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Comune di Racconigi
Presentazione della bozza del BILANCIO di PREVISIONE per l’anno 2013 Termine per l’approvazione del bilancio 30 giugno 2013 30 settembre 2013 La Legge 24/12/2012 n.228 (legge di stabilità), all’art.1, comma 381, aveva stabilito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/06/13; Il decreto legge D.L. 35/2013 convertito in legge con la L.64/2013 ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione al 30/09/2013; Aliquote e tariffe Art. 1 legge n. 296/2006 “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. “ Art. 193 Tuel, dopo art. 1, comma 444, legge. n. 228/2012 “… Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (30 settembre).” IMU Il D.L. 54/2013 ha sospeso il pagamento dell’acconto relativamente a: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o da altri enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. La sospensione opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del Tares, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata è fissato al 16 settembre 2013. IMU La perdita di gettito è compensata mediante incremento massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di un importo pari al 50%: del gettito relativo all'anno 2012 dell’Imu ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze; del gettito relativo all'anno 2012 dell‘Imu, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli altri immobili. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro l’11 giugno. IMU La L. 228/2012 ha soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011. Pertanto, dal 2013, tutto il gettito di tale imposta è di spettanza dei comuni, con la sola eccezione (prevista dalla successiva lett. f)) di quello prodotto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Secondo il Mef, spetta allo Stato anche il gettito dei rurali accatastati in D, anche se le relativa aliquota è 0,2%, che i comuni NON possono più abbassare a 0,1%. Sugli altri immobili di categoria D, inoltre, in base a quanto previsto dalla lett. g), i comuni possono aumentare l’aliquota sino a 0,3 punti percentuali (ma non più prevedere riduzioni). In tal caso, il maggior gettito è di spettanza comunale. Anche in tal caso, i Comuni NON possono, invece, ridurre l'aliquota base. Tuttavia, l’acconto può essere pagato con le aliquote 2012, anche se inferiori (circolare n. 2/DF/2013) In base all’art. 10, comma 2-ter, del D.L. 35/2013, la riserva di gettito a favore dello Stato non si applica sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e istituzione del Fondo di solidarietà comunale La L. 228/2012 ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio (Fsr) di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2011. Al suo posto, al fine di garantire comunque una distribuzione territorialmente equa delle risorse (e quindi per finalità perequative), è stata prevista l’istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell‘IMU di spettanza dei comuni ed integrato da risorse di provenienza statale. Il nuovo fondo di solidarietà comunale Un Dpcm dovrà definire la consistenza, nonché i criteri di formazione e di riparto, del fondo, quantificando la quota di Imu comunale da versare.. Il riparto dovrà tenere conto (nel 2013 solo dei parametri in grassetto): 1) del maggiore o minore gettito derivante dalle modifiche apportate alla disciplina dell’Imu; 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse di cui ai soppressi fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia che dovrebbe operare a livello di singolo ente. Stima del nuovo fondo di solidarietà comunale 1) In primo luogo, occorre calcolare la minore entrata derivante dall’azzeramento del Fsr, al netto dei tagli previsti dall’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (pari, complessivamente, a 2.250 milioni di euro). Il riparto di questi ultimi avverrà in proporzione (stimabile all’incirca al 11%) alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE, con una clausola di salvaguardia per cui il taglio per abitante non può essere superiore al 250% della media pro-capite per classe demografica. La media dei pagamenti Siope 2010-2012 è pari ad euro 24.868.486.428,00. Stima del nuovo fondo 2) In secondo luogo, occorre calcolare la minore entrata derivante dall’attribuzione allo Stato del gettito Imu relativo agli immobili accatastati in categorie D, considerando l’aliquota base (0,2 per cento per quelli rurali, 0,76 per cento per gli altri). 3) Occorre poi calcolare il gettito Imu che nel 2012 era di pertinenza dello Stato e che da quest’anno passa ai comuni. Si tratta del 50 per cento del gettito calcolato ad aliquota base sugli immobili non adibiti ad abitazione principale diversi da quelli accatastati in categoria D. Rispetto a questi ultimi, occorre considerare a parte i fabbricati rurali strumentali accatastati in D10, il cui gettito nel 2012 è andato interamente ai comuni, mentre nel 2013 andrà interamente allo Stato. 4) Infine, si procede alla somma algebrica degli importi di cui ai precedenti punti (1), 2) e 3). I primi due addendi vanno assunti col segno -, il terzo col segno +. Stima del nuovo fondo In pratica: - (1) – (2) + (3). Se il risultato è negativo, il comune dovrebbe risultare beneficiario del fondo di solidarietà per l’importo indicato. Se, viceversa, il risultato è positivo, il comune dovrà contribuire ad alimentare il fsc con una quota del gettito Imu. Nel secondo caso, pare opportuno prevedere a bilancio una voce di spesa ad hoc. L’importo delle spettanze non deve essere più ridotto per compensare il maggior gettito della maggiorazione Tares sui servizi indivisibili, che l’art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 35/2013 ha devoluto direttamente allo Stato Stima del nuovo fondo … se negativo : - Quota “taglio” Spending Review 2013 - 0,38% fabbricati D 2012 aliquota base … se positivo : + 0.38% altri immobili non D 2012 Rimborso al Fondo solidarietà 2013 FSR 2012, (senza taglio 500 mln da S.R.) = Accesso al Fondo solidarietà 2013 = TARES 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214: “a decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”; TARES Con la LEGGE DI STABILITA’ 2013 - Legge 24/12/2012 n.228, con l’art.1, comma 387, INTRODUZIONE TARES a partire dal 2013 Con l’art.10 – comma 2 - D.L. 35/2013 Per il solo anno 2013: - Scadenza e numero rate stabilite con deliberazione da pubblicare 30 gg. prima della data del versamento - Acconto salvo conguaglio con modalità precedenti - MAGGIORAZIONE TARES 0,30 €./MQ, versata direttamente allo STATO in unica soluzione con l’ultima rata TARES “la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; TARES ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa e che il predetto piano è corredato di una relazione illustrativa; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, occorre suddividere la quota fissa totale tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dell’incidenza percentuale delle rispettive superfici sulle superfici complessive soggette al tributo; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, occorre suddividere la quota variabile totale tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base della produzione di rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non domestiche secondo il metodo presuntivo di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108 Equilibrio parte corrente La L. 64/2013 ha prorogato al 2014 l’art. 2, comma 8, della L. 244/2007, che consente di utilizzare le entrate da rilascio di permessi di costruire (oneri di urbanizzazione) per finanziare le spese correnti, nella misura del 50%, e, per un ulteriore 25%, per coprire le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio. Le misure per lo sblocco dei debiti Il D.L. 35/2013 prevede due ordini di interventi: 1) una deroga al Patto 2013; 2) misure per incrementare la liquidità per gli enti con difficoltà di cassa. Si tratta di interventi una tantum, che quindi non modificano la disciplina a regime. Deroga al Patto Vale 5 miliardi di euro a valere sull’annualità 2013. Riguarda le seguenti tipologie di pagamenti di parte capitale: 1) quelli relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 2) quelli per i quali alla medesima data (31 dicembre 2012) sia stata almeno emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento; 3) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del Tuel. Misure per la liquidità 2) Aumento del tetto per le anticipazioni di tesoreria. Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti 3) Sblocco pagamenti regionali. 1) Aumento del tetto per le anticipazioni di tesoreria Esso sale da 3/12 a 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente sui primi tre titoli di entrata del bilancio. La deroga vale solo per il 2013, entro il 30 settembre. Ciò significa che, entro tale data, l’anticipazione dovrà tornare entro i 3/12. È stata eliminata la norma che vincolava per una quota pari alla maggiore anticipazione le entrate da Imu. Sblocco dei pagamenti regionali I commi 7 ed 8 dell’art. 1 escludono dal Patto della regione i pagamenti di parte corrente destinati a liquidare i corrispondenti residui attivi degli enti locali. I corrispondenti spazi finanziari liberati sono destinati prioritariamente a liquidare i residui di parte capitale degli enti locali. L’art. 2 del D.L. 35/2013 ha previsto la concessione alle regioni di anticipazioni di liquidità per consentire il pagamento di debiti al 31 dicembre 2012, di cui almeno 2/3 a favore degli enti locali (perché in presenza di residui passivi contro residui attivi). Per il Piemonte la misura vale 1,2 miliardi di euro nel biennio. Per il momento il Comune di Racconigi sta aspettando fiducioso …………………… Il Patto di stabilità per i comuni Principali riferimenti normativi : Art. 1, commi, 87 e seguenti, della L. 220/2010 Artt. 30-32 della L. 183/2011, come modificata dalla L. 228/2012 Art. 32, comma 4, della L. 183/2011 : I comuni devono conseguire annualmente un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. 78/2010 Il calcolo degli obiettivi Art. 32, comma 2, della L. 183/2011 I comuni applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 (impegni), così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali massime: per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 15,8%; per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, 13% per l’anno 2013 e 15,8% dal 2014. Obiettivo del patto di stabilità Obiettivo di Patto = Media degli impegni di spesa corrente 2007-2009 X Coefficiente % – Taglio (solo per i comuni > 5000) È sempre un numero positivo = avanzo)! Prospetto da allegare al bilancio Il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito, anche su base pluriennale, il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto. Adempimenti a carico dei comuni Prospetto dimostrativo Insieme al bilancio di previsione Monitoraggio Semestrale, di solito con scadenze ottobre e febbraio dell’anno successivo Certificazione Entro il 31 marzo dell’anno successivo Bilancio di previsione 2013 del comune di Racconigi Il 2013 è stato caratterizzato da difficoltà ancora più pesanti degli anni precedenti: Ulteriore riduzione dei trasferimenti,(che tendono ormai al loro azzeramento), che hanno ulteriormente ridotto le risorse a disposizione per le spese correnti Sanzioni per il mancato raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità 2012 Acutizzarsi del problema della liquidità di cassa, a causa del mancato incasso per la sospensione dell’Imu su abitazione principale e terreni Sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità dell’anno 2012 A causa del mancato rispetto del PATTO di stabilità anno 2012 l’ente ha predisposto il bilancio tenendo conto delle sanzioni previste: Tetto agli impegni di spesa corrente (che non possono superare l’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio). Divieto di indebitamento. Blocco totale delle assunzioni. Riduzione delle indennità degli amministratori (-30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010). Le scelte dell’amministrazione sui tributi locali IMU aliquote conferma di quelle già determinate nel 2012: 0,2% Fabbricati rurali ad uso strumentale; 0,4% Abitazione principale e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale: C2; C6; C7); 0,4%, per quei proprietari di unità immobiliari abitative, che sono disposti a stipulare contratti di locazione a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti indicati dal comune di Racconigi, che le utilizzino come abitazione principale. I proprietari interessati devono presentare, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, su modelli predisposti dal Comune. 0,76% per le seguenti tipologie: A) abitazioni locate, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, (senza alcuna pertinenza); B) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori o figli), che la utilizzano quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza); C) abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza); 0,94% per tutti gli immobili posseduti da ditte individuali, da società di persone o di capitali che li utilizzano direttamente come immobili strumentali per le loro attività produttive: artigianali, industriali e commerciali; 1,06% abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, (per le quali non si disponga di un contratto di locazione registrato); 0,96% aliquota ordinaria, (per tutti gli immobili non previsti nelle altre aliquote); Addizionale comunale IRPEF Applicazione di aliquote differenziate in modo progressivo utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche : 0,65% per lo scaglione di reddito sino ad Euro 15.000,00 di imponibile; 0,77% per lo scaglione di reddito da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00 di imponibile; 0,78% per lo scaglione di reddito da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00 di imponibile; 0,79% per lo scaglione di reddito da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00 di imponibile; 0,80% oltre Euro 75.000,00 di imponibile; TARES Le metodologie di calcolo sono stabilite per legge salvo un margine di discrezionalità , che ha consentito all’amministrazione di non colpire eccessivamente i nuclei famigliari numerosi: Si riportano nella seguente tabella gli importi della parte fissa e della parte variabile per ciascuna tipologia di utenze domestiche. L’importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore unitario della parte fissa (€/m2) per la superficie dell’utenza, e sommando al valore ottenuto l’importo della parte variabile. A tale importo andrà ancora sommata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Dovrà essere sommato anche il tributo provinciale. Tariffa fissa (€/m2) Tariffa variabile (€) 1 componente € 0,71 € 55,58 2 componenti € 0,83 € 100,04 3 componenti € 0,93 € 127,83 4 componenti € 1,01 € 166,73 5 componenti € 1,09 € 200,08 6 o più componenti € 1,15 € 227,87 Esempi di calcolo TARES Famiglia con 2 componenti , con abitazione e pertinenze per un totale di mq. 80: TARES € 175,00 + Addizionale stato € 24,00 = 199,00 TARSU € 151,80 Differenza + € 47,20 Famiglia con 3 componenti , con abitazione e pertinenze per un totale di mq. 100: TARES € 231,90 + Addizionale stato € 30,00 = 261,90 TARSU € 189,75 Differenza + € 72,15 Esempi di calcolo TARES Famiglia con 3 componenti , con abitazione e pertinenze per un totale di mq. 150: TARES € 280,75 + Addizionale stato € 45,00 = 325,75 TARSU € 284,63 Differenza + € 41,12 Famiglia con 4 componenti , con abitazione e pertinenze per un totale di mq. 150: TARES € 334,15 + Addizionale stato € 45,00 = 379,15 TARSU € 284,63 Differenza + € 94,52 Esempi di calcolo TARES Famiglia con 5 componenti , con abitazione e pertinenze per un totale di mq. 200: TARES € 438,98 + Addizionale stato € 60,00 = 498,98 TARSU € 379,50 Differenza + € 119,48 Famiglia con 2 componenti , con abitazione e pertinenze per un totale di mq. 200: TARES € 279,34 + Addizionale stato € 60,00 = 339,34 TARSU € 379,50 Differenza - € 40,16 (i nuclei con pochi componenti e grandi superfici pagano una Tares < della Tarsu) Esempio di calcolo utenze NON domestiche con superficie di mq 100 Uffici agenzie e studi professionali Tares + add.stato € 240,85 Tarsu € 506,00 Banche e istituti di credito Tares + add.stato € 138,00 Tarsu € 506,00 Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense Tares + add.stato € 1.127,12 Tarsu € 759,00 Bar, caffè, pasticcerie Tares + add.stato € 809,60 Tarsu € 759,00 Supermercati Tares + add.stato € 427,71 Tarsu € 569,25 Ortoftrutta,pescherie, fiori,piante, pizza al taglio Tares € 1.441,88 Tarsu € 569,25 I numeri in sintesi del bilancio ENTRATA TITOLO 1 Importi TRIBUTARIE 5.337.308,00 SPESA TITOLO 1 Importi CORRENTE 6.272.223,00 TITOLO 2 DA TRASFERIMENTI 195.352,00 TITOLO 2 per INVESTIMENTI TITOLO 3 EXTRATRIBUTARIE 935.555,00 TITOLO 3 RIMBORSO PRESTITI 2.451.222,00 6.468.215,00 TITOLO 4 SERVIZI C/TERZI 1.605.000,00 Totale Entrate Correnti TITOLO 4 In C/CAPITALE TITOLO 5 da MUTUI 2.869.686,00 2.497.163,00 2.067.730,00 Totale Entrate in c/Capitale 4.564.893,00 TITOLO 6 SERVIZI C/TERZI 1.605.000,00 560.023,00 AVANZO applicato TOTALE 13.198.131,00 TOTALE 13.198.131,00 Dettaglio di alcune entrate correnti Entrate Correnti TRIBUTARIE e da TRASFERIMENTI più significative: Addizionale comunale irpef € 855.000,00 IMU € 2.963.565,00 TARES (tributo comunale rifiuti e servizi) € 1.080.000,00 TOSAP € 66.100,00 Fondo di solidarietà comunale € 140.690,00 Trasferimenti statale sviluppo investimenti € 46.738,00 Contributi regionali correnti € 23.502,00 Contributi provinciali per Asilo nido e scuole € 32.010,00 Dettaglio di alcune entrate correnti Entrate Correnti EXTRA TRIBUTARIE Rette frequenza scuola materna € 90.000,00 Servizio trasporto alunni € 31.000,00 Servizio mensa scuola elementare € 87.000,00 Proventi utilizzo impianti sportivi € 19.500,00 Rette frequenza asilo nido € 120.500,00 Affitti di fabbricati € 25.500,00 Concessioni di loculi cimiteriali € 100.000,00 Rimborso oneri mutui per investimenti impianti di depurazione e fognatura € 80.900,00 Spesa corrente: classificazione per interventi (fattori produttivi) Classificazione delle spese correnti per intervento 01 - Personale 02 - Acquisto beni 03 - Prestazioni di servizi 2.877.238,00 04 - Utilizzo di beni di terzi 38.780,00 05 - Trasferimenti 475.858,00 06 - Interessi passivi e oneri finanziari 159.307,00 07 - Imposte e tasse 134.700,00 08 - Oneri straordinari gestione corr. 32.200,00 09 10 - Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti 8.367,00 11 - Fondo di riserva 30.000,00 Totale spese correnti 2.248.328,00 267.445,00 6.272.223,00 Spesa corrente: classificazione per funzioni (aree di intervento) Num. Funzione Importi 02 03 - Amministrazione, gestione e controllo Funzioni relative alla giustizia Funzioni di polizia locale 04 - Istruzione pubblica 768.502,00 05 06 - 107.228,00 141.459,00 10 - Cultura e beni culturali Sport e tempo libero Turismo e manifestazioni collegate Viabilità e trasporti Gestione del territorio e ambiente Azioni in campo sociale 11 - Sviluppo economico 01 - 07 08 09 - Totale spese correnti 1,756764,00 5.800,00 470.815,00 31.119,00 370.746,00 1.575.140,00 1.033.162,00 11.488,00 6.272.223,00 Spese per rimborso mutui Importo delle rate di rimborso relative alle quote capitale dei mutui: € 383.492,00 Spese per investimenti 2013 Le spese per investimenti programmate per l’anno 2013 ammontano a € 2.869.686,00, gli interventi più significativi sono : Riqualificazione energetica Palazzo Comunale € 425.000,00 Rifunzionalizzazione Soms per creazione polo sapori e profumi € 1.466.414,00 Interventi di razionalizzazione consumi energetici Villa Biancotti Levis € 712.789,00 Ampliamento e razionalizzazione aule I.I.S. Eula € 59.000,00 Fonti di finanziamento delle spese per investimento Le spese per investimento sono finanziate da: Avanzo di amministrazione € 560.023,00 Permessi di costruzione € 62.500,00 Contributi regionali € 360.000,00 Contributi Regione POR-FESR € 700.000,00 Alienazione terreni € 651.414,00 Contributi in conto capitale da terzi € 495.749,00 Fine Grazie per l’attenzione