto tra società dilettantistiche ed atleti, non rilevando la circostanza che il tesserato fosse inquadrato all’interno della FIGC come non professionista, prevalendo altri elementi caratterizzanti la prestazione. In particolare, la retribuzione fissa, a prescindere dall’insorgenza di malattie o infortuni; consistenti benefits in caso di promozione; il rimborso delle spese mediche non coperte dal SSN; l’accollo dei costi documentati. Il Tribunale ha quindi considerato la volontà dei contraenti prevalente su ogni eccezione circa l’invalidità del negozio concluso in violazione delle norme interne, affermando che nel caso di specie ricorre un mero contratto di lavoro sportivo retribuito, vietato dalla norme federali, ma non per questo nullo per l’ordinamento giuridico statale. (Si tratta di una decisione in contrasto con la riforma del calcio dilettantistico, in tema di accordi economici e di vincolo, infatti il nuovo art. 94 ter delle NOIF prevede la possibilità, esclusivamente per le società che disputano il Campionato Nazionale Dilettanti, di stipulare accordi economici annuali fino ad un tetto massimo di € 25.822,00 anni). 92 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Oltremodo lo stesso art. 29 punto 2) delle NOIF prevede però che per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 93 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.3 Il Rapporto Retribuito Sportivo: Lavoro Subordinato ed Autonomo. Casistiche. Nel mondo dello sport dilettantistico, dove prevale un’attività di natura solidaristica e volontaria, eventuali rapporti retribuiti sono riconducili, al: Lavoro Subordinato ai sensi degli articoli 2094 “ è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga a collaborare nell’impresa, prestando lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” e 2095 C.C. Nella variante: Lavoro a tempo indeterminato: è la forma più diffusa di rapporto di lavoro subordinato, ha durata indefinita del rapporto, che può essere interrotto in determinate circostanze e condizioni. Contratto a termine: contratto di lavoro subordinato a cui viene apposto un termine di durata. Lavoro Part-Time128: lo svolgimento dell’attività lavorativa è ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto da CCNL o per periodi predeterminati nel corso della 128 La riforma Biagi L. 30/2003 art. 46 D.Lgs n. 276 del 10/09/2003, rilancia tale strumento per trasformare attività precarie o sommerse in rapporti a tempo indeterminato. 94 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” settimana, mese od anno. Quando l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a quello previsto per il tempo pieno, si parla di part-time orizzontale, invero, quando l’orario di lavoro giornaliero è fissato per determinati periodi nel corso della settimana, mese, anno, si parla di part-time verticale. Sussiste il part-time misto dato dalla commistione dei due tipi precedenti. Lavoro autonomo ai sensi degli art. 2222 “sussiste un lavoro autonomo laddove il lavoratore si obbliga a compiere un’opera o un servizio con un lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.” e s.s. C.C. Ciò premesso, preme sottolineare che la giurisprudenza successivamente all’entrata in vigore della L.91/81 si è occupata, nel settore dilettantistico, di definire l’inquadramento della prestazione sportiva/lavorativa dei tecnici, istruttori ed allenatori in favore dei sodalizi sportivi. Trattasi di attività, che possono essere svolte sia in regime di autonomia che di subordinazione, diverse e variegate sentenze occorse: 95 le Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Sent. 84 del 27 luglio 1985, Pretura di Firenze, ove si è acconsentito al riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato in capo ad un maestro di sci e il sodalizio di appartenza, poiché caratterizzato dalla sottoposizione al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo operati dal Circolo sportivo, nonché dall’effettuazione di una prestazione di mera energia lavorativa volta al raggiungimento delle finalità del Sodalizio. Sent. 22 Marzo 1983, Pretura di Voghera129, ove è stato acclarato il riconoscimento di un rapporto di lavoro autonomo130, in capo a un maestro di tennis e il sodalizio di appartenenza, a causa e dell’assenza del vincolo gerarchico e per l’autonomia del prestatore nell’organizzazione del lavoro. Tale principio è stato ribadito con la SENT. 20 MARZO 1987 N. 2788131, in cui la Suprema Corte di Cassazione osserva che nel rapporto avente ad oggetto la prestazione di opera intellettuale, l’eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del Lavoro subordinato, quali l’osservanza di un orario di lavoro, la continuità della collaborazione, l’assenza del rischio a carico del 129 Riv di diritto sportivo 1983, 590 A conferma di ciò il PRETORE DEL LAVORO, DI ROMA, IL 1° APRILE 1993, ha sentenziato che ai maestri di tennis non trova applicazione la L.91/81 in quanto allo stato, la legislazione in materia e della normativa di attuazione della legge istitutiva del Coni e successive modifiche, non vi è dubbio che nell’ambito Fit non viene svolta attività professionistica e quindi la configurazione del Rapporto di Lavoro dovrà rifarsi ai principi generali. 131 Orient. Giuridico del Lavoro, 1987, p. 346 130 96 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” prestatore, diventano irrilevanti allorché possa escludersi il requisito della subordinazione stessa. Pertanto, sia la dottrina che la giurisprudenza, hanno rivalutato, l’analisi della comune volontà delle parti, al momento dell’instaurazione del rapporto, che assume carattere predeterminato in relazione alla specificità dell’incarico assunto. Pretura di Palermo 23-05-1986 Istruttori di atletica - Lavoro prestato in un centro di educazione fisica con caratteri di subordinazione - Assoggettabilità a contribuzione dei compensi corrisposti – Sussistenza. E’ subordinato il lavoro prestato da istruttori di educazione fisica ove il loro rapporto contempli l' inserimento nell' organizzazione di un centro sportivo, con pedissequa osservanza di orari, nonché soggezione gerarchica e compensi corrisposti in misura fissa e predeterminata. Pretura di Milano 09-12-1988 Giocatori di "Pelota basca" - Rapporto di lavoro sportivo - Esclusione Applicazione della normativa comune - Necessità - Fattispecie di lavoratori non subordinati. La disciplina di cui alla legge 23-3-1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, 97 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” prevede la ricognizione dell' attività sportiva considerata nell' ambito delle discipline regolamentate dal CONI. Di conseguenza la predetta legge non è applicabile al gioco della "pelota basca" (come da precisazione del CONI), per cui i rapporti intercorrenti tra i giocatori e le società del settore vanno qualificati sulla base dei canoni comuni (nella specie è stata esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in considerazione degli ampi margini di autonomia e di discrezionalità goduti dai giocatori, non tenuti all' osservanza di orari, né alla partecipazione agli allenamenti). Pretura di Catania 20-04-1989 Lavoro autonomo e subordinato - Pilota istruttore - Assenza dell' elemento della subordinazione - Lavoro subordinato – Esclusione. E’ notorio che l' attività del pilota istruttore può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato, sia di un rapporto di lavoro autonomo, non è riscontrabile, nella fattispecie de qua, l' elemento della subordinazione, difettando quella conformazione della prestazione alle mutevoli e variegate esigenze dell' impresa in cui si esprime il potere direttivo del beneficiario della prestazione stessa, 98 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” con la conseguenza che il rapporto in esame è da considerarsi in regime di "autonomia". Tribunale di Venezia 20-06-1991 Istruttori di nuoto - Attività prestata nel contesto organizzativo di un centro di attività sportive - Natura subordinata dell' attività lavorativa Sussistenza - Assoggettabilità a contribuzione sociale delle retribuzioni corrisposte – Necessità. L' attività di istruttore di nuoto prestata all' interno di un centro sportivo è da intendersi alla stregua di lavoro dipendente, maggiormente ove sia provata l' assenza di rischio di impresa in capo al lavoratore, al quale è invece richiesto l' inserimento in un contesto organizzativo dal quale sia desumibile l' assoggettamento alle direttive impartite dall' imprenditore, compreso il rispetto di un preciso orario di lavoro. Pretura di Roma 24-02-1993 Istruttori di un circolo sportivo - Lavoro subordinato - Insussistenza di una volontà di assoggettarsi al vincolo della subordinazione - Non configurabilità 99 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato nell' attività, prestata a favore di un circolo sportivo, da alcuni istruttori che operavano con la libertà di farsi sostituire in caso di eventuali assenze, e soprattutto senza la volontà di legarsi agli obblighi ed ai doveri propri del rapporto subordinato, e ciò proprio nella prospettiva di attribuire all' attività svolta come istruttori un valore meramente secondario rispetto ai loro impegni di vita quotidiani. Pretura di Torino 07-02-1995 Lavoro autonomo e subordinato - Accertamento - Criteri - Fattispecie di lavoro autonomo Ai fini della qualificazione come autonomo o subordinato di un rapporto di lavoro, deve attribuirsi importanza determinante all' per il cui elemento della subordinazione, accertamento non si può comunque prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti e (specie nella materia previdenziale) dal concreto atteggiarsi dei rapporti stessi nel corso della loro esecuzione (nella specie è stata esclusa, in considerazione sia della mancanza di eterodirezione, che della manifestazione di volontà e delle modalità di espletamento della prestazione, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell' attività svolta da istruttori di 100 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” nuoto che, all' atto della instaurazione del rapporto, avevano concordato il numero di ore di lavoro e la fascia oraria a seconda della propria disponibilità e dei propri impegni; che avevano la possibilità di farsi sostituire; che operavano in totale libertà (con assoluta assenza di poteri disciplinari e gerarchici da parte della società), stabilendo il programma ed il contenuto dei corsi, decidendo quali tecniche e metodi impiegare ed effettuando in piena autonomia la valutazione degli allievi). Pretura di Milano 19-04-1997 Istruttore sportivo - Reiterata manifestazione della volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro autonomo - Mancanza di eterodirezione della prestazione - Lavoro subordinato - Non configurabilità - Presenza di indici presuntivi della subordinazione – Irrilevanza. Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato nell' attività di responsabile del settore nuoto di un' associazione sportiva, che abbia svolto la sua attività in assoluta autonomia, senza alcuna ingerenza del consiglio direttivo o del direttore dell' associazione (nella specie è stato altresì precisato che, in mancanza di prova sulla 101 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” eterodirezione della prestazione, la ricorrenza di alcuni indici presuntivi della subordinazione, quali la continuità della prestazione, l' osservanza in fatto di un orario quotidiano, il pagamento del compenso con periodicità mensile, doveva ritenersi irrilevante, anche in considerazione della reiterata manifestazione della intenzione delle parti di voler instaurare un contratto di lavoro autonomo). Cassaz., sez. lavoro, sentenza 20.07.2003 n° 9900. E’ stato precisato che anche il nomen juris usato dalle parti nel contratto non ha rilievo decisivo per qualificare il rapporto. La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato od autonomo deve incentrarsi sulla assenza di organizzazione imprenditoriale ed assoggettamento al potere gerarchico del datore, mentre l’osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, assenza di rischio, assumono natura sussidiaria e non decisiva. Alla luce di quanto esposto la giurisprudenza per iscrivere un rapporto di lavoro entro la categoria dell’autonomia o della subordinazione, consapevole delle difficoltà applicative, legate alla distinzione codicistica imperniata sugli art. 2094 e 2222 c.c., ha con il tempo elaborato una serie di criteri rivelatori ai quali è stato attribuito 102 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” solo un carattere discriminatorio, sussidiario, basato sulla rispetto al sottoposizione principale ad un criterio vincolo di assoggettamento gerarchico da parte del lavoratore subordinato. Laddove manchino i termini oggettivi per il riscontro o meno della sussistenza del rapporto in essere, la Suprema Corte132 orienta ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, allorché l’elemento della subordinazione non sia apprezzabile: 1) Individuazione dell’ oggetto della prestazione, costituito dal risultato dell’attività organizzata dal prestatore, esplicata secondo le direttive, la vigilanza e il controllo dell’altra parte nel Rapporto Subordinato. 2) Accertamento concreto dell’esistenza di un’organizzazione d’impresa, da parte del lavoratore, la quale caratterizza il lavoratore autonomo. 3) Incidenza del rischio attinente all’esercizio dell’attività che incombe in maniera netta sul lavoro autonomo, mentre sul datore di lavoro nell’ipotesi di lavoro subordinato. 132 Corte di Cass. Sez Lav. 17 mag. 1985; Corte di Cassaz. 2 Aprile 1986 n. 2257. 103 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Rileva infine sottolineare che tutta la disciplina lavoristica subordinata ed autonoma è stata novellata dal D.L. 276/03 meglio noto come “riforma Biagi”, (che ha toccato però limitatamente il settore sportivo), pertanto saranno analizzate i nuovi strumenti contrattuali che hanno come protagonisti i sodalizi sportivi dilettantistici. Prima di disquisire dei rapporti di lavoro in senso proprio, è bene chiarire la natura giuridica di chi organizza attività sportive dilettantistiche. Questo in guisa di stabilire poi chi si instaura il rapporto di lavoro anche gratuito. Nei sodalizi sportivi titolare del rapporto è il legale rappresentante, e quindi il presidente pro-tempore dell’associazione. E’ però possibile che nell’ambito dell’organizzazione operativa di tutti i giorni il sodalizio deleghi in tutto o in parte le funzioni relative ai rapporti di lavoro e di collaborazione ad un membro del consiglio direttivo diverso dal presidente. 104 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.4 Il Lavoro Gratuito. Le prestazioni volontarie a titolo gratuito costituiscono non poca parte dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito sportivo dilettantistico qualificati come “volontariato sportivo”. In tal senso, sussiste una cornice legislativa (Cfr. L. 11 agosto 1991 n. 266) atta ad evitare abusi nel mondo dell’assistenza, della solidarietà e dello sport. La normativa sul volontariato è l’unica a dare una risposta legislativa alle prestazioni gratuite. Nel suo senso etimologico la figura del“ volontario” non è identificata in maniera assestante dalla legge italiana133, come soggetto indipendente, bensì all’interno di una normativa dettata per disciplinare l’attività delle organizzazioni che utilizzano il lavoro del volontario. E’ l’attività che viene svolta spontaneamente, personalmente e gratuitamente all’interno di sodalizi di volontariato, costituite per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro anche indiretto. 133 La prima legge che regolamenta il volontariato è la n.49 del 1987, che statuisce una disciplina organica sulla Cooperazione Italiana con il Paesi in Via di Sviluppo (PVS). Nel 1991 (legge n.266) il legislatore, riconosciuta il valore sociale e l’importanza dell’attività di volontariato tenta di dettarne una disciplina organica. In ultimo è la legge più recente, il D.Lgs 460/97 (norme di riordino della disciplina fiscale degli enti non commerciali - Enti No Profit) che annovera la nuova figura delle Organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (Onlus) ove detta la normativa di più vasta applicazione. 105 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” La collocazione delle prestazioni in esame, tra quelle a carattere “sportivo dilettantistico” non giustifica la gratuità della prestazione medesima134. Certamente preme sottolineare come il “lavoro gratuito” sia connotato da una sorta di contraddizione da un punto di vista prettamente terminologico attesa una sorta di presunzione di onerosità in relazione alla prestazione lavorativa. Il nostro ordinamento giuridico, non riporta alcuna norma a carattere inderogabile che impedisca all’autonomia privata di instaurare un rapporto in tal genere; tale non è nè l’art. 36 della Costituzione, il quale non attribuisce al lavoratore un incondizionato diritto alla retribuzione, nè l’art 2094 Cod. Civ.: il quale prevede che è prestatore di lavoro subordinato colui che si impegna a collaborare con l’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, sotto la direzione dell’imprenditore, dietro retribuzione. Se è acclarato che a fronte di una prestazione lavorativa in favore di terzi, sussiste l’obbligo retributivo, per la menzionata presunzione di onerosità, è anche vero che nulla impedisce, l’intenzione liberale di 134 AVV. GUIDO MARTINELLI, “Diritto Sportivo, anno 2002/2003” pag. 36, precisa infatti, che lo stesso legislatore ha previsto la tassazione dei compensi percepiti “nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica”. 106 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” fornirla135. I motivi legittimanti la prestazione lavorativa in assenza di alcun compenso, posso essere variegati: si possono annoverare l’intenzione di accrescere e perfezionare le proprie conoscenze, migliorando il proprio livello di istruzione, l’esistenza di motivazione di ordine etico-sociale o finalità di solidarietà sociale; la realizzazione di un causa determinata non economica avente contenuto prettamente sociale, culturale, assistenziale o sportiva, ritenuta meritevole secondo l’ordinamento giuridico. E’ opportuno affermare, che qualora l’attività lavorativa sia prestata a titolo gratuito, dettata da motivazioni che sul piano eticosociale escludono la sussistenza dell’onerosità della prestazione, ovvero che nulla a che vedere con l’ottenimento di un risultato economico, viene meno la volontà delle parti di vincolarsi, non sorgendo tra le stesse alcun rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante in grado di giustificare l’insorgenza di legittime pretese tra i contraenti. Quindi, nel caso di specie, non sorge nessun diritto al compenso patrimonialmente valutabile, sia esso in denaro che in natura. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese vive da lui 135 Cfr. C. Cass. 14 novembre 1972, n. 3389 107 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” anticipate, ed idoneamente documentate136, per incarichi svolti in nome e per conto del sodalizio sportivo. Sotto il profilo della mancata previsione di un compenso, quale controprestazione all’attività lavorativa prestata da un soggetto, il tutto è giustificato dall’inesistenza di una benché minimo rapporto di lavoro comunque denominato sia autonomo che subordinato137. La presunzione di onerosità della prestazione di lavoro, richiede rigorosamente prova che l’attività stessa sia eseguita a titolo gratuito, in vista di vantaggi indiretti che il prestatore intendeva trarre ed esclude che tale prova possa consistere nella semplice inerzia del prestatore, seppure prolungata nel tempo, nel chiedere il compenso per la prestazione lavorativa, dovendo, invece, la gratuità essere acclarata dalla originaria volontà delle parti dalle modalità di svolgimento del rapporto138. Né può ipotizzarsi uno dei casi in cui può essere esperita l’azione di indebito arricchimento139, ex art. 2041 Cod. Civ, mancandone i 136 Rimborsi a piè di lista. Inoltre per poter sostenere che trattasi di un mero rimborso spese e non di una retribuzione per l’attività svolta, è necessita un’apposita delibera da parte dell’associazione per conto della quale il collaboratore deve effettuare le spese, o una lettera d’incarico sottoscritta dal legale rappresentate della stessa, specificando la causa delle spese e l’autorizzazione a compierle. 137 Il rapporto di lavoro, come sussumibile dalle norme codicistiche, avallate dalla giurisprudenza, si caratterizza per la presenza degli elementi della continuità, della collaborazione nell’altrui impresa, del vincolo di subordinazione nel lavoro dipendente, nonché dell’onerosità della prestazione. 138 Cfr. C. Cass. 1895/1993. 139 Trattasi di un’azione avente carattere sussidiario, nel senso che può essere esperita quando sia preclusa qualsiasi altra azione. Il presupposto poi, è che, è esperibile quando un soggetto realizzi un aumento patrimoniale a scapito di un altro soggetto che correlativamente subisca una corrispondente diminuzione patrimoniale. 108 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” presupposti, proprio perché il prestatore espleta l’attività lavorativa per finalità extra-economiche, come già trattato in precedenza. Al fine di evitare controversie di qualsiasi tipo, risulta opportuno una dichiarazione del collaboratore da lui sottoscritta al momento dell’inizio dell’attività nella quale risulti specificato che l’attività è prestata volontariamente e gratuitamente per contribuire al raggiungimento delle finalità che l’associazione si propone. Nella stessa dichiarazione è preferibile altresì inserire che il collaboratore svolge l’attività sotto la sua personale responsabilità e che quindi, oltre a non rivalersi nei confronti dell’associazione stessa per i danni da lui eventualmente subiti nello svolgimento dell’attività lavorativa ed a causa di essa, lascia altresì indenne l’associazione da ogni pretesa da parte di terzi, di risarcimento dei danni causati e/o derivanti dall’attività da lui gratuitamente prestata.140 Affermato il principio generale di gratuità delle prestazioni lavorative nel settore sportivo, rileva sottolineare che: ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 266/91 è prevista la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro 140 AVV. GUIDO MARTINELLI, “Dispensa - Diritto Sportivo, 2002/2003” pag. 38. 109 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” autonomo, nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta. In tal senso è, anche la lettura dell’art. 18. denominato “prestazioni degli associati” della Legge istitutiva delle Associazioni di Promozione sociale (L. 7.12.2000 n.383). Recita testualmente: “1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il proseguimento dei fini istituzionali. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati”. Nel mondo dello sport dilettantistico, è arduo pensare che la gestione degli impianti possa essere affidata a prestazioni di carattere volontario.Una tendenza diversa è acclarata nel DDL On. Ronchi, presentato in data 24 luglio 2003, alla Camera dei deputati inerenti la pratica del Fitness141, la cui pratica non è regolamentata dal Coni, dal titolo “ Disciplina delle professioni connesse alle attività motorie e sportive e istituzione degli Albi professionali regionali” (n.ro 3064 – XIV Legislatura). 141 “Il fitness racchiude tutte le discipline rese al raggiungimento di un benessere psico-fiscio, volte a riequilibrare le varie componenti corporee quali la tonicità muscolare, l’elasticità, la resistenza, l’efficienza cardiovascolare e la coordinazione.” DDL 1351 “Legge Quadro per le figure professionali operanti per le attività fisiche sportive e il fitness” presentato al Senato il 22 aprile 2002. 110 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” All’art. 1, si acclara con una grandissima novità che: “La presente legge disciplina le attività motorie e sportive effettuate in luoghi pubblici o privati, nelle organizzazioni sportive e dell’associazionismo ricreativo sociale, con finalità formative, di promozione dello sviluppo della salute, turistico, ricreative del recupero, nello sport di competizione e nello sport sociale, da soggetti che, a titolo oneroso, svolgano le predette attività, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, ovvero sono inseriti in una organizzazione imprenditoriale, con vincolo di subordinazione”. La novità assoluta, nel mondo sportivo è l’introduzione della locuzione previsione “a titolo oneroso”. Purtroppo tale decreto legge non è mai stato convertito in legge. 111 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.4.1. Le Cariche Elettive: Gli amministratori. Rientrano nel novero delle cariche elettive, non solo ed esclusivamente quelle di carattere pubblico, ma anche quelle relative a società, imprese, associazioni ed enti, che richiedono la votazione dei soli aventi diritto così come individuati dai rispettivi atti costitutivi: le cariche di amministratore, di consigliere delegato, di presidente di consiglio di amministrazione o di associazione secondo la previsione della norma statutaria. La stragrande maggioranza delle associazioni sportive dilettantistiche, infatti, è disciplinata ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile. Ciò sta a significare che l’orientamento interno e l’amministrazione della stessa vengono regolati dagli accordi degli associati, ossia alla base del concreto operare la fonte regolatrice è sempre e solo l’atto costitutivo. In esso sono annoverati gli organi di direzione politica, ne vengono stabiliti compiti ed operatività e vengono fissate le modalità per eleggere le persone fisiche che debbono rappresentare e guidare l’associazione. E’ doveroso sottolineare, al caso di specie, per espressa previsione della Legge Finanziaria 2003 (L. 289/2002) art. 90, comma 18, l’inserimento obbligatorio all’interno 112 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” dello statuto associativo, della clausola inerente la gratuità della carica di amministratore, per conservare lo status di associazione sportiva dilettantistica. Per quanto menzionato, i componenti del consiglio direttivo non potranno quindi percepire alcun compenso per l’attività personale svolta di carattere amministrativo-gestionale non professionale. Ciò allo scopo di inficiare qualsiasi distribuzione indiretta di utili delle associazioni in contrasto con la previsione della mancanza di scopo di lucro riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. In attesa degli opportuni chiarimenti, sembra che la previsione di gratuità, come accade per i dipendenti pubblici, debba riguardare i compensi e non anche le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa. Trattasi nel caso di specie di una dimenticanza del legislatore. Tuttavia, è’ un principio quello della gratuità degli amministratori che contrasta nettamente con la previsione di cui al comma 6 dell’art. 10 del decreto legislativo 460/97 ove è consentito agli “amministratori” delle Onlus di percepire compensi purchè non superiori a quelli previsti per i componenti dei collegi dei revisori delle società di capitale. Naturalmente rimane invariata, la corresponsione di “compensi” a quei dirigenti (direttore sportivo/ o responsabile settore giovanile), compiti 113 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” prettamente diversi da quelli amministrativi, gestionali, la cui presenza è indispensabile per il corretto svolgimento della gara/manifestazione. Quindi resta salvo, che i dirigenti sportivi che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne possono ricevere i rimborsi spese142 necessari all’espletamento della manifestazione sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a garantirne la concreta realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici. 142 E’ palese l’erogazione dei rimborsi spese e indennità di trasferta nel caso di esercizio diretto di attività sportive, secondo l’art. 67 comma 1, lettera m del T.U.I.R. così come modificato dall’art. 90 della Legge Finanziaria 2003, sempre che ne ricorrano i presupposti. Chiarimenti sono ascritti alla Risoluzione142 Ministeriale n.34/E del 26.03.2001 dell’agenzia delle entrate, a seguito della novella occorsa di cui all’art. 37 legge 21.11.2000 n. 342, che escludeva dall’agevolazione fiscale tutti i soggetti sportivi che svolgevano attività amministrative o di gestione. Il Ministero, se pur in forma minimale, ha consentito l’equiparazione di fatto ad atleti ed allenatori di tutti coloro che “operano sui campi di gioco”. 114 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.5 Il Rapporto di lavoro per i dipendenti degli enti di gestione di impianti sportivi E’ doveroso sottolineare allorquando il sodalizio intende contrattualizzare un soggetto sportivo nella forma del contratto di lavoro subordinato, troverà applicazione il Contratto collettivo di lavoro per gli addetti agli impianti sportivi143. In tal senso si evidenzia come l’evoluzione che ha riguardato l’attività sportiva, nell’ultimo decennio, ha condizionato in termini estensivi nuove forme di attività/pratica sportiva, ai sensi di quanto ultimamente statuito nel gennaio 2002144 (Tabella 1), con il rinnovo del CCNL per il personale dipendente di impianti sportivi, che ha novellato le precedenti attività del 1992. L’acquafitness, l’acquagym, l’idrospinning145 erano concetti ignorati dal primo contratto del 1992. E’ importante rilevare 143 Il legislatore non fornisce una definizione di “impianti sportivi”. Essi devono essere considerati le aree comunque delimitate(campi, piste), i complessi di costruzioni (palestre, autodromi, ippodromi) ed ogni altro impianto per attività formativa, agonistiche e non, di mantenimento a tutti i livelli sia pubblici che privati, dotati di attrezzature e sistemazioni necessarie per l’esercizio d’una o più attività sportive. 144 Il contratto in essere sebbene stipulato da nessun rappresentante allo sport, poiché solo Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, in occasione dell’ultimo rinnovo hanno precisato di “attivarsi congiuntamente per la diffusione in un quadro dinamico ed evolutivo relativo alla sfera di applicazione”. 145 È l’andare in bicicletta in acqua. 115 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” come il contratto collettivo per gli addetti agli impianti sportivi non elenchi alcuna figura tecnica avente requisiti professionali adeguati, eccettuate le figure del massofisiokinesiterapista con provata esperienza, del dietista e del personale paramedico (art. 2). Le principali disposizioni attengono: Periodo di prova: minimo 26 giorni per i livelli più bassi ad una massimo di 6 mesi per i livelli apicali; Orario di lavoro: 40 ore settimanali; Ferie: 26 giorni lavorativi, oltre a 72 ore di riduzione orario annua per permessi e 32 ore di permessi retribuiti per le exfestività abolite. Malattia: diritto alla conservazione del posto per 180 giorni nell’anno solare, più un periodo di aspettativa non retribuita di altri 120 giorni. Inquadramento lavoratori: ove le principali mansioni sono sintetizzate nella tabella 2. Tabella 1 ( Evidenziate le novelle rispetto la disciplina del 1992) CCNL – Addetti agli impianti Sportivi - Anno 2002 116 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Centri sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura tra quelli di seguito elencati Palestre: con svolgimento di attività motorie, competitive o non, come ad esempio body building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento arti marziali, boxe di ogni genere, ecc. Centri fitness: strutture dedicate allo svolgimento di attività finalizzate prevalentemente alla prevenzione ed al mantenimento del benessere psicofisico della persona. Centri natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, subacquee, pallanuoto, nuoto pinnato tuffi, e sincronizzato, addestramento attività al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc. Campi da tennis; Campi da squash; Campi da golf e minigolf; Campi da calcio, calcetto, rugby e baseball;Campi da pallavolo, basket e pallamano; Maneggi e centri ippici, dove, oltre alle tradizionali attività si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia; Piste da pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di attività di hockey; Campi da bowling e bocce; Sferisteri;Campi per il gioco del pallone elastico e della palla a volo; Laghetti per pesca sportiva; Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco;tiro a segno; Centri 117 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” finalizzati all'attività diorienteering, trekking, arrampicata emountainbyke; Centri per canottaggio, canoa, kayak;svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua; bacini artificiali, navigli e piscine; Centri per biliardo e tennis da tavolo; Centri per le attività di volo; Centri nautici. CCNL – Addetti agli Impianti Sportivi - Anno 1992 Palestre: con svolgimento di attività dibody-building, ginnastica a corpo libero,aerobica, danze, genere.Piscine: con sincronizzato, insegnamento attività pallanuoto,tuffi, di arti marziali, boxe di ogni nuoto, addestramento nuoto pinnato e al salvataggio,nuoto subacqueo.Campi da tennis.Campi da squash.Campi da golf e minigolf. Campi da pallavolo, calcio, basket alle tradizionali turistica sughiaccio, calcetto, rugby e baseball.Campi da e pallamano.Maneggi e centri ippici, dove, oltre attività si svolgano ponytrekking, attività e ippoterapia. Piste da pattinaggio, sia a rotelle che anche per svolgimento di attività di hockey.Campi da bowling e bocce. Sferisteri. Campi per il gioco del pallone elastico e della palla a volo.Laghetto per pesca sportiva. Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco etiro a segno. Centri orienteering, trekking, arrampicata 118 finalizzati all'attività di e mountainbyke. Centri per Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” canottaggio, canoa, kayak,svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua,bacini artificiali, navigli e piscine.Centri per biliardo e tennis da tavolo.Centri per le attività di volo.Centri nautici. Mansioni ai sensi del CCNL addetti agli impianti Sportivi anno 2002 Primo livello: Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, responsabile sportivo tecnicospecialistico di settore con funzioni di direzione esecutiva, con discrezionalità di poteri e autonomia di decisioni, nei limiti delle sole direttive generali impartiti dall'imprenditore. Sono il: Responsabile di servizio/ufficio tecnico, commerciale; Responsabile di marketing, amministrativo, pubbliche relazioni, sviluppo organizzativo. Secondo livello: Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica; istruttore/allenatore 119 in Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” possesso livello, dei che requisiti svolge tecnico-professionali di cui al terzo compiti operativamente autonomi anche con funzioni di coordinamento e controllo; Sono il: green keeper; capo officina; capo di reparto o settore; contabile con mansioni di concetto;segretario di direzione con mansioni di concetto con conoscenza di lingue estere. Terzo livello: Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati possesso di provetti. Sono: l’istruttore/allenatore diploma o di in titolo equipollente conseguito presso enti, istituti, federazioni o associazioni riconosciuti (ad es: Istituti Parauniversitari, Isef, ecc.), con approfondita competenza tecnicoprofessionale e notevole esperienza, che opera in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle discipline sportive di competenza; massofisiokinesiterapista con provata esperienza; capo scuderia; dietista, personale paramedico; steno dattilografo in lingue estere; operaio specializzato provetto, quale ad esempio l'addetto al rifacimento di campi sportivi;contabile/impiegato amministrativo. 120 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Quarto livello lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnicopratiche comunque acquisite. Sono:l’assistente istruttore/allenatore in possesso di particolari capacità e conoscenze tecnico-pratiche, in grado di impartire nozioni di base nella disciplina sportiva di competenza con specifica esperienza precedentemente acquisita; magazziniere; bagnino; massofisiokinesiterapista, infermiere; artiere di elevata professionalità; hostess; contabile d'ordine, cassiere, stenodattilografo, addetto a mansioni d'ordine di segreteria estetista;conducente di automezzi; Quinto livello Lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite. Sono: l’artiere;magazziniere addetto alle squadre giovanili;addetto al desk;caddie master; addetto alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi; addetto ai galleggianti;addetto alla manutenzione delle piscine; receptionist; fatturista; dattilografo, archivista, protocollista, schedarista; codificatore;addetto al controllo e 121 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” alla verifica delle merci; addetto al centralino telefonico; conducente di autovetture; operaio qualificato; Sesto livello Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche. Ossia:addetto alle caldaie; guardarobiere, assistente e/o addetto di spogliatoio; caddie; addetto ai campi; addetto al carico e allo scarico; addetto agli ingressi; addetto ai servizi per bagnanti; portiere, usciere; conducente di motobarca; conducente di motofurgone; fattorino, portapacchi con o senza facoltà di esazione; custode anche di magazzino; operaio comune; addetto alle pulizie con uso e conduzione di mezzi semoventi; meccanici. Settimo livello Lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti. Sono: l’ addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici. 122 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.6 La Riforma Biagi La c.d. “Legge Biagi”, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 235 del 9 ottobre 2003 – Suppl. Ord. N. 159 ) del D.L. 267 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, ha statuito tra le varie e tante, nuove forme contrattuali “flessibili” applicabili nel mondo sportivo. Tali nuove forme contrattuali sono rappresentate dal contratto d’inserimento, dal lavoro a progetto, dal lavoro occasionale e dal lavoro accessorio. I contratti in essere sono in vigore dal 24 ottobre 2003. In particolare, in tema di rapporto di lavoro subordinato, merita accennare ai: Contratti di Inserimento: rappresentano l’alternativa al contratto di apprendistato, in sostituzione del contratto di formazione lavoro che viene or ora abrogato. E’ disciplinato dagli art. 54-59 d.lgs n. 276 del 10/09/2003. E’ uno strumento di ins/reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati146, per mezzo di una progetto individuale di adattamento delle competenze professionali 146 Soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni; disoccupati di lunga durata fino a 32 anni, lavoratori con più di età superiore a 45 anni privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo, lavoratori che vogliano intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni, donne di qualsiasi età, persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico. 123 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo. Tra i datori di lavoro ammessi rientrano anche i Sodalizi Sportivi. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a termine e deve essere stipulato in forma scritta e deve specificare il progetto individuale di inserimento. La mancata osservanza, implica la nullità del contratto ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Ha durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi, estesa a 36 in caso di assunzione di persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Relativamente alle altre fattispecie contrattuali accennate in precedenza ed introdotte dalla Riforma Biagi, saranno esaminate nel paragrafo successivo, appartenendo alla sfera del Lavoro Autonomo. 124 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.7 I rapporti di lavoro autonomo L’analisi normativa non può prescindere dall’art. 2222 del codice civile descrive come lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. La vigilanza prende in considerazione i seguenti elementi: 1) Assenza del vincolo di subordinazione; 2) Esistenza di un rapporto unitario e continuativo; 3) Retribuzione periodica stabilita: compenso commisurato al lavoro ed utilità dell’opera richiesta, con esclusione di qualsiasi correlazione alla durata ed alla complessità del lavoro svolto; 4) Assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerente all’esecuzione medesima. Sotto il profilo giuridico può validamente essere ricompresa: - Professione abituale, nell’esercizio di arti e professioni: in tal senso il lavoratore dispone di mezzi organizzati ed ha altresì una effettiva autonomia gestionale ed operativa, che si estrinseca nella realizzazione 125 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” di un’opera o di un servizio, in conformità delle indicazioni del committente, utilizzando unicamente le risorse della propria organizzazione. L’attività è resa ad una pluralità di soggetti, naturalmente il compenso è legato alle prestazione non essendo periodico. - Prestazione coordinata e continuativa: in tal senso trovano collocazione lavoristica la pratica sportiva di istruttore, preparatore, allenatore che posso essere così disciplinate. L’autonomia del prestatore d’opera si sfuma, dal momento che è inserito funzionalmente, nell’organizzazione, con la quale ha stipulato il contratto. La connessione funzionale presuppone però che il datore di lavoro committente disponga a sua volta di una effettiva organizzazione. A differenza del punto precedente, per un collaboratore la prestazione può integrare altre forme di reddito o comunque accompagnarsi ad altri impegni. Rientrano nella disciplina degli ex co.co.co., il gestore della piscina o di qualunque impianto sportivo, chiamato ad aprire e chiudere l’impianto sportivo, a gestire le iscrizioni dei soci ai corsi. La retribuzione147 è periodica e prestabilita dalle parti. E’ doveroso sottolineare che la Riforma Biagi introduttiva del lavoro a progetto in 147 Collegato al risultato e non alla quantità oraria di lavoro. 126 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” sostituzione del tradizionale co.co.co non trova applicazione nel caso del mondo sportivo dilettantistico ai sensi dell’art. 61 comma 3 del decreto attuativo della L. 30/2003 (Legge Biagi). - Lavoro occasionale ordinario ed accessorio: la regolamentazione del lavoro a progetto al comma 2 dell’art. 61 L. 30/2003, provvede indirettamente a colmare una lacuna che era presente nel nostro ordinamento giuridico fornendo per la prima volta una precisa e pedissequa disciplina di rapporto di lavoro occasionale, fin d’oggi, rimasto un rapporto di lavoro di difficile ed ambigua identificazione. In particolare per Lavoro occasionale ordinario148 ( o mini-co.co.co) si intende qualsiasi attività di natura meramente occasionale resa da qualsiasi soggetto, per la durata complessivamente non superiore a 30 giorni149 nel corso dell’anno solare, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione non sia superiore a €. 5.000,00 (i limiti sono da intendersi per singolo committente). Va precisato che le prestazioni di cui alla “Riforma Biagi”, hanno una loro autonomia e si differenziano nettamente dalle prestazioni occasionali di lavoro 148 In tal senso è notorio la differenziazione tra le predette prestazioni occasionali e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 67 (ex 81) del Tuir Novellato. La Circolare n.1 del Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in tal senso. 149 Il legislatore non precisa se continuativi, per cui si deve dedurre che potranno essere calcolati anche in modo frazionato. 127 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” autonomo. Le prime, ai sensi della Circolare Ministeriale n.1/2004 sono pur sempre prestazioni di rapporti coordinati e continuativi, ma di durata limita, ragione per la quale si giustifica l’esenzione in tema di “Progetto150”. La locuzione “prestazione occasionale” va interpretata in senso “atecnico”: trattati di rapporti di collaborazione che a fronte della breve durata non presentano significati rischi di elusione ai fini lavoristici di diritto del lavoro. Il legislatore non aveva alcuna intenzione di trasformare tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che costituiscono fiscalmente redditi assimilati al lavoro dipendente, in “prestazioni occasionali”. Non a caso se le collaborazioni di breve durata, acquistano una maggiore consistenza superando un dei due limiti previsti (5 mila euro di compensi e una durata superiore ai trenta giorni), il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione del progetto, con alcune peculiarità. Sono esonerati da tale adempimento, le prestazioni rese nell’ambito delle attività istituzionali “proprie” delle società ed associazioni sportive. Relativamente al discorso delle “prestazioni di lavoro autonomo occasionale” di cui all’art. 67 (ex 81) del nuovo TUIR non si riscontra oltremodo né il coordinamento, né la 150 La disciplina fiscale è ai sensi dell’art 50 (redditi assimilatati al lavoro dipendente) lett c-bis) del nuovo Tuir anche per le prestazioni occasionali ordinarie di cui alla “Riforma Biagi”. Naturalmente il superamento dei limiti implicherà la redazione del progetto, semprechè la prestazione attenga a prestazioni non-istituzionali in favore del sodalizio sportivo. 128 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” continuità delle prestazioni tipica, come delle collaborazioni di breve durata altrimenti qualificate, dal legislatore della legge Biagi, come prestazioni occasionali. E’ dunque acclarato che il legislatore non intendeva, nel fornire la definizione delle prestazioni occasionali, operare una riqualificazione del reddito da un punto di vista fiscale. Il lavoro accessorio151 invece è una particolare attività lavorativa di natura meramente occasionale resa da soggetti svantaggiati152, cioè a rischio di esclusione sociale, oppure non rientranti del mercato del lavoro o in procinto di uscire. Tra le lavorazioni ammesse153 rientrano la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali. Le attività lavorative ricompresse nel lavoro accessorio, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno 151 Artt- 70-74 D.L. 276/03 e successive modifiche. E’ una prestazione di lavoro autonomo, resa in assenza di subordinazione. 152 Disoccupati da oltre 1 anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari soggiornanti in Italia, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro. 153 Congiuntamente ad altre fattispecie: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia di edifici e monumenti, collaborazioni con enti pubblici o associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza. 129 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” solare.. I datori di lavoro che vogliono ricorrere al lavoro accessorio dovranno acquistare presso rivendite autorizzate, gli appositi carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio di valore corrispondente a quello fissato del Ministero del Lavoro per ogni ora di lavoro; buoni che dovranno essere consegnati al prestatore di lavoro accessorio per ogni ora di lavoro effettuata. Nella fattispecie il decreto del 30 settembre 2005 ha stabilito tra l'altro: • il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio, fissato nella misura di 10 euro; • l'autorizzazione per il concessionario del servizio a trattenere il 5% del valore nominale del buono come rimborso spese; • l'avvio di una prima fase di sperimentazione nelle aree prescelte; • la scelta del concessionario tramite una gara. 130 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Scheda Riassuntiva Lavoro Occasionale Soggetti Interessati Tutti i lavoratori Lavoro Accessorio Disoccupati oltre 1 anno, Casalinghe, Studenti, Pensionati, Disabili, Soggetti in comunità di recupero, Extracomunicati Disoccupati. Attività Qualsiasi tipologia Piccoli Lavori Domestici a carattere straordinario, Insegnamento privato supplementare, Piccolo Lavori di Giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; Realizzazione 131 di Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” manifestazioni sociali, sportive, culturali; Collaborazioni con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza. Durata Rapporto superiore non Nessun limite ai sensi a 30 gg nell’anno solare, con lo stesso committente Reddito della Legge maggio 2005, n. 80, art. 1-bis Compensi Compensi complessivamente complessivamente percepiti 14 nell’anno percepiti nell’anno solare non superiore a solare non superiore a 5.000,00 Euro per 5.000,00 singolo committente 132 Euro per singolo committente Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.7.1 La collaborazione coordinata e continuativa ed il lavoro a progetto nello sport dilettantistico: Disciplina Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, relativamente alla tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative esaminata , sono state esonerate dalla nuova disciplina dei lavori a progetto ai sensi e per gli effetti del comma 3 art. 61 D.Lgs di attuazione della L. 30/2003, che esclude154 dal cosiddetto lavoro a progetto: “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali avverso le associazioni et società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289”. Quindi per le società ed associazioni sportive dilettantistiche sarà possibile, alle condizioni previste dal comma 3 delle predetta norma, continuare ad avvalersi delle collaborazioni nelle 154 In merito alla predetta previsione, la DOTT.SSA SACCARO, Il sole 24 Sport ore pag 19 del 30/08/2003 è dell’avviso, che l’esclusione opera solo per le collaborazioni ai sensi dell’art. 90 della legge n.ro 289/2002 cioè quelle di carattere amministravo-gestionale, mentre ogni altra collaborazione debba essere assoggettata alle nuove normative di cui alle L. Biagi. Di diverso avviso il DR. NICOLA FORTE E IL RAG. PIETRO CANTA per i quali, fornendo un’interpretazione più aderente, adducono la non applicabilità della riforma Biagi a tutte le collaborazioni coordinate e continuative “comunque rese e utilizzate a fini istituzionali”. Mossi dal fatto che il mero richiamo di cui all’art. 90 della L. Finanziaria 2003 deve intendersi riferito alle società ed associazioni sportive dilettantistiche e non alla individuazione delle collaborazioni stesse. 133 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” medesime forme utilizzate fino ad oggi prime della novella in argomento, con ciò nulla disponendo la redazione di un benché minimo progetto di lavoro. La giustificazione è sussumibile attraverso la lettura pedissequa di un passo della circolare n. 1, dell’8 gennaio 2004, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati forniti i primi chiarimenti sulle novità in rassegna. In particolare, si acclara come la previsione del “progetto” sia “finalizzata ad impedire l’utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative”e pertanto le novità non riguardano quindi quelle fattispecie che non presentano “significativi rischi di elusione” della normativa in materia di lavoro. Ciò premesso, i requisiti necessari che permettono di inquadrare come autonoma una collaborazione continuata e continuativa155 ai sensi all’art 409 n.3 c.p.c, sono: La Collaborazione: assenza del vincolo di subordinazione nei confronti del soggetto destinatario della prestazione lavorativa sportiva. Il lavoratore è un collaboratore estraneo all’impresa, che agisce in via 155 E’ notorio che nella maggior parte dei casi, i proventi percepiti dagli atleti dilettanti, e dai collaboratori, per le prestazioni di tipo amministrativo-gestionale, rese nei confronti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, sono riconducibili nella disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 67 (ex 81), lettera m) del nuovo TUIR. Dal punto di vista fiscale i redditi così conseguiti non devono, quindi, essere considerati assimilati al lavoro dipendente. Il legislatore delegato, forte di ciò, si è ben reso conto che tali tipologie di rapporti non presentavano rischi significativi per la normativa in materia di lavoro. Le società ed associazioni sportive utilizzano infatti frequentemente, nell’ambito delle attività istituzionali (di tipo sportivo), tali forme di collaborazione senza alcun intento fraudolento. Pertanto anche in tale ottica può ragionevolmente essere spiegata la mancata previsione dell’obbligo di predisporre un apposito progetto o programma di lavoro. 134 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” autonoma (modalità,tempo,luogo), ma in funzione delle finalità organizzative del sodalizio. Coordinamento: nel senso appunto di rapporto consensuale di costante coordinamento con la struttura del destinatario della prestazione. Ossia collegamento funzionale dell’attività del lavoratore parasubordinato con la struttura del committente, in quanto concorre alla realizzazione dell’attività/finalità di quest’ultimo156, pur essendo autonoma per quanto riguarda i tempi, luoghi, modalità operative. Continuità: per cui la prestazione dedotta in rapporto non deve essere meramente occasionale, bensì continuativa e resa in misura apprezzabile nel tempo. Natura prevalentemente personale dell’opera: necessaria prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti, dei quali pure il collaboratore può avvalersi, semprechè non si perda la preminenza della sua personale partecipazione né l’unicità della responsabilità gravante sullo stesso. Ad avallare quanto fin qui enunciato è la circolare ministeriale 26 gennaio 156 La differenza tra prestazione di lavoro parasubordinato e quella di lavoro subordinato è ravvisabile altresì nella modalità dell’esecuzione: la prima deve conformarsi soltanto alle direttive dell’ imprenditore, mentre la seconda anche alle modalità di esecuzione preventivamente stabilite. 135 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 2001 n.7/E/20001/13833 che ha statuito che deve ritenersi collaborazione coordinata e continuativa quella caratterizzata da “continuità del tempo della prestazione lavorativa, coordinazione che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del parasubordinato nell’organizzazione economica, nonché la mancanza del vincolo di subordinazione propria del lavoro dipendente”. Tale ultima affermazione consiste nel non assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. A essi si innestano i seguenti altri caratteri sussidiari: a) l’osservanza di un orario determinato; b) il versamento a scadenza fissa di una retribuzione prestabilita; c) del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro; d) dell’assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura previdenziale; Le parti devono pedissequamente concordare: 1. La definizione del contratto e la volontà di escludere qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra le parti; 136 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 2. La discrezionalità delle decisioni e delle modalità di insegnamento da parte dell’Istruttore; 3. Il corrispettivo riconosciuto all’Istruttore 4. La durata dell’incarico e le modalità per un’eventuale risoluzione anticipata dello stesso. Naturalmente, per le collaborazioni , al di fuori delle attività istituzionali (di tipo sportivo) rese in favore delle società ed associazioni sportive nonché Coni, federazioni sportive nazionali e gli altri enti di promozioni sportiva157, ed in ultimo discipline associate a tutti gli effetti delle mere federazioni, si applicherà l’istituto in essere dei “lavori a progetto158” ai sensi dell’art. 61159 comma 1 del D.L. 276/2003 e 157 Il legislatore non ha statuito, come per le società ed associazioni sportive, l’esclusione dall’obbligo di redazione del progetto qualora i rapporti di collaborazione siano intrattenuti con il CONI ed i relativi comitati o con le Federazioni sportive. Si tratta di una diversità rispetto alla disciplina fiscale. Infatti, i compensi, i premi, le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari di spesa, erogati per l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, corrisposti dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE e dagli enti di promozione sportiva, ricevono il medesimo trattamento fiscale delle somme corrisposte dalle società ed associazioni sportive (Cfr. ). 158 Il legislatore ha introdotto il Lavoro a Progetto allo scopo di combattere l’utilizzo fittizio del rapporto di co.co.co. in sostituzione del rapporto di lavoro dipendente, arginando la portata con l’introduzione del contratto di cui prima. Ciò non significa che le Co.Co.Co. scompariranno, ma le stesse saranno subordinate alla stesura di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente, alla cui realizzazione o per giusta causa implicano estinzione contrattuale. Il progetto è un’attività produttiva ben identificabile, e quindi la specificazione di una serie di operazioni, interventi e modi di operare anche di tipo organizzativo delimitano l’attività del collaboratore per il raggiungimento del risultato. Esso non è quindi il risultato finale, ma l’indicazione delle modalità, attraverso cui il collaboratore deve realizzare il contenuto del contratto. Ossia il progetto, deve essere in funzione del risultato (art. 61 comma 1), con contenuto caratterizzante (art. 2 comma 1 lett b), con risoluzione del contratto in caso di loro realizzazione (art. 67 comma 1), con carattere di specificità e con durata determinabile o determinata (art. 62 comma 1). Nel caso sportivo, si è già in presenza di un progetto specifico, di qui l’esclusione legislativa. 159 Che non abroga l’art. 409 n. 3 c.p.c., la norma disciplina una particolare modalità di svolgimento del contratto co.co.co. 137 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” successive modifiche. In altri termini i co.co.co di cui all’art 409 n.3 c.p.c., devono “essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”. Il progetto oltremodo è stato definito come “un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione”. Naturalmente la stipula del contratto di lavoro a progetto160 deve avvenire in forma scritta161, ad substantiam e a seconda delle tipologie, si distingueranno: - collaborazioni coordinate e continuative assegnate a progetti specifici: quando la collaborazione riflette un lavoro definito e limitato nel tempo. 160 Tali tipologie di rapporti, anche per ciò che attiene al profilo fiscale, non potranno essere ricondotti nell’ambito delle collaborazioni di tipo amministrativo-gestionale considerate redditi diversi ai sensi del predetto art. 67 (ex 81) del nuovo TUIR. Il legislatore della legge Biagi ha ritenuto perciò che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, posti in essere al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quelle di tipo sportivo), presentassero significativi rischi di violazioni attinenti alla normativa in materia di lavoro. Pertanto, al fine di impedire l’utilizzo improprio di tali rapporti di collaborazione, che potrebbero anche occultare prestazioni di lavoro subordinato, il legislatore ha statuito l’obbligo di redigere un progetto o programma di lavoro. 161 Le nuove regole statuiscono che venga stipulato un contratto scritto ad oggi non imposto dalle disposizioni tributarie. 138 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” - collaborazioni coordinate e continuative rese in un programma di lavoro: è necessario statuire un preciso piano di lavoro, nulla indicando in tema di durata; - collaborazioni coordinate e continuate ricondotte ad una fase di lavoro: in tal caso si intende ogni stadio della produzione, anche continuativo e ripetitivo nel tempo. Sono previsti dei requisiti formali, peculiari del contratto in essere: innanzitutto è di rigore la statuizione di un progetto specifico o programmi di lavoro, a cui il rapporto di collaborazione deve essere riconducibile, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. I contratti in essere si estinguono di norma al raggiungimento del programma o realizzazione del progetto, descritto nell’oggetto contrattuale, naturalmente salvo diversa pattuizione contrattuale. Ovvero durante il rapporto in essere per giusta causa o secondo le clausole previste dalla parti nel contratto individuale. E’ d’obbligo la statuizione delle eventuali forme di coordinamento tra il committente ed il prestatore, al fine di non inficiare l’autonomia nell’esecuzione del progetto. 139 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Il contratto, ad probationem dovrà annoverare: indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; indicazione del progetto o programma di lavoro, individuato nel suo contenuto caratterizzante; il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente all’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione prevista. eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. Il collaboratore, salvo diverso accordo, può svolgere la propria attività a favore di più committenti, sempre che la stessa non sia in concorrenza con gli stessi committenti. Allo stesso modo, non dovrà divulgare notizie ed apprezzamenti attinenti ai progetti ed all’organizzazione di essi. Ha diritto ad un compenso proporzionato 140 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi solitamente corrisposti per prestazioni analoghe di lavoro; parimenti, riconoscimento di autore dell’invenzione fatto nello svolgimento del rapporto. Salvo diversa previsione contrattuale, il contratto rimane sospeso, con diritto alla conservazione del rapporto, senza comportare una proroga contrattuale e senza erogazione del corrispettivo, nelle fattispecie di malattia o infortunio che dovessero occorrere. Tuttavia qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita in contratto, se determinata, oppure per un periodo superiore a 30 giorni (durata determinabile), il committente potrà recedere dal contratto. L’art. 66 del D.L.276/2003, predispone un sistema di tutela minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all’infortunio stabilendo che essi non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Tuttavia, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso saranno considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Ciò argomentato è necessario dar luogo ad una esemplificazione concreta: l’obbligo del “progetto” 141 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” dovrebbe riguardare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuti con gli addetti alla gestione di un bar di un’associazione in quanto tale attività commerciale non può essere ricondotta nell’ambito delle finalità istituzionali. Tuttavia, le caratteristiche del progetto, precisate dalla circolare n. 1 del Ministero del lavoro, rendono di fatto impossibile rispettare nel caso di specie l’obbligo, in quanto tale tipologia di rapporto, intrattenuto con l’addetto al bar, avendo riguardo alle mansioni svolte, nasconde il più delle volte un rapporto di lavoro dipendente. Riproponendo la definizione di progetto ossia: “il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione”. Nell’esempio proposto difficilmente potrà essere individuato un risultato finale. Pertanto oltremodo la redazione del progetto appare un risultato ben difficilmente raggiungibile. 142 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.7.2. Co.co.co. amministrativo-gestionale: L.289/03 Art 90 comma 3 lettera a). All’interno del sodalizio sportivo sussistono variate figure soggettive che espletano un’attività collaterale sportiva: in tal senso trovano collocazione i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della previsione di cui all’art. 90 comma 3 L. 289/03. Naturalmente le prestazioni in argomento si devono caratterizzare per la continuità ne tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente e l’assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto è nel senso palese se per lo svolgimento collaborazione siano necessarie conoscenze dell’attività di tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Cioè “se per lo svolgimento dell’attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate 143 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono escluse le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione162”. In pratica, le funzioni svolte non devono rientrare nell’attività principale, svolta con carattere di abitualità e di professionalità, di chi percepisce il compenso. La locuzione “carattere amministrativo-gestionale” in prima analisi dava ad intendersi e ricomprendere tutti gli incarichi che comportano una certa autonomia direttiva e decisionale. L’orientamento espresso nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003 è nel mero senso che rientrano nella tipologia contrattuale di cui prima “i compiti tipici di segretaria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa, la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti”. Non sembra, alla luce di quanto esposto dalla circolare però, che la novità possa trovare applicazione solo nei confronti di coloro che hanno il potere di amministrare e/o direttivo e/o gestire l’associazione sportiva. Rientra infatti nel caso di specie le mansioni tipiche di una segreteria, senza effettuare alcuna ulteriore distinzione tra coloro che hanno compiti 162 Circ. Min. 22 aprile 2003 n. 21/E. 144 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” direttivi, e coloro che, invece, assolvono a mansioni meramente esecutive come, ad esempio, le prestazioni svolte da una semplice segretaria. Dovrebbero163 essere annoverati nella categoria esaminata pertanto, tutti quei rapporti quali, il dirigente con funzioni amministrative, il giardiniere incaricato della manutenzione del manto erboso, il custode del campo di gioco o della palestra, il magazziniere addetto alla preparazione e alla custodia delle divise sportive e dell’attrezzatura sportiva, che con passione prestano la propria opera dietro un compenso minimo. 163 www.fiscosport.net - il Tema Fiscosportivo n. 2/2003. 145 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.7.3 Le collaborazioni dei dipendenti pubblici Per le collaborazioni prestate dalla categoria dei Dipendenti pubblici, rileva l’articolo 90 della legge 289/2002 al comma 23: “ I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche164, fuori dall’orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza”. La stessa disciplina precisa che ai soggetti testè indicati possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’art. 67 comma 1 lettera m) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 novellato . Rileva sottolineare165, cosa debba intendersi “fuori dall’orario di lavoro” e fino a che punto della vita privata di un cittadino si spingono gli “obblighi di servizio”, unitamente a quali e quanti “comunicazioni alla Amm.ne di appartenenza” debba effettuare il “dipendente pubblico”. Da un punto di vista, squisitamente letterale, sicuramente la portata della norma è innovativa poiché precedentemente alla L. 164 165 Escludendo le Federazioni. PROF. AVV. GERMANO T “Il lavoro nello sport dilettantistico” Vicenza. 18.10.03. 146 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 289/2002, soggiaceva la coazione di ottenere l’autorizzazione esplicita da parte del datore di lavoro166. Nella fattispecie legislativa è acclarata la locuzione “comunicazione” che sicuramente è meno vincolante per il lavoratore e rende la disciplina in essere molto semplicistica. La seconda parte del comma di cui prima è connotato da una velata perplessità, nel mero senso, della primaria affermazione della locuzione “ gratuità degli incarichi” successivamente smentita dalla possibile percezione di “indennità e rimborsi di cui all’art. 67 comma 1167 lettera m del Tuir”. In altre parole, è acclarato così come confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 Aprile 2003, che l’attività in essere è a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere erogati somme di denaro qualificabili come compensi, e quindi possono beneficiare solo di indennità e rimborsi di cui all’art 67 comma 1 lettera m), con esclusione dal caso esaminato dei compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. L’ambiguità è nel 166 Nel D.L. 31 marzo 1998 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11 comma 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59” venivano tracciate le linee di comportamento che tutti i soggetti privati (quindi anche le Associazioni) dovevano tenere nel caso di corresponsione di compensi per Co.Co.Co. a soggetti dipendenti pubblici. Si rammenta che l’onere di verificare che il soggetto avesse ottenuto l’autorizzazione restava in capo anche all’associazione che di conseguenza era chiamata a corrispondere delle violazioni avvenute. Poi entro il 30 aprile di ogni anno le associazioni che avevano corrisposto nell’anno precedente compensi per Co.Co.Co. a dipendenti di enti pubblici erano tenute a comunicare all’ente tramite lettera l’ammontare di detti emolumenti. Per espressa previsione normativa naturalmente sono esclusi dal dettato legislativo e dai connessi obblighi scaturenti ai sensi della comma 6 lettera d) gli incarichi pubblici per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate. 167 Le sole somme che possono essere rimborsate sono solo quelle con causale indennità e rimborsi spese (senza obbligo di documentazione). 147 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” fatto che la norma tributaria testè indicata, non pone un plafond di importo per le menzionate indennità e rimborsi, quindi in assenza di una benché minima disposizione normativa, viene precisato cosa in effetti la circolare intende categoricamente vietare: erogare “compensi” ai dipendenti pubblici volontari. 148 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.8 Premio di addestramento e formazione tecnica All’interno dello Sport Federale, è previsto in capo dall’atleta “dilettante”, ai sensi della L. 91/81 novellata, nel caso di stipula di primo contratto “professionistico”, il diritto di stipulare lo stesso, in capo alla società od alla associazione sportiva che ha provveduto all’addestramento e formazione tecnica dell’atleta stesso. Deve essere la società ed associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. In mancanza, sarà erogato un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società od associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Sussistono in tal senso analitiche disposizioni federali atte a disciplinare e facilitare l’istituto. La ragione di tale norma è nel senso che non si può penalizzare il sodalizio che ha “cresciuto” l’atleta, soprattutto se si considerano i costi sostenuti e la dedizione a lui dedicata nel tempo. 149 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.9 Vincolo Di Giustizia: Clausola Compromissoria. Nell’ambito delle vicende sportive soprattutto nell’ambito degli sport agonistici facenti capo al Coni, in presenza di un rapporto di lavoro/economico, le parti, cioè in primis gli atleti168 e gli altri soggetti sportivi (Cfr. 1.6) e i sodalizi sportivi, devono soggiacere al vincolo di giustizia169. Detto vincolo si estrinseca nell’apposizione nell’accordo economico della cosiddetta clausola compromissoria prevista già all’art.4 comma 5 L. 91/81 in base alla quale le eventuali controversie di natura sportiva riguardanti il regolamento sportivo, insorte tra le parti attinenti l’attuazione del rapporto, vengano risolte da un collegio arbitrale precludendo di adire la giustizia ordinaria. Questo perché, per evitare le lungaggini della giustizia ordinaria, una gara sportiva non può fermarsi in attesa della sentenza di un giudice ordinario170. 168 Più precisamente i tesserati. Il vincolo di giustizia fotografa l’autonomia dell’ordinamento sportivo, con il limite però Cfr. OLIVIERI, “Ordinamento giuridico sportivo”, Diritto ed Ordinamento sportivo, 96, p.37, della prevalenza della norma statale in caso di lesione di diritti irrinunciabili, norme imperative ed inderogabili, in tal senso AVV. LO GIUDICE, “Il Futuro delle soc. di calcio”, delta3 edizioni 2003. 170 Si è verificato più di una volta che un atleta o un dirigente dopo essere ricorso alla clausola compromissoria, abbia ritenuto di non aver subito un giudizio equo e si sia rivolto alla giustizia ordinaria fatto nuovo per il mondo dello sport e spesso il giudice ordinario ha capovolto il giudizio del collegio arbitrale. 169 150 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” La deroga alla clausola compromissoria era, precedentemente concessa solo in caso di specifica autorizzazione, caso molto raro, nello sport italiano. Invero, con il Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220 “Disposizione urgenti in materia di giustizia sportiva” convertito in Legge 17 ottobre 2003, n. 280 il legislatore all’art 2., statuendo l’autonomia dell’ordinamento sportivo, riconosce a quest’ultimo la giurisdizione in alcune materie da considerarsi tassative171, salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. L’art. 3 fissata una pregiudiziale sportiva giurisdizione del giudice ordinario e stabilita la sulle controversie attinenti a rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, conferisce pieno titolo di giurisdizione al giudice amministrativo172 regionale del Lazio, a patto che siano stati esauriti tutti i gradi della giustizia 171 A) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; B) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; L’art 2 comma 2, pone una sorte di ONERE, termine alquanto di dubbia interpretazione, a carico dei soggetti (tesserati, affiliati ) dell’ordinamento sportivo avverso gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui prima. 172 L’art 3 comma 2 del Decreto L. 19 agosto 2003 n. 220 conferisce la competenza di primo grado per misure cautelari al Tar Regionale con sede in Roma. Inoltre con il presente D.L. la clausola compromissoria si configura con un mero obbligo giuridico, mentre precedentemente non era da considerarsi tale, atteso che era prevista la possibilità in caso di insoddisfazione di adire al giudice ordinario. 151 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” sportiva173, ad ogni altro controversia avente oggetto atti del CONI o di una FSN, facendo espressamente salve le clausole che deferiscano ad arbitrato entrambe le categorie di controversie. In tal senso un arbitrato potrà svolgersi anche con riferimento a controversie non direttamente attinenti a rapporti economici come confermato dall’art 6 comma 2 della L. 21 Luglio 2000 n. 205 (disposizioni in materia di giustizia sportiva) ove “le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, - laddove la controversia abbia ad oggetto diritti soggettivi - e non meri interessi legittimi, non può ritenersi ostacolo alla sua arbitrabilità la previsione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo174. Rileva sottolineare come nell’ambito sportivo l’istituto dell’Arbitrato175 manca della “terziarità”176 del giudicante rispetto alle parti, in quanto 173 Previo, in ogni caso, esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art 12. Coni approvato con D.M. 28 Dicembre 2000., in conformità di quanto stabilito dalle clausole compromissorie previste negli statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali ed in ultimo Discipline associate. 174 Massimo Coccia e AA.VV. “Diritto dello sport” Giugno 2004 pag 137 175 L’Arbitrato è un procedimento alternativo a quello riferibile all’esercizio delle giurisdizione ordinaria, implicante un giudizio su di una controversia suscettibile di essere regolata mediante arbitrato,affidato, sulla base di un negozio giuridico intercorso tra le parti, a soggetto terzo rispetto alle parti stesse, nel quale sono riconosciute determinate garanzie. 176 Gli elementi costitutivi di un meccanismo arbitrale di risoluzione delle controversie sono: a) il carattere negoziale del fondamento del potere di giudizio; b) la terziarità appunto del giudicante rispetto alle parti; c) l’osservanza di particolari garanzie procedurali (uguaglianza tra le parti, principio del contraddittorio); d) la funzione sostitutiva della giurisdizione statale, ove la materia assuma rilievo anche per l’ordinamento statale. Ai fini della distinzione dei procedimenti di tipo arbitrale dagli altri procedimenti di giustizia sportiva, il secondo punto è l’elemento determinate. 152 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” l’ente competente a dirimere la controversia appare essere “organo” di una delle parti, invero la decisione dell’organo arbitrale in nessun modo può essere riferita alla volontà di una delle parti. 153 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3.10 Il Lavoro nello Sport Professionistico: Analisi e Differenze Di diversa entità, la portata della materia nell’ambito professionistico, ove vigendo una apposita legislazione L.91/81 e successive modifiche , con cui si regolamenta l’istituto contrattuale in essere, statuendo con ciò, l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Si acclara, che il professionismo sportivo sussiste per il legislatore solo ed esclusivamente all’interno delle discipline sportive del Coni, dalle sue Federazioni ed in ultimo dalle discipline associate. Rientrano nella fattispecie, ai sensi dell’art. 2: “gli atleti, allenatori, direttori, preparatori atletici , che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica.” Il Legislatore ha riconosciuto la figura di professionisti sportivi a quattro figure professionali, tra le variegate che operano nel mondo dello sport. In particolare, lo status dell’atleta professionista è di mero lavoratore (atipico) dipendente, a differenza dello status di dilettante per lo più volontario. Si pone il problema dell’inquadramento contrattuale delle 154 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” figure professionali non contemplate ai sensi della L. 91/81. Per gli altri soggetti sportivi177 quali ad es. il massaggiatore o il medico sociale178, si applicheranno le norme generali del diritto di lavoro e non la L. 91/81, per la diversità di professionalità manifesta179 (Cfr. Sent. 22 luglio 1998 – Pretura di Venezia), difforme dalle altre figure di cui all’art. 2. della L .91/81 novellata. E’ palese l’intervento di un atto delle Federazioni nazionali ed in ultimo delle discipline associate che, in conformità alle norme dalle stesse emanate, qualifichino l’attività come professionistica. La legge dunque non trova applicazione rispetto ai numerosi sportivi che pur esercitando l’attività nel mondo sportivo, non sia riconosciuto la qualifica di professionista: è il caso degli sportivi impegnati in attività agonistica a livello dilettantistico, anche se remunerati, ossia tutte quelle attività di carattere amministrativo (contabilità, segretaria, ecc.). 177 Si discute, se l’elencazione legislativa debba considerarsi tassativa o meramente esemplificativa delle figure professionali sussumibili nella categoria di cui all’art. 2 della l.91/81. Una parte della dottrina - A. D’ HARMANT FR. – “Lavoro Sportivo” – Encicl.Giur. Treccani, Roma, 1990, XVIII, 2 T. GERMANO, “Lavoro sportivo”, Digesto Comm., VIII,Torino, 470) è dell’avviso che le attività richiamate dalla norma non sono le uniche e sole regolate dalla legge di cui prima, potendo la disciplina accorpare altri lavori non espressamente menzionati dall’art. 2. Altri (VIDIRI E BIANCHI D’URSO) rigettano l’interpretazione estensiva adducendo che la classificazione occorsa non è aperta. 178 Si rammenta che gli stessi raramente sono riusciti ad ottenere dai Giudici del Lavoro il riconoscimento di aver prestato attività di lavoro subordinato pure alle dipendenze di imprenditori “società di capitali”. 179 Unitamente al fatto come da sentenza, che i massaggiatori e i medici forniscono una prestazione esterna, non essendo chiamati alla prestazione atletica, neppure coinvolti nella programmata ottimizzazione di questa né nelle scelte e strategie del gioco. 155 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” La formulazione di presunzione di lavoro subordinato vale solo per l’atleta professionista non già per le figure di cui prima. Fa eccezione il verificarsi di una di queste eventualità, per cui il rapporto da subordinato è considerato autonomo, sportivo (L .91/81): - lo svolgimento dell’attività in una singola manifestazione o in più manifestazioni collegate fra loro ed in un breve periodo di tempo; - l’atleta non sia sottoposto a vincolo contrattuale per la frequenza di sedute di allenamento - la prestazione non superi le 8 ore settimanali o cinque giorni al mese o 30 giorni l’anno. Il contratto di lavoro verrà stipulato secondo un contratto tipo ed attuale180, in forma scritta, a pena di nullità, redatto in conformità dell’accordo collettivo tra le federazioni e i rappresentanti degli atleti, e depositato181 presso le competenti Federazioni. E’ notorio che sono vietate e non hanno tutela né presso alcun organo di giustizia sportiva né presso la giustizia ordinaria, eventuali scritture private integrative, in aggiunta al regolare contratto economico e 180 non depositate. Quindi E non scaduti, pena l’inefficacia. Al deposito, segue la ratifica contrattuale da parte della Lega competente, che è prodromica della formalizzazione del tesseramento con la società. La ratifica è il necessario adempimento per valicare il contratto stipulato. 181 156 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” nessuna forma di tutela, anche se in senso favorevole allo sportivo rispetto a quanto stabilito dal contratto federale. 157 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Capitolo 4 “Il Rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: tutela previdenziale, assicurativa. Aspetti Fiscali - Cenni”.” Introduzione Al fine di dare maggiore completezza allo sport dilettantistico in tema, si tratterà brevemente, data la sola sussistenza di normative fiscali in materia, degli aspetti testè citati e delle peculiarità agevolative. In tal senso gli atleti “dilettanti” tesserati ed impegnati nelle attività sportive dilettantistiche federali, ovvero campionati nazionali e regionali, per espressa previsione regolamentare delle stesse Federazioni, è loro esclusa/proibita ogni forma di lavoro autonomo o subordinato con conseguente divieto di qualsivoglia contratto di lavoro. Agli stessi, come agli altri soggetti “sportivi dilettanti” nell’espletamento di attività sportiva dilettantistica è consentito solo la stipula di un “accordo economico”, ove sono contemplate solo “indennità di trasferta” e “rimborsi forfetari di spese” i cui importi sono annualmente statuiti nelle disposizioni organizzative annuali di ciascuna Lega/Federazione, nonché voci “premiali” inerenti, direttamente od indirettamente l’impegno 158 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” agonistico. La stipula di questi “accordi economici”, la cui sottoscrizione è obbligatoria nell’ambito sportivo federale, deve avvenire su appositi modulistica, osservando anche degli adempimenti formali.182 Nel caso degli sport non agonistici si statuisce un cosiddetto contratto per prestazione sportive dilettantistiche disciplinato ai sensi dell’art.2230 (ex co.co.co.) del c.c., ovvero semplicemente un accordo economico disciplina da normativa fiscale (Appendice). Nella maggior parte dei casi i compensi comunque denominati percepiti dai soggetti sportivi nello sport dilettantistico (Cfr 1.5), e dai collaboratori, per le prestazioni di tipo amministrativo-gestionale, rese nei confronti delle 182 Ogni Lega/Federazione statuirà le condizioni tecniche e le modalità di erogazione, che tra le altre può prevedere un tetto giornaliero massimo ovvero il pagamento in una unica soluzione annuale.Si ricorda , nel caso del calcio dilettantistico, a partire dalla stagione sportiva 2002/2003 ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 p.3 e 94 ter p. 2 NOIF, che la sottoscrizione è obbligatoria e prevede per “i calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfetari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente”. Gli Accordi Annuali (eccettuato il caso del Calcio a cinque ove l’accordo può essere triennale) possono prevedere la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e voci premiali (legate alla partecipazione all’attività agonistica), o in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in 10 rate mensili.Gli accordi oltremodo devo essere depositati presso il Comitato e le Divisioni di Competenza, 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo con contestuale comunicazione al calciatore, se il deposito avviene a cura della società; 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, se il deposito avviene a cura del calciatore. La validità dell’accordo cessa in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo. Gli accordi concernenti i rimborsi forfetari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di € 61,97 al giorno massimo per 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per un massimo di 45 giorni se relativi alla fase di preparazione all’attività stagionale. Per quanto riguarda l’attività agonistica relative a gare di Campionato e Coppa Italia, gli accordi non potranno prevedere somme superiori ad € 77,47 per ciascuna prestazione. Nel caso di concessione di una somma lorda annuale, l’accordo medesimo non potrà prevedere un importo superiore ad € 25.882,00. Sono vietati e nulli gli accordi che prevedano l’erogazione di somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione implica illecito disciplinare ai sensi dell’art 7, n.4 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti organi della giustizia Sportiva. 159 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” società ed associazioni sportive dilettantistiche, sono riconducibili nella disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 67 (ex 81), lettera m) del nuovo TUIR novellato, ragione per quale dal punto di vista fiscale i redditi così conseguiti non devono, quindi, essere considerati assimilati al lavoro dipendente. 160 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 4.1 Il Regime Fiscale nello Sport Dilettantistico. Cenni Sussistono, per espressa volontà del legislatore dei trattamenti agevolati per il settore sportivo dilettantistico. La disciplina di riferimento attuale è l’art. 90 comma 3 della L. 289 del 27 Dicembre 2002, che ha però novellato il solo regime di tassazione di compensi, premi, rimborsi forfetari di spesa, indennità di trasferta, introdotti dalla legge n. 133 del 13 maggio 1999183 e successivamente dall’art. 37 della L. 342/2000184. Ai sensi della disciplina fiscale testè detta, l’art. 37 ha statuito che, ai fini del trattamento economico agevolato185, è condizione necessaria l’espletamento di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica186, omnicomprensivo di tutti i soggetti187 che hanno un ruolo funzionale nello svolgimento o nella preparazione diretta dell’attività sportiva dilettantistica. Pertanto, le 183 La disciplina fiscale in essere, come confermata dalla circolare n.43 dell’8 marzo 2000 del Min delle Finanze, è applicabile sia per le prestazioni sportive dilettantistiche in senso stretto, ma anche le attività amministrative o di gestione finalizzate alla promozione della pratica sportiva. 184 Per la prima volta anche “i premi” sono stati assoggettati alla particolare disciplina. 185 Ai sensi dell’art 67 primo comma lett. M) TUIR novellato. I Compensi comunque denominati sono considerati fiscalmente “Redditi Diversi”. 186 Solo poi con L. 289/2002 sono entrati nel novero del legislatore fiscale, i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative, in quanto secondo la Risoluzione Min. Agenzia delle Entrate 26-03-2001 n. 34/E/200154779, non erano direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche. 187 Atleti, docenti, istruttori, preparatori atletici, tecnici, arbitri, cronometristi, commissari speciali, dirigenti accompagnatori, altre figure di dirigenti. 161 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” prestazioni degli allenatori, degli istruttori, dei tecnici e docenti devono essere necessariamente rivolte ad un gruppo di sportivi in vista di una partecipazione ad una manifestazione sportiva (campionato, trofeo). Sono da considerare in primo luogo corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica188 i compensi erogati agli atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri. Rientrano nella disciplina in esame, tutti i compensi corrisposti a quei soggetti, nella qualità di dirigenti dell’associazione, che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne e di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone il regolare svolgimento189. Trattasi quindi di compensi190, quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa, corrisposti a figure dirigenziali, non legati con l’ente erogante da rapporti di co.co.co, che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica. La risoluzione n. 34 del 188 Risoluzione Min. Agenzia delle Entrate 26-03-2001 n. 34/E/200154779. Il caso del dirigente accompagnatore, che accompagna le squadre in trasferta. 190 Art. 67 lettera m) del Tuir novellato. 189 162 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 26/03/2001 chiarisce che rientrano nella categoria in esame “agevolata”, i compensi sia di quei soggetti191 che partecipano direttamente alla realizzazione delle attività, ed è il caso come prima accennato, degli arbitri, allenatori, atleti, giudici di gara, sia di quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla realizzazione delle attività, ivi compresi, coloro che per effetto delle funzioni di rappresentanza delle associazioni (dirigenti dell’associazione) presenziano all’evento sportivo. Restavano esclusi solo i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative, non finalizzate alla realizzazione della manifestazione in questione. Con l’ultima finanziaria del 2003, il regime speciale di tassazione “Redditi diversi” è esteso ai sensi dell’art. 90 comma 3 lettera a), anche alle prestazioni di tipo amministrativo-gestionale non professionale in favore sempre e solo di Sodalizi Sportivi Dilettantistici (Esclusi Coni, Federazioni, Unire, Fsn, Enti di Promozione Sportive). La novità legislativa trova applicazione solo se le somme di cui prima sono corrisposte in base a rapporti di 191 Naturalmente tali soggetti, ai fini del beneficio agevolato, non devono essere legati all’ente da alcun rapporto di tipo contrattuale (sia dirigenti che atleti o allenatori) ai fini del beneficio, trattandosi di redditi occasionali. Ed inoltre, le prestazioni degli allenatori, degli istruttori, tecnici, docenti devono essere rivolte ad un gruppo di sportivi in vista di una partecipazione ad una manifestazione sportiva (campionato, trofeo). Non possono essere inclusi nella disciplina di cui trattasi i compensi corrisposti all’atleta professionista nell’ipotesi in cui si veda impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica. 163 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” collaborazione coordinata e continuativa e non anche per le prestazioni occasionali192. Alla luce di ciò le somme erogate per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche193 in riferimento o presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa194 sono riconducibili alla categoria fiscale dei redditi diversi. La norma di riferimento è infatti la lettera m) comma 1 dell’art. 67195 del 192 Mentre un atleta può percepire un compenso per una singola prestazione (occasionale) beneficiando con ciò dell’esenzione prevista fino a 7.500 €, la medesima fattispecie non è praticabile ai compensi percepiti da una segretaria che svolge mansioni di tipo amministrativo limitatamente ad una singola manifestazione sociale, poiché trattasi di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, per la quale si applica il regime di tassazione ordinario. Nel caso di specie, rientrano i compensi percepiti da una segretaria per la riscossione delle quote sociali da pagare in occasione della partecipazione alla cena sociale organizzata dalla società sportiva. In questo senso è il riferimento fatto dalla norma ai rapporti di co.co.co. Naturalmente l’esclusione anzidetta è valida anche per coloro che sono legati all’associazione sportiva da rapporti di lavoro autonomo o dipendente. 193 La previsione di cui all’art. 37 del collegato fiscale 2000, ha abrogato il comma 4 art. 25 della L. 133/1999 il quale contemplava nelle somme “agevolate” tutti i compensi comunque denominati inerenti la promozione dell’attività sportiva dilettantistica (ivi compresa i compensi erogati per prestazioni di pulizia,manutenzione impianti, ricezione iscrizioni, affiliazioni) salvo quelli corrisposti a determinate categorie di soggetti elencati nell’art. 2 del D.P.R. n.473/1999 (lavoratori dipendenti, artisti o professionisti, esercenti attività d’impresa) 194 Prima della L. 289/2002 e dei chiarimenti ministeriali occorsi , in riferimento ai rapporti in essere, per gli sportivi dilettanti, era dubbio il riferimento ai predetti rapporti contenuto nella norma di cui allart 90. comma 3) lett a). La circolare n. 21/E ha chiarito che il riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha come unico scopo quello di considerare nell’ambito della disciplina in discorso solo i rapporti caratterizzati da un certo grado di stabilità. Sono dunque escluse le prestazioni di tipo occasionale che rimangono soggette ai criteri di tassazione ordinari come nel caso di un’associazione che si avvale occasionalmente delle prestazioni di una segretaria incaricata di riscuotere le quote sociali solo durante la cena sociale dell’associazione. 195 L’art. di cui trattasi è stato novellato dall’art 37 del collegato fiscale 2000 riconducendo nell’ambito dei Redditi diversi tutte le tipologie di compenso come di seguito acclarato: “ sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi (novità) e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, Federazioni Sportive Nazionale, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle razze equine(Unire), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Con ciò escludendo dal trattamento agevolato previsto dall’art. 37 in commento, i compensi richiamati nella circolare n. 43/E dell’8 marzo 2000, corrisposti a fronte di attività amministrative o di gestione. Si precisa ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze 43/E dell’ 8.3.2000 che i sodalizi di cui prima devono avvalersi dell’opzione di cui alla L. 398/91. 164 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, (Tuir novellato). L’inquadramento tra i “redditi diversi”, consente di escludere, che queste somme, anche in presenza di un contratto Co.Co.Co possano essere ricondotte nell’ambito delle disciplina fiscale dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa196e in quanto tali assoggettate alla lettera c-bis) del comma 1 dell’art 50 del Tuir novellato . In attesa di istruzioni197 ministeriali, si ritiene probabile una estensione dell’art 67, comma 1, lettera m) a tutte le attività “sportive” dell’associazione, venendo meno l’applicabilità di tali disposizioni alle sole “manifestazioni sportive”. E’ necessario il mero espletamento di un’attività sportiva, senza che le prestazioni siano finalizzate allo svolgimento di una manifestazione ufficiale (campionato, torneo, etc…). In tale ottica si ripercorre l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate a commento della prima formulazione dell’art. 25 della l. 133/99198, 196 I compensi erogati per attività sportiva dilettantistica, qualificati come redditi diversi, non sono quindi soggetti a tutti gli adempimenti e agli oneri previsti per le collaborazioni coordinate e continuative. In particolare vengono meno gli obblighi di iscrizione dei percipienti nel libro paga e nel libro matricola, così come dello stesso CUD. Ciò a motivazione del fatto che precedentemente alla novella, il Ministero e successivamente l’Inps sostenevano che i redditi della prima riforma qualificati come redditi di collaborazione coordinata e continuativa mantenevano la loro natura e di conseguenza il loro assoggettamento a contribuzione previdenziale e assistenziale. 197 Fiscosport – Capitolo 6 I rapporti di collaborazione “amm.-gestionali”. www.fiscosport.net 198 L’art. 25, 4° comma della L.133/99 stabilì che i compensi comunque denominati erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, FSN ed Enti di Promozione Sportiva ed inerenti l’attività sportiva delle stesse sono soggette al trattamento fiscale agevolato. Con il D.M. n. 473/99 viene acclarato che tali compensi possono essere erogati anche dal Coni, FSN, e qualunque 165 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” secondo il quale “ se si intrattengono rapporti con persone addette a settori diversi di attività, occorrerà, scomputare dall’ammontare complessivo dei compensi erogati, quella parte di essi, che, analiticamente o proporzionalmente, commisurata all’attività di promozione dello sport dilettantistico, può fruire dell’agevolazione”. E’ doveroso precisare che la disciplina in commento può essere applicata ai compensi, premi, rimborsi forfetari di spesa ed indennità di trasferta (Cfr. 4.2) erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte del CONI, FSN, UNIRE, ENTI di Promozione sportiva e da qualunque altro organismo che persegua tali finalità purchè sia da essi riconosciuto (in ultimo le Discipline Associate)., con le varie deroghe come nel caso dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale ove la disciplina agevolata si applica a fronte di rapporti con società ed associazioni sportive altro organismo che persegua attività sportive dilettantistiche( determinando la successiva riformulazione del 1° comma dell’art. 67 lettera m) del Tuir, per effetto dell’art. 37, comma 1), lettera c) L. 21 novembre 2000, n.ro 342). La disciplina si applicava sia in riferimento delle prestazioni inerenti la pratica sportiva (gare,allenamenti,manifestazioni) sia tutto ciò che permette l’attività sportiva stessa (compensi erogati per prestazioni di pulizia e manutenzione impianti, affiliazioni e tesseramenti alle FSN,promozione sportiva) come precisato tra l’altro dalla Circolare Ministeriale n. 43 dell’8 marzo 2000. Il 4° comma dell’art. 25 ha abrogato la disciplina fiscale della legge 25 marzo 1986, n. 80 ove era previsto un requisito soggettivo cioè trattarsi di sportivo dilettante, la novella occorsa invero, esclude solo i dipendenti dell’ente erogatore ed i professionisti che svolgono attività propria e le imprese; lo stesso requisito oggettivo della L. 80/86 implicante la stretta connessione con l’evento sportivo, viene ampliato, in quanto si intende il regime agevolativo si applica a tutti i compensi comunque denominati erogati in funzione della promozione della propria attività sportiva dilettantistica. 166 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” dilettantistiche ai sensi della previsione di cui all’art. 90 comma 3 L. 289/03. 167 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 4.2 La tipologia di Compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche. I riconoscimenti economici per attività sportive dilettantistiche possono essere così rappresentati: 1. Indennità di Trasferta199; 2. Rimborso forfetario di spese ad amministratori e collaboratori; 3. Rimborsi spese ai soci e i volontari; 199 Nel caso di prestazioni che non rientrano ai sensi dell’art. 67 ed art 69 del Tuir novellato si applicherà la fattispecie dei i rimborsi trasferta per i dipendenti/co.co.co. L’addetto si considera “in trasferta”, quando si allontana dal comune in cui si trova il luogo dove deve svolgere la propria prestazione (la sede o le sedi del committente).Si distinguono ai sensi dell’art. 51 comma 5 del Tuir novellato: le trasferte nell’ambito del territorio comunale ( nel limite di 10 Km dalla sede abituale di lavoro) dove deve essere svolta l’attività, dalle trasferte fuori del territorio comunale. Nel primo caso vanno assoggettate a tassazione le indennità e rimborsi spese vitto e/o alloggio, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti del vettore (taxi,bus).L’eventuale indennità kilometrica per la trasferta all’interno del comune sede di lavoro (ivi annoverato il rimborso della percorrenza del tragitto dall’abitazione del dipendente al luogo di lavoro),mancando una specifica pronuncia (R.M. 8/785 del 8 gennaio 1993) del Ministero a seguito della riforma del lavoro dipendente D.L.314/1997, sono assoggettate a tassazione . I sistemi di accreditamento, relative al secondo caso, delle spese di trasferta sono alternativamente: Indennità forfetaria, ove non concorre a formare reddito l’indennità di trasferta fino all’importo di €. 46,48 al giorno (elevate a € .77,47 per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e trasporto integralmente rimborsate o all’indennità Km preventivamente autorizzata. E’ un’indennità prestabilita erogata al lavoratore per ogni giorno di lavoro in trasferta. Rimborso misto: in tal caso è erogata una indennità forfetaria con il rimborso oltre alle spese di viaggio, anche delle spese di vitto e alloggio(nel limite complessivo di €. 180,76 giornaliero per le trasferte in Italia e € 258,23 per le trasferte all’estero – oppure solo di vitto o di alloggio. La franchigia di € 46,48 o di €. 77,47 è ridotta di un terzo in caso di rimborso analitico delle spese di alloggio o di vitto, nonché nei casi di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente. Rimborso Analitico: è una sorta di nota spese siglata dal dipendente al termine della trasferta. Non concorre a formare reddito del collaboratore in trasferta, il rimborso analitico delle spese di vitto ed alloggio nonché il rimborso di altre spese, anche non documentabili, purchè attestate fino a € 15,49 al giorno elevabili a €. 25,82 per le trasferte all’estero. In tutte e tre le ipotesi, il rimborso analitico delle spese di viaggio anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non sarà assoggettato a tassazione, a condizione che sia erogato sulla base di idonea documentazione. I rimborsi Km dati al lavoratore devono essere autorizzati per iscritto e successivamente certificati. Sono esenti a condizione che vengano utlizzate le tabelle ACI ed erogate in ogni caso in corso di trasferta fuori dal territorio comunale. Il superamento delle franchigie implica l’applicabilità di una ritenuta d’acconto. 168 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 4. Premi e compensi200 ai collaboratori; 5. Compensi e rimborsi erogati in occasione di manifestazioni o gare sportive dilettantistiche; 6. Stipendi ai lavoratori dipendenti; 7. Compensi per prestazioni occasionali; Se le prestazioni in esame configurano l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ovvero sono di tipo amministravo gestionale201 e non rientrano nella categoria in esame202 e non sono assimilate ai compensi, le somme erogate a titolo di rimborso di spese documentate relative a vitto ed alloggio nonché viaggio e trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio di residenza del prestatore, sono definite con il termine “Rimborsi a piè di lista”, ovvero quelle ottenute dietro presentazione di documenti giustificativi della spesa. Per i rimborsi chilometrici è necessaria l’autorizzazione203 all’uso del mezzo proprio e deve essere annotato su un’apposita distinta il luogo di partenza, destinazione, n.ro Km percorsi, durata della trasferta. Il rimborso stesso deve essere 200 La locuzione Premi è stata introdotta dal “collegato fiscale alla finanziaria 2000” nella categoria dei Redditi Diversi all’ art. 67 lettera m) Tuir novellato. 201 Art. 90 L. n. 289/2002 202 Ai sensi e per gli effetti dell’art.69 Tuir comma 2 D.P.R. 917/86 novellato non costituiscono reddito, in occasione pero’ di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale. 203 In mancanza dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio spetta il rimborso del biglietto ferroviario di 2° classe. 169 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” effettuato in misura non superiore a quella desumibile dalla tabella approvata ACI in proporzione al numero dei Km percorsi e al tipo di vettura utilizzata204. Diversamente, la somma rimborsata dovrebbe essere considerato reddito tassabile, ma se rientra nella previsione di cui all’art. 67 comma 1 lettera m) del Tuir (esercizio diretto di attività sportive e prestazioni amministrative-gestionali v/società o associazioni sportive) è previsto l’esclusione fino al limite di € 7.500,00 (Legge Fin. 2003). 204 Il limite normalmente utilizzato dalle Federazioni sportive è 1/5 del costo della benzina verde, ovvero nei limiti previsti dalla tabella ACI, che ammonta a circa € 0,45 a Km. 170 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 4.3 Tutela Assicurativa. Ad avviso dell’Inail però secondo la nota del 2 maggio 2001 , non sono parasubordinati205 gli sportivi dilettanti, e pertanto non soggetti all’assicurazione contro gli infortuni. Ciò perchè a seguito della disciplina fiscale dell’art 37 della L. 342/2000 , i soggetti che percepiscono compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, non possono più ritenersi assoggettati all’assicurazione antinfortunistica prevista dalla riforma Inail di cui al all’art. 5 del D.L. n. 38/2000206, in quanto i compensi in essere sono qualificati come “Redditi diversi”, essendo stati collocati nell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR novellato, fattispecie estranea ai redditi co.co.co. In ultimo, la legge finanziaria 289/2002 del 27 dicembre 2002, all’art. 90 comma 3 lettera a), ha esteso il regime fiscale anche alle 205 Con il D.L. del 23 febbraio 2000 pubblicato sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2000 è stata estesa ai parasubordinati l’obbligo assicurativo. 206 Secondo tale normativa, chi stipula un contratto con un collaboratore coordinato e continuativo è tenuto, cinque giorni prima dell’inizio del rapporto, ad aprire una posizione assicurativa presso la sede Inail competente ed iscrivere singolarmente i propri collaboratori. 171 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativogestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. La norma in oggetto al momento della sua pubblicazione non era di facile e chiara interpretazione , in quanto pur affermando la non imponibilità ai fini fiscali non modificava la natura del compenso da lavoro che essendo di “collaborazione coordinata e continuativa” avrebbe potuto essere soggetto sia ai fini previdenziali che ai fini assicurativi. Successivamente l’Inail con un comunicato del 19/03/2003 ha ribadito la natura di “redditi diversi” e come tale esclusi dall’obbligo assicurativo previsto per i “parasubordinati” per la categoria in esame. Tuttavia l’art. 51 della L. 289/2002 come novellato dall’ art. 6 Decreto 17 dic. 2004, ha statuito per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive Associate e agli Enti di promozione sportiva, l’assicurazione obbligatoria per i casi di infortuni avvenuti in occasione dello svolgimento di attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. Il presupposto soggettivo è rappresentato quindi dalle figure sportive enucleate, mentre quello oggettivo è l’atto del tesseramento. 172 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Naturalmente con tale disposizione in un primo tempo veniva meno l’obbligo assicurativo con la “Sportass207” ed ogni associazione avrebbe avuto libera scelta del contraente assicurativo. Invero, con la Legge Finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003 n. 350), è stato introdotto l’obbligatorietà di assicurare gli sportivi dilettanti presso la Sportass stessa. Con il Decreto 17 Dicembre 2004 “Modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi (G.U. n. 97 del 28-04-2005”, beneficiari delle prestazioni assicurative obbligatorie, ai sensi dell’art. 51 L. 289/2002, sono tutti gli “Sportivi” tesserati come: atleti dilettanti (ossia i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o tempo libero), tecnici (tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure affini, tese all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro tecnico), dirigenti alle federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportive. Allo stato 207 Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi, contro i rischi da infortunio e r.c. in ambito sportivo. 173 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” dei fatti, il D.L. n.ro 115 del 30 giugno 2005 (convertito in legge) ha deliberato la sospensione dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 51 c.1 L. 289/2002 con effetto fino a tutto il 2006 del relativo e connesso D.M. 17/12/2004, che contemplava l’assicurazione obbligatoria presso la SPORTASS (Cassa di previdenza degli sportivi) per cui allo stato attuale non esiste alcun obbligo assicurativo per gli “sportivi” dilettanti. Tale provvedimento è stato giustificato “al fine di approfondire la delicata situazione finanziaria dell’Ente Assicurativo”, ma ha sicuramente placato le polemiche dettate dalla duplicazione dei costi assicurativi in seno al sodalizio sportivo, in quanto titolari, nella quasi totalità dei casi, di precedenti contratti di assicurativi pluriennali con compagnie private. Per tale motivo le rispettive federazioni sportive ed enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. Entro il 2006, sarà emanato un nuovo decreto che stabilirà le nuove modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l’entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi. 174 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Di diversa entità è il caso del Lavoro Gratuito, ove l’Inail ha fatto registrare, negli anni scorsi, una specifica volontà di procedere all’assicurazione delle persone fisiche che pur svolgendo attività lavorativa gratuita, erano a rischio infortunistico, pretendendo l’applicazione del tasso di premio sulle retribuzioni presunte che gli stessi avrebbero percepito se fossero stati assunti in qualità di lavoratori parasubordinati. Recentemente è stata registrata presso l’Inail, una nuova e diversa volontà rispetto al passato, cioè il binomio di dar luogo all’assicurabilità del prestatore di lavoro al mero percepimento di un corrispettivo ed all’instaurazione quindi di un vero e proprio lavoro subordinato. E’ necessario in tal senso che l’attività gratuita sia regolamentata e deliberata dall’organo competente (Assemblea) ove venga specificato chiaramente la volontarietà della prestazione, l’alternanza tra i soci, la mancata corresponsione di un qualsiasi tipo di corrispettivo. Dovrà essere valutata la necessità di apposita polizza assicurativa, al fine di poter far fronte ad eventuali incidenti nonché ad eventuali richieste di risarcimento danni da parte dell’interessato ovvero degli eredi. Naturalmente per i Lavori a progetto (ex Co.Co.Co) inquadrati fiscale ai sensi dell’art 50 del Tuir novellato vige l’obbligo 175 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” assicurativo ai sensi della L. 19 maggio 1999. n. 144, che ha esteso anche ai parasubordinati tale prestazione considerando quali frequentatori di ambienti a rischio. Si evince al di là delle questioni squisitamente fiscali di una evidente mancanza di tutela, atteso che non si può limitare l’obbligo assicurativo alla mera “natura fiscale” dell’emolumento percepito. 176 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 4.4 Tutela Previdenziale: Cenni. La tutela previdenziale non si applica per le stesse motivazioni enucleate dall’Inail, agli sportivi dilettanti che praticano lo sport208, con o senza corrispettivo e a coloro che anche se a titolo oneroso e con continuità svolgono attività sportiva al di fuori delle discipline regolamentate dal Coni. Relativamente all’art. 90, comma 3, della L. 289/2002 esso, ricomprende i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di sodalizi sportivi dilettantistici209, tra i “redditi diversi” di cui all’art. 67 comma 1 lettera m) del Tuir novellato. Pertanto la nuova configurazione di tali redditi210 come non rientranti tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della gestione separata Inps211 ai sodalizi sportivi 208 Principio affermato nell’anno 2000, art 37 L. 342/2000 allorchè classificò quali redditi diversi i compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, Federazioni Sportive, Enti di promozione Sportiva , etc… ribadita oltretutto dalla Circ. Inps n. 32 del 7 Febbraio 2001. Poiché redditi diversi, non riconducibili ai sensi dell’art. 2 comma 26 L. 335/95, alla gestione obbligatoria Inps. 209 Con esclusione delle Federazioni Sportive e degli Organi Territoriali del Coni. 210 La nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell’ambito dell’art. 50 comma 1, lettera cbis del Tuir novellato, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della gestione separata alle società alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale. 211 Comma 26 art 2 L n. 335/1995 177 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” dilettantistici per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale212. Per quanto riguarda altri tecnici che hanno rapporti di lavoro con il sodalizio sportivo, quali i medici e gli operatori ausiliari (massaggiatori sportivi, fisioterapisti), qualora il medico sociale sia iscritto nell’albo professionale dei medici e la sua prestazione si configuri come lavoro autonomo professionale, naturalmente deve essere assicurato presso l’Enpam. Diversamente se inquadrati come lavoratori subordinati, ad avviso dell’Enpals213, vanno comunque inscritti all’Enpals214 nel Fondo Lavoratori Spettacolo “Addetti agli impianti sportivi”. Per la precisione, nel mondo dello sport il legislatore aveva sancito che sin dal lontano 1947215 gli addetti agli impianti sportivi , unitamente agli sportivi professionisti (Cfr. Circ. Enpals n. 20 del 4 giugno 2002) fossero obbligatoriamente iscritti all’ENPALS216, cioè all’ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo, in presenza di un contratto di lavoro 212 Circ. Inps. N. 42 del 26.2.2003. Con tale circolare l’Inps precisa come in precedenza il legislatore aveva classificato “redditi diversi”, ad esempio, i compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva (art. 37 L. 342/2000) 213 Circolare n. 20. del 04.06.2002 214 anche in mancanza di uno specifico dettato normativo in riferimento alla L.81/91 215 ratificato con modifiche dalla legge 2388/52. 216 D.L. 16-07-47 n. 708 art. 3. 178 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” subordinato. Però l’individuazione delle figure che rientravano a pieno titolo nell’inquadramento non fu agevole. La querelle Inps, Enpals fu latente: L’Inps con la circolare n.579 del 7 dicembre 1981, statuì che l’elemento essenziale per l’identificazione degli appartenenti alla categoria degli addetti agli impianti sportivi era rappresentato dal perseguimento da parte del sodalizio sportivo di finalità sportive, indipendentemente da qualsiasi scopo agonistico o di spettacolo ed a prescindere dall’esistenza di veri e propri impianti sportivi. A quest’affermazione, in data 13 giugno 1984, il Consiglio di Stato pronunciò un parere restrittivo: innanzitutto sono esclusi i lavoratori dipendenti da società, imprese, organizzazioni, ecc., che “non disponendo di impianti sportivi propri, utilizzano impianti pubblici per l’esercizio dell’attività sportiva, …..ferma restando la necessità di questo diretto collegamento tra la prestazione di lavoro e l’impianto, il concetto di addetti agli impianti sportivi non si restringe comunque agli addetti alla custodia, manutenzione, pulizia, ecc; possono rientrarvi anche altre figure professionali (cassieri, istruttori, ecc) semprechè la loro prestazione sia direttamente collegata all’impianto in quanto tale (ad. Es. 179 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” istruttore di nuoto adibito ad una piscina aperta al pubblico con obbligo di tenersi a disposizione per i frequentatori). Sono iscrivibili all’Enpals217 gli addetti agli impianti sportivi, a condizione che siano addetti specificatamente e continuativamente agli impianti sportivi e cioè il personale la cui prestazione è direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione218 stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro se gli impianti venissero meno, i seguenti lavoratori: contabili, cassieri, magazzinieri, conducenti di automezzi, hostess, accompagnatore ufficiale, allenatori non iscrivibili nel Fondo Speciale sportivi professionisti, addetti al marketing. Non rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi, né i lavoratori autonomi che prestino la loro opera presso gli impianti sportivi (istruttori), né i lavoratori dipendenti da sodalizi che non dispongono di impianti sportivi propri ( o comunque in gestione), ovvero i dipendenti di sodalizi, ove non è ravvisabile il collegamento diretto tra la prestazione di lavoro e l’impianto (ristoranti, attività di bar atc.) 217 Minist. Lavoro e della previdenza – Circ. 1 Ottobre 1984 n. 108 unitamente alla circ. Minist. Del Lavoro del 26 aprile 1985 n. 57 su parere del Consiglio di Stato (13 giugno 1984). 218 Attività anche strumentali o connesse, eccettuati coloro che svolgono attività amministrativa, di segreteria, di contabilità, di gestione del personale, della pubblcità ( che non hanno alcuna connessione con l’impianto sportivo) 180 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Quanto poi ai co.co.co corredati con “lavoro a progetto” (art 61 e ss. Dlgs. 276/2003), unitamente alle collaborazioni occasionali di cui all’ex art 61 comma 2, di quei lavori che implicano il superamento in riferimento ad uno stesso committente, nell’arco di un anno solare, 30 giorni lavorativi e un compenso di € 5.000,00 ( a tutti gli effetti “lavoro a progetto”), inglobando altresì il lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo derivante da prestazione occasionale superi l’ammontare di € 5.000,00219, tutti ad avviso Inps sono assoggettati alla gestione separata Inps e versamento dei relativi contributi sia previdenziali che assicurativi. Nel caso testé menzionato, ai fini del versamento contributivo, rientra altresì la fattispecie delle stesse collaborazioni occasionali ex art. 61 comma 2 D.Lgs. 276/2003 (mini - co.co.co220) solo qualora però, indipendentemente dal superamento dei limiti temporali e monetari, prefigurano un rapporto di co.co.co. inquadrato ai sensi dell’art. 50 lettera c-bis del Tuir 917/86 novellato. L’Inps, infatti con la circolare n. 27 del 12.02.2004, giustifica a motivazione dell’ultimo caso 219 ex. 44 del D.L. 269/03 che obbliga all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps (L. 335/95) i titolari di attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio che percepiscono nel corso di un anno solare un compenso superiore di € 5.000,00, conferma indirettamente che anche con importi superiori a tale soglia il lavoratore autonomo può essere considerato occasionale. 220 senza redazione del progetto, se inferiore ai 2 limiti monetari e temporali. 181 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” menzionato, che deve sussistere al di là della formale qualifica delle parti quali prestazioni occasionali, la sussistenza in concreto da un lato di una coordinazione tra prestatore e committente nonché la continuità della prestazione professionale stessa, requisiti tipici di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. 182 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Riflessioni La delega permanente concessa di fatto al Coni a rappresentare tutto lo sport italiano ha procreato nel tempo effetti distorsivi, privilegiando la logica del risultato tecnico, ignorando le trasformazioni radicali intervenute nell’universo sociale dei praticanti e mettendo in secondo piano l’associazionismo amatoriale, ridotto a strumento di un regime di intermediazione politica. E’ oramai evidente, che il sistema sportivo in generale italiano, si è evoluto. Il parlamento italiano, nell’ultimo decennio, tra cui la riformulazione del Tuir D.L. 12/12/2003 n. 344 è intervenuto nel mondo sportivo dilettantistico soltanto con contenuti “fiscali”, tralasciando l’inquadramento del rapporto di diritto del lavoro. Oltremodo non ha mai dato una definizione di attività dilettantistica, definita per differenza tutta quella non professionistica. (Cfr. L. 91/81 e succ. modifiche). E’ notoria, come già esordito ad inizio lavoro, commistione all’interno della grande “famiglia” di la sport dilettantistico: sia di strutture di base e d’avviamento alla pratica sportiva, connotate da una base prettamente volontaristica, i “centri 183 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” fitness”, inquadrati come associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, che utilizzano operatori “professionali” sia discipline sportive federali considerate formalmente non professionali solo per un “capriccio” federale di mancata regolamentazione! La ragione, può essere solamente giustificata dai non benefici di conformazione alla L.91/81 quali, la perdita del vincolo sportivo per gli atleti, la costituzione in spa o srl e il versamento dei contributi per la pensione degli sportivi. Tutto ciò a discapito e sulla pelle di figure sportive, in primis l’atleta e tutti i praticanti sportivi! Nel settore sportivo “dilettantistico” c’è la commistione di tante realtà diverse che hanno comune denominatore per alcune di esse, della “professionalizzazione” e “formazione” delle figure sportive ad esse preposte, in sostituzione oramai del “volontario”: si è fatto il caso del Fitness. Le motivazioni soggiacciono, nel fatto che talune discipline sportive “dilettantistiche” si richiedono figure competenze tecniche – medico - scientifiche, certificate da diplomi di laurea o titoli equipollenti, ma allo stesso mancano delle norme “regolamentari” ad opera sia del Coni, o di Leggi Regionali per l’acquisizione di tale “competenze”. Si denota, invero una sorta di indifferenza 184 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” “manifesta” ad opera del Coni, con ciò ribaltando la “questione” al Governo Italiano. Inoltre, nel settore sportivo in generale si avverte l’esigenza di un Accordo-Quadro che consenta quelle tutele sociali che per tutti gli sportivi mancano, oppure sono limitate: il riferimento è sicuramente al futuro previdenziale, al diritto di ammalarsi, alla diritto di maternità. Accordo-Quadro delle attività sportive, che possa contenere al suo interno rami specifici di regolamentazione normativa, non riconducibile ad un unico testo normativo. Forse ebbene, al fine di debellare la pratica del percepire “soldi in nero”, limitatamente alle figure del “dilettantismo oneroso” è inutile nasconderlo, oltretutto non tutela né le atlete o gli atleti, di inserire una terza classificazione: i “semi-professionisti”. L’Istat, a ragione del vero, ha rilevato che le attività sportive del tempo libero sono uno dei cinque indotti più importanti di creazione di lavoro atipico: tutte prestazioni di lavoro a tempo “parziale”, che assorbono un ambito di vita, e che non consente di arrivare alla pensione dell’atleta, dell’istruttore, del preparatore, etc. Al concetto di Sport si associa quello di FLESSIBILITÀ VIRTUOSA, una necessità di sviluppo occupazionale e di emersione dell’attività di lavoro 185 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” sommersa nell’ambito del mondo sportivo, connotata da regole e che dia ai lavoratori la possibilità di non vivere la possibilità di non vivere un’assenza di certezze e tutele sociali specifiche. In tal senso sono da considerarsi e non sono esaustive le novelle di cui alla Riforma Biagi, ove la volontà legislativa è stata quella di affiancare all’obsoleto lavoro subordinato a tempo indeterminato, nuove forme contrattuali più snelle, al sol scopo di far emergere, il sommerso dal mondo sportivo.Invero pare ovvia l’utilità della stessa “Certificazione dei contratti di lavoro221” (Riforma Biagi Art. 75 del D.L. 276/03 e ss modifche) limiterebbe il contenzioso limitatamente in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, la dove posti in essere, del mondo dello sport, cui però non è concisa la volontà del legislatore. Il Coni, invece, che fa? Non sono sufficienti, per gli “atleti” che terminano la propria attività agonistica, le collaborazioni attuali istituite dal Coni con Italia Lavoro ed Adecco, al fine di un ricollocamento nel mondo del lavoro con creazione di figure professionali (Gestione Impianti, 221 Atto amministrativo avente forza di legge sia nei confronti delle parti che nei confronti degli enti previdenziali e fiscali. Lo scopo della certificazione è garantire che le parti intendano stipulare esattamente la tipologia di contratto che sottopongono a certificazione. Il lavoratore può adire il giudice del lavoro per far accertare la diversa natura del contratto o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione o semplicemente per eventuali vizi del consenso. 186 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” sponsorizzazioni, marketing sportivo). Per gli sport professionisti non ci si pone il problema, perché le cifre di salario/stipendio sono con 6 zeri al mese, per gli altri invece? Si avverte pertanto l’esigenza di una riforma di tutto il settore sport di un contratto collettivo nazione di lavoro per tutto lo sport, professionistico, dilettantistico, amatoriale/ludico. Un plauso, sia consentito, alla federazione ciclistica italiana che ha approvato “il contratto” annuale di lavoro sportivo per il ciclista dilettante. E’ una novella nel mondo sportivo dilettantistico limitata agli sport agonistici federali, sentir parlare di “contratto” per i dilettanti! La novità, è il versamento dei 500 € annui che le società dovranno versare al corridore ai fini previdenziali (Appendice). 187 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” APPENDICE 188 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Interrogazione Scritta P-0102/00 Dell’On. Pietro Paolo Mennea 18 Gennaio 2000 Oggetto: Richiesta Specificità dello sport dilettantistico. In considerazione della funzione sociale e del ruolo ricoperto dallo sport, che oramai deve essere considerato parte integrante della cultura dei paesi comunitari; in considerazione della funzione educativa, sociale, culturale, ludica rivestita dallo sport e riconosciuta dal trattato di Amsterdam; vista l’organizzazione dello sport in Europa, le sue caratteristiche e i suoi recenti sviluppi; vista la distinzione esistente negli Stati membri tra sport professionistico (espletato dalle imprese) e sport dilettantistico (esercitato dalle associazioni che non hanno scopo di lucro); visto che l’attività sportiva dilettantistica esercitata negli Stati membri per poter essere considerata tale, deve ottenere la qualifica dalle varie Federazioni Sportive Nazionali, in applicazione della norma emanata dalla federazione stessa, con l’osservanza delle direttive stabilite dai vari Comitati Olimpici Nazionali degli stati membri; viste le varie 189 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” normative nazionali degli Stati membri e i regolamenti delle diverse organizzazioni sportive per distinguere l’attività sportiva professionistica e dilettantistica. Nel rispetto delle organizzazioni sportive si chiede alla Commissione se ritenga opportuno l’introduzione di un emendamento al trattato di Amsterdam, per riconoscere la specificità di quel settore dello sport che le leggi nazionali e i regolamenti delle organizzazioni sportive degli Stati membri qualificano come dilettantistico. Risposta data dalla Sig.ra Reding a nome della Commissione. La Commissione ha riconosciuto che lo sport rappresenta un strumento essenziale di integrazione sociale e di istruzione nella società Europea. La Commissione è favorevole a una nuova partnership fra i vari operatori del settore sportivo – organizzazioni sportive, autorità nazionali e istituzioni comunitarie – al fine di tutelare e potenziare il valore sociale delle attività fisiche e sportive. Per quanto riguarda l’organizzazione dello sport, la Commissione sottolinea che questa può variare sensibilmente da uno Stato membro all’altro. Non in tutti gli Stati membri esiste una normativa sullo 190 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” sport. Inoltre le differenze fra sport professionistico e dilettantistico non risultano sempre definite in maniera chiara e precisa. Come ha già sottolineato l’avvocato generale Cosmas nelle sue conclusioni nella causa Deliège: “il carattere economico o meno dell’attività di un atleta dovrà essere ricercato negli elementi concreti che definiscono tale attività e non nelle dichiarazioni delle federazioni sportive. Spetta quindi ai Tribunali e non alle Federazioni sportive la portata professionale o meno di un’attività sportiva222. La Commissione ritiene inoltre che il diritto comunitario tengà già conto di alcune caratteristiche peculiari dello sport, soprattutto per quanto riguarda quello dilettantistico. Essa riconosce ad esempio l’esistenza di specifiche prassi sportive legate alle leggi delle attività o alla capacità di auto-organizzazione delle organizzazioni sportive, che sfuggono alle regole della concorrenza. Per quanto precede, la Commissione non considera necessario allo stato attuale prevedere una riforma dei trattati al fine di riconoscere la specificità dello sport dilettantistico. 222 RISPOSTA INTERR. SCRITTA P-0102/00 SIG.RA REDING DELLA COMMISSIONE 18 FEBBRAIO 2000. 191 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” LA “CARTA DEI PRINCIPI DELLO SPORT PER TUTTI” DOCUMENTO DEL FORUM DEL TERZO SETTORE Approvata dal Consiglio Naz.le del Forum Permanente del Terzo Settore in data 17.12.2002 1. Praticare lo sport è un diritto dei cittadini di tutte le età e categorie sociali La pratica dello sport è diventata parte integrante della vita di milioni di cittadini e rappresenta oggi una dimensione importante della qualità della vita individuale e collettiva. In quanto diritto, l’attività sportiva deve essere accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. 2. Lo sport per tutti costituisce un fenomeno socialmente rilevante, poiché assolve a primarie funzioni nei processi di crescita degli individui e della collettività. In particolare, lo sport costituisce un elemento irrinunciabile della dimensione educativa, per il ruolo che esso svolge nella formazione del fanciullo e dell’educazione continua degli adulti. Il diritto allo sport è dunque diritto a compiere un’esperienza di maturazione umana e di integrazione sociale. Lo sport per tutti è un’attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali, e rappresenta quindi un eccellente strumento per equilibrare la formazione e lo sviluppo della persona in ogni età. Èsso è: - fattore di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole; - fonte di benessere psicofisico e di realizzazione personale; - strumento appropriato per promuovere l’inclusione e la coesione sociale; - fattore di conoscenza del territorio e di integrazione con l’ambiente, del quale promuove il rispetto e la protezione; - mezzo privilegiato per garantire ai disabili fisici o mentali il diritto ad uno sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale e di solidarietà. Se sostenuto da scopi e obiettivi pedagogici, lo sport svolge un importante ruolo nei percorsi formativi dei giovani, anche per quanto riguarda i giovani svantaggiati e demotivati. Peraltro lo sviluppo delle dinamiche sociali e culturali del Paese fa emergere una forte domanda di educazione continua che non attiene più alle sole fasce giovanili della popolazione. L’attività motoria e lo sport vanno considerati parte integrante dell’educazione continua dei cittadini oltre che del processo di sviluppo della loro personalità. 192 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 3. Lo sport per tutti svolge L’attività motoria e sportiva svolge un ruolo fondamentale nel una preziosa funzione migliorare e conservare la salute dei cittadini, ed è uno strumento efficace per sanitaria a beneficio di contrastare alcune malattie. tutti: tutela la salute ed è Contribuisce, inoltre, al mantenimento di un buono stato di salute e di fattore di prevenzione qualità della vita in età avanzata. contro le malattie. Il diritto allo sport è quindi parte integrante del diritto alla salute. 4. La dimensione associativa dello sport costituisce un’importante risorsa di relazione e interazione sociale, una preziosa esperienza di democrazia, partecipazione e corresponsabilità. La società sportiva è il luogo proprio e privilegiato in cui l’esperienza sportiva nasce e si configura in forme e a misura dei bisogni, delle possibilità e delle aspirazioni dei suoi componenti, praticanti e operatori, che insieme concorrono a esprimere e realizzare i grandi valori di umanità e socialità di cui lo sport è portatore. Per questo suo ruolo fondamentale, la società sportiva deve essere difesa, valorizzata e sostenuta come condizione integrante di una soddisfacente diffusione dello sport sul territorio e della validità tecnica ed etica delle attività praticate. 5. Lo sport per tutti, in tutte le sue forme e per tutti i cittadini, dev’essere affermato, riconosciuto e garantito per assicurare i massimi benefici dell’esperienza sportiva alle singole persone, ai gruppi sociali e alla collettività. Lo sport per tutti comprende le diverse forme di pratica sportiva che si prefiggono quale scopo principale il mantenimento della salute, l’educazione, la ricreazione, il rapporto con l’ambiente, la solidarietà, la socializzazione. Esso è svincolato da fini di selezione, e trova la sua connotazione principale nell’assenza di intenti spettacolari e di superamento di limiti assoluti, in accordo con quanto sancito dal CIO nel suo Documento del centenario, lo sport per tutti “raccoglie tutti i tipi di sport, ad eccezione dello sport di alto livello”. Lo sport per tutti consiste in proposte differenziate e qualificate di attività diverse per le diverse fasce di età, senza che alcuno ne possa restare escluso a motivo delle sue condizioni psicofisiche e delle sue possibilità economiche, nonché delle condizioni socio-ambientali in cui vive. Il concetto di sport per tutti esprime un richiamo e un impegno alla massima diffusione della pratica sportiva, in ogni sua forma, fra tutti i cittadini. 6. 193 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” La qualità dell’esperienza sportiva è fondamentale perché questa Per assolvere le sue possa esprimere in pieno i suoi valori. funzioni educative, culturali e sociali lo sport Un rigorosa formazione degli operatori, in tutti i loro ruoli, deve essere organizzato e costituisce la condizione preliminare per conferire qualità tecnica e praticato sulla base di metodologica all’esperienza sportiva. principi e criteri Nel pensare le cose da fare perché trovi pieno diritto di scientificamente fondati, cittadinanza ed adeguato sviluppo uno sport sociale che colga le novità e nel rispetto delle regole risponda ai bisogni attraverso la sottolineatura della dimensione disciplinari, di norme di educativa, è assolutamente necessario ripensare la formazione degli fair play condivise e operatori, mettendo in rete le agenzie formative. tradizionali e nuove, che liberamente accettate, e dei sono andate progressivamente accreditandosi.. bisogni dei cittadini. Un’adeguata formazione degli operatori è indispensabile per sviluppare lo sport sociale e in particolare per concretizzare la dimensione educativa dell’attività sportiva. 7. Ne deriva il ruolo fondamentale delle organizzazioni sportive, che L’associazionismo sportivo devono essere riconosciute e sostenute nei loro programmi volti a migliorare è essenziale per la le attività promozionali, tecniche, formative, amministrative. promozione e l’organizzazione dello sport secondo criteri di qualità, eticità e regolarità. 8. La specificità che deriva allo sport dalle sue funzioni sociali si basa sulla salvaguardia sia dell’autonomia delle associazioni sportive sia del volontariato che le sostiene. Il volontariato assolve una funzione insostituibile nella promozione dell’associazionismo sportivo e nell’organizzazione dello sport. Deve essere riconosciuta l’autonomia delle associazioni sportive e il loro diritto a organizzarsi ed operare liberamente. L’organizzazione delle attività è compito naturale e irrinunciabile dell’associazionismo sportivo e delle strutture organizzative da esso espresse, mentre è funzione specifica delle istituzioni pubbliche la creazione delle condizioni necessarie per la pratica sportiva di tutti i cittadini. E’ diritto dell’associazionismo sportivo e del volontariato vedere riconosciuta la loro essenziale funzione nello sport per tutti. Lo Stato deve promuovere e sostenere il volontariato sportivo con misure che favoriscono la sua protezione e un riconoscimento del ruolo economico e sociale dei volontari. 194 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 9. L’associazionismo di sport per tutti, nelle sue varie forme, rappresenta una dimensione rilevante dell’economia sociale. L’associazionismo di sport per tutti, pur caratterizzandosi come non profit, costituisce nel suo complesso una realtà economica non trascurabile e una fonte di occupazione. Esso va perciò tutelato e incentivato con opportune misure giuridiche e fiscali. Come affermato dal CIO nel Documento del centenario, “lo sport per tutti è responsabilità di tutti”. Per il movimento sportivo un intervento più incisivo sul fronte dello sport per tutti, oltre a costituire un impegno al quale non ci si può sottrarre, rappresenta anche un fattore promozionale e di crescita della cultura sportiva, che è la condizione e la base per lo sviluppo dello sport in tutte le sue espressioni. Le politiche dello sport per tutti coincidono con lo sviluppo dello sport sociale, i cui campi di azione si incrociano con altri servizi sociali quali la sanità pubblica, l’istruzione, la formazione professionale e l’ambiente, la cura degli anziani e dei disabili, la lotta all’esclusione sociale e la ricerca di forme pacifiche di integrazione. 10. E’ dovere delle Istituzioni Pubbliche a tutti i livelli – nazionale, regionale e locale Il riconoscimento dello sport per tutti e il sostegno alla sua – garantire le condizioni per la pratica dello sport di promozione è dunque interesse, prima ancora che un dovere, di tutte le tutti i cittadini e per la vita Istituzioni, sia centrali che territoriali. e le attività delle In quanto fenomeno sociale rilevante, la realtà dello sport per tutti organizzazioni sportive. coinvolge anche forme di associazionismo non sportivo ed altre componenti sociali ed economiche, sia pubbliche che del privato sociale. E’ necessario che tutte le forze cointeressate alla promozione dello sport per tutti adottino una logica di sistema, ispirata ai principi del federalismo solidale (art. V della Costituzione), con un ruolo di programmazione e di sostegno da parte delle pubbliche istituzioni centrali e territoriali. La logica di sistema è indispensabile anche al fine di raggiungere l’opportuna concertazione e sviluppare le relative sinergie. Nelle politiche pubbliche è più che mai urgente favorire un riequilibrio delle risorse finanziarie ed impiantistiche a favore dello sport per tutti. Fonte: Forum Permanente del Terzo Settore- R O M A RO OM MA A 2004 – Biblioteca della Camera. 195 19 febbraio Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” MODULISTICA TIPICA CONCERNENTE L’ASPETTO LAVORISTICO / FISCALE ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO A A CCUURRAA DDII F FIISSCCO OSSPPO OR RT T –– R RAAGG.. PPIIEETTRROO C CAANNTTAA EE D DOOTTTT.. N NIICCOOLLAA FFOORRTTEE EE D DEELL S SEERRVVIIZZIIOO C COONNSSUULLEENNZZEE FFIISSCCAALLII--A AM MM MIIN NIISSTTR RA ATTIIV VEE C CEENNTTRRII SSEERRVVIIZZII C COOOORRDD.. N NAAZZIIOONNAALLEE –– U UIISSPP –– 196 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOCIAZ SPORTIVA DILETT._____________ Il Sottoscritto_________________nato a_________residente_________ in_______________Via______________________località__________ comune________prov._______professione_______________________ CHIEDE di essere ammesso presso codesta associazione sportiva dilettantistica, nella veste di socio_____________, ai fini dell’espletamento e raggiungimenti degli scopi istituzionali dell’associazione stessa, in conformità dello statuto sociale ed atto costitutivo che sin da adesso dichiara di accettare integralmente. La quota sociale Annuale sarà corrisposta in loco. In fede (firma) Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, consente il loro trattamento, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito attinente gli scopi statutari. (firma) 197 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ GRATUITA AL CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOCIAZ SPORTIVA DILETT._____________ Il sottoscritto_________________nato a_________residente_________ in_______________Via_______________nell’attuale posizione di __________dell’Associazione Sportiva Dilettanstica_______, DICHIARA con la presente da valere ad ogni effetto di legge, di essere disponibile a svolgere attività per conto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica__________ con modalità del tutto volontaria e gratuita e in soprattutto, senza alcun benchè minimo vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione medesima. A tal riguardo ai sensi e per gli effetti dell'art.______ dello Statuto che acclara il principio della gratuità delle prestazioni svolte dai soci. Pertanto al sottoscritto verranno corrisposte in veste di rimborsi solo ed esclusivamente le spese autorizzate e sostenute dopo idonea presentazione dei giustificativi di spesa. Allo stesso modo esonera da ogni tipo di responsabilità civile e penale, l’associazione medesima, in riferimento all’espletamento delle attività istituzionali cui, il sottoscritto, parteciperà. In Fede (Firma) Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, consente il loro trattamento, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito attinente gli scopi statutari. (firma) 198 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Fac-simile di conferimento incarico (Carta intestata Società/Associazione/Comitato) (COPIA PER L’ASSOCIAZIONE) Egregio Signore……………………… Via…………………………………… Città………………………………….. Codice fiscale………………………… Oggetto: incarico per la promozione di sport dilettantistico/rapporto di CO.CO.CO. di carattere amministrativo-gestionale Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi, con la presente, le proponiamo il conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di …..(promozione, gestione, formazione, insegnamento, organizzazione, amministrativo-gestionale, etc …) ….. in qualità di ………. (istruttore di …, coordinatore, formatore, organizzatore, collaboratore coordinato e continuativo di carattere amministrativo gestionale, etc …)………, nell'ambito di un rapporto sportivo dilettantistico ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 così come integrato dal D.Lgs. 344/2003, alle seguenti condizioni: 1. Luogo della prestazione: presso il/i centro/i sportivo/i sito/i in via ……………….…….…………….. e via …………………………………… (oppure “presso le sedi dove l’associazione svolge l’attività”, se i centri sportivi sono numerosi); 2. Modalità della prestazione: l'incarico dovrà essere svolto personalmente e con sua piena autonomia organizzativa, senza vincoli di subordinazione, in ossequio alle indicazioni programmatiche e agli indirizzi generali della scrivente; 3. Durata dell'incarico: le sue prestazioni verranno effettuate a decorrere dal ..(GG/MM/AAAA)….. e fino al……(GG/MM/AAAA)…..; 4. Corrispettivo: per il suddetto incarico le sarà corrisposto un compenso lordo (complessivo o orario) di Euro …………………….. da pagarsi con periodicità …………… dietro sottoscrizione di regolare ricevuta; 5. Trattenute: il compenso concordato verrà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina dell'art. 69 comma 2 del T.U.I.R. così come integrato dal D.Lgs. 344/2003. Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi 7.500,00 Euro di reddito, sarà tenuto, all'atto del percepimento del singolo compenso, a rilasciare la dichiarazione relativa al superamento o meno di tale franchigia. 6. Risoluzione del rapporto: il rapporto sportivo potrà essere risolto da ambo le parti, in qualsiasi momento, con un termine di preavviso di 30 giorni. Nel pregarLa di prendere atto di quanto sopra descritto e di restituire, debitamente firmata per accettazione, copia della presente, porgiamo cordiali saluti. Luogo e data Per accettazione l'istruttore …………………… 199 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Fac-simile di conferimento incarico (Carta intestata Società/Associazione/Comitato) (COPIA PER L’ISTRUTTORE) Egregio Signore……………………… Via…………………………………… Città………………………………….. Codice fiscale………………………… Oggetto: incarico per la promozione di sport dilettantistico/rapporto di CO.CO.CO. di carattere amministrativo-gestionale Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi, con la presente, le proponiamo il conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di …..(promozione, gestione, formazione, insegnamento, organizzazione, amministrativo-gestionale, etc …) ….. in qualità di ………. (istruttore di …, coordinatore, formatore, organizzatore, collaboratore coordinato e continuativo di carattere amministrativo gestionale, etc …)………, nell'ambito di un rapporto sportivo dilettantistico ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 così come integrato dal D.Lgs. 344/2003, alle seguenti condizioni: 7. Luogo della prestazione: presso il/i centro/i sportivo/i sito/i in via ……………….…….…………….. e via …………………………………… (oppure “presso le sedi dove l’associazione svolge l’attività”, se i centri sportivi sono numerosi); 8. Modalità della prestazione: l'incarico dovrà essere svolto personalmente e con sua piena autonomia organizzativa, senza vincoli di subordinazione, in ossequio alle indicazioni programmatiche e agli indirizzi generali della scrivente; 9. Durata dell'incarico: le sue prestazioni verranno effettuate a decorrere dal ..(GG/MM/AAAA)….. e fino al……(GG/MM/AAAA)…..; 10. Corrispettivo: per il suddetto incarico le sarà corrisposto un compenso lordo (complessivo o orario) di Euro …………………….. da pagarsi con periodicità …………… dietro sottoscrizione di regolare ricevuta; 11. Trattenute: il compenso concordato verrà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina dell'art. 69 comma 2 del T.U.I.R. così come integrato dal D.Lgs. 344/2003. Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi 7.500,00 Euro di reddito, sarà tenuto, all'atto del percepimento del singolo compenso, a rilasciare la dichiarazione relativa al superamento o meno di tale franchigia. 12. Risoluzione del rapporto: il rapporto sportivo potrà essere risolto da ambo le parti, in qualsiasi momento, con un termine di preavviso di 30 giorni. Nel pregarLa di prendere atto di quanto sopra descritto e di restituire, debitamente firmata per accettazione, copia della presente, porgiamo cordiali saluti. Luogo e data Timbro della società e firma del legale rappresentante 200 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” (Intestazione Associazione Sportiva Dilettantistica) In data odierna al/alla Sig./Sig.ra … (Nome e Cognome) … nato/a a ………………… il …………….. e residente in ……………………. Via ………………… n……………….. C.F. ………………………… per l’attività di … (promozione, gestione, formazione, insegnamento, etc …) …. nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ……………..…………… svolta nel periodo …(mm/mm) … viene corrisposto il seguente ………. (compenso, indennità di trasferta, premio) (A) Compenso lordo Euro. …………………… Sull'importo in questione non viene effettuata alcuna ritenuta in base al disposto dell'art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, così come integrato dal D.Lgs. 344/2003. (B) Compenso lordo Euro. …………………… Sull'importo in questione sono state effettuate le seguenti ritenute: - Ritenuta Irpef (23%) Euro……………………… - Addizionale reg.le di compartecipazione (0,90%) Euro……………………… - Addizionale prov.le di compartecipazione (……..) Euro……………………… - Addizionale com.le di compartecipazione (…….) Euro……………………… Importo netto corrisposto Euro. …………………… Data e luogo Per ricevuta. 201 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 202 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” 203 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, consente il loro trattamento, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito attinente gli scopi statutari. (Firma) 204 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Bozza di contratto di lavoro a progetto Tra il signor ___________________________________, Presidente Provinciale della Federazione Italiana ____________________ , con sede in _______________________ via ________________________________, tel. ____________________ partita IVA (o codice fiscale) n. ____________________________ EIl signor_______________________ nato a _________________________ il ______________ e residente a _________________ via _____________________ codice fiscale________________________________,PREMESSO Che il Comitato Provinciale della Federazione Italiana __________________ (nel prosieguo, Comitato),come sopra indicato e rappresentato, è intenzionato a far svolgere un progetto (o programma di lavoro o fase di esso, individuato nell’allegato che fa parte integrante del presente contratto) ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali da svolgere in assoluta autonomia; Che il signor __________________ risulta essere in possesso della professionalità necessaria; Che il signor __________________ (nel prosieguo, lavoratore) intende accettare l’incarico propostogli; SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 1) il Comitato conferisce al lavoratore che accetta l’incarico destinato alla realizzazione della fase lavorativa (o progetto o programma di lavoro) quale risulta dal progetto allegato che va inteso quale parte integrante del presente contratto; 2) il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del D. L.vo n. 276/2003; 3) il lavoratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza; 4) il Comitato non eserciterà nei confronti del lavoratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato; 5) il lavoratore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria professionalità; 6) le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 61 del D. L.vo n. 276/2003, di valutare periodicamente (è preferibile, se possibile, individuare momenti di incontro) in un’ottica di coordinamento e nel rispetto dell’autonomia nell’esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto (o programma di lavoro, o fase di esso); 7) la durata del progetto (o programma di lavoro o fase di esso) è di mesi ____________ con decorrenza dal _______________ e con scadenza il ________________; 8) il compenso è fissato in euro _______________ Tale importo è corrisposto a cadenza (specificare il periodo e le modalità di pagamento) 205 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” _______________________________. Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell’art. 63 del D. L.vo n. 276/2003 il quale afferma che lo stesso tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro. Per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese (se sostenute) vanno presentate le note giustificative: se il lavoratore a progetto utilizza mezzi propri di spostamento finalizzati all’espletamento dell’incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI; 9) il lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 64 del D.L.vo n. 276/2003 si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato; 10) il lavoratore ha diritto ad essere riconosciuto quale autore della eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, con pieno richiamo alla statuizione prevista dall’art. 65 del D. L.vo n. 276/2003; 11) per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio e gravidanza (se donna) si richiamano integralmente i contenuti dell’art. 66 del D. L.vo n. 276/2003; 12) il Comitato comunica al lavoratore le (eventuali) misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dall’art. 66, comma 4, del D. L.vo n. 276/2003; 13) Il contratto di lavoro si risolve al momento della realizzazione del progetto (o del programma o fase di esso); 14) le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo le diverse modalità o causali, incluso il preavviso, da loro stabilite nel contratto individuale, così come previsto dall’art. 67, comma 2, del D. L.vo n. 276/2003; 15) il lavoratore autorizza il Comitato a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto; 16) il Comitato provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente; 17) per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell’art. 409 cpc, anche per quel che concerne la competenza territoriale.Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data Le parti 206 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” PROGETTO ALLEGATO - Individuazione del progetto (o programma di lavoro o fase di esso) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______________Obiettivo__________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ___________________________________________________________Mezzi e strumenti_________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Organizzazione e Coordinamento______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 207 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Fonte: Federazione Italiana Ciclismo Pag. 1 del Contratto CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PER CICLISTA DILETTANTE TRA Società Sportiva Codice affiliazione Di seguito il Datore di Lavoro o la Società E Il Signor N. tessera FCI Di seguito l'Atleta o il Ciclista Articolo 1 Oggetto e durata del rapporto [1] Il presente Contratto di Lavoro Sportivo ha la durata inderogabile di una stagione sportiva e disciplina termini e condizioni di fornitura delle prestazioni sportive dell'Atleta in favore della Società. [2] Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di lavoro tra loro instaurato è un rapporto di lavoro sportivo autonomo dilettantistico fuori dal campo di applicazione della Legge n. 81/1981, quindi senza alcun vincolo di subordinazione. [3] La prestazione del Ciclista è limitata nel tempo ad una stagione sportiva, nei limiti temporali disposti dalla regolamentazione della FCI, e si riferisce alla partecipazione alle manifestazioni agonistiche sportive comprese nel calendario federale di anno in anno cui la Società partecipa, nonché all'attività di preparazione e allenamento secondo il calendario interno predisposto dal Datore di lavoro. Articolo 2 Retribuzione1 D D Le prestazioni del Ciclista sono a titolo oneroso e gli è dovuta la retribuzione di cui all' ALLEGATO 1. Le prestazioni del Ciclista sono a titolo gratuito e nessuna retribuzione è dovuta, salvo il rimborso delle eventuali spese di trasferte o tasse di partecipazione a gare e competizioni e quant'altro dipendente dall'attività sportiva prestata. Articolo 3 Condizioni fisiche [1] Il Ciclista si obbliga a sottoporsi a tutti gli esami medici richiesti dalla vigente normativa federale e a quelli ulteriori richiesti dalla Società al fine di accertare la sua idoneità alla pratica sportiva agonistica. Il superamento degli standards di idoneità fissati dalla FCI o dalla Società stessa sono condizione di efficacia del presente Contratto. Articolo 4 Contegno generale dell'Atleta [1] L'Atleta è tenuto al rispetto rigoroso dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, oltreché delle norme di condotta previste e sanzionate nei Regolamenti della FCI, che il Ciclista dichiara di ben conoscere, e delle direttive impartite dal Datore di lavoro, dai suoi dirigenti o tecnici. La mancata ottemperanza conferisce alla Società la facoltà di risolvere automaticamente il presente Contratto. Articolo 5 Allenamenti, gare e assenze [1] Per l'intera durata del Contratto, il Ciclista è a disposizione della Società e si impegna a partecipare a tutte le sedute di allenamento previste dal Programma Tecnico predisposto dalla Società, nonché a tutte le gare e competizioni sportive cui partecipi il suo Gruppo Sportivo, di cui l'Atleta fa parte. [2] In caso di mancato raggiungimento del livello minimo di impegno sportivo e agonistico nei termini previsti dal Programma Tecnico, la Società potrà recedere dandone preventiva comunicazione scritta all'Atleta, cui non spetterà alcun corrispettivo per il recesso della Società, fatti salvi i diritti maturati alla data di comunicazione del recesso. [3] Sono assenze ingiustificate e possono determinare l'automatica risoluzione del presente Contratto a discrezione della Società quelle derivanti da malattie o infortuni non dipendenti dall'attività sportiva svolta in favore della Società, ovvero riconducibili alla volontà dell'Atleta o a sua colpa. Sono in ogni caso giustificate le assenze dovute a impegni di studio in dipendenza di esami di profitto. Articolo 6 Integrità fisica e tutela della salute [1] L'Atleta è tenuto al rispetto assoluto delle norme dell'ordinamento sportivo in tema di tutela della salute degli atleti e di prevenzione e lotta al doping. In particolare, in caso di non negatività all'esito dei controlli anti-doping disposti dalle autorità competenti, la Società ha facoltà di risolvere automaticamente il presente Contratto, anche se la durata della sanzione irrogata è inferiore alla durata del contratto. Articolo 7 Assicurazioni [1] Ai sensi della vigente normativa federale, sono a carico del Datore di Lavoro tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza medica in favore del Ciclista relative all'attività sportiva da questi prestata in favore della Società. [2] Il Datore di Lavoro si obbliga a sottoscrivere in favore ed a nome del Ciclista una quota del Fondo ad hoc costituito presso la FCI per l'importo di € 500,00 annue. L'obbligo di contribuzione al premio sopra indicato è a totale carico della Società. Il mancato pagamento del premio (o di ratei di esso) costituisce causa di esclusione della Società dalle competizioni previste nel calendario sportivo federale, fino alla regolarizzazione della posizione accertata dalla FCI. Articolo 8 Controversie [1] Ogni controversia nascente dal presente Contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva di un Collegio arbitrale costituito nei modi e nelle forme previste dall'art. 42 dello Statuto della FCI e dall'art. 27 del Regolamento di Giustizia della FCI. Articolo 9 Obbligo di deposito del Contratto e legge Privacy [1] A pena di inefficacia, una copia del presente Contratto, unitamente agli allegati deve essere depositata presso la segreteria della FCI. Le eventuali vicende risolutive o modificative del presente Contratto devono del pari essere immediatamente 208 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” comunicate per iscritto alla FCI. [2] Ai sensi della Legge n. 675/1996, il Ciclista sottoscrive l'Allegato modulo di consenso al trattamento dei dati personali (ALLEGATO 2). Luogo e data __________ II Ciclista____________________________ La Società. L'esercente la patria potestà in caso di Ciclista minore ___________ Depositato presso la Federazione Ciclistica Italiana il: ____________________________________ 209 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Fonte: Lega Nazionale Dilettanti (Settore Calcio) ACCORDO ECONOMICO Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società ed il calciatore/calciatrice "non professionista" sottoindicati, si conviene quanto segue: SOCIETÀ SEDE n° P. IVA rappresentata da .............................................. qualifica................................................... COGNOME E NOME DEL CALCIATORE/CALCIATRICE DATA E LUOGO DI NASCITA DOMICILIO F.I.G.C. CODICE FISCALE MATRICOLA Art. 1 - Il Sig./La Sig.ra ..................................................... si impegna, nella sua qualità di calciatore/calciatrice "non professionista" (come sarà fin d'ora individuato nell'accordo economico), ex art. 81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86, a prestare la sua attività nelle squadre della Società ................ a decorrere dal e fino al 30 giugno ........................................................................ , escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato. Art. 2 - La Società si impegna ad assicurargli/le le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status di "non professionista", in particolare per quanto riguarda la partecipazione all'attività di addestramento, allenamento ed agonistica, ed a corrispondere al Sig./alla Sig.ra un importo annuo lordo di Euro ( ), nel rispetto dei massimali previsti all'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. (per accordi economici pluriennali relativi a calciatori tesserati per Società di Calcio a Cinque indicare la somma pattuita per ciascuna stagione sportiva)oppure, in via alternativa e non concorrente:, Euro giornalieri ................................... (......................................... ) a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all'art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF; Euro giornalieri ...................................( ......................................... ) a titolo di rimborso forfetario di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all'art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF; Euro ...................................( ..........................................) per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all'art. 94 ter, punto 4. 210 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Art. 3 - In nessun caso il buon fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D.. Il calciatore/la calciatrice è tenuto, in caso di inottemperanza della Società all'accordo depositato, ad adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D.. Ove la Società si rendesse ulteriormente inottemperante al debito accertato dalla C.A.E., ovvero in grado di appello, dalla Commissione Vertenze Economiche, il calciatore/la calciatrice è autorizzato, decorso il tempo previsto dall'art. 94 ter, punto 11 NOIF e senza necessità di autorizzazione federale, ad adire le vie legali al fine del soddisfacimento delle sue pretese. Art. 4 - I l calciatore/la calciatrice che nel corso od alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 30% per il calciatore o del 20% per la calciatrice dell'importo annuo previsto dall'accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità stabilite all'art. 21 bis del Regolamento della L.N.D.. Art. 5 - La Società si impegna ad erogare la somma annua prevista nell'accordo economico, in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. Se le corresponsioni sono state pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfetario di spesa e voci premiali, la Società si impegna ad erogare gli importi relativi al termine del mese di maturazione. Art. 6 - Ove nell'accordo economico depositato sia stata pattuita l'erogazione di una somma lorda annuale, ed il calciatore/la calciatrice non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia od infortunio indipendenti dall'attività sportiva, l'importo concordato come da accordo depositato potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza. Ove la malattia o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva, e si siano protratti oltre i sei mesi, la Società avrà la facoltà di rescindere l'accordo, corrispondendo comunque le mensilità sino ad allora maturate. Art. 7 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore/la calciatrice, nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società. Art. 8 - Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d'intesa tra L.N.D. e A.I.C., si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo. Luogo e data................................... Per la Società calciatrice Il calciatore/La 211 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3-4-5-6-8 della presente convenzione e le approvano specificatamente. Per la Società calciatrice Il calciatore/La N.B. - IL presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, per i calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque e Serie A, A2 e B del Calcio Femminile, a cura della Società, rispettivamente presso il Comitato Interregionale (Via Po, 36 - 00198 Roma), la Divisione Calcio a Cinque (Via Po, 24 - 00198 Roma) e la Divisione Calcio Femminile (Corso d'Italia, 35/b - 00198 Roma) della L.N.D. in Via Po 36, 00198 Roma, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di stipulazione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere fatto dal calciatore entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. In entrambi i casi, il deposito dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data del nuovo tesseramento ed entro il 30 settembre per i calciatori confermati. Un'ulteriore copia della convenzione, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore/calciatrice al momento della stipulazione. 212 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” Un particolare R RIINNG GR RA AZ ZIIA AM ME EN NT TO O con tanta cordialità a: A ALL SSIITTO OW WEEBB W WW WW W..FFIISSC CO OSSPPO OR RT T..N NE ET T:: R RAAG G.. P PIIEETTRRO OC CAANNTTAA D DRR.. N NIICCO OL LA AF FO OR RT TE E A AL L SSO OL LE E 2244 O OR RE E SSP PO OR RT T PPE ER RL LA AG GE EN NT TIIL LE EC CO ON NC CE ESSSSIIO ON NE E A AVVVV.. JJAACCO OPPO OT TO OG GN NO ON N F FO OR RO OD DII P PAADDO OV VA A 213 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” BIBLIOGRAFIA 214 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” A AA A..V VV V.. – Il Futuro delle società di calcio in Europa – Delta3 Edizioni 2003. A M ADDDAAAM MIII G G.. – Attività sportiva professionistica o amatoriale secondo il diritto comunitario: “Il caso Deliège” – Il lavoro nella giurisprudenza 2001. A G N N O AG GN NIIIN NO O – Statuti Sportivi discriminatori ed attività sportive: quale futuro? – Il Foro Italiano, 2002. A ALLLPPPAAA G G. – L’ordinamento sportivo (rapporto C.O.N.I e Federazioni – natura giuridica delle norme sportive – attività di associazioni e società sportive – rapporto atleti – vincolo sportivo – patrimonio atleti -) Giur. Civ. comment. 1986, II, 321 BBAAASSSTTTIIIAAANNNO O N ON N SS. – “Non c’è il 2 senza il 3. Il tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte trova il modo di non rispondere” .Riv dir. Sport. 1998, 286. BBEEELLLLLLAAAVVVIIISSSTTTAAA – “Il lavoro sportivo professionistico e l’attività dilettantistica” – Riv giur del lavoro e della previdenza sociale, 1997. BBIIIAAANNNCCCH H O HIII D D’’U URRRSSSO O – “Attività sportiva e libera circolazione nella Cee” – Il Diritto del lavoro, 1992. BBLLLAAANNNPPPAAANNNR R.. – “Il Diritto Comunitario del Lavoro” – 2000. BBO O C C A C C A OC CC CA AC CC CIIIA A SS.. – “Il minore e lo sport (carta costituzionale – Dichiarazione diritti del fanciullo – Statuti Regionali – Legislazione speciale – contratto lavoro – responsabilità civile – farmaci”) Giur. It. 1992, IV, 531. BBO O R R E L L OR RR RE EL LL LIII E E – “Alla ricerca di un inquadramento del diritto sportivo” - Riv. Sport 1994, 633 C O P O R T P E R T U T T CAAARRRTTTAAA DDDEEEIII PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIII DDDEEELLLLLLO O SSSP PO OR RT TP PE ER RT TU UT TT TIII – “Documento del Forum del Terzo Settore” Roma, 19 febbraio 2004 – Biblioteca della Camera. C CAAASSSTTTEEELLLLLLAAANNNEEETTTAAA M MAAARRRIIIAAA – “Le discipline sportive nell’ordinamento dell’Ue – Il diritto comunitario e degli scambi internazionali” 2001. 215 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” C O M L A V O R O O A CDDDRRRO OM ML LA AV VO OR RO OO ONNNEEEIIPPPSSSO OA A M M A M O C O C C A A N T D E L V E T R O B E R D A N F O R L E N Z A L U G F U M A G A L L MA ASSSSSSIIIM MO OC CO OC CC CIIIA A –– A AN NT T.. D DE E SSSIIIL LV VE ESSST TR RIII –– O OB BE ER RD DA AN NF FO OR RL LE EN NZ ZA A –– L LU UIIIG GIII F FU UM MA AG GA AL LL LIII –– LLLIIINNNAAA M M U U M A R R A L U C O E L L MU USSSU UM MA AR RR RA A –– L LU UC CIIIO O SSSE EL LL LIII – “Diritto dello Sport” – Le Monnier Università - Giugno 2004 SSTTTUUUDDDIIIO O OC CEEELLLLLLAAA – “Lavoro Intermittente o a chiamta – Job Sharing – Lavoro a Progetto - Lavoro occasionale – Part Time – Lavoro Accessorio” - Scheda Tecnica. C CEEERRRVVVEEELLLLLLIII FF..M M. – “Partecipazione del minore ad associazioni sportive e legittimazione al consenso (minore degli anni 18 – pratica,in qualità di associato, di attività agonistica – sottoscrizione da uno solo dei genitori)” Riv. Sport 1989, 431 C M B R E N O D E L L E CIIIRRRCCC.. 2233 DDDIIICCCEEEM MB BR RE E 11999977 N N.. 332266//E E DDDAAALLLM MIIINNNIIISSSTTTEEERRRO OD DE EL LL LE EF FIIINNNAAANNNZZZEEE C O L A R E N P D E L G O CIIIRRRCCCO OL LA AR RE E IIN NP PSSS 112211 D DE EL L 2277 G GIIIUUUNNNG GO O 22000000;; C O L A R E M N T E R A L E G E N N A O N CIIIRRRCCCO OL LA AR RE EM MIIIN NIIISSST TE ER RIIIA AL LE E 2266 G GE EN NN NA AIIIO O 22000011 N N..77//E E//2200000011//1133883333.. C O L A R E N P D E L O CIIIRRRCCCO OL LA AR RE E IIN NP PSSS 3322 D DE EL L 77 F FEEEBBBBBBRRRAAAIIIO O 22000011;; C O L A R E D E L O CIIIRRRCCCO OL LA AR RE E 4422 D DE EL L 2266 F FEEEBBBBBBRRRAAAIIIO O 22000033;; C O L A R E N P D E L O CIIIRRRCCCO OL LA AR RE E IIN NP PSSS 2277 D DE EL L 1122 F FEEEBBBBBBRRRAAAIIIO O 22000044;; C O L A R E G E N Z A D E L L E CIIIRRRCCCO OL LA AR RE EA AG GE EN NZ ZIIIA AD DE EL LL LE EE ENNNTTTRRRAAATTTEEE2211//EEDDDEEELLL2222 A APPPRRRIIILLLEEE22000033.. C CIIR RC CO OLLA AR REEM MIIN NIISSTTEER RIIA ALLEE N N.. 11//22000044 C O L A R E O O N U L E N Z E N CIIIRRRCCCO OL LA AR RE E U UIIISSSPPP –– U UFFFFFFIIICCCIIIO O C CO ON NSSSU UL LE EN NZ ZE E N N.. 44//9999 “Disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici aventi rapporti economici con soggetti privati”. IILLLC O R R E R E D E L L O P O R T CO OR RR RIIIE ER RE ED DE EL LL LO O SSP PO OR RT T – 20 novembre 2001 – “Donna il tuo oro vale la metà!” A O C E T T AVVVVVV.. C CRRRO OC CE ET TT TIII E E.. “Assist, ribadisce la sua battaglia per eliminare l’assurdo vincolo a vita. E non solo nel volley. Ecco perché è illegittimo” Supervolley. D M A N T D’’H HAAARRRM MA AN NT T, “Il Rapporto di Lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione”, Dir Lav, 1988,I, 270. D D’’ H HA AR RM MA AN NTTFFR R.. –Lavoro Sportivo–Encicl.Giur.Treccani, Roma, 1990, XVIII, 2 D O DEEEM MAAARRRZZZO O – “Profili della tutela giuridica del calciatore dilettante”– R.Sport. 1997 216 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” D DEEESSIIILLLVVVEEESSSTTTRRRIII – “Il diritto sportivo oggi” –Dir. Lavoro 1988, 205 R. Sport 1988, 189 D O G L A T V O DEEECCCRRREEETTTO O L LEEEG GIIISSSL LA AT TIIIV VO O D D E L L G E N N A O N O D F C H E E D DE EL LL L''88 G GE EN NN NA AIIIO O 22000044,, N N.. 1155:: ""M MO OD DIIIF FIIIC CH HE E E ED D IIIN N T E G R A Z O N A L D E C R E T O L E G L A T V O L U G L O N R E C A N T E NT TE EG GR RA AZ ZIIIO ON NIII A AL L D DE EC CR RE ET TO O L LE EG GIIISSSL LA AT TIIIV VO O 2233 L LU UG GL LIIIO O 11999999,, N N.. 224422,, R RE EC CA AN NT TE E ""R I O R D I N O D E L C O M I T A T O O L I M P I C O N A Z I O N A L E I T A L I A N O C O N I , A I S E N S RIIO OR RD DIIN NO O D DE EL L CO OM MIIT TA AT TO O O OL LIIM MP PIIC CO O N NA AZ ZIIO ON NA AL LE E IIT TA AL LIIA AN NO O - CONI, A AII SSE EN NSSIII D D E L L A R T C O L O D E L L A L E G G E L U G L O N P U B B L C A T O U L L A DE EL LL L''A AR RT TIIIC CO OL LO O 11 D DE EL LL LA AL LE EG GG GE E 66 L LU UG GL LIIIO O 22000022,, N N.. 113377"",, P PU UB BB BL LIIIC CA AT TO O SSSU UL LL LA A G A Z Z E T T A U F F I C I A L E N . 2 1 D E L 2 7 G E N N A I O 2 0 0 4 . GAAZZZZEETTTTAA UFFFFIICCIIAALLEE NN. 21 DDEELL 27 G GE EN NN NA AIIO O 2004. D O G L A T V O D E L G U G N O DEEECCCRRREEETTTO OL LEEEG GIIISSSL LA AT TIIIV VO O 111155 D DE EL L 3300 G GIIIU UG GN NO O 22000055.. D O G L A T V O O T T O B R E N D P O Z O N C O R R E T T V E D E L DEEECCCRRREEETTTO OL LEEEG GIIISSSL LA AT TIIIV VO O 0066 O OT TT TO OB BR RE E 22000044 N N.. 225511 –– D DIIISSSP PO OSSSIIIZ ZIIIO ON NIII C CO OR RR RE ET TT TIIIV VE ED DE EL L D . L . 1 0 S E T T E M B R E 2 0 0 3 N . R O 2 7 6 , I N M A T E R I A D I O C C U P A Z I O N E E M E R C A T O D E L D L S E T T E M B R E N R O I N M A T E R I A D I O C C U P A Z I O N E E M E R C A T O D E L D.L. 10 SETTEMBRE 2003 N.RO 276 , IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL L L A V O R O G U D E L LA AV VO OR RO O..((G G..U U.. 223399 D DE EL L 1111//1100//22000044)) D O G L A T V O D C E M B R E DEEECCCRRREEETTTO OL LEEEG GIIISSSL LA AT TIIIV VO O 1177 D DIIIC CE EM MB BR RE E 22000044 D O DEEELLLLLL’’O OLLLIIIO OM M.. – “Lavoro sportivo e diritto del lavoro (diritto comune del lavoro – disciplina propria del lavoro sportivo – competizione – spettacolo – specialità – compatibilità)”. Dir. Lav. 1988,I, 323. D DIII N NEEELLLLLLAAA – “Il fenomeno sportivo nella unitarietà e sistematicità dell’O.G.” – Riv Dir Sport”. 1999, 25 D DRRR..A ALLLTTTEEEAAA –“I rapporti di lavoro nel mondo dello sport” – Torino, 21 gennaio 2003 D DUUURRRAAANNNTTTIII –“L’attività Sportiva come prestazione di Lavoro”–Riv.Ital. Dir Lav. 1983. FFEEERRRRRRAAARRRO O O M M.. – “La natura giuridica del vincolo sportivo (dilettantismo – professionismo – tesseramento – vincolo – natura delle Federazioni – potestà regolamentare – autonomia negoziale) “ Riv. Sport. 1987, 3. F O S P O R T FIIISSSCCCO OS SP PO OR RT T - DISPENSA DEL CONVEGNO FEDERSQUASH /FISCOSPORT Domenica 8 febbraio 2004 dalle ore 9.30 alle ore 12.30- Sala conferenze Hotel Admiral – via Domodossola – MILANO. PPRRRO O F OF F.. A AVVVVVV.. TT..G GEER RM MA AN NO O, “Lavoro sportivo”, Digesto Comm., VIII,Torino, 470. 217 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” PPRRRO O F M A N O OF F.. A AVVVVVV.. TT.. G GEEERRRM MA AN NO O Vicenza 18.10.03. Relazione “Il lavoro nello sport dilettantistico” G GRRRAAASSSSSSEEELLLLLLIIISS.. – “Una disciplina legale per il lavoro sportivo” – Dir lav. 1980, I, 106 IISSSTTTAAATTT – “Lettura sintetica dei dati sulla pratica sportiva in Italia sui dati dell’indagine Istat Multiscopo” dic. 2000. IISSSTTTAAATTT – “Censimento Imprese private e Non Profit” anno 1999 presentato alla VI Conf Nazionale di Statistica 2002 – Roma 6-7-8 Novmebre 2002 Pal. Di Congresso. LLEEEG G G E D E L GG GE E 228899 D DE EL L 22000022 ––((F FIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIIIAAA22000033)).. LLEEG GG GEEBBIIA AG GII LL.. 3300//22000033 LLEEG GG GEEFFIIN NA AN NZZIIA AR RIIA A22000044 M MAAANNNDDDIIINNN – “Riflessioni sul diritto sportivo” – Riv di sport 1988, 387 M O R O E MAAARRRAAANNNIII TTO OR RO O II.. E EA A.. – “Nuove leggi sullo sport in Italia (fenomeno sportivo – dilettantismo – atleti professionisti – coni- regolamento organico – parastato – giustizia sportiva – tesi privatistica – Regioni – sport agonistico – sport sociale – fine della gara e dello sport – risultato – istituzionalità – ordinamento – soggetti – organizzazione – normazione – fini – problema socio politico – utilità sociale – aspetto economico – problema giuridico – Coni e Federazioni –Calciatori e tecnici professionisti – associazione italiana calciatori – rapporti tra associazioni sportive e atleti – tecnici)”. Riv sport 1979, 255 P P R O F M A R T N E L L PR RO OF F.. A AVVVVVV..M MA AR RT TIIIN NE EL LL LIII –– ““Diritto Sportivo – Dispensa d’insegnamento 2002/03” A AVVVVVV.. M MAAARRRTTTIIINNNEEELLLLLLIII “Il Decreto Melandri verrà modificato” pag. 13 il Sole 24 ore sport 17-30 ottobre 2003. A AVVVVVV.. M MAAARRRTTTIIINNNEEELLLLLLIII -“L’Enpals apre ai dilettanti”, in Sole 24 ore sport, 4-19 Luglio 2002. A AVVVVVV.. M MAAARRRTTTIIINNNEEELLLLLLIII – “Lavoro autonomo e subordinato nell’attività dilettantistica” – Riv. Sport. 1993, 13. A O G O L N O AVVVVVV.. M MAAARRRTTTIIINNNEEELLLLLLIII,, R RO OG GO OL LIIIN NO O M M.. – “Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e amministrazione”. Riv. Sport. 1997, 690. 218 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” A AVVVV....M MAARRTTIINNEELLLLII L’Associazionismo sportivo nella Nazionale e E Regionale –07 Giugno 2003- Dispensa” legislazione M MEEENNNNNNEEEAAA– “Diritto sportivo Europeo” – Delta3 Edizioni 2003. M MEEENNNNNNEEEAAA – M MAAANNNUUUEEELLLAAA O OLLLIIIVVVIIIEEERRRIII – “Diritto ed ordinamento istituzionale sportivo” – Società Stampa Sportiva – Roma – 1996. M MEEENNNNNNEEEAAA “Europa e Sport” - Società Stampa Sportiva – Roma – 1998. M O R O E D E L L A P R E V D E N Z A O B R E N MIIINNNIIISSSTTT..LLAAAVVVO OR RO OE ED DE EL LL LA AP PR RE EV VIIID DE EN NZ ZA A –– C CIIIRRRCCC.. 11 O OTTTTTTO OB BR RE E 11998844 N N.. 110088 M O R O D E L A P R L E N U P A R E R E D E L O N G L O D MIIINNNIIISSSTTT..D DEEELLLLLAAAVVVO OR RO OD DE EL L 2266 A AP PR RIIIL LE E 11998855 N N.. 5577 SSSU UP PA AR RE ER RE ED DE EL LC CO ON NSSSIIIG GL LIIIO OD DIII SSTTTAAATTTO ( 1 3 G I U G N O 1 9 8 4 ) . O G I U G N O O (13 GIUGNO 1984). PPAAAG G L A R A GL LIIIA AR RA A “ La Libertà contrattuale dell’atleta” Riv Dir. Sport. 90, p. 33. PPAAASSSQ Q U A L N QU UA AL LIIIN NC C. – “Il vincolo sportivo (nascita del vincolo – vincolo trasferibile – cessazione – inattività persistente morosità – riscatto del vincolo – risoluzione controversie – abolizione del vincolo – rapporti fra società e professionisti”) Riv. Sport 1980, 287. PPEEECCCO O R A OR RA A A A. – “Il giocatore di Tennis è sportivo professionista e lavoratore subordinato ex art. 2 e 3 leg. 81/1981?” – Dir. Lav. 1988, I, 306; Lav Prev oggi 1988, 1997. PPIIICCCO O N E ON NE EF F.. – “Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale (vincolo di giustizia – controversie amministrativo,tecnico e disciplinare – clausola compromissoria – controversie economiche – arbitrato sportivo – natura forma limiti contenuto – effetti”) Riv. Sport. 1991, 15 PPRRRO O V N C A O N O M A D O O M T A T O O OV VIIIN NC CIIIA A A AUUUTTTO ON NO OM MA A D DIII T TRRREEENNNTTTO O –– C CO OM MIIIT TA AT TO O U UIIISSSPPP DDDEEELLL TTRRREEENNNTTTIIINNNO O –– A S S E S S O R A T O A L L ’ A M B I E N T E , S P O R T E P A R I O P P O R T U N I T À “Lo sport è un diritto” S S E S S O R A T O A L L M B I E N T E P O R T E A R I P P O R T U N I T À ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, SPORT E PARI OPPORTUNITÀ – – 2003 R M E N T E REEEAAALLLM ME EN NT TE E – “L’atleta professionista e l’atleta dilettante” – Riv Dir Sport. 1997. R O L U Z O N E G E N Z A D E L L E RIIISSSO OL LU UZ ZIIIO ON NE EM MIIINNN..A AG GE EN NZ ZIIIA AD DE EL LL LE EE ENNNTTTRRRAAATTTEEE 2266--0033--22000011NNN..3344//EE//220000115544777799.. SSTTTEEEFFFAAANNNO O A R T O R E O E R O L O SSA AR RT TO OR RIII E EG GIIIAAANNNFFFRRRAAANNNCCCO O SSE ER RIIIO OL LIII Speciale – “Calciatori Dilettanti” – Normativa e Formulario a cura di.-AIC 2002/2003. SSTTTO O P P A OP PP PA AR R– Il Sole 24 ore Sport pag. 12 del 20 giugno – 5 luglio 2002. 219 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” SSIIIM M O N E MO ON NE ER R.. – “Dilettantismo,professionismo,sport: la legge del piu’ forte (rapporto tra Federazione ed atleta dilettante – natura giuridica – competenza giudice lavoro)” Foro it. 1989,I, 2951 IILLLSSO O L E O R E P O R T OL LE E 2244 O OR RE E SSSP PO OR RT T del 30/08/2003 pag. 19 Articolo di Marta Saccaro. IILLL SSO O L E O R E P O R T OL LE E 2244 O OR RE E SSP PO OR RT T – 17-30 ottobre 2003 – “Tra professionisti e dilettanti c’è un vuoto da colmare””EE.. BBRRRO O N Z O ON NZ ZO O.. R RIIIZZZZZZIIITTTEEELLLLLLIII((AAASSSSSSIIISSSTTT) – Donne ancora discriminateIILLLSSO O L E O R E P O R T OL LE E 2244 O OR RE E SSP PO OR RT T 13-26 ott. 2001 “Riforma Sport”. IILLL SSO O L E O R E P O R T OL LE E 2244 O OR RE E SSP PO OR RT T del 13-26 dicembre 2002: “Somme agli atleti tra i redditi diversi” di M A T T I A G R MAATTTTIIAA GRRAAASSSSSSAAANNNIII. IILLL SSO O L E O R E P O R T OL LE E 2244 O OR RE E SSP PO OR RT T del 26 Ottobre 2001: “Vincolo Sportivo, muro contro il cambiamento” di M MAAATTTTTTIIIAAAG GRRRAAASSSSSSAAANNNIII. IILLL SSO O L E O R E P O R T OL LE E 2244 O OR RE E SSP PO OR RT T del 9-24 maggio 2002: “Mini-basket senza vincoli” di M A T T I A G R A S S A N I . A T T I A R A S S A N I MATTIA GRASSANI. IILLL SSO O L E O R E P O R T OL LE E2244 O OR RE E SSP PO OR RT T - 20 settembre – 2 ottobre 2002 – M MAAATTTTTTIIIAAA G GRRRAAASSSSSSIII “ Segretari senza tutela” IILLLSSO O L E O R E P O R T O OL LE E 2244 O OR RE E SSP PO OR RT T – 30 agosto 2003 Articolo a cura di M MAAARRRTTTAAASSAAACCCCCCAAARRRO O. A O G N O N AVVVVVV.. TTO OG GN NO ON N – “La libera Circolazione nel diritto comunitario:il settore sportivo” Riv di Diritto Amm.vo – Luglio 2002 Fasc. 7 pag. 648. U UIIISSSPPP -- “Lo sport per tutti del 2000”. Autore: Consiglio Nazionale Uiso Maggio 2000. U UIIISSSPPP – “Vademecum 2004” – Unione Italia Sport per Tutti 2004. ZZAAAUUULLLIIIBB., “Dilettantismo e professionismo nello sport”, in Riv Dir. Sport., 1955, 97. 220 Tesi di Laurea – Economia e Commercio – “Il Lavoro nello Sport Dilettantistico” SITOGRAFIA W WW WW W..FFIISSC CO OSSPPO OR RTT..N NEETT W WW WW W..U UIISSPP..IITT W WW WW W..C CO ON NII..IITT W WW WW W..IISSTTA ATT..IITT W WW WW W..C CN NEELL..IITT W WW WW W..U UN NIIO ON NEELLA ATTO OR RR REE..IITT W WW WW W..SSTTU UD DIIO OC CEELLLLA A..IITT W WW WW W..A ATTEEN NEEO OW WEEBB..C CO OM M W WW WW W..C CA ALLC CIIO OD DO ON NN NEE..IITT W WW WW W..A ATTLLEETTEE..IITT ((A ASSSSIISSTT)) W WW WW W..SSPPO OR RTTEELLLLO OD DEELLLLO OSSPPO OR RTT..IITT W WW WW W..D DIIR RIITTTTO OD DEELLLLO OSSPPO OR RTT..C CO OM M W WW WW W..C CO ON NIIEEM MIILLIIA AR RO OM MA AG GN NA A..O OR RG G W WW WW W..N NO ON NSSO OLLO OFFIITTN NEESSSS..IITT W WW WW W..C CIIV VIILLEE..IITT//SSPPO OR RTTIIV VO O 221