Grassi - LA protezione dei minori vittima di crimini sessuali
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Grassi - LA protezione dei minori vittima di crimini sessuali
1 La protezione dei minori vittima di crimini sessuali. Riflessioni sul quadro internazionale Cinzia Grassi Presidenza del Consiglio dei Ministri Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 2 Negli ultimi anni l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa hanno promosso la negoziazione di Trattati internazionali che incoraggiassero gli Stati firmatari a dotarsi di elevati standard di protezione dei diritti dei bambini nei diversi contesti sociali. 3 L’azione del Consiglio d’Europa 4 Il Consiglio d’Europa ha inaugurato nel 2006 un’ampia progettualità dal titolo “Costruire un’Europa per e con i bambini” nella quale propone l’adozione di una prospettiva olistica di protezione dei diritti dei bambini che permei ogni aspetto della politica dei Paesi del COE. 5 Tale prospettiva è descritta in modo esaustivo nelle Linee Guida europee per le strategie integrate contro ogni forma di violenza sui minori, che proprio nella giornata di ieri sono state adottate e alla cui redazione l’Italia ha partecipato attivamente. Le Linee Guida rappresentano un importante strumento che gli Stati potranno usare per orientare la propria azione di protezione dei minori dalla violenza. 6 Le Linee Guida richiedono agli Stati di impegnarsi nel creare l’ambiente più sicuro possibile per tutti i bambini attraverso politiche multisettoriali e integrate a livello nazionale e locale. 7 Un’azione efficace e sostenibile per la protezione dei minori da ogni forma di violenza deve: • • • • • • Prevedere forti sinergie tra livello nazionale e locale; Contenere obiettivi realistici; Essere supportata da adeguate risorse umane e finanziarie; Essere basata su conoscenze scientifiche; Essere sistematicamente valutata; Consentire il coinvolgimento di tutti gli attori nel disegno, nell’implementazione e nel monitoraggio della strategia integrata; • Essere adeguatamente pubblicizzata. 8 Il progetto “Costruire un’Europa per e con i bambini” prevede inoltre l’avvio di numerose azioni, fra cui l’adozione di strumenti (come Convenzioni e Raccomandazioni) che consentano l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulle tematiche relative all’infanzia. Nel corso degli anni 2006-2007 è stato avviato e portato a conclusione il negoziato per la redazione di una Convenzione del COE sulla protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale (Convenzione di Lanzarote). 9 L’Italia ha avuto un ruolo molto significativo in questo processo, con la presentazione di numerose proposte molte delle quali sono state accettate e inserite nel testo definitivo. Oggi a livello internazionale la Convenzione di Lanzarote, aperta a firma nell’ottobre del 2007, rappresenta lo strumento più avanzato in termini di protezione dei minori dai crimini sessuali. 10 Le misure di protezione e assistenza dei minori vittime di crimini sessuali nella Convenzione di Lanzarote 11 La Convenzione contiene: • Misure di prevenzione dei crimini; • Misure di repressione dei crimini; • Misure di protezione dei minori vittima. 12 Ponendo l’attenzione sulle misure di protezione dei minori, si riportano di seguito quelle più innovative presenti nel testo della Convenzione. 13 Innanzitutto gli Stati Parte sono esplicitamente chiamati a proteggere: • I minori vittima • I parenti prossimi • Gli eventuali affidatari Si tratta dunque di assumere un’ottica di protezione ampia che coinvolga non solo il minore ma anche il contesto familiare e sociale a lui più prossimo. Si riconosce dunque il ruolo determinante della famiglia nel superamento dell’evento traumatico. 14 Gli Stati devono inoltre assicurare che i programmi specifici per i minori vittime siano attivati anche se l’età del minore stessa sia incerta, presumendone la minore età. 15 SEGNALAZIONI DI SOSPETTI ABUSI I crimini sessuali contro i minori restano spesso non denunciati. I minori vittime, soprattutto quando il reo è un familiare, sono riluttanti alla denuncia a causa del trauma subito, del bisogno di rimuovere dalla memoria ciò che è accaduto, della loro giovane età, del senso di vergogna o per paura di ripercussioni. 16 Gli Stati devono assicurare che i professionisti che nello svolgimento della loro attività si trovino a sospettare una situazione di abuso sessuale nei confronti di un minore, non siano ostacolati nella segnalazione ai servizi sociali competenti dalle regole sulla riservatezza imposte dalla loro professione. La ratio di questa disposizione è la protezione del minore e non la facilitazione dell’avvio di un’indagine penale. Non vengono infatti citate le Forze dell’Ordine, ma i servizi sociali. 17 Gli Stati devono inoltre incoraggiare ogni persona che sia a conoscenza o che sospetti, in buona fede, episodi di abuso o sfruttamento sessuale a danno di minori, a segnalarli ai servizi competenti. Gli Stati devono inoltre garantire un sistema di supporto ai cittadini (come una linea telefonica dedicata) per fornire consigli a chiunque ne abbia bisogno, rispettandone l’anonimato. 18 RECUPERO PSICO-FISICO DELLE VITTIME Alle vittime deve essere assicurata un’assistenza a breve e a lungo termine, per garantire la loro completa guarigione fisica e psico-sociale e un ritorno a una vita il più possibile normale. Poiché gli effetti di un abuso sessuale possono manifestarsi anche in età adulta, gli Stati dovranno prevedere un’assistenza adeguata anche in questi casi. Gli Stati dovranno cooperare con le ONG o altri elementi della società civile che possano integrare gli sforzi delle istituzioni per offrire assistenza alle vittime. 19 RECUPERO PSICO-FISICO DELLE VITTIME Gli Stati devono inoltre garantire che, quando il reato sessuale avvenga in famiglia, possano essere attivate le seguenti misure: • La possibilità di allontanare il presunto reo dalla famiglia; • La possibilità di allontanare la vittima dal contesto familiare. L’allontanamento del reo è consigliato solo nel caso in cui in famiglia sia presente comunque un adulto protettivo a cui il bambino possa essere affidato. 20 Nel Rapporto Esplicativo alla Convenzione si evidenzia come tali misure di allontanamento del reo o della vittima dal contesto familiare non debbano essere considerate come misure punitive nei confronti del presunto reo ma come misure di protezione delle vittime. Ancora una volta dunque, l’attenzione è focalizzata sulla vittima, non sull’azione repressiva. Gli Stati devono inoltre garantire che, ove necessario, le persone vicine alle vittime (come i familiari, gli amici e i compagni di classe) possano beneficiare anch’essi di assistenza psicologica. 21 PROTEZIONE DEI MINORI NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PRINCIPI GENERALI Gli Stati devono garantire ai minori vittime: • Il diritto ad essere informati sui propri diritti, sui seguiti della loro denuncia e sull’andamento delle indagini e del procedimento; • Il diritto alla protezione della vita privata, dell’identità e dell’immagine; • Il diritto all’accesso all’assistenza legale gratuita; 22 • Il diritto, quando si renda necessario, alla nomina di un rappresentante speciale; • Il diritto ad essere sostenuto e assistito da esponenti della società civile (fondazioni, ONG, ecc.). • Il diritto a non entrare in contatto diretto con i rei nei locali giudiziari e di polizia • Il diritto, sia per loro che per i propri familiari, ad essere tenuti al riparo da qualunque forma di intimidazione. 23 L’AUDIZIONE DEL MINORE Gli Stati devono garantire che i colloqui con il minore vittima siano: • • • • Tempestivi; Limitati nel numero; Effettuati, se possibile, sempre dalla stessa persona; Effettuati da professionisti addestrati a questo scopo e presso locali adeguati. I colloqui devono essere registrati e le registrazioni devono poter essere utilizzate come materiale probatorio. 24 LA PROTEZIONE DEL MINORE IN TRIBUNALE Gli Stati devono prevedere: • La formazione in materia di diritti dei bambini per tutti i professionisti coinvolti nell’iter giudiziario (giudici, procuratori, avvocati, ecc.); • La possibilità di celebrare il processo a porte chiuse; • La possibilità che la vittima possa essere ascoltata senza essere presente in aula, attraverso l’uso di tecnologie di comunicazione. 25 L’ALLINEAMENTO DELL’ITALIA In Italia molte di queste misure sono già previste, anche se occorre garantirne la sistematicità nell’applicazione. È stato già avviato l’iter di ratifica della Convenzione di Lanzarote e attualmente è al vaglio del Parlamento un testo con contenuti molto innovativi che, se approvato, consentirebbe all’Italia di collocarsi fra i Paesi più avanzati in termini di protezione dei minori dai crimini sessuali. 26 Per evitare una duplicazione di procedimenti legislativi, i relatori hanno disposto un nuovo testo nel quale sono state trasfuse alcune proposte dei testi concorrenti. Si è scelto di usare come base il testo di ratifica poiché esso risponde internazionale dell’Italia. a un preciso obbligo Su tale nuovo testo il Governo ha presentato alcuni emendamenti. 27 In particolare, per quanto concerne il reato di adescamento (grooming) si precisa quanto segue: • L’Italia, in sede di negoziato al Consiglio d’Europa, ha sempre sostenuto con forza l’introduzione di questa nuovissima fattispecie. 28 • La posizione del Governo sull’introduzione di tale fattispecie criminosa è sempre stata favorevole, tanto da averla inserita sin nel primo testo presentato; • L’emendamento governativo sulla proposta fatta dai relatori su questo punto non stralcia la fattispecie ma reitera la proposta presente nel testo originario 29 La norma sul grooming contenuta nel testo base adottato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati costituisce, senza dubbio, un assai apprezzabile tentativo di costruire una fattispecie di reato sufficientemente determinata. D’altro canto, il testo governativo è frutto già da tempo di ampia opera di condivisione tra il Ministro delle Pari Opportunità, il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Esteri che, attraverso i loro uffici legislativi ed il contributo dell’Osservatorio, hanno elaborato una disposizione con un contenuto tecnico specifico 30 Il principio di determinatezza il quale consiste nella necessità che il fatto preveduto dalla legge come reato debba esserlo in modo espresso, non potendosi desumere implicitamente da norme che concernono fatti diversi sembra, peraltro, essere maggiormente soddisfatto nella formulazione governativa, che individua una condotta ben delimitata (l’intrattenere con il minore (…) una relazione tale da (…) 31 La formulazione del testo base, invece, intende genericamente per adescamento qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, ponendo la questione dell’individuazione, in concreto, della tipologia degli atti idonei a carpirne la fiducia, e la conseguente possibilità, per l’imputato di eludere, proprio in virtù dell’applicazione del principio di tassatività, la norma penale; 32 L’azione dell’UE 33 Nel Programma di Lavoro della Commissione UE per il 2009, è stata inserita una proposta di incrementare il livello di protezione dei minori della Decisione Quadro 2004/68/JHA contro lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile. La Decisione Quadro ha rappresentato per anni lo strumento di riferimento in materia in ambito UE. Ad accelerare il processo di aggiornamento del testo della Decisione Quadro c’è stata l’apertura a firma della Convenzione di Lanzarote. 34 L’entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote è vincolata alla necessità di raggiungere 5 ratifiche di cui 3 degli Stati membri del COE. Ad oggi solo 2 Stati hanno ratificato (Grecia e Albania). Data l’incertezza dei tempi di entrata in vigore della Convenzione, è emersa la necessità di rendere subito applicabili fra i Paesi dell’UE i nuovi standard previsti dal Consiglio d’Europa. 35 La revisione della Decisione Quadro, può rappresentare dunque un’occasione importante per accelerare e rendere subito applicabili fra i Paesi UE gli elevati standard di protezione presenti nella Convenzione di Lanzarote. Ad oggi, purtroppo, il negoziato per la revisione del testo è stato interrotto per scelta della Presidenza svedese del gruppo ad hoc incaricato, senza che si sia giunti ad alcuna condivisione sul testo. Inoltre, l’imminente entrata in vigore del Trattato di Lisbona produrrà l’azzeramento del negoziato avviato finora e la necessità di ricominciare la discussione. 36 La Commissione UE ha tuttavia espresso la volontà di presentare il testo di revisione al Parlamento Europeo, dato il valore fortemente innovativo dei suoi contenuti, sperando così di riuscire ad ottenerne un’adozione rapida. 37 Per quanto riguarda la protezione dei minori vittime di crimini sessuali, il testo di revisione della Decisione Quadro contiene le principali misure presenti nella Convenzione di Lanzarote. Oltre queste, la revisione della Decisione Quadro presenta un’innovazione importante: richiede agli Stati di non perseguire né imporre sanzioni penali ai minori vittime che risultino coinvolti in attività illecite come conseguenza diretta del reato subìto. 38 Gli Stati sono chiamati ancora una volta a concentrare i propri sforzi nella protezione dei minori, prediligendo il loro benessere e ponendo le basi per un pieno recupero del loro equilibrio psichico e psico-sociale. 39 Contatti Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile Piazza Montecitorio, 115 00186 Roma [email protected] 06 / 67792437 40 40