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dichiarazione doganale
LE ACCISE
CARATTERISTICHE DEI TRIBUTI
 tributi monofase a carattere speciale (ovvero che colpiscono solo
determinate categorie di beni)
 Incidono sulla libertà di circolazione, in quanto possono alterare
il libero svolgimento del meccanismo concorrenziale
POLITICA DI COORDINAMENTO COMUNITARIA
 L’attuale regolamentazione generale delle accise è stata fissata
nella direttiva quadro del 25/02/1992 n. 92/12/CEE (recepita in
Italia con il D.L. n. 331/1993 e con il D.Lgsl. n. 504/1995),
comportando altresì l’abrogazione delle imposte di fabbricazione
e di consumo preesistenti negli ordinamenti nazionali ed
incompatibili con la disciplina comunitaria
L’ordinamento tributario prevede
le seguenti accise:
 Accisa sugli oli minerali ed i relativi derivati, che




colpisce le benzine, il gasolio, i gas di petrolio
liquefatti, gli oli combustibili, nonché qualsiasi
prodotto usato come carburante o come combustibile
per riscaldamento
Accisa sull’alcool e sulle bevande alcoliche, birra, vino,
alcolici intermedi, bevande fermentate e alcool etilico
Accisa sui tabacchi lavorati, quali sigarette, sigari,
tabacchi
Imposta di consumo sull’energia elettrica
Accisa sui gas naturali
Processo di armonizzazione
• Nonostante l’avvio del processo di armonizzazione vi
sono, comunque, varie differenze nella disciplina dei vari
Stati nazionali in quanto, a fronte di un modello unico, è
riconosciuto un ampio margine di discrezionalità agli
Stati per la definizione del livello di tassazione.
(fissazione di aliquote e individuazione di regimi
alternativi)
• Va inoltre rilevato che la direttiva n. 92/12/CEE consente
agli Stati membri la facoltà di introdurre altre forme di
imposizione indiretta sugli stessi beni sottoposti ad
accisa. (es: c.d. contributi storici)
Presupposto d’imposta delle accise
 Tradizionalmente il presupposto dei tributi in esame è stato
ravvisato nella produzione o fabbricazione dei prodotti (imposte
di fabbricazione) e nel consumo dei prodotti (per le imposte di
consumo).
 Il tratto distintivo tra le due tipologie di tributi è ravvisabile alla
fase genetica dell’obbligazione tributaria: nelle imposte di
fabbricazione quest’ultima sorge con il completamento del ciclo
produttivo, mentre nelle imposte di consumo l’obbligazione
tributaria nasce con l’immissione al consumo.
 Tale distinzione si attenua in considerazione del fatto che
l’imposta di fabbricazione è esigibile solo dopo l’immissione sul
mercato; ecco perché entrambe sono considerate come
prestazioni patrimoniali imposte in ragione di una medesima
manifestazione di capacità contributiva e denominate con la
medesima espressione di “accise”.
 Con l’istituzione del mercato unico europeo e la conseguente
abolizione delle frontiere ( e della sovraimposta di confine), la
scelta di individuare l’immissione al consumo quale tratto
qualificante della fattispecie impositiva è stata predisposta
quale razionale formula tecnica per dislocare il prelievo fiscale
nel solo Stato in cui i prodotti vengono effettivamente
consumati. Ne consegue, pertanto, che i prodotti fabbricati si
collocano in un regime di sospensione di imposta fino a
quando non si realizza la condizione di esigibilità dell’imposta
(ovvero l’immissione in consumo).
 Qualora i beni vadano distrutti o perduti alla fine del ciclo
produttivo per caso fortuito o per forza maggiore o per cause
imputabili a Sogg. Pass. per colpa NON grave , la prestazione
patrimoniale non è dovuta .
 La sovrimposta di confine trova attualmente applicazione al
solo caso delle importazioni di prodotti da paesi non
appartenenti all’UE o, di converso, all’esportazione
I soggetti passivi dell’imposta
 1) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene
l’immissione al consumo, (e in solido, il soggetto che si
sia reso garante di tale pagamento)
 2) ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i
presupposti per l’esigibilità dell’imposta o che si è reso
garante di tale pagamento.
Il titolare del deposito fiscale del
bene
 Può essere identificato con:
- il produttore del bene;
- il depositario dei prodotti.
(Deposito fiscale è il luogo in cui sono detenute le merci
gravate da imposizione).
I soggetti nei cui confronti si realizzano i
presupposti per l’esigibilità
Si tratta:
 degli importatori dei beni sottoposti ad accisa;
 dei rappresentanti fiscali;
 degli operatori professionali autorizzati a ricevere
prodotti assoggettati ad accisa in regime di
sospensione d’imposta;
 Coloro che illecitamente sottraggono i beni dal
regime di sospensione dell’imposta;
Diritto di rivalsa
 Tali soggetti sono ammessi a rivalersi nei confronti dei
consumatori finali in ordine al pagamento
dell’imposta.
Caratteristiche della rivalsa
 - il fenomeno della rivalsa non è oggetto di una
regolamentazione legislativa;
 - la relativa applicazione viene rimessa perlopiù a
regole di mercato e soprattutto alla capacità del
produttore di includere la quota dell’imposta nel
prezzo del prodotto immesso al consumo
(traslazione d’imposta)
BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE
Il prodotto viene classificato secondo quanto
previsto nella Tariffa doganale.
La base imponibile e le aliquote si
determinano secondo le leggi nazionali
degli Stati membri.
APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE
ACCISE
Regole previste dall’ordinamenti italiano:
 denuncia di inizio attività,
 licenza d’esercizio,
 la contabilità dei prodotti tenuti e movimentati nel
deposito;
 Controlli sulla produzione ad opera di contatori e
misuratori meccanici;
 sono peraltro previsti penetranti poteri di vigilanza sul
deposito fiscale e sul trasporto a favore degli uffici
tributari.
 LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO: si applica l’aliquota di
imposta alla quantità di prodotto immessa in consumo.
 IL PAGAMENTO: va effettuato con cadenza periodica (in Italia,
il pagamento è dovuto entro la fine del mese per le merci
immesse in consumo nei primi 15 giorni del mese, ed entro il 15
del mese successivo per quelle immesse in consumo nella
seconda quindicina).
REGIME DI ESENZIONE
 : per casi particolari di immissione al consumo
(destinazione dei beni nel quadro di relazioni
diplomatiche, ad organizzazioni internazionali,
alle forze armate nazionali o della NATO).
Esenzioni specifiche possono essere previste
nell’ambito della disciplina delle singole imposte
(es: per il vino prodotto dai privati per usi
domestici, per gli oli minerali destinati agli
altiforni ecc).
LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI
SOGGETTI AD ACCISA
 la circolazione in regime sospensivo viene effettuata
tra depositi fiscali ed è supportata da un documento
di accompagnamento contenente l’indicazione del
depositario e del codice del deposito fiscale,
progressivamente numerato e bollato dall’ufficio
tecnico di finanza.
 Inoltre, va prestata una garanzia per il pagamento
dell’accisa da parte del titolare del deposito fiscale o
del proprietario.
…segue LA CIRCOLAZIONE DEI
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
 La circolazione di prodotti in sospensione di imposta può
avvenire anche a favore di operatori professionali che
non siano titolari di un deposito fiscale, purché siano posti
in essere alcuni adempimenti ed obblighi formali.
 Se i prodotti vengono spediti da uno Stato dell’Unione
europea nel quale non è stato ancora assolta l’accisa ad un
soggetto che non è titolare di un deposito fiscale né
tantomeno è un operatore professionale, il mittente può
designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato di
ricezione per eseguire in suo nome e contro gli
adempimenti richiesti dalla circolazione intracomunitaria
I poteri di controllo e di accertamento
nell’applicazione delle accise
 Poteri di vigilanza sui depositi fiscali.
 Poteri di accesso e di verifica.
 L’accertamento è effettuato mediante processo verbale
di constatazione.
 Liquidazione d’imposta tramite avviso di pagamento.
(pagamento entro 15 gg., atto impugnabile)
 Rimborso.
 Potenziamento della fase di accertamento.
I DAZI DOGANALI
 Consistono in una imposizione di un tributo in
ragione dell’attraversamento della linea di confine
territoriale.
 La profonda trasformazione del concetto di frontiera
dovuta alla adesione all’Unione europea ha prodotto
una significativa trasformazione della disciplina dei
dazi doganali. (art. 23 e seguenti: l’abbattimento delle
barriere doganali e la libera circolazione delle merci
all’interno del territorio della UE)
 l’Unione doganale prevede la fissazione di un’unica tabella
doganale da applicare a tutte le merci provenienti dai paesi
esterni alla comunità economica.
I Provvedimenti normativi i di
diritto comunitario
• Codice doganale comunitario, istituito con regolamento CEE
del 12/10/1992 n. 2913, che definisce il presupposto, i soggetti,
le modalità di determinazione dell’obbligazione e regimi di
destinazione doganale
• Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario,
disposte con il successivo regolamento CEE n. 2454 del 1993
• Tariffa doganale comune, fissata nel regolamento CEE del
23/07/1987 n. 2658
• Le funzioni amministrative, di accertamento, di controllo e
disciplina sanzionatoria, al pari della competenza è
riconosciuta agli Stati membri.
Il territorio doganale
Il territorio doganale comprende i territori di tutti
gli Stati membri dell’Unione europea, comprese le
acque territoriali, le acque marittime interne e lo
spazio aereo.
Non rientrano alcuni territori come ad esempio
Livigno, Campione d’Italia, la Groenlandia.
DIRITTI DOGANALI E DI CONFINE
L’imposizione collegata all’attraversamento doganale
comprende due categorie di prestazioni tributarie:
• Diritti di confine
• Diritti doganali
I diritti di confine
I diritti di confine possono essere definiti
come le imposte doganali vere e proprie che
incidono sulle merci provenienti dai paesi
extracomunitari. Esse sono riscosse dai
singoli Stati membri però sono destinate
all’Unione Europea. Sono liquidate accertate
e riscosse dai singoli Stati membri ma
rappresentano delle risorse proprie
dell’Unione Europea.
I diritti doganali
 I diritti doganali sono delle prestazioni imposte in
ragione delle attività scolte dalle autorità pubbliche in
occasione dell’attraversamento della linea di confine
territoriale. La loro natura è di corrispettivi di diritto
pubblico (come le spese di custodia delle merci nei
magazzini doganali) ovvero di tasse imposte a fronte
di operazioni amministrative.
IL PRESUPPOSTO DEI DAZI
DOGANALI
Il presupposto dei dazi doganali è costituito
dall’attraversamento delle merci oltre i confini
dell’Unione europea ed in particolare dal passaggio
di merce di provenienza extracomunitaria
destinata al consumo nel mercato comunitario
ovvero di merce comunitaria verso mercati
extracomunitari.
…(segue)
Il presupposto del tributo può quindi essere individuato
in un duplice elemento fattuale:
 L’attraversamento della linea di confine;
 La destinazione delle merci al consumo.
Infatti se non esiste una effettiva immissione sul mercato
non si può applicare il dazio doganale, anche se
occorre comunque procedere ad una serie di controlli
(onde evitare aggiramenti).
In questa prospettiva appare corretto inquadrare i dazi
doganali nella categoria delle imposte di consumo.
LA DICHIARAZIONE DOGANALE
Con l’attraversamento della linea di confine
doganale nasce l’obbligo di presentare prima una
dichiarazione sommaria avente ad oggetto la
descrizione dei beni e della relativa provenienza e
poi. Trascorsi 45 giorni (per le merci inviate via
mare) e di 20 giorni (per tutte le altre spedizioni)
dalla presentazione della dichiarazione sommaria,
occorre presentare la dichiarazione doganale il
cui contenuto fondamentale è costituito dalla
“destinazione” attribuita ai beni immessi.
Contenuto e natura della
dichiarazione doganale
Tale dichiarazione deve contenere le generalità del
proprietario della merce e dell’eventuale
rappresentante, il luogo di origine o di destinazione
della merce, il numero e la specie dei colli, la
descrizione delle merci ed il valore delle stesse.
La dichiarazione doganale è presentata alle autorità
doganali ed è iscritta nel registro doganale, acquisendo
così valore di bolletta doganale
La natura della dichiarazione corrisponde a quella di
dichiarazione di volontà.
I REGIMI DOGANALI
A seconda della destinazione attribuita in sede di dichiarazione
doganale possono individuarsi diversi regimi doganali e
precisamente:
1. L’immissione in libera pratica (la c.d. importazione). Con tale
pratica le merci extracomunitarie sono equiparate a quelle
nazionali.
2. L’esportazione definitiva delle merci nazionali oltre i territori
comunitari
3. Il perfezionamento attivo (e cioè l’ammissione temporanea
delle merci estere) con cui si mantiene lo status di merce estera
e la tassazione rimane sospesa in attesa della successiva
riesportazione
4. Il perfezionamento passivo delle merci nazionali (ovvero
l’esportazione temporanea e la successiva reimportazione)
I REGIMI DOGANALI
5. Il deposito doganale delle merci estere, attraverso il
quale i prodotti di provenienza estera vengono
ammessi in deposito in locali sotto diretta custodia
della dogana. (status di merce estere sospensione
d’imposta)
6. La trasformazione sotto controllo doganale,
destinato a consentire il transito della merce in attesa
di procedere ad una successiva esportazione al fine di
permettere operazioni che ne modificano la specie e
lo stato.
5. L’ammissione temporanea, rivolta a consentire
l’utilizzazione di merci non comunitarie, laddove tali
merci siano destinate ad essere riesportate senza
avere subito modifiche, salvo il logorio dall’uso (es.
fiere, mostre, esposizioni).
6. Il transito comunitario esterno (il passaggio delle
merci estere da rispedire)
7. Il transito comunitario interno con cui le merci
nazionali sono trasportate via mare da un porto
all’altro del territorio doganale attraverso rotte
commerciali .
I REGIMI DOGANALI
Nei primi regimi si integra il presupposto d’imposta e si qualifica
definitivamente la merce.
Nei regimi doganali sospensivi (dal 3 al 9) la movimentazione della
merce costituisce un evento occasionale o comunque strumentale
rispetto alla ulteriore circolazione internazionale della merce stessa;
pertanto il regime doganale comunitario viene applicato solo al fine
di mantenere il controllo sulla circolazione delle merci e comunque
mantenendosi un regime di sospensione d’imposta.
Laddove la merce importata in via definitiva sia rispedita all’estero o
distrutta sotto la vigilanza doganale, è previsto lo sgravio delle
imposte liquidate; qualora le merci siano importate in sospensione
di imposta e vengano successivamente immesse sul mercato,
dovranno essere pagati i dazi doganali corrispondenti (con gli
interessi di mora) con riferimento alla data in cui è stata presentata
la dichiarazione doganale.
I SOGGETTI PASSIVI:
Coloro che presentano la dichiarazione
doganale e che comunque imprimono la
destinazione doganale alla merce.
Pertanto, il debitore dei dazi doganali è
rappresentato da colui che effettua la
dichiarazione doganale (reg CEE
2916/1992). Tale obbligo della dichiarazione
doganale è imposto al soggetto che
introduce di fatto le merci nel territorio
doganale.
…segue
Qualora la dichiarazione doganale sia presentata da un
soggetto che agisce quale rappresentante del
proprietario delle merci, è disposta una diversità di
trattamento a seconda che la rappresentanza sia
diretta ovvero indiretta:
1. soggetto che agisce con mandato diretto
l’obbligazione tributaria è posta a carico del
mandante
2. nel caso di mandato indiretto l’obbligazione
tributaria è riferita al rappresentante, venendo
riconosciuta una coobbligazione solidale in capo al
mandante.
I SOGGETTI PASSIVI
Dunque non è rilevante la semplice detenzione della
merce, ma la presentazione della dichiarazione
doganale.
Ne consegue che lo spedizioniere doganale non è da
ritenere assoggettato ad alcuna obbligazione solidale.
Inoltre il soggetto passivo dell’imposta è individuato
anche in colui che ha compiuto la violazione di
contrabbando in solido con il ricettatore.
LA DETERMINAZIONE DEI DAZI
I dazi doganali sono determinati applicando le aliquote
previste dalla Tariffa doganale e variabili in ragione
della tipologia della merce.
In specie, in dogana si assume il prezzo della merce
stessa al lordo degli oneri accessori (trasporto,
imballaggi, assicurazioni etc.).
…segue LA DETERMINAZIONE DEI
DAZI
Qualora il prezzo non sia individuabile si applicano
criteri particolari di definizione della base imponibile
fondati sul valore di merci identiche, similari od
ancora alla mera sommatoria del costo dei fattori di
produzione.
Nella Tariffa doganale è prevista una aliquota ordinaria
del tributo in corrispondenza di ciascuna voce. Tale
aliquota può essere ridotta in dipendenza di accordi
internazionali con alcuni paesi. Per tale motivo
l’origine della merce può influire sulla misura del
tributo dovuto.
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
I dazi doganali sono auto liquidati direttamente in sede di dichiarazione
doganale e riscossi dagli uffici doganali che provvedono ad accettare la
dichiarazione ed iscriverla nel registro doganale.
Successivamente gli uffici procedono alla verifica della dichiarazione
doganale.
Qualora il contenuto della dichiarazione doganale sia ritenuto non
correttamente formulato gli uffici doganali possono emettere un atto di
accertamento.
Procedura semplificata
 Si applica una procedura semplificata per le
imprese che sono solite effettuare operazioni di
importazione o esportazione.
A seguito di una autorizzazione delle autorità
doganali l’impresa può prendere in carico la merce
arrivata a destinazione, in caso di importazione,
con una iscrizione nelle proprie scritture; in caso
di esportazione l’impresa autorizzata può
compilare la dichiarazione doganale e iscriverla nel
registro apposito al momento della partenza delle
merci.
L’APPLICAZIONE
DEL
TRIBUTO
Rispetto alle contestazioni che riguardano la
qualificazione, l’origine o il valore della merce è
prevista una peculiare forma di contenzioso
amministrativo che si articola in una pluralità di fasi:
• Decisione del capo della dogana;
• Redazione di un verbale fra le parti e, in caso di
mancata accettazione della decisione, prestazione di
una cauzione (parti al maggiore tributo accertato) per
consentire il ritiro della merce;
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
• Istanza di risoluzione della controversia presentata al
capo del compartimento entro 30 giorni dalla
redazione del verbale;
• Decisione del capo del compartimento;
• Ricorso al Ministro in caso di dissenso rispetto a tale
decisione
• Decisione del Ministro
Tale procedura non esclude la usuale tutela
giurisdizionale di fronte alle commissioni tributarie
mediante impugnazione della decisione del capo della
dogana.
LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN
MATERIA DI DAZI E TASSE AD EFFETTO EQUIVALENTE
In tale materia non è possibile tracciare un orientamento
omogeneo della Corte di Giustizia ma è caratterizzato
dal case by case approach.
Un tema ampiamente affrontato dalla Corte di Giustizia
è rappresentato dalla nozione di “tasse ad effetto
equivalenti” ai dazi, ed in particolare la distinzione con
il principio di non discriminazione fiscale relativo alle
imposte indirette.
LA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI DAZI E TASSE
AD EFFETTO EQUIVALENTE
Il divieto di tasse “ad effetto equivalente” si riferisce a
quei tributi cui sono assoggettati esclusivamente i
prodotti importati. Al contrario, l’art. 90 (relativo al
principio di non discriminazione fiscale) riguarda un
tributo interno che, pur determinando una diversità di
trattamento fiscale tra produzione nazionale e
importazioni, colpisce sia i prodotti nazionali che
quelli importati.
 Pertanto, le norme nazionali contrastanti con il divieto
di tasse “ad effetto equivalente” sono da ritenersi
illegittime in modo assoluto e come tali vanno abolite;
mentre le norme che contrastano con la norma dell’art.
90 producono un’illegittimità relativa e possono
mantenere la propria validità giuridica ove siano
interpretabili ed applicabili in modo da evitare la
discriminazione fiscale
I MONOPOLI FISCALI
Progressivo contingentamento dei monopoli
nazionali per violazione del principio di non
discriminazione. (protezione della produzione
nazionale a scapito di imprese comunitarie non
residenti)
Ai sensi dell’art. 31 del Trattato: “gli Stati membri
procedono ad un progressivo contingentamento
dei monopoli nazionali che presentino carattere
commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi
discriminazione tra i cittadini degli Stati membri
relativamente all’approvvigionamento ed agli
sbocchi”.
Art. 90 del Trattato (norma
derogatoria)
“le imprese incaricate di servizi di interesse economico
generali o aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle regole del presente trattato e in particolare
alle regole di concorrenza nei limiti in cui l’applicazione di
tali norme non osti all’adempimento in linea di diritto e di
fatto, della specifica missione loro affidata. “
L’art. 90 ha comunque riconosciuto negli interessi della
Comunità un baluardo insormontabile dagli stessi
monopoli fiscali, cosicché laddove la disciplina nazionale
contrasti con tali interessi essa dovrà essere
necessariamente modificata.
I monopoli esistenti nel territorio
italiano
In virtù di tale normativa attualmente in Italia vi sono
solo:
1. il monopolio dei tabacchi lavorati e delle sigarette
(solo in riferimento alla fabbricazione, importazione e
vendita nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati)
2. il monopolio fiscale del settore dei giochi d’azzardo
e delle scommesse.
Sono invece scomparsi:
1. Il monopolio delle pietrine focaie
2. Il monopolio delle cartine e dei tubetti per sigarette
3. Il monopolio del sale
La disciplina tributaria nazionale dei giochi e delle
scommesse in conflitto con la libertà di
stabilimento.
Il monopolio nazionale dei giochi e delle scommesse
determina una restrizione della libertà di
stabilimento, poiché va a comprimere la facoltà
di stabilirsi in Italia per le imprese comunitarie
non residenti.
Inoltre è in violazione con il principio di non
discriminazione poiché comprime la facoltà dei
cittadini di acquisire le prestazioni di servizi in cui
si concretano i giochi e le scommesse.
(ammissibile ai sensi della deroga prevista dall’art.
90 del Trattato)
Gioco via internet
Il legislatore italiano ha avvertito tale problema da
diverso tempo ed ha predisposto una serie di
meccanismi sanzionatori particolarmente invasivi a
protezione della riserva monopolistica.
In particolare gli art. 4, art 4 bis e ter della legge 401/1989
stabiliscono sanzioni penali (che includono l’arresto
oltre all’ammenda) per le ipotesi di organizzazione, di
pubblicità e perfino di mera partecipazione in ordine
ai giochi e scommesse abusivi (cioè non autorizzati
dallo Stato).
Provvedimento teso ad oscurare i siti internet di giochi
di imprese non autorizzate ad operare in Italia.
…segue
Tale disciplina di protezione della riserva
monopolistica si pone in rapporto di
violazione del principio della libera
circolazione dei servizi in ambito
comunitario.
Su questo tema la Corte di Giustizia ritiene che
tale restrizione è ammissibile qualora
ricorrano motivi imperativi di interesse
generale o finalità di ordine pubblico, tra i
quali non rientra sicuramente l’interesse
fiscale. (sentenza Gambelli)
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