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DIRITTO E DOVERE ALL`ISTRUZIONE IN ITALIA E MAROCCO di

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DIRITTO E DOVERE ALL`ISTRUZIONE IN ITALIA E MAROCCO di
DIRITTO E DOVERE ALL'ISTRUZIONE IN ITALIA E
MAROCCO
di Dott.ssa Kaoutar Badrane
INDICE ARGOMENTI:
1. DISCIPLINA GENERALE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN
MAROCCO (dal Codice del 1957 a alla Riforma del 2004)
2. RAPPORTI TRA CONIUGI E FIGLI DOPO LA RIFORMA
3. TUTELA DEI MINORI DOPO LA RIFORMA
4. DIRITTO E DOVERO ALLO STUDIO Lgs marocchina
5. OBBLIGO SCOLASTICO in Italia e Marocco
6. MINORI MAROCCHINI IN ITALIA: Legge sulla Cittadinanza
n. 91 del 1992
1. DISCIPLINA GENERALE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
IL PRIMO CODICE DI FAMIGLIA 1957
- Trae spunto dal Fiqh malikita -scuola islamica insediatasi
sin dal X secolo- che realizza la prima versione della
Moudawana (lett: "raccolta" - "codice di leggi che fa da
statuto unico sulla famiglia") del 1957
- Emendato nel 1993 e riformato nell'attuale Moudawana al'usra, in vigore dall'08 marzo 2004
- ancora in corso di riforma Ivi si regolamentano le unioni
coniugali e i vari diritti della famiglia.
AMBITO APPLICAZIONE DELLA RIFORMA
“ART. 2 Moudawwana: si applica solo ai cittadini
marocchini, ai rifugiati e apolidi e alle coppie formate da
almeno un marocchino e alle unioni fra marocchini di cui uno
musulmano”.
IL CODICE DI FAMIGLIA IN MAROCCO
I RAPPORTI TRA CONIUGI E FIGLI
- Per la DISCIPLINA GIURIDICA dei Minori in Marocco si fa
riferimento al Codice di Famiglia.
- Riforma del nuovo Codice di famiglia (al-Mudawwana al
Usra) entra in vigore il 5 febbraio 2004, con la Legge n. 70 del
2003
- ha un DUPLICE obbiettivo:
1. UGUALIANZA tra coniugi
2.TUTELA figli nati dentro o fuori dal matrimonio
* attuazione delle CONVENZIONI INTERNAZIONALI ratificate
dal Marocco (New York sui diritti del fanciullo del 1989).
APPLAUDITA dai riformisti /moderati
CRITICATA daI CONSERVATORI ( non conformità all'islam)
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FEMMINILI
Sin anni ‘70 alcune Associazioni femminili, organizzate nell’
Unione de l’ Action Femminine (UAF), avviò la campagna di
EMENDAMENTO CODICE.
• la necessità di tutelare i fanciulli
CONFORMITA' DELLA RIFORMA ALL' ISLAM
- PIENA LEGITTIMAZIONE RELIGIOSA nello Storico Discorso
alla Nazione del 10 ottobre 2003:
Il Sovrano Mohammed VI (nella sua DOPPIA QUALIFICACarica Regale e Capo dei Credenti) affermo': «Je ne peux
autoriser ce que Dieu a prohibè, ni interdire ce que le Très
Haut à autoriser» (»Non posso autorizzare ciò che Dio ha
proibito, né proibire ciò che Dio ha permesso».
Rimane all'interno del QUADRO RELIGIOSO
non provoca ROTTURA tra diritto MUSSULMANO e quello
POSITIVO.
PRINCIPALI ISTITUTI OGGETTO DELLA RIFORMA
Il CODICE DI FAMIGLIA “MOUDAWWANA AL USRA” del
2004.
A differenza del vecchio codice:
- linguaggio moderno (Privo di termini degradanti o lesivi
della dignità del fanciullo e della donna).
Solo strutturalmente ispirato al modello francese -sette libri e
da quattrocento articoliInnovazioni introdotte sintetizzabili in dieci punti:
1. La responsabilità della famiglia è condivisa tra uomo e
donna;
2. Il tutore matrimoniale (wali) non è più un obbligo, ma un
diritto
della donna- può sposarsi senza il consenso del tutore.
3. L’ età minima per contrarre il matrimonio è fissata per
entrambi i coniugi
a 18 anni (e non più a 15 anni per la donna e per l’uomo?);
4. Il matrimonio poligamico è sottoposto a limiti sostanziali e
procedurali;
PRINCIPALI ISTITUTI OGGETTO DELLA RIFORMA
5. Il diritto al ripudio solo procedura giudiziaria;
6. Il matrimonio dei MRE (marocchini residenti all’estero) è
riconosciuto all’ estero qualora venga contratto in presenza
di due testimoni musulmani;
7. Viene protetto l’ interesse del minore in materia di
custodia, garantendogli tra le altre cose il diritto a un
alloggio decente.
8. La donna può chiedere il divorzio liberamente, senza più
dover presentare le prove del pregiudizio subito;
9. Per i figli nati fuori dal matrimonio si ammette il
riconoscimento della paternità;
10. I figli ereditano anche dalla nonna materna;
.
TRIBUNALI E SEZIONI DI FAMIGLIA AD HOC.
- MAGISTRATO DI FAMIGLIA, una sorta di “giudice di
famiglia” che sostituisce il tradizionale qadi.
CREAZIONE di una guida specifica in materia, per
l'interpretazione della norma.
- Nelle principali città del Marocco vengono istituite NUOVE
SEZIONI SPECIALIZZATE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA E
TUTELA MINORI.
3, TUTELA DEI MINORI DOPO LA RIFORMA DEL 2004
Il codice fa riferimento alle CONVENZIONI INTERNAZIONALI
ART 19 moudawwana:La capacità giuridica richiesta per
contrarre valido matrimonio, si raggiunge con il compimento
del diciottesimo anno di età, sia per l’ uomo che per la
donna.
ART. 5 e 18 raccomandano il rispetto tra le parti, la
responsabilità, I diritti ed I doveri che hanno I genitori sul
vissuto dei loro bambini- CORRESPONSABILITA'-.
- CONTINUITA' dell'affidamento dei figli alla madre anche in
caso di nuovo matrimonio
- Tutela diritto del minore in caso di NON formalizzazione del
matrinomio. La madre in tal caso sceglie il Nome e Cognome
del figlio.
Fondo Assistenza alle Madri con Figli
- istituito con Legge finanziaria 2011 ,
SCOPO:
assicurare I diritti della madre divorziata con figli senza
mezzi di sostentamento
- proteggere I bambini che possono essere soggetti ad
abbandono in seguito al divorzio dei genitori.
L'ISTITO DELLA KAFALAH
- kafala è uno strumento di protezione dei minori i quali siano
rimasti privi di genitori, o comunque in una situazione di
abbandono (simile ADOZIONE).
- Oggi puo' applicata non solo ad una COPPIA
MUSSULMANA ma anche DONNA MUSSULMANA o ad un
Istituzione ISLAMICA.
No rapporti di filiazione tra l’ affidatario e il minore e tra loro
non si crea nessun ulteriore vincolo rispetto all’ obbligo di
cura, di mantenimento e di educazione secondo i valori dell’
Islam.
Il bambino non assume il cognome dell’ affidatario e non
acquista diritti né aspettative successorie nei suoi
confronti.
La kafala e la giurisprudenza italiana
La giurisprudenza italiana ha avuto modo di occuparsi della
kafala in due diverse circostanze:
- riconoscimento di tali provvedimenti relativi ad adozioni
estere
- richieste di ricongiungimento familiare tra persone legate
dal rapporto di kafala.
4, IL SISTEMA SCOLASTICO IN MAROCCO:
Dati generali
Popolazione: 31.167.783
Lingue principali: arabo (ufficiale), francese, lingue di
derivazione berbera, spagnolo
Composizione della popolazione: arabi e berberi per il 99,1 %
Religioni: musulmani 98,7%, cristiani 1,1%, ebrei 0,2%
Alfabetizzazione: 50%
Tasso di disoccupazione: 23%
PERIODO PRECOLONIALE:
Istruzione impartita da ISTITUZIONI RELIGIOSI islamiche
(Scuole coraniche, offrivano l'istruzione elementare ed i
collegi religiosi, cd. MADRASSA assicuravano l'istruzione
superiore di diritto e dottrina islamica).
PERIODO COLONIALE: modello FRANCESE, Tali scuole
adottarono il francese quale lingua di insegnamento e
modelli formativi di importazione occidentale.
SISTEMA SCOLASTICO DOPO L'INDIPENDENZA DEL '56
Il 1956, anno dell'indipendenza marocchina è un anno
estremamente importante per il sistema scolastico
La nuova Costituzione sanci' per la prima volta il diritto
all'istruzione di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso e
condizioni sociali, e sancì la gratuità della scuola pubblica,
dalle elementari all'università.
- Progressiva nazionalizzazione dei programmi e l'arabo
venne introdotto quale lingua di insegnamento alle
elementari e sostituì ( in parte ) il francese nei cicli
successivi.
- Nel 1963 l'obbligo di frequenza della Scuola Elementare,
che venne esteso nel 1985 anche alle Scuole Medie.
- Grazie a forti investimenti pubblici nell'istruzione, ci fu una
forte CRESCITA del tasso di scolarizzazione. Nel 1980, l'83%
dei bambini marocchini in età scolare frequentava la scuola
elementare.
SISTEMA SCOLASTICO DOPO L'INDIPENDENZA DEL '56
FLESSIONE intorno alla metà degli anni Ottanta: nel 1988,
solo il 68% dei bambini era iscrittI.
CAUSE PRINCIPALI:
- pressione demografica
- politiche nazionali di contenimento della spesa pubblica
ZONE RURALI E DISPERSIONE SCOLASTICA:
L'espansione della scolarizzazione nelle zone rurali (in cui
vive il 51,6% della popolazione) è è OSTACOLATA dalla larga
diffusione del lavoro minorile.
L'istruzione offerta a scuola è poi poco rispondente alla
realtà sociale e ai bisogni di formazione di questi gruppi.
- Classi sovraffollate, scarsi sussidi didattici e rigidi modelli
formativi, è all'origine dell'elevata dispersione scolastica.
SCUOLA DELL'OBBLIGO IN MAROCCO
Con la riforma del 1985 l’obbligo scolastico è stato fissato a
9 anni, di cui 6 anni di scuola elementare (dai 7 ai 13 anni) e 3
anni di scuola media (dai 13 ai 16 anni).
Nel 1963 con la norma n° 163071 del 13 novembre viene
istituito l'obbligo scolastico della scuola elementare:
"L'insegnamento è obbligatorio per i bambini marocchini dei
due sessi dall'anno in cui compiono sette anni fino ai tredici
compiuti".
Solo con la riforma del 1985 l'obbligo di frequenza sarà
esteso anche alle medie con un computo d'anni pari a nove
anziché sei.
Solo nel 1998, secondo la decisione ministeriale, viene
abbassata l'età d'accesso in prima ai sei anni, invece che
sette, prolungando così ulteriormente l'obbligo scolastico.
ANALFABETISMO TRA I BAMBINI IN MAROCCO
- 2 MILIONI di bambini non va a scuola, tra I 7 e I 15 anni
maggior parte di loro bambine,nelle zone rurali
- nel 1999 il 47 % della popolazione marocchina analfabeta
- 1960 era al 90%
- oggi intorno al 50&
RAGIONI:
- Povertà, mancanza di strutture adeguate, sopprttutto in
campagna, mancanza di lavoro
- Minori abbandonati
MINORI ABBANDONATI IN MAROCCO
Nel 2010 uno studio sui minori abbandonati in Marocco,
condotto dall’Unicef e dalla Lega Marocchina per la
Protezione dell’Infanzia, rivela una situazione davvero
drammatica: nel 2008 il numero di bambini abbandonati ha
raggiunto il 2% delle nascite del Marocco.
- L’indagine riferisce inoltre che più dell’80% degli abbandoni
avviene da parte di ragazze madri, di cui il 75% vive in aree
urbane.
Il prototipo di madre che più spesso abbandona i figli è
quello di una donna di età compresa tra i 21 e i 30 anni che
non ha ricevuto un’istruzione a volte neanche a livello
elementare.
Molto spesso questi minori vanno all'estero come minori non
accompagnati, in Italia sono circa ( il 20,4% dei minori totali)
5, DIRITTO DOVERE ISTRUZIONE IN ITALIA
ARTICOLO 34 COSTITUZIONE
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.”
L'articolo 33 e l'articolo 34 della Costituzione italiana
pongono le basi del sistema scolastico all'interno dello Stato
italiano. Nell'articolo 33 viene affrontata la libertà di
insegnamento, mentre nell'articolo successivo la
Costituzione prevede la tutela dell'istruzione durante
l'infanzia e la giovinezza. L'articolo in questione tratta del
diritto-dovere di ogni bambino e dei ragazzi di iscriversi alle
scuole e alle università.
MINORI MAROCCHINI IN ITALIA
I minori di origine marocchina regolarmente soggiornanti al
1° gennaio 2011, ammontano a 138.971, pari al 27,7% delle
presenze complessive: una percentuale superiore di sei
punti percentuali rispetto a quella riferita al totale degli
stranieri non comunitari, pari al 21,4%.
Il totale dei minori stranieri sono 932.675, il 22,0% del totale
degli stranieri residenti;
circa 573 mila sono nati in Italia, mentre la restante parte è
giunta nel nostro paese per ricongiungimento familiare. I
minori nati in Italia rappresentano la “seconda generazione”,
stranieri in quanto figli di genitori stranieri, ma non
immigrati.
Quasi 1 milione di ragazzi italiani di fatto ma non di diritto.
Legge cittadinanza italiana del 1992
- IUS SANGUINIS e non IUS SOLI
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