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Gli effetti del contratto
Gli effetti del contratto 1. l’art. 1372 c.c. g. la rocca - corso di diritto civile 1 Effetti del contratto Art. 1372 c.c.: “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge” Art. 1374 c.c.: “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità” g. la rocca - corso di diritto civile 2 Effetti del contratto Le due disposizioni rispondono a due domande diverse quali sono le A cosa sono vincolate le conseguenze del parti ? contratto? Art. 1372: un vincolo: le Art. 1374: a quanto parti sono obbligate espresso nel contratto, a l’una verso l’altra quanto previsto dal legge, usi, equità + art. 1375 c.c. g. la rocca - corso di diritto civile 3 Effetti del contratto “la forza di legge del contratto” Espressione da non prendere in senso tecnico: la legge non è atto dei privati ma del parlamento; il contratto è sempre soggetto alla legge (alla norma imperativa): artt. 1322, 1374, 1418 Esprime un’esigenza sempre avvertita: la certezza e stabilità delle relazioni giuridiche, delle decisioni assunte (v. slide successiva) La forza di legge del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 4 il soggetto di diritto v. ad esempio D, 2, 14, 7, 7: « Ait praetor: "pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat facta erunt, servabo’’ ». Art. 1123 c.c. 1865: « i contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti » art. 1372 c.c.: « il contratto ha forza di legge tra le parti » La forza di legge del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 5 Effetti del contratto Da cosa specificamente deriva la formula di cui all’art. 1372 (art. 1123 c.c. 1865) ? Dalla tradizione dottrinale-filosofica (giusnaturalista, ma non solo) del diritto intermedio che aveva esaltato l’efficacia della volontà individuale fino a configurarla come fonte di norme al pari della legge La forza di legge del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 6 Gli effetti del contratto Domat: “essendo le convenzioni obbligazioni volontarie, che si formano per mezzo del consenso, debbono essere fatte con cognizione e con libertà … dopo che si sono formate le convenzioni, tutto quello che vi si trova convenuto ha forza di legge per coloro i quali le hanno contratte, né possono essere revocate se non per mutuo consenso …” g. la rocca - corso di diritto civile 7 Gli effetti del contratto Kant: “soltanto l’essere ragionevole … può avere una volontà”; “la volontà è … la facoltà di scegliere solo ciò che la ragione riconosce come … necessario, quindi come buono, indipendentemente dall’inclinazione”; “ad ogni essere ragionevole fornito di volontà dobbiamo necessariamente attribuire … l’idea della libertà, in base alla quale soltanto esso agisce” g. la rocca - corso di diritto civile 8 Gli effetti del contratto Kant: “la volontà … quale facoltà legislatrice della ragione” (La metafisica dei costumi, 89) “il concetto della libertà è la chiave per spiegare l’autonomia della volontà” (Fondazione della metafisica dei costumi, 85 ss.) g. la rocca - corso di diritto civile 9 Effetti del contratto Significato giuridico concreto dell’art.1372: le parti sono tenute ad adempiere alle prestazioni previste a loro carico dal contratto a pena di risarcimento del danno (art. 1453) … a meno che non concludano un nuovo contratto (“mutuo consenso”) col quale “regolano o estinguono” il rapporto precedentemente posto in essere La forza di legge del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 10 Gli effetti del contratto 2. Il contratto traslativo g. la rocca - corso di diritto civile 11 Gli effetti del contratto Art. 1376: “nei contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato” v. Invece art. 1378 c.c. g. la rocca - corso di diritto civile 12 Gli effetti del contratto Trasferimento proprietà di una cosa determinata La fattispecie Costituzione o trasferimento di un diritto reale Trasferimento di un altro diritto “per effetto del consenso legittimamente manifestato” g. la rocca - corso di diritto civile 13 Gli effetti del contratto Nella parte finale dell’art. 1376 c.c. sono evidenti le ascendenze giusnaturalistiche ed illuministiche, poi fissate nella dottrina del negozio giuridico: alla volontà, al consenso sono riconducibili gli effetti giuridici (la “legge” che regola i rapporti contrattuali: v. art. 1372 c.c.) Questo è il c.d. “principio consensualistico”, che peraltro può avere un duplice significato g. la rocca - corso di diritto civile 14 Gli effetti del contratto Efficacia vincolante del solo consenso Non necessità di requisiti ulteriori Principio consensualistico Efficacia traslativa del solo consenso Non necessità di una traditio g. la rocca - corso di diritto civile 15 Gli effetti del contratto “non necessità della traditio” (v. slide precedente): che significa ? g. la rocca - corso di diritto civile 16 Gli effetti del contratto “la ‘regola consensualistica’ si trova in netto ed insanabile contrasto tanto con la tradizione romana e comune, che distingue il titolo di acquisto dal modo di acquisto (fattispecie traslativa reale), quanto con la tradizione germanistica, che distingueva anch’essa le fonti delle obbligazioni dai modi di acquisto dei diritti sulle cose” (Sacco) Attenzione: I) non è una disputa ideologica; II) l’esperienza storica – come si vedrà – non è così netta. g. la rocca - corso di diritto civile 17 Gli effetti del contratto Titulus adquirendi Tradizione romano- : scissione tedesca Modus adquirendi Fattispecie traslativa “sistema francese”: “efficacia traslativa del consenso” Un unico contratto è sufficiente per il trasferimento del diritto g. la rocca - corso di diritto civile 18 Gli effetti del contratto Un esempio utile è offerto dall’art. 1476 c.c: “Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore (1477); 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1472, 1478); 3) quella di garantire il compratore dal l'evizione e dai vizi della cosa” g. la rocca - corso di diritto civile 19 Gli effetti del contratto V. in particolare art. 1476 n. 1: la consegna della cosa ha una dimensione esclusivamente esecutiva di un trasferimento della proprietà che già è avvenuto Nella fattispecie traslativa romana il trasferimento della proprietà ha luogo solo con la consegna, la traditio, ossia un atto volontario autonomo g. la rocca - corso di diritto civile 20 Gli effetti del contratto In realtà dietro la codificazione del principio consensualistico vi è anche l’accoglimento di una prassi diffusa nel medioevo (c.d. spiritualizzazione della traditio) unita all’intento nazionalrivoluzionario di accogliere regole che marcassero la distanza della nuova Francia con la tradizione del passato g. la rocca - corso di diritto civile 21 Gli effetti del contratto Cosa c’è dietro questo problema: è solo ideologia o vi sono anche problemi concreti ? La risposta è che la struttura della fattispecie traslativa sottintende i problemi connessi alla circolazione giuridica g. la rocca - corso di diritto civile 22 Gli effetti del contratto Esigenze sostanziali connesse alla circolazione 1. 2. 3. 4. Tutela dell’alienante dalla perdita della proprietà a seguito di un atto viziato Tutela dell’acquirente da un eventuale ripensamento dell’alienante Controllo dello Stato sugli spostamenti di ricchezza tra i privati Tutela dei terzi g. la rocca - corso di diritto civile 23 Gli effetti del contratto Esigenze sostanziali connesse alla circolazione 1. Tutela dell’alienante dalla perdita della proprietà a seguito di un atto viziato Intangibilità della sfera giuridica del privato se non previa [sussistenza dei fatti previsti dalla legge e dunque – tra l’altro - una] sua manifestazione di volontà in tal senso Cost: 423, 23 Cod. civ.:(832, 922, 1321) 834, 2908 g. la rocca - corso di diritto civile 24 Gli effetti del contratto 2. Tutela dell’acquirente da un eventuale ripensamento dell’alienante Artt. 1372, 1376, 1476 n.1, 2930: il consenso al trasferimento da diritto alla consegna coattiva della cosa g. la rocca - corso di diritto civile 25 Gli effetti del contratto 3. Controllo dello stato sugli spostamenti di ricchezza realizzati dai privati Art. 1343, 1344, 1418 c.c. : necessità di ricostruire i termini dell’operazione economica per valutarne la liceità ed impedire le operazioni economiche illecite g. la rocca - corso di diritto civile 26 Gli effetti del contratto 4. Tutela dei terzi g. la rocca - corso di diritto civile 27 Gli effetti del contratto Tutela dei terzi Art. 13722: “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge” Attenzione: l’incidenza del contratto sui terzi non è circoscritta al solo contratto a favore del terzo. Innanzi tutto: quali “terzi”; chi sono i terzi interessati alla circolazione giuridica di un dato bene V. prossima slide g. la rocca - corso di diritto civile 28 Gli effetti del contratto Atti traslativi dei beni ed i terzi: Art. 2644: terzi acquirenti Art. 2740: per i terzi creditori (e per il mercato) la proprietà dei beni e la loro circolazione è rilevante Artt. 457 e 587: “ … tutte le proprie sostanze …” Eredi sono interessati alla proprietà e alle vicende circolatorie del de cuius g. la rocca - corso di diritto civile 29 Gli effetti del contratto Come si soddisfano le predette esigenze dei terzi e più in generale le esigenze della circolazione? Carnelutti avrebbe risposto: attraverso gli indici di circolazione: segnali alla comunità che un determinato bene è di proprietà di un determinato soggetto Cerimonia della mancipatio *, la in jure cessio e del nexum nel foro Consegna del bene mobile (art. 1155) trascrizione “registrazioni” ex art. 30 d. lgs. N. 213/98 g. la rocca - corso di diritto civile 30 Gli effetti del contratto Gli “indici di circolazione” segnalano a creditori, a successivi potenziali acquirenti e agli eredi che un bene è entrato nel (o è uscito dal) patrimonio di un soggetto g. la rocca - corso di diritto civile 31 Gli effetti del contratto Come i terzi (e le stesse parti) possono essere pregiudicati dal pericolo che un bene entrato nel patrimonio di un soggetto possa esserne escluso a seguito della scoperta che questo soggetto aveva acquistato da un non proprietario (perché mai proprietario, o perché munito di un titolo di proprietà venuto meno o perché aveva già trasferito il suo diritto) ? Due situazioni possono verificarsi: V. prossima slide g. la rocca - corso di diritto civile 32 Gli effetti del contratto Uno stesso soggetto aliena a più persone lo stesso bene Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet 2 situazioni possono determinarsi Viene meno il titolo dell’acquisto di un precedente alienante Resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis La prospettiva “razionale” della circolazione giuridica g. la rocca - corso di diritto civile 33 Gli effetti del contratto Uno stesso soggetto aliena a più persone lo stesso bene Art. 2644 2 situazioni possono determinarsi Viene meno il titolo dell’acquisto di un precedente alienante art. 1458 [es.] + 2652 La correzione apportata dalla legge g. la rocca - corso di diritto civile 34 Analisi ddell’art. 2644 e ell’art. 2652 c.c. IL CONTRATTO TRASLATIVO g. la rocca - corso di diritto civile 35 Gli effetti del contratto Art. 2644 c.c.: effetti del contratto traslativo (e non solo: v. art. 2643)riguardo ai terzi (v. 13722) Presupposto: entrambi gli atti trascritti Ambito soggettivo : aventi causa da un medesimo autore g. la rocca - corso di diritto civile 36 Gli effetti del contratto Il principio resoluto jure dantis, resolvitur jus accipentis Contratto di trasferimento A->B B->C C->D D->E v. Però art. 1458, secondo comma: una disposizione espressa esclude l’applicazione del principio nel caso di risoluzione del contratto, “salvi gli effetti della trascrizione della domanda”, ossia v. art. 2652 n. 1 g. la rocca - corso di diritto civile 37 Gli effetti del contratto Art. 2652 : “si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643 c.c., le domande giudiziali indicate nei numeri seguenti, agli effetti per ciascuno previsti: n. 1 le domande di risoluzione dei contratti … Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda” g. la rocca - corso di diritto civile 38 Gli effetti del contratto L’art. 2652 n. 1 limita l’art. 1458 e conferma il principio resoluto jure dantis … Per capire il meccanismo occorre tener conto della ratio dell’art. 1458: il principio rJdreja non si applica perché i terzi non possono sapere cosa è accaduto tra le parti di altri contratti. La trascrizione della domanda li mette sull’avviso e quindi non vi sono più ostacoli al principio “rjdreja” g. la rocca - corso di diritto civile 39 Gli effetti del contratto Nei paesi a tradizione romanistica come veniva risolto il problema del principio “rjdreja”? v. prox slide g. la rocca - corso di diritto civile 40 Gli effetti del contratto Titulus adquirendi Tradizione romano- : scissione tedesca Modus adquirendi Fattispecie traslativa “sistema francese”: “efficacia traslativa del consenso” Un unico contratto è sufficiente per il trasferimento del diritto g. la rocca - corso di diritto civile 41 Gli effetti del contratto È corretto dire che la trascrizione riproduce lo stesso meccanismo “dualistico” del trasferimento della proprietà della tradizione romanistica? È necessario studiare l’art. 2652 n. 6 g. la rocca - corso di diritto civile 42 L’art. 2652 n. 6 IL CONTRATTO TRASLATIVO g. la rocca - corso di diritto civile 43 Oggetto: nullità o annullamento per incapacità legale di atti ex art. 2643 c.c. “se la domanda è trascritta dopo 5 anni, la sentenza che l’accoglie non pregiudica …” Dunque nel caso di domande trascritte prima di 5 anni g. la rocca - corso di diritto civile 44 Gli effetti del contratto 3. Gli effetti del “consenso traslativo” g. la rocca - corso di diritto civile 45 Gli effetti del contratto Tra le parti Art. 14651 La tutela dell’acquirente è però garantita dagli artt. 1177 e 1218 Il passaggio del rischio: res perit domino Verso i terzi Artt. 2052 - 2054 v. Però art. 2051 g. la rocca - corso di diritto civile 46 Gli effetti del contratto Tutto ciò non significa che il principio consensualistico sia neutro sul piano economicosociale: Più intensa tutela del proprietario immobiliare (che può recuperare il bene ceduto a seguito di un atto viziato, effetti della trascrizione permettendo) Tutela del produttore (di colui che immette prodotti sul mercato): artt. 1510, 1378 e 1465 c.c. (Bocchini, 60 ss.) g. la rocca - corso di diritto civile 47 Gli effetti del contratto 4. I limiti all’efficacia del consenso traslativo Gli effetti del contratto Cosa generica (art. 1378) Limiti interni: peculiare natura del bene Cosa futura (1348, 1472) Cosa altrui (1478-1480) Consenso traslativo Limiti esterni: Ipoteca, pegno Titulus: atto di assenso alla dazione di un bene in garanzia (28083, 2791 [… salvo patto contrario …], 2800) Modus: costituzione della garanzia (2786, 2800, 28082) L’integrazione Artt. 1378, 1510 T. Perugia-Foligno, 20-01-2003. In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, la rimessione della merce venduta al vettore o allo spedizioniere determina la liberazione del venditore dall’obbligo di consegnare la merce al compratore e vale come individuazione atta a trasferire la proprietà della cosa determinata soltanto nel genere, con la conseguenza che la responsabilità ex recepto è del vettore fino alla riconsegna materiale della merce a destino Il contratto col quale si trasferiscono titoli di credito è ad effetti reali ? Cass. civ., sez. I, 04-06-2008, n. 14794. Nel trasferimento di azioni nominative di società, l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul registro dell’emittente (c.d. transfert) sono formalità necessarie soltanto per il passaggio della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, riguardando la fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria, in funzione dell’opponibilità del negozio alla società stessa; mentre, per l’effetto reale traslativo, è sufficiente il semplice accordo delle parti, validamente raggiunto, secondo il principio generale consensualistico.