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LR 22/97 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

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LR 22/97 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
CORSO DI FORMAZIONE IN
MATERIA DI ENTI LOCALI
LA FISCALITA’ PASSIVA NEGLI ENTI LOCALI
RELATORE: MAURIZIO TONINI
Torino, lì 10 aprile 2008
IRES
ART. 74 D.P.R. 917/86, 1° COMMA
GLI ORGANI E LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO,
COMPRESI QUELLI AD ORDINAMENTO AUTONOMO,
ANCHE SE DOTATI DI PERSONALITA’ GIURIDICA, I
COMUNI, I CONSORZI TRA ENTI LOCALI, LE
ASSOCIAZIONI E GLI ENTI GESTORI DI DEMANIO
COLLETTIVO, LE COMUNITA’ MONTANE, LE
PROVINCE E LE REGIONI NON SONO SOGGETTI
ALL’IMPOSTA.
I COMUNI NON DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI
QUALUNQUE REDDITO PERCEPITO, ANCHE SE RELATIVO
ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, NON DEVE
PERCIO’ ESSERE DICHIARATO
LA DISCIPLINA PREVISTA PER I COMUNI NON PUO’ ESSERE
ESTESA ALLE SOCIETA’ CON CAPITALE INTERAMENTE
PUBBLICO, APPOSITAMENTE
COSTITUITE PER LO
SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA’ (SOCIETA’ IN
HOUSE). AD ESSE VA ATTRIBUITA UN’AUTONOMA RILEVANZA
SOGGETTIVA E SI APPLICA LA DISCIPLINA ORDINARIA
PREVISTA PER LE SOCIETA’.
ANCHE SE NON E’ SOGGETTO PASSIVO IRES, IL COMUNE E’
SOGGETTO A RITENUTA SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI
FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI E SUI CONTI
CORRENTI BANCARI O POSTALI
A CONFERMA DI TALE ORIENTAMENTO E’ INTERVENUTA UNA
INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONTENUTA NELL’ARTICOLO
14 L. 18 FEBBRAIO 1999, N. 28, LA QUALE HA STATUITO CHE LA
RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA SUI PREDETTI REDDITI (ART.
26 COMMI DA 1 A 3 BIS D.P.R. 600/1973) DEVE ESSERE
APPLICATA ANCHE AI SOGGETTI ESCLUSI DA IRES
IVA
I PRESUPPOSTI AFFINCHE’ UN ATTO
ECONOMICO SIA RILEVANTE AI FINI
IVA SONO:
-
•
•
•
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO ARTICOLI 4 E 5
D.P.R. 633/72
PRESUPPOSTO
SOGGETTIVO
E’
COSTITUITO
DALL’ESERCIZIO DI UN’IMPRESA, DI UN’ARTE O UNA
PROFESSIONE.
PER GLI ENTI LOCALI L’ARTICOLO 4 STABILISCE:
“SI CONSIDERANO EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO DI
IMPRESA SOLTANTO LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI FATTE NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’
COMMERCIALI O AGRICOLE”.
PER ATTIVITA’ COMMERCIALI O AGRICOLE SI INTENDONO
QUELLE INDICATE AGLI ARTT. 2135 E 2195 DEL CODICE
CIVILE
SONO ATTIVITA’ COMMERCIALI AI SENSI
DELL’ART. 2195 DEL CODICE CIVILE LE SEGUENTI:
• ATTIVITA’ INDUSTRIALE DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI
BENI E SERVIZI
• ATTIVITA’ INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI
• ATTIVITA’ DI TRASPORTO PER TERRA, PER ACQUA O PER
ARIA
• ATTIVITA’ BANCARIA O ASSICURATIVA
• ATTIVITA’ AUSILIARIE DELLE PRECEDENTI
SONO ATTIVITA’ AGRICOLE AI SENSI DELL’ART. 2135 DEL
CODICE CIVILE:
• ATTIVITA’ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO
• SILVICOLTURA
• ALLEVAMENTO BESTIAME
• ATTIVITA’ CONNESSE ALLE PRECEDENTI
SONO CONSIDERATE, PER PRESUNZIONE ASSOLUTA,
SVOLTE NELL’ESERCIZIO DI IMPRESA LE SEGUENTI ATTIVITA’
(ART. 4 COMMA 5):
• CESSIONI DI BENI NUOVI PRODOTTI PER LA VENDITA
• EROGAZIONE D’ACQUA E SERVIZI DI FOGNATURA E
DEPURAZIONE GAS, ENERGIA ELETTRICA E VAPORE
• GESTIONE DI FIERE ED ESPOSIZIONI A CARATTERE
COMMERCIALE
• GESTIONE DI SPACCI AZIENDALI, GESTIONE DI MENSE E
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI
• TRASPORTO E DEPOSITO DI MERCI
• TRASPORTO DI PERSONE
• ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI,
PRESTAZIONI ALBERGHIERE O D’ALLOGGIO
• SERVIZI PORTUALI E AEROPORTUALI
• PUBBLICITA’ COMMERCIALE
• TELECOMUNICAZIONI E RADIODIFFUSIONI CIRCOLARI
IN BASE ALL’ART. 4, PARAGRAFO 5 DELLA
DIRETTIVA 77/388/CEE DEL 17 MAGGIO 1977 (VI
DIRETTIVA), GLI ENTI LOCALI NON SONO
CONSIDERATI SOGGETTI PASSIVI PER LE ATTIVITA’
OD OPERAZIONI CHE ESERCITANO IN QUANTO
PUBBLICHE AUTORITA’, ANCHE QUANDO, IN
RELAZIONE A TALI ATTIVITA’ OD OPERAZIONI,
PERCEPISCONO DIRITTI, CANONI, CONTRIBUTI O
CORRISPETTIVI
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE


UN AIUTO PER LA RICERCA DEI SERVIZI COMMERCIALI PROVIENE DAL D.M. 31 DICEMBRE 1983 CHE
INDIVIDUA I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER I QUALI GLI ENTI LOCALI SONO TENUTI A
RICHIEDERE LA CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI.
SONO CONSIDERATI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:
1.
ALBERGHI, ESCLUSI I DORMITORI PUBBLICI; CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO;
2.
ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI;
3.
ASILI NIDO;
4.
CONVITTI, CAMPEGGI, CASE PER VACANZE, OSTELLI;
5.
COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI;
6.
CORSI EXTRA SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI E SPORT E ALTRE DISCIPLINE, FATTA
ECCEZIONE PER QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE;
7.
GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI;
8.
IMPIANTI SPORTIVI: PISCINE, CAMPI DA TENNIS, DI PATTINAGGIO, IMPIANTI DI RISALITA E
SIMILI;
9.
MATTATOI PUBBLICI;
10.
MENSE, COMPRESE QUELLE AD USO SCOLASTICO;
11.
MERCATI E FIERE ATTREZZATI;
12.
PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI;
13.
PESA PUBBLICA;
14.
SERVIZI TURISTICI DIVERSI: STABILIMENTI BALNEARI, APPRODI TURISTICI E SIMILI
15.
SPURGO DI POZZI NERI;
16.
TEATRI, MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI;
17.
TRASPORTI DI CARNI MACELLATE;
18.
TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI E ILLUMINAZIONI VOTIVE;
19.
USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI:
AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI
SERVIZI INDISPENSABILI
UN AIUTO PIU’ RILEVANTE ALLA RICERCA DEI SERVIZI NON COMMERCIALI FORNITI
DALL’ENTE E’ COSTITUITO DAL D.M. 28 MAGGIO 1993, CHE DEFINISCE I SERVIZI LOCALI
INDISPENSABILI
SONO SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI:
– SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI;
– SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE, COMPRESO IL SERVIZIO ELETTORALE;
– SERVIZI CONNESSI ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE;
– SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE;
– SERVIZIO STATISTICO;
– SERVIZI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA;
– SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA;
– SERVIZIO DELLA LEVA MILITARE;
– SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRONTO INTERVENTO E DI TUTELA DELLA
SICUREZZA PUBBLICA;
– SERVIZI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA;
– SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI;
– SERVIZI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE;
– SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE;
– SERVIZI DI NETTEZZA URBANA;
– SERVIZI DI VIABILITA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
ARTICOLI 2 E 3 D.P.R. 633/1972
IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELL’IMPOSTA CONSISTE NELLA
CESSIONE DI BENI O PRESTAZIONE DI SERVIZI
CESSIONI DI BENI
ART. 2 D.P.R. 633/1972 DEFINISCE LA CESSIONE DI BENI COME
“ATTI A TITOLO ONEROSO CHE IMPORTANO TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETA’ OPPURE COSTITUZIONE O TRASFERIMENTO
DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI DI OGNI GENERE”.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
ART. 3 D.P.R. 633/1972 DEFINISCE PRESTAZIONI DI SERVIZI LE
ATTIVITA’ DIETRO CORRISPETTIVO DIPENDENTI DA CONTRATTI
DI OPERA, APPALTO, TRASPORTO, MANDATO, SPEDIZIONE, AGENZIA,
MEDIAZIONE, DEPOSITO E, IN GENERE, DI FARE, DI NON FARE E DI
PERMETTERE, QUALE NE SIA LA FONTE
NECESSITA’ DI CORRISPETTIVO E DEL
SINALLAGMA
NON SONO CONSIDERATI PRESTAZIONI DI SERVIZI:
• I SERVIZI RESI GRATUITAMENTE
• I SERVIZI PRIVI DI RAPPORTO SINALLAGMATICO
I SERVIZI PRIVI DI RAPPORTO SINALLAGMATICO SONO ATTIVITA’, IL CUI
CORRISPETTIVO NON E’ LEGATO A UNA CONTROPRESTAZIONE ANCHE
SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONE DI DARE, FARE, NON FARE E PERMETTERE.
E’ NECESSARIA L’ESISTENZA DELLA CORRISPETTIVITA’, CIOE’ DEL
SINALLAGMA CHE LEGA AL CORRISPETTIVO PERCEPITO LE PRESTAZIONI
EFFETTUATE DALL’ENTE.
IL SINALLAGMA DEVE RISULTARE DALL’ESAME DELL’ATTO NEGOZIALE, CHE
DEVE CONTENERE IL PROCESSO DI SCAMBIO E L’IMPEGNO DELLE PARTI A
ESSERE
RECIPROCAMENTE
VINCOLATE
A
PRESTAZIONI
E
CONTROPRESTAZIONI.
CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI
LE SOMME EROGATE DA UN ENTE LOCALE A QUALUNQUE
ENTE O IMPRESA SONO DA ASSOGGETTARE A IVA O E’ FUORI
DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA, A SECONDA
CHE ASSUMA LA NATURA DI CORRISPETTIVO O DI
CONTRIBUTO.
CONTRIBUTO CONFIGURA UNA MERA ELARGIZIONE DI
SOMME DI DENARO, EFFETTUATA PER FINALITA’ DI
CARATTERE GENERALE E PER SOSTENERE L’ATTIVITA’
DELL’ENTE BENEFICIARIO
CORRISPETTIVO RAPPRESENTA LA CONTROPRESTAZIONE
SPECIFICA E DIRETTA DI UN’OPERAZIONE (CESSIONE O
PRESTAZIONE) RIENTRANTE NEL CAMPO DELL’IVA
CRITERIO DISTINTIVO
L’EROGAZIONE DI FONDI SI CONFIGURA PERTANTO COME:
a)
b)
CONTRIBUTO SE E’ EFFETTUATA PER REALIZZARE E
COPRIRE IL COSTO DI UN’OPERA O DI ATTIVITA’ POSTA
COMUNQUE IN ESSERE DALL’ENTE DESTINATARIO DEL
FINANZIAMENTO, SENZA CHE VI SIA ALCUNA ASSUNZIONE
DI OBBLIGHI E DI DIRITTI. L’UNICA CONDIZIONE PER POTER
RICEVERE IL CONTRIBUTO E’ QUELLA DI AVERE
REALIZZATO L’OPERA O L’ATTIVITA’ PER LA QUALE ERA
STATA RICHIESTA LA SOVVENZIONE.
CORRISPETTIVO SE E’ EFFETTUATA IN PRESENZA DI UN
VINCOLO SINALLAGMATICO, OVVERO DI UN RAPPORTO DI
CONNESSIONE DIRETTA TRA LA CORRESPONSIONE DEL
DENARO DA PARTE DEL COMUNE E L’ASSUNZIONE DI UN
OBBLIGO SPECIFICO TIPICAMENTE DI FARE, ASSUNTO
DALLA CONTROPARTE
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 D.P.R. 633/1972
OPERAZIONE ECONOMICA DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL
TERRITORIO DELLO STATO
GESTIONE PARCHEGGI
ATTIVITA’ DI GESTIONE PARCHEGGI, ALLORCHE’ SVOLTA
DA UN ENTE LOCALE, RIENTRA TRA LE ATTIVITA’
ESERCITATE IN QUANTO PUBBLICA AUTORITA’ E COME
TALE FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’IVA.
ARTICOLO 7 D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 (NUOVO
CODICE DELLA STRADA) DISPONE, TRA L’ALTRO, CHE I
COMUNI, NEI CENTRI ABITATI, AL FINE DI TUTELARE
PROFILI SOCIALI, AMBIENTALI ED ECONOMICI DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE, ADOTTINO, CON ORDINANZA
DEL SINDACO, TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER
REGOLAMENTARE I PARCHEGGI. ESSI, A TAL FINE,
POSSONO STABILIRE DIVIETI, IMPORRE OBBLIGHI E
SANZIONARE
CHIUNQUE
VIOLI
LE
DISPOSIZIONI
ADOTTATE, IN NOME DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI DI
TUTTA LA COLLETTIVITA’
CORTE DI GIUSTIZIA, CON SENTENZA C-446/98 DEL 14
DICEMBRE 2000 HA RILEVATO CHE I POTERI DI PUBBLICA
AUTORITA’
POSSONO
CONSISTERE,
TRA
L’ALTRO,
NELL’AUTORIZZARE O NEL LIMITARE IL PARCHEGGIO, O NEL
SANZIONARE CON UN’AMMENDA LA SOSTE OLTRE IL TEMPO
AUTORIZZATO DI PARCHEGGIO
IN TAL SENSO SI PRONUNCIA ANCHE LA RISOLUZIONE N.
210/E DEL 14 DICEMBRE 2001 E RISOLUZIONE N. 173 DEL 6
GIUGNO 2002.
CON ISTANZA DI INTERPELLO PRESENTATA IL 17 DICEMBRE
2003 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE
PER IL PIEMONTE E’ STATO CHIESTO SE LE SOMME
INTROITATE PER IL PARCHEGGIO SU ALCUNE AREE
DELIMITATE CON STRISCE BLU RIENTRASSERO NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELL’IVA.
AGENZIA DELLE ENTRATE HA RISPOSTO IN DATA 8 MARZO
2004, RIBADENDO
CHE
IL COMUNE NON
DEVE
ASSOGGETTARE AD IVA I PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI PARCHEGGI
DIRITTO DI INTERPELLO
CON L’INTERPELLO IL COMUNE PUO’ EVITARE DI ANDARE
INCONTRO A SANZIONI, ACQUISENDO, PRIMA DI METTERE IN
ATTO
UN
CERTO
COMPORTAMENTO,
IL
PARERE
DELL’AMMINISTRAZIONE.
L’INTERPELLO
DEVE
CONTENERE
LA
SOLUZIONE
PROSPETTATA DAL RICHIEDENTE E NEL CASO DI MANCATA
RISPOSTA ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI, SI INTENDE
CHE L’AMMINISTRAZIONE CONCORDA CON LA SUDDETTA
INTERPRETAZIONE PROSPETTATA.
IRAP
D. LGS. 15/12/1997 N. 446
I COMUNI POSSONO DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE
SEGUENDO DUE DISTINTE METODOLOGIE:
– METODO RETRIBUTIVO
– SULLA BASE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
METODO RETRIBUTIVO
LA BASE IMPONIBILE E’ COSTITUITA DALL’AMMONTARE DELLE
SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DI
QUALUNQUE TIPO.
LE RETRIBUZIONI DEVONO ESSERE ASSUNTE IN MISURA PARI
ALL’IMPONIBILE PREVIDENZIALE
L’ALIQUOTA APPLICATA SULLA BASE IMPONIBILE E’ PARI
ALL’8,50% E L’IMPOSTA VIENE VERSATA ENTRO IL 15 DI OGNI
MESE SULLE SOMME EROGATE NEL MESE PRECEDENTE.
VALORE DELLA PRODUZIONE
I COMUNI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITA’ COMMERCIALI
POSSONO OPTARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE
IMPONIBILE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI STESSE,
SEGUENDO LE REGOLE DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI.
IN CASO DI OPZIONE, SULLE SOMME EROGATE PER
PRESTAZIONI DI LAVORO RIFERITE ALLE ATTIVITA’
COMMERCIALI NON SI APPLICA L’IMPOSTA DELL’8,50%
PREVISTA PER IL METODO RETRIBUTIVO.
NEL CASO IN CUI IL COMUNE ESERCITI L’OPZIONE,
L’ALIQUOTA APPLICATA, CON RIFERIMENTO ALLA BASE
IMPONIBILE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE, SARA’
PARI AL 3,90% DAL 2008 (SINO AL 2007 COMPRESO E’ PARI AL
4,25%)
NON SONO EFFETTUABILI COMPENSAZIONI TRA L’ATTIVITA’
ISTITUZIONALE E QUELLA COMMERCIALE.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI
CONTABILITA’ IVA
VERSAMENTO RITENUTE E IRAP ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO AL
PAGAMENTO, ANCHE SE GIORNO FESTIVO, TRAMITE MODELLO F24 EP
VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL’INPDAP ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO
AL PERIODO DI RIFERIMENTO, TRAMITE TESORERIA
VERSAMENTO ALL’INPS PER INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE RELATIVA AL
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO
AL PERIODO DI RIFERIMENTO, TRAMITE MODELLO F24. IMPORTO VERSATO
PARI ALL’1,61% DELL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO.
VERSAMENTI IVA RISULTANTI DALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE DI IMPOSTA TRATTENUTE ENTRO IL 28
FEBBRAIO DI OGNI ANNO
ELENCO CLIENTI E FORNITORI ENTRO IL 29 APRILE DI OGNI ANNO
PRESENTAZIONE MOD. 770 SEMPLIFICATO ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI
ANNO.
NEL 2008 TERMINE SPOSTATO AL 31 MAGGIO CON ART. 37 BIS D.L. 31/12/2007
N. 248 CONVERTITO CON L. 28/02/2008 N. 31 (DECRETO MILLE PROROGHE).
PRESENTAZIONE MOD. 770 ORDINARIO ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO.
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP
CONTABILITA’ IVA
IMPORTANZA DI UNA CORRETTA CONTABILITA’ IVA, IN
QUANTO PUO’ ANCHE RAPPRESENTARE UNA FONTE DI
FINANZIAMENTO
POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE CREDITO IVA PER COMPENSARE
ALTRI VERSAMENTI
IN CASO DI PIU’ ATTIVITA’ COMMERCIALI, PUO’ ESSERE
CONSIGLIABILE TENERE LA CONTABILITA’ SEPARATA PER
ALCUNE
DELLE
ATTIVITA’
ESERCITATE,
AI
SENSI
DELL’ARTICOLO 36 D.P.R. 633/1972
ELENCO CLIENTI E FORNITORI
L’ART. 37, COMMI 8 E 9, DEL D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223 DISPONE
L’OBBLIGO PER I SOGGETTI PASSIVI IVA DI PRESENTARE L’ELENCO
CLIENTI E FORNITORI.
SONO ESONERATI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE LO STATO, LE
REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI E GLI ALTRI ORGANISMI DI
DIRITTO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE E
RICEVUTE
NELL’AMBITO
DI
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI.
DI CONSEGUENZA PER LE FATTURE EMESSE E RICEVUTE RELATIVE
ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ESERCITATE SUSSISTE L’OBBLIGO DI
PRESENTAZIONE DEI SUDDETTI ELENCHI.
CIASCUN CLIENTE E FORNITORE DEVE ESSERE INDIVIDUATO
MEDIANTE IL CODICE FISCALE E L’EVENTUALE PARTITA IVA. PER
L’ANNO 2007 E’ SUFFICIENTE PER ENTRAMBI L’INDICAZIONE DELLA
SOLA PARTITA IVA.
GLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI DEVONO ESSERE TRASMESSI
ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICA ENTRO IL 29 APRILE
DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO CUI SI RIFERISCONO.
MODELLO 770 SEMPLIFICATO
MODELLO SEMPLIFICATO E’ UTILIZZATO DAI
SOSTITUTI D’IMPOSTA CHE HANNO EFFETTUATO
RITENUTE ALLA FONTE SUI SEGUENTI REDDITI
CORRISPOSTI:
• REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
• REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI
VA PRESENTATO DA COLORO CHE HANNO
CORRISPOSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI ALL’INPS, INPDAP, INPDAI E INAIL
IL MODELLO PUO’
ESSERE PRESENTATO
SOLTANTO
AUTONOMAMENTE
ED
IN
VIA
TELEMATICA
MOD. 770 ORDINARIO
IL MODELLO ORDINARIO E’ UTILIZZATO DAI SOSTITUTI DI
IMPOSTA CHE OPERINO RITENUTE DIVERSE DA QUELLE
INSERITE NEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO
IL MODELLO ORDINARIO NON SOSTITUISCE QUELLO
SEMPLIFICATO, MA SI AGGIUNGE ALLO STESSO IN PRESENZA
DEI RELATIVI PRESUPPOSTI
IL MODELLO PUO’ ESSERE PRESENTATO SOLTANTO
AUTONOMAMENTE ED IN VIA TELEMATICA
DICHIARAZIONE IVA E DICHIARAZIONE IRAP
I COMUNI PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA E LA
DICHIARAZONE IRAP IN FORMA UNIFICATA (MOD. UNICO).
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN VIA
TELEMATICA TRA IL 1° MAGGIO E IL 31 LUGLIO DELL’ANNO
SUCCESSIVO A QUELLO DEL PERIODO D’IMPOSTA
CONSIDERATO
A DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008, LA
DICHIARAZIONE IRAP DOVRA’ ESSERE PRESENTATA IN
FORMA AUTONOMA DIRETTAMENTE ALLA REGIONE DI
DOMICILIO FISCALE DEL SOGGETTO PASSIVO. CON
APPOSITO DECRETO SARANNO STABILITI I TERMINI E LE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (ART. 1 COMMA 52 L. 244/2007)
COMUNE SOSTITUTO D’IMPOSTA
IL COMUNE RIENTRA TRA I SOGGETTI ELENCATI DALLA
LEGGE COME SOSTITUTI DI IMPOSTA
IL SOSTITUTO D’IMPOSTA, QUANDO EROGA ALCUNI TIPI DI
REDDITI E’ OBBLIGATO A TRATTENERE UNA DETERMINATA
SOMMA A TITOLO DI IMPOSTA SUL REDDITO (RITENUTA ALLA
FONTE) E A VERSARLA, CON PERIODICITA’ PRESTABILITA,
ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER CONTO DEL
SOSTITUITO.
ESEMPLIFICAZIONE DEI PRINCIPALI REDDITI
EROGATI DAL COMUNE SU CUI E’ OBBLIGATORIO
EFFETTUARE UNA RITENUTA ALLA FONTE:
• REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 23 D.P.R.
600/1973)
• REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
(ART. 24 D.P.R. 600/1973)
• REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANCHE
OCCASIONALE (ART. 25 D.P.R. 600/1973)
• CONTRIBUTI A ENTI E IMPRESE (ART. 28 D.P.R.
600/1973)
• OPERAZIONI A PREMIO (ART. 30 D.P.R. 600/1973)
• INDENNITA’ DI ESPROPRIO (ART. 11 L. 413/1991)
CONTRIBUTI A ENTI E IMPRESE
COMUNI DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL
QUATTRO PER CENTO A TITOLO DI ACONTO DELLE
IMPOSTE SUL REDDITO E CON OBBLIGO DI
RIVALSA SULL’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
CORRISPOSTI AD IMPRESE, ESCLUSI QUELLI PER
L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
PARTICOLARE ATTENZIONE VA POSTA QUANDO
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VIENE SVOLTA A
BENEFICIO DI ENTI NON COMMERCIALI
I
CONTRIBUTI
CORRISPOSTI
DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE AGLI ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE AD
ATTIVITA’ COMMERCIALI ESERCITATE DALLE STESSE SONO
SOGGETTI ALLA RITENUTA DEL QUATTRO PER CENTO,
MENTRE SUI CONTRIBUTI EROGATI PER SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ ESERCITATE IN CONFORMITA’ AI FINI ISTITUZIONALI
DELL’ENTE NESSUNA TRATTENUTA A TITOLO DI RITENUTA
ALLA FONTE DEVE ESSERE EFFETTUATA.
AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE AGLI ENTI NON COMMERCIALI,
PERTANTO, BISOGNA IN PRIMO LUOGO INDIVIDUARE LE
FINALITA’ PER CUI VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO E
SUCCESSIVAMENTE
VALUTARE
LE
ATTIVITA’
SOPRA
DESCRITTE, ALLO SCOPO DI APPLICARE CORRETTAMENTE
LA RITENUTA D’ACCONTO
SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE ONLUS NON SI APPLICA
LA RITENUTA D’ACCONTO (ART. 16 D. LGS. 460/97)
OPERAZIONI A PREMIO
QUALORA UN COMUNE DECIDA DI ISTITUIRE UN CONCORSO O UNA MANIFESTAZIONE IN
CUI SONO PREVISTE VINCITE, ENTRA IN GIOCO UN’ALTRA CATEGORIA REDDITUALE:
QUELLA DEI PROVENTI SCATURITI DA OPERAZIONI A PREMIO.
TALI PROVENTI SONO SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D’IMPOSTA.
LA RITENUTA NON SI APPLICA QUANDO IL VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI ATTRIBUITI
NEL PERIODO DI IMPOSTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA AL MEDESIMO SOGGETTO NON
SUPERA L’IMPORTO DI 25,82 EURO.
L’ALIQUOTA DELLE RITENUTE SI APPLICA NELLE SEGUENTI MISURE:
TIPO DI VINCITA O PREMIO
ALIQUOTA
LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE O
BANCHI BENEFICENZA
10%
GIOCHI RADIO TV, COMPETIZIONI SPORTIVE
O ALTRE MANIFESTAZIONI BASATE SU ABILITA’
E/O RISCHIO
20%
VINCITE O PREMI DIVERSI DA QUELLI SU INDICATI
25%
INDENNITA’ DI ESPROPRIO
I COMUNI, ALL’ATTO DELLA CORRESPONSIONE DELLE
INDENNITA’ DI ESPROPRIO, DEVONO OPERARE UNA
RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA NELLA MISURA DEL 20 PER
CENTO. E’ POI FACOLTA’ DEL CONTRIBUENTE OPTARE, IN
SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI, PER LA
TASSAZIONE ORDINARIA, NEL QUAL CASO LA RITENUTA SI
CONSIDERA EFFETTUATA A TITOLO DI ACCONTO
RISOLUZIONE N. 7/984 DELL’11 GIUGNO 1993 HA CHIARITO
CHE LE INDENNITA’ DI ESPROPRIO EROGATE A FAVORE DI
SOGGETTI CHE ESERCITANO IMPRESE COMMERCIALI,
COSTITUENDO COMPONENTI DEL REDDITO D’IMPRESA E
NON
REDDITI
DIVERSI,
NON
DEVONO
ESSERE
ASSOGGETTATE A RITENUTA.
MODELLO F24 ENTI PUBBLICI
CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DELL’8 NOVEMBRE 2007, E’ STATO APPROVATO IL NUOVO
MODELLO DI VERSAMENTO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO, A
PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2008, PER IL PAGAMENTO DELL’IRAP E
DELLE RITENUTE ALLA FONTE.
IL MODELLO DEVE ESSERE TRASMESSO ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICHE.
CON RISOLUZIONE N. 367/E DEL 12 DICEMBRE 2007 SONO STATI
ISTITUITI I NUOVI CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER I PAGAMENTI,
CORREDATI CON LE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEGLI ALTRI
CAMPI PRESENTI NEL MODELLO F24 EP.
IN CASO DI RAVVEDIMENTO, GLI INTERESSI DOVUTI SONO
CUMULATI AL TRIBUTO PER IL QUALE SI OPERA TALE ISTITUTO.
PROSPETTO PER COMPILAZIONE F24 EP
SEZIONE
CODICE
TRIBUTO
ERARIO
100E
ERARIO
DENOMINAZIONE
CODICE TRIBUTO
CODICE
ENTE
RATEAZIONE/R
EGIONE/PROV/
MESE RIF.
ANNO DI
RIFERIMENTO
RITENUTE SUI REDDITI
DA LAVORO
DIPENDENTE ED
ASSIMILATI
NON COMPILARE
MESE DI
RIFERIMENTO (00MM)
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
104E
RITENUTE SUI REDDITI
DA LAVORO AUTONOMO
NON COMPILARE
MESE DI
RIFERIMENTO (0MM)
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
ERARIO
105E
RITENUTE SULLE
INDENNITA’ DI
ESPROPRIO,
OCCUPAZIONE, ETC –
ARTICOLO 11, LEGGE
412/91
NON COMPILARE
MESE DI
RIFERIMENTO (00MM)
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
ERARIO
106E
RITENUTE SUI
CONTRIBUTI
CORRISPOSTI ALLE
IMPRESE – ARTICOLO 28
D.P.R. 600/73
NON COMPILARE
MESE DI
RIFERIMENTO (00MM)
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
ERARIO
107E
ALTRE RITENUTE ALLA
FONTE
NON COMPILARE
MESE DI
RIFERIMENTO (00MM)
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
REGIONI
380E
IRAP
CODICE
REGIONE (RR)
MESE DI
RIFERIMENTO (00MM)
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
SEZIONE
CODICE
TRIBUTO
DENOMINAZIONE
CODICE TRIBUTO
CODICE
ENTE
RATEAZIONE/R
EGIONE/PROV/
MESE RIF.
ANNO DI
RIFERIMENTO
REGIONI
381E
ADDIZIONALE
REGIONALE IRPEF
TRATTENUTA DAI
SOSTITUTI D’IMPOSTA
CODICE
REGIONE (RR)
MESE DI
RIFERIMENTO (00MM)
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
ENTI LOCALI
384E
ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF
TRATTENUTA DAI
SOSTITUTI D’IMPOSTA –
SALDO
CODICE
CATASTALE
COMUNE (CCCC)
MESE DI
RIFERIMENTO (00MM)
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
ENTI LOCALI
385E
ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF
TRATTENUTA DAI
SOSTITUTI D’IMPOSTAACCONTO
CODICE
CATASTALE
COMUNE (CCCC)
MESE DI
RIFERIMENTO (00MM)
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
ERARIO
890E
SANZIONI PR
RAVVEDIMENTO SU
RITENUTE ERARIALI
NON COMPILARE
NON COMPILARE
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
ENTI LOCALI
891E
SANZIONI PER
RAVVEDIMENTO SU
ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF
TRATTENUTA DAI
SOSTITUTI D’IMPOSTA
CODICE
CATASTALE
COMUNE (CCCC)
NON COMPILARE
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
REGIONI
892E
SANZIONI PER
RAVVEDIMENTO SU
IRAP
CODICE
REGIONE (RR)
NON COMPILARE
ANNO DI
RIFERIMENTO
(AAAA)
REGIONI
893E
SANZIONI PER
RAVVEDIMENTO
ADDIZIONALE
REGIONALE IRPEF
TRATTENUTA DAI
SOSTITUTI D’IMPOSTA
CODICE
REGIONE (RR)
NON COMPILARE
ANNO RI
RIFERIMENTO
(AAAA)
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