...

Diapositiva 1 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

Diapositiva 1 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia
Il riconoscimento
dei titoli di studio
e
delle qualifiche professionali
per gli stranieri (comunitari e non comunitari)
residenti in Italia
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Che cos’è
Insieme delle ‘procedure’ che permettono di ottenere il formale
riconoscimento e accettazione dei titoli scolastici e delle
qualifiche professionali acquisite nel paese d’origine al fine di
continuare gli studi o esercitare una professione anche nel nostro
paese.
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Le procedure di riconoscimento
• per motivi di studio
La necessità di iscriversi a cicli di studio superiore o di proseguire nei
percorsi scolastici o accademici, o ancora di vedere riconosciuti i titoli
già ottenuti all’estero, rende necessaria l’attivazione delle procedure
di riconoscimento dei propri titoli.
• per l’esercizio di una professione
Lavorare in Italia può richiedere il riconoscimento del titolo
professionale acquisito all’estero.
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per motivi di studio
Livello scolastico
• conseguimento di un titolo scolastico italiano
Livello universitario
• ammissione alle lauree di primo livello
• ammissione alle lauree specialistiche
• riconoscimento dei titoli accademici finali
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per motivi di studio Riconoscimento e conseguimento di un titolo scolastico italiano
> Procedura
• per i ragazzi con meno di 18 anni, è necessario l’inserimento in un percorso scolastico o formativo
per l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
• per le persone adulte non è prevista la possibilità di equivalenza dei titoli scolastici ad eccezione dei
casi previsti:
• accordi bilaterali;
• emigranti italiani, loro discendenti o casi di persone che hanno acquisito la cittadinanza
italiana.
> Ente competente
• il Consiglio di classe della scuola/ente di formazione per l’inserimento scolastico
• il Centro Servizi Amministrativi (CSA) nel caso di emigranti italiani o loro discendenti
> Documentazione di base
Per i minori:
• documentazione anagrafica
• eventuali titoli di studio stranieri con dichiarazione di valore in loco
Per gli adulti:
• documentazione attestante la conoscenze della lingua italiana;
• titolo di studio posseduto con dichiarazione di valore in loco.
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per motivi di studio Ammissione ai percorsi di 1° livello o a ciclo unico
> Procedura
I cittadini stranieri con titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito all’estero possono
accedere alla formazione universitaria e agli altri Istituti di istruzione superiore presentando la
domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta e seguendo le modalità e i termini
autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo.
> Ente competente
Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria
> Documentazione di base
• originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o copia legalizzata), valido per
l’ammissione all’Università del paese in cui esso è stato conseguito, accompagnato da:
• traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione;
• dichiarazione di valore in loco delle caratteristiche del titolo
• fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)permesso di soggiorno;
> Durata
La verifica dei requisiti è contestuale all’iscrizione
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per motivi di studio Ammissione ai percorsi di 2° livello
> Procedura
La domanda con la relativa documentazione va indirizzata al Rettore di un Ateneo nel cui statuto
figura un corso di studi comparabile con quello intrapreso all’estero. Le autorità accademiche possono
prevedere il riconoscimento parziale di singoli esami, o l’ammissione alla laurea specialistica italiana
corrispondente. L’immatricolazione può avvenire successivamente alla valutazione dell’autorità
accademica.
> Ente competente
Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.
> Durata
Le Università sono tenute a dare una risposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa
domanda.
Segue>>
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per motivi di studio Ammissione ai percorsi di 2° livello
> Documentazione di base
• originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o copia autenticata ), valido per
l’ammissione all’università del Paese in cui esso è stato conseguito, accompagnato da:
• traduzione ufficiale in italiano del certificato o del diploma;
• dichiarazione di valore in loco e legalizzazione del titolo, rilasciata dalla Rappresentanza
Diplomatica o Consolare italiana del paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo
stesso;
• certificato con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti presso l’Università straniera,
accompagnato da:
• traduzione ufficiale in italiano del certificato e legalizzazione;
• programmi di studio ufficiali (su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro della
Università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero e delle attività formative
sostenute, con eventuale traduzione in italiano e legalizzazione;
• originale del titolo universitario straniero (o copia autenticata), qualora conseguito
• traduzione ufficiale in italiano del titolo;
• dichiarazione di valore in loco e legalizzazione del titolo, rilasciata dalla Rappresentanza
Diplomatica o Consolare italiana del paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo
stesso;
• fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per motivi di studio Riconoscimento dei titoli accademici finali (1° e 2° livello)
> Procedura
Può venire richiesta l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani, indirizzando la domanda con la
relativa documentazione al Rettore di un Ateneo, nel cui statuto figura un corso di studi comparabile
con quello completato all’estero.
Le autorità accademiche possono infatti:
• dichiarare l’equivalenza, a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente
italiano;
• garantire il riconoscimento parziale di singoli esami.
> Ente competente
Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.
> Durata
Le Università sono tenute a dare una risposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa
domanda.
Segue>>
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per motivi di studio Riconoscimento dei titoli accademici finali
> Documentazione di base
• originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o copia autenticata), valido per
l’ammissione all’Università del Paese in cui esso è stato conseguito, accompagnato da:
• traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma;
• dichiarazione di valore in loco e legalizzazione del titolo;
• originale del titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento (o copia autenticata), anch’esso
accompagnato da:
• traduzione ufficiale in italiano;
• dichiarazione di valore in loco;
• originale del certificato con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti presso l’Università
straniera per conseguire il titolo accademico straniero in oggetto, corredato da:
• traduzione ufficiale in italiano del certificato e legalizzazione;
• programmi di studio ufficiali (su carta intestata dell’università straniera o avvalorati con timbro della
università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero e delle attività formative
sostenute per il conseguimento del titolo accademico straniero, con eventuale traduzione in italiano e
legalizzazione.
• fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).
Segue>>
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per l’esercizio di una professione
Professioni regolamentate
Per le quali l’accesso o l’esercizio in Italia è vincolato al possesso di
determinati requisiti
Professioni non regolamentate
Per le quali l’accesso o l’esercizio in Italia non è vincolato al possesso
di determinati requisiti
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per l’esercizio di una professione
Professioni regolamentate
> Procedura
• Normativa settoriale
Le procedure sono definite in modo specifico da leggi italiane per le professioni di
medico, infermiere, odontoiatra, ostetrico, veterinario, farmacista, architetto.
• Direttiva transitoria
Le procedure vengono illustrate nelle direttive transitorie per le professioni collegate ad
attività artigianali, commerciali e industriali che, nei vari Paesi stranieri non richiedono
necessariamente il possesso di una specifica formazione professionale mentre in Italia
sono regolamentate.
• Sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali
Riguarda tutte le rimanenti professioni e si basa sulla ‘mutua fiducia’ tra i diversi Paesi.
In questo caso, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un
titolo abilitante all’esercizio di una professione conseguito all’estero, possono richiederne il
riconoscimento per esercitare la stessa professione anche nel nostro paese.
Segue>>
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per l’esercizio di una professione
Professioni regolamentate
> Ente competente
Autorità responsabile per la singola professione.
> Documentazione di base
• permesso di soggiorno;
• documento di identità;
• certificato, diploma o altri titoli di studio specifici per l’attività richiesta (nel caso in cui la
professione non sia regolamentata nel paese di origine, si dovrà dimostrare il possesso di
almeno 2 anni di esperienza professionale);
• dichiarazione di valore in originale/in loco relativa alle caratteristiche del titolo di studio o
professionale;
• attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all’esercizio
della professione;
• attestato/i relativi all’eventuale esperienza professionale effettuata nel paese di origine;
• traduzione ufficiale.
> Tempi
Per le professioni regolamentate dal Sistema generale, i tempi di risposta dell’Ente
competente non possono superare i 4 mesi dalla presentazione della domanda. Per le
altre professioni si consiglia di verificare la specifica normativa di riferimento.
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per l’esercizio di una professione
Professioni non regolamentate
> Procedura
È possibile esercitare la professione con gli stessi diritti e obblighi dei cittadini
italiani ma senza dover seguire una procedura di riconoscimento: l’accesso
alle professioni non regolamentate è libero.
Il riconoscimento dei titoli stranieri
> Per maggiori informazioni
In Italia
• CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche)
• Centro d’informazione sul riconoscimento dei titoli professionali
In regione
• Centri regionali di orientamento
• Sportelli scuola-famiglia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine)
• Sportello sul riconoscimento titoli – c/o CTP Sacile
Fly UP