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le riserve nei trattati sui diritti umani
Le riserve nei trattati sui diritti umani 1 I. EVOLUZIONE DEL REGIME DELLE RISERVE E TRATTATI SUI DIRITTI UMANI Dottrina classica Parere della Corte Internazionale di Giustizia del 1951 Art. 19-23 della Convenzione di Vienna 2 a. Principio oggettivo Non sono in alcun caso ammissibili le riserve contrarie all’oggetto e allo scopo del trattato b. Principio soggettivo Sono gli altri Stati contraenti che hanno il potere di decidere circa la validità di una riserva attraverso la formulazione di obiezioni 3 Caratteri specifici dei trattati sui diritti umani Carattere oggettivo degli obblighi assunti con la ratifica delle convenzioni sui diritti umani Inapplicabilità del principio di reciprocità 4 Cosa significa che una riserva è “contraria all’oggetto e allo scopo del trattato” e come determinare l’oggetto e lo scopo di un trattato? Riserva relativa a un elemento essenziale L’oggetto e lo scopo del trattato devono essere determinati in buona fede, prendendo in considerazione i termini del trattato nel loro contesto Rilevanza del titolo, dei lavori preparatori, delle circostanze nelle quali è stato concluso e della prassi successiva sviluppatasi con il consenso degli Stati 5 Per i trattati sui diritti umani si dovrà altresì tenere conto: dell’indivisibilità, interdipendenza e interrelazioni dei diritti sanciti dal trattato dell’importanza del diritto o della disposizione soggetta a riserva dell’impatto della riserva sull’effettiva tutela di tale diritto 6 Secondo il parere della CIG del 1951 inoltre nel contesto di trattati che perseguono scopi umanitari verrebbero in rilievo i seguenti fattori: I principi sottostanti al trattato siano principi di diritto internazionale riconosciuti dalle nazioni civili L’obbligo rilevante abbia carattere universale Il trattato sia stato adottato per perseguire scopi puramente umanitari che riflettono non gli interessi particolari di ciascuno Stato, bensì gli interessi comuni degli Stati contraenti 7 Quali ulteriori elementi si devono prendere in considerazione per determinare la validità di una riserva? 1. Divieto di riserve di carattere generale Impossibilità di verificare la compatibilità con lo scopo e l’oggetto del trattato In particolare la Corte EDU, basandosi sul disposto dell’art. 57 CEDU, ritiene necessarie: l’indicazione della specifica disposizione oggetto di riserva l’indicazione della legge interna incompatibile con quella particolare disposizione 8 2. Apposizione di riserve su disposizioni inderogabili Non è in linea di principio esclusa per tutti i diritti inderogabili Non possono tuttavia essere oggetto di riserva quei diritti che corrispondono a: norme di diritto internazionale generale (questa tesi formulata da alcuni con particolare riguardo ai trattati sui diritti umani non è pacificamente ammessa) norme di ius cogens (es. divieto di tortura, diritto alla vita) 9 3. Riserve relative a norme di diritto interno Art. 27 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: gli Stati contraenti non possono invocare le disposizioni del loro diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tuttavia, nella prassi tali riserve sono frequenti ed ammesse se conformi all’oggetto e allo scopo del trattato. Nel caso della CEDU la possibilità di invocare l’incompatibilità di una disposizione con la normativa interna in vigore è riconosciuta dalla Convenzione stessa (art. 57). 10 Ruolo degli organi che verificano il rispetto delle convenzioni sui diritti umani La Corte europea e il Comitato dei diritti umani hanno riconosciuto la propria competenza esclusiva a pronunciarsi sulla validità delle riserve ai trattati di cui verificano il rispetto da parte degli Stati Tale ruolo non è tuttavia pacificamente ammesso: Posizione di alcuni treaty bodies Posizione della Commissione del diritto internazionale 11 Riserve ai meccanismi di controllo delle Convenzioni Anche qui si applica la regole della conformità all’oggetto e allo scopo del trattato Non sono ammesse se lo scopo primario del trattato è stabilire tale tipo di meccanismo (nel caso di un protocollo ad hoc) ovvero se la disposizione oggetto di riserva deve considerarsi essenziale nell’economia del trattato ovvero se la riserva riguarda l’applicazione del meccanismo ad una disposizione del trattato che è stata precedentemente accettata Il Comitato diritti umani e la Corte EDU hanno assunto posizioni più drastiche sulla questione una riserva a meccanismi di controllo è sempre contraria all’oggetto e allo scopo di un trattato sui diritti umani 12 Conseguenze della dichiarazione di invalidità della riserva Posizione CEDU e CDU: applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur” o della c.d. “severability doctine” La riserva si considera come non apposta Posizione mitigata del relatore dell’ILC: “Il Comitato può decidere sulla validità di una riserva; tuttavia la severability doctrine potrà essere applicata in circostanze eccezionali, con l’obbligo per l’organo procedente di valutare in buona fede la reale intenzione dello Stato che ha formulato la riserva”. 13 Ruolo residuo degli Stati Gli Stati parte possono contestare anche una riserva oggettivamente valida e possono esprimere in maniera esplicita la volontà che il trattato non entri in vigore tra i due Stati. Per gli Stati autori della riserva: Importanza del c.d. “dialogue réservataire” In caso di riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato gli Stati avrebbero in teoria la scelta tra: Revocare la riserva Modificarla in modo da renderla compatibile Denunciare il trattato Resta incerto quale debbano essere le sorti del trattato sino alla decisione dello Stato 14 Complementarietà dei meccanismi di verifica della validità delle riserve Il controllo realizzato dagli organi chiamati a verificare la corretta applicazione delle Convenzioni sui diritti umani è complementare a quello degli Stati La posizione degli Stati potrà essere valutata ai fini della determinazione della validità della riserva da parte degli organi che controllano il rispetto della Convenzione 15 II. ESEMPI PRATICI 1. Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989 Pakistan: “Le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate alla luce dei principi delle leggi e dei valori islamici”. Obiezione della Svezia: Una riserva attraverso cui uno Stato limita i propri obblighi invocando principi generali della legge interna rischia di rimettere in discussione l’impegno dello Stato contraente a rispettare l’oggetto e lo scopo del trattato. N. totale obiezioni 6 su 193 Stati parte Riserva Santa Sede: “L’applicazione della Convenzione deve essere nella pratica compatibile con la natura particolare della Città del Vaticano e con le fonti del diritto oggettivo di quest’ultima” (art. 1, legge 7 giugno 1929, n. 11). Nessuno Stato ha formulato obiezioni 16 Convenzione sui diritti dei disabili, 2006 Riserva del Salvador: la Convenzione si applica al Salvador nella misura in cui le sue disposizioni non pregiudicano o violano le disposizioni di alcuno dei precetti, dei principi e delle norme iscritte nella costituzione della Repubblica del Salvador, in particolare nell’elenco dei principi. Obiezione della Svezia: secondo le norme del diritto internazionale consuetudinario, codificato dalla Convenzione di Vienna sono proibite le riserve contrarie allo scopo e all’oggetto del trattato. È interesse comune degli Stato che l’oggetto e lo scopo dei trattati dei quali hanno deciso di divenire parte siano rispettati da tutti i contraenti e che gli Stati siano pronti a realizzare ogni modifica legislativa necessaria a rendere la normativa interna conforme con gli obblighi assunti con il trattato. Il governo della Svezia nota che Il Salvador fa prevalere la propria Costituzione sulla Convenzione. Il governo svedese ritiene che siffatta riserva, non specificando in maniera chiara i limiti della deroga, dà adito a seri dubbi in ordine all’impegno assunto dal Salvador a rispettare l’oggetto e lo scopo del trattato. Tale riserva deve quindi essere considerata nulla. Tale obiezione non preclude l’entrata in vigore della Convenzione tra il Salvador e la Svezia. La Convenzione entra in vigore nella sua integralità tra il Salvador e la Svezia senza che il Salvador possa17 beneficiare della propria riserva. N. Totale obiezioni: 6 su 96 Stati parte. Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali, 1966 Riserva Cina: l’applicazione dell’art. 8.1. (a) (sui diritti sindacali) dovrebbe essere conforme alla Costituzione cinese, alla legge sui sindacati e alla normativa in materia di lavoro della Repubblica popolare cinese. Obiezione Paesi Bassi: la Cina ha assoggettato l’applicazione dell’art. 8.1. (a) ai contenuti della normativa nazionale. Secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati una parte non può invocare la normativa interna al fine di giustificare il mancato rispetto di un trattato. Inoltre, il diritto di creare un sindacato o di aderirvi per libera scelta è uno dei principi fondamentali del Patto. Obiezioni totali: 3 su 160 Stati parte. 18 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966 Riserva USA all’art. 6, par. 5: “gli Stati Uniti riservano il diritto, soggetto a vincoli costituzionali, di imporre la pena capitale a ogni persona riconosciuta responsabile di un crimine per cui è prevista la pena capitale, compresi i minori di 18 anni”. Il governo della Repubblica Federale Tedesca formula un’obiezione alla riserva degli Stati Uniti in quanto incompatibile con il testo, così come con l’oggetto e lo scopo dell’art. 6, il quale, come chiarito dall’art. 4, par. 2, stabilisce lo standard minimo di protezione del diritto alla vita. Obiezioni totali: 10 su 167 Stati parte. 19 Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966 "[...] Trinidad and Tobago aderisce nuovamente al Protocollo Opzionale formulando una riserva all’art. 1 in base alla quale il Comitato dei diritti umani non è competente per ricevere e decidere in merito a petizioni presentate da detenuti condannati alla pena di morte in relazione all’accusa, al procedimento che ha condotto alla condanna, alla detenzione, alla sentenza o all’esecuzione della sentenza di condanna a morte o ad ogni altra questione connessa. Comitato diritti umani, in Kennedy c. Trinidad e Tobago, 2.11.1999: Il Comitato non può accettare una riserva che discrimina un gruppo di individui riconoscendo una protezione minore rispetto a quella di cui gode il resto della popolazione. Secondo il Comitato, tale discriminazione è contraria ai principi basilari del Patto e dei suoi Protocolli. Obiezioni di Danimarca e Norvegia in quanto la riserva è contraria all’oggetto e allo scopo del Protocollo, nonché in quanto la procedura seguita atta a aggirare gli obblighi assunti con la ratifica del Protocollo. 20 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 1950 Riserva Turchia sugli artt. 25 e 46 in vigore al momento della riserva: Il governo turco riconosce la giurisdizione della Commissione e della Corte ai sensi dell’art. 1 in tutti quei ricorsi relativi all’applicazione della Convenzione limitatamente al territorio nazionale della Repubblica di Turchia Corte europea nel caso Loizidou c. Turchia, 23 marzo 1995: tenuto conto della natura della Convenzione, del senso ordinario degli artt. 25 e 46 CEDU nel loro contesto e alla luce del loro oggetto e scopo, nonché della prassi degli Stati parte della Convenzione, la Corte ritiene che le restrizioni ratione loci contenute nelle dichiarazioni della Turchia relative agli artt. 25 e 46 CEDU non siano valide. 21 Convenzione americana dei diritti dell’uomo,1969 Riserva Barbados: relativamente all’art. 4, par. 4, il Codice penale delle Barbados prevede la pena di morte per impiccagione per omicidio e alto tradimento. Il Governo sta attualmente occupandosi di rivedere tale pena, che è applicata molto raramente. Tuttavia il governo delle Barbados desidera formulare una riserva su questa disposizione in quanto l’alto tradimento in alcune circostanze potrebbe essere considerato come un reato politico ai sensi dell’art. 4, par. 4 (diritto alla vita e divieto di pena di morte per reati politici). La Corte interamericana nella sentenza Boyce e al. c. Barbados, 20 novembre 2007: procede ad un’analisi letterale della riserva e ritiene che essa non esclude dalla giurisdizione della Corte la verifica in ordine alla compatibilità con la Convenzione dell’obbligatorietà della pena per impiccagione nonché la particolare forma di esecuzione per impiccagione. 22