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Contratto a progetto
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Roma 23 novembre 2012 I relatore: Luca Paladino Roma 23/11/2012 LE PRINCIPALI NOVITA’ QUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE APPLICARE contratto a tempo indeterminato - forma comune di rapporto di lavoro”. Lavoro Dipendente • tempo determinato ● contratto di inserimento ● apprendistato ● lavoro a tempo parziale ● lavoro intermittente ● tirocini formativi e di orientamento CONTRATTI ATIPICI ● contratto a progetto ● partite IVA ● associazione in partecipazione ● lavoro occasionale accessorio Novità in materia di contratto a tempo determinato: “acausalità” Il primo contratto a termine della durata massima di 12 mesi (per lo svolgimento di qualsiasi mansione) tra un lavoratore e un datore di lavoro/utilizzatore non necessita dell’ indicazione delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. I contratti senza causale non potranno essere oggetto di proroga. relatore: Luca Paladino www.fidef.it Roma 23/11/2012 Novità in materia di contratto a tempo determinato prosecuzione del contratto l contratto a termine può proseguire oltre la scadenza, per esigenze organizzative, fino a 30 giorni (anziché 20) ovvero 50 giorni (anziché 30) in caso di contratto di durata iniziale rispettivamente inferiore o pari/superiore a 6 mesi Il datore deve comunicare al Centro per l’impiego, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Novità in materia di contratto a tempo determinato Termini per la riassunzione (Intervallo) I periodi di “intervallo” tra un contratto a termine e l’altro passano a 60 giorni (ex 10) dalla data di scadenza del contratto di durata fino a sei mesi, e 90 giorni (ex 20) per contratto precedente di durata superiore. durata massima Nel periodo massimo di 36 mesi si computano anche i periodi svolti in missione, nella somministrazione di lavoro per mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti. Il CCNL FIDEF consente l’applicazione dei termini ridotti di interruzione tra più contratti. I periodi di “intervallo” tra un contratto a termine e l’altro passano a 30 giorni (ex 10) dalla data di scadenza del contratto di durata fino a sei mesi, e 40 giorni (ex 20) per contratto precedente di durata superiore. Novità in materia di apprendistato percentuali di stabilizzazione Imprese con almeno 10 dipendenti: L’ assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento (30% per un fino al 18 luglio 2015) degli apprendisti. Qualora non sia rispettata tale percentuale è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati “non apprendisti” sin dalla data di costituzione del rapporto; Contratto a progetto: eliminazione del “programma” Nuovo art. 61 del D.Lgs. n° 276/2003: “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa […] devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore […]. ATTENZIONE - la corretta costruzione di un accordo di lavoro a progetto, non può prescindere dal fotografare le effettive competenze e la professionalità posseduta dal collaboratore. Nel testo contrattuale le parti devono darsi reciprocamente atto di essere a conoscenza del valore e dei limiti delle qualità personali e professionali del collaboratore il quale deve essere in possesso delle competenze necessarie per portare ad esecuzione dell’ accordo. Il collaboratore non può essere soggetto a vincolo d’orario, ne dover giustificare eventuali assenze . L’accordo individuale (contatto e progetto) stipulato tra il collaboratore deve contenere la descrizione puntuale delle forme e delle modalità nelle quali si potrà concretamente attuare. RAPPORTO DI LAVORO A PROGETTO: D.Lgs. n. 276/2003 - Art. 61 Ex L. 92/2012 (Definizione e campo di applicazione) …i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera (SEMPLICE) riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Contratto a progetto L’autonomia è requisito fondamentale Contenuto del progetto Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Contratto a progetto DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il contratto, in forma scritta, deve contenere ai fini della prova la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. E’ indispensabile che emerga, dall’elaborazione del progetto, la piena autonomia dl collaboratore. Contratto a progetto Determinazione del corrispettivo Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività dai contratti collettivi sottoscritti dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. CONTRATTO A PROGETTO Recesso Le parti potranno recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente potrà altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore potrà recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, solo nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. Contratto a progetto Presunzione di subordinazione Presunzione “assoluta” contenuta nel c. 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n° 276/2003, per cui la mancanza di uno specifico progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ammettendo invece la prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, se l’attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti dell’impresa committente (sono fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle oo.ss. Contratto a progetto Aumento della contribuzione INPS E’ previsto un progressivo aumento delle aliquote contributive (dal 27,72% al 33,72%) dal 2013 al 2018. Aliquota contributiva al 33% nel 2018. A decorrere dall’anno 2013, progressivo aumento della aliquota contributive che nel 2012 Dal 2013, l’aliquota sarà del 28% (19% per i pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale; Dal 2014, l’aliquota rispettivamente del 29% e del 20%; Dal 2015, l’aliquota rispettivamente del 30% e del 21%; Dal 2016, l’aliquota rispettivamente del 31% e del 22%; Dal 2017, l’aliquota rispettivamente del 32% e del 23%; Dal 2018, l’aliquote rispettivamente del 33% e del 24%. I contributi dovuti ovviamente si calcolano sul compenso lordo indicato nel Libro Unico. E due terzi è a carico aziendale, mentre un terzo dell’aliquota sarà trattenuta in busta paga a carico del lavoratore. Partite IVA La riforma Fornero ha introdotto (comma bis art. 69 della Legge Biagi) una specifica presunzione di legge in base alla quale le prestazioni rese da persona titolare di partita Iva sono considerate co.co.co., salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due di tre presupposti: a) collaborazione con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi; b) corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, che costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi; c) collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Lavoro part-time Il contratto part-time è una tipologia di lavoro a orario ridotto, che si svolge con modi e tempi prefissati, instaurato sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato. Si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all'orario "normale" di lavoro. E’ indispensabile la forma scritta. TIPOLOGIA DEL PART-TIME Orario è ridotto rispetto a quello ordinario e per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese e dell'anno. Il parttime può essere stabilito nel contratto di lavoro al momento dell'assunzione e può essere richiesto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoro part time può essere di tre forme: part-time "orizzontale": il lavoratore lavora tutti i giorni ma con orario ridotto part-time "verticale": l'orario di lavoro è distribuito solo in alcuni giorni della settimana o del mese part-time "ciclico": il lavoratore è impiegato solo in alcuni periodi dell'anno Questo tipo di lavoro può essere svolto da tutti i lavoratori subordinati compresi i dirigenti, i titolari di contratto a termine e di apprendistato, nonché i soci di cooperative di produzione di lavoro. Il lavoratore copre una prestazione lavorativa non inferire al 50% di quella a tempo pieno. (cf. art.10 parte II CCNL – FIDEF). Contratto a tempo determinato La specificazione delle ragioni giustificatrici Per procedere all’assunzione con contratto a tempo determinato, occorre che le ragioni giustificatrici devono essere sempre ben specificate (non può essere utilizzata la dicitura “per ragioni tecniche, produttive e organizzative”) e dettagliatamente indicate. Esempio - “precisiamo che la sua assunzione, con contratto a tempo determinato è dovuta dalla necessità di affidare ai corsi di cui trattasi, ad un docente-formatore, in possesso di specifici requisiti e dell’esperienza (individuabile sia dai titoli da lei posseduti che dal suo CV) in corsi similari anche in considerazione della particolarità della tipologia, e della composizione della platea dei discendi. Il ricorso alla tipologia del “contratto a tempo determinato” scaturisce dalla predetta riconosciuta specifica professionalità, non riscontrabile nel personale già in forza all’ente. Tra l’altro, l’ occasionalità e la temporaneità dell’attività corsuale di cui trattasi, non facendo parte di un piano formativo pluriennale e/o ciclico, non pone l’ente in condizione di poter affidare l’incarico con contratto a tempo indeterminato. Maggiore Contribuzione INPS Il legislatore ha introdotto un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori a tempo determinato. Viene previsto, in particolare, che: ai contratti a tempo indeterminato, ai contratti a tempo determinato e ai contratti di apprendistato si applica un contributo a finanziamento dell’ASPI pari al 1,31%; ai contratti a tempo determinato, invece, si applica un contributo del 1,4% che si va ad aggiungere al contributo del 1,31%. (Tot. 2,71) (art. 2 Legge 90/2012 co 22-30) Durata massima del Contratto con lo stesso Dipendente (e deroghe previste dal CCNL FIDEF) In conformità alla direttiva europea n. 99/70/CE, la nuova riforma del mercato del lavoro ha deciso di contrastare l’eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato fissando un preciso termine tra le parti mediante l’ampliamento dell’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro: a 60 giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a 6 mesi, ai sensi l’art. 11 del CCNL FIDEF/CISAL detto termine è ridotto a 30 giorni. a 90 giorni nel caso di un contratto di durata superiore a 6 mesi, l’art. 11 del CCNL FIDEF/CISAL riduce il termine a 40 giorni Lavoro occasionale accessorio Voucher Lavoro Limiti di retribuzione per ciascun committente è fissato a 2mila euro - E’ di 5mila euro come totale percepito tra tutti i committenti dal lavoratore. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali: il corrispettivo netto è pari a 7,50 euro Il valore netto del buono 'multiplo’ da 50 euro, è quindi pari a 37,50 euro; Voucher Lavoro Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. OBIETTIVO del CCNL FIDEF-CISAL Scuola A B “definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione e tutela del lavoro tra tutti gli operatori delle imprese aderenti alla FIDEF tenendo conto delle peculiari caratteristiche del comparto “corsi liberi autifinanziati“ garantire una corretta applicazione della normativa e una condivisa armonizzazione dei rapporti in essere con quanto in essa stabilito” SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA Art. 2094 Cod. Civ. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Art. 2222 Cod. Civ. È prestatore di lavoro autonomo chi “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. LA DISTINZIONE TRA SUBORDINAZIONE E AUTONOMIA Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento” L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali (Cass. 11.2.2004 n. 2622) Il RAPPORTO SUBORDINATO DI FATTO COMPORTA (ANCHE NEL RAPPORTO DI LAVORO A PROGETTO): LA RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO COME LAVORO SUBORDINATO CONSEGUENZE a) COSTO CONTRIBUTIVO b) DIFFERENZE RETRIBUTIVE (ASSORBIMENTO) c) CONSEGUENZE IN CASO DI RECESSO LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NORMA PROCESSUALE TIPIZZAZIONE NORMATIVA Art. 409 C.p.c. (L. 11.8.1973) estensione delle norme per le controversie in materia di lavoro anche ai “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. NORMA TRIBUTARIA Art. 49 D.P.R. 29.9.1973 n.597: Sono redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti da “rapporti 1973 di Collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione”. ESTENSIONE DEI DIRITTI PREVIDENZIALI art. 2, c. 26, l. n. 335/1995 1995 ASSIMILIAZIONE DEI REDDITI A QUELLI DERIVANTI DAL LAVORO DIPENDENTE art. 34. l. n. 342/2000 2000 LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - requisiti CONTINUITA’: ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo con un legame funzionale fra committente e collaboratore. - COORDINAZIONE: intesa come inserimento del collaboratore nell’organizzazione del committente e, in senso lato, nelle finalità perseguite dal committente. PREVALENZA: del lavoro del collaboratore, rispetto ai mezzi da lui forniti. IL LAVORO A PROGETTO FINALITA’ Evitare l’utilizzazione delle “collaborazioni coordinate e continuative” in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoratore subordinato, ricorrendo a questa tipologia contrattuale al fine di realizzare spazi anomali nella gestione flessibile delle risorse umane (dal “Libro Bianco”) Definizione IL LAVORO A PROGETTO Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato : - essere riconducibile a uno o più progetti specifici o fasi di esso. - essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato. IL PROGETTO Il progetto consiste in un'attività ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto insindacabili. (Circ. Min. Lav. n. 1 del 8.1.2004) Determinazione del compenso Ai fini della determinazione del compenso, bisogna che esso che deve essere proporzionato alla qualità e quantità di lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe. Per il Ministero è necessario che sia non solo commisurato al tempo della prestazione, ma anche al risultato bene enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso. Inoltre, i compensi hanno quale riferimento quelli corrisposti per analoghe professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento. FOGLIO PROSPETTICO PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INDIVIDUALE Importo effettivo di retribuzione da corrispondere ad un lavoratore CoCoPro con impegno di ore 100.oo oltre gettone di presenza Trasposizione delle risultanze al fine di determinare il minimo contrattuale per la stipula del Contratto individuale a progetto/minimali secondo all. A del CCNL CoCoPro Descrizione ore Ore previste di applicazione per docenza 90 Ore da retribuire incontri – collegi, ecc 5 Gettone gg impegno Comm. Esame gg 3 Ore applicazioneTest studenti Organizzazione classe Gettone gg Riunioni/Collegiali Totale 5 2 100 5 c.u. X€ 15,50 X € 15,50 x € 50,00 X € 15.50 X € 12,00 importo 1.395,0 0 77.50 150,00 77,50 24,00 1.724,0 0 Importo come sopra determinato è quello minimo da indicare nel “Scheda Descrittiva dei singolo progetto”. Il totale degli importi dei “singoli progetti”, sarà da indicare con il contratto Co Co Pro individuale Tipologia progetto - Obiettivo PROGETTO Descrizione sintetica dell’azione (evidenziare l’autonomia) Durata impegno docente Corso di Lingua inglese teso al il raggiungimento del Livello B1 del Framwork Europeo, individuabile anche nell’esame di certificazione Lev. 3 di British School AIBSE, o PET di UCLES Esol, dopo aver verificato il livello iniziale. Corso di lingua inglese - Verificata la conoscenza iniziale dei discenti, il docente progetta,organizza ed attua, in piena autonomia, il calendario delle lezioni, il programma didattico, teso alle acquisizione delle conoscenze necessarie, così come previste dal Test finale di verifica di conoscenza per di Livello B1 del Framework Europeo. Effettua verifiche periodiche scritte ed orali e sulle abilità di cui all’esame di fine corso, in conformità al livello da conseguire. Dal 2 OTTOBRE 2012 al 30 GIUGNO 2013 - Ore docenza normalmente previste per l’attuazione del presente progetto: attività didattica frontale 90, oltre alle ore per Commissioni esami e Riunioni e incontri (Tot ore n. 100). DOCENTE DOVRA VERIFICARE PERIODICAMENTE LO STATO DI APPRENDIMENTO DI OGNI DISCENTE, EFFETTUANDO VERIFICHE SUL LAVORO SVOLTO – INCONTRI E RIUNIONI CON GENITORI/STUDENTI. IL Modalità di verifica TEST FINALE Esame UCLES o altro Ente Certificatore - Obiettivo Sede Far acquisire ai discendi la conoscenza della lingua inglese Livello B1 secondo il Framework Europeo. Arzano/Na AMBITO APPLICAZIONE CCNL Co.Co.Pro. FIDEF – CISAL Scuola “Il CCNL Co Co Pro FIDEF - CISALSCUOLA conserva la sua validità solo in presenza di regolare adesione sia del Datore di Lavoro che del Lavoratore alle organizzazioni sindacali stipulanti (FIDEF e CISAL SCUOLA). Eventuali contratti di lavoro in essere, non possono essere trasformati in co.co.pro. LA FORMA Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere a. l’identità delle parti contraenti e l’indicazione del settore d’attività del Committente; b. l’individuazione delle attività richieste e/o gli obiettivi professionali del progetto, programma o di fasi di essi; c. la durata della collaborazione e l’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente definendone anche le eventuali caratteristiche temporali; d. l’entità dei compensi, loro modalità e tempi d’erogazione; e. le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore nonché i diritti del medesimo relativamente a malattia, infortunio, maternità, recupero psicofisico; f. le forme assicurative previste; g. le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, ed eventuali modalità di composizione delle controversie; h. le forme di godimento dei diritti sindacali CERTIFICAZIONE del CONTRATTO LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto (art. 75, D.Lgs. 276/2003). La certificazione è una procedura volontaria ed è attivata a seguito di un richiesta scritta e congiunta (in bollo) del datore di lavoro e del lavoratore. L’attività ispettiva non può riguardare i contratti di collaborazione già certificati e quelli per i quali tale attività sia in corso di svolgimento (l’onere della prova è a carico del datore di lavoro), salvo che non sia palese |’incongruenza tra il contratto certificato e il reale svolgersi del rapporto di lavoro (Min. Lav. nota 3.12.2008). CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO Sono organi abilitati •le Commissioni di certificazione istituite presso (76, D.lgs. 276/2003): •gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ,ovvero a livello nazionale, quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; •le Direzioni provinciali del lavoro e le province; - le Università pubbliche e private, comprese l•e Fondazioni universitarie, registrate nell’apposito albo; •il Ministero del lavoro,; •i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Questa presentazione è a supporto della relazione tenuta il 23.11.2011, in occasione dell’ AGC dell’AIBSE Associazione Internazionale delle British School of English. Il relatore è grato agli Associati, e non, che faranno pervenire commenti critici, o diversità di interpretazione, nonchè di diversa attuazione da parte degli Enti preposti. Pur se riportate scrupolosamente le norme e l’interpretazione delle stesse, è opportuno che ogni scuola consulti il proprio consulente. CONTRATTO COLLETTIVO LAVORO CONTRATTI A PROGETTO Ente Bilaterale Roma 23.11.2012 Relatore Luca Paladino [email protected]