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L`intento di queste note informative è quello di offrirvi una prima

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L`intento di queste note informative è quello di offrirvi una prima
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ CIRCOLO ARCI COMPAGNIA DEI FRANCHI CAMMINATORI ”
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1) E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Circolo ARCI COMPAGNIA
DEI FRANCHI CAMMINATORI”. L’Associazione, condividendone le finalità, aderisce all’Associazione Nazionale ARCI Nuova Associazione, utilizzandone la tessera nazionale quale
tessera sociale.
ART. 2) L’Associazione ha sede legale a Perugia, in Via dei Gatti n.5 ed ha durata
indefinita. .
ART. 3) L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ART. 4) L’Associazione ha come scopo ed attività istituzionale la promozione di attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita
culturale e civile dei propri soci. L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi
soprattutto attraverso:
- la progettazione e la promozione di itinerari escursionistici, a piedi, a cavallo e in bicicletta,
lungo sentieri e cammini storici, archeologici e naturalistici;
- la produzione e la pubblicazione di materiale informativo (e.g.: mappe e descrizioni dettagliate dei percorsi), per rendere più facilmente percorribili e intelligibile il tessuto profondo
degli itinerari stessi;
- l’organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari, inchieste rivolte esclusivamente o in
maniera prevalente ai propri associati e a quelli del tessuto associativo ARCI. Per queste attività l’associazione adotterà tutti i mezzi necessari e le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale;
- la collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri enti e associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione;
- la promozione e la gestione di iniziative e attività culturali, musicali, turistiche, ricreative ed
assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della vita nonché a rappresentare opportunità di svago e riposo per i soci;
- l’organizzazione di attività di turismo sociale, con prevalente riguardo a gite giornaliere e
settimanali, a trekking ed escursioni cicloturistiche, rivolte esclusivamente o in maniera prevalente ai propri associati e a quelli del tessuto associativo ARCI alfine di contribuire al loro
arricchimento culturale e alla conoscenza della storia, umana e naturale, dei luoghi attraversati;
- la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli, rassegne,
saggi munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire
nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale;
- la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento
delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere le propria attività;
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SOCI
ART. 5) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del
presente statuto intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
ART. 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda
d’adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale
domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo
definitivo.
ART. 7) I soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale, di usufruire
di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Asso ciazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Lo status di socio, una
volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente
Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri
di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale d’associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali,
ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. La qualifica di socio
si perde per:
a) decesso;
b) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
c) mancato pagamento della quota sociale;
d) espulsione o radiazione:
ART. 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui
all’art. 6 del presente Statuto.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 10) Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
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ART. 11) All’assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Diret tivo;
b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione;
c) approvare le linee generali del programma d’attività dell’associazione;
d) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
f) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell’associazione;
g) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria e straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno cinque giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 12) L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volte all’anno.
Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci
un segretario verbalizzante:
- approva le linee generali del programma d’attività per l’anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l’anno sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono
affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
ART. 13) l’Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea
stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è convocata: tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
ART. 14) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui il
presente Statuto non preveda espressamente quorum e maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti,
e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.
ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne
faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
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Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma, del codice civile.
ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3consiglieri e massimo
di 5 eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci, e resta in carica per 3 anni.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Dette cariche del primo Consiglio Direttive vengono elette in sede
di costituzione dall’Assemblea dei soci fondatori.
ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei
propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
ART. 18) Il Consiglio Direttivo: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto
sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; - cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; - redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; - stipula
tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; - delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; - determina l’ammontare delle quote
annue associative e le modalità di versamento; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 19) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale.
Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere
eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresi dente.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 20) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito :
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Asso ciazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 21) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazio ne non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.
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RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
ART. 22) Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, che comprende l’esercizio
sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la
situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività
commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale, anche attraverso
separata relazione a questo allegata.
Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell’anno successivo e da questa approvato in
sede di riunione ordinaria.
ART. 23) Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, sarà debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei soci.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 24) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci,
validamente costituita con presenza di 3/4 dei soci e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei
soci presenti.
ART. 25) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,
anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità
conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 26) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla
normativa vigente in materia.
Il Presidente
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Il Segretario
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