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IL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IN MERITO AL RECUPERO
DEL DIRITTO ANNUALE
(C.C.I.A.A.)
ASPETTI OPERATIVI
PREMESSE METODOLOGICHE
IN MATERIA DI DIRITTO
ANNUALE – C.C.I.A.A.
SONO OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
ALLE CCIAA:
• TUTTE LE IMPRESE INDIVIDUALI E/O SOCIALI ISCRITTE AL
REGISTRO DELLE IMPRESE,
• TUTTI I SOGGETTI ISCRITTI AL REA.
LE IMPRESE INDIVIDUALI ED I SOGGETTI ISCRITTI AL REA
SONO TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE IN
MISURA FISSA, MENTRE TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI SONO
TENUTI AL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE IN MISURA
VARIABILE CON RIFERIMENTO AL FATTURATO DELL’ESERCIZIO
PFRECEDENTE. PER IL CALCOLO DEL FATTURATO SI DEVE
FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA CONTENUTA NEL D.M. N°
54 DEL 27.01.2005 ED ALLE ISTRUZIONI ESPOSTE DAL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N° 19230 DEL
03.03.2009.
INVECE PER LA DETERMINAZIONE DEL DIRITTO RELATIVO ALL’ANNO 2011 SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL D.M. 21.04.2011.
SONO TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE:
• IMPRESE INDIVIDUALI,
• SOCIETA’ PERSONALI E DI CAPITALI,
• SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI (D. LGS. N° 96 DEL 02.02.01),
• CONSORZI,
• IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI,
• UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI LA
SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO,
• SOGGETTI ISCRITTI AL REA,
CHE RISULTANO ISCRITTI ALLA CCIAA DAL 01.01.2011.
PER LE IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE NEL CORSO
DELL’ANNO DEVONO CORRISPONDERE IL TRIBUTO ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE.
I SOGGETTI CHE SI CANCELLANO NEL CORSO DELL’ANNO
DEVONO PAGARE IL DIRITTO ANNUALE PER INTERO.
SONO ALTRESI’ TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO
ANNAULE:
• LE IMPRESE IN STATO DI LIQUIDAZIONE, INATTIVITA’ O
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’, SE ISCRITTE ALLA CCIAA,
• LE IMPRESE IN STATO DI CONCORDATO PREVENTIVO O DI
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, FINO A QUANDO VIENE
AUTORIZZATO L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA,
• GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI DECEDUTI, FINO ALL’ANNO
DEL DECESSO CON OBBLIGO DEL RELATIVO PAGAMENTO A
CARICO DEGLI EREDI.
IN PRESENZA DI EVENTI ECCEZIONALI PER CUI VENGANO
CONCESSE DELLE AGEVOLAZIONI OD ESENZIONI IN
MATERIA TRIBUTARIA LE STESSE SI APPLICANO ANCHE AL
DIRITTO ANNUALE CCIAA.
SOGGETTI NON OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO:
• IMPRESE PER CUI E’ STATO ADOTTATA UNA PROCEDURA DI
FALLIMENTO O LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA AL 31.12
DELL’ANNO PRECEDENTE, SENZA L’AUTORIZZAZIONE
DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO,
• IMPRESE CESSATE AL 31.12 DELL’ANNO IMMEDIATAMENTE
PRECEDENTE, CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI
CANCELLAZIONE ENTRO IL 31.01 DELL’ANNO IMMEDIATENTE
SUCCESSIVO,
• SOCIETA’ CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO FINALE DI
LIQUIDAZIONE ENTRO IL 31.12 DELL’ANNO PRECEDENTE A
CONDIZIONE CHE LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE SIA STATA
PRESENTATA ENTRO IL 30.01 DELL’ANNO IMMEDIATAMENTE
SUCCESSIVO,
• SOCIETA’ COOPERATIVE PER LE QUALI SIA STATO DISPOSTO
LO SCIOGLIMENTO Dì’UFFICIO ENTRO IL 31.12 DELL’ANNO
IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE.
•(ART. 4. D.M. N°359/2001
IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO VIENE NORMALMENTE
EFFETTUATO CON IL MOD. F 24 TELEMATICO.
PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE IL VERSAMENTO
PUO’ AVVENIRE ANCHE DIRETTAMENTO ALLO SPORTELLO
CAMERALE.
I CODICI DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO CON IL MOD. F
24 SONO:
3850 – RELATIVAMENTE AL DIRITTO (CON L’ANNO DI
RIFERIMENTO E LA SIGLA DELLA PROVINCIA DELLA CCIAA
COMPETENTE ALL’INCASSO)
3851 – RELATIVAMENTE AGLI INTERESSI PER OMESSO O
TARDIVO VERSAMENTO,
3852 – RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI PER OMESSO O
TARDIVO VERSAMENTO.
I TERMINI DI VERSAMENTO SONO GLI STESSI STABILITI PER I
TRIBUTI DIRETTI ANNUALI.
IL RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEL DIRITTO
ANNUALE DA’ TITOLO ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE CHE SONO DETERMINATE FRA IL 10 % ED IL
100 % DELL’AMMONTARE DEL DIRITTO ANNUALE, IN
CONSIDERAZIONE DELLA PERSONALITA’ DEL SOGGETTO
INADEMPIENTE E DEL SUO COMPORTAMENTO OMISSIVO NEL
TEMPO. VA AL RIGUARDO OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTO
UN APPOSITO REGOLAMENTO.
IN LINEA DI PRINCIPIO IN CASO DI TARDIVO VERSAMENTO
VIENE APPLICATA UNA SANZIONE DEL 10 %, MENTRE IN CASO
DI OMESSO VERSAMENTO VIENE APPLICATA UNA SANZIONE
PARI AL 30 % DEL DIRITTO STESSO.
IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CON RITARDO FINO A
30 GIORNI RISPETTO ALLA NATURALE SCADENZA COMPORTA
L’OBBLIGO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO IN
RAGIONE DEL 0,40 %.
IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE PARZIALE LE SANZIONI
VENGONO COMMINATE SULLA PARTE OMESSA.
GLI STRUMENTI DEFLATTIVI
AL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ANALISI COMPARATA
IN CASO DI RILEVO DI OMISSIONI O MINORI VERSAMENTI DEL
DIRITTO ANNUALE, LA CCIAA HA TITOLO DI EMETTERE:
• AVVISI DI LIQUIDAZIONE,
• AVVISI DI RETTIFICA DEL TRIBUTO VERSATO RISPETTO AL
DOVUTO,
• AVVISI DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO OMESSO
TOTALMENTE.
LE CCIAA DOVRANNO PROCEDERE A REGOLAMENTARE
L’ATTIVITA’ ACCERTATIVA AL FINE DI DETERMINARE I COMPITI
DA ATTRIBUIRE AI FUNZIONARI RESPONSABILI.
NEL REGOLAMENTO SARANNO EVIDENZIATE ANCHE LE
FUNZIONI CHE I FUNZIONARI RESPONSABILI DEBBONO
PORRE IN ESSERE IN FAVORE DELL’ENTE.
QUANDO L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DIVIENE DEFINITIVO
SI PROCEDERA’ AL RELATIVO RECUPERO COATTIVO.
SONO STATE POSTE, AL FINE DI RIDURRE IL CONTENZIOSO
TRIBUTARIO, ANCHE DELLE PROCEDURE DEFLATIVE, CHE
POSSONO ESSERE COSI’ RIEPILOGATE:
A) INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE, VOLTO A DEFINIRE CON
L’ENTE PUBBLICO IL PROPRIO COMPORTAMENTO
TRIBUTARIO,
B) ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA, MEDIANTE
PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA SCRITTA,
C) RAVVEDIMENTO OPEROSO, RIGUARDANTE LA
REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA PRIMA DELL’INIZIO DELL’
ACCERTAMENTO DELLA POSIZIONE FISCALE NEI
CONFRONTI DELL’ENTE PUBBLICO,
D) ADESIONE AGLI INVITI DI REGOLARIZZAZIONE,
E) CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.
DI SEGUITO VENGONO ESPOSTE DELLE TABELLE
ESPLICATIVE:
SINTESI DEGLI STRUMENTI DEFLATIVI TRIBUTARI
FUNZIONI DELL’ISTITUTO DEFLATIVO:
ANCHE SOLO IN FORMA PARZIAALE
RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL
CONTENZIOSO TRIBUTARO
ANALISI COMPARATA DELLE
PROCEDURE
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.LGS. N° 546 DEL 31.12.1992 – NORME SUL PROCESSO TRIBUTARIO
D.LGS. N° 472 DEL 18.12.1997 – DI9SPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
SANZIONI
L. N° 212 DEL 27.07.2000 – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
D. INTERM. N° 54 DEL 27.01.2005
CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IL CONTENZIOOSO TRIBUTARIO VIENE ESPLETATO
ATTRAVERSO I SEGUENTI ORGANI:
1. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE,
2. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE,
3. CORTE DI CASSAZIONE.
LE COMMISSIONI TRIBUTARIE SONO ABILITATE A DECIDERE
TUTTE LE CONTROVERSIE DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
INTERESSANTI I TRIBUTI.
LA CORTE DI CASSAZIONE E’ ABILITATA A DECIDERE SUI MOTIVI
ESPOSTI DAL NUMERO 1 AL NUMERO 5 DELL’ART. 360 CPC.,
CHE POSSONO ESSERE DEFINITE COME CONTROVERSIE DI
LEGITTIMITA’.
LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DEBBONO APPLICARE LE NORME
SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E QUELLE DEL CPC IN
QUANTO COMPATIBILI.
IN LINEA GENERALE LE CONTROVERSIE IMPUGNABILI IN
CASSAZIONE DEBBONO RIGUARDARE:
1) MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE,
2) VIOLAZIONE DI NORME SULLA COMPETENZA,
3) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI
DIRITTO E DEI CONTRATTI ED ACCORDO COLLETTIVI DI
LAVORO,
4) NULLITA’ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO,
5) OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITORIA
MOTIVAZIONE SUL FATTO CDONTROVERSO E DECISIVO
PER IL GIUDIZIO.
IN PRESENZA DI QUESTIONI DI MERITO CHE POSSONO
SORGERE IN SEDE DI PRONUNCIA IN CASSAZIONE, IL
FASCICOLO PROCESSUALE VIENE INVIATO AD ALTRA
SEZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUITARIA
REGIONALE CHE HA EMESSO LA SENTENZA CASSATA.
APPARTENGONO ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA TUTTE LE
CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO TRIBUTI DI OGNI GENERE
E SPECIE COMUNQUE DENOMINATI, SENZA ALCUNA ECCEZIONE.
RESTANO ESCLUSE DALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA: GLI ATTI
DELL’ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA SUCCESSIVI ALLA
NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO.
LA SUPREMA CRTE DI CASSAZIONE HA PRECISATO CHE
RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA TUTTE LE
CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMITA’ FORMALE E
SOSTANZIALE DEGLI ATTI DI IMPOSIZIONE ATTINENTI ALLA
MATERIA DELLA COGNIZIONE E NON DELL’ESECUZIONE (SENT. N°
13357/2008, N° 21891/2009). SONO RICOMPRESE ANCHE QUELLE
RELATIVE AGòLI ATTI DI ESERCIZIO DI AUTOTUTELA TRIBUTARIA,
IN QUANTO INCIDENTI SUL RAPPORTO OBBLIGATORIO
TRIBUTARIO (C. CASS.NE, SENT. N° 9669/2009).
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONE A NORME CHE
NON INTEGRANO PER L’ENTE CREDITORE UN’ENTRATA
TRIBUTARIA NON POSSONO VENIRE ESAMINATE DALLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE (C. CASS.NE, SENT. N° 10849/2009).
LA C. CASS.NE HA ESAMINATO IL PROBLEMA DELLA
GIURISDIZIONE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AI DIRITTI
CAMERALI PRECISANDO CHE:
-TUTTE LE CAUSE INIZIATE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA
L. N° 448/2001 (CIOE’ DAL 2005), A PRESCINDERE DALLA DATA DI
MATURAZIONE DEL DEBITO, DEBBONO VENIRE ESAMINATE DAL
GIUDICE TRIBUTARIO (SENT. N° 2639/2009, N° 10469/2008
- TUTTE LE CAUSE INIZIATE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE
DELLA NORMATIVA CITATA DEBBONO ESSERE ESAMINATE DAL
GIUDICE DI PACE.
LA SUDDETTA INTERPRETAZIONE SI BASA SUL PRINCIPIO
CONTENUTO NELL’ART. 5 CPC CON CUI VIENE STABILITO CHE
LA GIURISDIZIONE SI DETERMINA CON RIGUARDO ALLA LEGGE
VIGENTE ED ALLO STATO DI FATTO ESISTENTE AL MOMENTO
DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA, SENZA CHE ABBIANO
EFFETTO I SUCCESSIVI MUTAMENTI (C: CASS.NE, SENT. N° 13555
DEL 24.06.2005, N° 13549 DEL 24.06.2005).
REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE
(ART. 3)
E’ UNO STRUMENTO CONCESSO A CIASCUNA DELLE
PARTI FINALIZZATO A PROVOCARE UNA DECISIONE
DEFINITIVA E VINCOLANTE, DA PARTE DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, SULLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE
PRIMA DELLA PRONUINCIA DEI GIUDICI DI MERITO.
COPIA DEL RICORSO VIENE DEPOSITATA NELLA
CANCELLERIA DEL GIUDICE CUI PENDE LA CAUSA, IL
QUALE SOSPENDE IL PROCESSO SE NON RITIENE
CHE L’ISTANZA RISULTI MANIFESTAMENTE
INAMMISSIBILE O IN CONTESTAZIONE DELLA
GIURISDIZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.
LE COMMISSIONI TRIBUTARIE SONO COMPETENTI PER
TERRITORIO CPON RIFERIMENTO ALLE CONTROVERSIE
PROMOSSE NEI CONFRONTI DELLE CCIAA ACCERTATRICI.
LA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI E’ INDEROGABILE.
LA INCOMPETENZA DI UNA COMMISSIONE TRIBUTARIA E’
RILEVABILE ANCHE DI UFFICIO.
LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DINANZI ALLA
COMMISSIONE DICHIARATA COMPETENTE DEVE ESSERE
EFFETTUATA A CURA DELLA PARTE ENTRO:
• IL TERMINE FISSATO NELLA SENTENZA,
• ENTRO SEI MESI DALLA COMUNICAZIONE DELLA
SENTENZA,
IN CASO CONTRARIO IL PROCESSO SI ESTINGUE.
(ARTT. 5 E 6)
ASTENZIONI E RICUSAZIONI DEI GIUDICI (ART. 6)
I GIUDICI TRIBUTARI HANNO L’OBBLIGO DI ASTENERSI
DAL GIUDIZIO IN PRESENZA DI RAPPORTI DI LAVORO
AUTONOMO O DI COLLABORAZIONE CON UNA DELLE
PARTI.
LE PARTI POSSONO RICURARE UN GIUDICE TRIBUTARIO
MEDIANTE APPOSITA ISTANZA. IL COLLEGIO CUI
APPARTIENE IL GIUDICE HA TITOLO DI DECIDERE IN UNO
DEI SEGUENTI DUE MODI:
• SENZA LA PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE RICUSATO,
• CON L’INTEGRAZIONE DI UN ALTRO MEMBRO DELLA
STESSA COMMISSIONE DESIGNATO DAL PRESIDENTE.
POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (ART. 7)
LE COMMISSIONI TRIBUTARIE:
• AI FINI ISTRUTTORI,
• NEI LIMITI DEI FATTI DEDOTTI DALLE PARTI,
ESERCITANO TUTTE LE FACOLTA’ DI:
ACCESSO, RICHIESTA DATI, INFORMAZIONI, CHIARIMENTI,
CONFERITE AGLI UFFICI TRIBUTARI ED ENTI LOCALI.
IN PRESENZA DI ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI DI
PARTICOLARE COMPLESSITA’, HANNO TITOLO DI
RICHIEDERE:
• APPOSITE RELAZIONE AGLI ORGANI TECNICI DELLO STATO
O DI ALTRI ENTI PUBBLICI,
• INTERVENTI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA,
• DISPORRE CONSULENZA TECNICA.
NON SONO AMMESSI IL GIURAMENTO E LA PROVA
TESTIMONIALE.
LE COMMISSIONI TRIBUTARIE SE RITENGONO
ILLEGITTIMO UN REGOLAMENTO OD UN ATTO
GENERALE RILEVANTE AI FINI DELLA DECISIONE
HANNO TITOLO DI NON APPLICARLO.
E’ POSSIBILE L’EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA
SENTENZA DI DISAPPLICAZIONE NELLE SEDI
COMPETENTI.
LE COMMISSIONI TRIBUTARIE HANNO TITOLO DI
DICHIARARE NON APPLICABILI LE SANZIONI NON
PENALI PREVISTE DALLE LEGGI TRIBUTARIE QIUANDO
LA VIOLAZIONE E’ GIUSTIFICATA DA OBIETTIVE
CONDIZIONI DI INCERTEZZA SULLA LORO PORTATA E
SULL’AMBITO APPLICATIVO.
(artt. 7 e 8).
LE PARTI (ART. 10)
FRA GLI ENTI LOCALI SONO RICOMPRESE ANCHE LE
CCIAA ED ALTRI ORGANISMI (ES. AAMS).
CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO (ART. 11)
I CONTRIBUENTI POSSONO STARE IN GIUDIZIO IN FORMA
DIRETTA, SALVO I CASI DI ASSISTENZA TECNICA
OBBLIGATORIA, OPPURE MEDIANTE UN PROCURATORE
GENERALE O SPECIALE.
LA PROCURA DEVE ESSERE REDATTA CON FIRMA
AUTENTICATA.
SONO AMMESSE PROCURE CON FIRMA NON AUTENTICATA
SOLO QUELLE SPECIALI CONFERITE A: CONIUGE, PARENTI O
AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO, LIMITATAMENTE ALLE
UDIENZE PUBBLICHE DELLE COMMISSIONI.
GLI ENTI LOCALI STANNO IN GIUDIZIO TRAMITE IL LORO
RAPPRESENTANTE LEGALE. POSSONO STARE IN GIUDIZIO
ANCHE MEDIANTE IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TRIBUTI
DEBITAMENTE AUTORIZZATO CON APPOSITA DELIBERAZIONE
O CON SPECIFICA INDICAZIONE NEL RELATIVO
REGOLAMENTO APPROVATO DAGLI ENTI DELIBERATIVI.
.
consulenti del lavoro purché
non dipendenti dall’ amm.ne
pubblica:
L’INCARICO DEVE ESSERE CONFERITO CON:
A) ATTO PUBBLICO,
B) SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA,
C) IN CALCE OD A MARGINE DI UN ATTO DEL PROCESSO, NEL
QUAL CASO LA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA E’ CERTIFICATA
DALLO STESSO INCARICATO ALL’ASSISTENZA TECNICA.
NELL’UDIENZA PUBBLICA L’INCARICO PUO’ ESSERE CONFERITO
ORALMENTE CON VERBALIZZAZIONE NEL VERBALE DI
UDIENZA.
L’ENTE PUBBLICO NELL’UDIENZA PUBBLICA PUO’ ESSERE
ASSISTITO DALL’AVVOCATURA DELLO STATO.
PER LE CONTROVERSIE DI IMPORTO INFERIORE AD € 2.582,28
CONCERNENTI ATTI IMPOSITIVI I RICORSI POSSONO VENIRE
PROPOSTI DIRETTAMENTE DALLE PARTI INTERESSATE CON
DIRITTO DI STARE IN GIUDIZIO. PER VALORE DI LITE
Sì’INTENDE IL TRIBUTO AL NETTO DI INTERESSI E SANZIONI
PER CONTROVERSIE RELATIVE ALLE SOLE SANZIONI IL
VALORE DI LITE E’ COSTITUITO DALLA LORO SOMMA.
E’ FACOLTA’ DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ORDINARE ALLA PARTE DI MUNIRSI DI ASSISTENZA
TECNICA FISSANDO UN TERMINE ENTRO IL QUALE LA
STESSA E’ TENUTA, A PENA DI INAMMISSIBILITA’ AL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO.
I SOGGETTI ABILITATI ALL’ASSISTENZA TECNICA
POSSONO STARE PERSONALMENTE IN GIUDIZIO PER I
PROCEDIMENTI CHE CLI RIGUARDINO.
(ART. 12).
E’ STATA ABROGATA L’ASSISTENZA TECNICA GRATUITA.
LITICONSORZIO ED INTERVENTO (ART. 14)
IN PRESENZA SI UN OGGETTO DEL RICORSO CHE
RIQUARDA INSCINDIBILMENTE PIU’ SOGGETTI, TUTTI
DEVONO ESSERE PARTE NELLO STESSO PROCESSO, IN
QUANTO LA CONTROVERSIA NON PUO’ ESSERE DECISA
LIMITATAMENTE AD ALCUNI DI ESSI.
SE IL RICORSO NON E’ STATO PROPOSTO DA O NEI
CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI, IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE ORDINA L’INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITORIO MEDIANTE LA CHIAMATA IN CAUSA
DEGLI ASSENTI, ENTRO UN TERMINE DI DECADENZA
STABILITO IN FORMA ESPLICITA NELL’ORDINANZA.
POSSONO INTERVENIRE O ESSERE CHIAMATI IN GIUDIZIO I
SOGGETTI CHE, CON IL CONTRIBUENTE, SONO
DESTINATARI DELL’ATTO IMPUGNATO O PARTI DEL
RAPPORTO TRIBUTARIO CONTROVERSO.
SPESE DI GIUDIZIO (ART. 15)
LA PARTE SOCCOMBENTE E’ CONDANNATA AL RIMBORSO
DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON LA SENTENZA.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA HA TITOLO DI DICHIARARE LA
COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE SPESE DI
GIUDIZIO IN PRESENZA DI:
A) SOCCOMBENZA RECIPROCA,
B) CONCORRENZA DI GIUSTI MOTIVI,
ESPLICITAMENTE INDICATI NELLA MOTIVAZIONE.
IN CASO DI CONCILIAZIONE FRA LE PARTI LE SPESE SI
INTENDONO COMPENSATE, SALVO CHE LE PARTI STESSE
ABBIANO CONVENUTO DIVERSAMENTE NEL VERBALE DI
CONCILIAZIONE (ART. 92 CPC).
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CALCOLO DELLE SPESE SI
VEDA IL PROSPETTO EVIDENZIATO NELLA CIRCOL. N° 98/E
– 1996 DEL MINISTERO DELLE FINANZE.
QUALUNQUE COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE POSTA IN
ESSERE TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE SI CONSIDERA
FATTA NELLA DATA DELLA SPEDIZIONE.
I TERMINI CHE HANNO INIZIO DALLA NOTIFICAZIONE O
DALLA COMUNICAZIONE DECORRONO DALLA DATA IN CUI
L’ATTO E’ RICEVUTO.
LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI SONO FATTE, SALVA
LA CONSEGNA IN MANI PROPRIE,NEL DOMICILIO ELETTO O
IN MANCANZA NELLA SEDE O RESIDENZA DICHIARATE. LE
EVENTUALI VARIAZIONI DI DOMICILIO O DI RESIDENZA
HANNO EFFETTO DAL DECIMPO GIORNO SUCCESSIVO
RISPETTO A QUELLO DI AVVENUTA NOTIFICA ALLA
SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE ED ALLE PARTI
COSTITUITE.
IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI NOTIFICA, GLI ATTI DEBBONO
VENIRE COMUNICATI O NOTIFICATI PRESSO LA SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE.
ATTI EMESSI DALLA CCIAA
GLI ATTI CONCERNENTI LE RIPRESE TRIBUTARIE DEBBONO:
• ESSERE MOTIVATI, MEDIANTE INDICAZIONE ANALITICA DEI
PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE
HANNO DETERMINATO IL PROVVEDIMENTO (ART. 3 l. N° 241/1990,
ART. 7 L. N° 212/2000), SE I PROVVEDIMENTI DERIVANO DA UN
ALTRRO ATTO, ASSIEME ALLA MENZIONE NELL’ATTO DELLA SUA
ESISTENZA, DEVE ESSERE RESO DISPONIBILE ANCHE L’ATTO
RICHIAMATO, MEDIANTE LA SUA ALLEGAZIONE,
• AVERE L’INDICAZIONE DELL’UFFICIO PRESSO CUI E’ POSSIBILE
RICHIEDERE LE INFORMAZIONI SULL’ATTO, CON IL NOMINATIVO
DEL RESPONSABILE IL PROCEDIMENTO,
• CONTENERE L’ORGANO O L’UFFICIO CUI E’ POSSIBILE FARE
RICHIESTA DELI RELATIVO RIESAME DELL’ATTO ANCHE IN SEDE
DI AUTOTUTELA,
• ESSERE INDICATE LE MODALITA’, IL TERMINE E L’ORGANO
GIUSISDIZIONALE CUI PRESENTARE IL RICORSO,
• RIPORTARE I RIFERIMENTI DI EVENTUALI PRECEDENTI ATTI
DI ACCERTAMENTO,
• INDICARE LA SOTTOSCRIZIONE, ANCHE INFORMATICA, DEL
SOGGETTO CHE HA EMESSO L’ATTO DI ACCERTAMENTO.
E’ AMMESSO ANCHE PROCEDERE ALL’INDICAZIONE DELLA
MOTIVAZIONE PER RELATIONEM ALLA CONDIZIONE CHE IL
SOGGETTO DESTINATARIO DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO SIA
NELLA CONDIZIONE DI CONOSCERE IL SUO CONTENUTO.
UN CONSIGLIO MOLTO IMPORTANTE:
LA MOTIVAZIONE VA SEMPRE EVIDENZIATA IN FORMA CHE IL
DESTINATARIO DELL’ATTO SIA NELLA CONDIZIONE DI
CONOSCERE NEI DETTAGLI LA PRESTESA TRIBUTARIA DELLA
CCIAA.
L’OBBLIGO DELL’INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO NELLE CARTELLE DI PAGAMENTO DECORRE
DAL 01.06.2008 (D.L. N° 248 DEL 31.12.2007).
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO E’
ALTERNATIVO A QUELLO GIURISDIZIONALE. ESSO NON
PONE ALCUNA PRECLUSIONE ALL’IMPUGNAZIONE DEL
PROVVEDIMENTI IMPOSITIVI.
ESSO PUO’ INFATTI COMPORTARE UNICAMENTE
L’OBBLIGO DEL GIUDICE TRIBUTARIO DI APPREZZARE
LA PREGIUDIZIALITA’ DELLA QUESTIONE RIMESSA AL
CAPO DELLO STATO E DI DISPORRE EVENTUALMENTE
LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO IN ATTESA DELLA
RELATIVA DECISIONE (C. CASS.NE, SENT. N° 16471 DEL
20.08.2004).
DA CIO’ DERIVA CHE TALE RICORSO NON PRODUCE
ALCUN OBBLIGO A CARICO DELLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO IN
CORSO.
COME PRINCIPIO GENERALE SONO IMPUGNABILI PRESSO
LE COMMISSIONI TRIBUTARIE TUTTI GLI ATTI CHE
OGGETTIVAMENTE POSSONO AVERE COME RIFERIMENTO
ASPETTI GIURIDICI DI NATURA TRIBUTARIA, CIOE’ CON
RIFERIMENTO ALLA CAUSA PETENDI (C. Cass.ne, sent. n°
23107 del 26.10.2010).
A TITOLO INDICATIVO SONO IMPUGNABILI I SEGUENTI ATTI:
• ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELE DISPOSIZIONI
ANTIELUSIVE (ART. 37 BIS d.P.r. N° 600/73) (C. STATO, DEC.
N° 414 DEL 26.01.2009),
• AUTORIZZAZIONE ALL’ESAME DEI DOCUMENTI CUSTODITI
PRESSO LO STUDIO PROFESSIONALE (C. STATO, DEC. N°
6045 DEL 05.12.2008),
• AVVISO DI LIQUIDAZIONE EMESSO IN BASE AD AVVISO DI
ACCERTAMENTO DEFINITIVO (A SEGUITO DI GIUDICATO),
SOLO PER VIZI PROPRI O PER DIVERSO GIUDIZIO
TRIBUTARIO (C. CASS.NE, SENT. N° 26911 DEL 15.12.2006).
RICORSO
ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE (ART. 22)
TERMINE: Entro 30 giorni dalla notifica del
ricorso alla CCIAA competente per territorio
DEVE AVVENIRE, A PENA DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO,
CON:
• IL DEPOSITO DELLA COPIA DEL RICORSO INVIATO PER
POSTA O CONSEGNATO ALLA CCIAA, CON LA FOTOCOPIA
DEL DEPOSITO O DELLA SPEDIZIONE DELLA
RACCOMANDATA,
•L’ORIGINALE DEL RICORSO NOTIFICATO TRAMITE GLI
UFFICIALI GIUDIZIARI (ART. 137 CPC).
LA COPIA DEL RICORSO DEVE CONTENERE LA MENZIONE DI
CONFORMITA’ CON L’ATTO ORIGINALE INVIATO ALLA CCIAA,
PENA L’INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO.
COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE (CCIAA) (ART. 23)
ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO (ART. 27)
FA
TERMINE PER LA INTEGRAZIONE
TRATTAZIONE DEL RICORSO (ART. 33)
LA CONTROVERSIA VIENE TRATTATA DALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
SALVO CHE ALMENO UNA DELLE PARTI ABBIA
RICHIESTO LA DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA,
CON ISTANZA DA:
• DEPOSITARE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE,
ALMENO 10 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA FISSATA
PER
L’UDIENZA.
• NOTIFICARE ALLE ALTRE PARTI COSTITUITE ENTRO I
CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELL’UDIENZA,
CONTENUTO DELLA SENTENZA (ART. 36)
LA SENTENZA DEVE CONTENERE I SEGUENTI DATI:
A) COMPOSIZIONE DI: COLLEGIO GIUDICANTE, PARTI
COINVOLTE NEL GIUDIZIO E NOMINATIVO DEI RELATIVI
DIFENSORI,
B) LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO,
C) LE RICHIESTE AVANZATE DALLE PARTI,
D) LA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN
DIRITTO CHE HANNO DETERMINATO LA SENTENZA,
E) IL DISPOSITIVO,
F) LA DATA DELLA DELIBERAZIONE, E QUELLA DEL SUO
DEPOSITO IN SEGRETERIA,
G) LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL RELATORE.
LA SENTENZA E’ RESA PUBBLICA MEDIANTE DEPOSITO DEL
TESTO INTEGRALE ORIGINALE ALLA SEGRETERIA DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA. IL SEGRETARIO E’ TENUTO AD
APPORRE LA PROPRIA FIRMA E DATA.
IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA E’ COMUNICATO ALLE
PARTI ENTRO 10 GIORNI DAL DEPOSITO.
RICHIESTA DI COPIE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA
(ART. 38)
POSSONO ESSERE RICHIESTE COPIE AUTENTICHE DELLA
SENTENZA CON RILASCIO ENTRO CINQUE GIORNI DELLA
RICHIESTA.
LE PARTI HANNO L’ONERE DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE
ALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA, A NORMA DELL’ART. 137
CPC, DEPOSITANDO NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI
L’ORIGINALE O CAPIA AUTENTICA DELL’ATTO NOTIFICATO
ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.
SE NESSUNA DELLE PARTI PROVVEDE ALLA NOTIFICA SI
APPLICA LA NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 327 CPC
(L’APPELLO PUO’ ESSERE PROPOSTO FINO AL TERMINE DI
SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA, CHE
AVVIENE CON IL DEPOSITO DELLA STESSA ALLA
SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
GIUDICANTE).
INTERRUZIONE DEL PROCESSO (ART. 40)
IL PROCESSO VIENE INTERROTTO DOPO LA PROPOSIZIONE DEL
RICORSO PER:
A) MORTE, PERDITA DI STARE IN GIUDIZIO, CESSAZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA DI UNA DELLE PARTI,
B) MORTE, RADIAZIONE O SOSPENSIONE DALL’ALBO O
DALL’ELENCO DI UNO DEI DIFENSORI TECNICI.
L’INTERRUZIONE AVVIENE:
A) AL MOMENTO DELL’EVENTO, SE LA PARTE STA IN GIUDIZIO
PERSONALMENTE,
B) AL MOMENTO IN CUI L’EVENTO E’ STATO DICHIARATO IN
PUBBLICA UDIENZA O PER ISCRITTO CON APPOSITA
COMUNICAZIONE.
SE UNO DEGLI EVENTI DI INTERRUZIONE SI VERIFICA DURANTE IL
TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, TALE TERMINE
E’ PROROGATO PER SEI MESI DECORRENTI DALLA DATA
DELL’EVENTO.
QUALORA UNO DEGLI EVENTI DI SOSPENSIONE SI AVVERA:
A) DOPO L’ULTIMO GIORNO PER IL DEPOSITO DI MEMORIE, IN
PRESENZA DI TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA IN
CAMERA DI CONSIGLIO,
B) DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE IN PUBBLICA
UDIENZA,
NON PRODUCE ALCUN EFFETTO, A MENO CHE NON SIA
PRONUNCIATA SENTENZA ED IL PROCESSO PROSEGUI.
LA SOSPENSIONE E’ DISPOSTA E L’INTERRUZIONE E’
DICHIARATA DAL PRESIDENTE O DALLA COMMISSIONE CON
ORDINANZA.
E’ AMMESSO RECLAMO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI
GIORNI 30 DALLA RELATIVA COMUNICAZIONE DA PARTE
DELLA SEGRETERIA DELA COMMISSIONE.
DURANTE LA SOSPENSIONE O L’INTERRUZIONE NON
POSSONO ESSERE COMPIUTI ATTI DEL PROCESSO
INTERROTTO O SOSPESO.
RIPRESA DEL PROCESSO SOSPESO OD INTERROTTO (ART. 43)
LA RIPRESA DEL PROCESSO, ALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA
CHE HA DETERMINATO LA SOSPENSIONE, AVVIENE CON LA
PRESENTAZIONE DA PARTE DI UNA DELLE PARTI DELL’ISTANZA
DI TRATTAZIONE AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA CHE LO HA SOSPESO.
ESSA DEVE ESSERE COMUNICATA ANCHE ALL’ALTRA PARTE.
IN CASO DI MORTE DEL CONTRIBUENTE LA COMUNICAZIONE
PUO’ ESSERE EFFETTUATA AGLI EREDI IN FORMA COLLETTIVA
ED IMPERSONALE NEL DOMICILIO ELETTO O NELLA
RESIDENZA DICHIARATA DAL DEFUNTO, ENTRO UN ANNO
DELLA MORTE.
GLI EREDI POSSONO COSTITUIRSI ANCHE PRESENTANDO
DELLE SOLE MEMORIE O CON LA PARTECIPAZIONE ALLA
DISCUSSIONE CON L’ASSISTENZA TECNICA OVE PRESCRITTA.
ESTINZIONE DEL PROCESSO (ARTT. 44, 45, 46)
IL PROCESSO TRIBUTARIO PUO’ ESTINGUERSI PER:
A) RINUNCIA AL RICORSO,
B) INATTIVITA’ DELLE PARTI,
C) CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
CON L’ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA IL SOGGETTO
RICORRENTE DEVE RIMBORSARE LE SPESE DI LITE ALLE
ALTRE PARTI, SALVO DIVERSO ACCORDO SOTTOSCRITTO FRA
LE PARTI STESSE. LA RINUNCIA NON PRODUCE EFFETTO SE
NON VIENE ACCETTATA DALLE PARTI COSTITUITE CHE
ABBIANO UN EFFETTIVO INTERESSE ALLA PROSECUZIONE
DEL PROCESSO.
LA RINUNCIA E L’ACCETTAZIONE DEBBONO RISULTARE
SOTTOSCRITTE DALLE PARTI E DEPOSITATE PRESSO LA
SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE IN CUI L’ATTO E’
DEPOSITATO.
LA COMMISSIONE DICHIARA L’ESTINZIONE DEL PROCESSO.
SOSPENSIONE DELL’ESECUTORIETA’ DELL’ATTO IMPUGNATO (ART. 47)
LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE HA UNA FUNZIONE DEFLATTIVA
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN QUANTO COSTITUISCE UN
ULTERIORE STRUMENTO IDONEO A DEFINIRE IN FORMA
CONCORDATARIA FRA LE PARTI LA CONTROVERSIA
TRIBUTARIA. LA SUA DEFINIZIONE PUO’ ESSERE PARZIALE O
TOTALE.
ESSA SI PERFEZIONA CON IL VERSAMENTO DELLE SOMME
DOVUTE ANCHE IN FORMA RATEALE:
CON IL DECRETO SVILUPPO APPRPOVATO DAL
PARLAMENTO NEI GIORNI SCORSI ALL’AART. 47 E’
STATO AGGIUNTO ANCHE IL SEGUENTE COMMA:
“ 5 – BIS. L’ISTANZA DI SOSPENSIONE E’ DECISA ENTRO
180 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
STESSA.”
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA A TITOLO DI ESAMINARE
L’ISTANZA E DECIDERE O MENO PER IL SUO
ACCOGLIMENTO ENTRO TALE TERMINE.
IN PRESENZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA DEVE VENIRE
FISSATA ENTRO 90 GIORNI DALLA PRONUNCIA.
L’ATTO DI APPELLO
ALLE
COMMISSIONI
TRIBUTARIE REGIONALI
APPELLO
MODA
3 c. 2)
IN PRESENZA DI ATTO NON NOTIFICATO A MEZZO DI
UFFICIALE GIUDIZIARIO, L’APPELLANTE DEVE, A PENA DI
DECADENZA, DEPOSITARE COPIA DELLO STESSO ALLA
SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE, ENTRO IL TERMINE DI DEPOSITO DELLA
COPIA DELLO STESSO ALLA SEGRETERIA DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (CORTE
COSTITUZIONALE, SENT. N° 321 DEL 30.11.2009).
NELL’ATTO DI APPELLO DEBBONO ESSERE ALLEGATE LE
COPIE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA L’INVIO
DELL’APPELLO ALLA CONTROPARTE E DELL’AVVENUTA
PRESENTAZIONE DELLA COPIA ALLA SEGRETERIA CTP.
SE L’APPELLANTE E’ LA CCIAA, NELL’ATTO DEVE ESSERE
MENZIONATATA ANCHE LA DELIBERAZIONE DI
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELL’APPELLO
DA PARTE DEGLI UFFICI TRIBUTARI.
Inammissibilità dello
appello
LA COSTITUZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DAL
GIORNO IN CUI L’APPELLO E’ STATO NOTIFICATO O
CONSEGNATO, OPPURE RICEVUTO. LA COSTITUZIONE AVVIENE
CON IL DEPOSITO IN SEGRETERIA DELLA CTR DI UNA
CONTRODEDUZIONE CON UNITE TANTE COPIE QUANTE SONO LE
PARTI IN CAUSA. NELLO STESSO ATTO PUO’ ESSERE PROPOSTO
APPELLO INCIDENTALE.
APPELLO INCIDENTALE (ART. 54 C. 2)
L’APPELLO DICHIARATO INAMMISSIBILE NON PUO’ ESSERE
RIPROPOSTO (ART. 60).
PASSATA IN GIUDICATO LA SENTENZA DI RIMESSIONE
(ART. 59 C. 3)
IN PRESENZA DI RICORSO ACCOLTO
ALTRI PROCEDIMENTI
SPECIALI
DI
NATURA TRIBUTARIA
IL RICORSO PER CASSAZIONE (ART. 62)
AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE E’ AMMESSO IL RICORSO PER
CASSAZIONE, PER I SEGUENTI MOTIVI:
• ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE,
• VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA
• VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI
DIRITTO E DEI CONTRATTI ED ACCORDI CNL,
• NULLITA’ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO,
• OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITORIA
MOTIVAZIONE CIRCA UN FATTO CONTROVERSO E
DECISIVO PER IL GIUDIZIO.
AL RIGUARDO DEBBONO VENIRE APPLICATE LE NORME
DEL CPC.
IL GIUDIZIO DI RINVIO (ART. 63)
LA CORTE DI CASSAZIONE HA TITOLO DI RINVIARE LA CAUSA
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE O PROVINCIALE
PER LA SUA RIASSUNZIONE.
ESSA DEVE VENIRE FATTA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI UN ANNO DALLA
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.
SE LA RIASSUNZIONE NON AVVIENE ENTRO DETTO TERMINE,
OPPURE AVVIENE OLTRE TALE TERMINE, L’INTERO
PROCESSO SI ESTINGUE.
PER IL RINVIO DEVE ESSERE PRODOTTA COPIA AUTENTICA
DELLA SENTENZA DELLA C. CASSAZIONE.
LE PARTI CONSERVANO LA STESSA POSIZIONE CHE AVEVANO
NEL PROCEDIMENTO IN CUI E’ STATA PRONUNCIATA LA
SENTENZA CASSATA, SENZA POTER FORMULARE RICHIESTE
DIVERSE RISPETTO A QUELLE PRESENTATE IN DETTO
PROCEDIMENTO.
L’ISTITUTO PROCESSUALE DELLA REVOCAZIONE(ART. 64)
CONTRO LE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE CHE
INVOLGONO ACCERTAMENTI DI FATTO E CHE:
• NON SONO ULTERIORMENTE IMPUGNABILI,
• NON SONO STATE DI FATTO IMPUGNATE,
E’ AMMESSA LA REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 395 CPC.
LE SENTENZE PER CUI E’ SCADUTO IL TERMINE PER L’APPELLO
POSSONO ESSERE IMPUGNATE PER I SEGUENTI MOTIVI:
• SE SONO L’EFFETTO DEL DOLO DI UNA DELLE PARTI IN DANNO
DELL’ALTRA,
• SE DOPO LA SENTENZA SONO STATI TROVATI UNO O PIU’ DOCUMENTI
DECISIVI NON PRODOTTI IN GIUDIZIO A CAUSA DI FORZA MAGGIORE O PER
FATTO DELL’ALTRA PARTE,
•SE SI E’ GIUDICATO SU PROVE RICONOSCIUTE O COMUNQUE DICHIARATE
FALSE DOPO LA SENTENZA, O CHE LA PARTE SOCCOMBENTE IGNORAVA
ESSERE STATE RICONOSCIUTE O DICHIARATE TALI,
• SE LA SENTENZA E’ CONTRARIA AD ALTRA PRECEDENTE AVENTE FRA
LE PARTI AUTORITA’ DI COSA GIUDICATA, PURCHE’ NON ABBIA GIUDICATO
SULLA RELATIVA ECCEZIONE,
PUCHE’ LA SCOPERTA DEL TITOLO O DELLA FALSITA’ DICHIARATA,
O IL RECUPERO DEL DOCUMENTO, O IL PASSAGGIO IN GIUDICATO
DELLA SENTENZA SIANO POSTERIORI ALLA SCADENZA DEL
TERMINE SUDDETTO.
PERALTRO SE TALI FATTI AVVENGONO DURANTE IL TERMINE PER
L’APPELLO LO STESSO E’ PROROGATO DAL GIORNO
DELL’AVVENIMENTO DI SESSANTA GIORNI.
COMPETENTE PER IL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE E’ LA STESSA
COMMISSIONE TRIBUTARIA CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA
IMPUGNATA.
A PENA DI INAMMISSIBILITA’, IL RICORSO DEVE CONTENERE ,
OLTRE A TUTTI GLI ELEMENTI GIA’ EVIDENZIATI, ANCHE LA
SPECIFICA INDICAZIONE DEL MOTIVO DI REVOCAZIONE E DELLA
PROVA DEI FATTI NONCHÉ DEL GIORNO DELLA SCOPERTA DEL
DOCUMENTO O DELLA FALSITA’ DICHIARATA, O DEL RECUPERO
DEL DOCUMENTO STESSO.
L’ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI
PROCEDIMENTI IN APPELLO
LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI PROCEDIMENTI IN
APPELLO E’ AMMESSA SOLO PER L’ESECUZIONE IN
MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE (ART. 19 D. LGS. N°
472/1997) NELLE SEGUENTI IPOTESI:
• ECCEZIONALE URGENZA PER UN GRAVE ED
IRREPARABILE DANNO DERIVANTE DALLA RISCOSSIONE
(ART. 373 CPC).
LA SOSPENSIONE PUO’ ESSERE CONCESSA SE VIENE
PRESTATA IDONEA GARANZIA A MEZZO DI FIDEJUSSIONE
BANCARIA OD ASSICURATIVA.
IN PRESENZA DI AZIONE INIZIATA AVANTI ALL’AUTORITA’
GIUDIZIARIA LA RISCOSSIONE AVVIENE A TITOLO
PROVVISORIO A MENO CHE IL GIUDICE DI APPELLO ABBIA
CONCESSO LA SOSPENSIONE.
LA GIURISPRUDENZA DI MERITO E QUELLA DELLA SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE HANNO ESAMINATO IL DISPOSTO
CONTENUTO NELL’ART. 49 D. LGS. N° 546/92, IN CUI E’ STATO
PRECISATO CHE NEGLI ATTI DI APPELLO E’ ESCLUSA
L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 337
CPC., PRECISANDO CHE TALE ESCLUSIONE NON INIBISCE IL
GIUDICE TRIBUTARIO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 373 CPC IN
MERITO ALLA VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO
DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE IN PRESENZA DI RICORSO
PER CASSAZIONE (C. CASSAZIONE, SENT. N° 7815 DEL
31.03.2010, C. COSTITUZIONALE, SENT. N°217 DEL 17.06.2010, CTR
FRIULI, SENT. N° 1798 DEL 16.12.1999, CTR LAZIO, SENT. N° 45
DEL 22.11.1996, N° 15 DEL 28.10.2006).
LE ISTANZE DEBBONO VENIRE PRESENTATE ALLA
COMMISSIONE REGIONALE CHE HA EMESSO LA SENTENZA E
PUO’ ESSERE RICHIESTA ANCHE IN PRESENZA DI GIUDIZIO DI
APPELLO.
IL CONTRIBUENTE HA SEMPRE L’OBBLIGO DI DIMOSTRARE
L’ESISTENZA DI UN DANNO GRAVE ED IRREPARABILE.
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