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Grassi - LA protezione dei minori vittima di crimini sessuali

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Grassi - LA protezione dei minori vittima di crimini sessuali
1
La protezione dei minori vittima di
crimini sessuali.
Riflessioni sul quadro internazionale
Cinzia Grassi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile
2
 Negli ultimi anni l’Unione Europea e il Consiglio
d’Europa hanno promosso la negoziazione di Trattati
internazionali che incoraggiassero gli Stati firmatari a
dotarsi di elevati standard di protezione dei diritti dei
bambini nei diversi contesti sociali.
3
L’azione del Consiglio d’Europa
4
 Il Consiglio d’Europa ha inaugurato nel 2006
un’ampia progettualità dal titolo “Costruire un’Europa
per e con i bambini” nella quale propone l’adozione di
una prospettiva olistica di protezione dei diritti dei
bambini che permei ogni aspetto della politica dei
Paesi del COE.
5
 Tale prospettiva è descritta in modo esaustivo nelle
Linee Guida europee per le strategie integrate contro
ogni forma di violenza sui minori, che proprio nella
giornata di ieri sono state adottate e alla cui
redazione l’Italia ha partecipato attivamente.
 Le Linee Guida rappresentano un importante
strumento che gli Stati potranno usare per orientare
la propria azione di protezione dei minori dalla
violenza.
6
 Le Linee Guida richiedono agli Stati di impegnarsi nel
creare l’ambiente più sicuro possibile per tutti i
bambini attraverso politiche multisettoriali e integrate
a livello nazionale e locale.
7
 Un’azione efficace e sostenibile per la protezione dei
minori da ogni forma di violenza deve:
•
•
•
•
•
•
Prevedere forti sinergie tra livello nazionale e locale;
Contenere obiettivi realistici;
Essere supportata da adeguate risorse umane e finanziarie;
Essere basata su conoscenze scientifiche;
Essere sistematicamente valutata;
Consentire il coinvolgimento di tutti gli attori nel disegno,
nell’implementazione e nel monitoraggio della strategia
integrata;
• Essere adeguatamente pubblicizzata.
8
 Il progetto “Costruire un’Europa per e con i bambini” prevede
inoltre l’avvio di numerose azioni, fra cui l’adozione di strumenti
(come Convenzioni e Raccomandazioni) che consentano
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulle
tematiche relative all’infanzia.
 Nel corso degli anni 2006-2007 è stato avviato e portato a
conclusione il negoziato per la redazione di una Convenzione
del COE sulla protezione dei minori dall’abuso e dallo
sfruttamento sessuale (Convenzione di Lanzarote).
9
 L’Italia ha avuto un ruolo molto significativo in questo processo,
con la presentazione di numerose proposte molte delle quali
sono state accettate e inserite nel testo definitivo.
 Oggi a livello internazionale la Convenzione di Lanzarote,
aperta a firma nell’ottobre del 2007, rappresenta lo strumento
più avanzato in termini di protezione dei minori dai crimini
sessuali.
10
Le misure di protezione e assistenza dei
minori vittime di crimini sessuali nella
Convenzione di Lanzarote
11
 La Convenzione contiene:
• Misure di prevenzione dei crimini;
• Misure di repressione dei crimini;
• Misure di protezione dei minori vittima.
12
 Ponendo l’attenzione sulle misure di protezione dei
minori, si riportano di seguito quelle più innovative
presenti nel testo della Convenzione.
13
 Innanzitutto gli Stati Parte sono esplicitamente chiamati a
proteggere:
• I minori vittima
• I parenti prossimi
• Gli eventuali affidatari
 Si tratta dunque di assumere un’ottica di protezione ampia che
coinvolga non solo il minore ma anche il contesto familiare e
sociale a lui più prossimo.
 Si riconosce dunque il ruolo determinante della famiglia nel
superamento dell’evento traumatico.
14
 Gli Stati devono inoltre assicurare che i programmi
specifici per i minori vittime siano attivati anche se
l’età del minore stessa sia incerta, presumendone la
minore età.
15
SEGNALAZIONI DI SOSPETTI ABUSI
 I crimini sessuali contro i minori restano spesso non denunciati.
 I minori vittime, soprattutto quando il reo è un familiare, sono
riluttanti alla denuncia a causa del trauma subito, del bisogno di
rimuovere dalla memoria ciò che è accaduto, della loro giovane
età, del senso di vergogna o per paura di ripercussioni.
16
 Gli Stati devono assicurare che i professionisti che nello
svolgimento della loro attività si trovino a sospettare una
situazione di abuso sessuale nei confronti di un minore, non
siano ostacolati nella segnalazione ai servizi sociali competenti
dalle regole sulla riservatezza imposte dalla loro professione.
 La ratio di questa disposizione è la protezione del minore e non
la facilitazione dell’avvio di un’indagine penale. Non vengono
infatti citate le Forze dell’Ordine, ma i servizi sociali.
17
 Gli Stati devono inoltre incoraggiare ogni persona che sia a
conoscenza o che sospetti, in buona fede, episodi di abuso o
sfruttamento sessuale a danno di minori, a segnalarli ai servizi
competenti.
 Gli Stati devono inoltre garantire un sistema di supporto ai
cittadini (come una linea telefonica dedicata) per fornire consigli
a chiunque ne abbia bisogno, rispettandone l’anonimato.
18
RECUPERO PSICO-FISICO DELLE VITTIME
 Alle vittime deve essere assicurata un’assistenza a breve e a
lungo termine, per garantire la loro completa guarigione fisica e
psico-sociale e un ritorno a una vita il più possibile normale.
 Poiché gli effetti di un abuso sessuale possono manifestarsi
anche in età adulta, gli Stati dovranno prevedere un’assistenza
adeguata anche in questi casi.
 Gli Stati dovranno cooperare con le ONG o altri elementi della
società civile che possano integrare gli sforzi delle istituzioni per
offrire assistenza alle vittime.
19
RECUPERO PSICO-FISICO DELLE VITTIME
 Gli Stati devono inoltre garantire che, quando il reato sessuale
avvenga in famiglia, possano essere attivate le seguenti misure:
• La possibilità di allontanare il presunto reo dalla famiglia;
• La possibilità di allontanare la vittima dal contesto familiare.
 L’allontanamento del reo è consigliato solo nel caso in cui in
famiglia sia presente comunque un adulto protettivo a cui il
bambino possa essere affidato.
20
 Nel Rapporto Esplicativo alla Convenzione si evidenzia come
tali misure di allontanamento del reo o della vittima dal contesto
familiare non debbano essere considerate come misure punitive
nei confronti del presunto reo ma come misure di protezione
delle vittime. Ancora una volta dunque, l’attenzione è focalizzata
sulla vittima, non sull’azione repressiva.
 Gli Stati devono inoltre garantire che, ove necessario, le
persone vicine alle vittime (come i familiari, gli amici e i
compagni di classe) possano beneficiare anch’essi di
assistenza psicologica.
21
PROTEZIONE DEI MINORI NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
PRINCIPI GENERALI
 Gli Stati devono garantire ai minori vittime:
• Il diritto ad essere informati sui propri diritti, sui seguiti della
loro denuncia e sull’andamento delle indagini e del
procedimento;
• Il diritto alla protezione della vita privata, dell’identità e
dell’immagine;
• Il diritto all’accesso all’assistenza legale gratuita;
22
• Il diritto, quando si renda necessario, alla nomina di un
rappresentante speciale;
• Il diritto ad essere sostenuto e assistito da esponenti della
società civile (fondazioni, ONG, ecc.).
• Il diritto a non entrare in contatto diretto con i rei nei locali
giudiziari e di polizia
• Il diritto, sia per loro che per i propri familiari, ad essere
tenuti al riparo da qualunque forma di intimidazione.
23
L’AUDIZIONE DEL MINORE
 Gli Stati devono garantire che i colloqui con il minore vittima
siano:
•
•
•
•
Tempestivi;
Limitati nel numero;
Effettuati, se possibile, sempre dalla stessa persona;
Effettuati da professionisti addestrati a questo scopo e
presso locali adeguati.
 I colloqui devono essere registrati e le registrazioni devono
poter essere utilizzate come materiale probatorio.
24
LA PROTEZIONE DEL MINORE IN TRIBUNALE
 Gli Stati devono prevedere:
• La formazione in materia di diritti dei bambini per tutti i
professionisti
coinvolti
nell’iter
giudiziario
(giudici,
procuratori, avvocati, ecc.);
• La possibilità di celebrare il processo a porte chiuse;
• La possibilità che la vittima possa essere ascoltata senza
essere presente in aula, attraverso l’uso di tecnologie di
comunicazione.
25
L’ALLINEAMENTO DELL’ITALIA
 In Italia molte di queste misure sono già previste, anche se
occorre garantirne la sistematicità nell’applicazione.
 È stato già avviato l’iter di ratifica della Convenzione di
Lanzarote e attualmente è al vaglio del Parlamento un testo con
contenuti molto innovativi che, se approvato, consentirebbe
all’Italia di collocarsi fra i Paesi più avanzati in termini di
protezione dei minori dai crimini sessuali.
26
 Per evitare una duplicazione di procedimenti
legislativi, i relatori hanno disposto un nuovo testo nel
quale sono state trasfuse alcune proposte dei testi
concorrenti.
 Si è scelto di usare come base il testo di ratifica
poiché esso risponde
internazionale dell’Italia.
a
un
preciso
obbligo
 Su tale nuovo testo il Governo ha presentato alcuni
emendamenti.
27
 In particolare, per quanto concerne il reato di
adescamento (grooming) si precisa quanto segue:
• L’Italia, in sede di negoziato al Consiglio d’Europa, ha
sempre sostenuto con forza l’introduzione di questa
nuovissima fattispecie.
28
• La posizione del Governo sull’introduzione di tale
fattispecie criminosa è sempre stata favorevole, tanto
da averla inserita sin nel primo testo presentato;
• L’emendamento governativo sulla proposta fatta dai
relatori su questo punto non stralcia la fattispecie ma
reitera la proposta presente nel testo originario
29
 La norma sul grooming contenuta nel testo base
adottato dalla Commissione Giustizia della Camera
dei deputati costituisce, senza dubbio, un assai
apprezzabile tentativo di costruire una fattispecie di
reato sufficientemente determinata.
 D’altro canto, il testo governativo è frutto già da
tempo di ampia opera di condivisione tra il Ministro
delle Pari Opportunità, il Ministero della Giustizia e il
Ministero degli Esteri che, attraverso i loro uffici
legislativi ed il contributo dell’Osservatorio, hanno
elaborato una disposizione con un contenuto tecnico
specifico
30
 Il principio di determinatezza il quale consiste nella
necessità che il fatto preveduto dalla legge come
reato debba esserlo in modo espresso, non
potendosi desumere implicitamente da norme che
concernono fatti diversi sembra, peraltro, essere
maggiormente
soddisfatto
nella
formulazione
governativa, che individua una condotta ben
delimitata (l’intrattenere con il minore (…) una
relazione tale da (…)
31
 La formulazione del testo base, invece, intende
genericamente per adescamento qualsiasi atto volto
a carpire la fiducia del minore attraverso artifici,
lusinghe o minacce, ponendo la questione
dell’individuazione, in concreto, della tipologia degli
atti idonei a carpirne la fiducia, e la conseguente
possibilità, per l’imputato di eludere, proprio in virtù
dell’applicazione del principio di tassatività, la norma
penale;
32
L’azione dell’UE
33
 Nel Programma di Lavoro della Commissione UE per il 2009, è
stata inserita una proposta di incrementare il livello di protezione
dei minori della Decisione Quadro 2004/68/JHA contro lo
sfruttamento sessuale e la pornografia minorile.
 La Decisione Quadro ha rappresentato per anni lo strumento di
riferimento in materia in ambito UE.
 Ad accelerare il processo di aggiornamento del testo della
Decisione Quadro c’è stata l’apertura a firma della Convenzione
di Lanzarote.
34
 L’entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote è vincolata
alla necessità di raggiungere 5 ratifiche di cui 3 degli Stati
membri del COE. Ad oggi solo 2 Stati hanno ratificato (Grecia e
Albania).
 Data l’incertezza dei tempi di entrata in vigore della
Convenzione, è emersa la necessità di rendere subito applicabili
fra i Paesi dell’UE i nuovi standard previsti dal Consiglio
d’Europa.
35
 La revisione della Decisione Quadro, può rappresentare dunque
un’occasione importante per accelerare e rendere subito
applicabili fra i Paesi UE gli elevati standard di protezione
presenti nella Convenzione di Lanzarote.
 Ad oggi, purtroppo, il negoziato per la revisione del testo è stato
interrotto per scelta della Presidenza svedese del gruppo ad hoc
incaricato, senza che si sia giunti ad alcuna condivisione sul
testo.
 Inoltre, l’imminente entrata in vigore del Trattato di Lisbona
produrrà l’azzeramento del negoziato avviato finora e la
necessità di ricominciare la discussione.
36
 La Commissione UE ha tuttavia espresso la volontà di
presentare il testo di revisione al Parlamento Europeo,
dato il valore fortemente innovativo dei suoi contenuti,
sperando così di riuscire ad ottenerne un’adozione rapida.
37
 Per quanto riguarda la protezione dei minori vittime di
crimini sessuali, il testo di revisione della Decisione
Quadro contiene le principali misure presenti nella
Convenzione di Lanzarote.
 Oltre queste, la revisione della Decisione Quadro presenta
un’innovazione importante: richiede agli Stati di non
perseguire né imporre sanzioni penali ai minori vittime che
risultino coinvolti in attività illecite come conseguenza
diretta del reato subìto.
38
 Gli Stati sono chiamati ancora una volta a
concentrare i propri sforzi nella protezione dei
minori, prediligendo il loro benessere e ponendo
le basi per un pieno recupero del loro equilibrio
psichico e psico-sociale.
39
Contatti
Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile
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00186 Roma
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