DIRITTO E DOVERE ALL`ISTRUZIONE IN ITALIA E MAROCCO di
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DIRITTO E DOVERE ALL'ISTRUZIONE IN ITALIA E MAROCCO di Dott.ssa Kaoutar Badrane INDICE ARGOMENTI: 1. DISCIPLINA GENERALE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN MAROCCO (dal Codice del 1957 a alla Riforma del 2004) 2. RAPPORTI TRA CONIUGI E FIGLI DOPO LA RIFORMA 3. TUTELA DEI MINORI DOPO LA RIFORMA 4. DIRITTO E DOVERO ALLO STUDIO Lgs marocchina 5. OBBLIGO SCOLASTICO in Italia e Marocco 6. MINORI MAROCCHINI IN ITALIA: Legge sulla Cittadinanza n. 91 del 1992 1. DISCIPLINA GENERALE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA IL PRIMO CODICE DI FAMIGLIA 1957 - Trae spunto dal Fiqh malikita -scuola islamica insediatasi sin dal X secolo- che realizza la prima versione della Moudawana (lett: "raccolta" - "codice di leggi che fa da statuto unico sulla famiglia") del 1957 - Emendato nel 1993 e riformato nell'attuale Moudawana al'usra, in vigore dall'08 marzo 2004 - ancora in corso di riforma Ivi si regolamentano le unioni coniugali e i vari diritti della famiglia. AMBITO APPLICAZIONE DELLA RIFORMA “ART. 2 Moudawwana: si applica solo ai cittadini marocchini, ai rifugiati e apolidi e alle coppie formate da almeno un marocchino e alle unioni fra marocchini di cui uno musulmano”. IL CODICE DI FAMIGLIA IN MAROCCO I RAPPORTI TRA CONIUGI E FIGLI - Per la DISCIPLINA GIURIDICA dei Minori in Marocco si fa riferimento al Codice di Famiglia. - Riforma del nuovo Codice di famiglia (al-Mudawwana al Usra) entra in vigore il 5 febbraio 2004, con la Legge n. 70 del 2003 - ha un DUPLICE obbiettivo: 1. UGUALIANZA tra coniugi 2.TUTELA figli nati dentro o fuori dal matrimonio * attuazione delle CONVENZIONI INTERNAZIONALI ratificate dal Marocco (New York sui diritti del fanciullo del 1989). APPLAUDITA dai riformisti /moderati CRITICATA daI CONSERVATORI ( non conformità all'islam) RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FEMMINILI Sin anni ‘70 alcune Associazioni femminili, organizzate nell’ Unione de l’ Action Femminine (UAF), avviò la campagna di EMENDAMENTO CODICE. • la necessità di tutelare i fanciulli CONFORMITA' DELLA RIFORMA ALL' ISLAM - PIENA LEGITTIMAZIONE RELIGIOSA nello Storico Discorso alla Nazione del 10 ottobre 2003: Il Sovrano Mohammed VI (nella sua DOPPIA QUALIFICACarica Regale e Capo dei Credenti) affermo': «Je ne peux autoriser ce que Dieu a prohibè, ni interdire ce que le Très Haut à autoriser» (»Non posso autorizzare ciò che Dio ha proibito, né proibire ciò che Dio ha permesso». Rimane all'interno del QUADRO RELIGIOSO non provoca ROTTURA tra diritto MUSSULMANO e quello POSITIVO. PRINCIPALI ISTITUTI OGGETTO DELLA RIFORMA Il CODICE DI FAMIGLIA “MOUDAWWANA AL USRA” del 2004. A differenza del vecchio codice: - linguaggio moderno (Privo di termini degradanti o lesivi della dignità del fanciullo e della donna). Solo strutturalmente ispirato al modello francese -sette libri e da quattrocento articoliInnovazioni introdotte sintetizzabili in dieci punti: 1. La responsabilità della famiglia è condivisa tra uomo e donna; 2. Il tutore matrimoniale (wali) non è più un obbligo, ma un diritto della donna- può sposarsi senza il consenso del tutore. 3. L’ età minima per contrarre il matrimonio è fissata per entrambi i coniugi a 18 anni (e non più a 15 anni per la donna e per l’uomo?); 4. Il matrimonio poligamico è sottoposto a limiti sostanziali e procedurali; PRINCIPALI ISTITUTI OGGETTO DELLA RIFORMA 5. Il diritto al ripudio solo procedura giudiziaria; 6. Il matrimonio dei MRE (marocchini residenti all’estero) è riconosciuto all’ estero qualora venga contratto in presenza di due testimoni musulmani; 7. Viene protetto l’ interesse del minore in materia di custodia, garantendogli tra le altre cose il diritto a un alloggio decente. 8. La donna può chiedere il divorzio liberamente, senza più dover presentare le prove del pregiudizio subito; 9. Per i figli nati fuori dal matrimonio si ammette il riconoscimento della paternità; 10. I figli ereditano anche dalla nonna materna; . TRIBUNALI E SEZIONI DI FAMIGLIA AD HOC. - MAGISTRATO DI FAMIGLIA, una sorta di “giudice di famiglia” che sostituisce il tradizionale qadi. CREAZIONE di una guida specifica in materia, per l'interpretazione della norma. - Nelle principali città del Marocco vengono istituite NUOVE SEZIONI SPECIALIZZATE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA E TUTELA MINORI. 3, TUTELA DEI MINORI DOPO LA RIFORMA DEL 2004 Il codice fa riferimento alle CONVENZIONI INTERNAZIONALI ART 19 moudawwana:La capacità giuridica richiesta per contrarre valido matrimonio, si raggiunge con il compimento del diciottesimo anno di età, sia per l’ uomo che per la donna. ART. 5 e 18 raccomandano il rispetto tra le parti, la responsabilità, I diritti ed I doveri che hanno I genitori sul vissuto dei loro bambini- CORRESPONSABILITA'-. - CONTINUITA' dell'affidamento dei figli alla madre anche in caso di nuovo matrimonio - Tutela diritto del minore in caso di NON formalizzazione del matrinomio. La madre in tal caso sceglie il Nome e Cognome del figlio. Fondo Assistenza alle Madri con Figli - istituito con Legge finanziaria 2011 , SCOPO: assicurare I diritti della madre divorziata con figli senza mezzi di sostentamento - proteggere I bambini che possono essere soggetti ad abbandono in seguito al divorzio dei genitori. L'ISTITO DELLA KAFALAH - kafala è uno strumento di protezione dei minori i quali siano rimasti privi di genitori, o comunque in una situazione di abbandono (simile ADOZIONE). - Oggi puo' applicata non solo ad una COPPIA MUSSULMANA ma anche DONNA MUSSULMANA o ad un Istituzione ISLAMICA. No rapporti di filiazione tra l’ affidatario e il minore e tra loro non si crea nessun ulteriore vincolo rispetto all’ obbligo di cura, di mantenimento e di educazione secondo i valori dell’ Islam. Il bambino non assume il cognome dell’ affidatario e non acquista diritti né aspettative successorie nei suoi confronti. La kafala e la giurisprudenza italiana La giurisprudenza italiana ha avuto modo di occuparsi della kafala in due diverse circostanze: - riconoscimento di tali provvedimenti relativi ad adozioni estere - richieste di ricongiungimento familiare tra persone legate dal rapporto di kafala. 4, IL SISTEMA SCOLASTICO IN MAROCCO: Dati generali Popolazione: 31.167.783 Lingue principali: arabo (ufficiale), francese, lingue di derivazione berbera, spagnolo Composizione della popolazione: arabi e berberi per il 99,1 % Religioni: musulmani 98,7%, cristiani 1,1%, ebrei 0,2% Alfabetizzazione: 50% Tasso di disoccupazione: 23% PERIODO PRECOLONIALE: Istruzione impartita da ISTITUZIONI RELIGIOSI islamiche (Scuole coraniche, offrivano l'istruzione elementare ed i collegi religiosi, cd. MADRASSA assicuravano l'istruzione superiore di diritto e dottrina islamica). PERIODO COLONIALE: modello FRANCESE, Tali scuole adottarono il francese quale lingua di insegnamento e modelli formativi di importazione occidentale. SISTEMA SCOLASTICO DOPO L'INDIPENDENZA DEL '56 Il 1956, anno dell'indipendenza marocchina è un anno estremamente importante per il sistema scolastico La nuova Costituzione sanci' per la prima volta il diritto all'istruzione di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso e condizioni sociali, e sancì la gratuità della scuola pubblica, dalle elementari all'università. - Progressiva nazionalizzazione dei programmi e l'arabo venne introdotto quale lingua di insegnamento alle elementari e sostituì ( in parte ) il francese nei cicli successivi. - Nel 1963 l'obbligo di frequenza della Scuola Elementare, che venne esteso nel 1985 anche alle Scuole Medie. - Grazie a forti investimenti pubblici nell'istruzione, ci fu una forte CRESCITA del tasso di scolarizzazione. Nel 1980, l'83% dei bambini marocchini in età scolare frequentava la scuola elementare. SISTEMA SCOLASTICO DOPO L'INDIPENDENZA DEL '56 FLESSIONE intorno alla metà degli anni Ottanta: nel 1988, solo il 68% dei bambini era iscrittI. CAUSE PRINCIPALI: - pressione demografica - politiche nazionali di contenimento della spesa pubblica ZONE RURALI E DISPERSIONE SCOLASTICA: L'espansione della scolarizzazione nelle zone rurali (in cui vive il 51,6% della popolazione) è è OSTACOLATA dalla larga diffusione del lavoro minorile. L'istruzione offerta a scuola è poi poco rispondente alla realtà sociale e ai bisogni di formazione di questi gruppi. - Classi sovraffollate, scarsi sussidi didattici e rigidi modelli formativi, è all'origine dell'elevata dispersione scolastica. SCUOLA DELL'OBBLIGO IN MAROCCO Con la riforma del 1985 l’obbligo scolastico è stato fissato a 9 anni, di cui 6 anni di scuola elementare (dai 7 ai 13 anni) e 3 anni di scuola media (dai 13 ai 16 anni). Nel 1963 con la norma n° 163071 del 13 novembre viene istituito l'obbligo scolastico della scuola elementare: "L'insegnamento è obbligatorio per i bambini marocchini dei due sessi dall'anno in cui compiono sette anni fino ai tredici compiuti". Solo con la riforma del 1985 l'obbligo di frequenza sarà esteso anche alle medie con un computo d'anni pari a nove anziché sei. Solo nel 1998, secondo la decisione ministeriale, viene abbassata l'età d'accesso in prima ai sei anni, invece che sette, prolungando così ulteriormente l'obbligo scolastico. ANALFABETISMO TRA I BAMBINI IN MAROCCO - 2 MILIONI di bambini non va a scuola, tra I 7 e I 15 anni maggior parte di loro bambine,nelle zone rurali - nel 1999 il 47 % della popolazione marocchina analfabeta - 1960 era al 90% - oggi intorno al 50& RAGIONI: - Povertà, mancanza di strutture adeguate, sopprttutto in campagna, mancanza di lavoro - Minori abbandonati MINORI ABBANDONATI IN MAROCCO Nel 2010 uno studio sui minori abbandonati in Marocco, condotto dall’Unicef e dalla Lega Marocchina per la Protezione dell’Infanzia, rivela una situazione davvero drammatica: nel 2008 il numero di bambini abbandonati ha raggiunto il 2% delle nascite del Marocco. - L’indagine riferisce inoltre che più dell’80% degli abbandoni avviene da parte di ragazze madri, di cui il 75% vive in aree urbane. Il prototipo di madre che più spesso abbandona i figli è quello di una donna di età compresa tra i 21 e i 30 anni che non ha ricevuto un’istruzione a volte neanche a livello elementare. Molto spesso questi minori vanno all'estero come minori non accompagnati, in Italia sono circa ( il 20,4% dei minori totali) 5, DIRITTO DOVERE ISTRUZIONE IN ITALIA ARTICOLO 34 COSTITUZIONE “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.” L'articolo 33 e l'articolo 34 della Costituzione italiana pongono le basi del sistema scolastico all'interno dello Stato italiano. Nell'articolo 33 viene affrontata la libertà di insegnamento, mentre nell'articolo successivo la Costituzione prevede la tutela dell'istruzione durante l'infanzia e la giovinezza. L'articolo in questione tratta del diritto-dovere di ogni bambino e dei ragazzi di iscriversi alle scuole e alle università. MINORI MAROCCHINI IN ITALIA I minori di origine marocchina regolarmente soggiornanti al 1° gennaio 2011, ammontano a 138.971, pari al 27,7% delle presenze complessive: una percentuale superiore di sei punti percentuali rispetto a quella riferita al totale degli stranieri non comunitari, pari al 21,4%. Il totale dei minori stranieri sono 932.675, il 22,0% del totale degli stranieri residenti; circa 573 mila sono nati in Italia, mentre la restante parte è giunta nel nostro paese per ricongiungimento familiare. I minori nati in Italia rappresentano la “seconda generazione”, stranieri in quanto figli di genitori stranieri, ma non immigrati. Quasi 1 milione di ragazzi italiani di fatto ma non di diritto. Legge cittadinanza italiana del 1992 - IUS SANGUINIS e non IUS SOLI