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a) del foglio notizie - Corte di Appello di Roma
Ministero della Giustizia Corte d’Appello di Roma Formazione intervento in materia di “Gestione delle spese di giustizia”: dal foglio delle notizie alle ipotesi particolari A cura di Maria Maddalena e Renata Pennucci Il testo unico: principi generali T.U. Spese Le Finalita’ del Testo Unico: Riordino normativo Armonizzazione della materia Semplificazione delle procedure ed organizzativa Semplificazione del linguaggio Informatizzazione Disposizioni normative T.U. sulle spese di giustizia; D.m. 28.05.2003 istitutivo dei registri ex art. 161 T.u. spese di giustizia; Circolare ministeriale n. 9 del 26.06.2003 relativa alla tenuta dei registri obbligatori istituiti ex art.161; Foglio delle notizie ex art. 280 T.U. innovazioni del Testo Unico Organizzazione del lavoro, avendo presente la rappresentazione del processo di accertamento e di recupero delle spese di giustizia; Unificazione della spesa , in quanto pur prevedendo distinti registri (spese anticipate dall’erario e spese prenotate a debito) sul foglio notizie vengono iscritte entrambe le tipologie di spesa; Coerenza economico - organizzativa per una amministrazione chiamata a disporre, gestire e controllare la spesa; segue: innovazioni del Testo Unico Riconsiderazione di moduli e processi operativi pur con i vincoli normativi che determinano contenuto e tempi di operatività non si può prescindere dal considerare la spesa pubblica in un rapporto inscindibile tra “ budget” e controllo della spesa nel limite; Monitoraggio della spesa ; Consentire, alla fine del procedimento, il recupero dei crediti maturati dall’amministrazione. segue: innovazioni del Testo Unico Controllabilità della spesa, infatti, l’idea che la spesa di giustizia sia incontrollabile e legata esclusivamente ad eventi causali viene soppiantata dall’idea che, come tutto ciò che ha un costo, anche le spese di giustizia debbono rispondere a criteri di economicità , efficacia ed efficienza; Il primo passo verso l’economicità è la semplificazione ed uniformità del processo del lavoro del personale delle cancellerie in materia di annotazione delle spese ripetibili e non. I registri dal cartaceo all’informatizzazione Sistemi Informativi Amministrazione Dec. Interministeriale 28.5.2003: Registri di cui all’art. 161 T.U. – in vigore dal 1° luglio 2003 L’istituzione dei registri è l’esempio della semplificazione delle Procedure “imposta” dal T.U.: tre soli registri per tutte le attività relative alla gestione della spesa ; I registri sono individuati sulla base delle funzioni da annotare; Tassativamente individuati gli Uffici presso cui devono essere tenuti i registri in base all’attività di annotazione (art. 162 T.U.); Annotazioni del Registro (Secondo le Avvertenze e le Istruzioni) @ Informatizzazione delle procedure Segue: Precedenti: Spese anticipate (mod. 12) Campione civile (mod. 20) Campione fallimentare Campione penale (mod. 29) Tavola alfabetica (mod. 18) Registro dei ruoli Eventuali registri di comodo i registri Attuali: Pagamento da parte dell’erario –Mod. 1A/SG (registro delle spese pagate) Prenotazione a debito Mod. 2A/SG (registro delle spese prenotate) Riscossione - Mod. 3A/SG (registro dei crediti e delle successive vicende Registro delle Spese Pagate dall’erario Modelli (1/A/SG e 1/B/SG) Uffici: giudicanti e requirenti tutti compreso gli uffici di sorveglianza ma con esclusione della Corte di Cassazione; Ufficio N.E.P.. I registri devono essere “tenuti” nel rispetto delle Avvertenze e le Istruzioni (allegate al registro) Registro delle Spese Prenotate a Debito Modelli (2/A/SG e 2/B/SG) Uffici: giudicanti e requirenti tutti compresa la Corte di Cassazione; Ufficio N.E.P.. I registri devono essere “tenuti” nel rispetto delle Avvertenze e le Istruzioni (allegate al registro) Registro dei Crediti da Recuperare e delle Vicende Successive del Credito Modelli (3/A/SG) Uffici: giudicanti tutti con esclusione della Corte di Cassazione; Uffici penitenziari; I registri devono essere “tenuti” nel rispetto delle Avvertenze e le Istruzioni (allegate al registro) La circolare n. 9 del 2003 Principi generali La Circolare Ministeriale n. 9/03 del 26.6.2003 - Istituzione dei Registri previsti dall’art. 161 T.U. Finalità: Agevolare l’attivita’ degli Uffici durante la Fase Transitoria in attesa del “nuovo” regime “unico” che sarà attuato con la completa informatizzazione degli uffici (progetto S.I.A.M.). Circolare n. 9\03: principi per la tenuta del Foglio Notizie Redazione (e Chiusura) in ogni fase e grado del processo ( consigliabile formare apposito sottofascicolo); Annotazione dell’imposta di registro (se ricorrono i presupposti della prenotazione a debito); Individuazione (dirigente: deve) di uno o più responsabili della tenuta del foglio (fase dell’annotazione); Individuazione (dirigente: deve) di uno o più responsabili della chiusura del foglio (fase della sottoscrizione); il dirigente Vista la circolare; Ritenuto che; dispone Segue: Circolare n. 9\03: principi per la tenuta del Foglio Notizie Individuazione di uno o più responsabili della tenuta e della chiusura del foglio (fase dell’annotazione e della sottoscrizione) per le spese sostenute dagli uffici N.E.P. (in caso di ammissione al patrocinio o quando è parte una P.A., al momento del deposito dell’atto notificato e per le sole spese ripetibili); La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità (in caso di mancato recupero la responsabilità ricade su colui che aveva l’obbligo di annotare la spesa e non su che ha il compito di recuperare). Il foglio delle notizie ☆☆☆ principi generali ☆☆☆ ح ثع حLe spese ح ثع ح Il Foglio delle Notizie (Art. 280 T.U.) In attesa del completamento del processo di Informatizzazione: Unifica le voci di spesa maturate nel corso del procedimento; Strumento per il recupero delle spese del procedimento; Strumento per il controllo della spesa; Strumento per la presa in carico della spesa nel Registro dei Crediti da recuperare Spese da Annotare nel Foglio Notizie Quelle iscritte nel registro Quelle iscritte nel registro delle spese pagate dall’erario delle spese prenotate a solo se ripetibili (art. 280 co. 2 T.U.) debito tutte (art. 280 co. 2 T.U.) Spesa e servizio Spesa: costo per un servizio; Servizio: espressione di una funzione di rilevanza pubblica. Spesa e servizio = Costo del procedimento Spesa e processo penale la regola generale è sancita nell’art. 4: “ le spese del processo penale sono anticipate dall’erario……” eccezioni: a)le spese relative agli atti chiesti dalle parti private (es. perizia di parte) salvo l’ipotesi in cui la parte è ammessa al patrocinio; b) la pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi dell’art.694 primo comma c.p.p.. Spese ripetibile e non Ripetibile lo Stato recupera il costo del servizio prestato o meglio pone in essere le procedure per recuperare quanto anticipato; Non ripetibile lo Stato sopporta il costo del servizio e non attua alcuna procedura per recuperare quanto anticipato. La non ripetibilità è prevista dalla legge. Spese ripetibili Notifiche: spedizione, diritti; Trasferta degli ufficiali giudiziari (Art. 44 T.U. spetta come trasferta il trattamento di missione quando assiste il Magistrato e in aggiunta un indennità pari a 0,52 per ogni ora o frazione di ora quale riconoscimento per il tempo impiegato per la redazioni degli atti); Processo: trasferte per il compimento di atti che si svolgono fuori sede; Testimonianza: spese e trasferta; Custodi: indennità di custodia; Segue: Spese ripetibili Ausiliari del giudice: spese e trasferta, onorario e quelle per il compimento di atti specifici (es. analisi tossicologica); Provvedimento magistrato: importo pagato per la pubblicazione; Demolizione di opere e ripristino dei luoghi: ciò che è stato anticipato per demolire l’opera o per ripristinare la situazione precedente; Detenuti: mantenimento in carcere; Spese straordinarie. Spese straordinarie Sono quelle non esplicitamente previste nel testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato; Pagamento: il magistrato applicherà, se compatibili, gli articoli 61, 62 e 63 e l'articolo 277 e per la liquidazione utilizzerà i prezzari analoghi; Il titolo di pagamento è costituito dal decreto. Spese non ripetibili Magistrati onorari, giudici popolari, esperti: quanto pagato come indennità (art. 41 T.U.); Magistrati ordinari: trasferte pagate quando il dibattimento si svolge in luogo diverso da quello di normale convocazione della Corte (art. 42 T.U.); Rogatorie all’estero: costi per attuare la procedura; Estradizione da e per l’estero: quanto necessario per estradare il soggetto. Per la liquidazione delle spese di cui all’art. 41 e 42 del T.U. si applicano le disposizioni previste per il trattamento di missione dei dipendenti statali Conclusioni il progetto S.I.A.M.M. Conclusioni: Il foglio delle notizie è uno strumento contabile rilevante . In questa ottica l’approccio lavorativo non può essere di semplice adempimento ma alla sua compilazione deve darsi un valore aggiunto, cioè: fase di un procedimento per obiettivi. Obiettivo: controllo e monitoraggio della spesa. Segue: conclusioni Interazione tra i Registri Interazione tra gli uffici controllo – monitoraggio S.I.A.M.M. Progetto S.I.A.M.M. Il progetto SIAMM, informatizzando il processo operativo, permetterà: l’acquisizione di flussi informativi che consentiranno una diminuzione del debito Erariale; il monitoraggio della spesa sostenuta dal sistema giustizia per perizie, consulenze, per la magistratura onoraria, per le spese straordinarie, per i costi sostenuti in materia di custodia dei beni in sequestro affidati ai terzi; La lettura, in termini statistici, delle informazioni sulla spesa di giustizia, permetterà di meglio comprendere i fenomeni per correggerli secondo logiche di gestione (in quest’ottica pare che vada l’intendo espresso con la circolare n. 1303/DS della Direzione Generale di Statistica). Ordine e decreto di pagamento decreto Spese € 1000,00; onorari € 3000,00; Oltre accessori e c.a.p. 2% Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza Il P.M. Tizio e caio Ordine Vista la certificazione che precede liquida la somma complessiva di € 6500,00 Il cancelliere C2 Tizio e caio Ordine e decreto di pagamento Ordine (cancelliere) e decreto (magistrato): modello di pagamento che costituiscono lo strumento per portare a conoscenza dell’ufficio pagatore l’ammontare della spesa; All’ordine o al decreto di pagamento, sono collegati adempimenti successivi, anche di natura fiscale, di competenza del funzionario addetto al servizio (art. 177 T.U.). Segue: Ordine di pagamento e decreto Ordine è emesso dal funzionario addetto all’Ufficio in tutti quei casi in cui la legge non demanda espressamente al magistrato la quantificazione della spesa, quindi, in tutti i casi in cui non presenta alcun elemento di discrezionalità; Novità del T.U.: è “funzionario-addetto” anche quello dell’Ufficio N.E.P. che è competente ai sensi dell’art.167 per la liquidazione mensile delle indennità di trasferta per le notificazioni pagate dall’erario agli ufficiali giudiziari; ordine - decreto Segue: Ordine di pagamento e decreto decreto di pagamento: emesso dal magistrato per ausiliari o custodi; per la demolizione e riduzione in pristino e in tutti i casi in cui è necessario effettuare delle valutazioni e deve essere motivato (valutazione/discrezionalità = motivazione) Il provvedimento deve essere comunicato: al beneficiario, all’imputato e al P.M.. decreto Perché il titolo sia esecutivo, nel processo penale (no provvisoria esecuzione) devono decorrere i termini per presentare opposizione (venti giorni dalla comunicazione); Eccezione all’obbligo di comunicazione è il segreto istruttorio (es. intercettazioni) Segue: Ordine di pagamento e decreto Responsabilità Magistrati e funzionari sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati; Magistrato - cancelliere Responsabilità che ha come conseguenza il risarcimento del danno subito dall’erario a causa di errori e irregolarità (art. 172). La chiusura del foglio notizie Settore penale Appello Chiusura del foglio notizie - Settore penale Provvedimento Irrevocabile e titolo per il Recupero invio all’ufficio riscossione: a) del foglio notizie; b) del sottofascicolo delle spese e del provvedimento Chiusura del foglio notizie Appello - Settore penale - dell’unico imputato o di tutti gli imputati A invio al giudice del gravame del fascicolo contenente il foglio notizie, che sara’ chiuso definitivamente Chiusura - Settore penale- Appello Appello di alcuni imputati Per gli imputati non appellanti procede l’ufficio riscossione di primo grado, che tratterrà copia della documentazione relativa al foglio notizie, sul quale sarà evidenziato per quali imputati sta procedendo. Il fascicolo con il foglio notizie in originale verrà inviato al giudice del gravame che procederà al recupero per gli imputati appellanti. La chiusura del foglio notizie Settore civile Chiusura del foglio notizie - Settore civile Provvedimento Irrevocabile e titolo per il Recupero invio all’ufficio riscossione: a) del foglio notizie; b) del sottofascicolo delle spese e del provvedimento Chiusura del foglio notizie - Settore civile impugnazione se appello, chiusura del foglio notizie ed invio del fascicolo al giudice del gravame se ricorso per cassazione, attendere la restituzione del fascicolo dalla corte (art. 208 t.u.) Chiusura del foglio notizie - Settore civile – P.A. parte nel processo - (art. 158 t.u.) ufficio giudiziario, al termine della fase processuale di propria competenza, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza, trasmettera’ copia del foglio notizie alla P.A. interessata che procederà al recupero Chiusura del foglio notizie - Settore civile – procedura fallimentare - (art. 146 t.u.) Spese della procedura, annotate nel foglio notizie, gravano sul fallimento e vengono recuperate dalla massa attiva e non nei confronti del fallito persona fisica. se la procedura si chiude per mancanza di attivo, si procede alla chiusura del foglio notizie ed all’archiviazione del fascicolo senza alcuna iscrizione nel registro dei crediti. La chiusura del foglio notizie Settore civile e penale il patrocinio Chiusura del foglio notizie - Settore civile e penale – patrocinio 1° luglio 2002 abrogato l’istituto del gratuito patrocinio, per cui istituto unico:“patrocinio a spese dello stato” per processo penale; civile, fallimentare, amministrativo e contabile . Il gratuito patrocinio prevedeva: apposita commissione presso ogni ufficio giudiziario e l’operatività gratuita del difensore. Prima innovazione, solo per processo penale L. 217/90 (patrocinio dei non abbienti) il soggetto, con un reddito inferiore a, poteva scegliersi il difensore; dal gratuito al patrocinio segue - Settore civile e penale –patrocinio Ora ammissione da parte del giudice/Consiglio dell’Ordine e il difensore viene regolarmente pagato allo Stato per l’attività prestata. il T.u. ha : Uniformato l’istituto; ha raccordato le voci di spesa; esteso l’istituto al processo contabile e tributario, semplificato la procedura. I requisiti: Reddito non superiore a (dato variabile: attualmente € 10.000 circa); istanza in carta libera. Scopo: garantire la difesa del cittadino non abbiente Ambito: ogni grado e fase del processo ed eventuali procedure derivate, accidentali e connesse. segue - Settore civile e penale –patrocinio Beneficiario ※ (materia penale): cittadino italiano ; cittadino comunitario; straniero; apolide. ※ (materia civile): cittadino italiano;straniero in regola ; apolide; enti e associazioni senza fine di lucro: Limiti (materia penale): reati connessi con l’evasione fiscale; nomina del 2° difensore di fiducia (escluso eventuali atti a distanza – art. 100 t.u.) (materia civile): istanza motivata in fatto e in diritto; non manifesta infondatezza; devono essere indicate le prove segue - Settore civile e penale – patrocinio giudice competente ※ (materia penale): magistrato innanzi al quale pende il processo che deve decidere entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. ※ (materia civile):consiglio dell’ordine che deve decidere entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza. impugnazione ※ (materia penale): ricorso entro 20 giorni al presidente del tribunale o della corte. ※ (materia civile): magistrato competente per il giudizio segue - Settore civile e penale –patrocinio obblighi della cancelleria ※ (materia penale e civile): comunicare l’istanza di ammissione in copia all’ufficio finanziario al fine di consentire gli accertamenti fiscali. Effetti ※ (materia penale e civile) ammissione: prenotazione a debito delle spese di giustizia e anticipate dallo stato onorari (consulenti, difensore ecc.) ed indennita’ (trasferta ecc). ※ (materia penale e civile) revoca: recupero di tutte le spese sostenute dallo stato. In materia civile recupero anche:sentenza di condanna della parte non beneficiaria; beneficiario ricava un sestuplo delle spese; transazione; estinzione e cancellazione del processo. patrocinio - nomina difensore per gli stranieri e codice fiscale (art. 79 t.u.) Problema: art. 79 t.u che prevedeva obbligo di allegare il codice fiscale alla domanda quale condizione, per tutti, per essere ammessi al patrocinio. fatto: sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dal tribunale di Roma, perché depositata istanza di ammissione al patrocinio e nomina difensore senza codice fiscale per un cittadino straniero non in regola con il permesso di soggiorno; segue: patrocinio e nomina difensore per gli stranieri Decisione: la corte costituzionale, con ordinanza n. 144 del 14 maggio 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 79 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui prevede l’obbligo del codice fiscale quale conditio sine qua non per l’ammissione al patrocinio dando prevalenza al diritto di difesa rispetto all’aspetto formale del codice fiscale. conclusione: per avere diritto alla nomina del difensore è quindi sufficiente indicare le proprie generalità e il domicilio all’estero. abc12t999c21c La chiusura del foglio notizie Corte di cassazione; Eredità giacenti; Ipotesi particolari Recupero spese: procedimento davanti alla corte di cassazione contributo unificato:se non pagato o pagato parziale, procede al recupero l’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; Redigere foglio delle notizie; trasmettere tutti i dati concernenti gli importi da recuperare ed i debitori all’Ufficio procedente; Chiusura del foglio notizie - Settore civile – eredità giacente - (art. 148 t.u.) Spese della procedura, annotate nel foglio notizie, gravano sull’eredità e vengono recuperate dalla massa attiva; Sono poste dal magistrato : a carico dell’erede, solo in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione. se la procedura si chiude per mancanza di attivo e senza accetazione, si procede alla chiusura del foglio notizie ed all’archiviazione del fascicolo senza alcuna iscrizione nel registro dei crediti. Erede sempre: lo Stato Chiusura del foglio notizie - Settore civile – interdizione richiesta dal p.m. - (art. 145 t.u.) Spese della procedura, annotate nel foglio notizie, gravano sui beni dell’interdicendo e vengono recuperate richiedendole al tutore solo se il patrimonio è attivo. se la procedura si chiude per mancanza di attivo, si procede alla chiusura del foglio notizie ed all’archiviazione del fascicolo senza alcuna iscrizione nel registro dei crediti. beni sequestrati e confiscati Settore penale – vendita beni sequestrati e confiscati - (art. 155 156 t.u.) Il provvedimento di restituzione del bene deve essere notificato anzi comunicato anche al custode. Non costituisce condizione necessaria per la restituzione, il pagamento del compenso al custode, in quanto si tratta di una spesa anticipata dall’erario che viene recuperata solo in caso di condanna dell’imputato. decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che il bene venga ritirato, il bene stesso viene venduto (art. 151 t.u. e successive modifiche). segue – vendita beni sequestrati e confiscati (art. 155 156 t.u.) scopo Consentire, in tempi rapidi, la vendita evitando l’ulteriore deterioramento del bene (cfr. legge 168/2005 art. 151 e 152); decorsi tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di vendita, la somma ricavata, dedotta le spese della relativa procedura, viene versata alla Cassa Ammende. segue – vendita beni sequestrati e confiscati (art. 155 156 t.u.) irreperibile/latitante il fascicolo viene sottoposto al giudice o al p.m. perché venga disposta la vendita; il ricavato, dedotte le spese di giustizia, viene versato alla cassa delle ammende; vendita impossibile il fascicolo viene sottoposto al giudice o al p.m. perché venga disposta la distruzione del bene (cfr. L. 168/2005). segue – vendita beni sequestrati e confiscati - (art. 155 156 t.u.) Spese della procedura di vendita del bene, sono annotate nel foglio notizie; Vendita dal concessionario se la procedura di vendita è attivata dal concessionario lo stesso procede anche al recupero delle spese (art. 157 t.u.) segue – vendita beni sequestrati e confiscati - Legge finanziaria 2005 e D.M. 3 ottobre 2005 Commissione obbligo per ogni ufficio/giudice unico di nominare apposita commissione per la vendita dei beni giacenti presso i custodi composizione un magistrato con funzioni di presidente; un pubblico ministero; un funzionario del tribunale; un funzionario della procura Settore penale – intercettazioni - (art. 5 t.u.) Le intercettazioni (telefoniche, ambientali, strumentali ecc.) quali spese non sono esplicitamente previste dal testo unico; inserite con circolare interpretativa nelle spese straordinarie (art. 5 e 70 t.u.) quali spese necessari per il procedimento e recuperabili secondo le regole delle spese ripetibili; recupero secondo le regole generali: a carico del soggetto per cui viene disposta (è l’autorità giudiziaria che stabilisce l’eventuale debitore). Se disposta nei confronti di più soggetti : spesa solidale. segue: Settore penale – intercettazioni - (art. 5 t.u.) attualmente la liquidazione avviene con il sistema delle convenzioni locali secondo tariffari prestabiliti (x € per ogni giorno di attività svolta); futuro con il sistema della forfettizzazione (attesa emanazione regolamento). problema: è corretto recuperare le spese sostenute per le intercettazioni? Sono uno strumento ordinario di indagine.