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Contratto a progetto

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Contratto a progetto
LA RIFORMA DEL MERCATO
DEL LAVORO
Roma 23 novembre 2012
I
relatore: Luca Paladino
Roma
23/11/2012
LE PRINCIPALI NOVITA’
QUALE TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
APPLICARE
contratto a tempo
indeterminato - forma
comune di rapporto di
lavoro”.
Lavoro Dipendente
• tempo determinato
● contratto di inserimento
● apprendistato
● lavoro a tempo parziale
● lavoro intermittente
● tirocini formativi e di
orientamento
CONTRATTI ATIPICI
● contratto a progetto
● partite IVA
● associazione in
partecipazione
● lavoro occasionale
accessorio
Novità in materia di contratto
a tempo determinato: “acausalità”
Il primo contratto a termine della durata massima di 12 mesi
(per lo svolgimento di qualsiasi mansione) tra un lavoratore
e un datore di lavoro/utilizzatore non necessita dell’
indicazione delle ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo.
I contratti senza causale non potranno essere oggetto di
proroga.
relatore: Luca Paladino
www.fidef.it
Roma
23/11/2012
Novità in materia di contratto a tempo determinato
prosecuzione del contratto
l contratto a termine può proseguire oltre la scadenza, per
esigenze organizzative, fino a 30 giorni (anziché 20) ovvero 50
giorni (anziché 30) in caso di contratto di durata iniziale
rispettivamente inferiore o pari/superiore a 6 mesi
Il datore deve comunicare al Centro per l’impiego, entro la
scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto
continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata
della prosecuzione.
Novità in materia di contratto a tempo determinato
Termini per la riassunzione (Intervallo)
I periodi di “intervallo” tra un contratto a termine e l’altro
passano a 60 giorni (ex 10) dalla data di scadenza del contratto
di durata fino a sei mesi, e 90 giorni (ex 20) per contratto
precedente di durata superiore.
durata massima
Nel periodo massimo di 36 mesi si computano anche i periodi
svolti in missione, nella somministrazione di lavoro per
mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti.
Il CCNL FIDEF consente l’applicazione dei termini ridotti di
interruzione tra più contratti. I periodi di “intervallo” tra un
contratto a termine e l’altro passano a 30 giorni (ex 10) dalla data
di scadenza del contratto di durata fino a sei mesi, e 40 giorni (ex
20) per contratto precedente di durata superiore.
Novità in materia di apprendistato
percentuali di stabilizzazione
Imprese con almeno 10 dipendenti:
L’ assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 50 per cento (30% per un fino al 18
luglio 2015) degli apprendisti.
Qualora non sia rispettata tale percentuale è consentita
l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già
confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale
mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti
assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati “non
apprendisti” sin dalla data di costituzione del rapporto;
Contratto a progetto: eliminazione del “programma”
Nuovo art. 61 del D.Lgs. n° 276/2003: “I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa […] devono essere riconducibili a uno
o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore […].
ATTENZIONE - la corretta costruzione di un accordo di lavoro a
progetto, non può prescindere dal fotografare le effettive
competenze e la professionalità posseduta dal collaboratore.
Nel testo contrattuale le parti devono darsi reciprocamente atto
di essere a conoscenza del valore e dei limiti delle qualità
personali e professionali del collaboratore il quale deve essere in
possesso delle competenze necessarie per portare ad esecuzione
dell’ accordo.
Il collaboratore non può essere soggetto a vincolo d’orario, ne
dover giustificare eventuali assenze . L’accordo individuale
(contatto e progetto) stipulato tra il collaboratore deve contenere
la descrizione puntuale delle forme e delle modalità nelle quali si
potrà concretamente attuare.
RAPPORTO DI LAVORO A PROGETTO:
D.Lgs. n. 276/2003 - Art. 61 Ex L. 92/2012
(Definizione e campo di applicazione)
…i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono
essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto
deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non
può consistere in una mera (SEMPLICE)
riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto
riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di
compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere
individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale
Contratto a progetto
L’autonomia è requisito fondamentale
Contenuto del progetto
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non può consistere in una
mera riproposizione dell’oggetto sociale del
committente, avuto riguardo al coordinamento
con l’organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per
l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Il progetto non può comportare lo svolgimento di
compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Contratto a progetto
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il contratto, in forma scritta, deve
contenere ai fini della prova la descrizione
del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato
finale che si intende conseguire.
E’ indispensabile che emerga,
dall’elaborazione del progetto, la piena
autonomia dl collaboratore.
Contratto a progetto
Determinazione del corrispettivo
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro eseguito, e non può essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per
ciascun settore di attività dai contratti collettivi
sottoscritti dalle oo.ss. comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il
compenso non può essere inferiore, a parità di
estensione temporale dell’attività, alle retribuzioni
minime previste dai contratti collettivi nazionali di
categoria applicati nel settore di riferimento alle
figure professionali il cui profilo di competenza e di
esperienza sia analogo a quello del collaboratore a
progetto.
CONTRATTO A PROGETTO
Recesso
Le parti potranno recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa.
Il committente potrà altresì recedere prima della scadenza
del termine qualora siano emersi oggettivi profili di
inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto.
Il collaboratore potrà recedere prima della scadenza del
termine, dandone preavviso, solo nel caso in cui tale
facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.
Contratto a progetto
Presunzione di subordinazione
Presunzione “assoluta” contenuta nel c. 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n°
276/2003, per cui la mancanza di uno specifico progetto determina la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Ammettendo invece la prova contraria a carico del committente, i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla
data di costituzione del rapporto, se l’attività del collaboratore è svolta
con modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti dell’impresa
committente (sono fatte salve le prestazioni di elevata professionalità
che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
oo.ss.
Contratto a progetto
Aumento della contribuzione INPS
E’ previsto un progressivo aumento delle aliquote
contributive (dal 27,72% al 33,72%) dal 2013 al 2018.
Aliquota contributiva al 33% nel 2018.
A decorrere dall’anno 2013, progressivo aumento della aliquota
contributive che nel 2012
Dal 2013, l’aliquota sarà del 28% (19% per i pensionati o iscritti ad altra
gestione previdenziale;
Dal 2014, l’aliquota rispettivamente del 29% e del 20%;
Dal 2015, l’aliquota rispettivamente del 30% e del 21%;
Dal 2016, l’aliquota rispettivamente del 31% e del 22%;
Dal 2017, l’aliquota rispettivamente del 32% e del 23%;
Dal 2018, l’aliquote rispettivamente del 33% e del 24%.
I contributi dovuti ovviamente si calcolano sul compenso lordo indicato nel
Libro Unico. E due terzi è a carico aziendale, mentre un terzo dell’aliquota
sarà trattenuta in busta paga a carico del lavoratore.
Partite IVA
La riforma Fornero ha introdotto (comma bis art. 69 della Legge
Biagi) una specifica presunzione di legge in base alla quale le
prestazioni rese da persona titolare di partita Iva sono
considerate co.co.co., salvo prova contraria fornita dal
committente, qualora ricorrano almeno due di tre presupposti:
a) collaborazione con lo stesso committente di durata
complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
b) corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se
fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro
d’imputazione di interessi, che costituisca più dell’80% dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
c) collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro
presso una delle sedi del committente.
Lavoro part-time
Il contratto part-time è una tipologia di lavoro
a orario ridotto, che si svolge con modi e
tempi prefissati, instaurato sia nei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato che
determinato.
Si caratterizza per un orario, stabilito dal
contratto individuale di lavoro, inferiore
all'orario "normale" di lavoro.
E’ indispensabile la forma scritta.
TIPOLOGIA DEL PART-TIME
Orario è ridotto rispetto a quello ordinario e per periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese e dell'anno. Il parttime può essere stabilito nel contratto di lavoro al momento
dell'assunzione e può essere richiesto durante lo svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il lavoro part time può essere di tre forme:
part-time "orizzontale": il lavoratore lavora tutti i giorni ma con orario
ridotto
part-time "verticale": l'orario di lavoro è distribuito solo in alcuni
giorni della settimana o del mese
part-time "ciclico": il lavoratore è impiegato solo in alcuni periodi
dell'anno
Questo tipo di lavoro può essere svolto da tutti i lavoratori subordinati
compresi i dirigenti, i titolari di contratto a termine e di apprendistato,
nonché i soci di cooperative di produzione di lavoro.
Il lavoratore copre una prestazione lavorativa non inferire al 50% di
quella a tempo pieno. (cf. art.10 parte II CCNL – FIDEF).
Contratto a tempo determinato
La specificazione delle ragioni giustificatrici
Per procedere all’assunzione con contratto a
tempo determinato, occorre che le ragioni
giustificatrici devono essere sempre ben
specificate (non può essere utilizzata la
dicitura “per ragioni tecniche, produttive e
organizzative”) e dettagliatamente indicate.
Esempio -
“precisiamo che la sua assunzione, con
contratto a tempo determinato è dovuta dalla necessità di
affidare ai corsi di cui trattasi, ad un docente-formatore, in
possesso di specifici requisiti e dell’esperienza (individuabile
sia dai titoli da lei posseduti che dal suo CV) in corsi similari
anche in considerazione della particolarità della tipologia, e
della composizione della platea dei discendi. Il ricorso alla
tipologia del “contratto a tempo determinato” scaturisce
dalla predetta riconosciuta specifica professionalità, non
riscontrabile nel personale già in forza all’ente. Tra l’altro, l’
occasionalità e la temporaneità dell’attività corsuale di cui
trattasi, non facendo parte di un piano formativo pluriennale
e/o ciclico, non pone l’ente in condizione di poter affidare
l’incarico con contratto a tempo indeterminato.
Maggiore Contribuzione INPS
Il legislatore ha introdotto un contributo aggiuntivo a
carico dei datori di lavoro che hanno alle dipendenze
lavoratori a tempo determinato. Viene previsto, in
particolare, che:
ai contratti a tempo indeterminato, ai contratti a
tempo determinato e ai contratti di apprendistato si
applica un contributo a finanziamento dell’ASPI pari al
1,31%;
ai contratti a tempo determinato, invece, si applica
un contributo del 1,4% che si va ad aggiungere al
contributo del 1,31%. (Tot. 2,71)
(art. 2 Legge 90/2012 co 22-30)
Durata massima del Contratto
con lo stesso Dipendente
(e deroghe previste dal CCNL FIDEF)
In conformità alla direttiva europea n. 99/70/CE, la nuova
riforma del mercato del lavoro ha deciso di contrastare
l’eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato
fissando un preciso termine tra le parti mediante
l’ampliamento dell’intervallo di tempo tra un contratto e
l’altro:
a 60 giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a 6
mesi, ai sensi l’art. 11 del CCNL FIDEF/CISAL detto termine è
ridotto a 30 giorni.
a 90 giorni nel caso di un contratto di durata superiore a 6
mesi, l’art. 11 del CCNL FIDEF/CISAL riduce il termine a 40
giorni
Lavoro occasionale accessorio
Voucher Lavoro
Limiti di retribuzione per ciascun committente è
fissato a 2mila euro - E’ di 5mila euro come
totale percepito tra tutti i committenti dal
lavoratore.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali:
il corrispettivo netto è pari a 7,50 euro
Il valore netto del buono 'multiplo’ da 50 euro, è
quindi pari a 37,50 euro;
Voucher Lavoro
Il valore nominale è comprensivo della
contribuzione (pari al 13%) a favore della
gestione separata INPS, che viene accreditata
sulla posizione individuale contributiva del
prestatore; di quella in favore dell'INAIL per
l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un
compenso al concessionario (Inps), per la
gestione del servizio, pari al 5%.
OBIETTIVO del CCNL FIDEF-CISAL Scuola
A
B
“definizione di regole generali tali da consentire
una corretta e condivisa gestione e tutela del
lavoro tra tutti gli operatori delle imprese aderenti
alla FIDEF tenendo conto delle peculiari
caratteristiche del comparto “corsi liberi
autifinanziati“
garantire una corretta applicazione della
normativa e una condivisa armonizzazione dei
rapporti in essere con quanto in essa stabilito”
SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA
Art. 2094 Cod. Civ.
“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Art. 2222 Cod. Civ.
È prestatore di lavoro autonomo chi “si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio,
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente”.
LA DISTINZIONE TRA
SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA
Ogni attività umana
economicamente rilevante
può essere oggetto sia di
rapporto di lavoro
subordinato che di rapporto
di lavoro autonomo, a
seconda delle modalità del
suo svolgimento”
L'elemento tipico che
contraddistingue il primo dei
suddetti tipi di rapporto è costituito
dalla subordinazione, intesa
quale disponibilità del prestatore
nei confronti del datore di
lavoro con assoggettamento al
potere direttivo di questo ed alle
relative esigenze aziendali
(Cass. 11.2.2004 n. 2622)
Il RAPPORTO SUBORDINATO DI FATTO COMPORTA
(ANCHE NEL RAPPORTO DI LAVORO A PROGETTO):
LA RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO AUTONOMO COME LAVORO SUBORDINATO
CONSEGUENZE
a) COSTO CONTRIBUTIVO
b) DIFFERENZE RETRIBUTIVE (ASSORBIMENTO)
c) CONSEGUENZE IN CASO DI RECESSO
LE COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE
NORMA PROCESSUALE
TIPIZZAZIONE
NORMATIVA
Art. 409 C.p.c. (L. 11.8.1973)
estensione delle norme per le
controversie in materia di
lavoro anche ai “rapporti di
agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti
di collaborazione che si
concretino in una prestazione di
opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale,
anche se non a carattere
subordinato”.
NORMA TRIBUTARIA
Art. 49 D.P.R. 29.9.1973
n.597: Sono redditi di
lavoro autonomo anche
quelli derivanti da “rapporti 1973
di Collaborazione
coordinata e continuativa
aventi ad oggetto la
prestazione, senza
vincolo di
subordinazione”.
ESTENSIONE DEI DIRITTI PREVIDENZIALI
art. 2, c. 26, l. n. 335/1995
1995
ASSIMILIAZIONE DEI REDDITI A QUELLI
DERIVANTI DAL LAVORO DIPENDENTE
art. 34. l. n. 342/2000
2000
LE COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE
- requisiti
CONTINUITA’: ricorre quando la prestazione non sia
occasionale, ma perduri nel tempo con un legame funzionale fra
committente e collaboratore. -
COORDINAZIONE: intesa come inserimento del
collaboratore nell’organizzazione del committente e, in senso
lato, nelle finalità perseguite dal committente.
PREVALENZA: del lavoro del collaboratore, rispetto ai
mezzi da lui forniti.
IL LAVORO A PROGETTO
FINALITA’
Evitare l’utilizzazione delle “collaborazioni coordinate e continuative” in
funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoratore
subordinato, ricorrendo a questa tipologia contrattuale al fine di realizzare
spazi anomali nella gestione flessibile delle risorse umane (dal “Libro
Bianco”)
Definizione
IL LAVORO A PROGETTO
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa caratterizzato :
- essere riconducibile a uno o più progetti specifici o fasi di esso.
- essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione
del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato.
IL PROGETTO
Il progetto consiste in un'attività ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un determinato risultato
finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la
sua prestazione.
Il progetto può essere connesso all'attività principale od
accessoria dell'impresa.
L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto
compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche,
organizzative e produttive sottese al progetto
insindacabili.
(Circ. Min. Lav. n. 1 del 8.1.2004)
Determinazione del compenso
Ai fini della determinazione del compenso, bisogna
che esso che deve essere proporzionato alla
qualità e quantità di lavoro eseguito e deve tener
conto dei compensi normalmente corrisposti per
prestazioni analoghe.
Per il Ministero è necessario che sia non solo
commisurato al tempo della prestazione, ma anche
al risultato bene enucleato nel progetto,
programma di lavoro o fase di esso. Inoltre, i
compensi hanno quale riferimento quelli corrisposti
per analoghe professionalità, anche sulla base dei
contratti collettivi nazionali di riferimento.
FOGLIO PROSPETTICO
PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INDIVIDUALE
Importo effettivo di retribuzione da corrispondere ad un lavoratore CoCoPro
con impegno di ore 100.oo oltre gettone di presenza
Trasposizione delle risultanze al fine di determinare il minimo contrattuale per la stipula del
Contratto individuale a progetto/minimali secondo all. A del CCNL CoCoPro
Descrizione
ore
Ore previste di applicazione per docenza
90
Ore da retribuire incontri – collegi, ecc
5
Gettone gg impegno Comm. Esame
gg
3
Ore applicazioneTest studenti Organizzazione
classe
Gettone gg Riunioni/Collegiali
Totale
5
2
100
5
c.u.
X€
15,50
X €
15,50
x €
50,00
X €
15.50
X €
12,00
importo
1.395,0
0
77.50
150,00
77,50
24,00
1.724,0
0
Importo come sopra determinato è quello minimo da indicare nel
“Scheda Descrittiva dei singolo progetto”. Il totale degli importi dei
“singoli progetti”, sarà da indicare con il contratto Co Co Pro individuale
Tipologia progetto - Obiettivo
PROGETTO
Descrizione
sintetica
dell’azione
(evidenziare
l’autonomia)
Durata
impegno docente
Corso di Lingua inglese teso al il raggiungimento del Livello B1 del Framwork Europeo,
individuabile anche nell’esame di certificazione Lev. 3 di British School AIBSE, o PET di UCLES
Esol, dopo aver verificato il livello iniziale.
Corso di lingua inglese - Verificata la conoscenza iniziale dei
discenti, il docente progetta,organizza ed attua, in piena
autonomia, il calendario delle lezioni, il programma didattico,
teso alle acquisizione delle conoscenze necessarie, così come
previste dal Test finale di verifica di conoscenza per di Livello
B1 del Framework Europeo. Effettua verifiche periodiche scritte
ed orali e sulle abilità di cui all’esame di fine corso, in
conformità al livello da conseguire.
Dal 2 OTTOBRE 2012 al 30 GIUGNO 2013 - Ore docenza normalmente previste
per l’attuazione del presente progetto: attività didattica frontale 90, oltre alle
ore per Commissioni esami e Riunioni e incontri (Tot ore n. 100).
DOCENTE DOVRA VERIFICARE PERIODICAMENTE LO STATO DI
APPRENDIMENTO DI OGNI DISCENTE, EFFETTUANDO VERIFICHE SUL
LAVORO SVOLTO – INCONTRI E RIUNIONI CON GENITORI/STUDENTI.
IL
Modalità di verifica
TEST FINALE
Esame
UCLES o altro Ente Certificatore -
Obiettivo
Sede
Far acquisire ai discendi la conoscenza della lingua inglese Livello B1 secondo il
Framework Europeo.
Arzano/Na
AMBITO APPLICAZIONE
CCNL Co.Co.Pro. FIDEF – CISAL Scuola
“Il CCNL Co Co Pro FIDEF - CISALSCUOLA conserva
la sua validità solo in presenza di regolare adesione sia
del Datore di Lavoro che del Lavoratore alle
organizzazioni sindacali stipulanti (FIDEF e CISAL
SCUOLA).
Eventuali contratti di lavoro in essere, non possono essere
trasformati in co.co.pro.
LA FORMA
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere
a. l’identità delle parti contraenti e l’indicazione del settore d’attività
del Committente;
b. l’individuazione delle attività richieste e/o gli obiettivi professionali
del progetto, programma o di fasi di essi;
c. la durata della collaborazione e l’individuazione delle forme e
modalità di coordinamento con il Committente definendone anche
le eventuali caratteristiche temporali;
d. l’entità dei compensi, loro modalità e tempi d’erogazione;
e. le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore
nonché i diritti del medesimo relativamente a malattia, infortunio,
maternità, recupero psicofisico;
f. le forme assicurative previste;
g. le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, ed
eventuali modalità di composizione delle controversie;
h. le forme di godimento dei diritti sindacali
CERTIFICAZIONE del CONTRATTO
LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI
LAVORO. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono
ottenere la certificazione del contratto (art. 75, D.Lgs.
276/2003). La certificazione è una procedura volontaria
ed è attivata a seguito di un richiesta scritta e congiunta
(in bollo) del datore di lavoro e del lavoratore. L’attività
ispettiva non può riguardare i contratti di
collaborazione già certificati e quelli per i quali tale
attività sia in corso di svolgimento (l’onere della prova
è a carico del datore di lavoro), salvo che non sia
palese |’incongruenza tra il contratto certificato e il
reale svolgersi del rapporto di lavoro
(Min. Lav. nota 3.12.2008).
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
Sono organi abilitati
•le Commissioni di certificazione istituite presso (76, D.lgs.
276/2003):
•gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di
riferimento ,ovvero a livello nazionale, quando la
commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza
nazionale;
•le Direzioni provinciali del lavoro e le province; - le Università
pubbliche e private, comprese l•e Fondazioni universitarie, registrate nell’apposito albo;
•il Ministero del lavoro,;
•i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per
i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Questa presentazione è a supporto della relazione tenuta il
23.11.2011, in occasione dell’ AGC dell’AIBSE
Associazione Internazionale
delle British School of English.
Il relatore è grato agli Associati, e non, che faranno
pervenire commenti critici, o diversità di
interpretazione, nonchè di diversa attuazione
da parte degli Enti preposti.
Pur se riportate scrupolosamente le norme e l’interpretazione delle
stesse, è opportuno che ogni scuola consulti il proprio consulente.
CONTRATTO COLLETTIVO LAVORO
CONTRATTI A PROGETTO
Ente Bilaterale
Roma 23.11.2012
Relatore
Luca Paladino
[email protected]
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