...

D.P.R._207_2010_ottobre_2012_Associazioni

by user

on
Category: Documents
10

views

Report

Comments

Transcript

D.P.R._207_2010_ottobre_2012_Associazioni
SOA RINA Organismo di Attestazione
REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI
LE NOVITA’ RELATIVE AL SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE (ATTESTAZIONE SOA)
INTRODOTTE DAL D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
SOA RINA Organismo di Attestazione
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
D.P.R. N. 207 del 5 Ottobre 2010
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2005/17/Ce e 2004/18/Ce.” In
vigore dal 08 giugno 2011
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Modalità
di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 182 del 06 agosto 2011)
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ MANUALE AVCP
INTERPRETAZIONI DELLA NORMA
 Art. 76 c. 10 – Estensione obbligo perizia giurata anche ad affitti
d’azienda o di ramo;
 Esecuzione lavori – Richiesta ‘certificazioni di approvazione degli
interventi eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle
normative di settore (es OG12 e OS14)’
ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI PER LE VERIFICHE
 Atti di nomina dei direttori tecnici;
 Registri I.V.A. acquisti da cui riscontrare l’annotazione delle fatture
presentate per la verifica del requisito dell’attrezzatura tecnica
(noli a freddo, leasing, acquisto di beni di valore unitario < 516 €)
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ MANUALE AVCP
VERIFICHE E CONTROLLI RICHIESTI ALLE SOA
Documenti che devono essere inviati a riscontro dei soggetti
emittenti:
 Certificati di esecuzione lavori committenti pubblici;
 Certificati esecuzioni lavori committenti privati;
 Tutta la documentazione prevista a dimostrazione dei lavori privati
(contratti, fatture, atti autorizzativi, eventuale documentazione
tecnico-contabile quale S.A.L., C.R.E. ecc.).
 Referenze bancarie (qualora non trasmesse direttamente dalla
banca alla SOA);
 Titoli di studio ed eventuali iscrizioni agli Albi Professionali dei
Direttori Tecnici e dei membri dello staff tecnico (consultazioni online su siti istituti e ordini)
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ CATEGORIE
Le categorie “variate”
OG10
nella declaratoria è stata prevista la manutenzione e la ristrutturazione degli
impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici.
OG11
modificata la modalità di attribuzione della categoria; il nuovo metodo di
valutazione è descritto all’art. 79 c.16 (vedi di seguito).
la categoria e stata scorporata in due:
OS 02-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO
CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE
STORICO,
ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO
ED
ETNOANTROPOLOGICO
OS 02-B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E
LIBRARI
OS 02
OS 07
nella declaratoria è stata prevista la fornitura e la posa in opera, la manutenzione
o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco (ex OS 08).
OS 08
nella declaratoria è rimasta solo la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione
delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ CATEGORIE
Le categorie “variate” e la nuova OS35
OS 12
la categoria e stata scorporata in due:
OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
OS 18
la categoria e stata scorporata in due:
OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
OS 20
OS 21
OS 35
OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
la categoria e stata scorporata in due:
OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI (ex OS 20)
OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE (ex OS 21)
nella declaratoria è stata tolta l'esecuzione di indagini geognostiche (ora OS 20B)
INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante
l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le
perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento
delle opere esistenti nonché l’utilizzo di tecnologie di videoispezione,
risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di
tecnologie per miniscavi superficiali.
SOA RINA Organismo di Attestazione
IL REGIME TRANSITORIO
REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
Le attestazioni rilasciate ai sensi del DPR 34/00 hanno
validità sino alla scadenza naturale. Sono escluse le
attestazioni:
 per la categoria OG11, che cessa di aver validità a decorrere
dal 4/12/2012 (comma 12);
 per le categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21, che
cessano di aver validità a decorrere dal 4/12/2012, per le
imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei
CEL (comma 14bis) l’attestazione nelle corrispondenti
categorie modificate dal DPR 207/10 (comma 12);
SOA RINA Organismo di Attestazione
IL REGIME TRANSITORIO
REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
 Fino al 04/12/2012, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle
lavorazioni di cui alle categorie OG10, OG11, OS2, OS7, OS8,
OS12, OS18, OS20 e OS21 (le Stazioni Appaltanti applicano il
DPR 34/00) la dimostrazione del requisito relativo al possesso
della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle
attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del
DPR 34/2000, purché in corso di validità alla data di entrata in
vigore del DPR 207/10 anche per effetto della disposizione di cui
al comma 13 (Le attestazioni ottenute ai sensi del DPR 34/00 nelle
categorie OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 e OS21
con scadenza tra il 10/12/2010 e l'8/06/2011, sono prorogate
all'8/06/2011) (comma 16);
SOA RINA Organismo di Attestazione
IL REGIME TRANSITORIO
REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
Le attestazioni rilasciate ai sensi del DPR 34/00 relative
alle categorie OS2, OS12, OS18, OS20, OS21, OS7
e OS8 possono essere utilizzate fino alla naturale
scadenza prevista per ciascuna di esse ai fini della
partecipazione alle gare indette dal 5/12/12 (fino al
4/12/12 le Stazioni Appaltanti applicano il DPR 34/00)
per le quali sia richiesta la qualificazione
rispettivamente per le categorie OS2-A, OS12-A,
OS18-A, OS20A, OS21, OS7 di cui all’allegato A
del DPR 207/10 (comma 12bis e 12ter)
SOA RINA Organismo di Attestazione
IL REGIME TRANSITORIO
REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
Le attestazioni di qualificazione rilasciate in vigenza del
DPR 207/2010 nelle categorie OG10, OG11, OS2-A,
OS2-B, OS7, OS8, OS12-A, OS12-B, OS18-A,
OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21 e OS35, possono
essere utilizzate dal giorno 05/12/2012 (comma 17)
SOA RINA Organismo di Attestazione
IL REGIME TRANSITORIO
REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
Ai fine della qualificazione nelle categorie “variate/nuove” di cui al
DPR 207/10 e con riferimento ai Certificati Esecuzione Lavori (nel
seguito CEL) già emessi dalle stazioni Appaltanti secondo le
categorie ex DPR 34/00 o riemessi in accordo alle categorie di cui al
DPR 207/10:
 per le categorie OS2-A, OS12-A, OS18-A, OS21, OS7 sono
utilizzabili i CEL relativi rispettivamente alle categorie OS2, OS12,
OS18, OS21, OS7 e OS8 ex DPR 34/00 (comma 14bis); resta
ferma la validità dei certificati riemessi dalle Stazioni Appaltanti
alla data del 30/7/12 in accordo alle categorie di cui al DPR
207/10 secondo le percentuali corrispondenti alle categorie di
lavorazioni ivi indicate (comma 3bis L. n. 119 del 23/07/2012);
SOA RINA Organismo di Attestazione
IL REGIME TRANSITORIO
REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
 Per la categoria OS20-A, sono utilizzabili i CEL relativi alla
categoria OS20 ex DPR 34/00 (comma 12bis);
 per le categorie OS2-B, OS12-B, OS18-B, OS20-B, sono
utilizzabili i CEL riemessi dalle Stazioni Appaltanti in accordo alle
categorie di cui al DPR 207/10 (su richiesta dell’impresa e
precedentemente relativi rispettivamente alle categorie OS2,
OS12, OS18, OS21 ex DPR 34/00) secondo la quota in essi
indicata corrispondente alle citate nuove categorie (comma
14bis);
SOA RINA Organismo di Attestazione
IL REGIME TRANSITORIO
REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
 per la categoria OS8, sono utilizzabili i CEL riemessi dalle Stazioni
Appaltanti in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10 (su
richiesta dell’impresa e precedentemente relativi alle categorie
OS7 e OS8 ex DPR 34/00) secondo la quota in essi indicata
corrispondente alla citata categoria variata (comma 14bis);
 per la categoria OG10, sono utilizzabili i CEL riemessi dalle
Stazioni Appaltanti in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10
(su richiesta dell’impresa o della SOA attestante e
precedentemente relativi alla categoria OG3 ex DPR 34/00),
laddove relativi a lavorazioni ricomprese nella citata categoria
variata, secondo la corrispondente quota in essi indicata (comma
14);
SOA RINA Organismo di Attestazione
IL REGIME TRANSITORIO
REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
 per la categoria OS35, sono utilizzabili i CEL riemessi dalle Stazioni
Appaltanti in accordo alle categorie di cui al DPR 207/10 (su richiesta
dell’impresa o della SOA attestante e precedentemente relativi alle
categorie OG3, OG6, OS21 ex DPR 34/00), laddove relativi a lavorazioni
ricomprese nella citata nuova categoria, secondo la corrispondente quota
in essi indicata (comma 14)
 Per tutte le categorie, la presentazione di nuovi lavori rientranti nel
decennio antecedente la data di richiesta alla SOA.
 Nulla dispone il regolamento in merito ai certificati di esecuzione per
committenti privati: si ritiene che, in coerenza con le disposizioni generali,
la valutazione sia demandata alle SOA
SOA RINA Organismo di Attestazione
IL REGIME TRANSITORIO
REGIME TRANSITORIO – D.L. n. 73 del 06/06/2012
convertito con modificazioni con L. n. 119 del
23/07/2012
 per la categoria OG11 sono utilizzabili i CEL relativi alla categoria
OG11 ex DPR 34/00 attribuendo convenzionalmente il 20% alla
categoria OS3, il 40% alle categorie OS28 e OS30 (comma
14bis); resta ferma la validità dei certificati riemessi dalle Stazioni
Appaltanti alla data del 30/7/12 in accordo alle categorie di
cui al DPR 207/10 secondo le percentuali corrispondenti alle
categorie di lavorazioni ivi indicate (comma 3bis L. n. 119 del
23/07/2012); ai fini della determinazione della classifica, restano
ferme le disposizioni di cui al comma 16 art. 79 del DPR 207/10
(40, 70, 70)
SOA RINA Organismo di Attestazione
CONCLUSIONE REGIME TRANSITORIO
Le precedenti difficoltà di ottenimento dei CEL per mancata
riemissione causa:




Certificati estremamente datati;
Stazioni appaltanti non più esistenti;
Difficoltà compilazione allegato B1;
Dichiarata indisponibilità alle riemissione.
Sono superate dall’automatismo introdotto dalla nuova
disposizione normativa che ha recepito le proposte di
UNIONSOA ad AVCP, in particolare l’attribuzione automatica
delle lavorazioni ex OS2, OS8 e OS12, ecc.. dpr 34/2000 alle
categorie OS2a, OS7 e OS12a ecc….dpr 207/2010
SOA RINA Organismo di Attestazione
OG11 REQUISITI DI ATTESTAZIONE
Il D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni
con L. n. 119 del 23/07/2012 conferma l’Art. 79 c. 16:
La nuova declaratoria della OG11 prevede anche l’attività
di gestione oltre a quella di fornitura, installazione e
manutenzione.
L’impresa deve possedere requisiti speciali, relativamente
alla classifica richiesta, in misura del:
 40% relativamente alla categoria OS3;
 70% relativamente alla categoria OS28;
 70% relativamente alla categoria OS30.
SOA RINA Organismo di Attestazione
OG11 REQUISITI DI ATTESTAZIONE
Il D.L. n. 73 del 06/06/2012 convertito con modificazioni
con L. n. 119 del 23/07/2012 conferma l’Art. 79 c. 16:
I certificati lavori da cui si ottiene la categoria OG11 sono
utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria.
NOTA: nel pacchetto semplificazioni in discussione è
prevista una norma (articolo 18) che abbassa le
percentuali richieste per la qualificazione nelle tre
categorie specialistiche che fanno capo all'OG11 sino a
ricondurle al 100 per cento dell'importo richiesto (OS3
20%, OS28 e OS30 40%).
SOA RINA Organismo di Attestazione
OG11 INTERPRETAZIONI
L’AVCP sembra essere orientata a considerare utili ai fini dell’attestazione solo
i certificati relativi a lavori che prevedono un’esecuzione congiunta di impianti.
I certificati lavori da cui si ottiene la categoria OG11 sono utilizzati unicamente
per la qualificazione in tale categoria (resta da definire se le singole
componenti impiantistiche possono essere utilizzate suddivise tra la categoria
OG11 e la specialistica).
In mancanza di disposizioni specifiche da parte dell’AVCP Unionsoa ha
ipotizzato di poter utilizzare per la qualificazione nella OG11:
 Certificati lavori pubblici banditi in OG11 e riemessi dalle SA con allegato
B1 (indipendentemente dal numero di specialistiche presenti);
 Certificati privati ante 8/6/2011 contenenti lavorazioni relativi a entrambi i
sottosistemi, «elettrico» e «termofluidico» (OS30 + OS3+ OS28 oppure
OS30 + OS28 oppure OS30 + OS3).
 Certificati privati post 8/6/2011 contenenti lavorazioni nelle tre
specialistiche per importi pari o superiori a 10%, 25%, 25% (OS3, OS28,
OS30).
SOA RINA Organismo di Attestazione
OG11 REQUISITI DI ATTESTAZIONE
ESEMPIO:
Categoria OG 11 alla III classifica (pari a € 1.033.000)
Occorre dimostrare di aver eseguito, nel periodo di riferimento, lavori di
importo pari o superiore a:
 € 371.880 (40% del 90% di € 1.033.000) nella categoria OS 3;
 € 650.790
nella categoria OS 28;
 € 650.790
nella categoria OS 30.
Per ognuna delle tre categorie inoltre dovranno sussistere i lavori di punta,
ad esempio per la categoria OS 3:
n. 1 lavoro ≥ a € 165.280 (40% del 40% di € 1.033.000);
o in alternativa:
la somma di n. 2 lavori ≥ a € 227.260 (55% del 40% di € 1.033.000);
o in alternativa:
la somma di n. 3 lavori ≥ a € 268.580 (65% del 40% di € 1.033.000).
SOA RINA Organismo di Attestazione
OG11 FASE DI GARA
In fase di bando, potrà essere richiesta la categoria OG11 solo
quando:
 Le lavorazioni siano riferibili contemporaneamente alle tre
categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30;
 L’importo di ciascuna delle lavorazioni riferibili alle categorie
specialistiche sia:
 almeno il 10% nella OS3;
 almeno il 25% nella OS28;
 almeno il 25% nella OS30.
 L’impresa attestata in OG11 potrà eseguire lavori nelle categorie
OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta.
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ LAVORI – CATEGORIA PREVALENTE
Art. 85 comma 1 lettera b) punto 1:
 L’impresa affidataria può utilizzare i lavori della categoria prevalente,
subappaltatI nel limite massimo del trenta per cento per l’intero importo.
Possono essere utilizzati per la qualificazione nella categoria prevalente
anche i lavori delle categorie scorporabili previste nel bando. Qualora però i
lavori riferiti alle suddette categorie scorporabili siano stati subappaltati per
importi superiori al 30 o 40% può essere attribuito l’importo decurtato
dell’eccedenza del subappalto.
Art. 24 comma 1 lettera DPR 34/2000:
 L’impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei
lavori se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30%
dell’importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni a qualificazione
obbligatoria; in caso contrario l’ammontare complessivo dei lavori viene
decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo così
determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione
nella categoria prevalente.
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ LAVORI – CATEGORIA PREVALENTE
ESEMPIO: CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI NELLA CATEGORIA
PREVALENTE
Importo complessivo dei lavori eseguiti: € 1.000
Categoria prevalente: OG1 € 700, nessun subappalto.
Categoria scorporabile OS6 € 300 di cui € 290 subappaltati.
Calcolo importi utili per la qualificazione:
IERI - DPR 34/2000: il subappalto rispetto all’importo totale eseguito è <
30%, l’intero importo di € 1.000 può essere utilizzato per la qualificazione
nella categoria prevalente;
OGGI - DPR 207/2010: l’intero importo eseguito nella categoria prevalente €
700 + l’importo dei lavori di cui alla scorporabile decurtato dell’eccedenza
subappalto così calcolato = lavori € 300, quota max subappaltabile € 90
(30%), subappaltato € 290, eccedenza subappalto € 200. L’importo utile in
prevalente è quindi di € 800 (totale eseguito – eccedenza subappalto).
SOA RINA Organismo di Attestazione
NOVITA’ LAVORI – CATEGORIE SCORPORABILI
Art. 85 c. 1 lettera b punti 2 e 3– CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI
L’importo dei lavori utilizzabile dall’appaltatore nella categoria
scorporabile, qualora i subappalti siano superiori ai limiti previsti, è
pari a quanto eseguito direttamente più il 10% dell’importo ottenuto
decurtando dal totale dei subappalti la quota eccedente di lavorazioni
effettuate dai subappaltatori.
Esempio:
Categoria prevalente: OG1
Lavorazioni eseguite dall’appaltatore nella categoria scorporabile OS30: €
100.000;
Massimo subappaltabile al per utilizzo intero importo: 40.000 (40%)
Importo eseguito in OS30 dai subappaltatori: € 50.000
Eccedenza subappalto: € 10.000;
Importo attribuibile all’appaltatore:
Fino al 7/6/2011: € 100.000 – 10.000= € 90.000;
Dal 8/6/2011: € 100.000 – 50.000 + 40.000 X 10%= 54.000;
Fly UP