Presentazione di PowerPoint - Camera di Commercio Varese
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Presentazione di PowerPoint - Camera di Commercio Varese
Lotta alla contraffazione e sicurezza dei prodotti, un sistema a tutela del Commercio e dei Consumatori Etichettatura: la conformità alle disposizioni di Legge Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA) Varese , 15 marzo 2013 Etichettatura dei Prodotti Tessili Marchio volontario Identificazione del prodotto: è obbligatoria? Composizione è obbligatoria!! quali denominazioni, quale sequenza? Dubbi da chiarire e certezze da confermare Manutenzione: è obbligatoria??? si possono usare solo i simboli, quali simboli, quale sequenza? Autodichiarazione Made In… è obbligatorio, sempre, quando, è un rischio? Ragione Sociale: è obbligatoria, di chi, come va scritta ?? 2 Composizione: il quadro normativo Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 (relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili) Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012 del 27 gennaio 2012 (nell’allegato I è aggiunta la seguente riga 49: «49 polipropilene/poliammide a due componenti …») Composizione: il quadro normativo I consideranda più significativi (14) La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti . (*) (**) (*) Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (**) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti Recepita con D.Lgs 21 maggio 2004, n.172 Codice del consumo Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 , G.U. 08.10.2005 4 Composizione: il quadro normativo I consideranda più significativi (20) La tutela dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni di origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. L’indicazione di Origine continua a non essere un obbligo 5 Composizione: il quadro normativo Campo di Applicazione (Articolo 2) Il Regolamento non si applica a: prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi 6 Composizione: il quadro normativo Il Regolamento (UE) 1007/2011 abroga la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del settore tessile (rifusione)] [e la Direttiva 73/44/CEE (quantitativa ternarie) e la Direttiva 96/73/CE (quantitativa binarie)] Disposizioni transitorie: i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014 Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011: il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (“fatto”27 settembre 2011 – “pubblicato” 18 ottobre 2011). Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere dall'8 maggio 2012. 7 Composizione: il quadro normativo nazionale Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio ??? Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e successive integrazioni e modifiche. Art. 15. Legge 883 - 25 novembre 1973 - “Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili” (solo articoli 14 – 30, i precedenti già abrogati). Art. 25. 8 Composizione: Descrizione Violazione Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto Norma violata il quadro normativo nazionale Norma sanzionatoria Sanzione amministrativa Art. 25 della Legge 883/73 Art. 25 della Legge 883/73 da Euro 1.032,00 a Euro 5.164,00 È ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81 Art. 8 D.Lgs. n. 194/99 Art. 15 del D.Lgs. n. 194/99 Da Euro 103,00 a Euro 3.098 Non si applica l’art.16 della Legge 689/81 Camera di Commercio competente per territorio Art. 8, c. 1 D.Lgs. n. 194/99 Art. 15 del D.Lgs. n. 194/99 (Art 25,c.3 della Legge 883/73) (Art 25,c.3 della Legge 883/73) da Euro 1.032 a Euro 5.164 Non si applica l’art. 16 della Legge 689/81 Camera di Commercio competente per territorio Art. 8, c.8 D.Lgs. n. 194/99 Art. 15 c. 2 D.Lgs. n. da Euro 258 A Euro 4131 Non si applica l’art. 16 della Legge 689/81 Camera di Commercio competente per territorio da Euro 2.500 a Euro 40.000 Si applica l’art. 16 della Legge 689/81 Camera di Commercio competente per territorio (ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua straniera, utilizzo di sigle) Mancata o non corretta indicazione delle indicazioni di composizione sui documenti commerciali (fattura o DDT) Mancata conservazione dei documenti commerciali Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni (sicurezza prodotti) (Art.25 c.4 della Legge 883/73) Art. 107, c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 206/2005 194/99 (Art.25 c.4 della Legge 883/73) Art. 112, c. 4, D.Lgs. n. 206/2005 Arresto e/o ammenda Segnalazione all’A.G. Trasmissione verbale per Applicazione della sanzione amministrativa Comunicazione all’A.G. Camera di Commercio competente per territorio 9 Composizione: il quadro normativo Campo di Applicazione (Articolo 2) Il Regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell’Unione e ai prodotti assimilati: i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso) le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione 10 Composizione: il quadro normativo Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15) All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. [«fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o Fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio] Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. [«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo] 11 Composizione: il quadro normativo Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15) Un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge [«distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto] 12 Composizione: il quadro normativo Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili (Articolo 4) I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al presente regolamento. 13 Composizione: il quadro normativo Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5 ) Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I. (nota: cashmere e non più kashmir) Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di “fibre estranee” pari a: - 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica - 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato - 0,3% per prodotti di lana vergine o lana di tosa Nel caso di prodotti tessili composti da più fibre oltre le percentuali di “fibre estranee” (2% - 5% - 0,3%) è ammessa una “tolleranza di fabbricazione” del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi. 14 Composizione: il quadro normativo Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in “ordine decrescente”. Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso. 15 Composizione: il quadro normativo Possono non essere menzionate in etichetta Le fibre isolabili, visibili e puramente decorative che non superino il 7% del peso totale del prodotto finito[frange e pizzi per esempio]. Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un effetto antistatico che non superino il 2% del peso totale del prodotto finito. Se il prodotto è composto da più parti di differente composizione fibrosa, deve riportare un’etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali. Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno. 16 Composizione: il quadro normativo Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale (Articolo 12) 1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato. 2. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli. Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animale Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, inserti, imbottiture in piuma) 17 Composizione: il quadro normativo Etichettatura e contrassegni (Articolo 14) 1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 18 Composizione: il quadro normativo Etichettatura e contrassegni (Articolo 14) 3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato. 19 Composizione: il quadro normativo Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa (Articolo 16) Esiste un obbligo di chiarezza e quindi: nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le descrizioni devono essere facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con caratteri uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica. marchi di fabbrica o ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa (se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa) 20 Sicurezza: identità ed estremi del produttore Codice del Consumo Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI Art. 102.Finalità e campo di applicazione 1. 2. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 21 Sicurezza: identità ed estremi del produttore Codice del Consumo Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI – Tutta la parte relativa alla sicurezza dei prodotti è applicabile ai prodotti tessili in quanto non sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria specifica. – In base a tale applicabilità vale quanto previsto dall’articolo 104 Obblighi del produttore e del distributore, comma 4, lettera a …. e quindi … 22 Sicurezza: identità ed estremi del produttore Codice del Consumo Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI [Obblighi del produttore e del distributore] …. e quindi … l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata 23 Marchi «volontari» e «autodichiarazioni» Esigenze di Sostenibilità molte aziende non arrivano sul mercato con il loro nome, e quindi non possono attendersi un effetto premiante dell’impegno focalizzato a ottenere migliori “prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi”. E’ necessario dunque migliorare e diffondere gli “strumenti” della comunicazione al mercato E’ necessario controllare la corretta applicazione dei marchi per evitarne la contraffazione 24 Manutenzione: la situazione nazionale Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le leggi nazionali preesistenti alla costituzione dell’Unione Europea In Italia l’applicazione dell’etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda non è obbligatoria (non lo è mai stata). In ogni caso quando l’etichetta viene applicata deve essere corretta e rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto. In Unione Europea era ed è obbligatoria in: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia… 25 Manutenzione: la situazione nazionale La norma a livello internazionale: ISO 3758:2012 il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di GINETEX [Groupment International d’ Etiquetage pour l'Entretien de Textiles] che ne concede l’uso agli organismi nazionali e all’ISO [International Organization for Standardization] i criteri generali del sistema sono: utilizzo per ragioni di costi di un numero limitato di scelte e simboli; indicazione del “maximum process” applicabile [danno irreversibile] e non “optimum process” [problema per la durata del prodotto tessile e relativo impatto ambientale]; disponibilità di metodi di prova riconosciuti per verificare la corretta etichettatura 26 Manutenzione: la situazione nazionale I simboli devono apparire nel seguente ordine Lavaggio Candeggio Asciugatura Stiro Trattamento Professionale Qualora sia indicato più di un simbolo di asciugatura o più di un simbolo di trattamento professionale, i simboli dovranno apparire nel seguente ordine: Qualora uno dei cinque simboli principali non venga indicato , si intende che nessun trattamento di manutenzione previsto da quel simbolo può essere utilizzato. 27 Origine delle merci: Premesse Generali Al concetto di origine è collegato il “cosiddetto marchio di origine” o “Made In … del prodotto”. Tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto importante nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare a orientare le scelte di acquisto dei consumatori. Il concetto di origine non deve essere confuso con il concetto di provenienza. La provenienza infatti, non il luogo in cui il bene è stato fabbricato, ma il luogo da cui il bene viene spedito; è pertanto possibile che l’origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano. 28 Origine delle merci: le Regole Comunitarie. I Regolamenti La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce. Tali disposizioni sono contenute: nel Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario – CDC) [ora sostituito dal Regolamento CE n. 450/2008 – codice doganale aggiornato – CDA non ancora applicabile] nel Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario - DAC) e nei relativi allegati. In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario individuano i due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale: “criterio delle merci interamente ottenute” o “ criterio dell’ultima lavorazione o trasformazione … ” 29 Origine non preferenziale dei prodotti tessili: il percorso per la verifica Articolo 38 DAC operazioni sempre insufficienti a conferire l’origine Prodotti compresi dell’Allegato 10 delle DAC Consultare le note introduttive dell’Allegato 9 delle DAC e poi verificare se le operazioni effettuate sui prodotti non originari sono quelle descritte come idonee a conferire l’origine Prodotti non compresi nell’Allegato 10 delle DAC Origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella del/dei prodotto/prodotti di partenza (Articolo 24 CDC) Casi dubbi Si può consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale presentato dalla UE in ambito WTO (non è ancora recepito ma rappresenta la posizione ufficiale della UE in materia (http://europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm) 30 Made In Italy Importazione: la Sintesi Confezione senza alcuna indicazione o con logo dell’azienda (marchio non registrato) o con marchio registrato Legge n° 350 Art. 4 comma 49 (art. 517 C.P.) Riporta “Made In Italy” Blocco Legge n° 676 (Accordo di Madrid) (FALSA INDICAZIONE) Confezione senza alcuna indicazione senza marchio o logo dell’azienda Prodotto con o senza indicazione dell’origine, con segni, diciture e figure riconducibili all’Italia Legge n° 350 Art. 4 comma 49 (art. 517 C.P.) Blocco Legge n° 676 (Accordo di Madrid) (FALLACE INDICAZIONE) 31 Made In Italy Importazione: la Sintesi Marchio® o logo dell’azienda (marchio non registrato) Marchio® o logo dell’azienda (marchio non registrato) Prodotto con o senza indicazione dell’origine, con segni, diciture e figure riconducibili all’Italia Made In … evidente oppure Prodotto importato da… (nome e sede importatore) Prodotto non fabbricato in Italia Blocco (fatta salva la presentazione dell’apposito attestazione) VIA LIBERA all’importazione Legge n° 350 Art. 4 comma 49 bis (USO FALLACE DEL MARCHIO) Legge n° 350 Art. 4 comma 49 bis (anche con indirizzo e sito internet) 32 Made In Italy Importazione: la Sintesi 100 % Made In Italy 100% Italia 100 % Made In Italy 100% Italia Indicazioni di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia Indicazioni di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia (disegno, progettazione, lavorazione, confezionamento) Blocco Decreto Legge 135 convertito con modificazioni con Legge 166 - Art.16 (FALSA INDICAZIONE) VIA LIBERA all’importazione Decreto Legge 135 convertito con modificazioni con Legge 166 - Art.16 33 Grazie per l’attenzione Gabriella Alberti Fusi Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa Piazza Sant’Anna, 2 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331 696711 - Fax 0331 680056 p.e. [email protected] sito www.centrocot.it 34