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La procedura di affidamento del servizio di accertamento e riscossione
tributi dal 2014
 Ai sensi dell’art. 7, comma 2 lettera gg-ter) del D.L. n. 70/2011 convertito
dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 (“Decreto Sviluppo) a decorrere dal
1°gennaio 2012, la società Equitalia Spa avrebbe dovuto cessare di
effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi
partecipate
 Tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 10,
comma 13–octies del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214 del 22
dicembre 2011.
Avv. Francesco Mascia
 Un ulteriore rinvio, questa volta al 30 giugno 2013, della data di entrata a
regime della riforma della riscossione dei tributi locali, stabilito invece
dall’art. 9, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (c.d. Decreto salva
enti).
 Successivamente vi è stata un’ennesima proroga per Equitalia prevista
dalla conversione in legge del 6 giugno 2013 n. 64 (G.U. 132 del 7 giugno
2013) del provvedimento relativo agli emendamenti al testo del decreto
pagamenti 8 aprile 2013, n. 35, presentati il 4 giugno, che proroga di altri
sei mesi fino al 31 dicembre 2013 il mandato ad Equitalia.
Avv. Francesco Mascia
Questo in breve il comma 2 ter dell’art. 10 del D.L. 35/2013:
-
«Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina
delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo
Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla
riscossione, i termini di cui all' articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all' articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al
31 dicembre 2013»
Avv. Francesco Mascia
La natura del servizio di riscossione dei tributi
In ordine alla natura del servizio di riscossione dei tributi vi sono diversi
indirizzi
Avv. Francesco Mascia
 Secondo un indirizzo
 L’attività di accertamento liquidazione e riscossione dei tributi locali sarebbe
un servizio strumentale oppure una funzione amministrativa. Non sarebbe
invece un servizio pubblico locale
-
«L’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali
rappresenta una funzione amministrativa e non un servizio pubblico locale,
in quanto di quest’ultimo non presenta alcuno dei requisiti fondamentali: non
è una risposta ad un bisogno della collettività, ma l’espletamento di un
compito proprio dell’ente locale; l’attività è remunerata dall’ente committente
e non dall’utenza (rectius dai contribuenti)» (CDS sez IV 5/03/2008 n. 2008;
Tar Toscana, Sezione prima, sentenza 01 marzo 2011 n. 377; Autorità di
Vigilanza Deliberazione n. 83 Adunanza del 06 Ottobre 2011)
Secondo un altro indirizzo invece sarebbe un appalto di servizi
-
«Il servizio di riscossione dei tributi, consistendo in una serie di
prestazione effettuate in favore dell'ente aggiudicatore, rientra tra gli appalti
pubblici di servizio. Trattasi infatti di un esempio di servizi bancari e
finanziari, sebbene gli appalti pubblici di servizio sono contratti a titolo
oneroso mentre la riscossione dei tributi è nella prassi a titolo gratuito. Più
precisamente l'appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore
dell'amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un
articolato rapporto trilaterale che interessa l'amministrazione, il
concessionario e gli utenti del servizio; attesa la serie di prestazioni che
vengono successivamente effettuate in favore dell'ente aggiudicatore, si
può convenire con chi annovera lariscossione dei tributi tra gli appalti
pubblici di servizi» T.A.R. Reggio Calabria 12/02/2004 n. 141)
Avv. Francesco Mascia
Secondo il più recente indirizzo, invece
-
«La gara per l'affidamento dei servizi di riscossione dell'imposta comunale
sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha per oggetto
una concessione, ove l'aggiudicatario assume totalmente il rischio
dell'iniziativa intrapresa e la sua remunerazione avviene attraverso la
riscossione di un aggio percentuale calcolato sull'ammontare corrisposto
dagli utenti: il cd. "criterio della gestione" è l'indice rilevante ai fini
dell'individuazione dei tratti distintivi tra concessione di servizi pubblici e
appalto di servizi, e nella specie il concessionario sopporta direttamente i
rischi economici dell'attività, mentre i destinatari della prestazione sono i
cittadini utenti e non l'amministrazione» (T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. II
18/04/2013 n. 363)
Avv. Francesco Mascia
E ancora
Le convenzioni/contratto in materia di servizio riscossioni tributi comunale
rientrano nell'ambito di un rapporto di "concessione di servizio pubblico" e
-come tale- rientra nella giurisdizione "esclusiva" del giudice amministrativo
(eccetto per i canoni e corrispettivi)» (T.A.R. sez. I Cagliari , Sardegna
12/05/2011 n. 478)
«Un servizio pubblico, quale nella specie è quello relativo
all'accertamento ed alla riscossione delle entrate tributarie di un ente
locale, che non riguardano indennità, canoni ed altri corrispettivi, in una
materia che implica l'esercizio di poteri autoritativi dell'autorità concedente,
ivi comprese le domande strettamente connesse che fanno da corollario
alla domanda principale sulla pronuncia di decadenza dal rapporto
concessorio e che devono pertanto ritenersi attratte dalla giurisdizione
esclusiva (T.A.R. sez. I Napoli
, Campania 03/05/2012 n. 2021)
Avv. Francesco Mascia
 Il servizio di accertamento e riscossione come servizio pubblico locale
 I servizi pubblici locali
-
coincidono con quelli in cui si individua un rapporto di utenza con il cittadino
-
ovvero con quelli i cui costi di gestione siano coperti, almeno nella parte più
importante, dalla tariffa applicata agli utenti
 Sul punto la giurisprudenza
-
«Secondo la nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza il
servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi), è
riconosciuta a quelle attività che sono destinate a rendere un’utilità
immediatamente percepibile ai singoli o all’utenza complessivamente
considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di
apposita tariffa all’interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del
rischio di impresa a carico del gestore (Cons. Stato Sezione V, 1° aprile
2011 n. 2012; Corte di giustizia CE, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08,
Acoset; Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2009, n. 13892; Cons. St., sez. V, 5
dicembre 2008, n. 6049)»
 Sono generalmente considerati come servizi pubblici locali ad esempio
 Il servizio di illuminazione
-
«Il servizio costituito dall'illuminazione votiva del cimitero comunale si
risolve in un servizio pubblico, in quanto assunto dal Comune e mirante a
soddisfare il sentimento religioso e la pietas di coloro che frequentano il
cimitero, consentendo di realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo
civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del d.lg. 18 agosto 2000 n.
267» (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; Cons. Stato, Sez.
V, 25 novembre 2010, n. 8231)
La gestione di un centro sportivo comunale
-
«Il Centro sportivo in questione, infatti, è strutturato in una piscina, di
proprietà comunale, ed è un bene, quindi, che per sua natura è destinata ad
essere adibita ad un uso pubblico. L’attività ad essa inerente, pertanto, ha
tutte le caratteristiche per essere qualificata come un servizio pubblico»
(Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4265)
Il trasporto dei disabili
-
«Il trasporto dei disabili, caratterizzato dalla qualificante natura socioassistenziale, rappresenta una peculiare species del servizio di trasporto
pubblico locale di competenza dei Comuni a cui sono poste a carico le
relative spese» (T.A.R. Bari Puglia sez. II 01 marzo 2012 n. 464)
 La gestione di ormeggi
-
-
«L'affidamento della concessione demaniale avente ad oggetto uno
specchio acqueo e per scopo il mantenimento di un punto di ormeggio e la
connessa gestione degli ormeggi, ovvero l'esercizio dei servizi annessi alla
nautica da diporto, poiché riguarda servizi pubblici locali ex art. 112 del
d.lgs. n. 267/2000» (T.A.R. Firenze Toscana sez. III 23 luglio 2012 n.
1357)
Il servizio di trasporto locale
-
«La normativa di cui agli artt. 112 ss., T.U.E.L. (d.lg. n. 267 del 2000)
assegna agli Enti Locali la gestione e i relativi oneri dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto la produzione di attività rivolte alla comunità locale, tra
cui indiscutibilmente rientra il servizio di trasporto locale»
(T.A.R. Bari Puglia sez. II 01 marzo 2012 n. 464)
 Secondo una recente giurisprudenza per qualificare un servizio come
pubblico locale ciò che rileva è l’oggetto del servizio a prescindere
dalla stipula di un contratto di appalto o di concessione
 «Se ne deve dedurre che si è in presenza di un servizio pubblico locale di
rilevanza economica anche quando l’Amministrazione – invece della
concessione – pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale,
versamento di un importo da parte dell’Amministrazione) sempre che
l’attività sia rivolta direttamente all’utenza – e non all’ente appaltante in
funzione strumentale all’amministrazione – e l’utenza sia chiamata a pagare
un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio» (Consiglio di Stato, sez.
V, sentenza 3 maggio 2012, n. 2537)
 Qualunque sia la natura del servizio la norma che disciplina l’accertamento
e la riscossione dei tributi ritiene che il suo affidamento a terzi debba essere
disciplinato dalle disposizioni dei servizi pubblici locali
Art. 52 comma 5 D.Lgs. 446/1997
-
«I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei
tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
-
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche
nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
Avv. Francesco Mascia
-
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente,
l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative
attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei
servizi pubblici locali, a:
-
1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;
-
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea
che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una
certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti
a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
Avv. Francesco Mascia
-
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma
5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che
l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la
propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la
controlla;
-
4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo
53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto
della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2)
della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di
accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base
di procedure ad evidenza pubblica
Avv. Francesco Mascia
Si ritiene quindi di poter qualificare il servizio di riscossione tributi come
servizio pubblico
Con la conseguenza che lo stesso potrà essere svolto
-
Autonomamente dall’Ente o in forma associata con altri Enti
-
Tramite l’affidamento in concessione
-
Tramite società in house
Avv. Francesco Mascia
Ma qual è la normativa che disciplina l’affidamento dei servizi pubblici
locali?
 L’art. 34 comma 20 D.L. 179/2012
-
«Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il
rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità
della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di
riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita
relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo
per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici
degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste»
Avv. Francesco Mascia
L’art. 30 del D.Lgs. 163/2006
-
«Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non
si applicano alle concessioni di servizi.
Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in
sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla
somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero
qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare»……….
Avv. Francesco Mascia
-
-
«3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi
desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di
tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario
le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi
a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta
amministrazioni aggiudicatrici»…….
Avv. Francesco Mascia
-
-
«6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non
è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare
un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli
appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto
soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto
compatibile l'articolo 143, comma 7»
Avv. Francesco Mascia
 Come conferma la giurisprudenza
-
-
«L'affidamento dell'attività di gestione degli spazi pubblicitari sugli impianti
di proprietà dell'ente non si configura come appalto di servizi, ma
come concessione di servizio pubblico locale (cui è correlato l'uso di un
bene pubblico), sicché erroneamente il dirigente comunale preposto al
settore ha fatto riferimento all'art. 125 comma 11, d.lg. n. 163 del 2006,
anziché all'art.30 dello stesso Codice dei contratti pubblici, ancorché
entrambi gli articoli prevedano lo svolgimento di una gara informale»
T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 15/01/2013 n. 313
Avv. Francesco Mascia
 E ancora
-
«L'attività di controllo degli impianti termici ai sensi dell'art. 9, d.lg. n. 192
del 2005 deve essere qualificata come servizio pubblico locale, in quanto
viene svolta non solo nell'interesse dell'amministrazione ma anche degli
utenti, sui quali ricade in definitiva il costo del servizio sotto forma di tariffe
predeterminate. Non trattandosi di un appalto di servizi non sono applicabili
le norme di dettaglio contenute nel d.lg n. 163 del 2006, ma soltanto le
disposizioni dell'art. 30 relative alle concessioni di servizi (rispetto dei
principi comunitari di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, gara informale,
predeterminazione dei criteri selettivi)» T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. II
14/12/2011 n. 1730
Avv. Francesco Mascia
 Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006
-
Alle concessioni di servizi non si applica il D.Lgs. 163/2006
-
La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi
desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità
-
Il servizio viene concesso previa gara informale a cui sono invitati almeno
cinque concorrenti
-
Vengono predeterminati i criteri selettivi
Avv. Francesco Mascia
 Nella concessione di servizi pertanto
 Non saranno applicabili le norme del Codice (se non espressamente
richiamate)
 Ma solo i principi del Trattato e dei contratti pubblici
Avv. Francesco Mascia
 Le regole per l’indizione di una gara per l’affidamento del servizio in
concessione
 L’amministrazione ha una certa discrezionalità nella determinazione delle
regole
- «In tema di concessione di servizi, lo schema della gara informale di cui
all'art. 30 comma 3, d.lg. n. 163 del 2006 costituisce un modulo
procedimentale
caratterizzato
da
amplissima
discrezionalità
dell'amministrazione nella fissazione delle regole selettive, con conseguente
non soggezione alle regole interne e comunitarie dell'evidenza pubblica,
ferma restando la sola necessità del rispetto dei principi di logicità,
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra i concorrenti,
garantita attraverso idonea pubblicità delle procedure selettive e valutazione
comparativa di più offerte. La procedura si caratterizza, inoltre, per una
maggiore speditezza e semplificazione procedimentale e il grado di
pubblicità della selezione deve necessariamente essere commisurato
all'entità della concessione in relazione alla sua rilevanza economica»
Avv.IFrancesco
Mascia n. 434)
(T.A.R. Genova (Liguria) sez.
06/03/2013
La pubblicità dell’affidamento
 Poiché alle concessioni di servizi non si applica il Codice degli appalti non
applicano neanche gli art. 66 ss. relativi alle modalità di pubblicazione
dell’avviso
 Tuttavia in applicazione dei principi comunitari di trasparenza dovrà essere
garantita una pubblicità adeguata al valore della concessione
-
«Anche in sede di svolgimento di gara informale per la concessione
dell’esercizio in esclusiva in ambito scolastico del servizio di vendita di
alimenti e di installazione di distributori all’uopo destinati, l’art. 30 d.lg. 12
aprile 2006 n. 163 impone l’osservanza dei principi generali stabiliti per
l’aggiudicazione dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalità» T.A.R. Bari (Puglia) sez. I
12/04/2012 n. 716
La procedura informale
 L’art. 30 del Codice prevede che l’amministrazione debba esperire una gara
informale nella quale invita almeno 5 operatori economici
 Per procedere all’invito l’amministrazione deve prima avvisare tutti gli
operatori economici interessati della possibilità di chiedere di essere invitati
 E’ preferibile pertanto che venga pubblicato una manifestazione di interesse
Avv. Francesco Mascia
 La manifestazione di interesse contiene
-
La descrizione del servizio
-
Le sue caratteristiche
-
I requisiti generali e speciali di partecipazione dei concorrenti
-
Il criterio di aggiudicazione
Avv. Francesco Mascia
-
Le eventuali norme del Codice degli appalti da applicare
-
I termini per presentare la richiesta di invito
-
La modalità di sorteggio dei richiedenti da invitare
Avv. Francesco Mascia
 Una volta presentata le richieste di invito l’amministrazione dovrà
-
Sorteggiare i concorrenti da invitare (preferibilmente in seduta segreta)
-
Invitare i concorrenti selezionati a presentare l’offerta entro un termine
congruo
Avv. Francesco Mascia
 Si ritengono inoltre applicabili anche se non espressamente richiamati i
seguenti principi
 Il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, c. 1-bis, del
d.lgs. n. 163/2006
-
«Il principio di tassatività delle cause di esclusione disposto dall'art. 46, c. 1bis, del d.lgs. n. 163/2006, c.d. Codice dei contratti. La tassatività delle
ipotesi di esclusione, infatti, assurge ormai a principio generale relativo ai
contratti pubblici e costituisce specificazione del principio di proporzionalità,
talché la sua estensione alla materia delle concessioni di pubblico servizio
trova esplicito fondamento nell'art. 30, c. 3 del Codice. Diversamente
opinando, si giungerebbe ad un'ingiustificata divaricazione del regime da
seguire nella gare per l'affidamento di appalti ed in quelle per l'affidamento
di concessioni di servizi, non essendo peraltro sempre netto il confine tra le
due categorie» (TAR Puglia, Bari, sez. I, 9/11/2012 n. 1907)
Avv. Francesco Mascia
 Il termine di "stand still" ex art. 11 D.Lgs. 163/2006
«Il termine di "stand still" o termine dilatorio, si applica anche alle
concessioni di servizi in quanto l'art. 11 c. 10 del D. Lgs. 163/2006 trova
ingresso per tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, tenuto
conto di quanto dispone l'art. 3 c. 36 del Codice L'uniforme operatività di
prescrizioni che garantiscono adeguata tutela ai concorrenti di una
selezione ad evidenza pubblica è, infatti, coerente con i principi enucleati
all'art. 2 c.1 del Codice dei contratti, e l'art. 11 del Codice è collocato nel
titolo I recante principi e disposizioni comuni a tutti i contratti pubblici» (TAR
Lombardia, Brescia sez. II, 10/4/2012 n. 618)
Avv. Francesco Mascia
 La regola secondo cui la nomina della commissione di gara deve avere
luogo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
 «In sede di affidamento di una concessione di servizi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono applicabili le disposizioni
di cui all'art. 84, comma 4 (relativo alle incompatibilità dei componenti della
commissione giudicatrice) e 10 (relativo ai tempi di nomina della
commissione) d.lg. n. 163 del 2006, in quanto espressive dei principi di
trasparenza e di parità di trattamento, richiamati dall'art. 30, comma 3, del
medesimo d.lg. 163/2006» (Consiglio di Stato ad. plen. 07/05/2013 n. 13;
Consiglio di Stato, Sez. V, 23/5/2011 n. 3086)
Avv. Francesco Mascia
 La facoltà dei concorrenti di partecipare in forma associata
-
«Anche per le concessioni di servizi deve ritenersi ammessa la facoltà dei
concorrenti di riunirsi in associazione per soddisfare i requisiti di
partecipazione ovvero di avvalersi di altri soggetti per conseguire lo stesso
effetto, dovendosi considerare illegittima per violazione del diritto
comunitario una limitazione della facoltà di fare ricorso all'istituto
dell'avvalimento e di partecipazione alla gara in raggruppamento nell'ambito
di una procedura per l'affidamento di una concessione di servizi» (T.A.R.
Lazio Roma, sez. II, 08/06/2012, n. 5221)
Avv. Francesco Mascia
 Il divieto di proroga e rinnovo
-
«La Sezione deve poi rimarcare, a confutazione del diverso avviso espresso
dal Primo Giudice, che il divieto in esame , pure se fissato dal legislatore in
modo espresso, esso con riguardo agli appalti di sevizi, opere e fornire,
esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente
dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed
estensibile anche alle concessioni di beni pubblici» (Cons. Stato Sez. V
7,01,2011 n. 2151; Cons. Stato , sez. VI, 21 maggio 2009 , n. 3145; n.
3642/2008; Cons. Stato, V, n. 2825/2007; VI, n. 168/2005).
Il principio di apertura delle offerte in seduta pubblica
-
«Il principio che impone l'apertura in pubblico delle offerte tecniche, che
costituisce corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno
in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare si applica anche alla
procedura di concessione di servizi indetta da un'Autorità portuale»
T.A.R. Genova (Liguria) sez. I 23/02/2012 n. 322
Avv. Francesco Mascia
 Non è stato considerato applicabile invece
 L’obbligo di pubblicare il bando di gara anche nella gazzetta ufficiale ai
sensi dell’art. 124 del Codice
«L'omessa pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale, prescritto per gli appalti
sottosoglia dall'art. 124 del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163 deve essere valutata
nell'ambito di una procedura - quale è quella di specie- che ha avuto ad oggetto
l'affidamento di una concessione di servizi, fattispecie cui a norma dell'art. 30 del
medesimo D.lvo n. 163/2006, non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti
quanto piuttosto i principi generali desumibili dal Trattato. Si tratta quindi di valutare
se la pubblicazione del bando - anche nella Gazzetta Ufficiale, oltre che all'albo
pretorio - sia una condizione irrinunciabile a garanzia del rispetto dei principi di
trasparenza e di adeguata pubblicità, consapevoli che su tale questione si è già
pronunciato implicitamente questo Consiglio, nel senso di ritenere che si possa
legittimamente fare a meno della pubblicazione del bando anche nella gazzetta
ufficiale» (Consiglio di Stato, Sez. III, 2/7/2012 n. 3843)
Avv. France»sco Mascia
 La richiesta di una cauzione provvisoria ex art. 75 del Codice
-
« E’ erronea, l'applicazione analogica della disciplina dettata dagli artt. 70 e
75 del Codice dei contratti pubblici in materia di gare per l'affidamento di
appalti pubblici alla diversa materia delle concessioni di servizi, in palese
violazione della previsione racchiusa nell'art. 30, c. 1, del medesimo Codice
dei contratti pubblici. Diversamente opinando, l'intero corpus del citato
codice sarebbe di fatto applicabile alle concessioni di servizi, rendendo del
tutto superflui i precetti dettati nel citato art. 30» (Consiglio di Stato, Sez. V,
13/7/2010 n. 4510)
-
Avv. Francesco Mascia
 Gli artt. 86 ss. in materia di anomalia dell’offerta
-
-
«Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 la disciplina sull'anomalia delle
offerte non si estende alle concessioni di servizi. L'applicazione di norme
non direttamente richiamate dal citato art. 30 rientra nella discrezionalità
della stazione appaltante, la quale può decidere di autovincolarsi ed
assoggettarsi al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
pertanto ove la lex specialis non abbia fatto nessun richiamo alla procedura
di valutazione dell'anomalia dell'offerta, gli art. 86-88 del D.Lgs. n. 163/2006
non possono trovare diretta applicazione»
Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 22/03/2011 n. 1784
Avv. Francesco Mascia
L’art. 70 in materia di termini di ricezione delle domande di partecipazione e
di ricezione delle offerte
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«L'art. 70 c. contr. pubbl. non si applica alle concessioni di servizi, il cui
affidamento è soggetto solamente al rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e mutuo riconoscimento,
posti dal trattato dell'Unione Europea ed alle regole essenziali di procedura
previste dall'art. 30 comma 3, d.lg. n. 163 del 2006» T.A.R. Milano
(Lombardia) sez. I 23/02/2012 n. 595
Avv. Francesco Mascia
Mail: [email protected]
Avv. Francesco Mascia
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