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I principi fondamentali della Costituzione italiana
I principi fondamentali della Costituzione italiana Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. • • Qui si trovano: il principio democratico: indicando la forma di Stato caratterizzata dalla partecipazione di tutti i cittadini alla gestione del potere; E il principio lavorista: si è voluto evidenziare che a fondamento della vita collettiva non vi è una classe sociale, es. borghesia ma il lavoro stesso, considerato come diritto-dovere Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. I Diritti • • • Riconoscimento dei diritti naturali dell’individuo( Diritto alla vita, alla libertà, alla personalità e dei diritti come membro delle formazioni sociali (famiglia, partiti politici, associazioni, confessioni religiose). Inviolabilità di tali diritti, da chi? Dallo Stato e dal singolo. Sono assoluti ma non sono senza limiti. La libertà di ognuno deve essere garantita e protetta senza provocare interferenze o offese alla libertà di altri. I Doveri Solidarietà politica: Osservare le leggi; Solidarietà economica: Pagare i tributi; Solidarietà sociale: Donatori di sangue Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (Uguaglianza formale) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (Uguaglianza sostanziale) • • Uguaglianza formale: un’uguaglianza di fronte alla legge in quanto essere umani consistente nell’assenza di norme discriminatorie. Uguaglianza sostanziale: I limiti che possono escludere determinati individui dal progresso civile, economico, sociale del paese devono essere superati grazie all’impegno dello Stato e alla solidarietà di tutti. Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. • • Diritto-dovere a svolgere un’attività lavorativa; Non si tratta di un obbligo dello Stato di garantire un lavoro a tutti bensì di un impegno dello Stato a potenziare lo sviluppo economico e a raggiungere la piena occupazione; Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentra- mento amministrativo [118]; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. • • Principio autonomista: alle comunità locali è riconosciuto il diritto di regolamentarsi e gestirsi autonomamente riguardo a determinati settori- dall’accentramento al decentramento amministrativo; Riforma del 1997 nella quale il legislatore ha riordinato l’intero assetto delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali con l’obiettivo di conferire loro competenze per amministrare il proprio territorio. Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche • Viene ribadito l’impegno a eliminare tutti quegli ostacoli che limitano l’uguaglianza dei cittadini. Es. a Trentino Alto-Adige e in Valle d’Aosta è stato riconosciuto il bilinguismo. I cittadini possono chiedere che la lingua protetta sia insegnata nelle scuole. Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri sta- tuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. • • - Regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e tra lo Stato e le altre confessioni religiose; - La religione cattolica non è più considerata religione ufficiale dello Stato. Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. • Si vuole prendere in considerazione i beni e paesaggi che rappresentano un simbolo e una testimonianza delle nostre radici storiche • Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici • • Principio internazionalista: che prevede l’apertura dello Stato Italiano verso la comunità internazionale; Trattamento degli stranieri: Diritto di asilo e diritto a non essere estradato se perseguitato per motivi o reati politici: in questi casi l’Italia è obbligata ad accogliere gli stranieri. Attenzione: ai cittadini dell’Unione Europea viene concesso un trattamento differenziato: la loro posizione è simile a quella dei cittadini italiani. Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. • • Cultura di pace: L’ordine internazionale non può basarsi su rapporti di forza per stabilire la pace; Nello stesso periodo in cui si era elaborato il testo costituzionale, l’Organizzazione delle nazioni unite (ONU) stava muovendo i primi passi. Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. • La bandiera è simbolo dell’unità e dell’indipendenza dello Stato; dev’essere esposta in tutti gli edifici pubblici (scuole, palazzi, ecc.) insieme alla bandiera dell’Unione europea. I diritti di libertà • • Saranno analizzati i diritti civili: le libertà relative alla sfera privata dell’individuo. Libertà di espressione del pensiero; garanzia della cittadinanza e del nome; diritto di azione e di difesa, ecc. La libertà personale La libertà personale è inviolabile. Libertà da interventi esterni, che potrebbero limitarne la libertà di movimento e di circolazione. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione (mezzo di ricerca della prova)personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116,7] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [253]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [273]. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. • • • Soltanto in casi eccezionali (arresto in flagranza di reato) è compito della polizia prendere provvedimenti restrittivi; Divieto di torture: questo è un principio di civiltà. La custodia cautelare non può far pensare a un anticipo di pena. L’inviolabilità del domicilio Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [13, 1117]. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. • • Tutela il diritto alla riservatezza: nella nostra casa non può entrare nessuno, perché sarebbe come violare la nostra persona. La casa è una proiezione dell’individuo. Le autorità di polizia e il magistrato, se adottano le dovute garanzie, possono effettuare queste limitazioni. Es. Il magistrato può disporre la perquisizione di un’abitazione per ricercare la prova di un reato; sono consentite anche le ispezioni per motivi sanitari e fiscali. La libertà di corrispondenza e di comunicazione Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116] con le garanzie stabilite dalla legge. • • • Tutela la segretezza di ogni forma di comunicazione: tutela chi spedisce e chi riceve, garantendo a entrambi la libertà di comunicare il proprio pensiero soltanto a chi desiderano. Intercettazioni: soltanto con l’autorizzazione del giudice. Tutela della privacy e accesso ai tabulati della Telecom. Libertà di circolazione e di soggiorno Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. • • • Ogni cittadino è libero di spostarsi sul territorio dello Stato e di fissare dovunque dimora; Il cittadino può anche recarsi all’estero e rimpatriare liberamente purchè munito di passaporto; I cittadini dell’UE sono liberi di viaggiare attraverso il territorio senza alcun controllo. Vantaggi: Blu scuro: Fully participating Schengen members (EU member states which have implemented the Schengen Agreement) Blu chiaro: Associated Schengen members (non-EU member states which have implemented the Schengen Agreement) Verde musgo: Other EU member states (EU member states which have not implemented the Schengen Agreement yet) Verde: EU member states which apply only some Schengen laws La libertà di riunione e di associazione Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. (Riunione: raggrupamento temporaneo di persone) Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete (ES. Loggia massonica P2; oggi la massoneria non è un’associazione segreta in quanto sono noti gli associati, gli scopi e la sede) e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. (Associazione: insieme di persone organizzate in modo stabile, ha carattere duraturo). • • La libertà collettiva = pluralismo; Pluralismo = democrazia Necessità del preavviso (non autorizzazione) per i cortei e manifestazioni in luoghi pubblici. Le autorità le possono vietare soltanto per fondati motivi di sicurezza pubblica. Libertà religiosa individuale e associativa Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. • • Tutti sono liberi di praticare il proprio culto pubblicamente e possono fare propaganda sia singolarmente sia costituendo delle associazioni. Limite: il buon costume. Il costituente ha voluto rafforzare questo diritto anche se avrebbe potuto essere compreso in altri articoli della costituzione. Perché? Il dramma che gli ebrei hanno vissuto era ancora troppo vivo. Libertà di manifestazione del pensiero Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. • • • • Libertà di far circolare le proprie idee. Come? A) Con la parola (in piazze, trasmissioni radiofoniche o televisive); B) Con lo scritto(volantini, internet, giornale, lettere, messaggi, ecc.) Libertà di stampa e diritto all’informazione Divieto di censura. E i limiti? La libertà non può significare abuso, quindi, in via generale la libertà di informazione non dev’essere contraria al buon costume nè può essere tale da violare diritti altrui. Rischi: di condizionamento dell’attività editoriale che si concentrano in mano a pochi gruppi economici. Il divieto di discriminazione e la garanzia dagli abusi Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Art. 23. Nessuna prestazione personale(attività che lo Stato può esigere dai cittadini) o patrimoniale (obbligo di versare i tributi per concorrere alle spese pubbliche) può essere imposta se non in base alla legge. • • Nel fascismo, coloro che svolgevano attività contro il regime e gli ebrei sono stati privi della cittadinanza; Le imposizioni arbitrarie (contro la legge) da parte dello Stato è vietata. Ogni pretesa della P.A. deve basarsi sulla legge. Le libertà giurisdizionali (art. 24 - 27) Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. • • • • Sono riconosciuti 3 diritti: Diritto di agire in giudizio: per ottenere il riconoscimento di un diritto Diritto di difesa: diritto di essere assistito, di partecipare al processo, di fornire prove. Diritto al risarcimento in riparazione agli errori giudiziari: in seguito a condanna poi ritenuta ingiusta. Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. (Principio di legalità) • Nessuno può essere giudicato da un tribunale istituito appositamente. Il giudice dev’essere precostituito prima che il fatto si verifichi Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. [4] • L’estradizione è ammessa soltanto per reati comuni (omicidi, rapina ecc.) Es. l’estradizione verso paesi che applicano la pena capitale è vietata. Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili (se con il loro comportamento violano un diritto del cittadino durante il loro lavoro alle dipendenze dello Stato), secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. I rapporti etico-sociali: La famiglia, la salute e l’istruzione • • • • In questa parte della Costituzione abbiamo previsioni che non esistevano nello Statuto Albertino (tutela della famiglia come prima formazione sociale dove l’uomo svolge la sua personalità); Libertà di assolvere a funzioni che le sono proprie:mantenere, istruire e educare i figli. Diritto all’istruzione: che consente all’individuo di esprimersi e di partecipare in maniera consapevole alla vita sociale. Diritto alla salute: compito affidato allo Stato per garantire non solo l’integrità fisica del singolo ma anche un interesse della collettività La tutela della famiglia Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. • • • • La famiglia come società naturale: che nasce da un’esigenza di natura. È una istituzione preesistente allo Stato; Matrimonio: Civile e/o religioso. 1974 - Referendum sul divorzio: gli italiani hanno ritenuto positivo un rimedio in caso di fallimento del matrimonio; L’uguaglianza moral e e giuridica dei coniugi: non esiste più l’autorità maritale ma si una parità coniugale Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. • • • • • I genitori hanno un potere/dovere di mantenere, educare e istruire i figli. (Naturali e legittimi) I figli hanno il dovere di rispettare i genitori e di vivere in famigli finché sono minori; Regole per l’adozione di minori: A) Differenza di età massima tra genitore e figlio adottivo è di 45 anni; l’età minima per adottare è 18 anni; B)La richiesta di adozione può essere fatta da coppie sposate da almeno 3 anni. Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. • • • • Legge sui congedi parentali: “Consente a entrambi i genitori con uno o più figli fino a 8 anni di età di chiedere un periodo di astensione dal lavoro fino a un massimo di sei mesi”; Protezione della lavoratrice madre; Regole sul lavoro minorile; Sgravi fiscali; ecc. Dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare • • • • Col passaggio dalla società agricola al lavoro nell’industria, i membri della famiglia si spostavano dai campi in fabbrica; Le nuove coppie si sono staccate dalla famiglia estesa e hanno dato vita a un nuovo nucleo familiare; Al Sud la famiglia patriarcale ha resistito più a lungo perché la società è rimasta eminentemente agricola; Cos’è cambiato? - L’attività della donna non è più limitata all’ambito domestico; il rapporto uomodonna e genitori-figli Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. • • • Requisiti per candidarsi al Parlamento: Poter esercitare il diritto di voto e avere l’età minima richiesta. Non ci vogliono requisiti particolari. Ineleggibilità: casi in cui l’elezione è nulla. Es. per coloro che svolgono certe attività, prefetti, giudici costituzionali, ecc. Perché non possono candidarsi? Per motivi di opportunità e convenienza. Incompatibilità: si genera tra lo status di parlamentare e quello relativo ad altre cariche già ricoperte prima dell’elezione al Parlamento. Es. Sindaco di una grande città. L’eletto dovrà optare per una delle due cariche. Art. 68. IMMUNITÀ PARLAMENTARI I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. • • Immunità per le opinioni espresse e l’immunità penale: al fine di tutelare la loro libertà e indipendenza (Fascismo erano commessi dei soprusi contro i deputati dell’opposizione). Adesso sono liberi di manifestare il proprio pensiero senza alcun timore, può votare come ritiene più opportuno e non è perseguibile nemmeno dopo la scadenza del mandato. Immunità penale: per le perquisizioni, intercettazioni telefoniche e gli arresti nei confronti di un parlamentare è necessaria l’autorizzazione a procedere da parte della camera di appartenenza del parlamentare. Le funzioni del Parlamento La formazione delle leggi Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Il Potere normativo del Governo • • • Caratteristiche: ci sarà sempre l’intervento del Parlamento, prima o dopo che l’atto sia emanato Il Governo ha il potere di emanare: A) Decreto Legislativo; B) Decreto Legge; Decreto Legislativo: È quando il Parlamento, in seguito ad una legge delega incarica l’esecutivo di emanare un decreto, specificando la materia, il tempo e i criteri direttivi. Quindi, il D.L. è un atto avente forza di legge che il Governo può adottare perché il Parlamento glielo consente mediante delega. Quando occorre? Quando è necessario predisporre atti che riguardano materia tecniche e richiedono procedure lunghe e complesse per le quali si ritiene opportuno impegnare la P.A. competente in materia. Decreto legge: Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono convocate e si riuniscono. A pena di inefficacia: devono essere convertiti in legge entro 60 gg. dalla loro pubblicazione. *Approfondimento L’amnistia, grazia e l’indulto No Brasil: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/12/decreto-de-dilmaconcede-indulto-de-natal-parte-dos-presos.html A Anistia Internacional foi fundada em 1961 pelo advogado britânico Peter Benenson, na sequência de uma notícia publicada no ano anterior pelo jornal Daily Telegraph sobre a condenação de dois jovens estudantes portugueses a sete anos de prisão por gritarem "viva a liberdade" numa esplanada no centro de Lisboa durante o regime de Salazar1 . O causídico apelou aos países que libertassem pessoas detidas por motivos de consciência, incluindo convicções políticas e religiosas, preconceitos raciais ou linguísticos. Il Presidente della Repubblica - Il capo dello Stato • • • • • • • Il Presidente non ha una posizione di supremazia rispetto agli altri organi perché la forma di governo italiana è la parlamentare e l’organo centrale è il Parlamento; Il Presidente è il garante dell’unità del sistema e NON appartiene a nessun potere ma partecipa a tutti; È un organo indipendente e imparziale che assicura l’equilibrio del sistema. È a metà strada tra la figura del capo di una Repubblica presidenziale e una monarchia costituzionale contemporanea; ELETTO: dal Parlamento in seduta comune; a scrutinio segreto e maggioranza di 2/3 (per i primi due scrutini); REQUISITI: cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici; l’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica DURATA DELLA CARICA: 7 anni IMPEDIMENTI: Le sue funzioni saranno esercitate dal Presidente del Senato Il Governo: i caratteri e le funzioni • • • Fissare gli obiettivi generali, scegliendo l’indirizzo politico; Come? Predispone un programma contenendo le priorità e gli obiettivi di politica interna e internazionale. Stabilisce i fini di politica estera; Emana decreti legge e decreti legislativi Composizione del Governo Art. 92 Cost. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. • In Italia oggi ci sono 18 dicasteri: Affari Esteri; Giustizia; Economia e Finanze; Università e Ricerca; Pubblica Istruzione; Commercio Internazionale; Difesa; Salute; Trasporti; Beni e attività culturali, ecc. La Art. procedura 94 di formazione del Governo Cost. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. • Quando si costituisce un nuovo governo e le Camere devono dare fiducia al Governo? • Quando c’è una crisi di Governo (la fiducia viene a mancare nel corso della legislatura) e quando si rinnovano le Camere (elezioni politiche) e si deve formare un Governo che sia espressione del nuovo Parlamento. Formazione del Governo La magistratura: potere al quale spettano la tutela dei diritti e il controllo sul rispetto della legalità Definizione: è l’insieme degli organi che costituiscono il potere giudiziario, il titolare della funzione giurisdizionale. Principio-guida: Indipendenza dei giudizi da qualsiasi altro potere. Perché? Al fine di assicurare al potere giudiziario l’indipendenza e l’imparzialità • • • • Art. 101 <<La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge>>. (Indipendenza) L’indipendeza ha carattere A) ESTERNO: rispetto agli altri poteri dello Stato; B) INTERNO: ciascun magistrato è indipendente rispetto agli altri. Art. 102. I giudici ordinari e il divieto di istituire giudici straordinari e giudici speciali. + art. 25 Cost. Per legge viene individuato il giudice ritenuto più adatto a decidere sulla controversia, quindi, un processo non può essere sottratto a un giudice per affidarlo a un altro. La giurisdizione civile Come si articola la competenza fra i giudici? • • • • Per territorio: in base al luogo di residenza del convenuto; Per materia: secondo l’oggetto della controversia; Per valore: in rapporto all’ammontare della somma in discussione nel procedimento. La competenza sarà affidata, quindi, al giudice di pace o al tribunale Il giudice di pace • È competente in materia civile e penale per controversie di modesto rilievo e può espletare tale funzione se: • • • • • • Ha tra i 30 e i 70 anni; Laureato in giurisprudenza; Viene nominato dal P.R. Rimane in carica per 4 anni; È un giudice monocratico Contro le sue sentenze si può ricorrere in appello al tribunale. Il Tribunale • • • Opera come giudice unico o collegiale, composto da 3 giudici È competente per le altre materie rimanenti; Le sentenze in primo grado dal tribunale sono appellabili davanti alla Corte d’appello; per quelle di secondo grado è possibile ricorrere in Cassazione Corte d’appello • • • Emette un giudizio di secondo grado; È un organo collegiale formato da 3 giudici; Presso ogni Corte d’appello opera anche un Tribunale per i minorenni (competente in materia civile e penale in relazione a soggetti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età) Corte di cassazione • Organo supremo dell’apparato giudiziario; • Valuta l’uniforme applicazione della legge La giurisdizione penale • • • • I delitti vanno incontro a una sanzione che può consistere in una pena pecuniaria o detentiva; Le due parti di questo processo sono chiamate: l’accusa e la difesa; L’accusa è rappresentata dal PM che agisce in nome dello Stato che deve con la notizia di reato aprire le indagini preliminari per acquistare le prove d’accusa. La difesa è costituita dall’indagato; La giustizia penale • • • • • • Giudice di pace: competente per numerosi reati minori, come le percosse, le minacce, l’omissione di soccorso. Qui il giudice non può applicare una pena detentiva ma a seconda della gravità del reato solo una pena di permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità; Tribunale monocratico: competente per le pene fino a un massimo di 10 anni es. omicidio colposo; Corte d’assise: organo collegiale composto da 2 magistrati e da 6 giudici popolari: competente per reati più gravi con pene non inferiori a 24 anni; Corte d’appello: Competente per le cause già decise in secondo grado dal Tribunale Corte d’assise d’appello: Competente a decidere in secondo grado per i reati sui quali si è già pronunciata la Corte d’assise Corte di cassazione: Svolge la funzione di giudice di legittimità anche in sede penale