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LE LEGGI SULL`IMMIGRAZIONE

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LE LEGGI SULL`IMMIGRAZIONE
LA SALUTE GLOBALE:
UNA SFIDA PER
L’OPERATORE SANITARIO
29 ottobre 2011
PREMESSA
Parlando di immigrazione ci sono due concetti da considerare:
•ACCESSIBILITA’ attiene essenzialmente all’impianto
normativo e alle disposizioni che regolano l’accesso ai servizi e
alle prestazioni sanitarie
•FRUIBILITA’ attiene alla capacità (anche culturale) dei servizi
di adeguare le risposte alle necessità dei nuovi utenti e di farsi
percepire come luogo “sicuro”, non pericoloso; si fa riferimento,
ad esempio, ad un’organizzazione adeguata, ad una capacità
comunicativa efficiente, alla formazione specifica del personale.
È attraverso di essa che si concretizza l’assistenza e che viene
a completarsi il percorso di tutela del diritto alla salute.
ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’
INTRODUZIONE
Nel nostro Paese la tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività
prevista dall'articolo 32 della Costituzione è garantita,
nel rispetto della dignità e della libertà della persona
umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale.
Istituito dalla legge 833 del 1978, il SSN italiano ha
carattere universalistico e solidaristico, fornisce cioè
l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di
genere, residenza, età, reddito e lavoro
Da www.salute.gov.it
COSTITUZIONE
ART. 32
“La
Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività e garantisce
cure gratuite agli indigenti”
Questo articolo ha introdotto la salute come oggetto di tutela da parte della
Repubblica
Legge 23 dicembre 1978, n.833
Istituzione del servizio sanitario nazionale
Art. 1. (I principi)
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività mediante il
servizio sanitario nazionale.
Legge 23 dicembre 1978, n.833
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
I principi fondamentali su cui si basa il SSN sono:
•la responsabilità pubblica della tutela della salute;
•l'universalità ed l’equità di accesso ai servizi sanitari;
•la globalità di copertura in base alle necessità
assistenziali di ciascuno, secondo quanto previsto dai
livelli essenziali di assistenza;
•il finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale;
•la "portabilità" dei diritti in tutto il territorio nazionale e
la e reciprocità di assistenza con le altre regioni.
Decreto del presidente del consiglio
29 novembre 2001
DEFINIZIONE LEA
I Livelli essenziali di assistenza (LEA)
sono le prestazioni e i servizi che il
Servizio sanitario nazionale è tenuto a
fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o
dietro pagamento di una quota di
partecipazione (ticket)
DA WWW.SALUTE.GOV.IT
LIVELLI ESSENZIALI di
ASSISTENZA
I LEA sono organizzati in tre settori:
• prevenzione collettiva e sanità pubblica
• assistenza distrettuale
• assistenza ospedaliera
Ridefinizione LEA : Decreto Presiedente Consiglio 23 aprile 2008
LE LEGGI
SULL’IMMIGRAZIONE
ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(INCLUSI QUELLI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE PREVISTE DALLE CONVENZIONI)
NORMATIVA
• D.M .8 ottobre 1986 - “Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini
stranieri.
• D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421.
•Art. 12 – comma 2 – lettera c): interventi umanitari di competenza del Ministero della Sanità.”
• Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. Art. 32, comma 15: interventi
umanitari di competenza delle Regioni.
• D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 -“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”.
• D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio
1998, n.286”.
• Legge 30 luglio 2002, n. 189 - "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".
• D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 - “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in
materia di immigrazione”.
• D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 3 - "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo”.
• D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 5 - “Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”.
• Direttiva del Ministero dell’interno 20 febbraio 2007 - “Direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del
rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro”.
• Legge 28 maggio 2007, n. 68 - “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.
• Decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2007 - “Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa
dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n.68”.
• D.Lgs 10 agosto 2007, n. 154 - “Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei
cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato”.
• D.Lgs 3 ottobre 2008, n. 160 - “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”.
NOTE E CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Legge 3 agosto 2009, n. 102 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali”.
• Circolare Ministero della Sanità 24 marzo 2000 – “Indicazioni applicative del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”.
• Circolare del Ministero della Salute 17 aprile 2007 - “Chiarimenti in materia di assistenza
sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministero
dell'Interno”.
• Nota del Ministero della Salute 19 luglio 2007 - “Iscrizione al Sanitario Nazionale di studenti non
appartenenti all’Unione Europea”.
• Circolare del Ministero della Salute 19 novembre 2007 - “Iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale di cittadini non appartenenti all'U.E. in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D.Lgs I0 agosto 2007, n.154”.
• Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 24 febbraio 2009 •“Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del testo Unico
Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione
sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne”.
• Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 aprile 2009 •“Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività
lavorativa”.
• Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 maggio 2009 •“Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico
Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008”.
LA STORIA
• legge 28 febbraio 1990 n. 39 - legge Martelli
• decreto legge del 18 novembre 1995 n. 489 - decreto
Dini
• legge 6 marzo 1998 n. 40 – legge Turco –Napolitano
• decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Testo Unico
immigrazione
• circolare 24 marzo 2000 n. 5 Ministero Sanità
• legge costituzionale 18 ottobre 2001- modifiche al titolo V
costituzione
• legge 30 luglio 2002 n. 189 - legge Bossi-Fini
DECRETO DINI
decreto legge del 18 novembre 1995 n. 489 E’ primo documento ufficiale in cui compare esplicitamente il
riferimento che anche “Agli stranieri temporaneamente
presenti nel territorio nazionale, sono assicurate, nei
presidi pubblici e convenzionati, le cure essenziali,
ambulatoriali e ospedaliere, ancorché continuative,
per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina preventiva; è altresì garantita la tutela
sociale della maternità responsabile e della
gravidanza, come previsto dalle vigenti norme per le
cittadine italiane.” e che” L'accesso dello straniero alla
struttura sanitaria non potrà comportare alcun tipo di
segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto,
a parità di condizioni con il cittadino italiano."
TIPOLOGIE
• STRANIERI NON COMUNITARI:
- REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
. ISCRIZIONE VOLONTARIA
. NON ISCRIVIBILI (SOGGIORNANTI PER PERIODI INFERIORI A
TRE MESI, SOGGIORNANTI PER CURE MEDICHE)
- SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
• STRANIERI COMUNITARI:
- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
- CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SANITARIA
- TEAM
- SOGGIORNANTI INDIGENTI, SENZA TEAM SENZA REQUISITI
PER L’ISCRIZIONE AL SSN
D.L. 25 luglio 1998 n° 286.
(Testo Unico)
Art.34:Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale
1.
2.
3.
Iscritti obbligatoriamente al SSN con permessi per
lavoro subordinato, lavoro autonomo, in lista di
collocamento, per motivi famigliari, per affidamento, per
attesa adozione, per acquisto cittadinanza, per asilo
politico, per asilo umanitario, e per richiesta di asilo;
Iscritti facoltativamente al SSN [esclusi i permessi di
soggiorno per turismo, affari, motivi di cura]: contributo
annuo forfetario;
Non iscritti al SSN: tutte le prestazioni sanitarie ma a
pagamento.
DPR 31 agosto 1999 n° 394
Norme di attuazione (art. 42)
1. Lo straniero in possesso del permesso di
soggiorno per uno dei motivi di cui all’articolo 34
comma 1 del testo unico è tenuto a richiedere
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è
iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi
degli assistibili della ASL nel cui territorio ha
residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui
territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni
con il cittadino italiano.
D. L. 25 luglio 1998 n° 286.
(Testo Unico)
Art. 35: Assistenza sanitaria per gli stranieri NON
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
Comma 3. Ai cittadini stranieri…, non in regola con le norme relative
all’ingresso e soggiorno, sono assicurate le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali… e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità;
b) la tutela della salute del minore;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
Quali sono le “cure urgenti”?
(circ. n.5 24 marzo2000)
“Per cure urgenti si intendono le cure
che non possono essere differite senza
pericolo per la vita o danno per la salute
della persona”.
Quali sono le “cure essenziali”?
(circ. n.5 24 marzo2000)
“Per cure essenziali si intendono le prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a
patologie non pericolose nell’immediato e nel
breve termine, ma che nel tempo potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o rischi
per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti)”.
Ancora Art. 35
“Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità con i cittadini
italiani.“
“L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.”
DPR 31 agosto 1999 n° 394
Norme di attuazione (art. 43)
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei
confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno,
vengono effettuate nei limiti indicati dall'articolo 35,
comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP (straniero Temporaneamente
Presente.
Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale,
identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 3, del testo unico.
(Continua)
DPR 31 agosto 1999 n° 394
Norme di attuazione (art. 43)
Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla
STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria che lo
rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del
rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale,
identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35,
comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato
anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da
parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del
rimborso e per la prescrizione, su ricettario regionale, di
farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla
spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie
convenzionate.
Circolare ministeriale n° 5
24 marzo 2000
“Il Regolamento di attuazione prevede che le Regioni
individuino le modalità più opportune per garantire le
cure essenziali e continuative, che possono essere
erogate nell’ambito delle strutture della medicina del
territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutturati in
forma poli-ambulatoriale od ospedaliera, eventualmente
in collaborazione con organismi di volontariato aventi
esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto
funzionanti come strutture di primo livello, dovranno
comunque
prevedere
l’accesso
diretto
senza
prenotazione né impegnativa.”
D. L. 25 luglio 1998 n° 286.
(Testo Unico)
Art.36: Ingresso e soggiorno per cure mediche
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto
di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno.
A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della
struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la
data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal
regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in
Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di
convalescenza dell'interessato.
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA SECONDA PARTE (relativa
all’ordinamento della Repubblica)
DELLA COSTITUZIONE
(LEGGE COSTITUZIONALE
18 OTTOBRE 2001)
CHI PAGA?
•Il MINISTERO degli INTERNI copre le spese relative alle
prestazioni ospedaliere urgenti
•Il FONDO SANITARIO NAZIONALE copre le spese relative
alle prestazioni urgenti ed essenziali indicate nel Comma 3
dell’art. 35 del T.U.
Annualmente il CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione
Economica) stabilisce la cifra da destinare alla copertura delle
prestazioni in regime di STP. Lo stanziamento avviene sulla base di
una stima della presenza di persone irregolari e clandestine
CAPITOLO V DELLA
COSTITUZIONE
E’ la parte della Costituzione relativa
all’ordinamento della Repubblica, che
regola i rapporti tra le varie
articolazioni del territorio e
l’organizzazione degli enti locali.
FEDERALISMO
Art. 114:
“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
…. sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.”
Art. 117:
Lo Stato ha competenza ESCLUSIVA in alcune
materie quali ad es. politica estera, difesa,
IMMIGRAZIONE, cittadinanza, stato civile e
anagrafi, determinazione dei LIVELLI
ESSENZIALI delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale. …
Art. 117:
Sono materie di
legislazione CONCORRENTE
quelle relative a: istruzione, tutela e
sicurezza del lavoro, TUTELA
DELLA SALUTE, …
“Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.”
“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.”
Per un quadro completo e aggiornato sulla legislazione si può
consultare e scaricare un manuale intitolato:
“INDICAZIONI PER LA CORRETA
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PR
L’ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME ITALIANE”
Elaborato da:
Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Coordinamento Interregionale in Sanità
Tavolo interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari”
www.simmweb.it
CASI PARTICOLARI
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