LR 22/97 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
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LR 22/97 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI LA FISCALITA’ PASSIVA NEGLI ENTI LOCALI RELATORE: MAURIZIO TONINI Torino, lì 10 aprile 2008 IRES ART. 74 D.P.R. 917/86, 1° COMMA GLI ORGANI E LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, COMPRESI QUELLI AD ORDINAMENTO AUTONOMO, ANCHE SE DOTATI DI PERSONALITA’ GIURIDICA, I COMUNI, I CONSORZI TRA ENTI LOCALI, LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI GESTORI DI DEMANIO COLLETTIVO, LE COMUNITA’ MONTANE, LE PROVINCE E LE REGIONI NON SONO SOGGETTI ALL’IMPOSTA. I COMUNI NON DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI QUALUNQUE REDDITO PERCEPITO, ANCHE SE RELATIVO ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, NON DEVE PERCIO’ ESSERE DICHIARATO LA DISCIPLINA PREVISTA PER I COMUNI NON PUO’ ESSERE ESTESA ALLE SOCIETA’ CON CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO, APPOSITAMENTE COSTITUITE PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA’ (SOCIETA’ IN HOUSE). AD ESSE VA ATTRIBUITA UN’AUTONOMA RILEVANZA SOGGETTIVA E SI APPLICA LA DISCIPLINA ORDINARIA PREVISTA PER LE SOCIETA’. ANCHE SE NON E’ SOGGETTO PASSIVO IRES, IL COMUNE E’ SOGGETTO A RITENUTA SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI E SUI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI A CONFERMA DI TALE ORIENTAMENTO E’ INTERVENUTA UNA INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONTENUTA NELL’ARTICOLO 14 L. 18 FEBBRAIO 1999, N. 28, LA QUALE HA STATUITO CHE LA RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA SUI PREDETTI REDDITI (ART. 26 COMMI DA 1 A 3 BIS D.P.R. 600/1973) DEVE ESSERE APPLICATA ANCHE AI SOGGETTI ESCLUSI DA IRES IVA I PRESUPPOSTI AFFINCHE’ UN ATTO ECONOMICO SIA RILEVANTE AI FINI IVA SONO: - • • • PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PRESUPPOSTO OGGETTIVO PRESUPPOSTO TERRITORIALE PRESUPPOSTO SOGGETTIVO ARTICOLI 4 E 5 D.P.R. 633/72 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO E’ COSTITUITO DALL’ESERCIZIO DI UN’IMPRESA, DI UN’ARTE O UNA PROFESSIONE. PER GLI ENTI LOCALI L’ARTICOLO 4 STABILISCE: “SI CONSIDERANO EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO DI IMPRESA SOLTANTO LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI FATTE NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI O AGRICOLE”. PER ATTIVITA’ COMMERCIALI O AGRICOLE SI INTENDONO QUELLE INDICATE AGLI ARTT. 2135 E 2195 DEL CODICE CIVILE SONO ATTIVITA’ COMMERCIALI AI SENSI DELL’ART. 2195 DEL CODICE CIVILE LE SEGUENTI: • ATTIVITA’ INDUSTRIALE DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI • ATTIVITA’ INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI • ATTIVITA’ DI TRASPORTO PER TERRA, PER ACQUA O PER ARIA • ATTIVITA’ BANCARIA O ASSICURATIVA • ATTIVITA’ AUSILIARIE DELLE PRECEDENTI SONO ATTIVITA’ AGRICOLE AI SENSI DELL’ART. 2135 DEL CODICE CIVILE: • ATTIVITA’ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO • SILVICOLTURA • ALLEVAMENTO BESTIAME • ATTIVITA’ CONNESSE ALLE PRECEDENTI SONO CONSIDERATE, PER PRESUNZIONE ASSOLUTA, SVOLTE NELL’ESERCIZIO DI IMPRESA LE SEGUENTI ATTIVITA’ (ART. 4 COMMA 5): • CESSIONI DI BENI NUOVI PRODOTTI PER LA VENDITA • EROGAZIONE D’ACQUA E SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE GAS, ENERGIA ELETTRICA E VAPORE • GESTIONE DI FIERE ED ESPOSIZIONI A CARATTERE COMMERCIALE • GESTIONE DI SPACCI AZIENDALI, GESTIONE DI MENSE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI • TRASPORTO E DEPOSITO DI MERCI • TRASPORTO DI PERSONE • ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI, PRESTAZIONI ALBERGHIERE O D’ALLOGGIO • SERVIZI PORTUALI E AEROPORTUALI • PUBBLICITA’ COMMERCIALE • TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONI CIRCOLARI IN BASE ALL’ART. 4, PARAGRAFO 5 DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE DEL 17 MAGGIO 1977 (VI DIRETTIVA), GLI ENTI LOCALI NON SONO CONSIDERATI SOGGETTI PASSIVI PER LE ATTIVITA’ OD OPERAZIONI CHE ESERCITANO IN QUANTO PUBBLICHE AUTORITA’, ANCHE QUANDO, IN RELAZIONE A TALI ATTIVITA’ OD OPERAZIONI, PERCEPISCONO DIRITTI, CANONI, CONTRIBUTI O CORRISPETTIVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE UN AIUTO PER LA RICERCA DEI SERVIZI COMMERCIALI PROVIENE DAL D.M. 31 DICEMBRE 1983 CHE INDIVIDUA I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER I QUALI GLI ENTI LOCALI SONO TENUTI A RICHIEDERE LA CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI. SONO CONSIDERATI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: 1. ALBERGHI, ESCLUSI I DORMITORI PUBBLICI; CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO; 2. ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI; 3. ASILI NIDO; 4. CONVITTI, CAMPEGGI, CASE PER VACANZE, OSTELLI; 5. COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI; 6. CORSI EXTRA SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI E SPORT E ALTRE DISCIPLINE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE; 7. GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI; 8. IMPIANTI SPORTIVI: PISCINE, CAMPI DA TENNIS, DI PATTINAGGIO, IMPIANTI DI RISALITA E SIMILI; 9. MATTATOI PUBBLICI; 10. MENSE, COMPRESE QUELLE AD USO SCOLASTICO; 11. MERCATI E FIERE ATTREZZATI; 12. PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI; 13. PESA PUBBLICA; 14. SERVIZI TURISTICI DIVERSI: STABILIMENTI BALNEARI, APPRODI TURISTICI E SIMILI 15. SPURGO DI POZZI NERI; 16. TEATRI, MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI; 17. TRASPORTI DI CARNI MACELLATE; 18. TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI E ILLUMINAZIONI VOTIVE; 19. USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI SERVIZI INDISPENSABILI UN AIUTO PIU’ RILEVANTE ALLA RICERCA DEI SERVIZI NON COMMERCIALI FORNITI DALL’ENTE E’ COSTITUITO DAL D.M. 28 MAGGIO 1993, CHE DEFINISCE I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI SONO SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI: – SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI; – SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE, COMPRESO IL SERVIZIO ELETTORALE; – SERVIZI CONNESSI ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE; – SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE; – SERVIZIO STATISTICO; – SERVIZI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA; – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA; – SERVIZIO DELLA LEVA MILITARE; – SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRONTO INTERVENTO E DI TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA; – SERVIZI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA; – SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI; – SERVIZI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE; – SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE; – SERVIZI DI NETTEZZA URBANA; – SERVIZI DI VIABILITA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESUPPOSTO OGGETTIVO ARTICOLI 2 E 3 D.P.R. 633/1972 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELL’IMPOSTA CONSISTE NELLA CESSIONE DI BENI O PRESTAZIONE DI SERVIZI CESSIONI DI BENI ART. 2 D.P.R. 633/1972 DEFINISCE LA CESSIONE DI BENI COME “ATTI A TITOLO ONEROSO CHE IMPORTANO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ OPPURE COSTITUZIONE O TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI DI OGNI GENERE”. PRESTAZIONE DI SERVIZI ART. 3 D.P.R. 633/1972 DEFINISCE PRESTAZIONI DI SERVIZI LE ATTIVITA’ DIETRO CORRISPETTIVO DIPENDENTI DA CONTRATTI DI OPERA, APPALTO, TRASPORTO, MANDATO, SPEDIZIONE, AGENZIA, MEDIAZIONE, DEPOSITO E, IN GENERE, DI FARE, DI NON FARE E DI PERMETTERE, QUALE NE SIA LA FONTE NECESSITA’ DI CORRISPETTIVO E DEL SINALLAGMA NON SONO CONSIDERATI PRESTAZIONI DI SERVIZI: • I SERVIZI RESI GRATUITAMENTE • I SERVIZI PRIVI DI RAPPORTO SINALLAGMATICO I SERVIZI PRIVI DI RAPPORTO SINALLAGMATICO SONO ATTIVITA’, IL CUI CORRISPETTIVO NON E’ LEGATO A UNA CONTROPRESTAZIONE ANCHE SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONE DI DARE, FARE, NON FARE E PERMETTERE. E’ NECESSARIA L’ESISTENZA DELLA CORRISPETTIVITA’, CIOE’ DEL SINALLAGMA CHE LEGA AL CORRISPETTIVO PERCEPITO LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL’ENTE. IL SINALLAGMA DEVE RISULTARE DALL’ESAME DELL’ATTO NEGOZIALE, CHE DEVE CONTENERE IL PROCESSO DI SCAMBIO E L’IMPEGNO DELLE PARTI A ESSERE RECIPROCAMENTE VINCOLATE A PRESTAZIONI E CONTROPRESTAZIONI. CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI LE SOMME EROGATE DA UN ENTE LOCALE A QUALUNQUE ENTE O IMPRESA SONO DA ASSOGGETTARE A IVA O E’ FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA, A SECONDA CHE ASSUMA LA NATURA DI CORRISPETTIVO O DI CONTRIBUTO. CONTRIBUTO CONFIGURA UNA MERA ELARGIZIONE DI SOMME DI DENARO, EFFETTUATA PER FINALITA’ DI CARATTERE GENERALE E PER SOSTENERE L’ATTIVITA’ DELL’ENTE BENEFICIARIO CORRISPETTIVO RAPPRESENTA LA CONTROPRESTAZIONE SPECIFICA E DIRETTA DI UN’OPERAZIONE (CESSIONE O PRESTAZIONE) RIENTRANTE NEL CAMPO DELL’IVA CRITERIO DISTINTIVO L’EROGAZIONE DI FONDI SI CONFIGURA PERTANTO COME: a) b) CONTRIBUTO SE E’ EFFETTUATA PER REALIZZARE E COPRIRE IL COSTO DI UN’OPERA O DI ATTIVITA’ POSTA COMUNQUE IN ESSERE DALL’ENTE DESTINATARIO DEL FINANZIAMENTO, SENZA CHE VI SIA ALCUNA ASSUNZIONE DI OBBLIGHI E DI DIRITTI. L’UNICA CONDIZIONE PER POTER RICEVERE IL CONTRIBUTO E’ QUELLA DI AVERE REALIZZATO L’OPERA O L’ATTIVITA’ PER LA QUALE ERA STATA RICHIESTA LA SOVVENZIONE. CORRISPETTIVO SE E’ EFFETTUATA IN PRESENZA DI UN VINCOLO SINALLAGMATICO, OVVERO DI UN RAPPORTO DI CONNESSIONE DIRETTA TRA LA CORRESPONSIONE DEL DENARO DA PARTE DEL COMUNE E L’ASSUNZIONE DI UN OBBLIGO SPECIFICO TIPICAMENTE DI FARE, ASSUNTO DALLA CONTROPARTE PRESUPPOSTO TERRITORIALE ART. 7 D.P.R. 633/1972 OPERAZIONE ECONOMICA DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL TERRITORIO DELLO STATO GESTIONE PARCHEGGI ATTIVITA’ DI GESTIONE PARCHEGGI, ALLORCHE’ SVOLTA DA UN ENTE LOCALE, RIENTRA TRA LE ATTIVITA’ ESERCITATE IN QUANTO PUBBLICA AUTORITA’ E COME TALE FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IVA. ARTICOLO 7 D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) DISPONE, TRA L’ALTRO, CHE I COMUNI, NEI CENTRI ABITATI, AL FINE DI TUTELARE PROFILI SOCIALI, AMBIENTALI ED ECONOMICI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ADOTTINO, CON ORDINANZA DEL SINDACO, TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER REGOLAMENTARE I PARCHEGGI. ESSI, A TAL FINE, POSSONO STABILIRE DIVIETI, IMPORRE OBBLIGHI E SANZIONARE CHIUNQUE VIOLI LE DISPOSIZIONI ADOTTATE, IN NOME DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI DI TUTTA LA COLLETTIVITA’ CORTE DI GIUSTIZIA, CON SENTENZA C-446/98 DEL 14 DICEMBRE 2000 HA RILEVATO CHE I POTERI DI PUBBLICA AUTORITA’ POSSONO CONSISTERE, TRA L’ALTRO, NELL’AUTORIZZARE O NEL LIMITARE IL PARCHEGGIO, O NEL SANZIONARE CON UN’AMMENDA LA SOSTE OLTRE IL TEMPO AUTORIZZATO DI PARCHEGGIO IN TAL SENSO SI PRONUNCIA ANCHE LA RISOLUZIONE N. 210/E DEL 14 DICEMBRE 2001 E RISOLUZIONE N. 173 DEL 6 GIUGNO 2002. CON ISTANZA DI INTERPELLO PRESENTATA IL 17 DICEMBRE 2003 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE E’ STATO CHIESTO SE LE SOMME INTROITATE PER IL PARCHEGGIO SU ALCUNE AREE DELIMITATE CON STRISCE BLU RIENTRASSERO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IVA. AGENZIA DELLE ENTRATE HA RISPOSTO IN DATA 8 MARZO 2004, RIBADENDO CHE IL COMUNE NON DEVE ASSOGGETTARE AD IVA I PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI DIRITTO DI INTERPELLO CON L’INTERPELLO IL COMUNE PUO’ EVITARE DI ANDARE INCONTRO A SANZIONI, ACQUISENDO, PRIMA DI METTERE IN ATTO UN CERTO COMPORTAMENTO, IL PARERE DELL’AMMINISTRAZIONE. L’INTERPELLO DEVE CONTENERE LA SOLUZIONE PROSPETTATA DAL RICHIEDENTE E NEL CASO DI MANCATA RISPOSTA ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI, SI INTENDE CHE L’AMMINISTRAZIONE CONCORDA CON LA SUDDETTA INTERPRETAZIONE PROSPETTATA. IRAP D. LGS. 15/12/1997 N. 446 I COMUNI POSSONO DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE SEGUENDO DUE DISTINTE METODOLOGIE: – METODO RETRIBUTIVO – SULLA BASE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE METODO RETRIBUTIVO LA BASE IMPONIBILE E’ COSTITUITA DALL’AMMONTARE DELLE SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DI QUALUNQUE TIPO. LE RETRIBUZIONI DEVONO ESSERE ASSUNTE IN MISURA PARI ALL’IMPONIBILE PREVIDENZIALE L’ALIQUOTA APPLICATA SULLA BASE IMPONIBILE E’ PARI ALL’8,50% E L’IMPOSTA VIENE VERSATA ENTRO IL 15 DI OGNI MESE SULLE SOMME EROGATE NEL MESE PRECEDENTE. VALORE DELLA PRODUZIONE I COMUNI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITA’ COMMERCIALI POSSONO OPTARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI STESSE, SEGUENDO LE REGOLE DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI. IN CASO DI OPZIONE, SULLE SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI DI LAVORO RIFERITE ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI NON SI APPLICA L’IMPOSTA DELL’8,50% PREVISTA PER IL METODO RETRIBUTIVO. NEL CASO IN CUI IL COMUNE ESERCITI L’OPZIONE, L’ALIQUOTA APPLICATA, CON RIFERIMENTO ALLA BASE IMPONIBILE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE, SARA’ PARI AL 3,90% DAL 2008 (SINO AL 2007 COMPRESO E’ PARI AL 4,25%) NON SONO EFFETTUABILI COMPENSAZIONI TRA L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E QUELLA COMMERCIALE. PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI CONTABILITA’ IVA VERSAMENTO RITENUTE E IRAP ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO, ANCHE SE GIORNO FESTIVO, TRAMITE MODELLO F24 EP VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL’INPDAP ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO, TRAMITE TESORERIA VERSAMENTO ALL’INPS PER INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE RELATIVA AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO, TRAMITE MODELLO F24. IMPORTO VERSATO PARI ALL’1,61% DELL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO. VERSAMENTI IVA RISULTANTI DALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE DI IMPOSTA TRATTENUTE ENTRO IL 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO ELENCO CLIENTI E FORNITORI ENTRO IL 29 APRILE DI OGNI ANNO PRESENTAZIONE MOD. 770 SEMPLIFICATO ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO. NEL 2008 TERMINE SPOSTATO AL 31 MAGGIO CON ART. 37 BIS D.L. 31/12/2007 N. 248 CONVERTITO CON L. 28/02/2008 N. 31 (DECRETO MILLE PROROGHE). PRESENTAZIONE MOD. 770 ORDINARIO ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP CONTABILITA’ IVA IMPORTANZA DI UNA CORRETTA CONTABILITA’ IVA, IN QUANTO PUO’ ANCHE RAPPRESENTARE UNA FONTE DI FINANZIAMENTO POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE CREDITO IVA PER COMPENSARE ALTRI VERSAMENTI IN CASO DI PIU’ ATTIVITA’ COMMERCIALI, PUO’ ESSERE CONSIGLIABILE TENERE LA CONTABILITA’ SEPARATA PER ALCUNE DELLE ATTIVITA’ ESERCITATE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 D.P.R. 633/1972 ELENCO CLIENTI E FORNITORI L’ART. 37, COMMI 8 E 9, DEL D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223 DISPONE L’OBBLIGO PER I SOGGETTI PASSIVI IVA DI PRESENTARE L’ELENCO CLIENTI E FORNITORI. SONO ESONERATI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE LO STATO, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI E GLI ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE E RICEVUTE NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI. DI CONSEGUENZA PER LE FATTURE EMESSE E RICEVUTE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ESERCITATE SUSSISTE L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI SUDDETTI ELENCHI. CIASCUN CLIENTE E FORNITORE DEVE ESSERE INDIVIDUATO MEDIANTE IL CODICE FISCALE E L’EVENTUALE PARTITA IVA. PER L’ANNO 2007 E’ SUFFICIENTE PER ENTRAMBI L’INDICAZIONE DELLA SOLA PARTITA IVA. GLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI DEVONO ESSERE TRASMESSI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICA ENTRO IL 29 APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO CUI SI RIFERISCONO. MODELLO 770 SEMPLIFICATO MODELLO SEMPLIFICATO E’ UTILIZZATO DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA CHE HANNO EFFETTUATO RITENUTE ALLA FONTE SUI SEGUENTI REDDITI CORRISPOSTI: • REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI • REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI VA PRESENTATO DA COLORO CHE HANNO CORRISPOSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALL’INPS, INPDAP, INPDAI E INAIL IL MODELLO PUO’ ESSERE PRESENTATO SOLTANTO AUTONOMAMENTE ED IN VIA TELEMATICA MOD. 770 ORDINARIO IL MODELLO ORDINARIO E’ UTILIZZATO DAI SOSTITUTI DI IMPOSTA CHE OPERINO RITENUTE DIVERSE DA QUELLE INSERITE NEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO IL MODELLO ORDINARIO NON SOSTITUISCE QUELLO SEMPLIFICATO, MA SI AGGIUNGE ALLO STESSO IN PRESENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI IL MODELLO PUO’ ESSERE PRESENTATO SOLTANTO AUTONOMAMENTE ED IN VIA TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA E DICHIARAZIONE IRAP I COMUNI PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA E LA DICHIARAZONE IRAP IN FORMA UNIFICATA (MOD. UNICO). LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN VIA TELEMATICA TRA IL 1° MAGGIO E IL 31 LUGLIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL PERIODO D’IMPOSTA CONSIDERATO A DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008, LA DICHIARAZIONE IRAP DOVRA’ ESSERE PRESENTATA IN FORMA AUTONOMA DIRETTAMENTE ALLA REGIONE DI DOMICILIO FISCALE DEL SOGGETTO PASSIVO. CON APPOSITO DECRETO SARANNO STABILITI I TERMINI E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (ART. 1 COMMA 52 L. 244/2007) COMUNE SOSTITUTO D’IMPOSTA IL COMUNE RIENTRA TRA I SOGGETTI ELENCATI DALLA LEGGE COME SOSTITUTI DI IMPOSTA IL SOSTITUTO D’IMPOSTA, QUANDO EROGA ALCUNI TIPI DI REDDITI E’ OBBLIGATO A TRATTENERE UNA DETERMINATA SOMMA A TITOLO DI IMPOSTA SUL REDDITO (RITENUTA ALLA FONTE) E A VERSARLA, CON PERIODICITA’ PRESTABILITA, ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER CONTO DEL SOSTITUITO. ESEMPLIFICAZIONE DEI PRINCIPALI REDDITI EROGATI DAL COMUNE SU CUI E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE UNA RITENUTA ALLA FONTE: • REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 23 D.P.R. 600/1973) • REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (ART. 24 D.P.R. 600/1973) • REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANCHE OCCASIONALE (ART. 25 D.P.R. 600/1973) • CONTRIBUTI A ENTI E IMPRESE (ART. 28 D.P.R. 600/1973) • OPERAZIONI A PREMIO (ART. 30 D.P.R. 600/1973) • INDENNITA’ DI ESPROPRIO (ART. 11 L. 413/1991) CONTRIBUTI A ENTI E IMPRESE COMUNI DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL QUATTRO PER CENTO A TITOLO DI ACONTO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO E CON OBBLIGO DI RIVALSA SULL’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE, ESCLUSI QUELLI PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI PARTICOLARE ATTENZIONE VA POSTA QUANDO L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VIENE SVOLTA A BENEFICIO DI ENTI NON COMMERCIALI I CONTRIBUTI CORRISPOSTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AGLI ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE AD ATTIVITA’ COMMERCIALI ESERCITATE DALLE STESSE SONO SOGGETTI ALLA RITENUTA DEL QUATTRO PER CENTO, MENTRE SUI CONTRIBUTI EROGATI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ESERCITATE IN CONFORMITA’ AI FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE NESSUNA TRATTENUTA A TITOLO DI RITENUTA ALLA FONTE DEVE ESSERE EFFETTUATA. AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE AGLI ENTI NON COMMERCIALI, PERTANTO, BISOGNA IN PRIMO LUOGO INDIVIDUARE LE FINALITA’ PER CUI VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO E SUCCESSIVAMENTE VALUTARE LE ATTIVITA’ SOPRA DESCRITTE, ALLO SCOPO DI APPLICARE CORRETTAMENTE LA RITENUTA D’ACCONTO SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE ONLUS NON SI APPLICA LA RITENUTA D’ACCONTO (ART. 16 D. LGS. 460/97) OPERAZIONI A PREMIO QUALORA UN COMUNE DECIDA DI ISTITUIRE UN CONCORSO O UNA MANIFESTAZIONE IN CUI SONO PREVISTE VINCITE, ENTRA IN GIOCO UN’ALTRA CATEGORIA REDDITUALE: QUELLA DEI PROVENTI SCATURITI DA OPERAZIONI A PREMIO. TALI PROVENTI SONO SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D’IMPOSTA. LA RITENUTA NON SI APPLICA QUANDO IL VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI ATTRIBUITI NEL PERIODO DI IMPOSTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA AL MEDESIMO SOGGETTO NON SUPERA L’IMPORTO DI 25,82 EURO. L’ALIQUOTA DELLE RITENUTE SI APPLICA NELLE SEGUENTI MISURE: TIPO DI VINCITA O PREMIO ALIQUOTA LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE O BANCHI BENEFICENZA 10% GIOCHI RADIO TV, COMPETIZIONI SPORTIVE O ALTRE MANIFESTAZIONI BASATE SU ABILITA’ E/O RISCHIO 20% VINCITE O PREMI DIVERSI DA QUELLI SU INDICATI 25% INDENNITA’ DI ESPROPRIO I COMUNI, ALL’ATTO DELLA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIO, DEVONO OPERARE UNA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA NELLA MISURA DEL 20 PER CENTO. E’ POI FACOLTA’ DEL CONTRIBUENTE OPTARE, IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI, PER LA TASSAZIONE ORDINARIA, NEL QUAL CASO LA RITENUTA SI CONSIDERA EFFETTUATA A TITOLO DI ACCONTO RISOLUZIONE N. 7/984 DELL’11 GIUGNO 1993 HA CHIARITO CHE LE INDENNITA’ DI ESPROPRIO EROGATE A FAVORE DI SOGGETTI CHE ESERCITANO IMPRESE COMMERCIALI, COSTITUENDO COMPONENTI DEL REDDITO D’IMPRESA E NON REDDITI DIVERSI, NON DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE A RITENUTA. MODELLO F24 ENTI PUBBLICI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’8 NOVEMBRE 2007, E’ STATO APPROVATO IL NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO, A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2008, PER IL PAGAMENTO DELL’IRAP E DELLE RITENUTE ALLA FONTE. IL MODELLO DEVE ESSERE TRASMESSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICHE. CON RISOLUZIONE N. 367/E DEL 12 DICEMBRE 2007 SONO STATI ISTITUITI I NUOVI CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER I PAGAMENTI, CORREDATI CON LE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEGLI ALTRI CAMPI PRESENTI NEL MODELLO F24 EP. IN CASO DI RAVVEDIMENTO, GLI INTERESSI DOVUTI SONO CUMULATI AL TRIBUTO PER IL QUALE SI OPERA TALE ISTITUTO. PROSPETTO PER COMPILAZIONE F24 EP SEZIONE CODICE TRIBUTO ERARIO 100E ERARIO DENOMINAZIONE CODICE TRIBUTO CODICE ENTE RATEAZIONE/R EGIONE/PROV/ MESE RIF. ANNO DI RIFERIMENTO RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI NON COMPILARE MESE DI RIFERIMENTO (00MM) ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) 104E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO NON COMPILARE MESE DI RIFERIMENTO (0MM) ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) ERARIO 105E RITENUTE SULLE INDENNITA’ DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ETC – ARTICOLO 11, LEGGE 412/91 NON COMPILARE MESE DI RIFERIMENTO (00MM) ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) ERARIO 106E RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE – ARTICOLO 28 D.P.R. 600/73 NON COMPILARE MESE DI RIFERIMENTO (00MM) ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) ERARIO 107E ALTRE RITENUTE ALLA FONTE NON COMPILARE MESE DI RIFERIMENTO (00MM) ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) REGIONI 380E IRAP CODICE REGIONE (RR) MESE DI RIFERIMENTO (00MM) ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) SEZIONE CODICE TRIBUTO DENOMINAZIONE CODICE TRIBUTO CODICE ENTE RATEAZIONE/R EGIONE/PROV/ MESE RIF. ANNO DI RIFERIMENTO REGIONI 381E ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA CODICE REGIONE (RR) MESE DI RIFERIMENTO (00MM) ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) ENTI LOCALI 384E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA – SALDO CODICE CATASTALE COMUNE (CCCC) MESE DI RIFERIMENTO (00MM) ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) ENTI LOCALI 385E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D’IMPOSTAACCONTO CODICE CATASTALE COMUNE (CCCC) MESE DI RIFERIMENTO (00MM) ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) ERARIO 890E SANZIONI PR RAVVEDIMENTO SU RITENUTE ERARIALI NON COMPILARE NON COMPILARE ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) ENTI LOCALI 891E SANZIONI PER RAVVEDIMENTO SU ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA CODICE CATASTALE COMUNE (CCCC) NON COMPILARE ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) REGIONI 892E SANZIONI PER RAVVEDIMENTO SU IRAP CODICE REGIONE (RR) NON COMPILARE ANNO DI RIFERIMENTO (AAAA) REGIONI 893E SANZIONI PER RAVVEDIMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA CODICE REGIONE (RR) NON COMPILARE ANNO RI RIFERIMENTO (AAAA)